Genitori ritrovati e adozioni, intervista all’assistente sociale Angelo Risoli

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Genitori ritrovati e adozioni, intervista all’assistente sociale Angelo Risoli

Un viaggio all’interno del complesso mondo delle adozioni e della ricerca delle proprie origini: è quello che il giornaledelcilento.it propone a chi ha deciso di intraprendere questo percorso e a chi cerca di rintracciare il suo passato. Lo facciamo con una intervista ad Angelo Risoli, assistente sociale del Piano di zona S9 che ha recentemente seguito da vicino la vicenda di Anna, che dopo 57 anni ritrova la madre ad Alfano. Abbiamo scelto di guardare al lato umano dei servizi ma anche a quello burocratico per capire nello specifico a che punto sono le leggi nazionali e quanto c’è ancora da fare. 

La vicenda di Anna, che dopo 57 anni ha ritrovato sua madre, è diventata un caso di rilievo nazionale. Come ha vissuto lei questo momento da assistente sociale del Piano di zona S9 che ha seguito passo passo e dall’interno la vicenda?

La storia di Anna deve far capire all’opinione pubblica che bisogna aver fiducia nell’istituzioni. Una volta ricevuto l’incarico come assistente sociale del Comune dal Tribunale di Roma in questo caso, con la collaborazione del Giudice Onorario Dott.ssa Carocci del tribunale dei minorenni Roma ed un assistente capo della polizia di stato Casolaro Vincenzo, con le dovute cautele del caso una volta individuato la signora Francesca (di Alfano) mamma che aveva dato in adozione la signora Anna (originaria di Roccagloriosa) adesso residente a Roma sono passato alla fase dell’interpello chiedendo presso la sua abitazione se intendeva rimuovere il segreto  sulla propria idenditità che durava da  ben 57 anni. La sua risposta con le lacrime agli occhi è stata “magari” e da quel giorno la signora Francesca non ha aspettato altro che incontrare sua figlia Anna. Il resto è storia (Rai Uno ha anche trasmesso l’abbraccio tra mamma e figlia nella trasmissione Storie Italiane). Io in qualità di assistente sociale del Piano di Zona s9 in servizio nel comune di Alfano, supportato e sopportato dal neo sindaco di Alfano la Dott.ssa Elena Gerardo, posso dire che ho incontrato un trasporto emotivo indescrivibile. La mia soddisfazione c’è stata quando quel Giudice Onorario del Tribunale dei Minorenni di Roma si è complimentato con me dicendo “abbiamo trovato una persona giusta al posto giusto”.

Iniziamo con qualche riferimento legislativo, a che punto siamo con la legge? E’ possibile oggi in Italia chiedere di conoscere le proprie origini?

Il diritto di conoscere le proprie origini è già sancito dall’art. ex 28 della Legge che regole le adozioni, diritto riconosciuto solo per gli adottati e riconosciuti dai genitori naturali alla nascita. La Corte Costituzionale nel 2013 ha ritenuto l’esclusione dei figli non riconosciuti alla nascita dall’avvalersi di tale diritto, lasciando il compito al legislatore di trovare una modalità di accesso a tali dati. Vista l’inerzia nel procedere con una modifica legislativa, alcuni Tribunali per i Minorenni , tra i pochi dei quali Roma, hanno accolto e dato seguito alle istanze. Tale principio è stato poi rafforzato nel gennaio 2017 dalla Corte di Cassazione -Sezioni unite, che ha confermato la possibilità di procedere nella possibilità di chiedere alla donna che partorì di rimuovere o meno il segreto sulla propria identità. Il disegno di Legge in materia di accesso alle proprie origini per i non riconosciuti è stata approvata dalla Camera dei deputati ma ancora in attesa di essere presentata in Senato.

Dietro le adozioni si nascondono quasi sempre storie dolorose. Qual è il ruolo dell’assistente sociale nella fase delicata dell’interpello?

Il Tribunale per i Minorenni, una volta svolta l’indagine sull’identificazione della donna che partorì in anonimato, incarica l’assistente sociale territorialmente competente, il quale in base alle proprie capacità professionali, tenta un approccio riservatissimo e di tutela della privacy della donna. Occorre quindi capire prima, di concerto con il tribunale, trovare il modo migliore per approcciare la donna. E’ un lavoro delicatissimo, nel quale occorre ascoltare e fare leva sulle capacità professionali e umane, per ripercorrere il vissuto della donna, molte volte segnato da forti esperienze dolorose. Alla donna può anche essere necessario un tempo di riflessione e il Servizio si mette a disposizione per meglio assistere la donna in questo suo rivivere le proprie emozioni, spesso soffocate dal senso di colpa e dalla volontà di mantenere questo segreto. Ogni caso è diverso e complesso, come la vita stessa, occorre quindi mettersi a completa disposizione dell’altro, per garantire privacy e sostegno. Tutto questo periodo è un lavoro “di squadra”, che chiede collaborazione tra il tribunale e i servizi. Occorre precisare che “l’ultima parola” spetta sempre alla donna, la quale può o meno rimuovere tale segreto.

A chi bisogna rivolgersi per rintracciare le proprie origini? Quali sono gli enti coinvolti?

L’istanza deve essere presentata presso il Tribunale per i Minorenni di residenza attuale e da lì inizia la procedura.

Nel Piano di zona S9 le capita spesso anche di seguire le coppie che invece vogliono avvicinarsi al percorso dell’adozione. Si parla di adozione nazionale e internazionale. Quali sono le differenze?

Nel nostro Piano di Zona non sono molte le coppie che vogliono avvicinarsi al percorso dell’adozione poiché abbiamo un piccolo neo: non abbiamo ancora – e speriamo a breve – un Equipe Integrata per le Adozioni. Dobbiamo avvalerci della cortesia dell’ equipè della Dott.ssa Chelucci.

Personalmente sto seguendo una coppia di conuigi di un piccolo paesino che fa parte dell’ambito S9 che hanno presentato domanda di adozione Nazionale al Tribunale dei minorenni di Salerno, e che da qualche giorno hanno ricevuto decreto di idoneità .Tempo fa mi sono occupato di adozione di casi particolari di minori in un altro Comune facente parte del nostro Ambito S9. In questo caso si chiedeva l’adozione del figlio del coniuge. Siamo riusciti a concretizzare un’adozione di una minorenne del Kazakistan cosi legalizzando il legame affettivo già esistente da anni tra il figlio di un coniuge e il genitore acquisito, fornendo una veste giuridica ad un’unità familiare già realizzatosi nella vita reale.

L’adozione è disciplinata dalla legge 184/93 (come modificata dalla legge 149/2001) che all’art.6 prevede i requisiti per l’adozione internazionali che sono gli stessi per l’adozione Nazionale. La stessa legge prevede la possibilitò di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno Stato estero adozione internazionale aderente alla Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori. Si puo’ dare disponibilità sia per quella nazionale che internazionale. L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungono tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza matrimoniale. La valutazione sulla idoneità è molto complessa è viene espletata dai Tribunali per i Minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali (assistente Sociale). La differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni. La differenza massima è di 45 anni per uno dei conuigi, di 55 per l’altro. Tale limite puo’ essere derogato se i coniugi adottano piu’ fratelli. Entro due mesi circa dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali (assistenti sociali) il Tribunale convoca i coniugi e rilascia un decreto d’idoneità una volta rilasciato il decreto viene inviato alla Commissione per le adizioni è all’ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi. Da quel momento, entro un anno dal rilascio del decreto di idoneità inizia la procedura dell’adottando mediante l’ausilio di un ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni. Decorso un anno dall’affidanto, con la possibilità di proroga di un anno, il Tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l’adozione. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine: l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.

Quali aspetti si valutano in una coppia?

Nella valutazione della coppia si tiene conto non solo delle capacità genitoriali del singolo ma del funzionamento complesso della coppia: della modalità relazionale, alla gestione dei problemi, dall’espressione dell’affettività alla capacità di dare sostegno al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Il motivo dominante è quello di accertarsi che la motivazione che stà alla base dell’adozione non fosse soltalto riconducibile alla volontà di fare del bene ad un bambino, ma porti con se anche la consapevolezza che la genitorialità implica responsabilità è, talvolta delle difficoltà.

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