Agevolazioni . Vantaggi per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

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Agevolazioni . Vantaggi per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

È in vigore dal 1° gennaio il nuovo regime dei minimi, chiamato “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.

Il nuovo regime è stato anche definito un “paradiso fiscale”, visti i vantaggi che comporta non solo sul fronte degli adempimenti, ultra semplificati, ma anche su quello del prelievo, considerato che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata al 5%.

Il Provvedimento, tra cui si segnalano: il venir meno dell’obbligo di ritenuta sui ricavi/compensi percepiti; la possibilità per i soggetti che hanno perso il lavoro di applicare il nuovo regime anche se l’attività esercitata costituisce mera prosecuzione di un’altra svolta precedentemente; la possibilità di adottare il nuovo regime anche da parte di coloro che nel triennio 2008-2011 hanno utilizzato il regime ordinario o delle nuove iniziative produttive.

Un breve approfondimento

L’articolo 27 della Manovra Finanziaria 2011 – dl n. 98/2011 convertito dalla legge n.111/2011 – riforma il regime dei minimi, che è entrata in vigore il primo gennaio 2012.

Sul reddito conseguito si applicherà un’imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali del 5% (non più del 20%).

Il regime agevolato sarà applicabile per il periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 successivi.

Per i più giovani, sarà applicabile anche oltre i primi 5 esercizi, ma solo fino al compimento dei 35 anni d’età.

Regime dei minimi: requisiti

Il nuovo regime dei minimi è riservato esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno intrapresa a partire dal 2008.

Il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare.

La nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività (medesimo contenuto economico, beni, clienti e organizzazione di mezzi necessari al suo svolgimento), precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (comprese le forme di collaborazione coordinata e continuativa), a meno che non si sia trattato di un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione.

Gli esclusi dal regime dei minimi (ad esempio perché hanno iniziato l’attività prima del 2008, esercitano attività in prosecuzione di un’altra o lo hanno fatto nel triennio passato) e i nuovi ex-minimi (fuoristici per i vincoli temporali quinquennali imposti), è riservato comunque un regime contabile semplificato, non subordinato ad un’opzione (a differenza della scelta di passare al regime ordinario) ma utilizzato fino a sua decadenza (con effetto dall’anno successivo), cioè fin quando venga meno una delle condizioni previste o se ne verifichi una di quelle indicate nel comma 99.

Agevolazioni del regime intermedio: esonero registrazione e tenuta scritture contabili, sia ai fini IVA che di imposte dirette; esonero da liquidazioni e versamenti periodici IVA, esonero IRAP.

Nuovi obblighi per ex-minimi: fermi restando gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, essi procederanno alla determinazione IVA con le regole generali e al versamento della stessa con cadenza annuale.

Analogamente per le imposte dirette: applicazione e versamento IRPEF avverranno secondo modalità e termini ordinari.

Quindi, si applicheranno le regole di competenza o di cassa a seconda del tipo di attività esercitata dal contribuente e verranno utilizzati i criteri di deducibilità delle componenti negative di reddito previsti dal d.p.r. 917/1986.

In tal modo verrà abbandonato lo speciale criterio di cassa previsto per i contribuenti minimi e lo speciale criterio di determinazione delle componenti negative sostenute promiscuamente per l’attività di impresa o professionale e la sfera privata, tutte deducibili al 50% con una presunzione assoluta di applicazione dello stesso limiti, indipendentemente dai limiti specifici fissati dal d.p.r. citato.

Inoltre, gli ex-minimi e gli esclusi dal regime agevolato saranno soggetti agli studi di settore, non essendo previsto alcun esonero in tal senso.

 

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