Giuseppe Scarano torna nel cosiglio comunale di Pollica, il tribunale di Vallo: “non era ineleggibile”.

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Giuseppe Scarano torna nel cosiglio comunale di Pollica, il tribunale di Vallo: “non era ineleggibile”.

Con ordinanza depositata lo scorso 7 marzo, il Tribunale civile di Vallo della Lucania ha reintegrato nella carica Giuseppe Scarano, il consigliere di opposizione che il Consiglio Comunale di Pollica aveva, prima, dichiarato decaduto e, poi, sostituito per surroga.

Scarano, dirigente medico in servizio a Vallo della Lucania, presso l’unità operativa territoriale “Prevenzione collettiva” dell’ASL Salerno, era stato eletto, nella tornata elettorale del 15 e 16 maggio 2011, per la lista Terra Nostra Una Mano per Tutti”, contrapposta alla compagine guidata da Stefano Pisani, “successore” di Angelo Vassallo nella carica di “Primo Cittadino”.

Sennonché, nella seduta del 15 settembre 2011, il Civico Consesso aveva estromesso il medico pioppese sulla scorta di una “interpretazione estensiva” della causa di ineleggibilità alla carica consiliare individuata dall’art. 60, comma 1, n. 8, del D.Lgs. 267/2000, che, tuttavia, è applicabile alle sole figure del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle Aziende Sanitarie Locali.

A nulla erano valse le considerazioni svolte in seno al consiglio comunale dall’interessato, il quale aveva documentato l’insussistenza della ritenuta condizione ostativa e contestato l’illegittima parificazione dei compiti di servizio affidatigli ai poteri di direzione, gestione e controllo attribuiti ai vertici dell’ASL.

Nell’adottare il provvedimento di decadenza, infatti, la maggioranza consiliare aveva approvato “a scatola chiusa” la proposta del Sindaco Pisani, il quale aveva sostenuto che gli atti istruttori (note e pareri) emessi da Scarano, anche nel periodo delle elezioni, avessero consentito di esercitare un potere coercitivo del consenso elettorale, tale da indurre “captatio benevolentiae” e “metus pubblicae potestatis”.

Da tale prospettazione era, dunque, derivata la misura espulsiva e la conseguente surrogazione, deliberata il 17 ottobre 2011, con Rocco La Rana, primo dei non eletti.

Non è stato, però, dello stesso avviso il Collegio giudicante vallese (composto dai magistrati Taraschi, Pierri – giudice relatore – e Santoro), che, in linea con il granitico orientamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Magistrature Superiori, ha reintegrato l’esponente della minoranza accogliendo integralmente, dopo averli riuniti per connessione, i due ricorsi predisposti dall’avvocato amministrativista Pasquale D’Angiolillo.

Condividendo in toto le deduzioni difensive, il tribunale ha accertato l’insussistenza della causa di ineleggibilità e, per l’effetto, annullato i provvedimenti di decadenza e di surroga, condannando il Comune di Pollica alla refusione delle spese di lite, complessivamente ammontanti a circa cinquemila euro.

«Ha vinto la legalità e ha perso l’arroganza» – ha dichiarato Giuseppe Scarano – «Il Tribunale di Vallo della Lucania ci ha dato ragione su tutta la linea, accogliendo pienamente i ricorsi proposti dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, sia per quanto attiene all’assoluta infondatezza della causa di ineleggibilità, letteralmente “inventata”, sia per quanto riguarda l’erroneità del procedimento di decadenza, attuato ben oltre i termini perentori stabiliti dalla legge. A ragionar per paradossi, se fosse passata la tesi del Sindaco (poi fatta propria dalla maggioranza consiliare), si sarebbe sancita l’ineleggibilità di numerosi Sindaci e Amministratori Comunali del Cilento, lavoratori dipendenti dell’ASL salernitana».

Soddisfatto anche l’avvocato Pasquale D’Angiolillo: «Come evidenziato nel ricorso e ribadito dal Collegio giudicante, il principio della tassatività delle ipotesi di ineleggibilità impone che le cause ostative all’elezione, incidendo sul diritto costituzionalmente garantito dall’art. 51 della Costituzione, debbano essere espressamente previste e non frutto di una fantomatica interpretazione analogica, estensiva o evolutiva. Il Consiglio Comunale di Pollica» – conclude il legale del consigliere reintegrato – «aveva introdotto surrettiziamente una condizione ostativa all’accesso alla carica pubblica non codificata dal Legislatore, privando illegittimamente il dr. Scarano delle funzioni democraticamente assegnategli. Il Tribunale ha, dunque, ristabilito il risultato scaturente dalla volontà espressa dal corpo elettorale».

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