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	<title>Studio Labonia | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Agroalimentare, nuova legge contro frodi e contraffazioni: più controlli e tracciabilità</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/agroalimentare-nuova-legge-contro-frodi-e-contraffazioni-piu-controlli-e-tracciabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[La nuova legge rappresenta uno degli interventi più incisivi degli ultimi anni nel settore agroalimentare italiano. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2026 ed in vigore dal [...]]]></description>
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<p>La nuova legge rappresenta uno degli interventi più incisivi degli ultimi anni nel settore agroalimentare italiano. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2026 ed in vigore dal 29 maggio, introduce un sistema organico di tutela del patrimonio alimentare nazionale, con l’obiettivo di rafforzare controlli, tracciabilità e contrasto alle frodi.</p>



<p>L’attenzione del legislatore verso il comparto agroalimentare emerge anzitutto dalla scelta di intervenire sia sul piano penale sia su quello amministrativo. La riforma introduce nel Codice Penale un nuovo impianto dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, ampliando notevolmente la protezione delle produzioni italiane, in particolare di quelle DOP e IGP.</p>



<p>Tra le novità più rilevanti figura il nuovo reato di “frode alimentare”, che punisce non solo la vendita di prodotti alterati o non genuini, ma anche le attività preliminari di importazione, deposito, trasporto e distribuzione di alimenti irregolari. Accanto ad esso viene introdotto il reato di “commercio di alimenti con segni mendaci”, destinato a colpire l’utilizzo di etichette, marchi o indicazioni idonee ad ingannare il consumatore sull’origine o sulla qualità dei prodotti.</p>



<p>Grande rilievo assume il rafforzamento della tracciabilità. La legge prevede infatti nuove sanzioni per le violazioni in materia di etichettatura e rintracciabilità alimentare, con importi parametrati anche al fatturato aziendale. Si tratta di un segnale chiaro: la trasparenza della filiera diventa elemento centrale della tutela del consumatore e del Made in Italy agroalimentare.</p>



<p>Ulteriore elemento significativo è l’istituzione presso il Ministero dell’Agricoltura della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore. La riforma introduce inoltre il cosiddetto “blocco ufficiale temporaneo”, misura meno invasiva del sequestro immediato. Nei casi di irregolarità documentali formali, l’operatore potrà regolarizzare la propria posizione entro termini stabiliti, purché non vi siano rischi per la salute pubblica. Anche questo aspetto dimostra la volontà del legislatore di coniugare rigore nei controlli e tutela dell’attività produttiva sana.</p>



<p>Una strategia precisa, quindi, per proteggere il settore agroalimentare italiano come patrimonio economico e culturale nazionale, rafforzando la fiducia dei consumatori e contrastando con maggiore efficacia frodi, contraffazioni e pratiche commerciali scorrette.</p>



<p>Fonte foto: <a href="https://formazionesicuraonline.it/filiera-agroalimentare-tracciabilita-haccp-novita-legislative/">https://formazionesicuraonline.it/filiera-agroalimentare-tracciabilita-haccp-novita-legislative/</a></p>
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		<title>Possibile che la minaccia di bucarmi le ruote non sia reato e neanche se lo fanno davvero?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/possibile-che-la-minaccia-di-bucarmi-le-ruote-non-sia-reato-e-neanche-se-lo-fanno-davvero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[minaccia]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci guida nei meandri del diritto, chiarendoci una circostanza che sembra incomprensibile! Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte nel tentativo di alleggerire il carico [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci guida nei meandri del diritto, chiarendoci una circostanza che sembra incomprensibile!</em></p>



<p>Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte nel tentativo di alleggerire il carico dei tribunali, trasformando alcune fattispecie minori in illeciti perseguibili solo a querela o addirittura in violazioni di natura civile. Tra gli argomenti che continuano però a generare confusione vi sono il reato di minaccia e quello relativo al danneggiamento dell’autovettura, specie quando avviene in un luogo pubblico.<br>Occorre innanzitutto chiarire che il reato di minaccia non è stato completamente depenalizzato. L’articolo 612 del codice penale continua infatti a punire chi prospetta ad altri un male ingiusto idoneo a incutere timore. Tuttavia, nelle ipotesi considerate lievi, la procedibilità è normalmente a querela della persona offesa. Questo significa che le forze dell’ordine possono raccogliere la denuncia, ma senza querela della vittima il procedimento non prosegue.</p>



<p>Diverso è il caso delle minacce gravi. Quando la condotta avviene con armi, da persona travisata, con modalità mafiose o comunque in forma particolarmente intimidatoria, il reato mantiene una maggiore rilevanza penale e può comportare conseguenze ben più pesanti. Anche la reiterazione delle condotte può trasformare un semplice episodio in un’ipotesi di atti persecutori o stalking.</p>



<p>Molti cittadini ritengono erroneamente che espressioni aggressive o intimidatorie non abbiano più alcuna rilevanza penale. In realtà la giurisprudenza continua a distinguere tra mero sfogo verbale, frase pronunciata in un momento d’ira e concreta minaccia capace di comprimere la libertà psicologica altrui. La valutazione dipende sempre dal contesto, dal tono, dai rapporti tra le persone e dalla reale capacità intimidatoria della frase pronunciata.</p>



<p>Tema altrettanto discusso è quello delle ruote dell’auto bucate. Anche qui circola spesso l’idea che, se il veicolo si trova in strada o in un parcheggio pubblico, il responsabile rischi poco o nulla. Non è così.<br>Bucare gli pneumatici di un’automobile integra normalmente il reato di danneggiamento previsto dall’articolo 635 del codice penale e la circostanza che il mezzo si trovi in luogo pubblico non elimina il reato, anzi può aggravarne il rilievo sotto il profilo della pubblica esposizione del bene. Il danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede continua infatti ad avere rilevanza penale.</p>



<p>Diverso potrebbe essere il caso di un veicolo custodito in area privata chiusa, garage personale o parcheggio esclusivamente privato con sistemi di controllo. In tali ipotesi vengono meno alcune aggravanti legate all’esposizione del bene alla pubblica fede. La denuncia tempestiva consente spesso di acquisire elementi utili all’identificazione del responsabile, soprattutto nelle aree urbane ormai ampiamente videosorvegliate.</p>



<p>La convinzione che piccoli atti vandalici o minacce “non contino più nulla” è quindi errata. La legge distingue le situazioni meno gravi da quelle più allarmanti, ma la tutela penale continua a esistere, soprattutto quando la condotta incide concretamente sulla serenità o sul patrimonio della vittima.</p>
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		<title>Il diritto all&#8217;oblio non perdona la lentezza della rete: e il danno si presume</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-diritto-alloblio-non-perdona-la-lentezza-della-rete-e-il-danno-si-presume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI & Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[La permanenza online di notizie ormai superate, inesatte o comunque fortemente lesive della reputazione personale continua a rappresentare uno dei temi più delicati del diritto dell’informazione. La Corte di Cassazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La permanenza online di notizie ormai superate, inesatte o comunque fortemente lesive della reputazione personale continua a rappresentare uno dei temi più delicati del diritto dell’informazione.</p>



<p>La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il rapporto tra diritto di cronaca, diritto all’oblio e responsabilità per il ritardo nella rimozione dei contenuti dal web.</p>



<p>La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce che il danno derivante dalla mancata tempestiva cancellazione o deindicizzazione di notizie invalidanti non è automatico, ma può essere riconosciuto anche attraverso presunzioni fondate su elementi concreti.</p>



<p>Il diritto all’oblio non comporta una cancellazione indiscriminata delle informazioni, soprattutto quando sussista un interesse pubblico alla conoscibilità della notizia. Tuttavia, quando l’informazione diventa non più attuale e produce un pregiudizio sproporzionato alla persona coinvolta, il gestore del sito o comunque il soggetto tenuto alla gestione del contenuto deve intervenire entro tempi ragionevoli.<br>Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda il tema della prova del danno. I giudici hanno precisato che il risarcimento non può derivare automaticamente dalla semplice permanenza online della notizia. Non basta, quindi, dimostrare il ritardo nella rimozione per ottenere automaticamente un indennizzo economico.</p>



<p>Allo stesso tempo, però, la Corte ha riconosciuto che il danno alla reputazione, all’immagine o alla vita privata può essere provato anche in via presuntiva. In altre parole, il giudice può desumere l’esistenza del pregiudizio da circostanze oggettive, come la diffusione del contenuto, la facilità di reperimento tramite motori di ricerca, la gravità delle informazioni pubblicate o le conseguenze sociali e lavorative ragionevolmente prevedibili.</p>



<p>Si tratta di un passaggio molto importante, perché spesso il danno reputazionale digitale è difficile da dimostrare in modo diretto. Non sempre esistono prove documentali immediate di occasioni lavorative perse o relazioni compromesse. La lesione può manifestarsi in modo silenzioso ma costante, soprattutto in un contesto in cui una semplice ricerca online consente di associare immediatamente il nominativo della persona a fatti negativi o giudiziari.</p>



<p>La sentenza conferma dunque l’esigenza di un equilibrio tra libertà di informazione e tutela della dignità personale. Internet non può trasformarsi in un archivio eterno capace di condannare indefinitamente una persona al peso di vicende passate, soprattutto quando siano venuti meno attualità e interesse pubblico concreto.</p>



<p>Per operatori dell’informazione, gestori di siti e piattaforme digitali, la decisione rappresenta anche un richiamo alla tempestività nella gestione delle richieste di rimozione o aggiornamento dei contenuti. Ignorare o ritardare tali interventi può infatti esporre a responsabilità risarcitorie, purché il danno venga adeguatamente allegato e desumibile anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>“Niente sesso, siamo coniugi”: il rifiuto dell’intimità può avere conseguenze legali</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/niente-sesso-siamo-coniugi-il-rifiuto-dellintimita-puo-avere-conseguenze-legali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[separazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Tra moglie e marito, solo per una volta, si inserisce il commento giuridico dell&#8217;avvocato Simone Labonia, per chiarire i risvolti di un aspetto delicato della vita di coppia! Nel diritto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Tra moglie e marito, solo per una volta, si inserisce il commento giuridico dell&#8217;avvocato Simone Labonia, per chiarire i risvolti di un aspetto delicato della vita di coppia!</strong></p>



<p>Nel diritto di famiglia italiano, il tema dei rapporti intimi tra coniugi è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, soprattutto in relazione all’addebito della separazione. Tuttavia, occorre chiarire subito un principio fondamentale: il matrimonio non comporta mai un obbligo coercibile ad avere rapporti sessuali. Il consenso resta sempre libero e revocabile, anche tra marito e moglie.</p>



<p>Ciò che la giurisprudenza valuta, però, è diverso. I giudici hanno infatti più volte affermato che una prolungata e ingiustificata assenza di intimità può costituire violazione dei doveri matrimoniali previsti dall’articolo 143 del Codice Civile, che impone ai coniugi reciproca assistenza morale e materiale. In questa prospettiva, la vita affettiva e sessuale viene considerata parte integrante della comunione coniugale.</p>



<p>Secondo la Corte di Cassazione, il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il partner, se immotivato e protratto nel tempo, può provocare umiliazione, frustrazione e sofferenza psicologica tali da rendere intollerabile la convivenza. In questi casi il comportamento può essere valutato come causa della crisi matrimoniale e determinare l’addebito della separazione.</p>



<p>Particolarmente esemplificativa una sentenza nella quale la Cassazione confermò l’addebito nei confronti di un marito che, per anni, aveva rifiutato ogni rapporto con la moglie per spirito di ritorsione. I giudici definirono tale condotta una “grave offesa alla dignità e personalità del partner”.</p>



<p>Il rifiuto costante dell’intimità non rappresenta soltanto una scelta privata, ma può integrare violazione dell’obbligo di assistenza morale reciproca. Questo non significa, però, che un coniuge possa pretendere rapporti sessuali contro la volontà dell’altro. La libertà personale e l’autodeterminazione sessuale sono tutelate dalla Costituzione e dal diritto penale. Un rifiuto legato a motivi di salute, disagio psicologico, crisi affettiva, violenze subite o altre ragioni serie non può certamente tradursi in una colpa automatica.</p>



<p>La differenza, quindi, sta nella valutazione concreta del comportamento. Se entrambi i coniugi decidono consensualmente di vivere un rapporto senza sessualità, nessuna conseguenza giuridica può derivarne. Diverso è il caso in cui uno dei due imponga unilateralmente una totale e persistente chiusura, senza giustificazione e senza alcuna volontà di confronto, contribuendo così alla rottura del matrimonio.</p>



<p>La giurisprudenza, dunque, non afferma un “diritto a pretendere” rapporti sessuali, ma riconosce che la totale negazione dell’intimità, quando rappresenti una scelta arbitraria e offensiva verso il partner, possa incidere sul giudizio relativo alle responsabilità della separazione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ho ricevuto una multa con autovelox: ma è vero che è nulla se risulta non omologato?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-ricevuto-una-multa-con-autovelox-ma-e-vero-che-e-nulla-se-risulta-non-omologato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 13:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci chiarisce il problema alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazione. La Corte è tornata ad affrontare il tema degli autovelox non omologati con una [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci chiarisce il problema alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazione.</p>



<p>La Corte è tornata ad affrontare il tema degli autovelox non omologati con una decisione che sta alimentando un intenso dibattito tra automobilisti, avvocati e pubbliche amministrazioni. Il provvedimento riguarda la validità delle contravvenzioni elevate tramite dispositivi di rilevazione della velocità privi di formale omologazione ministeriale, ma comunque sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.</p>



<p>Secondo numerose interpretazioni, la Suprema Corte avrebbe riconosciuto la piena validità delle multe anche in assenza dell’omologazione, purché il dispositivo risulti correttamente tarato e verificato entro i termini previsti dalla normativa tecnica.<br>In buona sostanza, si è ritenuta decisiva la prova della regolare verifica periodica dello strumento.</p>



<p>La pronuncia assume particolare rilievo perché negli ultimi anni numerose decisioni giurisprudenziali avevano invece evidenziato la distinzione tra “approvazione” e “omologazione”, ritenendo insufficiente la sola approvazione amministrativa del dispositivo. L’ordinanza sembra però spostare l’attenzione sull’affidabilità concreta dell’apparecchio e sulla correttezza tecnica delle misurazioni effettuate.</p>



<p>Non mancano tuttavia interpretazioni più prudenti. Alcuni commentatori giuridici sottolineano infatti che la Cassazione non avrebbe eliminato il requisito dell’omologazione, ma semplicemente rigettato il ricorso in un caso specifico, per carenza di elementi sufficienti a dimostrare l’inattendibilità dell’accertamento.<br>In particolare, si afferma che spetta comunque all’amministrazione fornire prova dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.</p>



<p>Il risultato è un quadro ancora complesso. Da un lato, i Comuni vedono rafforzata la possibilità di difendere le sanzioni elevate tramite dispositivi regolarmente verificati; dall’altro, resta aperta la questione giuridica relativa alla mancanza di una chiara disciplina tecnica sull’omologazione di molti autovelox utilizzati in Italia.</p>



<p>Il dibattito resta acceso, con molti utenti che continuano a chiedersi come verificare concretamente se un apparecchio sia realmente omologato oppure soltanto approvato. Non sembra eliminato definitivamente il contenzioso sugli autovelox, ma certamente il segnale è importante: per la Cassazione la corretta taratura periodica assume un ruolo centrale nella valutazione della validità della contravvenzione.</p>



<p>Sicuramente la questione continuerà a generare nuovi ricorsi e ulteriori pronunce giurisprudenziali.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: prove fotografiche di tradimento possono incidere sul mantenimento, ma non bastano da sole</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-prove-fotografiche-di-tradimento-possono-incidere-sul-mantenimento-ma-non-bastano-da-sole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La prova fotografica di un tradimento può incidere concretamente sull’assegno di mantenimento, ma non in modo automatico. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione,tornata a chiarire i rapporti tra infedeltà [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La prova fotografica di un tradimento può incidere concretamente sull’assegno di mantenimento, ma non in modo automatico. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione,tornata a chiarire i rapporti tra infedeltà coniugale, addebito della separazione e conseguenze economiche tra i coniugi.</p>



<p>Il caso riguardava una separazione nella quale la moglie era stata ritenuta responsabile della crisi matrimoniale a causa di una relazione extraconiugale. Decisive, secondo i giudici di merito, erano state anche le risultanze investigative e i rilievi fotografici prodotti in giudizio, dai quali emergeva l’esistenza di una relazione sentimentale antecedente alla rottura definitiva del matrimonio. La Cassazione ha confermato tale impostazione, dichiarando inammissibile il ricorso della donna che contestava la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento del mantenimento.</p>



<p>L’aspetto centrale della decisione riguarda proprio il valore della prova fotografica. Le immagini, infatti, non costituiscono automaticamente una “prova assoluta” di infedeltà, ma possono assumere rilevanza quando vengono inserite in un quadro probatorio più ampio: pedinamenti investigativi, comportamenti incompatibili con i doveri coniugali, messaggi, frequentazioni abituali o altri elementi idonei a dimostrare una relazione extraconiugale stabile.</p>



<p>Dal punto di vista economico, il principio resta quello consolidato: il coniuge cui venga addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento. Tuttavia il tradimento, da solo, non basta. Occorre dimostrare che l’infedeltà sia stata la causa della crisi matrimoniale e non una conseguenza di un rapporto già compromesso. Se la coppia era già in una situazione di rottura irreversibile, il tradimento non determina l’addebito e quindi non fa venir meno il diritto al mantenimento.</p>



<p>La Suprema Corte ha inoltre ricordato un principio processuale importante: in Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. Se Tribunale e Corte d’Appello hanno motivato in maniera logica la decisione, la Cassazione non può sostituirsi a loro nella ricostruzione dei fatti.</p>



<p>La pronuncia, dunque, conferma come fotografie e relazioni investigative possano avere un peso significativo nelle cause di separazione, soprattutto quando riescano a dimostrare che la relazione extraconiugale esisteva prima della definitiva crisi coniugale. In tali casi, le conseguenze non sono soltanto morali o personali, ma possono riflettersi direttamente anche sul piano patrimoniale, con la perdita del diritto al mantenimento da parte del coniuge ritenuto responsabile della rottura del matrimonio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ti comprai l’auto da sposati, ora non lo siamo più. Restituiscimi i soldi: la cassazione apre al rimborso</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ti-comprai-lauto-da-sposati-ora-non-lo-siamo-piu-restituiscimi-i-soldi-la-cassazione-apre-al-rimborso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel contesto dei rapporti matrimoniali non ogni bene acquistato o intestato al partner può essere automaticamente considerato un regalo definitivo. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">Nel contesto dei rapporti matrimoniali non ogni bene acquistato o intestato al partner può essere automaticamente considerato un regalo definitivo. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10388 del 2026, destinata ad incidere in maniera significativa sulle controversie patrimoniali tra coniugi ed ex conviventi.</p>



<p class="p1">La vicenda nasce dall’acquisto di un’autovettura effettuato da una moglie in regime di separazione dei beni. La donna aveva sostenuto integralmente il costo del mezzo, sia attraverso la permuta della propria auto sia mediante un finanziamento acceso e pagato personalmente, pur intestando il veicolo al marito. Terminata la relazione, aveva richiesto la restituzione delle somme versate, sostenendo che non si trattasse di una liberalità ma di un’operazione effettuata nell’ambito della vita familiare.</p>



<p class="p1">La Corte d’appello aveva qualificato l’operazione come donazione indiretta, escludendo quindi qualsiasi obbligo restitutorio. La Cassazione, invece, ha censurato tale impostazione, precisando che nei rapporti affettivi e matrimoniali la semplice esistenza del legame coniugale non basta per presumere automaticamente l’“animus donandi”, cioè la volontà di arricchire gratuitamente l’altro coniuge.</p>



<p class="p1">Secondo i giudici di legittimità, occorre una prova rigorosa dell’intento liberale. In altre parole, chi sostiene che un bene o una somma siano stati donati deve dimostrare chiaramente che vi fosse la volontà di effettuare un regalo definitivo e non semplicemente di contribuire alla gestione della vita familiare o di effettuare un prestito. La Suprema Corte evidenzia infatti che molte attribuzioni patrimoniali tra coniugi trovano giustificazione nei doveri di collaborazione e assistenza reciproca previsti dall’articolo 143 del codice civile.</p>



<p class="p1">L’ordinanza assume particolare rilievo perché ridimensiona l’orientamento secondo cui le spese sostenute durante il matrimonio sarebbero quasi sempre irripetibili. Se manca la prova della donazione, il coniuge che ha sostenuto economicamente l’acquisto potrebbe quindi chiedere la restituzione delle somme o agire per indebito arricchimento.<br />La decisione non significa che ogni regalo tra coniugi debba essere restituito alla fine del rapporto. Restano certamente valide le liberalità d’uso e i doni effettuati con effettiva volontà liberale. Tuttavia la Cassazione invita i giudici a non confondere automaticamente la solidarietà familiare con una donazione irrevocabile.</p>



<p>La pronuncia rappresenta dunque un importante monito pratico: nelle operazioni economicamente rilevanti tra coniugi o conviventi è opportuno chiarire sin dall’inizio la natura dell’attribuzione patrimoniale, soprattutto quando un bene viene intestato ad uno solo dei partner ma pagato interamente dall’altro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come si può calcolare il danno provocato dall’assenza di un padre?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/come-si-puo-calcolare-il-danno-provocato-dallassenza-di-un-padre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[assenza genitore]]></category>
		<category><![CDATA[danno giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[disinteresse genitoriale]]></category>
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					<description><![CDATA[L’assenza di un genitore non produce soltanto conseguenze affettive, ma può trasformarsi in un vero e proprio danno giuridicamente risarcibile. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’assenza di un genitore non produce soltanto conseguenze affettive, ma può trasformarsi in un vero e proprio danno giuridicamente risarcibile. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che affronta il delicato tema del disinteresse genitoriale e delle sue ricadute sui figli.</p>



<p>La vicenda trae origine da una controversia relativa al mantenimento di un figlio e al comportamento del padre, ritenuto gravemente assente non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto sotto quello umano ed educativo. La Suprema Corte ha confermato che il dovere genitoriale non si esaurisce nel semplice versamento dell’assegno di mantenimento: essere genitori significa garantire presenza, sostegno morale, cura e partecipazione alla crescita del figlio.</p>



<p>Secondo la Cassazione, quando il comportamento del genitore integra una violazione grave e prolungata dei doveri familiari, può configurarsi un illecito endofamiliare. In tali casi il figlio può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla privazione del rapporto genitoriale e dalla lesione del diritto alla bigenitorialità, principio tutelato dalla Costituzione.</p>



<p>L’ordinanza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte evidenzia infatti che il danno non nasce automaticamente dalla separazione o dalla lontananza del genitore, ma dalla scelta consapevole di sottrarsi ai propri compiti affettivi ed educativi. Non basta quindi dimostrare una presenza saltuaria: occorre verificare se il comportamento abbia causato nel figlio sofferenze, senso di abbandono, fragilità emotive o compromissioni dello sviluppo personale.</p>



<p>Di particolare rilievo è anche il richiamo al principio di proporzionalità nel mantenimento dei figli. I giudici hanno ricordato che il contributo economico deve essere valutato considerando tutte le risorse dei genitori e non soltanto il reddito formalmente dichiarato. Tuttavia il profilo patrimoniale non esaurisce la responsabilità genitoriale, che comprende anche la vicinanza emotiva e relazionale.<br />La pronuncia assume un forte valore sociale. Sempre più spesso i tribunali sono chiamati a valutare situazioni in cui un genitore resta formalmente presente ma, nei fatti, abbandona il figlio sotto il profilo affettivo: tale comportamento può avere, quindi, conseguenze risarcitorie autonome, perché il diritto del minore ad una crescita equilibrata e alla presenza di entrambe le figure genitoriali rappresenta un bene costituzionalmente protetto.</p>
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		<title>Bullismo a scuola, cosa prevede la legge: non esiste un reato specifico ma diverse fattispecie penali coinvolte</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/bullismo-a-scuola-cosa-prevede-la-legge-non-esiste-un-reato-specifico-ma-diverse-fattispecie-penali-coinvolte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 16:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[bullismo]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbullismo]]></category>
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		<category><![CDATA[Legge 71]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiga quale è la posizione giuridica in merito a questo problema sociale. Il bullismo scolastico rappresenta oggi uno dei fenomeni sociali più preoccupanti nel mondo giovanile. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiga quale è la posizione giuridica in merito a questo problema sociale.</p>



<p>Il bullismo scolastico rappresenta oggi uno dei fenomeni sociali più preoccupanti nel mondo giovanile. Non si tratta più soltanto di “ragazzate” o di conflitti occasionali tra studenti, ma di comportamenti reiterati di prevaricazione, umiliazione, esclusione o violenza che possono lasciare conseguenze profonde nella vittima, sia sul piano psicologico che sociale.</p>



<p>Il fenomeno assume forme differenti: aggressioni fisiche, insulti, derisioni, minacce, isolamento dal gruppo, diffusione di immagini offensive e persecuzioni online. Proprio il cyberbullismo ha amplificato enormemente il problema, poiché la vittima può essere colpita in qualsiasi momento della giornata e davanti a un pubblico potenzialmente illimitato.</p>



<p>Dal punto di vista giuridico, occorre chiarire un aspetto spesso poco compreso: nell’ordinamento italiano non esiste un autonomo “reato di bullismo”. La legge, infatti, non prevede una specifica fattispecie penale con questo nome. Tuttavia, i comportamenti riconducibili al bullismo possono integrare diversi reati già previsti dal codice penale.</p>



<p>Tra le ipotesi più frequenti vi sono le percosse, le lesioni personali, la minaccia, l’ingiuria nei casi residuali civilistici, la diffamazione, gli atti persecutori, la violenza privata e, nei casi più gravi, persino l’estorsione quando vi siano richieste di denaro o beni sotto intimidazione. Nel contesto digitale possono inoltre configurarsi reati collegati al trattamento illecito di dati personali o alla diffusione non autorizzata di immagini.</p>



<p>Particolare attenzione merita il cyberbullismo. Con la legge n. 71 del 2017 il legislatore ha introdotto strumenti specifici di tutela per i minori vittime di aggressioni online. La normativa consente, ad esempio, di chiedere l’oscuramento o la rimozione di contenuti offensivi dal web e attribuisce un ruolo centrale alla scuola nella prevenzione del fenomeno.</p>



<p>Quando gli autori degli episodi sono minorenni, interviene il Tribunale per i Minorenni, con un approccio che cerca di contemperare finalità educative e responsabilizzazione del giovane. L’età assume infatti un ruolo decisivo: sotto i 14 anni il minore non è imputabile penalmente, mentre dai 14 ai 18 anni può rispondere dei reati commessi se capace di intendere e di volere.</p>



<p>Anche la scuola può avere responsabilità. Gli istituti scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti durante l’orario scolastico e ad adottare misure preventive adeguate. In presenza di omissioni o sottovalutazioni del fenomeno, potrebbe emergere una responsabilità civile per i danni subiti dalla vittima. Il bullismo, dunque, non è soltanto un problema disciplinare interno alle scuole, ma un vero fenomeno sociale che coinvolge famiglie, istituzioni e sistema giudiziario. La repressione penale da sola, però, non basta. Educazione al rispetto, prevenzione, ascolto e supporto psicologico rappresentano strumenti fondamentali per contrastare un fenomeno che può compromettere profondamente la crescita e la serenità dei più giovani.</p>
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		<title>Minaccia, Cassazione: conta l&#8217;effetto intimidatorio, non la paura della vittima</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/minaccia-cassazione-conta-leffetto-intimidatorio-non-la-paura-della-vittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Articolo 612 Codice Penale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[cronaca giudiziaria]]></category>
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		<category><![CDATA[Libertà morale]]></category>
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		<category><![CDATA[Sentenza 14851/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela penale]]></category>
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					<description><![CDATA[La configurabilità del reato di minaccia non dipende soltanto dalle parole pronunciate, ma soprattutto dalla loro concreta capacità intimidatoria. È questo il principio ribadito con la sentenza commentata, intervenuta a [...]]]></description>
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<p>La configurabilità del reato di minaccia non dipende soltanto dalle parole pronunciate, ma soprattutto dalla loro concreta capacità intimidatoria. È questo il principio ribadito con la sentenza commentata, intervenuta a chiarire i contorni applicativi dell’articolo 612 del codice penale.</p>



<p>La Suprema Corte ricorda anzitutto che la minaccia costituisce un “reato di pericolo”: ciò significa che non è necessario dimostrare un danno effettivo o uno stato reale di paura nella vittima. È sufficiente che la condotta sia astrattamente idonea a comprimere la libertà morale della persona offesa attraverso la prospettazione di un male ingiusto.</p>



<p>Secondo i giudici, infatti, la reazione soggettiva della vittima non rappresenta l’elemento decisivo.<br>Una persona particolarmente coraggiosa o non impressionabile potrebbe non manifestare timore, ma ciò non esclude automaticamente la sussistenza del reato. L’attenzione deve quindi concentrarsi sulla potenziale efficacia intimidatoria della condotta, valutata secondo un criterio “medio” e rapportata alle concrete circostanze del fatto.</p>



<p>La Cassazione ribadisce inoltre che il contesto assume un ruolo centrale. Una frase apparentemente aggressiva potrebbe non integrare il reato se pronunciata in un clima scherzoso, ironico o privo di reale carica intimidatoria; viceversa, anche espressioni meno esplicite possono assumere rilevanza penale quando, per modalità, tono, ambiente o rapporti tra le parti, risultino concretamente idonee a incutere timore.</p>



<p>La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui la configurabilità del delitto di minaccia, tutela la libertà psichica dell’individuo. Non occorre quindi che il male prospettato venga realmente realizzato, né che la vittima cambi concretamente comportamento. È sufficiente la semplice esposizione al pericolo di una pressione psicologica illegittima.</p>



<p>Chiaro, quindi, il richiamo della Corte alla necessità di evitare automatismi interpretativi: non ogni litigio acceso, insulto o espressione volgare integra automaticamente il reato. Occorre sempre verificare se la frase pronunciata sia effettivamente percepibile come prospettazione di un danno ingiusto futuro e se abbia una reale attitudine intimidatoria nel caso concreto.</p>
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		<title>Sospensione condizionale della pena, la Cassazione: i precedenti penali da soli non bastano per negarla</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sospensione-condizionale-della-pena-la-cassazione-i-precedenti-penali-da-soli-non-bastano-per-negarla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[art. 163 codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione penale 14985/2026]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale italiano]]></category>
		<category><![CDATA[funzione rieducativa della pena]]></category>
		<category><![CDATA[precedenti penali]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione condizionale della pena]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione del giudice penale]]></category>
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					<description><![CDATA[La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere negata automaticamente solo perché l’imputato ha precedenti condanne: annullata una decisione della Corte d’Appello ritenuta carente sotto il profilo motivazionale. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere negata automaticamente solo perché l’imputato ha precedenti condanne: annullata una decisione della Corte d’Appello ritenuta carente sotto il profilo motivazionale.</p>



<p>La vicenda riguarda un imputato al quale i giudici di secondo grado avevano negato il beneficio previsto dall’articolo 163 del codice penale, fondando il diniego esclusivamente sull’esistenza di precedenti penali. Una valutazione considerata insufficiente dalla Suprema Corte, secondo cui il giudice è invece tenuto a formulare una concreta prognosi sulla futura condotta dell’imputato.</p>



<p>La sospensione condizionale della pena rappresenta uno degli strumenti più importanti del sistema penale italiano. Consente infatti di evitare l’esecuzione della pena detentiva quando il condannato dia ragionevoli garanzie di non commettere ulteriori reati. Non si tratta quindi di un automatismo premiale, ma di una valutazione che deve guardare soprattutto al futuro.</p>



<p>Ed è proprio su questo aspetto che la Cassazione ha richiamato l’attenzione dei giudici di merito. I precedenti penali possono certamente incidere sulla decisione, ma non possono diventare l’unico elemento preso in considerazione. Occorre invece verificare il comportamento complessivo dell’imputato, la natura dei fatti contestati, il tempo trascorso dalle precedenti condanne, il percorso personale eventualmente intrapreso e ogni altro elemento utile a comprendere se vi sia il rischio concreto di recidiva.</p>



<p>Secondo gli Ermellini, limitarsi a richiamare genericamente i precedenti significa trasformare il diniego della sospensione condizionale in una sorta di sanzione automatica, incompatibile con i principi costituzionali di individualizzazione della pena e funzione rieducativa sanciti dall’articolo 27 della Costituzione.</p>



<p>La decisione assume particolare rilievo anche sotto il profilo sociale. Molte persone con piccoli precedenti penali rischiano infatti di vedersi preclusa ogni possibilità di reinserimento proprio a causa di valutazioni stereotipate. La sospensione condizionale, invece, nasce per favorire il recupero sociale del condannato quando vi siano elementi concreti che facciano ritenere improbabile la reiterazione del reato.<br>La Cassazione ribadisce dunque un principio di equilibrio: i precedenti contano, ma non bastano da soli. Il giudice deve motivare in modo specifico perché ritiene negativa la prognosi futura. In assenza di tale valutazione, la decisione risulta viziata e deve essere annullata.</p>



<p>Una pronuncia che richiama la magistratura ad un esame più approfondito della persona, evitando automatismi incompatibili con un diritto penale realmente orientato alla rieducazione e non soltanto alla punizione.</p>
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		<item>
		<title>Vecchi debiti bancari e richieste delle società di recupero crediti: quando scatta davvero la prescrizione?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/vecchi-debiti-bancari-e-richieste-delle-societa-di-recupero-crediti-quando-scatta-davvero-la-prescrizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 21:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione debiti banca]]></category>
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					<description><![CDATA[Chiarisce il problema il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, sollecitando l&#8217;attenzione sui termini. La prescrizione dei debiti bancari è un tema che genera spesso confusione, soprattutto perché molte finanziarie e società [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Chiarisce il problema il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, sollecitando l&#8217;attenzione sui termini.</strong></p>



<p>La prescrizione dei debiti bancari è un tema che genera spesso confusione, soprattutto perché molte finanziarie e società di recupero crediti continuano a richiedere pagamenti anche per posizioni molto datate, acquistate in blocco da banche o intermediari. Tuttavia, il semplice trascorrere del tempo può estinguere il diritto del creditore ad agire giudizialmente, purché ricorrano determinati presupposti previsti dalla legge.</p>



<p>In linea generale, il termine ordinario di prescrizione di un debito verso una banca o una finanziaria è di dieci anni, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile. Ciò vale, ad esempio, per prestiti personali, mutui, scoperti di conto corrente, carte revolving e finanziamenti rateali. Il punto centrale, però, non è tanto la durata del termine quanto capire da quando esso inizi a decorrere.</p>



<p>Nel caso di un finanziamento a rate, la prescrizione decorre normalmente dalla scadenza di ciascuna rata non pagata. Se invece il contratto viene risolto per decadenza dal beneficio del termine, situazione frequente quando il debitore smette di pagare, il termine decennale decorre dal momento in cui la banca comunica formalmente la richiesta dell’intero importo residuo.</p>



<p>Molti debitori credono erroneamente che basti “sparire” per dieci anni affinché il debito si estingua.<br>In realtà la prescrizione può essere interrotta. Una raccomandata di messa in mora, un decreto ingiuntivo, una citazione in giudizio o persino un riconoscimento del debito da parte del debitore fanno ripartire il termine da capo.</p>



<p>Negli ultimi anni numerose società di recupero crediti hanno acquistato vecchie posizioni deteriorate, spesso per importi molto inferiori al valore nominale. Si tratta dei cosiddetti “crediti NPL” ceduti da banche e finanziarie. Chi acquista il credito subentra nei medesimi diritti del creditore originario, ma anche nei limiti esistenti, compresa l’eventuale prescrizione già maturata.</p>



<p>In definitiva, non tutti i debiti reclamati dalle finanziarie sono ancora esigibili. La verifica della prescrizione richiede un’analisi concreta delle date, degli atti inviati e dell’eventuale comportamento del debitore nel tempo. Proprio su questa incertezza fanno spesso leva alcune società di recupero, confidando nella scarsa conoscenza dei propri diritti da parte dei cittadini.</p>
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		<item>
		<title>&#8220;Lei non sa chi sono io&#8221; non basta: quando scatta il reato di resistenza a pubblico ufficiale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/lei-non-sa-chi-sono-io-non-basta-quando-scatta-il-reato-di-resistenza-a-pubblico-ufficiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza a pubblico ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la linea di confine tra la semplice resistenza passiva e il più grave reato di resistenza a pubblico ufficiale, che continua ad essere oggetto di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la linea di confine tra la semplice resistenza passiva e il più grave reato di resistenza a pubblico ufficiale, che continua ad essere oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza.</p>



<p>La Corte di Cassazione penale ha ribadito un principio importante: atteggiamenti arroganti, proteste verbali o frasi intimidatorie generiche come il celebre “Lei non sa chi sono io” non bastano, da sole, a configurare il reato previsto dall’articolo 337 del codice penale, che presuppone un comportamento oppositivo e verbalmente aggressivo nei confronti degli agenti: occorre una concreta violenza o minaccia idonea ad impedire l’atto d’ufficio.</p>



<p>La Cassazione ha accolto questa impostazione, chiarendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede un qualcosa in più rispetto alla mera contestazione o alla semplice opposizione verbale. Per integrare la fattispecie penale è necessario un comportamento concretamente idoneo a ostacolare, impedire o coartare l’azione del pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia effettiva.</p>



<p>Secondo i giudici, la cosiddetta “resistenza passiva” può consistere nel rifiuto di collaborare, nel non rispondere agli ordini o nell’assumere atteggiamenti ostruzionistici, ma senza esercitare una reale forza intimidatoria o fisica contro l’operatore pubblico. In tali casi può eventualmente configurarsi un illecito diverso, oppure nessun reato.</p>



<p>Espressioni del tipo “Lei non sa chi sono io”, pur denotando arroganza, presunzione o tentativo di ostentare influenza personale, non integrano necessariamente una minaccia penalmente rilevante. Per assumere rilievo penale, infatti, la frase deve essere accompagnata da un concreto intento intimidatorio capace di incutere timore o condizionare l’azione del pubblico ufficiale.</p>



<p>Il principio assume particolare importanza pratica, soprattutto in un’epoca in cui molte contestazioni nascono durante controlli stradali, interventi di ordine pubblico o verifiche amministrative. Non ogni comportamento sgarbato o maleducato può essere trasformato automaticamente in una contestazione penale per resistenza.</p>



<p>La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento della Suprema Corte volto a distinguere la tutela dell’autorità pubblica dalla punizione indiscriminata di atteggiamenti semplicemente polemici o irrispettosi. La reazione del cittadino può essere censurabile sul piano civile o amministrativo, ma il diritto penale interviene solo quando vi sia una concreta aggressione alla libertà di azione del pubblico ufficiale. Resta fermo che, laddove le parole siano accompagnate da minacce specifiche, contatti fisici, strattoni, spinte o comportamenti idonei a bloccare l’operato degli agenti, il reato di resistenza si configura pienamente, con conseguenze anche severe sotto il profilo sanzionatorio.</p>



<p><strong>Foto generica </strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ho ricevuto una multa per transito con semaforo rosso: posso contestarla?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-ricevuto-una-multa-per-transito-con-semaforo-rosso-posso-contestarla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione multa]]></category>
		<category><![CDATA[multa semaforo rosso]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La contestazione di una multa per passaggio con semaforo rosso viene spesso impostata sulla negazione del fatto: il conducente sostiene di non aver oltrepassato l’incrocio con luce rossa oppure mette [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La contestazione di una multa per passaggio con semaforo rosso viene spesso impostata sulla negazione del fatto: il conducente sostiene di non aver oltrepassato l’incrocio con luce rossa oppure mette in dubbio la fotografia scattata dall’apparecchiatura automatica. Esiste però un diverso profilo difensivo, meno conosciuto ma giuridicamente rilevante, che riguarda la regolarità amministrativa e tecnica del dispositivo utilizzato per l’accertamento.</p>



<p>Le telecamere installate agli incroci sono infatti strumenti elettronici soggetti a precise regole di omologazione, manutenzione e verifica periodica. Non basta quindi che l’automobilista sia stato fotografato oltre la linea d’arresto: l’amministrazione deve anche dimostrare che l’apparecchiatura funzionasse correttamente e fosse sottoposta ai controlli previsti dalla normativa.</p>



<p>Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente valorizzato questo aspetto. La Corte Costituzionale ha chiarito come tutti gli strumenti elettronici di rilevazione automatica siano soggetti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Tale principio è stato poi esteso anche ai dispositivi di accertamento delle infrazioni stradali.</p>



<p>Da ciò deriva che, in sede di opposizione al verbale, il cittadino può chiedere all’ente accertatore di produrre la documentazione relativa all’omologazione ministeriale del dispositivo, alla manutenzione effettuata, alle verifiche periodiche di corretto funzionamento ed ai certificati di revisione o taratura tecnica. La mancanza di tali documenti non comporta automaticamente l’annullamento della multa, ma può indebolire notevolmente la posizione dell’amministrazione. In diversi casi i giudici di pace hanno accolto ricorsi proprio perché il Comune non era stato in grado di dimostrare la regolare revisione dell’impianto o la conformità tecnica del sistema utilizzato.</p>



<p>In uno Stato di diritto, la tecnologia può certamente aiutare i controlli stradali, ma solo a condizione che gli strumenti utilizzati siano costantemente verificati, trasparenti e pienamente conformi alle garanzie previste dalla legge.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Risarcimento anche ad amante e figlia in caso di incidente sul lavoro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/risarcimento-anche-ad-amante-e-figlia-in-caso-di-incidente-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Una decisione destinata a far discutere, ma che conferma un principio già presente nella giurisprudenza italiana: il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto affettivo non dipende esclusivamente [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Una decisione destinata a far discutere, ma che conferma un principio già presente nella giurisprudenza italiana: il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto affettivo non dipende esclusivamente dall’esistenza di un matrimonio o di un legame formalizzato. Il Tribunale di Padova ha infatti riconosciuto il diritto al risarcimento non solo alla famiglia “ufficiale” di un operaio morto in un incidente sul lavoro, ma anche all’amante e alla figlia nata dalla relazione extraconiugale.<br>La vicenda nasce dalla morte di un lavoratore: dopo le condanne penali per omicidio colposo nei confronti dei responsabili della sicurezza, si è aperta la fase civile relativa ai risarcimenti. Nel corso del procedimento è emersa l’esistenza di una seconda relazione stabile, iniziata anni prima, dalla quale era nata una bambina.<br>Il giudice civile padovano ha riconosciuto alla figlia concepita fuori dal matrimonio un risarcimento di circa 310 mila euro per la perdita del padre biologico, mentre alla donna è stata attribuita una somma vicina agli 80 mila euro per il danno da perdita del rapporto affettivo. La decisione si fonda sull’accertamento di una relazione stabile, continuativa e caratterizzata da una concreta comunanza di vita.</p>



<p>Secondo il tribunale, non conta tanto la qualificazione formale del rapporto, quanto la prova dell’effettività del legame. Dalle risultanze processuali è emerso che l’uomo partecipava attivamente alla vita della figlia, trascorreva vacanze con madre e bambina e contribuiva economicamente al loro mantenimento. Elementi che hanno convinto il giudice circa l’esistenza di un autentico nucleo affettivo parallelo.</p>



<p>La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza italiana, secondo cui il danno parentale può essere riconosciuto a chiunque dimostri un rapporto affettivo stabile e significativo con la vittima. Non è quindi il matrimonio a creare automaticamente il diritto al risarcimento, ma l’intensità concreta della relazione umana. Lo stesso principio, negli anni, è stato applicato anche alle unioni di fatto, ai conviventi e persino ai rapporti familiari non tradizionali.<br>La scelta che inevitabilmente può generare tensioni morali e familiari, ma che risponde all’esigenza di tutelare chi subisce realmente una perdita emotiva ed esistenziale.</p>



<p>La decisione non “premia” il tradimento coniugale, come qualcuno potrebbe sostenere, bensì riconosce che l’esistenza di una seconda relazione stabile e di una figlia comporta la nascita di diritti autonomi, soprattutto quando vi sia prova concreta di assistenza morale, presenza genitoriale e sostegno economico. In altre parole, il risarcimento non tutela la relazione extraconiugale in sé, ma il danno umano derivante dalla perdita di un rapporto affettivo autentico.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Stalking: Cassazione, escluso il reato se le condotte sono reciproche</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/stalking-cassazione-escluso-il-reato-se-le-condotte-sono-reciproche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[stalking]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[In merito alla reciprocità dei comportamenti persecutori, gli Ermellini hanno escluso la configurabilità del delitto di atti persecutori quando entrambe le parti pongano in essere condotte analoghe, aggressive e reiterate, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In merito alla reciprocità dei comportamenti persecutori, gli Ermellini hanno escluso la configurabilità del delitto di atti persecutori quando entrambe le parti pongano in essere condotte analoghe, aggressive e reiterate, in una sorta di “do ut des” relazionale caratterizzato da continui reciproci attacchi.</p>



<p>La decisione si inserisce nel solco interpretativo dell’articolo 612-bis del codice penale, norma introdotta per tutelare chi subisce una persecuzione idonea a generare ansia, paura o un fondato timore per la propria incolumità. Tuttavia, secondo la Cassazione, il reato presuppone una posizione di effettiva vittima, ossia un soggetto che subisca passivamente una serie di comportamenti vessatori senza partecipare attivamente alla medesima dinamica conflittuale.</p>



<p>Nel caso esaminato, i giudici hanno rilevato come entrambe le parti avessero mantenuto atteggiamenti offensivi, provocatori e intrusivi, alimentando reciprocamente il conflitto. Telefonate insistenti, messaggi aggressivi, pedinamenti o minacce non erano riconducibili ad una persecuzione unilaterale, bensì ad uno scontro continuo e bilaterale. In un simile contesto viene meno l’asimmetria tipica dello stalking, elemento essenziale affinché possa configurarsi il reato.</p>



<p>La Suprema Corte ha quindi chiarito che non ogni relazione tossica o litigiosa integra automaticamente atti persecutori. Il diritto penale non può trasformarsi in uno strumento per “cristallizzare” una sola persona nel ruolo di persecutore quando il rapporto degenerato è in realtà alimentato da entrambe le parti.<br />Ciò non significa, naturalmente, che ogni conflitto reciproco escluda responsabilità penali. Restano configurabili altri reati, quali minacce, ingiurie ove rilevanti in sede civile, diffamazione, violenza privata o lesioni, a seconda delle condotte concretamente accertate. La pronuncia sottolinea però la necessità di distinguere tra vera persecuzione e conflittualità reciproca.</p>



<p>Particolarmente importante è il richiamo al principio probatorio. Nei procedimenti per stalking assume spesso un ruolo centrale il racconto della persona offesa. La Cassazione invita pertanto i giudici di merito ad analizzare attentamente il comportamento di entrambe le parti, verificando se la presunta vittima abbia in realtà partecipato attivamente all’escalation conflittuale.</p>



<p>Un punto di equilibrio, dunque, tra tutela delle vittime autentiche e garanzie difensive dell’imputato, evitando che il reato di stalking venga esteso oltre i limiti fissati dalla legge.</p>
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		<title>Triplice genitorialità, cosa dice la sentenza della Corte d’Appello di Bari sul riconoscimento di un figlio con tre genitori</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/triplce-genitorialita-cosa-dice-la-sentenza-della-corte-dappello-di-bari-sul-riconoscimento-di-un-figlio-con-tre-genitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[tripla genitorialità]]></category>
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					<description><![CDATA[La famiglia cambia più velocemente delle leggi e ce lo illustra il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. Per la prima volta in Italia, con una sentenza della Corte d&#8217;Appello di Bari, [...]]]></description>
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<p>La famiglia cambia più velocemente delle leggi e ce lo illustra il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>Per la prima volta in Italia, con una sentenza della Corte d&#8217;Appello di Bari, è stato riconosciuto un minore come figlio di tre genitori: la madre biologica e due padri che lo crescono stabilmente sin dalla nascita.<br>La vicenda riguarda un bambino nato in Germania da una scelta di cogenitorialità consapevole. Nessuna maternità surrogata, tema oggi particolarmente delicato anche sul piano politico e penale, ma un progetto familiare condiviso tra una donna e una coppia omosessuale unita da oltre dieci anni. Il padre biologico aveva già riconosciuto il figlio alla nascita, mentre successivamente il partner aveva ottenuto in Germania l’adozione del minore, mantenendo però intatto il rapporto giuridico con la madre naturale.</p>



<p>Il nodo nasce nel momento in cui è stata chiesta la trascrizione dell’atto anche in Italia. Il Comune di Bari aveva inizialmente negato il riconoscimento, costringendo la famiglia a rivolgersi alla Corte d’Appello. I giudici baresi hanno però ritenuto compatibile il provvedimento tedesco con l’ordinamento italiano, valorizzando soprattutto il superiore interesse del minore, principio cardine del diritto di famiglia contemporaneo.</p>



<p>La decisione assume rilievo perché apre alla cosiddetta “genitorialità plurima”, ossia alla possibilità che un bambino abbia più di due figure genitoriali legalmente riconosciute. Un concetto che fino a pochi anni fa sembrava incompatibile con il sistema italiano, storicamente costruito sul modello biparentale tradizionale.</p>



<p>Determinante, nella valutazione della Corte, è stata la situazione concreta del minore. I servizi sociali tedeschi avevano documentato un ambiente familiare stabile, affettivamente equilibrato e privo di conflitti. Il bambino manteneva rapporti continui sia con la madre sia con i due padri, oltre che con i fratelli uterini. Nessuna forzatura artificiale, dunque, ma una realtà familiare già consolidata nella quotidianità del minore.</p>



<p>Dal punto di vista giuridico, la sentenza potrebbe incidere profondamente sul dibattito italiano in materia di famiglie omogenitoriali e nuove forme di filiazione. La Corte non ha creato una nuova legge, ma ha interpretato gli strumenti già esistenti, in particolare l’adozione in casi particolari, in chiave costituzionalmente orientata, mettendo al centro la tutela concreta del bambino piuttosto che schemi familiari rigidi.</p>



<p>Resta però evidente il vuoto normativo. Oggi casi simili dipendono ancora dall’intervento dei giudici e dall’analisi delle singole situazioni. Proprio per questo la decisione della Corte d’Appello di Bari potrebbe diventare un precedente destinato a influenzare future controversie in materia di filiazione e responsabilità genitoriale condivisa. Una sentenza che, al di là delle inevitabili polemiche ideologiche, conferma come il diritto di famiglia sia sempre più chiamato a confrontarsi con trasformazioni sociali ormai già presenti nella realtà quotidiana.</p>
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		<title>Cassazione: i precedenti penali non possono da soli giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-i-precedenti-penali-non-possono-da-soli-giustificare-il-diniego-della-sospensione-condizionale-della-pena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
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		<category><![CDATA[precedenti penali]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza 14985/2026]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione condizionale della pena]]></category>
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					<description><![CDATA[La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere negata automaticamente solo perché l’imputato ha precedenti condanne: annullata una decisione della Corte d’Appello ritenuta carente sotto il profilo motivazionale. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere negata automaticamente solo perché l’imputato ha precedenti condanne: annullata una decisione della Corte d’Appello ritenuta carente sotto il profilo motivazionale.</p>



<p>La vicenda riguarda un imputato al quale i giudici di secondo grado avevano negato il beneficio previsto dall’articolo 163 del codice penale, fondando il diniego esclusivamente sull’esistenza di precedenti penali. Una valutazione considerata insufficiente dalla Suprema Corte, secondo cui il giudice è invece tenuto a formulare una concreta prognosi sulla futura condotta dell’imputato.</p>



<p>La sospensione condizionale della pena rappresenta uno degli strumenti più importanti del sistema penale italiano. Consente infatti di evitare l’esecuzione della pena detentiva quando il condannato dia ragionevoli garanzie di non commettere ulteriori reati. Non si tratta quindi di un automatismo premiale, ma di una valutazione che deve guardare soprattutto al futuro.</p>



<p>Ed è proprio su questo aspetto che la Cassazione ha richiamato l’attenzione dei giudici di merito. I precedenti penali possono certamente incidere sulla decisione, ma non possono diventare l’unico elemento preso in considerazione. Occorre invece verificare il comportamento complessivo dell’imputato, la natura dei fatti contestati, il tempo trascorso dalle precedenti condanne, il percorso personale eventualmente intrapreso e ogni altro elemento utile a comprendere se vi sia il rischio concreto di recidiva.</p>



<p>Secondo gli Ermellini, limitarsi a richiamare genericamente i precedenti significa trasformare il diniego della sospensione condizionale in una sorta di sanzione automatica, incompatibile con i principi costituzionali di individualizzazione della pena e funzione rieducativa sanciti dall’articolo 27 della Costituzione.</p>



<p>La decisione assume particolare rilievo anche sotto il profilo sociale. Molte persone con piccoli precedenti penali rischiano infatti di vedersi preclusa ogni possibilità di reinserimento proprio a causa di valutazioni stereotipate. La sospensione condizionale, invece, nasce per favorire il recupero sociale del condannato quando vi siano elementi concreti che facciano ritenere improbabile la reiterazione del reato. La Cassazione ribadisce dunque un principio di equilibrio: i precedenti contano, ma non bastano da soli. Il giudice deve motivare in modo specifico perché ritiene negativa la prognosi futura. In assenza di tale valutazione, la decisione risulta viziata e deve essere annullata.</p>



<p>Una pronuncia che richiama la magistratura ad un esame più approfondito della persona, evitando automatismi incompatibili con un diritto penale realmente orientato alla rieducazione e non soltanto alla punizione.</p>
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		<title>Il proprietario pretende che io ritinteggi la casa a fine locazione: ma è una richiesta lecita?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-proprietario-pretende-che-io-ritinteggi-la-casa-a-fine-locazione-ma-e-una-richiesta-lecita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[affitto li locazione]]></category>
		<category><![CDATA[immobile ritinteggiare]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito, alla luce di recenti sentenze dalla Cassazione! La ritinteggiatura dell’immobile a fine locazione continua ad essere uno dei temi più controversi nei rapporti tra [...]]]></description>
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<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito, alla luce di recenti sentenze dalla Cassazione!</strong></p>



<p>La ritinteggiatura dell’immobile a fine locazione continua ad essere uno dei temi più controversi nei rapporti tra proprietario e inquilino. Molti locatori, infatti, pretendono che l’appartamento venga restituito “imbiancato a nuovo”, spesso richiamando specifiche clausole inserite nel contratto. Ma la Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato e recentemente ribadito, ha chiarito che tale pretesa non è automaticamente legittima.</p>



<p>La pronuncia di riferimento resta la sentenza della Suprema Corte, secondo cui è nulla la clausola che obbliga il conduttore a sostenere le spese di tinteggiatura quando il deterioramento delle pareti dipende dal normale utilizzo dell’immobile. Secondo gli Ermellini infatti, il locatore non può pretendere un vantaggio economico ulteriore rispetto al canone di locazione, trasferendo sull’inquilino costi che rientrano nell’ordinaria usura.</p>



<p>Il principio nasce dall’applicazione combinata degli articoli del Codice civile e della legge sull’equo canone. Quest’ultima norma considera nulle tutte le clausole che attribuiscano al proprietario benefici ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla legge. In sostanza, l’inquilino deve restituire l’immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso quotidiano. Pareti scolorite dal tempo, piccoli segni o fisiologica usura non possono quindi giustificare richieste economiche aggiuntive.</p>



<p>Diverso, però, è il caso dei danni veri e propri. Se l’immobile presenta scritte sui muri, colori anomali, macchie profonde, fori numerosi o deterioramenti eccedenti il normale uso, il proprietario può chiedere il risarcimento delle spese necessarie al ripristino. La distinzione tra normale usura e danno effettivo diventa quindi centrale e spesso sfocia in contenziosi giudiziari.</p>



<p>Negli ultimi mesi la questione è tornata di forte attualità anche sui forum giuridici e nelle discussioni online tra locatori e conduttori. Numerosi inquilini lamentano trattenute sulla cauzione motivate proprio con la necessità di ritinteggiare l’appartamento, nonostante l’assenza di danni concreti. Alcuni riferiscono persino di aver sostenuto spese imposte dal proprietario salvo poi scoprire che la clausola contrattuale </p>



<p>era probabilmente nulla.La giurisprudenza, tuttavia, sembra ormai orientata a tutelare il principio secondo cui il locatore non possa pretendere la restituzione di una casa “rimessa a nuovo”. Il normale deperimento rappresenta infatti una conseguenza inevitabile dell’uso abitativo dell’immobile. Per questo motivo, prima di trattenere la cauzione o avanzare richieste economiche, il proprietario dovrebbe dimostrare l’esistenza di un danno concreto e non limitarsi a invocare una clausola standard di fine locazione.</p>
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		<title>Mi prostituisco: ecco perché, di per sé, non è un reato in Italia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/mi-prostituisco-ecco-perche-di-per-se-non-e-un-reato-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Senza entrare in valutazioni di carattere etico o morale, l&#8217;avvocato Simone Labonia ci chiarisce gli aspetti legali della questione. Per molti cittadini la prostituzione viene automaticamente associata ad un’attività illecita. [...]]]></description>
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<p><strong>Senza entrare in valutazioni di carattere etico o morale, l&#8217;avvocato Simone Labonia ci chiarisce gli aspetti legali della questione.</strong></p>



<p>Per molti cittadini la prostituzione viene automaticamente associata ad un’attività illecita. In realtà, nel diritto italiano, il concetto è molto più complesso: prostituirsi non costituisce di per sé un reato. L’equivoco nasce da decenni di dibattiti morali, da interventi repressivi collegati allo sfruttamento sessuale e da una normativa che distingue nettamente tra esercizio della prostituzione e condotte che la circondano.</p>



<p>La disciplina italiana ruota ancora oggi attorno alla cosiddetta “Legge Merlin”, ovvero la legge n. 75 del 1958, che abolì le case chiuse e pose fine alla regolamentazione statale della prostituzione. La riforma non vietò però la prostituzione in sé. Ciò che il legislatore volle colpire furono invece lo sfruttamento, il favoreggiamento e l’induzione alla prostituzione.</p>



<p>In pratica, una persona adulta che decide liberamente di prostituirsi non commette alcun reato. Non esiste nel codice penale una norma che punisca il mero esercizio della prostituzione. È questo il punto che spesso sfugge all’opinione pubblica.</p>



<p>L’errore nasce soprattutto da tre fattori. Il primo è culturale: per decenni la prostituzione è stata percepita come fenomeno “criminale” per ragioni etiche e sociali, anche se il diritto positivo non la considera tale. Il secondo riguarda la frequente presenza di reati connessi, come tratta di esseri umani, sfruttamento o violenza, che finiscono per sovrapporsi nell’immaginario collettivo alla prostituzione stessa. Il terzo elemento è dato dagli interventi amministrativi dei Comuni, che talvolta introducono ordinanze contro l’adescamento in strada o contro determinate condotte in luoghi pubblici. Tali sanzioni, però, non trasformano automaticamente la prostituzione in reato penale.</p>



<p>La normativa vigente punisce severamente chi trae profitto dall’attività prostitutiva altrui. È reato organizzare, agevolare o sfruttare la prostituzione di altre persone. Analogamente, sono gravissime le ipotesi di tratta, coercizione o prostituzione minorile, disciplinate con pene molto elevate dal codice penale.</p>



<p>Dal punto di vista fiscale e civilistico, inoltre, la prostituzione è stata più volte riconosciuta come attività economicamente rilevante. La giurisprudenza tributaria ha persino affermato che i redditi derivanti possono essere assoggettati a tassazione, proprio perché non provenienti da un’attività penalmente vietata.</p>



<p>Il sistema italiano mantiene, dunque, una distinzione fondamentale: la prostituzione volontaria tra adulti non è reato, mentre è penalmente perseguito tutto ciò che comporta sfruttamento, induzione, violenza o lucro sull’attività altrui. Comprendere questa differenza è essenziale non solo per evitare errori giuridici, ma anche per affrontare il fenomeno con maggiore consapevolezza, distinguendo tra libertà individuale, ordine pubblico e tutela delle persone vulnerabili.</p>
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		<item>
		<title>Precedenti penali non bastano per negare la clemenza: la Cassazione boccia gli automatismi</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/precedenti-penalinon-bastano-per-negare-la-clemenza-la-cassazione-boccia-gli-automatismi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:18:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere negata automaticamente solo perché l’imputato ha precedenti condanne: annullata una decisione della Corte d’Appello ritenuta carente sotto il profilo motivazionale. [...]]]></description>
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<p>La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere negata automaticamente solo perché l’imputato ha precedenti condanne: annullata una decisione della Corte d’Appello ritenuta carente sotto il profilo motivazionale.</p>



<p>La vicenda riguarda un imputato al quale i giudici di secondo grado avevano negato il beneficio previsto dall’articolo 163 del codice penale, fondando il diniego esclusivamente sull’esistenza di precedenti penali. Una valutazione considerata insufficiente dalla Suprema Corte, secondo cui il giudice è invece tenuto a formulare una concreta prognosi sulla futura condotta dell’imputato.</p>



<p>La sospensione condizionale della pena rappresenta uno degli strumenti più importanti del sistema penale italiano. Consente infatti di evitare l’esecuzione della pena detentiva quando il condannato dia ragionevoli garanzie di non commettere ulteriori reati. Non si tratta quindi di un automatismo premiale, ma di una valutazione che deve guardare soprattutto al futuro.</p>



<p>Ed è proprio su questo aspetto che la Cassazione ha richiamato l’attenzione dei giudici di merito. I precedenti penali possono certamente incidere sulla decisione, ma non possono diventare l’unico elemento preso in considerazione. Occorre invece verificare il comportamento complessivo dell’imputato, la natura dei fatti contestati, il tempo trascorso dalle precedenti condanne, il percorso personale eventualmente intrapreso e ogni altro elemento utile a comprendere se vi sia il rischio concreto di recidiva.</p>



<p>Secondo gli Ermellini, limitarsi a richiamare genericamente i precedenti significa trasformare il diniego della sospensione condizionale in una sorta di sanzione automatica, incompatibile con i principi costituzionali di individualizzazione della pena e funzione rieducativa sanciti dall’articolo 27 della Costituzione.</p>



<p>La decisione assume particolare rilievo anche sotto il profilo sociale. Molte persone con piccoli precedenti penali rischiano infatti di vedersi preclusa ogni possibilità di reinserimento proprio a causa di valutazioni stereotipate. La sospensione condizionale, invece, nasce per favorire il recupero sociale del condannato quando vi siano elementi concreti che facciano ritenere improbabile la reiterazione del reato.<br>La Cassazione ribadisce dunque un principio di equilibrio: i precedenti contano, ma non bastano da soli. Il giudice deve motivare in modo specifico perché ritiene negativa la prognosi futura. In assenza di tale valutazione, la decisione risulta viziata e deve essere annullata.</p>



<p>Una pronuncia che richiama la magistratura ad un esame più approfondito della persona, evitando automatismi incompatibili con un diritto penale realmente orientato alla rieducazione e non soltanto alla punizione.</p>
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		<item>
		<title>Sono disoccupato e non riesco a pagare il mantenimento: la Cassazione distingue chi non può da chi non vuole</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sono-disoccupato-e-non-riesco-a-pagare-il-mantenimento-la-cassazione-distingue-chi-non-puo-da-chi-non-vuole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 12:25:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La tutela dei figli rappresenta uno dei cardini dell’ordinamento italiano: ma dietro il principio giuridico dell’obbligo di mantenimento si nascondono spesso drammi sociali profondi.Cosa accade quando un genitore non rifiuta [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La tutela dei figli rappresenta uno dei cardini dell’ordinamento italiano: ma dietro il principio giuridico dell’obbligo di mantenimento si nascondono spesso drammi sociali profondi.<br>Cosa accade quando un genitore non rifiuta di mantenere i figli per egoismo o disinteresse, ma perché materialmente impossibilitato a farlo?</p>



<p>La Suprema Corte ha ribadito che l’obbligo di mantenimento non può essere valutato in modo astratto o automatico. Il giudice deve distinguere il genitore che volutamente si sottrae ai propri doveri da quello che versa in una situazione di reale e incolpevole indigenza: nessuno può essere obbligato a fare ciò che non è concretamente in grado di fare.</p>



<p>Sempre più genitori separati si trovano schiacciati tra obblighi economici (fissati anni prima) e una situazione reddituale radicalmente peggiorata. Perdere il lavoro e vivere di occupazioni occasionali, rende impossibile rispettare integralmente l’assegno stabilito dal tribunale.</p>



<p>La Cassazione, tuttavia, chiarisce che non basta dichiararsi poveri per essere esonerati dalle responsabilità. L’impossibilità deve essere concreta, assoluta e non dipendere da scelte volontarie.<br>Ovviamente non può invocare la crisi economica chi si dimette deliberatamente da un impiego o chi riduce artificiosamente i propri redditi per sottrarsi al mantenimento.</p>



<p>Il vero nodo sociale è che molti genitori economicamente fragili finiscono intrappolati in un sistema che rischia di trasformare la povertà in una colpa. In diversi casi il genitore obbligato vive ai margini, sostenuto da familiari o servizi sociali, senza alcuna reale capacità di recuperare una stabilità economica. La sentenza invita quindi ad una valutazione più umana e concreta delle vicende familiari. Il diritto al mantenimento dei figli resta prioritario, ma deve convivere con il principio di proporzionalità e con la verifica effettiva delle capacità reddituali.</p>



<p>Dietro molti fascicoli giudiziari non ci sono soltanto numeri o assegni non versati, ma storie di disoccupazione, fragilità psicologica e marginalità sociale. In questi casi il Diritto è chiamato a trovare il difficile equilibrio tra tutela dei figli e dignità di chi, pur volendo adempiere ai propri doveri, non riesce materialmente a farlo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Figli mantenuti da un solo genitore: la Cassazione dice basta. Scatta il diritto al rimborso</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/figli-mantenuti-da-un-solo-genitore-la-cassazione-dice-basta-scatta-il-diritto-al-rimborso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 12:20:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La crescita dei figli non può trasformarsi in un peso economico sopportato da un solo genitore: il rimborso delle spese sostenute da un coniuge per mantenere, educare e far crescere [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La crescita dei figli non può trasformarsi in un peso economico sopportato da un solo genitore: il rimborso delle spese sostenute da un coniuge per mantenere, educare e far crescere i figli quando l’altro genitore si sia sottratto, in tutto o in parte, ai propri obblighi, viene sancita da questa peonuncia.<br>La Suprema Corte chiarisce che il mantenimento dei figli non si esaurisce nel semplice assegno periodico fissato dal giudice. L’obbligo genitoriale previsto dagli articoli 147 e 316-bis del codice civile impone infatti ad entrambi i genitori di contribuire in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche a tutte le esigenze della prole: alimentazione, istruzione, salute, attività sportive, formazione e sviluppo personale.</p>



<p>Secondo gli Ermellini, quando uno dei due coniugi anticipa integralmente spese necessarie per la crescita dei figli, può chiedere all’altro il rimborso della quota di competenza.</p>



<p>Non si tratta di una liberalità né di una scelta spontanea priva di effetti giuridici, ma dell’adempimento di un obbligo che grava su entrambi i genitori.</p>



<p>La sentenza assume particolare rilievo nei casi di separazione conflittuale, nei quali uno dei genitori sostiene da solo costi scolastici, spese mediche, rette universitarie o attività extrascolastiche. La Cassazione evidenzia che il genitore inadempiente non può sottrarsi al rimborso sostenendo di non aver preventivamente autorizzato le spese, quando queste risultino coerenti con l’interesse del figlio e compatibili con il tenore di vita familiare.</p>



<p>La Corte distingue inoltre tra spese ordinarie e straordinarie. Le prime sono normalmente coperte dall’assegno di mantenimento; le seconde, invece, comprendono esborsi imprevedibili o di particolare entità, come cure mediche specialistiche, tasse universitarie o percorsi formativi specifici. In tali casi il rimborso può essere richiesto anche successivamente, purché il genitore che ha anticipato i costi dimostri la necessità e la congruità delle somme sostenute.</p>



<p>Un altro passaggio centrale della sentenza riguarda il principio di proporzionalità. Il contributo economico non deve essere identico, ma commisurato alle reali disponibilità patrimoniali e reddituali dei genitori. Ciò significa che il coniuge economicamente più forte può essere tenuto a rimborsare una quota maggiore delle spese affrontate per i figli.</p>
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		<title>Violenza domestica: la testimonianza della vittima può bastare per la condanna, ma il giudice deve valutarla con rigore</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/violenza-domestica-la-testimonianza-della-vittima-puo-bastare-per-la-condanna-ma-il-giudice-deve-valutarla-con-rigore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[ViolenzaDomestica Cassazione DirittoPenale ProcessoPenale Prova Testimonianza Giurisprudenza Giustizia DirittiDelleVittime Art192Cpp]]></category>
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					<description><![CDATA[Nei procedimenti per violenza domestica, uno dei temi più delicati riguarda l’attendibilità della persona offesa. La recente pronuncia è tornata ad affrontare il problema, ribadendo un principio ormai consolidato: la [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nei procedimenti per violenza domestica, uno dei temi più delicati riguarda l’attendibilità della persona offesa. La recente pronuncia è tornata ad affrontare il problema, ribadendo un principio ormai consolidato: la testimonianza della vittima può essere sufficiente, da sola, a fondare una condanna, purché il giudice ne verifichi con particolare rigore coerenza, logicità e credibilità complessiva.<br>La Suprema Corte ha evidenziato come i reati consumati all’interno delle relazioni familiari o affettive presentino caratteristiche peculiari. Molto spesso le violenze avvengono in ambito domestico, senza testimoni esterni e in un clima di sopraffazione psicologica protratta nel tempo. Pretendere prove “perfette” o riscontri costanti significherebbe, di fatto, rendere quasi impossibile la tutela penale delle vittime.</p>



<p>Secondo gli Ermellini, il giudice non può valutare le dichiarazioni della persona offesa attraverso stereotipi o pregiudizi, come ad esempio dubitare della vittima perché non ha denunciato immediatamente, perché è rimasta nella relazione o perché ha mantenuto successivi contatti con l’aggressore. Nei contesti di violenza domestica, infatti, paura, dipendenza economica, condizionamento emotivo e timore di ritorsioni possono spiegare comportamenti apparentemente contraddittori.<br>La Cassazione ha però precisato che non esiste alcuna “presunzione automatica” di veridicità. La parola della vittima non gode di una patente privilegiata solo perché riferita a reati di genere o familiari. Il controllo del giudice deve restare rigoroso e concreto, verificando eventuali contraddizioni, compatibilità cronologiche, riscontri indiretti, messaggi, referti medici, testimonianze di persone informate sui fatti e comportamenti successivi delle parti.</p>



<p>Particolarmente significativo è il richiamo della Suprema Corte al divieto di utilizzare categorie culturali superate nella valutazione della prova. Non può, ad esempio, ritenersi inattendibile una donna solo perché non ha avuto la reazione “attesa” davanti alla violenza subita. Ogni vittima reagisce in modo diverso e il trauma può produrre silenzi, esitazioni o apparenti incoerenze che non equivalgono automaticamente a falsità. La decisione conferma quindi un equilibrio delicato: da un lato la necessità di garantire effettiva protezione alle vittime di violenza domestica; dall’altro il dovere di preservare i principi del giusto processo e della verifica critica della prova. Un equilibrio che oggi rappresenta uno dei punti centrali della giurisprudenza penale italiana.</p>
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		<title>L&#8217;inquilino di sotto ha ancorato una tenda al mio balcone: ma può farlo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/linquilino-di-sotto-ha-ancorato-una-tenda-al-mio-balcone-ma-puo-farlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 18:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[l'avvocato informa]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
		<category><![CDATA[tenda balcone]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito spiegando l&#8217;importanza dell&#8217;azione negatoria della servitù. L’installazione di una tenda da sole da parte del proprietario dell’appartamento sottostante, con aggancio al balcone sovrastante, è [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito spiegando l&#8217;importanza dell&#8217;azione negatoria della servitù.</p>



<p>L’installazione di una tenda da sole da parte del proprietario dell’appartamento sottostante, con aggancio al balcone sovrastante, è una delle controversie più frequenti nei rapporti di vicinato in condominio. Il problema nasce quando il vicino utilizza una porzione del balcone altrui come punto di ancoraggio, sostenendo magari che si tratti di una prassi tollerata o di una necessità tecnica. In realtà, la questione coinvolge direttamente il tema della servitù e dell’azione revocatoria o negatoria prevista dal codice civile.</p>



<p>La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 832 e 949 del codice civile. Il primo tutela il diritto di proprietà, riconoscendo al proprietario il potere di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo. L’articolo 949 c.c., invece, disciplina l’azione negatoria di servitù, cioè lo strumento con cui il proprietario può chiedere al giudice di accertare l’inesistenza di diritti vantati da altri sul proprio immobile.</p>



<p>Nel caso della tenda da sole, il proprietario del piano inferiore potrebbe sostenere di avere il diritto di fissare i supporti al balcone soprastante perché ciò sarebbe necessario alla stabilità della struttura. Tuttavia, senza un consenso espresso del proprietario del balcone o senza un titolo valido, tale comportamento rischia di configurare un’illegittima compressione del diritto di proprietà.</p>



<p>La giurisprudenza è piuttosto rigorosa sul punto. Il balcone aggettante viene normalmente considerato proprietà esclusiva dell’appartamento cui accede, salvo alcune parti decorative aventi funzione estetica per l’intero edificio. Ne consegue che forare, ancorare o utilizzare il balcone altrui per sostenere una struttura privata integra un’ingerenza non consentita, soprattutto quando altera il bene o ne limita il libero utilizzo.</p>



<p>In questi casi il proprietario del balcone superiore può agire chiedendo la rimozione degli ancoraggi e il ripristino dello stato dei luoghi. L’azione negatoria di servitù serve proprio ad impedire che un comportamento tollerato nel tempo possa trasformarsi, secondo la controparte, in una sorta di diritto acquisito.</p>



<p>Ciò dimostra come, in ambito condominiale, anche interventi apparentemente minimi possano trasformarsi in questioni giuridiche complesse, nelle quali il confine tra semplice tolleranza e nascita di una servitù diventa decisivo.</p>
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		<item>
		<title>Ero in malattia e mi hanno ripreso in spiaggia inviando una foto al mio capo: quali conseguenze?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ero-in-malattia-e-mi-hanno-ripreso-in-spiaggia-inviando-una-foto-al-mio-capo-quali-conseguenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Spesso, per collaborazione o per invidia, le persone compiono gesti di delazione opinabili: l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra gli aspetti della questione. L’invio al datore di lavoro di una fotografia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Spesso, per collaborazione o per invidia, le persone compiono gesti di delazione opinabili: l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra gli aspetti della questione.</p>



<p>L’invio al datore di lavoro di una fotografia che ritrae un dipendente, formalmente in malattia, mentre si trova in spiaggia a prendere il sole apre una questione giuridica delicata, sospesa tra diritto di segnalazione, tutela della privacy e correttezza dei rapporti lavorativi.<br>In linea generale, la condotta di chi trasmette tale immagine non è automaticamente illecita. Se la fotografia è stata scattata in un luogo pubblico, senza artifici o intrusioni nella sfera privata, e viene inoltrata al datore con l’intento di segnalare un possibile abuso (ossia una falsa malattia), si può ritenere prevalente l’interesse alla tutela dell’organizzazione aziendale. Tuttavia, questo principio non è assoluto e deve essere bilanciato con il diritto alla riservatezza del lavoratore.<br>Il primo nodo riguarda proprio la liceità della raccolta e diffusione dell’immagine. Se lo scatto è avvenuto in modo lecito, ad esempio su una spiaggia accessibile al pubblico e senza modalità invasive o persecutorie, difficilmente si potrà configurare un reato. Diversamente, se la foto è frutto di pedinamenti insistenti, appostamenti o violazioni della sfera privata, si potrebbe profilare un’ipotesi di illecito civile o addirittura penale.</p>



<p>Sul versante del lavoratore, la situazione è altrettanto complessa. Essere in malattia non implica necessariamente l’obbligo di permanere in casa. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il dipendente possa svolgere attività compatibili con lo stato patologico, purché non ritardino o compromettano la guarigione. Una giornata al mare, quindi, non è di per sé prova di simulazione della malattia: molto dipende dalla patologia certificata. Un conto è una frattura immobilizzante, altro è una sindrome ansiosa o uno stato depressivo, per i quali un contesto rilassante potrebbe addirittura essere coerente con il percorso di recupero.<br>Il datore di lavoro, ricevuta la segnalazione, non può adottare automaticamente sanzioni disciplinari. È tenuto a verificare la situazione, eventualmente attivando controlli medico-legali o richiedendo chiarimenti al dipendente. Solo se emerge che il comportamento è incompatibile con la malattia dichiarata o idoneo a ritardarne la guarigione, si potrà procedere disciplinarmente, fino al licenziamento nei casi più gravi.<br>Se la segnalazione è fatta in buona fede e su basi concrete, difficilmente sarà sanzionabile. Ma se emerge un intento diffamatorio o ritorsivo, oppure se l’immagine viene diffusa oltre il necessario, si potrebbe incorrere in responsabilità per violazione della privacy o per danno all’immagine del lavoratore.</p>



<p>Non esiste una risposta univoca: la liceità del comportamento dipende dalle modalità di acquisizione della foto, dall’uso che se ne fa e dal contesto complessivo. Ancora una volta, è il principio di proporzionalità a fare da guida nel bilanciamento tra interessi contrapposti.</p>
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		<item>
		<title>Ho fatto troppi brindisi e se mi fermano rifiuto l’alcol test: la legge me lo consente?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-fatto-troppi-brindisi-e-se-mi-fermano-rifiuto-lalcol-test-la-legge-me-lo-consente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
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					<description><![CDATA[Certamente sì, ma il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia ci dimostra come tale scelta non sia sempre oculata! Il rifiuto di sottoporsi all’alcol test non è, contrariamente a quanto talvolta si [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Certamente sì, ma il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia ci dimostra come tale scelta non sia sempre oculata!</em></p>



<p>Il rifiuto di sottoporsi all’alcol test non è, contrariamente a quanto talvolta si pensa, una “scappatoia” conveniente per evitare conseguenze più gravi. L’ordinamento italiano, infatti, disciplina espressamente questa condotta all’art. 186 del Codice della strada, equiparandola, sotto il profilo sanzionatorio, alle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza.<br />Chi rifiuta l’accertamento alcolemico commette un illecito autonomo: non si tratta di una semplice omissione, ma di un vero e proprio reato. Le sanzioni previste sono particolarmente severe: ammenda elevata, arresto fino a un anno, sospensione della patente da sei mesi a due anni e, nei casi più gravi, confisca del veicolo. A ciò si aggiunge la decurtazione di punti dalla patente e l’eventuale revoca in caso di recidiva.<br />È quindi fuorviante sostenere che il rifiuto “convenga” a chi ha bevuto più del consentito. Anzi, il legislatore ha scelto deliberatamente di punire il rifiuto come se il conducente si trovasse nella fascia più alta di tasso alcolemico (oltre 1,5 g/l), proprio per evitare comportamenti elusivi. In altre parole, rifiutare equivale, dal punto di vista sanzionatorio, ad essere colti nella situazione più grave, senza alcuna possibilità di dimostrare un livello inferiore di alcolemia.<br />L’unico margine di “convenienza” teorica potrebbe riguardare casi del tutto particolari, ad esempio quando il conducente teme conseguenze ulteriori legate a specifiche condizioni (come la recidiva o altre aggravanti). Tuttavia, si tratta di valutazioni rischiose e spesso controproducenti, perché il rifiuto preclude qualsiasi accertamento oggettivo e cristallizza automaticamente il quadro sanzionatorio più pesante.<br />La giurisprudenza è costante nel ritenere legittima questa impostazione: il rifiuto mina l’efficacia dei controlli e ostacola l’attività di prevenzione, giustificando quindi un trattamento severo. Non è ammesso, inoltre, opporre motivazioni generiche o dilatorie: il rifiuto deve essere espresso in modo chiaro, ma anche un comportamento ostruzionistico può essere interpretato come tale.</p>



<p>In conseguenza, il rifiuto dell’alcol test non rappresenta una strategia difensiva efficace. Al contrario, espone il conducente a conseguenze spesso più gravi rispetto a quelle derivanti da un accertamento con esito positivo ma contenuto entro limiti inferiori. La scelta più prudente, sotto il profilo giuridico, resta quella di sottoporsi al controllo, lasciando che sia il dato oggettivo a determinare l’eventuale responsabilità, sperando che &#8220;i brindisi&#8221; non siano stati troppi!</p>
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		<item>
		<title>Multa per parcheggio su stallo disabili in un centro commerciale: ma è legale?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/multa-per-parcheggio-su-stallo-disabili-in-un-centro-commerciale-ma-e-legale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 12:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
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					<description><![CDATA[Ci chiarisce il dubbio il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, in relazione alla normativa vigente. La questione della liceità delle multe elevate all’interno dei parcheggi di centri commerciali, pur trattandosi di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ci chiarisce il dubbio il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, in relazione alla normativa vigente.</p>



<p>La questione della liceità delle multe elevate all’interno dei parcheggi di centri commerciali, pur trattandosi di aree private, rappresenta un tema ricorrente e spesso frainteso.<br>Il punto centrale è comprendere se tali spazi, benché di proprietà privata, possano essere considerati soggetti alla disciplina del Codice della strada.</p>



<p>La giurisprudenza, ormai consolidata, chiarisce che ciò che rileva non è tanto la natura pubblica o privata del suolo, quanto la sua destinazione all’uso pubblico. Un parcheggio di un centro commerciale, infatti, è generalmente aperto a una collettività indeterminata di utenti: clienti, fornitori, visitatori. Questa apertura al pubblico comporta l’applicazione delle norme sulla circolazione stradale, come previsto dall’art. 2 del Codice della strada, che estende la disciplina anche alle aree private ad uso pubblico.</p>



<p>Ne deriva che, all’interno di tali parcheggi, devono essere rispettate le regole di circolazione: segnaletica orizzontale e verticale, limiti di velocità, divieti di sosta e fermata. Di conseguenza, la violazione di queste norme può legittimamente comportare l’irrogazione di sanzioni amministrative, purché elevate da soggetti abilitati, come la polizia municipale o altri organi accertatori previsti dalla legge.</p>



<p>Diverso è il caso delle sanzioni irrogate direttamente dal gestore del parcheggio o da società private. In questi casi, non si tratta di vere e proprie “multe” in senso amministrativo, ma di richieste di pagamento fondate su un rapporto contrattuale atipico. Ad esempio, l’accesso al parcheggio può implicare l’accettazione di condizioni d’uso (talvolta indicate su cartelli), che prevedono penali in caso di violazione. Tuttavia, tali richieste non hanno la stessa forza delle sanzioni amministrative e possono essere contestate, soprattutto se risultano vessatorie o non adeguatamente portate a conoscenza dell’utente.</p>



<p>Un ulteriore profilo riguarda la segnaletica: affinché una sanzione sia legittima, è necessario che le prescrizioni siano chiaramente indicate e visibili. In mancanza di adeguata segnalazione, la multa può essere annullata per difetto di informazione. Dunque, la multa in un parcheggio di un centro commerciale può essere pienamente lecita se deriva dalla violazione del Codice della Strada in un’area privata aperta al pubblico e se è elevata da un’autorità competente. Diversamente, le sanzioni di natura privatistica devono essere valutate caso per caso, alla luce dei principi di trasparenza, correttezza contrattuale e tutela del consumatore.</p>
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		<item>
		<title>Sono sotto processo ma spero che il PM trovi il modo di scagionarmi</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sono-sotto-processo-ma-spero-che-il-pm-trovi-il-modo-di-scagionarmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 14:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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		<category><![CDATA[scagionare]]></category>
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					<description><![CDATA[Questa recente pronuncia si inserisce nel solco delle recenti riforme del processo penale, offrendo però una lettura evolutiva e, per certi versi innovativa, del ruolo del pubblico ministero. La Consulta [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Questa recente pronuncia si inserisce nel solco delle recenti riforme del processo penale, offrendo però una lettura evolutiva e, per certi versi innovativa, del ruolo del pubblico ministero. La Consulta coglie l’occasione per ribadire un principio di fondo: il p.m. non è mero organo dell’accusa, ma garante della legalità e dell’equilibrio del processo.</p>



<p>Tutto nasce dal dubbio di costituzionalità sollevato, in riferimento all&#8217;art. 554-ter c.p.p., nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere di assumere prove decisive prima del dibattimento. La Corte respinge la censura, ritenendo la disciplina coerente con i principi di ragionevolezza e con la struttura del processo penale: tuttavia, nel farlo, valorizza il ruolo del pubblico ministero come primo filtro dell’azione penale.</p>



<p>Secondo la Corte, l’obbligatorietà dell’azione penale non può essere interpretata come automatismo accusatorio, ma come esercizio responsabile fondato su indagini complete e imparziali. In questo senso, il p.m. è chiamato a valutare non solo gli elementi a carico, ma anche quelli a favore dell’indagato, evitando di sostenere accuse deboli o non sufficientemente corroborate.</p>



<p>È proprio qui che si coglie l’ampliamento della figura del pubblico ministero: da “parte” processuale a soggetto istituzionalmente orientato alla ricerca della verità. La Corte sottolinea che il sistema processuale già prevede strumenti per correggere eventuali lacune investigative nel dibattimento, escludendo quindi la necessità di un intervento officioso del giudice nella fase predibattimentale.<br>Ma ciò implica, a monte, un rafforzamento della responsabilità del p.m., chiamato a selezionare le notizie di reato secondo criteri di solidità probatoria.</p>



<p>Ne deriva una concezione del pubblico ministero come “difensore della giustizia”, in linea con la sua indipendenza costituzionale e con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non più soltanto titolare dell’accusa, dunque, ma garante del corretto esercizio della funzione punitiva dello Stato.<br>In conclusione, la sentenza non modifica formalmente i poteri del p.m., ma ne ridefinisce la funzione sostanziale, facendolo diventare il primo presidio contro processi inutili o ingiustificati e contribuendo a un modello di giustizia più equo, efficiente e rispettoso dei diritti fondamentali.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nella mediazione obbligatoria l’avvocato “factotum” non può difendere e rappresentare la parte contemporaneamente</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/nella-mediazione-obbligatoria-lavvocato-factotum-non-puo-difendere-e-rappresentare-la-parte-contemporaneamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:40:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Si affronta un tema che negli ultimi anni ha generato non poche incertezze applicative: la partecipazione personale delle parti nella mediazione obbligatoria e i limiti del ruolo del difensore.Il caso [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Si affronta un tema che negli ultimi anni ha generato non poche incertezze applicative: la partecipazione personale delle parti nella mediazione obbligatoria e i limiti del ruolo del difensore.<br>Il caso affrontato dai giudici di legittimità riguarda la validità del tentativo di mediazione quando le parti non compaiono personalmente, ma si limitano a delegare il proprio avvocato. La Suprema Corte ribadisce un principio già affermato in precedenti situazioni, rafforzandone però la portata: nella mediazione obbligatoria è necessaria la presenza delle parti, oppure di un loro delegato sostanziale, purché distinto dal difensore.</p>



<p>La &#8220;ratio&#8221; della decisione si fonda sulla natura stessa della mediazione, che non è un mero adempimento formale, ma uno strumento volto a favorire un effettivo confronto tra i soggetti coinvolti nella lite. La presenza personale, o quantomeno di un rappresentante munito di poteri sostanziali, consente infatti di esplorare soluzioni conciliative reali, che difficilmente possono emergere attraverso una partecipazione solo “tecnica” del legale.</p>



<p>Chiaro, dunque, il passaggio in cui la Cassazione esclude la possibilità per l’avvocato di cumulare il ruolo di difensore con quello di rappresentante sostanziale della parte. Tale cumulo viene ritenuto incompatibile con la funzione della mediazione: il difensore, per sua natura, tutela una posizione giuridica in chiave contenziosa, mentre il rappresentante sostanziale deve poter disporre dei diritti oggetto di lite con margini di autonomia decisionale.</p>



<p>Ne consegue che la delega conferita al solo avvocato, priva di un’effettiva distinzione di ruoli, non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza. In tali casi, il tentativo di mediazione deve considerarsi non validamente esperito, con conseguenze rilevanti anche sul piano processuale, potendo incidere sulla procedibilità della domanda giudiziale.</p>



<p>L’ordinanza in esame, dunque, si inserisce in un filone interpretativo volto a contrastare prassi meramente elusive dell’obbligo di mediazione. Il messaggio è chiaro: la mediazione non può essere ridotta a un passaggio burocratico, ma richiede un coinvolgimento autentico delle parti. Solo così essa può assolvere alla funzione deflattiva e conciliativa che il legislatore le ha attribuito.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ho sentito parlare di una nuova legge contro gli occupanti abusivi di alloggi: cosa c&#8217;è di vero?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-sentito-parlare-di-una-nuova-legge-contro-gli-occupanti-abusivi-di-alloggi-cosa-ce-di-vero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia commenta la novità prospettata, cercando di evidenziare gli aspetti positivi e le perplessità sollevate da alcuni operatori del settore. Il disegno di legge sul cosiddetto “sfratto lampo” [...]]]></description>
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<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia commenta la novità prospettata, cercando di evidenziare gli aspetti positivi e le perplessità sollevate da alcuni operatori del settore.</strong></p>



<p>Il disegno di legge sul cosiddetto “sfratto lampo” si inserisce nel solco di una crescente esigenza di tutela della proprietà immobiliare, ma al contempo solleva interrogativi delicati sul piano sociale, specie in relazione alla morosità incolpevole. L’intervento normativo mira a ridurre drasticamente i tempi di rilascio degli immobili sia nei casi di occupazione abusiva sia in presenza di mancato pagamento del canone, introducendo procedure accelerate e semplificate.</p>



<p>Per quanto riguarda le occupazioni senza titolo, il ddl prevede un iter giudiziario snello che consenta al proprietario di ottenere in tempi brevi un provvedimento esecutivo, limitando gli spazi per opposizioni dilatorie. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare fenomeni di illegalità diffusa che, soprattutto nelle grandi città, incidono in modo significativo sulla disponibilità del patrimonio immobiliare e sulla fiducia dei proprietari nel mercato delle locazioni.</p>



<p>Più complesso è il discorso relativo alla morosità incolpevole, ossia quella determinata da eventi indipendenti dalla volontà dell’inquilino, come perdita del lavoro, malattia o crisi economiche improvvise. Il disegno di legge, pur mantenendo una distinzione formale tra morosità colpevole e incolpevole, introduce comunque meccanismi accelerati anche per questi casi, suscitando perplessità tra gli operatori del diritto e le associazioni di tutela sociale.</p>



<p>Il rischio evidenziato è quello di comprimere eccessivamente il diritto all’abitazione, soprattutto in assenza di adeguate misure compensative. In tal senso, il ddl richiama l’esigenza di rafforzare strumenti di sostegno pubblico, come fondi di garanzia per gli affitti e contributi straordinari, ma non sempre definisce con chiarezza tempi e modalità di intervento. Ne deriva una possibile frizione tra l’efficienza del sistema giudiziario e la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.</p>



<p>Dal punto di vista procedurale, l’introduzione dello “sfratto lampo” comporterebbe una riduzione dei termini per la convalida e l’esecuzione, nonché una maggiore discrezionalità del giudice nel valutare la fondatezza delle opposizioni. Tuttavia, proprio questa compressione dei tempi potrebbe incidere sul diritto di difesa, rendendo più difficile per l’inquilino dimostrare la propria condizione di difficoltà.</p>



<p>Il disegno di legge rappresenta un tentativo di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato la tutela della proprietà e la certezza dei rapporti giuridici, dall’altro la salvaguardia del diritto all’abitare. La sua efficacia dipenderà in larga misura dalla capacità del legislatore di accompagnare le misure repressive con adeguati strumenti di sostegno sociale, evitando che la velocità delle procedure si traduca in un aggravamento delle difficoltà economiche.</p>
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