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	<title>Studio Labonia | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Quartieri contro le &#8216;gattare&#8217;, ma la Cassazione: chi accudisce i randagi non è responsabile dei danni</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/quartieri-contro-le-gattare-ma-la-cassazione-chi-accudisce-i-randagi-non-e-responsabile-dei-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 19:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Prendersi cura dei gatti randagi e lasciargli del cibo o garantirgli assistenza non significa diventarne proprietari, né assumersi la responsabilità per eventuali danni causati dagli stessi. È il principio ribadito [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Prendersi cura dei gatti randagi e lasciargli del cibo o garantirgli assistenza non significa diventarne proprietari, né assumersi la responsabilità per eventuali danni causati dagli stessi.</p>



<p>È il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza commentata, destinata ad avere importanti riflessi soprattutto per le cosiddette &#8220;gattare&#8221;, da anni impegnate nella cura delle colonie feline. La Suprema Corte ha tracciato una netta distinzione tra la proprietà esclusiva di un animale domestico e la semplice attività di supporto nei confronti di animali che vivono in libertà.</p>



<p>Nel primo caso trova applicazione l&#8217;art. 2052 del Codice civile, che prevede una responsabilità oggettiva del proprietario o di chi si serve dell&#8217;animale per il tempo in cui lo ha in uso.</p>



<p>Diversa è invece la posizione di chi si limita a favorire la sopravvivenza di animali randagi, senza esercitare su di essi alcun potere di controllo o custodia. Secondo la Cassazione, offrire cibo, acqua o cure veterinarie occasionali non trasforma il volontario nel detentore dell&#8217;animale. </p>



<p>I gatti delle colonie feline, così come gli altri animali che vivono stabilmente in libertà, (ultimamente la cronaca televisiva ha dato clamore ai problemi creati dai piccioni), mantengono infatti la loro autonomia e non possono essere equiparati ad animali di proprietà privata. Ne consegue che il semplice accudimento non comporta alcuna responsabilità civile per i danni o fastidi eventualmente provocati dagli animali a persone o cose. Diversamente si finirebbe per scoraggiare un&#8217;attività di evidente utilità sociale, svolta quotidianamente da migliaia di volontari e spesso favorita dalle stesse amministrazioni comunali nell&#8217;ambito della tutela del benessere della fauna.</p>



<p>La pronuncia offre quindi un importante chiarimento giuridico: la solidarietà verso gli animali randagi non può essere confusa con la titolarità del rapporto di proprietà. Solo chi ha un effettivo potere di governo sull&#8217;animale può essere chiamato a rispondere delle conseguenze del suo comportamento. Per le &#8220;gattare&#8221; e per tutti coloro che, con spirito di volontariato, assistono gli animali liberi, la sentenza rappresenta un significativo sospiro di sollievo.</p>



<p>Continuare ad alimentare una colonia felina o prestare cure ad animali randagi, non significa esporsi automaticamente a richieste risarcitorie. Un principio che valorizza il ruolo del volontariato e riconosce la differenza tra il possesso di un animale e un gesto di semplice civiltà verso esseri viventi che condividono gli spazi urbani.</p>
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		<title>Il mio vicino ha un cane che abbaia a tutte le ore del giorno e della notte: cosa posso fare?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-mio-vicino-ha-un-cane-che-abbaia-a-tutte-le-ore-del-giorno-e-della-notte-cosa-posso-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 17:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Non esistono leggi specifiche, ma l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i limiti del problema. L&#8217;abbaiare di un cane è un comportamento naturale, ma quando si protrae in modo continuo, soprattutto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Non esistono leggi specifiche, ma l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i limiti del problema.</p>



<p>L&#8217;abbaiare di un cane è un comportamento naturale, ma quando si protrae in modo continuo, soprattutto nelle ore notturne, può trasformarsi in una fonte di grave disagio per il vicinato e assumere rilevanza giuridica. L&#8217;ordinamento italiano tutela infatti il diritto al riposo e alla tranquillità domestica, prevedendo strumenti sia in sede civile che penale.<br />Sul piano penale trova applicazione l&#8217;art. 659 del Codice penale, che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. La responsabilità non deriva dal semplice fatto che il cane abbai, ma dall&#8217;omessa vigilanza del proprietario, il quale ha il dovere di adottare tutte le misure idonee a evitare che l&#8217;animale arrechi un disturbo tale da coinvolgere una pluralità di persone.<br />La Corte di Cassazione ha più volte precisato che il reato non sussiste se il rumore reca fastidio soltanto a un vicino. È invece necessario che il disturbo sia potenzialmente percepibile da un numero indeterminato di persone, come gli abitanti di un intero condominio o di una parte significativa del quartiere. In numerose pronunce la Suprema Corte ha inoltre chiarito che, ai fini della condanna, non è indispensabile una perizia fonometrica: possono essere sufficienti le testimonianze dei residenti e degli agenti intervenuti, purché dimostrino l&#8217;effettiva intensità e continuità dei rumori.<br />Accanto al profilo penale vi è quello civile. L&#8217;art. 844 del Codice civile vieta le immissioni rumorose che superino la normale tollerabilità. In questi casi il vicino può chiedere al giudice un provvedimento che imponga al proprietario dell&#8217;animale di eliminare o ridurre il disturbo e, qualora dimostri di aver subito un danno, ottenere anche il risarcimento.<br />Non ogni abbaiare, quindi, giustifica un&#8217;azione giudiziaria. I giudici valutano la frequenza, la durata, l&#8217;orario e l&#8217;intensità dei rumori, nonché il contesto in cui essi si verificano. Un cane che abbaia sporadicamente non integra alcuna violazione; diverso è il caso di un animale lasciato per ore da solo sul balcone o in giardino, che continui ad abbaiare impedendo il riposo dei vicini.<br />Prima di ricorrere alle vie legali è sempre consigliabile tentare una soluzione bonaria, informando il proprietario del disagio e cercando un accordo. Se il problema persiste, è possibile rivolgersi all&#8217;amministratore di condominio, promuovere una mediazione nelle controversie civili o, nei casi più gravi, presentare un esposto alle autorità competenti.</p>



<p>La giurisprudenza della Cassazione conferma dunque un principio di equilibrio: il benessere degli animali domestici merita tutela, ma non può comprimere il diritto dei vicini alla quiete e al riposo. Il proprietario è chiamato a custodire il proprio cane con diligenza, prevenendo comportamenti che possano trasformare un normale abbaio in una fonte costante di disturbo per la collettività.</p>
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		<item>
		<title>Anche nell&#8217;emergenza la legge non si ferma: Cassazione sui tamponi eseguiti da non abilitati</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/anche-nellemergenza-la-legge-non-si-ferma-cassazione-sui-tamponi-eseguiti-da-non-abilitati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Prima dell&#8217;emergenza pandemica e, soprattutto, durante la fase più critica del Covid-19, migliaia di operatori sanitari sono stati chiamati a svolgere attività straordinarie per far fronte all&#8217;enorme richiesta di tamponi [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Prima dell&#8217;emergenza pandemica e, soprattutto, durante la fase più critica del Covid-19, migliaia di operatori sanitari sono stati chiamati a svolgere attività straordinarie per far fronte all&#8217;enorme richiesta di tamponi diagnostici. Tuttavia, la situazione emergenziale non ha sospeso le regole che disciplinano l&#8217;esercizio delle professioni sanitarie.</p>



<p>Con la recente sentenza che commentiamo, (che lascia un poco di amaro in bocca), la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità penale di chi, pur animato dall&#8217;intento di collaborare con le strutture sanitarie, abbia eseguito prelievi oro-rinofaringei senza possedere il titolo professionale richiesto o senza essere legittimato a svolgere tale attività.</p>



<p>La Suprema Corte ha ribadito che il tampone oro-rinofaringeo non costituisce un&#8217;attività meramente materiale o esecutiva, ma rappresenta un atto sanitario che richiede specifiche competenze tecniche. Un prelievo eseguito in modo non corretto può infatti compromettere l&#8217;attendibilità del risultato diagnostico oppure provocare lesioni al paziente. Per questo motivo, chi ha effettuato tali prelievi senza averne titolo può aver integrato il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto dall&#8217;art. 348 del Codice penale.</p>



<p>Non assume rilievo il fatto che l&#8217;attività sia stata svolta gratuitamente, per spirito di solidarietà o nell&#8217;ambito dell&#8217;emergenza pandemica: ciò che rileva è l&#8217;esercizio di un&#8217;attività riservata dalla legge a professionisti abilitati.</p>



<p>La Cassazione sottolinea inoltre che la gravissima situazione sanitaria vissuta durante il Covid non autorizzava a derogare indiscriminatamente alle norme poste a tutela della salute pubblica. L&#8217;eccezionalità del momento poteva giustificare procedure organizzative straordinarie, ma sempre nel rispetto delle disposizioni normative e delle autorizzazioni previste.</p>



<p>La pronuncia rappresenta quindi un importante chiarimento: la disponibilità ad aiutare il sistema sanitario è certamente meritevole, ma non può tradursi nello svolgimento di attività professionali riservate senza i necessari requisiti. La tutela della salute passa anche attraverso la certezza che gli atti sanitari siano eseguiti da personale qualificato e legittimato.</p>



<p>La sentenza conferma così un principio di carattere generale: nelle professioni sanitarie il possesso dell&#8217;abilitazione non costituisce un semplice requisito formale, bensì una garanzia essenziale per la sicurezza dei pazienti e per l&#8217;affidabilità dell&#8217;intero sistema sanitario, anche e soprattutto, nei momenti di massima emergenza.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Handicap grave, Cassazione: sottile confine tra sostegno e discriminazione a scuola</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/handicap-grave-cassazione-sottile-confine-tra-sostegno-e-discriminazione-a-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[handicap grave]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte Suprema affronta un tema particolarmente delicato: quando un provvedimento adottato dalla scuola nei confronti di un alunno con disabilità grave rappresenta una misura di sostegno e quando, invece, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte Suprema affronta un tema particolarmente delicato: quando un provvedimento adottato dalla scuola nei confronti di un alunno con disabilità grave rappresenta una misura di sostegno e quando, invece, finisce per tradursi in una forma di discriminazione. La pronuncia ribadisce che non è sufficiente richiamare finalità organizzative o dichiarare di voler agevolare lo studente. Occorre verificare, in concreto, se la misura adottata favorisca realmente il diritto all&#8217;istruzione e all&#8217;inclusione oppure se determini un trattamento deteriore rispetto agli altri alunni.</p>



<p>Il principio si inserisce nel quadro delineato dalla Costituzione, che tutela il diritto allo studio e il principio di uguaglianza sostanziale (artt. 3, 34 e 38), dalla legge n. 104/1992 e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che impongono alle istituzioni scolastiche di rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena partecipazione alla vita scolastica.</p>



<p>La Cassazione evidenzia come la distinzione tra misura inclusiva e atto discriminatorio dipenda dagli effetti concreti del provvedimento. Una diversa organizzazione delle attività, un orario personalizzato o specifiche modalità di frequenza possono essere pienamente legittimi se rispondono alle esigenze educative dell&#8217;alunno e sono condivisi nell&#8217;ambito del progetto individualizzato.</p>



<p>Diversamente, se tali decisioni comportano un isolamento ingiustificato, una riduzione delle opportunità formative o una limitazione della partecipazione alla vita della classe, esse possono integrare una discriminazione, anche quando siano state adottate con finalità apparentemente protettive. Il giudice è quindi chiamato a valutare caso per caso, verificando se il sacrificio imposto allo studente sia realmente necessario, proporzionato e funzionale al suo interesse oppure se derivi esclusivamente da esigenze organizzative della scuola, che non possono prevalere sui diritti fondamentali dell&#8217;alunno.</p>



<p>La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: l&#8217;inclusione scolastica non può limitarsi a garantire l&#8217;accesso all&#8217;istituto, ma deve assicurare una partecipazione effettiva e paritaria al percorso educativo. Ogni scelta che, anche indirettamente, emargini lo studente con disabilità o ne riduca le opportunità di apprendimento rischia di assumere carattere discriminatorio, con la conseguente possibilità di tutela davanti all&#8217;autorità giudiziaria.</p>



<p>La sentenza richiama così le scuole a un equilibrio non sempre semplice, ma imprescindibile: adottare misure personalizzate senza trasformare la diversità in motivo di esclusione, perché l&#8217;inclusione si realizza solo quando gli strumenti predisposti consentono allo studente di partecipare pienamente alla vita scolastica, nel rispetto della sua dignità e dei suoi diritti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Elicottero antincendio svuota senza permesso una piscina privata: ma può farlo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/elicottero-antincendio-svuota-senza-permesso-unapiscina-privatama-puo-farlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 20:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega che la pubblica necessità ha il sopravvento sulla proprietà privata! Durante la stagione estiva, soprattutto nelle aree colpite dagli incendi boschivi, non è raro vedere [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega che la pubblica necessità ha il sopravvento sulla proprietà privata!</em></p>



<p>Durante la stagione estiva, soprattutto nelle aree colpite dagli incendi boschivi, non è raro vedere elicotteri e canadair attingere acqua da laghi, fiumi, bacini artificiali e, in alcuni casi, anche da piscine private. La domanda che molti proprietari si pongono è se tale attività sia lecita senza una preventiva autorizzazione o il consenso del titolare dell&#8217;immobile.</p>



<p>La risposta è affermativa. In presenza di un&#8217;emergenza di protezione civile, il prelievo d&#8217;acqua da una piscina privata può essere effettuato legittimamente qualora sia necessario per fronteggiare un incendio e non vi siano alternative altrettanto efficaci. L&#8217;interesse pubblico alla salvaguardia della vita umana, dell&#8217;ambiente e del patrimonio prevale infatti sul diritto del singolo alla piena disponibilità del proprio bene.</p>



<p>Il fondamento giuridico di questa possibilità si rinviene innanzitutto nel Codice della Protezione Civile (D.Lgs. n. 1/2018), che attribuisce alle autorità competenti e alle strutture operative poteri straordinari per fronteggiare situazioni di emergenza. Il sistema nazionale della Protezione Civile, di cui fanno parte anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la flotta aerea antincendio dello Stato, può adottare tutte le misure indispensabili per contenere il pericolo e limitarne le conseguenze.</p>



<p>A ciò si aggiunge il principio dello stato di necessità, disciplinato dall&#8217;articolo 54 del Codice penale, che esclude la punibilità di chi compie un fatto per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, quando il pericolo non sia altrimenti evitabile. Sebbene la norma riguardi principalmente la responsabilità penale, essa esprime un principio generale dell&#8217;ordinamento: nelle situazioni di grave e imminente pericolo, la tutela dell&#8217;incolumità pubblica può giustificare limitazioni temporanee ai diritti dei privati.<br />Naturalmente il prelievo deve essere strettamente proporzionato alle esigenze operative. Gli equipaggi non possono utilizzare una piscina privata per ragioni di comodità, ma solo quando essa rappresenti una fonte d&#8217;acqua utile e funzionale allo spegnimento dell&#8217;incendio.</p>



<p>Qualora dall&#8217;operazione derivino danni alla piscina o alle sue pertinenze, il proprietario potrà richiederne il risarcimento secondo le ordinarie regole sulla responsabilità della pubblica amministrazione, purché dimostri l&#8217;effettiva esistenza del danno e il nesso causale con l&#8217;intervento.</p>



<p>In definitiva, il proprietario non può opporsi al prelievo d&#8217;acqua durante un&#8217;emergenza antincendio. La legge attribuisce infatti priorità assoluta alla salvaguardia della vita, dell&#8217;ambiente e della sicurezza collettiva, consentendo alle strutture operative di utilizzare temporaneamente anche risorse private quando ciò sia indispensabile per contrastare un incendio.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cibo da casa al lido, il gestore può vietarlo? Cosa prevede la normativa</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cibo-da-casa-al-lido-il-gestore-puo-vietarlo-cosa-prevede-la-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;estate è ormai ufficialmente iniziata e, con essa, gli eterni &#8220;conflitti da spiaggia&#8221;!Ci chiarisce la normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia! Con l&#8217;arrivo della stagione balneare torna puntualmente una domanda [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;estate è ormai ufficialmente iniziata e, con essa, gli eterni &#8220;conflitti da spiaggia&#8221;!<br>Ci chiarisce la normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia!</strong></p>



<p>Con l&#8217;arrivo della stagione balneare torna puntualmente una domanda che interessa migliaia di bagnanti: il gestore di uno stabilimento balneare può vietare ai clienti di consumare cibo e bevande portati da casa?<br />La risposta non è univoca e richiede di distinguere tra il diritto del gestore di organizzare la propria attività economica e i limiti imposti dalla normativa a tutela dei consumatori.<br />In linea generale, lo stabilimento balneare è un&#8217;impresa privata che opera su un bene demaniale in forza di una concessione. Il gestore può quindi adottare un regolamento interno volto a disciplinare l&#8217;utilizzo dei servizi, purché le regole siano rese note agli utenti, non siano discriminatorie e risultino proporzionate alle finalità perseguite.<br />Tuttavia, un divieto assoluto di introdurre o consumare cibo e bevande acquistati altrove potrebbe risultare problematico sotto il profilo della tutela del consumatore e della concorrenza. Se il cliente paga esclusivamente il noleggio di ombrellone e lettini, senza essere obbligato ad acquistare ulteriori servizi, impedirgli di consumare un panino o una bottiglia d&#8217;acqua portati da casa rischia di costituire una limitazione non adeguatamente giustificata.<br />Diverso è il caso in cui il divieto sia motivato da esigenze concrete di sicurezza, igiene o tutela degli spazi comuni. Ad esempio, possono essere legittime limitazioni relative all&#8217;introduzione di contenitori in vetro, apparecchi per cucinare, barbecue o altre attrezzature che possano arrecare pericolo o disturbo agli altri frequentatori.<br />Sul piano normativo non esiste una disposizione nazionale che attribuisca ai gestori degli stabilimenti balneari il potere di vietare in modo generalizzato il consumo di alimenti portati dall&#8217;esterno. Anche le ordinanze balneari emanate annualmente dalle Regioni o dalle Capitanerie di porto disciplinano prevalentemente aspetti concernenti sicurezza, balneazione e utilizzo del demanio marittimo, senza introdurre un simile divieto.<br />La giurisprudenza amministrativa e l&#8217;orientamento delle autorità garanti della concorrenza evidenziano come i regolamenti interni non possano comprimere in maniera irragionevole i diritti dell&#8217;utenza né tradursi nell&#8217;imposizione indiretta dell&#8217;acquisto di beni o servizi offerti esclusivamente dal gestore. Clausole eccessivamente restrittive potrebbero inoltre essere valutate alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e delle norme del Codice del consumo.<br />In conclusione, il gestore può certamente fissare regole per garantire ordine, sicurezza e decoro dello stabilimento, ma un divieto generalizzato di consumare cibo e bevande portati da casa non trova uno specifico fondamento legislativo e potrebbe essere considerato illegittimo se finalizzato esclusivamente a incentivare gli acquisti presso il bar o il ristorante del lido.</p>



<p>Come spesso accade, la legittimità della limitazione dipenderà dalla sua ragionevolezza, dalla proporzionalità e dalle concrete motivazioni che la giustificano.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parto per le vacanze: quanti contanti posso portare con me senza violare la normativa?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/parto-per-le-vacanze-quanti-contanti-posso-portare-con-me-senza-violare-la-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
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					<description><![CDATA[Il trasporto di moneta contante è sottoposto a regole specifiche, come ci spiega il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. Con l&#8217;arrivo delle vacanze molti preferiscono avere con sé una somma di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il trasporto di moneta contante è sottoposto a regole specifiche, come ci spiega il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>Con l&#8217;arrivo delle vacanze molti preferiscono avere con sé una somma di denaro contante per affrontare spese impreviste o per evitare problemi con carte di pagamento e bancomat.<br />Ma esiste un limite alla quantità di contanti che è lecito trasportare, soprattutto quando si oltrepassano i confini nazionali?</p>



<p>In Italia non esiste un limite massimo al possesso o al trasporto di denaro contante all&#8217;interno del territorio nazionale.<br />Una persona può quindi portare con sé anche somme elevate, purché il denaro abbia un&#8217;origine lecita e sia in grado, se necessario, di dimostrarne la provenienza. Diverso è invece il discorso relativo ai pagamenti, per i quali la normativa prevede specifici limiti all&#8217;utilizzo del contante.<br />Le regole cambiano sensibilmente quando si viaggia verso l&#8217;estero.<br />In base alla normativa europea, chi entra o esce dall&#8217;Unione europea trasportando denaro contante pari o superiore a 10.000 euro è tenuto a presentare un&#8217;apposita dichiarazione alle autorità doganali.<br />Lo stesso obbligo può riguardare anche strumenti assimilati al contante, come assegni trasferibili, traveller&#8217;s cheque, libretti al portatore, monete d&#8217;oro e altri beni facilmente convertibili in denaro.<br />Anche negli spostamenti tra Paesi appartenenti all&#8217;Unione europea occorre prestare attenzione.<br />Sebbene non vi siano controlli doganali sistematici, le autorità possono effettuare verifiche e richiedere chiarimenti sulla provenienza e sulla destinazione del denaro trasportato, nell&#8217;ambito della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.<br />L&#8217;omessa dichiarazione, quando dovuta, può comportare il sequestro di una parte delle somme e l&#8217;applicazione di rilevanti sanzioni amministrative, la cui entità varia in base all&#8217;importo non dichiarato.<br />Per questo motivo è sempre opportuno informarsi sulle regole vigenti sia nel Paese di destinazione sia in quello di transito, poiché alcuni Stati prevedono adempimenti ulteriori o limiti differenti.</p>



<p>Prima di partire è quindi consigliabile verificare la normativa applicabile, conservare eventuali documenti che attestino la provenienza del denaro e, quando possibile, preferire strumenti di pagamento elettronici.<br>Viaggiare con molto contante non è vietato, ma richiede il rispetto di precisi obblighi di legge.<br>Essere informati consente di evitare contestazioni, sequestri e sanzioni che potrebbero trasformare una vacanza in un&#8217;esperienza decisamente poco piacevole.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In costume da bagno fuori dalla spiaggia, quando scatta la multa: cosa dice la legge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/in-costume-da-bagno-fuori-dalla-spiaggia-quando-scatta-la-multa-cosa-dice-la-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[balneare]]></category>
		<category><![CDATA[costume]]></category>
		<category><![CDATA[decoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l&#8217;arrivo dell&#8217;estate torna puntualmente il dibattito sull&#8217;abbigliamento dei turisti nelle località balneari. Passeggiare per le vie cittadine in costume da bagno, a torso nudo o in abiti ritenuti non [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con l&#8217;arrivo dell&#8217;estate torna puntualmente il dibattito sull&#8217;abbigliamento dei turisti nelle località balneari. Passeggiare per le vie cittadine in costume da bagno, a torso nudo o in abiti ritenuti non consoni può infatti comportare sanzioni, non per effetto di una legge nazionale che vieti espressamente il cosiddetto &#8220;dress code marinaro&#8221;, ma in forza dei regolamenti comunali e delle ordinanze adottate dai sindaci.<br>L&#8217;ordinamento italiano attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il decoro urbano attraverso i propri regolamenti e, nei casi previsti dalla legge, mediante ordinanze sindacali. Il riferimento principale è il Testo unico degli enti locali.<br>Molti Comuni turistici, soprattutto nelle località di mare, hanno quindi previsto il divieto di circolare fuori dalle spiagge o dalle aree balneari indossando soltanto il costume da bagno o a torso nudo. Le limitazioni riguardano generalmente centri storici, piazze, vie commerciali, uffici pubblici, musei e luoghi di culto. In caso di violazione possono essere applicate sanzioni amministrative che variano da Comune a Comune e che, in alcuni casi, superano i 200 euro.<br>Tali provvedimenti non hanno finalità moralistiche, ma sono giustificati dall&#8217;esigenza di preservare il decoro urbano, favorire la convivenza civile e valorizzare il patrimonio storico e culturale delle città. Naturalmente, ogni limitazione deve rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione sanciti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza amministrativa. Un divieto eccessivamente generico o sproporzionato potrebbe infatti essere oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo.<br>È importante distinguere tra le aree destinate alla balneazione, dove il costume rappresenta un abbigliamento perfettamente appropriato, e gli spazi cittadini nei quali il Comune può legittimamente richiedere un abbigliamento più decoroso. Per questo motivo i regolamenti prevedono quasi sempre l&#8217;obbligo di indossare almeno una maglietta o un copricostume quando si lascia la spiaggia.<br>Per residenti e turisti è quindi consigliabile informarsi sulle regole vigenti nel Comune di destinazione, poiché le prescrizioni possono cambiare da località a località. Un semplice cambio di abbigliamento prima di entrare nel centro abitato consente di evitare sanzioni e contribuisce al rispetto delle regole di convivenza, conciliando la libertà individuale con la tutela del decoro degli spazi pubblici.</p>
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		<title>Si possono filmare gli interventi della polizia? Ecco quando è consentito e quali sono i limiti</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/si-possono-filmare-gli-interventi-della-polizia-ecco-quando-e-consentito-e-quali-sono-i-limiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Svolgere azione di controllo con videoriprese sull&#8217;operato delle Forze dell&#8217;Ordine è lecito, ma con dei limiti: come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia. L&#8217;uso degli smartphone ha reso sempre più frequente [...]]]></description>
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<p><strong>Svolgere azione di controllo con videoriprese sull&#8217;operato delle Forze dell&#8217;Ordine è lecito, ma con dei limiti: come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia.</strong></p>



<p>L&#8217;uso degli smartphone ha reso sempre più frequente la registrazione di interventi delle Forze dell&#8217;Ordine durante controlli, arresti o altre attività svolte in luoghi pubblici. Ma è davvero consentito riprendere gli agenti? E questi ultimi possono imporre di interrompere il filmato o sequestrare il telefono?<br />In linea generale, la risposta è sì: chiunque può filmare l&#8217;operato delle Forze dell&#8217;Ordine quando esse agiscono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché la registrazione non interferisca con lo svolgimento del servizio. L&#8217;attività degli agenti, infatti, è un&#8217;attività pubblica e documentarla, di per sé, non costituisce reato.<br />Il diritto di cronaca e di informazione, unito alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall&#8217;articolo 21 della Costituzione, legittima la raccolta di immagini di fatti che avvengono in pubblico. Diverso è il discorso relativo alla diffusione del filmato, che deve rispettare le norme sulla privacy e sull&#8217;eventuale tutela dell&#8217;immagine delle persone coinvolte, soprattutto se si tratta di soggetti estranei ai fatti, minori o vittime di reato.<br />Esistono, però, limiti ben precisi. Chi riprende non deve ostacolare l&#8217;intervento degli operatori, intralciare le operazioni di polizia o assumere comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza degli agenti o di terzi. In tali casi potrebbero configurarsi ipotesi di reato, come la resistenza o l&#8217;interruzione di pubblico servizio, qualora la condotta superi la semplice registrazione.<br />Gli agenti, dal canto loro, non possono vietare automaticamente di effettuare una ripresa solo perché non gradiscono essere filmati. Un ordine di interrompere la registrazione è legittimo soltanto quando sussistano concrete esigenze di ordine pubblico, sicurezza, tutela di attività investigative riservate oppure quando il comportamento di chi filma ostacoli materialmente l&#8217;intervento.<br />Nemmeno il sequestro del telefonino può essere disposto arbitrariamente. Il dispositivo può essere sottoposto a sequestro esclusivamente nei casi previsti dalla legge e con le garanzie stabilite dal codice di procedura penale, ad esempio quando costituisca corpo del reato o contenga prove rilevanti per un procedimento penale. Non è invece consentito pretendere la cancellazione dei video, poiché tale condotta sarebbe priva di base giuridica.<br />Occorre infine distinguere tra il diritto di registrare e quello di pubblicare. La diffusione sui social network di immagini che consentano di identificare agenti, persone fermate o altri soggetti coinvolti può comportare responsabilità civili o, nei casi più gravi, penali, specie se le immagini sono accompagnate da commenti diffamatori o violano specifici divieti di legge.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione: nuovo figlio non basta per ridurre l’assegno divorzile all’ex coniuge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-nuovo-figlio-non-basta-per-ridurre-lassegno-divorzile-allex-coniuge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 19:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
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					<description><![CDATA[La nascita di un figlio da una nuova relazione non è, di per sé, sufficiente a ottenere la riduzione dell&#8217;assegno divorzile dovuto all&#8217;ex coniuge. Lo ribadisce la Corte di Cassazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La nascita di un figlio da una nuova relazione non è, di per sé, sufficiente a ottenere la riduzione dell&#8217;assegno divorzile dovuto all&#8217;ex coniuge. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza commentata, confermando un orientamento ormai consolidato: chi chiede la revisione dell&#8217;assegno deve dimostrare che il mutamento delle proprie condizioni economiche sia reale, significativo e tale da alterare l&#8217;equilibrio patrimoniale esistente al momento del divorzio.</p>



<p>Il caso riguardava un ex marito che aveva fatto istanza per la riduzione dell&#8217;assegno, sostenendo che la nascita di un nuovo figlio e i conseguenti maggiori oneri economici avessero inciso sulla propria capacità contributiva. Per la Suprema Corte, tuttavia, tale circostanza non èsufficiente.</p>



<p>La scelta di costituire una nuova famiglia e di assumere ulteriori obblighi di mantenimento non determina automaticamente il diritto a versare meno all&#8217;ex coniuge.<br />I giudici hanno ricordato che, nei procedimenti di revisione dell&#8217;assegno divorzile (previsti dall&#8217;art. 9 della legge n. 898/1970), grava sul richiedente l&#8217;onere di provare non solo il fatto sopravvenuto, ma anche la concreta incidenza negativa di tale evento sulla propria situazione reddituale e patrimoniale. In altre parole, occorre dimostrare che le nuove spese abbiano realmente compromesso la capacità economica dell&#8217;obbligato rispetto al quadro valutato nella sentenza di divorzio.</p>



<p>Il giudice, inoltre, deve procedere a una valutazione complessiva delle condizioni economiche di entrambe le parti. Non è sufficiente allegare un aumento delle uscite, ma è necessario verificare se vi siano anche incrementi di reddito, disponibilità patrimoniali o altre circostanze idonee a compensare i nuovi oneri familiari.</p>



<p>La decisione tutela il principio secondo cui l&#8217;assegno divorzile può essere modificato solo in presenza di fatti sopravvenuti che incidano concretamente sull&#8217;equilibrio economico tra gli ex coniugi. La formazione di una nuova famiglia rappresenta certamente un elemento valutabile, ma non costituisce un motivo automatico di riduzione dell&#8217;assegno. La prova dell&#8217;effettivo peggioramento economico resta indispensabile, evitando che una scelta personale possa tradursi, senza adeguata dimostrazione, in un pregiudizio per il coniuge beneficiario.</p>
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		<item>
		<title>Baby gang e movida violenta: cosa cambia con il nuovo Decreto Sicurezza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/baby-gang-e-movida-violenta-cosa-cambia-con-il-nuovo-decreto-sicurezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Negli ultimi anni il fenomeno delle baby gang e della cosiddetta movida violenta ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, con episodi di aggressioni, rapine, risse e danneggiamenti che interessano soprattutto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Negli ultimi anni il fenomeno delle baby gang e della cosiddetta movida violenta ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, con episodi di aggressioni, rapine, risse e danneggiamenti che interessano soprattutto i centri urbani. Per rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione, il nuovo Decreto Sicurezza introduce una serie di misure volte a garantire una maggiore tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.</p>



<p>Uno degli obiettivi principali del provvedimento è consentire un intervento più tempestivo nei confronti dei gruppi giovanili responsabili di comportamenti violenti o intimidatori. In quest&#8217;ottica vengono ampliati gli strumenti di prevenzione personale, con un ricorso più incisivo al Daspo urbano, che può vietare l&#8217;accesso a determinate aree cittadine o a locali pubblici ai soggetti ritenuti responsabili di episodi di violenza, anche reiterati.</p>



<p>Particolare attenzione è dedicata ai minori coinvolti nelle baby gang. Pur restando fermo il principio della finalità educativa del processo minorile, il decreto rafforza le possibilità di intervento preventivo da parte dell&#8217;autorità giudiziaria e delle forze di polizia, favorendo un monitoraggio più stretto delle situazioni di rischio e una maggiore collaborazione con famiglie, scuole e servizi sociali.</p>



<p>Il provvedimento prevede inoltre un inasprimento delle conseguenze per chi partecipa a risse, danneggiamenti, lesioni e atti di violenza commessi nei luoghi della movida, soprattutto quando tali condotte mettono in pericolo l&#8217;incolumità pubblica. Vengono valorizzati gli strumenti di videosorveglianza e le attività di controllo del territorio, con una presenza più capillare delle forze dell&#8217;ordine nelle aree considerate maggiormente esposte.</p>



<p>Sul piano amministrativo, i sindaci vedono rafforzati i propri poteri nella gestione delle aree interessate dalla movida, potendo adottare misure finalizzate a prevenire situazioni di degrado e a limitare gli assembramenti che degenerano in episodi di violenza.</p>



<p>Il Decreto Sicurezza punta quindi a coniugare prevenzione e repressione, cercando di intervenire prima che i comportamenti devianti sfocino in reati più gravi. Resta tuttavia aperto il dibattito sull&#8217;efficacia delle sole misure punitive. Numerosi esperti evidenziano infatti come il contrasto alle baby gang richieda anche investimenti in educazione, inclusione sociale, recupero della dispersione scolastica e sostegno alle famiglie, affinché la risposta dello Stato non sia esclusivamente repressiva ma anche capace di rimuovere le cause che alimentano il disagio giovanile. Solo un approccio integrato potrà offrire risultati duraturi nella lotta alla violenza minorile e alla criminalità urbana.</p>
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		<item>
		<title>Per quieto vivere ho concesso un piccolo assegno divorzile: ho fatto bene?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/per-quieto-vivere-ho-concesso-un-piccolo-assegno-divorzile-ho-fatto-bene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio. Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio.</p>



<p>Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei coniugi, pur ritenendo che l&#8217;altro non abbia diritto a un mantenimento, accetti il riconoscimento di un assegno divorzile di importo modesto, talvolta anche di poche decine di euro mensili, con l&#8217;obiettivo di favorire un accordo e velocizzare la definizione della causa.<br />Una scelta che può apparire conveniente nell&#8217;immediato, ma che produce effetti giuridici tutt&#8217;altro che trascurabili.</p>



<p>L&#8217;assegno divorzile, disciplinato dall&#8217;articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non rappresenta infatti soltanto un sostegno economico.<br />Il suo riconoscimento da parte del giudice costituisce l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza dei presupposti previsti dalla legge e determina l&#8217;acquisizione di uno specifico status giuridico in capo al beneficiario.</p>



<p>Da tale riconoscimento possono derivare conseguenze rilevanti anche per il futuro. Innanzitutto, l&#8217;assegno potrà essere oggetto di revisione qualora sopravvengano mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti. Chi percepisce un assegno simbolico potrebbe quindi chiedere successivamente un aumento, dimostrando il peggioramento della propria situazione o il miglioramento di quella dell&#8217;ex coniuge.</p>



<p>Vi sono poi effetti ancora più importanti.<br />Il riconoscimento dell&#8217;assegno divorzile costituisce infatti uno dei presupposti per il diritto alla pensione di reversibilità dell&#8217;ex coniuge, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa previdenziale.<br />Analogamente, può consentire l&#8217;accesso all&#8217;assegno periodico gravante sull&#8217;eredità dell&#8217;ex coniuge deceduto, nei casi disciplinati dalla stessa legge sul divorzio.<br />Concede anche il diritto ad ottenere il 40% del TFR, calcolato sulla durata degli anni di matrimonio</p>



<p>La giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte evidenziato come il diritto all&#8217;assegno divorzile non possa essere considerato una mera formalità processuale, ma rappresenti il risultato di una valutazione giudiziale fondata sui criteri dell&#8217;inadeguatezza dei mezzi, del contributo dato alla vita familiare e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.</p>



<p>Per questa ragione, accettare di concedere un assegno &#8220;simbolico&#8221; esclusivamente per accelerare la conclusione del procedimento richiede un&#8217;attenta valutazione. Se da un lato può favorire una rapida definizione della controversia, dall&#8217;altro determina effetti destinati a protrarsi nel tempo e ad incidere su diritti di natura previdenziale e successoria.</p>



<p>Prima di prestare il proprio consenso è quindi opportuno valutare attentamente, non solo il vantaggio immediato della chiusura della causa, ma anche le conseguenze future che il riconoscimento, pur di un assegno minimo, è in grado di produrre.<br>In materia di divorzio, infatti, anche una decisione apparentemente marginale può influenzare in modo significativo la posizione giuridica degli ex coniugi per molti anni.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tornano insieme dopo la separazione: gli alimenti non versati si possono ancora chiedere</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/tornano-insieme-dopo-la-separazione-gli-alimenti-non-versati-si-possono-ancora-chiedere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rinconciliazione]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come la Legge risponda sempre a regole di equità ben precise! La riconciliazione tra i coniugi non rappresenta soltanto la ripresa della convivenza e del [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come la Legge risponda sempre a regole di equità ben precise!</strong></p>



<p>La riconciliazione tra i coniugi non rappresenta soltanto la ripresa della convivenza e del progetto di vita comune, ma produce anche importanti conseguenze sul piano giuridico. Quando marito e moglie decidono di superare la crisi matrimoniale, infatti, cessano gli effetti della separazione personale e vengono meno molte delle controversie che avevano trovato origine proprio nello stato di separazione.<br>L&#8217;istituto è disciplinato dall&#8217;articolo 157 del Codice civile, secondo cui la separazione cessa per effetto della riconciliazione, che può risultare da una dichiarazione espressa oppure da comportamenti incompatibili con la volontà di rimanere separati. La semplice ripresa della convivenza, tuttavia, non è sempre sufficiente: occorre che emerga la concreta volontà di ricostituire stabilmente il rapporto coniugale.</p>



<p>Con la riconciliazione vengono meno gli effetti della separazione personale. Ciò significa che cessano gli obblighi e i diritti sorti esclusivamente in conseguenza della separazione, come il diritto all&#8217;assegno di mantenimento previsto tra i coniugi separati, &#8220;salvo quanto già maturato prima della riconciliazione stessa&#8221;.</p>



<p>Anche i procedimenti giudiziari aventi ad oggetto questioni strettamente connesse alla separazione perdono, di regola, la loro ragion d&#8217;essere. Se la domanda proposta in giudizio riguarda, ad esempio, la modifica delle condizioni della separazione, la revisione dell&#8217;assegno di mantenimento o altri aspetti destinati a operare solo durante la separazione, la riconciliazione determina la cessazione dell&#8217;interesse a proseguire la causa, con conseguente chiusura del contenzioso.</p>



<p>Naturalmente, non tutte le controversie vengono automaticamente cancellate. Come detto, restano, infatti, azionabili i diritti già maturati prima della riconciliazione, come gli eventuali arretrati dell&#8217;assegno di mantenimento o le somme dovute in forza di obblighi non adempiuti durante il periodo di separazione, (anche se parrebbe un innaturale controsenso dichiararsi riconciliati e poi attivare un&#8217;azione giudiziaria contro l&#8217;altro coniuge).</p>



<p>La riconciliazione non incide neppure sui rapporti con i figli. Gli obblighi di mantenimento, educazione e cura della prole continuano a trovare fondamento direttamente nella responsabilità genitoriale e non vengono meno per il semplice fatto che i genitori abbiano ripreso la convivenza. In ogni caso, qualora in futuro la crisi dovesse ripresentarsi, non sarà possibile far rivivere la precedente separazione: sarà necessario avviare un nuovo procedimento, poiché la riconciliazione ha definitivamente estinto gli effetti della precedente.</p>



<p>L&#8217;ordinamento, dunque, guarda con favore alla ricostituzione della famiglia, attribuendo alla riconciliazione un effetto estintivo della separazione e dei contenziosi ad essa strettamente collegati. Un principio che valorizza la ripresa del rapporto coniugale, senza però sacrificare i diritti già acquisiti dalle parti durante il periodo in cui la separazione era efficace.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sconto di pena, decide il magistrato di sorveglianza: il chiarimento della Consulta</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sconto-di-pena-decide-il-magistrato-di-sorveglianza-il-chiarimento-della-consulta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, spetta al magistrato di sorveglianza.<br>,La Consulta ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 69 e 69-bis dell&#8217;ordinamento penitenziario.<br>Il dubbio nasceva dalla recente riforma delle pene sostitutive, che ha ampliato il ricorso al lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive brevi. Secondo il giudice rimettente sarebbe stato più coerente attribuire il potere di concedere la liberazione anticipata al giudice dell&#8217;esecuzione, già competente per la gestione della pena sostitutiva, anziché al magistrato di sorveglianza.<br>La Corte costituzionale ha però escluso qualsiasi contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. I giudici hanno osservato che la liberazione anticipata rappresenta un istituto strettamente collegato alla valutazione del percorso rieducativo del condannato. Si tratta di una verifica che, per tradizione e competenza, appartiene al magistrato di sorveglianza, organo specializzato nell&#8217;apprezzare la partecipazione del detenuto o del condannato al processo di risocializzazione.<br>La decisione conferma quindi che non è decisiva la tipologia della pena in esecuzione, ma la natura della valutazione richiesta. Lo sconto di pena non costituisce un automatismo, bensì il riconoscimento dell&#8217;effettiva adesione del condannato al percorso rieducativo previsto dall&#8217;articolo 27 della Costituzione.<br>La sentenza consolida inoltre il ruolo della magistratura di sorveglianza quale garante della finalità rieducativa della pena, evitando una frammentazione delle competenze che potrebbe generare decisioni non uniformi. Pur nell&#8217;ambito delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma, resta dunque fermo il principio secondo cui la valutazione sul merito del comportamento del condannato e sull&#8217;eventuale riduzione della pena compete al giudice specializzato in materia di esecuzione penitenziaria.<br>La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nell&#8217;assestamento interpretativo della riforma Cartabia, confermando la centralità del magistrato di sorveglianza nelle decisioni che incidono concretamente sulla durata della pena e sul percorso di reinserimento sociale del condannato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assegno divorzile, anche pochi euro possono costare caro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/assegno-divorzile-anche-pochi-euro-possono-costare-caro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio. Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio.</p>



<p>Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei coniugi, pur ritenendo che l&#8217;altro non abbia diritto a un mantenimento, accetti il riconoscimento di un assegno divorzile di importo modesto, talvolta anche di poche decine di euro mensili, con l&#8217;obiettivo di favorire un accordo e velocizzare la definizione della causa.<br />Una scelta che può apparire conveniente nell&#8217;immediato, ma che produce effetti giuridici tutt&#8217;altro che trascurabili.</p>



<p>L&#8217;assegno divorzile, disciplinato dall&#8217;articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non rappresenta infatti soltanto un sostegno economico.<br />Il suo riconoscimento da parte del giudice costituisce l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza dei presupposti previsti dalla legge e determina l&#8217;acquisizione di uno specifico status giuridico in capo al beneficiario.</p>



<p>Da tale riconoscimento possono derivare conseguenze rilevanti anche per il futuro. Innanzitutto, l&#8217;assegno potrà essere oggetto di revisione qualora sopravvengano mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti. Chi percepisce un assegno simbolico potrebbe quindi chiedere successivamente un aumento, dimostrando il peggioramento della propria situazione o il miglioramento di quella dell&#8217;ex coniuge.</p>



<p>Vi sono poi effetti ancora più importanti.<br />Il riconoscimento dell&#8217;assegno divorzile costituisce infatti uno dei presupposti per il diritto alla pensione di reversibilità dell&#8217;ex coniuge, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa previdenziale.<br />Analogamente, può consentire l&#8217;accesso all&#8217;assegno periodico gravante sull&#8217;eredità dell&#8217;ex coniuge deceduto, nei casi disciplinati dalla stessa legge sul divorzio.<br />Concede anche il diritto ad ottenere il 40% del TFR, calcolato sulla durata degli anni di matrimonio</p>



<p>La giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte evidenziato come il diritto all&#8217;assegno divorzile non possa essere considerato una mera formalità processuale, ma rappresenti il risultato di una valutazione giudiziale fondata sui criteri dell&#8217;inadeguatezza dei mezzi, del contributo dato alla vita familiare e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.</p>



<p>Per questa ragione, accettare di concedere un assegno &#8220;simbolico&#8221; esclusivamente per accelerare la conclusione del procedimento richiede un&#8217;attenta valutazione. Se da un lato può favorire una rapida definizione della controversia, dall&#8217;altro determina effetti destinati a protrarsi nel tempo e ad incidere su diritti di natura previdenziale e successoria.</p>



<p>Prima di prestare il proprio consenso è quindi opportuno valutare attentamente, non solo il vantaggio immediato della chiusura della causa, ma anche le conseguenze future che il riconoscimento, pur di un assegno minimo, è in grado di produrre.<br>In materia di divorzio, infatti, anche una decisione apparentemente marginale può influenzare in modo significativo la posizione giuridica degli ex coniugi per molti anni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: risarcibile anche il figlio non ancora nato al momento dell&#8217;illecito, conta il danno subito dopo la nascita</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-risarcibile-anche-il-figlio-non-ancora-nato-al-momento-dellillecito-conta-il-danno-subito-dopo-la-nascita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La Suprema Corte ha ribadito un principio di grande rilievo: il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto anche a una persona che, al momento dell&#8217;evento lesivo, non era [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Suprema Corte ha ribadito un principio di grande rilievo: il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto anche a una persona che, al momento dell&#8217;evento lesivo, non era ancora nata, purché il pregiudizio si manifesti dopo la nascita e sia conseguenza diretta del fatto illecito.</p>



<p>La decisione, non disconoscendo l&#8217;orientamento ormai consolidato secondo cui la capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1 del Codice civile), non impedisce all&#8217;ordinamento di riconoscere tutela a situazioni soggettive che trovino origine nel periodo precedente.</p>



<p>In altre parole, il diritto al risarcimento sorge nel momento in cui il soggetto viene alla luce vivo, mentre il fatto generatore del danno può essersi verificato quando egli era ancora solamente concepito.</p>



<p>La Cassazione evidenzia che ciò che viene protetto non è una capacità giuridica anticipata del nascituro, bensì il diritto, acquisito con la nascita, a ottenere il ristoro per un danno ingiusto che incide direttamente sulla sua persona o sulla sua sfera relazionale.</p>



<p>Il nesso causale tra l&#8217;illecito e il pregiudizio subito rappresenta quindi il presupposto essenziale della tutela. Sotto il profilo costituzionale, la pronuncia richiama i principi della Costituzione, che impongono una protezione effettiva dei diritti fondamentali della persona e il pieno risarcimento delle conseguenze derivanti da un comportamento illecito.</p>



<p>Negare il ristoro solo perché il danneggiato non era ancora nato al momento del fatto significherebbe creare un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento.</p>



<p>La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che ha già riconosciuto il risarcimento ai figli nati dopo la morte di un genitore causata dall&#8217;altrui illecito o ai bambini che abbiano riportato danni derivanti da condotte lesive intervenute durante la gestazione. In tali ipotesi, il danno risarcibile non è meramente eventuale, ma si concretizza con la nascita e con l&#8217;effettiva compromissione di diritti costituzionalmente garantiti.</p>



<p>La sentenza conferma quindi un principio di civiltà giuridica: la tutela risarcitoria deve seguire il danno effettivamente patito e non fermarsi a una rigida interpretazione del momento in cui il soggetto acquista la capacità giuridica. L&#8217;obiettivo dell&#8217;ordinamento è assicurare una protezione piena ed effettiva a chi subisce le conseguenze di un illecito, anche quando tali conseguenze si manifestano soltanto dopo la nascita.</p>
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		<item>
		<title>Lite con lievi lesioni o danni: quando scatta davvero il procedimento penale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/lite-con-lievi-lesioni-o-danni-quando-scatta-davvero-il-procedimento-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa vigente, nei casi di danni fisici o materiali, provocati o subiti. Nel linguaggio giuridico capita spesso di confondere i concetti di configurabilità e [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa vigente, nei casi di danni fisici o materiali, provocati o subiti.</em></p>



<p>Nel linguaggio giuridico capita spesso di confondere i concetti di configurabilità e procedibilità del reato. Si tratta invece di due profili distinti, che possono condurre a conseguenze molto diverse. La riforma Cartabia ha reso questa distinzione ancora più rilevante, soprattutto in relazione ai reati che provocano un danno alla persona offesa.</p>



<p>La configurabilità riguarda la sussistenza del reato. In altre parole, il giudice deve verificare se il fatto commesso possieda tutti gli elementi previsti dalla legge penale: condotta, evento, nesso di causalità ed elemento soggettivo (dolo o colpa, a seconda dei casi). Se tali presupposti ricorrono, il reato è configurabile e l&#8217;autore può essere chiamato a risponderne.</p>



<p>La procedibilità, invece, concerne le condizioni necessarie affinché lo Stato possa esercitare l&#8217;azione penale. Un reato perfettamente configurabile potrebbe infatti non essere immediatamente perseguibile se la legge richiede un&#8217;ulteriore condizione, come la presentazione della querela da parte della persona offesa.</p>



<p>È proprio su questo aspetto che la riforma Cartabia è intervenuta in maniera significativa. Per numerose fattispecie, soprattutto contro il patrimonio e contro la persona quando non ricorrono particolari aggravanti, il legislatore ha trasformato la procedibilità da ufficio a querela di parte. L&#8217;obiettivo è stato quello di concentrare le risorse della giustizia sui fatti più gravi, valorizzando al contempo la volontà della vittima nei reati di minore allarme sociale.</p>



<p>Si pensi, ad esempio, a un danno provocato intenzionalmente a un bene altrui. Il fatto può integrare tutti gli elementi del reato di danneggiamento, risultando quindi pienamente configurabile. Tuttavia, se la fattispecie rientra tra quelle perseguibili a querela, il pubblico ministero non potrà procedere in assenza della tempestiva denuncia della persona offesa, salvo che ricorrano specifiche circostanze aggravanti che rendano il reato procedibile d&#8217;ufficio.</p>



<p>Ne consegue che l&#8217;assenza della querela non elimina il reato né rende lecita la condotta. Semplicemente impedisce l&#8217;avvio o la prosecuzione del procedimento penale. Diversamente, quando il reato è procedibile d&#8217;ufficio, l&#8217;autorità giudiziaria ha il dovere di attivarsi non appena acquisisca la notizia di reato, indipendentemente dalla volontà della vittima.</p>



<p>La distinzione assume particolare rilievo anche sul piano pratico. Non è raro che una persona ritenga erroneamente che, essendo evidente il danno subito, il responsabile verrà automaticamente perseguito. Dopo la riforma Cartabia ciò non è sempre vero: occorre verificare se il reato sia procedibile d&#8217;ufficio oppure richieda la querela.</p>



<p>In definitiva, configurabilità e procedibilità rappresentano due momenti autonomi del diritto penale. La prima accerta l&#8217;esistenza del reato; la seconda stabilisce se e a quali condizioni lo Stato possa esercitare l&#8217;azione penale. Comprendere questa differenza è fondamentale per evitare equivoci e per tutelare efficacemente i propri diritti, soprattutto alla luce delle recenti modifiche.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Infiltrazioni dal terrazzo: il danneggiato sceglie chi citare, poi saranno i responsabili a regolare i conti tra loro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/infiltrazioni-dal-terrazzo-il-danneggiato-sceglie-chi-citare-poi-saranno-i-responsabili-a-regolare-i-conti-tra-loro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Infiltrazioni dal terrazzo di copertura: il danneggiato può chiedere il risarcimento a condominio, proprietario o conduttore a sua scelta! La sentenza ribadisce un principio di grande rilievo pratico in materia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Infiltrazioni dal terrazzo di copertura: il danneggiato può chiedere il risarcimento a condominio, proprietario o conduttore a sua scelta!</p>



<p>La sentenza ribadisce un principio di grande rilievo pratico in materia di infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura: il soggetto che ha subito il danno non è tenuto a individuare preventivamente il reale responsabile tra condominio, proprietario esclusivo del terrazzo o eventuale conduttore.<br />Può, infatti, agire nei confronti di uno qualsiasi di essi, lasciando che siano poi i soggetti coinvolti a regolare internamente le rispettive responsabilità.<br />La decisione si fonda sull&#8217;esigenza di garantire una tutela effettiva al danneggiato, che spesso si trova nell&#8217;impossibilità di stabilire se le infiltrazioni siano state causate da difetti strutturali dell&#8217;edificio, da carenze manutentive imputabili al condominio o da un comportamento negligente del proprietario o del conduttore del terrazzo.<br />Secondo la Cassazione, chi subisce il danno non può essere gravato dell&#8217;onere di ricostruire rapporti giuridici e obblighi manutentivi che riguardano esclusivamente i possibili responsabili.<br />Per questo motivo è legittimato a convenire in giudizio il soggetto che ritiene più opportuno, ottenendo il risarcimento qualora ne ricorrano i presupposti.<br />Solo in un momento successivo, una volta soddisfatte le pretese del danneggiato, i soggetti coinvolti potranno esercitare le rispettive azioni di rivalsa o di regresso per stabilire su chi debba ricadere definitivamente il peso economico del risarcimento.<br />Sarà quindi il giudice, ove necessario, ad accertare se la responsabilità sia imputabile al condominio, al proprietario esclusivo del terrazzo, al conduttore oppure a più soggetti concorrenti.</p>



<p>Il principio conferma l&#8217;orientamento della giurisprudenza volto a privilegiare la posizione del danneggiato rispetto alle complesse dinamiche interne tra i potenziali responsabili.<br />In questo modo si evitano lunghe contestazioni preliminari sull&#8217;individuazione del debitore del risarcimento, consentendo al soggetto leso di ottenere una tutela più rapida ed efficace.</p>



<p>La sentenza rappresenta quindi un importante richiamo alla funzione protettiva della responsabilità civile: il rischio derivante dall&#8217;incertezza sull&#8217;effettiva imputazione delle infiltrazioni non deve ricadere su chi ha subito il danno, ma sui soggetti che, in base ai rispettivi obblighi di custodia, manutenzione e conservazione del terrazzo e delle parti comuni, sono chiamati a chiarire tra loro la ripartizione delle responsabilità.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Giustizia: Consulta, lo sconto di pena per chi svolge lavori di pubblica utilità decide il magistrato di sorveglianza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-consulta-lo-sconto-di-pena-per-chi-svolge-lavori-di-pubblica-utilita-decide-il-magistrato-di-sorveglianza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, spetta al magistrato di sorveglianza.</p>



<p>La Consulta ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 69 e 69-bis dell&#8217;ordinamento penitenziario. Il dubbio nasceva dalla recente riforma delle pene sostitutive, che ha ampliato il ricorso al lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive brevi. Secondo il giudice rimettente sarebbe stato più coerente attribuire il potere di concedere la liberazione anticipata al giudice dell&#8217;esecuzione, già competente per la gestione della pena sostitutiva, anziché al magistrato di sorveglianza.</p>



<p>La Corte costituzionale ha però escluso qualsiasi contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. I giudici hanno osservato che la liberazione anticipata rappresenta un istituto strettamente collegato alla valutazione del percorso rieducativo del condannato. Si tratta di una verifica che, per tradizione e competenza, appartiene al magistrato di sorveglianza, organo specializzato nell&#8217;apprezzare la partecipazione del detenuto o del condannato al processo di risocializzazione.</p>



<p>La decisione conferma quindi che non è decisiva la tipologia della pena in esecuzione, ma la natura della valutazione richiesta. Lo sconto di pena non costituisce un automatismo, bensì il riconoscimento dell&#8217;effettiva adesione del condannato al percorso rieducativo previsto dall&#8217;articolo 27 della Costituzione.</p>



<p>La sentenza consolida inoltre il ruolo della magistratura di sorveglianza quale garante della finalità rieducativa della pena, evitando una frammentazione delle competenze che potrebbe generare decisioni non uniformi. Pur nell&#8217;ambito delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma, resta dunque fermo il principio secondo cui la valutazione sul merito del comportamento del condannato e sull&#8217;eventuale riduzione della pena compete al giudice specializzato in materia di esecuzione penitenziaria.</p>



<p>La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nell&#8217;assestamento interpretativo della riforma Cartabia, confermando la centralità del magistrato di sorveglianza nelle decisioni che incidono concretamente sulla durata della pena e sul percorso di reinserimento sociale del condannato.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: rette RSA per malati di Alzheimer a carico del SSN se cure e assistenza sono inscindibili</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-rette-rsa-per-malati-di-alzheimer-a-carico-del-ssn-se-cure-e-assistenza-sono-inscindibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[servizio sanitario nazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[In riferimento alle rette RSA per i malati di Alzheimer, la Cassazione rafforza il principio della copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con un nuovo e importante passo avanti [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In riferimento alle rette RSA per i malati di Alzheimer, la Cassazione rafforza il principio della copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con un nuovo e importante passo avanti nella tutela dei malati ricoverati.</p>



<p>Con l&#8217;ordinanza commentata, inserita in un gruppo di pronunce depositate a fine maggio, la Suprema Corte ha ribadito che, quando le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali risultano strettamente integrate e inscindibili, l&#8217;intero costo della retta deve gravare sul Servizio Sanitario Nazionale e non sul paziente o sulla sua famiglia.</p>



<p>La decisione riguarda i casi di persone affette da Alzheimer in fase avanzata, da gravi patologie neurologiche degenerative o in stato vegetativo permanente: condizioni nelle quali l&#8217;assistenza quotidiana costituisce parte integrante del percorso terapeutico.</p>



<p>In tali ipotesi non è possibile separare artificialmente la componente sanitaria da quella assistenziale per addossare ai familiari una quota della retta.</p>



<p>La Cassazione richiama il quadro normativo vigente, chiarendo che le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria devono essere integralmente finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale, anche nelle fasi di lungoassistenza.<br>Non può quindi trovare automatica applicazione il criterio della ripartizione del costo tra sanità e utente quando l&#8217;assistenza rappresenta un indispensabile completamento delle cure mediche.</p>



<p>Le conseguenze pratiche sono rilevanti. Le famiglie che hanno sostenuto il pagamento delle rette potrebbero avere titolo per chiedere il rimborso delle somme versate, purché ricorrano i presupposti individuati dalla giurisprudenza e sia dimostrata la natura inscindibile delle prestazioni erogate durante il ricovero. Ogni situazione, tuttavia, richiede una valutazione concreta della documentazione clinica e delle caratteristiche dell&#8217;assistenza ricevuta.</p>



<p>La recente ordinanza contribuisce così a consolidare un orientamento che negli ultimi anni si è progressivamente rafforzato, offrendo un&#8217;importante tutela ai soggetti più fragili e alle loro famiglie. Resta ora da verificare se il legislatore o le Regioni interverranno per uniformare le prassi amministrative ed evitare che i cittadini siano costretti a rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento di un diritto già affermato dalla Suprema Corte.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: al nipote non spetta automaticamente il risarcimento per la perdita del nonno</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-al-nipote-non-spetta-automaticamente-il-risarcimento-per-la-perditadel-nonno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Per il riconoscimento del danno parentale al nipote, non basta il vincolo di sangue: serve la prova di un autentico rapporto affettivoIl semplice legame di parentela, dunque, non è sufficiente [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per il riconoscimento del danno parentale al nipote, non basta il vincolo di sangue: serve la prova di un autentico rapporto affettivo<br>Il semplice legame di parentela, dunque, non è sufficiente a far riconoscere il risarcimento, come ribadisce la Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza commentata, che affronta il caso della richiesta avanzata da un nipote in tenerissima età, per la perdita del nonno.</p>



<p>La Suprema Corte ricorda che il danno da perdita del rapporto parentale non costituisce una conseguenza automatica dell&#8217;evento mortale. Esso richiede la dimostrazione dell&#8217;effettiva esistenza di un rapporto affettivo stabile e significativo tra la vittima e il familiare che agisce in giudizio.</p>



<p>Se tale rapporto non viene provato, il risarcimento non può essere riconosciuto.<br />Nel caso esaminato, il richiedente era ancora infante al momento del decesso del nonno.<br />Proprio la tenerissima età del bambino ha indotto i giudici a escludere qualsiasi automatismo.</p>



<p>La Corte osserva che, in simili circostanze, non può presumersi l&#8217;esistenza di un legame affettivo così intenso da giustificare il risarcimento, soprattutto quando mancano elementi concreti idonei a dimostrare una frequentazione abituale, una convivenza, un ruolo educativo o una presenza costante del nonno nella crescita del nipote.</p>



<p>L&#8217;ordinanza si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il danno parentale è un danno-conseguenza e, come tale, deve essere allegato e provato.<br />Pur potendo il giudice fare ricorso a presunzioni semplici, queste devono fondarsi su circostanze specifiche e non sulla sola esistenza del rapporto di parentela.</p>



<p>Naturalmente, ciò non significa che un nipote minorenne non possa mai ottenere il risarcimento per la perdita del nonno. Al contrario, esso è pienamente riconoscibile quando emerga la prova di un rapporto intenso e quotidiano, ad esempio attraverso la convivenza, l&#8217;assidua frequentazione, il ruolo di accudimento svolto dal nonno o altre circostanze capaci di dimostrare una relazione affettiva particolarmente significativa.</p>



<p>La decisione conferma quindi un principio di equilibrio: il risarcimento del danno parentale tutela il valore degli affetti realmente vissuti, ma non può trasformarsi in una conseguenza automatica della morte di un congiunto.</p>



<p>Ogni vicenda deve essere valutata nella sua concreta realtà, verificando se la perdita abbia inciso effettivamente e profondamente sulla sfera emotiva del familiare superstite.<br />Per i nipoti in età infantile, la prova di tale incidenza richiede particolare attenzione, non essendo sufficiente richiamare il solo rapporto genealogico con il nonno deceduto.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caporalato, Cassazione: non basta il lavoro irregolare serve prova dello stato di bisogno</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/caporalato-cassazione-non-basta-il-lavoro-irregolare-serve-prova-dello-stato-di-bisogno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione torna a delineare i confini del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall&#8217;art. 603-bis del codice penale, ribadendo che il cosiddetto &#8220;caporalato&#8221; non [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte di Cassazione torna a delineare i confini del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall&#8217;art. 603-bis del codice penale, ribadendo che il cosiddetto &#8220;caporalato&#8221; non coincide con qualsiasi violazione della normativa lavoristica, ma richiede la presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.</p>



<p>La pronuncia prende le mosse da una vicenda riguardante lavoratrici impiegate in un&#8217;azienda con retribuzioni notevolmente inferiori ai minimi previsti dal contratto collettivo, in parte senza regolare assunzione e in condizioni lavorative caratterizzate anche da carenze sotto il profilo della sicurezza.<br />La Suprema Corte conferma che tali circostanze rappresentano significativi indici di sfruttamento, soprattutto quando il compenso è sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.<br />Secondo i giudici, nel valutare la congruità della retribuzione non bisogna limitarsi alla paga oraria, ma considerare anche il mancato riconoscimento di ferie, riposi, contributi previdenziali, tutele per malattia e maternità. Tutti elementi che incidono sul reale trattamento economico del lavoratore e possono integrare gli indici previsti dall&#8217;art. 603-bis c.p.</p>



<p>La decisione, tuttavia, pone un limite importante all&#8217;applicazione del reato. Per la sua configurazione non è sufficiente accertare condizioni lavorative illegittime o retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali: occorre anche dimostrare che il datore di lavoro abbia approfittato dello stato di bisogno del lavoratore.<br />La Cassazione sottolinea che tale condizione deve essere verificata in modo concreto e individualizzato. Non è possibile presumere automaticamente lo stato di bisogno dal semplice fatto che il lavoratore abbia accettato un impiego irregolare o sottopagato. È invece necessario accertare una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da comprimere concretamente la libertà di scelta della vittima e indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.<br />La sentenza conferma quindi un orientamento equilibrato: da un lato rafforza la tutela contro le forme più gravi di sfruttamento lavorativo; dall&#8217;altro evita che ogni violazione della disciplina del lavoro venga automaticamente trasformata in responsabilità penale per caporalato.<br />Il mancato rispetto dei minimi retributivi, delle tutele contrattuali e delle norme di sicurezza costituisce, dunque, un forte indice di sfruttamento: ma la condanna per il reato di cui all&#8217;art. 603-bis richiede anche la prova dell&#8217;approfittamento di uno stato di bisogno effettivo e specificamente accertato in capo ai singoli lavoratori.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mio figlio minorenne ha avuto un rapporto con un’adolescente: la famiglia vuole denunciarlo. Cosa dice la legge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/mio-figlio-minorenne-ha-avuto-un-rapporto-con-unadolescente-la-famiglia-vuole-denunciarlo-cosa-dice-la-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[sesso tra minori]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La normativa in materia è particolarmente attenta a regolamentare situazioni del genere, con riferimento alla differenza d&#8217;età, al fine di non creare &#8220;mostri&#8221; dove non ce ne sia necessità: come [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La normativa in materia è particolarmente attenta a regolamentare situazioni del genere, con riferimento alla differenza d&#8217;età, al fine di non creare &#8220;mostri&#8221; dove non ce ne sia necessità: come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>Quando si parla di rapporti sessuali che coinvolgono un minore, il consenso espresso non è sempre sufficiente a escludere la responsabilità penale dell&#8217;adulto. Il codice penale, infatti, tutela la libertà e lo sviluppo sessuale dei minori attraverso regole precise, che tengono conto dell&#8217;età dei soggetti coinvolti e dell&#8217;eventuale posizione di autorità o affidamento.</p>



<p>In linea generale, non è punibile il rapporto sessuale consensuale tra due adolescenti quando entrambi sono prossimi per età e maturità. Diversa è invece la situazione quando uno dei due è maggiorenne o vi è una significativa differenza di età.</p>



<p>La legge stabilisce che chi compie atti sessuali con una persona che non ha ancora compiuto i 14 anni risponde normalmente del reato, a prescindere dal consenso manifestato dal minore. Il legislatore presume infatti che un bambino o un preadolescente non abbia ancora la capacità di esprimere un consenso realmente libero e consapevole.</p>



<p>Esiste tuttavia una significativa eccezione, nota come &#8220;clausola di prossimità di età&#8221;. Non è punibile il minorenne che abbia rapporti consensuali con un altro minore che abbia compiuto almeno 13 anni, purché la differenza di età tra i due non superi i quattro anni. Si tratta di una previsione introdotta per evitare che vengano criminalizzate le normali relazioni affettive e sessuali tra adolescenti sostanzialmente coetanei.</p>



<p>Superata tale soglia, invece, la differenza di età assume rilievo penale. Se uno dei due ha più di quattro anni rispetto all&#8217;altro e quest&#8217;ultimo non ha ancora compiuto i 14 anni, il consenso del minore non elimina la rilevanza del fatto.</p>



<p>La tutela si rafforza ulteriormente quando il minore ha meno di 16 anni e l&#8217;autore dei fatti riveste una posizione di particolare autorità o fiducia: come un insegnante, un educatore, un allenatore o comunque una persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o educazione. In tali casi, anche un consenso apparentemente spontaneo è considerato giuridicamente inidoneo, poiché potrebbe essere influenzato dal rapporto di supremazia o dipendenza.</p>



<p>Ogni vicenda, naturalmente, deve essere valutata nel suo concreto contesto. I giudici sono chiamati ad accertare l&#8217;età delle persone coinvolte, la reale natura del rapporto, l&#8217;eventuale esistenza di condizionamenti e tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza del reato.</p>



<p>L&#8217;obiettivo della disciplina non è quello di reprimere le relazioni affettive tra coetanei, ma di proteggere i minori da possibili forme di abuso, sfruttamento o manipolazione, individuando un punto di equilibrio tra la libertà di autodeterminazione sessuale degli adolescenti e l&#8217;esigenza di garantire loro una tutela effettiva durante il percorso di crescita.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danno fisico durante una lite: reato, querela e conseguenze dopo la riforma Cartabia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/danno-fisico-durante-una-lite-reato-querela-e-conseguenze-dopo-la-riforma-cartabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa vigente, nei casi di danni fisici o materiali, provocati o subiti. Nel linguaggio giuridico capita spesso di confondere i concetti di configurabilità e [...]]]></description>
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<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa vigente, nei casi di danni fisici o materiali, provocati o subiti.</strong></p>



<p>Nel linguaggio giuridico capita spesso di confondere i concetti di configurabilità e procedibilità del reato. Si tratta invece di due profili distinti, che possono condurre a conseguenze molto diverse. La riforma Cartabia ha reso questa distinzione ancora più rilevante, soprattutto in relazione ai reati che provocano un danno alla persona offesa.</p>



<p>La configurabilità riguarda la sussistenza del reato. In altre parole, il giudice deve verificare se il fatto commesso possieda tutti gli elementi previsti dalla legge penale: condotta, evento, nesso di causalità ed elemento soggettivo (dolo o colpa, a seconda dei casi). Se tali presupposti ricorrono, il reato è configurabile e l&#8217;autore può essere chiamato a risponderne.</p>



<p>La procedibilità, invece, concerne le condizioni necessarie affinché lo Stato possa esercitare l&#8217;azione penale. Un reato perfettamente configurabile potrebbe infatti non essere immediatamente perseguibile se la legge richiede un&#8217;ulteriore condizione, come la presentazione della querela da parte della persona offesa.</p>



<p>È proprio su questo aspetto che la riforma Cartabia è intervenuta in maniera significativa. Per numerose fattispecie, soprattutto contro il patrimonio e contro la persona quando non ricorrono particolari aggravanti, il legislatore ha trasformato la procedibilità da ufficio a querela di parte. L&#8217;obiettivo è stato quello di concentrare le risorse della giustizia sui fatti più gravi, valorizzando al contempo la volontà della vittima nei reati di minore allarme sociale.</p>



<p>Si pensi, ad esempio, a un danno provocato intenzionalmente a un bene altrui. Il fatto può integrare tutti gli elementi del reato di danneggiamento, risultando quindi pienamente configurabile. Tuttavia, se la fattispecie rientra tra quelle perseguibili a querela, il pubblico ministero non potrà procedere in assenza della tempestiva denuncia della persona offesa, salvo che ricorrano specifiche circostanze aggravanti che rendano il reato procedibile d&#8217;ufficio.</p>



<p>Ne consegue che l&#8217;assenza della querela non elimina il reato né rende lecita la condotta. Semplicemente impedisce l&#8217;avvio o la prosecuzione del procedimento penale. Diversamente, quando il reato è procedibile d&#8217;ufficio, l&#8217;autorità giudiziaria ha il dovere di attivarsi non appena acquisisca la notizia di reato, indipendentemente dalla volontà della vittima.</p>



<p>La distinzione assume particolare rilievo anche sul piano pratico. Non è raro che una persona ritenga erroneamente che, essendo evidente il danno subito, il responsabile verrà automaticamente perseguito. Dopo la riforma Cartabia ciò non è sempre vero: occorre verificare se il reato sia procedibile d&#8217;ufficio oppure richieda la querela.</p>



<p>In definitiva, configurabilità e procedibilità rappresentano due momenti autonomi del diritto penale. La prima accerta l&#8217;esistenza del reato; la seconda stabilisce se e a quali condizioni lo Stato possa esercitare l&#8217;azione penale. Comprendere questa differenza è fondamentale per evitare equivoci e per tutelare efficacemente i propri diritti, soprattutto alla luce delle recenti modifiche.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Supermercato, dall&#8217;etichetta alterata alle false denunce: i comportamenti che possono costituire reato</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/supermercato-dalletichetta-alterata-alle-false-denunce-i-comportamenti-che-possono-costituire-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[reati supermercato]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra una serie di comportamenti da non attuare, quando facciamo la spesa! Il supermercato è un luogo di uso quotidiano, ma proprio la sua apparente normalità [...]]]></description>
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<p><em>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra una serie di comportamenti da non attuare, quando facciamo la spesa!</em></p>



<p>Il supermercato è un luogo di uso quotidiano, ma proprio la sua apparente normalità induce spesso a sottovalutare i comportamenti che possono integrare fattispecie di reato. Alcune condotte sono frutto di dolo, altre vengono poste in essere con leggerezza, senza immaginare le possibili conseguenze penali.<br>Il caso più noto è certamente il furto. Nascondere un prodotto negli abiti, nella borsa o nello zaino e oltrepassare le casse senza pagarlo integra il reato di furto. La responsabilità può sussistere anche quando il valore della merce è modesto.</p>



<p>Non meno grave è la sostituzione dei codici a barre o delle etichette del prezzo: applicare su un prodotto costoso l&#8217;etichetta di uno più economico per pagare meno costituisce una condotta fraudolenta che può integrare il reato di truffa o, a seconda delle circostanze, altre fattispecie contro il patrimonio. Anche il consumo della merce prima del pagamento può creare problemi: mangiare una brioche, bere una bibita o aprire una confezione mentre si fa la spesa non è automaticamente un reato se il cliente paga regolarmente alla cassa. Tuttavia, qualora si ometta il pagamento o si esca dal negozio senza saldare il prezzo, la condotta può assumere rilevanza penale.</p>



<p>Attenzione, poi, ai comportamenti aggressivi. Insultare il personale di vendita, gli addetti alla sicurezza o altri clienti può integrare reati come le minacce: anche se le ingiurie non sono più reato, possono avere rilievo civile.</p>



<p>Un&#8217;altra ipotesi frequente riguarda il danneggiamento della merce o delle strutture del supermercato, che può comportare responsabilità penale oltre all&#8217;obbligo di risarcire il danno.</p>



<p>Non bisogna dimenticare il fenomeno delle false accuse. Dichiarare falsamente di essere stati ingiuriati da un dipendente oppure denunciare un inesistente furto di effetti personali per ottenere un risarcimento, può integrare reati molto seri; come la simulazione di reato o la calunnia, a seconda delle circostanze.<br>Anche l&#8217;utilizzo di banconote false o di strumenti di pagamento contraffatti costituisce un illecito penale. Se il soggetto è consapevole della falsità del denaro o della carta utilizzata, le conseguenze possono essere particolarmente severe.</p>



<p>Infine, occorre ricordare che i supermercati sono generalmente dotati di sistemi di videosorveglianza. Le immagini registrate costituiscono spesso una prova decisiva per ricostruire i fatti e individuare gli autori degli illeciti.</p>



<p>Il supermercato non è soltanto un luogo dedicato agli acquisti, ma anche un contesto nel quale trovano applicazione le comuni norme del diritto. Rispettare le regole di civile convivenza, pagare regolarmente la merce e mantenere un comportamento corretto nei confronti del personale e degli altri clienti consente di evitare conseguenze giudiziarie che, talvolta, possono derivare anche da gesti compiuti con eccessiva superficialità.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione: il danno odontoiatrico include le spese future per le cure necessarie</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-il-danno-odontoiatrico-include-le-spese-future-per-le-cure-necessarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 15:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Affrontato un tema di grande rilevanza nella responsabilità sanitaria: il riconoscimento e la quantificazione delle spese future necessarie a ripristinare la funzionalità masticatoria compromessa da un danno odontoiatrico. La Suprema [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Affrontato un tema di grande rilevanza nella responsabilità sanitaria: il riconoscimento e la quantificazione delle spese future necessarie a ripristinare la funzionalità masticatoria compromessa da un danno odontoiatrico.</p>



<p>La Suprema Corte ha censurato la decisione di merito che aveva omesso di considerare tali costi, rinviando la causa per una nuova valutazione.</p>



<p>La vicenda riguardava un paziente sottoposto a cure odontoiatriche risultate inadeguate, dalle quali erano derivati gravi pregiudizi all’apparato dentale e alla capacità di masticazione. I giudici di merito avevano riconosciuto il danno biologico, ma avevano trascurato di liquidare le somme necessarie per gli interventi futuri indispensabili al recupero della funzionalità perduta. Proprio questo aspetto è stato ritenuto erroneo dalla Cassazione.</p>



<p>Secondo la Corte, il risarcimento del danno deve essere integrale e comprendere non soltanto le conseguenze già manifestatesi, ma anche quelle future che appaiano ragionevolmente prevedibili e siano supportate da adeguata prova tecnica. Quando il danneggiato dimostra, attraverso consulenze medico-legali e odontoiatriche, la necessità di future cure protesiche, implantologiche o ricostruttive, il relativo costo costituisce un danno patrimoniale risarcibile.</p>



<p>La Suprema Corte ha ribadito che il danno futuro non può essere escluso per il solo fatto che la spesa non sia stata ancora sostenuta. Ciò che rileva è la certezza o l’elevata probabilità che tali esborsi dovranno essere affrontati per ripristinare una funzione essenziale quale la masticazione. In questi casi il giudice è tenuto a procedere a una liquidazione equitativa fondata sugli elementi tecnici disponibili, evitando che il danneggiato sia costretto ad anticipare personalmente costi derivanti dall’illecito altrui.<br>Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui il recupero della funzionalità masticatoria non rappresenta un mero miglioramento estetico, ma incide direttamente sulla salute, sull’alimentazione e sulla qualità della vita della persona. Per tale ragione le spese necessarie al ripristino dell’apparato dentale devono essere considerate una componente autonoma del danno patrimoniale emergente.</p>



<p>L’ordinanza si inserisce nel consolidato orientamento della Cassazione che riconosce la risarcibilità dei costi futuri quando risultino conseguenza immediata e diretta dell’evento lesivo. Per i pazienti vittime di cattiva pratica odontoiatrica si tratta di una pronuncia importante, perché rafforza il principio secondo cui il risarcimento deve garantire non solo un ristoro economico astratto, ma il concreto recupero delle funzioni compromesse dall’errore sanitario.</p>
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		<item>
		<title>Avvocati senza partita Iva, il Consiglio Nazionale Forense: l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo resta valida</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/avvocati-senza-partita-iva-il-consiglio-nazionale-forense-liscrizione-allalbo-resta-valida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Il CNF chiarisce come sia possibile restare iscritti all’Albo, pur in assenza di Partita IVA.Con il parere commentato, il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato una questione di notevole interesse pratico [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il CNF chiarisce come sia possibile restare iscritti all’Albo, pur in assenza di Partita IVA.<br>Con il parere commentato, il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato una questione di notevole interesse pratico per la categoria: un avvocato che abbia chiuso la propria partita IVA può continuare a rimanere iscritto all’Albo professionale?<br>La risposta fornita dal CNF è affermativa.</p>



<p>Il quesito era stato sottoposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, che chiedeva se la cessazione della partita IVA comportasse automatica mente la perdita dei requisiti necessari per la permanenza nell’Albo oppure se l’iscrizione potesse essere conservata anche in assenza di tale posizione fiscale.</p>



<p>Il CNF ha ricordato che la Legge Professionale Forense (L. 247/2012) non annovera il possesso della partita IVA tra i requisiti espressamente richiesti per l’iscrizione all’Albo.<br>In particolare, l’articolo 17 della normativa non prevede tale condizione quale presupposto indispensabile per acquisire o mantenere lo status di avvocato iscritto.<br>Secondo il Consiglio Nazionale Forense, dunque, la partita IVA rappresenta esclusivamente un possibile indice dell’effettivo esercizio dell’attività professionale.<br>Essa può assumere rilevanza nell’ambito delle verifiche sulla continuità e abitualità dell’esercizio della professione previste dal D.M. n. 47 del 2016, ma non costituisce un requisito autonomo e imprescindibile per la permanenza nell’Albo.</p>



<p>Il parere evidenzia che la posizione IVA è collegata agli obblighi fiscali dell’avvocato ed al dovere deontologico di corretto adempimento tributario sancito dal Codice Deontologico Forense ma che, tuttavia, la semplice chiusura della partita IVA non determina, di per sé, alcuna incompatibilità con l’iscrizione all’Albo, né comporta automaticamente la cancellazione del professionista.<br>La conclusione è quindi netta: la cessazione della partita IVA non incide sulla permanenza dell’iscrizione all’Albo degli avvocati, pur restando naturalmente fermo il potere degli Ordini professionali di verificare, caso per caso, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa e l’effettività dell’attività professionale svolta.</p>



<p>Il parere assume particolare rilievo in un contesto in cui non sono rari i professionisti che, per ragioni personali o lavorative, sospendono temporaneamente l’esercizio dell’attività autonoma.<br>Il parere chiarisce così che l’iscrizione all’Albo non dipende dall’esistenza di una partita IVA attiva, evitando che un mero adempimento fiscale venga confuso con un requisito essenziale per l’appartenenza all’Ordine professionale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sorella con delega sul conto della madre: può prelevare dopo il decesso? Cosa dice la legge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sorella-con-delega-sul-conto-della-madre-puo-prelevare-dopo-il-decesso-cosa-dice-la-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[delega morte]]></category>
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					<description><![CDATA[La legge impone alcune doverose distinzioni, come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia. Alla morte di una persona, uno dei problemi più frequenti riguarda la gestione del conto corrente intestato al [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La legge impone alcune doverose distinzioni, come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia.</strong></p>



<p>Alla morte di una persona, uno dei problemi più frequenti riguarda la gestione del conto corrente intestato al defunto. Non è raro che un familiare, che in vita aveva ricevuto una delega a operare sul conto, continui a effettuare prelievi anche dopo il decesso, talvolta senza informare gli altri eredi. Ma un simile comportamento è legittimo o può integrare un reato?</p>



<p>Occorre innanzitutto chiarire che la delega bancaria conferita dal titolare del conto è un rapporto fondato sulla fiducia personale. Con la morte del correntista, la delega perde efficacia e il delegato non può più disporre liberamente delle somme depositate. Da quel momento, infatti, il denaro entra a far parte dell&#8217;asse ereditario e diviene oggetto di comunione tra tutti gli eredi.</p>



<p>Se il soggetto delegato, dopo aver appreso del decesso, effettua prelievi o bonifici in proprio favore senza il consenso degli altri coeredi, può essere chiamato a rispondere sul piano civile per la restituzione delle somme indebitamente sottratte all&#8217;eredità. Gli altri eredi potranno agire giudizialmente per ottenere il rendiconto delle operazioni compiute e la reintegrazione del patrimonio ereditario.</p>



<p>In determinate circostanze possono emergere anche profili penalmente rilevanti. La giurisprudenza ha più volte evidenziato che il prelievo di somme appartenenti all&#8217;asse ereditario, effettuato da chi non ne ha la disponibilità esclusiva e con l&#8217;intento di appropriarsene, può integrare il reato di appropriazione indebita, previsto dall&#8217;articolo 646 del Codice penale. Ciò avviene soprattutto quando il soggetto trattiene il denaro come se fosse di sua esclusiva proprietà, escludendo gli altri aventi diritto.</p>



<p>La valutazione, tuttavia, dipende dalle circostanze concrete. Ad esempio, se il delegato utilizza parte delle somme per sostenere spese funerarie o per adempiere a obbligazioni urgenti del defunto, documentando accuratamente ogni movimento, difficilmente si potrà parlare di appropriazione. Diverso è il caso di chi svuoti il conto e trasferisca il denaro sul proprio patrimonio personale senza alcuna giustificazione.</p>



<p>Va inoltre ricordato che le banche, una volta ricevuta notizia del decesso del correntista, normalmente bloccano l&#8217;operatività del conto fino all&#8217;individuazione degli eredi e alla presentazione della documentazione successoria. Eventuali operazioni eseguite successivamente possono quindi essere oggetto di particolare attenzione e verifiche.</p>



<p>Per gli eredi che si ritengano danneggiati è fondamentale acquisire gli estratti conto e ricostruire cronologicamente tutti i movimenti effettuati prima e dopo la morte del familiare. La prova della data del decesso e della conoscenza di tale evento da parte del delegato può infatti assumere un ruolo decisivo.</p>



<p>Come illustrato, chi dispone di una delega bancaria non acquisisce alcun diritto di proprietà sulle somme depositate. Dopo la morte del titolare, dunque, il denaro appartiene all&#8217;eredità e ogni prelievo effettuato senza il consenso degli altri eredi può comportare obblighi restitutori e, nei casi più gravi, anche responsabilità penale per appropriazione indebita. Agire con trasparenza e coinvolgere tutti i coeredi rappresenta quindi la soluzione più prudente per evitare contenziosi e possibili accuse di reato.</p>
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		<item>
		<title>Trovato testamento olografo di un genitore, ma la data non si legge: il documento è valido? Le regole del Codice Civile</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/trovato-testamento-olografo-di-un-genitore-ma-la-data-non-si-legge-il-documento-e-valido-le-regole-del-codice-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
		<category><![CDATA[testamento olografo]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra a quali caratteristiche deve rispondere un testamento, per essere valido! Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice e diffusa attraverso cui una persona può [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra a quali caratteristiche deve rispondere un testamento, per essere valido!</strong></p>



<p>Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice e diffusa attraverso cui una persona può disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte. Proprio perché può essere redatto senza l&#8217;assistenza di un notaio, la legge richiede il rigoroso rispetto di alcuni requisiti formali, la cui mancanza può determinare l&#8217;invalidità dell&#8217;atto.</p>



<p>Uno degli aspetti che più frequentemente genera controversie riguarda la data. L&#8217;articolo 602 del Codice Civile stabilisce infatti che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore.</p>



<p><strong>Ma cosa accade se la data è poco leggibile o incompleta?<br></strong>La giurisprudenza ha chiarito che la data non costituisce un semplice formalismo. Essa serve a verificare la capacità di intendere e di volere del testatore nel momento della redazione e consente inoltre di stabilire quale sia il testamento più recente nel caso ne esistano più di uno.</p>



<p>Se la data è presente ma alcuni elementi risultano difficilmente leggibili, il testamento non è automaticamente nullo. Il giudice può infatti ricorrere ad elementi interni al documento o a prove esterne per ricostruire con sufficiente certezza il giorno, il mese e l&#8217;anno di redazione.</p>



<p>Diverso è il caso in cui la data sia del tutto assente oppure talmente incerta da non consentire alcuna ricostruzione attendibile. In tale situazione il testamento può essere annullabile, soprattutto quando la data assume rilevanza per accertare la capacità del disponente o per risolvere conflitti tra più disposizioni testamentarie.</p>



<p>Oltre alla data, il testamento olografo deve possedere altri requisiti essenziali.<br>Innanzitutto deve essere interamente scritto a mano dal testatore. Non sono ammessi documenti dattiloscritti, stampati al computer o compilati da terzi, neppure se successivamente firmati dall&#8217;interessato. L&#8217;autografia costituisce infatti una garanzia di genuinità della volontà espressa.</p>



<p>È inoltre necessaria la sottoscrizione, normalmente apposta alla fine delle disposizioni. La firma deve consentire l&#8217;identificazione del testatore e dimostrare l&#8217;assunzione della paternità dell&#8217;atto. Non è indispensabile che contenga nome e cognome completi, purché sia idonea a individuare con certezza la persona che ha redatto il documento.</p>



<p>Fondamentale è poi che il contenuto esprima una volontà testamentaria chiara. Ambiguità, cancellature, aggiunte successive o disposizioni contraddittorie possono dar luogo a contestazioni interpretative e, nei casi più gravi, a pronunce di invalidità.</p>



<p>Occorre ricordare che la nullità del testamento rappresenta una misura eccezionale. I giudici tendono infatti a privilegiare la conservazione della volontà del defunto ogni volta che sia possibile individuare con ragionevole certezza le sue intenzioni. Per questa ragione, una data non perfettamente leggibile non comporta necessariamente l&#8217;invalidità dell&#8217;atto.</p>



<p>Riassumendo, affinché un testamento olografo sia valido deve essere scritto integralmente a mano, contenere una data riconoscibile e recare la firma del testatore. Quando uno di questi requisiti manca o risulta gravemente incerto, il rischio di impugnazione da parte degli eredi diventa concreto, con possibili conseguenze sulla successione e sulla volontà che il defunto intendeva effettivamente realizzare.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: illegale è il comportamento, non i beni coinvolti nei reati</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-illegale-e-il-comportamento-non-i-benicoinvolti-nei-reati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L’illiceità riguarda la condotta, non il bene: il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza, ha ribadito un principio di particolare importanza nel diritto penale: l’illiceità non può essere attribuita ai [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’illiceità riguarda la condotta, non il bene: il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza, ha ribadito un principio di particolare importanza nel diritto penale: l’illiceità non può essere attribuita ai beni che costituiscono l’oggetto materiale del reato, ma esclusivamente ai comportamenti posti in essere dall’autore dell’illecito. Tale orientamento si inserisce nel solco dei principi fondamentali dell’ordinamento, secondo cui il diritto penale punisce le condotte umane e non le cose in sé considerate.</p>



<p>La pronuncia prende le distanze da una visione che tende a qualificare come “illecito” un bene soltanto perché coinvolto in una vicenda criminosa. In realtà, un oggetto, una somma di denaro o qualsiasi altro bene non assumono automaticamente una natura illecita per il solo fatto di essere stati utilizzati o acquisiti nell’ambito di un reato. Ciò che rileva penalmente è il comportamento dell’agente, ossia il modo in cui quel bene viene impiegato o ottenuto.</p>



<p>Il principio trova applicazione in molteplici settori. Si pensi al denaro rinvenuto nella disponibilità di una persona indagata: non può essere considerato automaticamente profitto del reato né essere sottoposto a misure ablative senza la dimostrazione di un concreto collegamento causale con la condotta criminosa contestata. Analogamente, un’autovettura, un immobile o uno strumento informatico non diventano “beni illeciti” per il solo fatto di essere stati utilizzati per commettere un reato. Occorre sempre verificare il nesso tra il bene e la specifica attività delittuosa.</p>



<p>La Cassazione richiama così un principio di civiltà giuridica: il diritto penale è il diritto del fatto e della responsabilità personale. L’ordinamento non conosce cose “colpevoli”, ma soltanto persone responsabili di determinate condotte. Attribuire una sorta di marchio permanente di illiceità ai beni significherebbe confondere il piano oggettivo con quello soggettivo della responsabilità penale.<br>La decisione assume rilievo anche sotto il profilo delle misure di confisca. Per disporre l’ablazione di un bene non è sufficiente evidenziare che esso sia stato coinvolto in una vicenda criminosa; è invece necessario accertare il rapporto concreto e diretto tra il bene e il reato, motivando adeguatamente la decisione. Diversamente, si rischierebbe di trasformare uno strumento eccezionale di prevenzione e repressione in una misura svincolata dai principi di legalità e proporzionalità.</p>



<p>La sentenza conferma dunque che l’illiceità è una qualificazione riferibile alle azioni umane e non alle cose. I beni possono essere oggetto, strumento o profitto del reato, ma non diventano per questo intrinsecamente illeciti. È sempre la condotta dell’uomo a rappresentare il vero fulcro della responsabilità penale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Hai una tartaruga di terra in casa? Attenzione: ecco cosa prevede la legge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/hai-una-tartaruga-di-terra-in-casa-attenzione-ecco-cosa-prevede-la-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 14:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Certamente sì ed è consigliabile conoscerla per evitare problemi: così ci consiglia l&#8217;avvocato Simone Labonia! Negli ultimi anni è aumentato il numero di persone che scelgono di tenere in casa [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Certamente sì ed è consigliabile conoscerla per evitare problemi: così ci consiglia l&#8217;avvocato Simone Labonia! </strong></p>



<p>Negli ultimi anni è aumentato il numero di persone che scelgono di tenere in casa tartarughe, iguane, serpenti, pappagalli o altri animali esotici. Tuttavia, la normativa italiana è particolarmente rigorosa e non tutti gli animali possono essere detenuti liberamente. In alcuni casi, la semplice presenza dell’animale in casa può comportare sanzioni amministrative, sequestri e persino conseguenze penali. Il principale riferimento normativo è la Convenzione Comunitaria, recepita anche dall’Italia, che disciplina il commercio e la detenzione delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione. Molte tartarughe terrestri rientrano tra le specie protette e devono essere accompagnate dalla documentazione che ne attesta la provenienza lecita. In molti casi è inoltre obbligatorio il microchip identificativo. Chi acquista o riceve una tartaruga senza certificati rischia seri problemi. </p>



<p>La legge prevede infatti sanzioni penali per la detenzione di esemplari protetti privi della prescritta documentazione. La giurisprudenza recente ha chiarito che il rischio non riguarda soltanto chi commercia animali. Anche la mera detenzione di specie protette senza poter dimostrare la legittima provenienza può integrare una condotta penalmente rilevante. La tracciabilità dell’animale costituisce infatti un elemento essenziale per contrastare il traffico illecito di fauna selvatica. Particolare attenzione deve essere prestata anche alle cosiddette specie esotiche invasive; la normativa del 2017 vieta, salvo specifiche eccezioni, la detenzione, la riproduzione e la diffusione di determinate specie considerate pericolose per gli ecosistemi. Chi già ne possedeva alcuni esemplari ha dovuto denunciarne il possesso alle autorità competenti e adottare misure per impedirne la fuga o la riproduzione. Esistono poi animali la cui detenzione è vietata per ragioni di sicurezza pubblica o tutela ambientale.</p>



<p> Alcune specie di primati, grandi felini, orsi, lupi e altri animali selvatici non possono essere tenuti come animali da compagnia. La violazione può determinare il sequestro dell’esemplare e ulteriori responsabilità amministrative o penali. Occorre ricordare che il Codice Penale punisce la detenzione non autorizzata di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche protette, prevedendo arresto o ammenda nei casi previsti dalla legge. In buona sostanza, possedere una tartaruga o un animale esotico non è sempre illecito, ma è indispensabile verificare preventivamente la specie, la documentazione e gli eventuali obblighi di denuncia. Accettare un animale “regalato” senza certificati o acquistarlo da canali non autorizzati può esporre a conseguenze molto più gravi di quanto comunemente si immagini.</p>
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