Caso Ricchiuti, da Novi Velia il blog: «Ecco perché incompatibile sotto l’aspetto giuridico»

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Caso Ricchiuti, da Novi Velia il blog: «Ecco perché incompatibile sotto l’aspetto giuridico»

Diverbi ancora fortemente accesi nel comune di Novi Velia circa la presunta incompatibilità del sindaco Maria Ricchiuti. Nei giorni scorsi il blog di ‘Novi Velia cittadininformati’ ha pubblicato un testo che spiega, a livello giuridico, per quale motivo il sindaco risulti essere incompatibile. In primis spicca l’articolo 65 comma 1, il quale chiaramente sostiene che le cariche di presidente provinciale, nonché’ di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. Successivamente, a mettere il bastone tra le ruote al sindaco sarebbe l’articolo 1, comma 212 l. della legge regionale campana numero 16/2014 che definisce come non eleggibili, alla carica di presidente della giunta e di consigliere regionale della Campania, i soli sindaci dei comuni superiori a 5mila abitanti, compresi nel territorio regionale. 

Sul tema dell’ineleggibilità il blog, riguardo il sindaco, dichiara: «E’ stata eletta proprio perché il comune di Novi Velia non supera i 5000 abitanti. Qualcuno ricorderà l’artificio messo in campo da Alfieri, sindaco di Agropoli, Comune che invece supera i 5000 abitanti, al solo fine di scongiurare l’ineleggibilità». L’attenzione dell’opposizione non si sofferma qui, ma prosegue analizzando accuratamente anche la questione dell’incompatibilità, e scrive: «l’elezione è regolare ma si impone una scelta tra le due rispettive cariche. Tale distinzione sembra davvero sfuggita agli amministratori del Comune di Novi Velia, soprattutto alla sindaca, di certo non a chi il diritto lo mastica Non è un caso che il legislatore regionale, nella norma sopra richiamata, ha parlato solo dei casi di ineleggibilità, e non di incompatibilità come vogliono artatamente far credere. Con l’articolo 1, comma 218 della L. regionale numero 16/2014 il legislatore chiarisce, infine, che per quanto non espressamente previsto dai commi da 212 a 217 si applica il D. legislazione 267/2000. Perciò, dal momento che nemmeno la legge regionale ha bypassato L’articolo 65 del Tuel, e non avrebbe potuto farlo ai sensi dell’articolo 122 della nostra Costituzione, per i casi di incompatibilità, non può riuscirci la sola volontà del sindaco di Novi Velia, nemmeno se nel frattempo è diventata consigliere regionale, né dal consiglio comunale del comune di Novi Velia la cui deliberazione sull’incompatibilità può sempre essere impugnata davanti al giudice competente».

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