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	<title>Leggi &amp; Giustizia | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Patente sospesa, niente sconto dopo il percorso riparativo: la Consulta conferma lo stop</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/patente-sospesa-niente-sconto-dopo-il-percorso-riparativo-la-consulta-conferma-lo-stop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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		<category><![CDATA[sentenza 146/2026]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione patente]]></category>
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					<description><![CDATA[Scappare dopo aver provocato un incidente con danni alle persone comporta una conseguenza che non può essere attenuata neppure quando il conducente abbia successivamente intrapreso e concluso positivamente un percorso [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Scappare dopo aver provocato un incidente con danni alle persone comporta una conseguenza che non può essere attenuata neppure quando il conducente abbia successivamente intrapreso e concluso positivamente un percorso riparativo.</p>



<p>È il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza commentata, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 189, comma 6, e 224, comma 3, del Codice della strada.</p>



<p>Al centro della vicenda vi era un conducente al quale era stata sospesa la patente per undici mesi dopo la contestazione del reato di fuga previsto dall’articolo 189, comma 6. Il procedimento penale si era poi concluso con l’estinzione del reato a seguito dell’esito positivo del lavoro di pubblica utilità.</p>



<p>Il conducente aveva quindi chiesto che anche la sospensione della patente fosse ridotta della metà, analogamente a quanto previsto dall’articolo 186, comma 9-bis, per la guida in stato di ebbrezza, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.<br>La Consulta ha però respinto l&#8217;istanza.</p>



<p>La possibilità di dimezzare la sospensione rappresenta infatti un beneficio previsto per una fattispecie diversa e non può essere automaticamente estesa alla fuga dopo un incidente con danni alle persone.<br>La differenza è sostanziale. Nel reato di cui all’articolo 189, comma 6, l’incidente con danno alle persone e la mancata ottemperanza all’obbligo di fermarsi costituiscono elementi della condotta criminosa. La fuga, sottolinea la Corte, esprime uno «speciale disvalore», perché manifesta la volontà consapevole di sottrarsi alle conseguenze dell’incidente e può ostacolare l&#8217;identificazione del conducente, l&#8217;individuazione del veicolo e la ricostruzione della dinamica.</p>



<p>Non è quindi irragionevole, secondo i giudici costituzionali, che il legislatore abbia adottato un trattamento più severo. Il reato di fuga è un delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e richiede il dolo; la guida in stato di ebbrezza, invece, è una contravvenzione e il beneficio del dimezzamento è comunque escluso quando il conducente provochi un incidente.</p>



<p>La Corte ha dunque confermato che il positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova può determinare l’estinzione del reato, ma non cancella né riduce automaticamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente prevista per chi fugge dopo un incidente con danni alle persone.</p>



<p>La scelta legislativa, conclude la Consulta, non supera i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità: la condotta di chi, dopo un sinistro potenzialmente lesivo, abbandona il luogo dell’incidente presenta una gravità tale da giustificare che la sospensione della patente resti integralmente applicata.</p>
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		<title>Amministratore di sostegno, posso scegliere oggi chi si prenderà cura di me domani?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/amministratore-di-sostegno-posso-scegliere-oggi-chi-si-prendera-cura-di-me-domani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia viene spiegata una norma non molto conosciuta: la designazione di un Amministratore di Sostegno anticipata, per scegliere oggi chi ci assisterà domani. Pensare oggi a [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia viene spiegata una norma non molto conosciuta: la designazione di un Amministratore di Sostegno anticipata, per scegliere oggi chi ci assisterà domani.</p>



<p>Pensare oggi a chi dovrà occuparsi dei nostri interessi nel caso in cui, in futuro, non fossimo più autonomi significa esercitare una forma concreta di autodeterminazione.<br>L’ordinamento italiano consente infatti di designare anticipatamente il proprio amministratore di sostegno, evitando che la scelta venga rimessa interamente al giudice tutelare nel momento in cui sopraggiunga una situazione di incapacità.</p>



<p>La disciplina fondamentale è contenuta nella legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto nel Codice civile la figura dell’amministrazione di sostegno con l’obiettivo di proteggere, limitando il meno possibile la capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia.</p>



<p>La norma stabilisce espressamente che l’amministratore di sostegno può essere designato direttamente dall’interessato «in previsione della propria eventuale futura incapacità», attraverso atto pubblico oppure scrittura privata autenticata.</p>



<p>La designazione può inoltre essere revocata dallo stesso autore, rispettando le medesime forme.<br>La designazione, tuttavia, non equivale alla nomina automatica. Quando si verificheranno i presupposti dell’amministrazione di sostegno, sarà sempre il giudice tutelare a procedere alla nomina: la norma prevede infatti la misura nel caso che una persona, a causa di infermità o menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.<br>E proprio qui emerge la forza della designazione anticipata: il giudice deve tenerne conto delle indicazioni, salvo che sussistano gravi motivi che rendano opportuno scegliere una persona diversa. In assenza di una designazione, la legge indica una precisa preferenza: coniuge non legalmente separato, convivente stabile, padre, madre, figlio, fratello o sorella, parente entro il quarto grado oppure il soggetto indicato dal genitore superstite.</p>



<p>La scelta deve comunque essere effettuata esclusivamente nell’interesse del beneficiario.<br>Non è dunque sufficiente indicare una persona gradita: il giudice conserva il potere di verificare che quella scelta sia realmente compatibile con le esigenze di protezione. La norma disciplina il decreto di nomina, la durata e la pubblicità della misura, individua i soggetti legittimati a promuovere il procedimento, stabilisce le regole procedurali e l’ascolto personale dell’interessato. Ed ancora tutela la capacità di agire del beneficiario per gli atti non riservati all’amministratore, disciplina i doveri dell’amministratore, individua le norme applicabili, regola gli atti compiuti in violazione di legge o delle disposizioni del giudice e disciplina cessazione e sostituzione dell’amministratore.</p>



<p>La procedura ha subito modifiche con la riforma Cartabia, con una nuova disciplina processuale entrata a regime per i procedimenti successivi al 28 febbraio 2023.</p>



<p>In definitiva, la designazione anticipata rappresenta uno strumento importante di pianificazione personale: non sostituisce il giudice tutelare, ma consente alla persona, quando è ancora pienamente capace, di esprimere una preferenza destinata ad assumere rilievo proprio nel momento in cui non sarà più in grado di farlo.<br>Una scelta preventiva che può ridurre conflitti familiari e rendere più aderente alla volontà dell’interessato la futura misura di protezione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Licenziamento, anche i comportamenti nella vita privata possono rompere il rapporto di fiducia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/licenziamento-anche-i-comportamenti-nella-vita-privata-possono-rompere-il-rapporto-di-fiducia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
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					<description><![CDATA[La giurisprudenza, come ci illustra l&#8217;avvocato Simone Labonia, si sta allineando su una linea di giudizio univoca. Il rapporto di lavoro non è una parentesi isolata nella vita privata del [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La giurisprudenza, come ci illustra l&#8217;avvocato Simone Labonia, si sta allineando su una linea di giudizio univoca.</p>



<p>Il rapporto di lavoro non è una parentesi isolata nella vita privata del dipendente. Esistono infatti comportamenti commessi al di fuori dell’orario e dell’ambiente di lavoro che, per la loro gravità e per le caratteristiche del rapporto, possono incidere sul vincolo fiduciario con il datore e arrivare a giustificare il licenziamento. </p>



<p>Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, confermando il licenziamento di un lavoratore, coinvolto in uno spaccio di droga.  Il principio, però, non significa che il datore possa controllare o sanzionare indiscriminatamente la vita privata del dipendente. </p>



<p>La regola generale è che i comportamenti estranei all&#8217;esecuzione della prestazione lavorativa sono irrilevanti sul piano disciplinare. Possono diventare invece rilevanti quando, per gravità e caratteristiche concrete, siano idonei a compromettere la fiducia necessaria alla prosecuzione del rapporto.<br>Il fondamento si trova innanzitutto nell’articolo 2119 del Codice civile, che consente il licenziamento per giusta causa quando si verifichi una situazione tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.<br>La Cassazione ha chiarito da tempo che la condotta extralavorativa può assumere rilievo quando il lavoratore, anche nella propria vita privata, ponga in essere comportamenti capaci di ledere gli interessi morali o materiali dell’impresa oppure di compromettere il rapporto fiduciario.</p>



<p>Ma non esiste alcun automatismo tra reato commesso fuori dal lavoro e licenziamento. È necessario verificare concretamente se quel comportamento sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto, considerando la natura delle mansioni, il ruolo ricoperto, il grado di affidamento richiesto e l’effettiva incidenza della condotta sull&#8217;immagine o sugli interessi dell’azienda.</p>



<p>Il punto, dunque, è l’equilibrio tra vita privata e affidabilità professionale. Il dipendente non perde il diritto alla propria sfera personale, ma quando un comportamento particolarmente grave rende oggettivamente incompatibile la sua permanenza nell&#8217;organizzazione, il datore può arrivare al licenziamento. La fiducia, tuttavia, deve essere realmente incrinata e il giudizio deve essere concreto e proporzionato: non basta la semplice riprovazione morale per trasformare un fatto privato in una giusta causa di licenziamento.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sfratto, è davvero più facile mandare via un inquilino moroso che un occupante abusivo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sfratto-e-davvero-piu-facile-mandare-via-un-inquilino-moroso-che-un-occupante-abusivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[sfratto]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i vari risvolti giuridici delle due fattispecie. A prima vista potrebbe sembrare paradossale: chi entra in una casa senza averne alcun diritto dovrebbe essere più [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i vari risvolti giuridici delle due fattispecie.</p>



<p>A prima vista potrebbe sembrare paradossale: chi entra in una casa senza averne alcun diritto dovrebbe essere più facilmente allontanato rispetto a chi, invece, vi è entrato legittimamente con un contratto di locazione e poi ha smesso di pagare. La realtà giuridica è più articolata e dipende soprattutto dal modo in cui è avvenuta l&#8217;occupazione e dal titolo che deve essere fatto valere per ottenere il rilascio.</p>



<p>L&#8217;inquilino moroso è un soggetto che dispone, almeno originariamente, di un titolo legittimo. Ha stipulato un contratto di locazione, ha ricevuto le chiavi e occupa l&#8217;immobile con il consenso del proprietario. Quando smette di pagare il canone, il locatore può ricorrere allo sfratto per morosità, disciplinato dall&#8217;articolo 658 del codice di procedura civile, chiedendo anche nello stesso procedimento il pagamento dei canoni scaduti.</p>



<p>Si tratta di una procedura speciale, generalmente più rapida rispetto a una causa ordinaria. Il giudice, verificata la situazione, può convalidare lo sfratto e fissare la data per l&#8217;esecuzione. Se l&#8217;inquilino si oppone, tuttavia, il procedimento può trasformarsi in un giudizio a cognizione piena, con inevitabile allungamento dei tempi.</p>



<p>Diversa è la posizione dell&#8217;occupante abusivo, che non può essere qualificato semplicemente come &#8220;inquilino che non paga&#8221;. In questo caso manca, infatti, un contratto di locazione valido e il proprietario deve ottenere il rilascio facendo valere il proprio diritto alla restituzione dell&#8217;immobile. Non è quindi possibile utilizzare automaticamente lo sfratto per morosità previsto dall&#8217;articolo 658 c.p.c., proprio perché manca il rapporto locatizio.<br>In assenza di violenza, minaccia o delle altre condotte previste dalla norma, il proprietario dovrà normalmente rivolgersi al giudice civile per ottenere il rilascio e successivamente procedere all&#8217;esecuzione forzata.</p>



<p>Il confronto, dunque, porta a una conclusione precisa: l&#8217;inquilino moroso dispone di maggiori strumenti per ritardare il rilascio perché parte da un titolo contrattuale e può contestare la morosità o altri aspetti del rapporto; l&#8217;occupante abusivo, invece, non gode di alcun diritto derivante da un contratto, ma la rapidità della sua estromissione dipende dalla natura dell&#8217;occupazione e dalla possibilità di applicare le nuove norme penali.</p>



<p>In ogni caso, il proprietario non può farsi giustizia da sé: cambiare la serratura, interrompere arbitrariamente le utenze o usare la forza per riprendere possesso dell&#8217;immobile può generare ulteriori responsabilità. La tutela del diritto di proprietà deve passare attraverso gli strumenti giudiziari previsti dalla legge.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Auto danneggiata, la riparazione può superare il valore di mercato: la sentenza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/auto-danneggiata-la-riparazione-puo-superare-il-valore-di-mercato-la-sentenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 13:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Per anni, di fronte a un’auto gravemente danneggiata in un incidente, il principio sembrava quasi scontato: se il costo della riparazione superava il valore commerciale del veicolo, il risarcimento doveva [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per anni, di fronte a un’auto gravemente danneggiata in un incidente, il principio sembrava quasi scontato: se il costo della riparazione superava il valore commerciale del veicolo, il risarcimento doveva essere contenuto entro la quotazione di mercato. Una regola pratica che spesso trasformava il proprietario in una sorta di “danneggiato a metà”.</p>



<p>La sentenza rimette in discussione questo automatismo e valorizza, invece, il costo reale necessario per riportare il mezzo nelle condizioni precedenti al sinistro. Il caso riguardava un&#8217;auto rimasta gravemente danneggiata dopo l’impatto contro un manufatto in cemento armato, non adeguatamente segnalato lungo una strada comunale. La riparazione aveva comportato una spesa superiore ai 10 mila euro.<br>Il Comune aveva sostenuto che il risarcimento non potesse superare il valore commerciale dell’auto. </p>



<p>Il Tribunale, invece, ha riconosciuto le spese effettivamente sostenute e documentate. Il punto centrale è l’articolo 2058 del Codice civile, che pone come regola il risarcimento in forma specifica: il danneggiato ha diritto, in linea generale, a ottenere il ripristino della situazione precedente al fatto illecito. Il risarcimento per equivalente, cioè la corresponsione del valore economico del bene, costituisce una soluzione alternativa quando la reintegrazione risulti eccessivamente onerosa.</p>



<p>Ed è proprio qui che si trova la novità più significativa. Il semplice superamento del valore commerciale dell’auto non rende automaticamente “eccessivamente onerosa” la riparazione. Occorre verificare concretamente la situazione: età del veicolo, stato di conservazione, condizioni anteriori all’incidente, entità delle riparazioni e possibile vantaggio patrimoniale ingiustificato per il proprietario. La quotazione dell’usato, quindi, non può essere trasformata in un tetto rigido e automatico al risarcimento. Diverso è il caso in cui la riparazione comporti un effettivo arricchimento del danneggiato o presenti costi sproporzionati rispetto all’utilità ottenibile.</p>



<p>La decisione di Catanzaro segna così un passaggio importante: non sempre il valore di mercato coincide con il valore del danno. Se un’automobile, soprattutto se quasi nuova e ben conservata, può essere concretamente riportata alle condizioni precedenti al sinistro, il responsabile non può limitarsi a offrire quanto risulterebbe dalle quotazioni dell’usato.</p>



<p>Una prospettiva che rafforza la funzione autenticamente riparatoria del risarcimento: chi subisce un danno non deve necessariamente essere costretto a sostituire il proprio veicolo o ad accettare una perdita patrimoniale solo perché il mercato attribuisce alla sua auto un valore inferiore al costo necessario per ripararla.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Lavoro, le ore di riposo non sono “compensabili”: serve un recupero effettivo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/lavoro-le-ore-di-riposo-non-sono-compensabili-serve-un-recupero-effettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[riposo lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Il diritto al riposo del lavoratore non può essere svuotato attraverso un semplice conteggio aritmetico delle ore. È questo il principio che emerge dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il diritto al riposo del lavoratore non può essere svuotato attraverso un semplice conteggio aritmetico delle ore. È questo il principio che emerge dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di mancato riposo e recupero delle prestazioni lavorative, secondo un orientamento che tutela non soltanto la quantità del tempo libero, ma soprattutto la sua effettiva funzione di recupero delle energie psicofisiche.</p>



<p>Il punto è particolarmente importante nei rapporti di lavoro organizzati su turni, nei quali può accadere che il dipendente venga chiamato a prestare attività oltre i limiti ordinari o &#8220;senza rispettare il necessario intervallo di riposo&#8221;.</p>



<p>In questi casi non è sufficiente sostenere che le ore perdute potranno essere restituite successivamente, magari attraverso brevi periodi di pausa distribuiti nel tempo. La Cassazione ha infatti chiarito che il recupero delle ore di mancato riposo deve essere effettivo e coerente con la finalità dell&#8217;istituto: non può essere artificiosamente frazionato, ma deve consentire al lavoratore di beneficiare di un periodo di recupero realmente idoneo a compensare la maggiore fatica subita. Il principio era già stato affermato con l&#8217;ordinanza n. 18390 del 2024, e successivamente confermato da una coerenza giurisprudenziale, secondo cui il riposo compensativo deve essere fruito in maniera continuativa.</p>



<p>La questione non è quindi soltanto economica. Il riposo rappresenta una componente essenziale della tutela della persona che lavora. L&#8217;ordinamento distingue infatti nettamente tra orario di lavoro e periodo di riposo: il primo serve allo svolgimento della prestazione, il secondo al recupero delle energie fisiche e psichiche.</p>



<p>Ne deriva che il datore di lavoro non può considerare le ore come semplici unità intercambiabili, compensando una violazione del diritto al riposo con un generico successivo “recupero”. Quando il recupero non è concretamente possibile o viene organizzato in modo tale da non assicurare una reale pausa, possono emergere conseguenze anche sul piano risarcitorio.<br>La pronuncia della Cassazione è dunque chiara: il tempo del lavoro e quello del riposo non sono vasi comunicanti. Le ore sottratte al necessario recupero non possono essere cancellate da un semplice saldo contabile; occorre restituire al lavoratore ciò che la legge tutela davvero, cioè un periodo di riposo effettivo e adeguato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nonni e mantenimento dei nipoti: quando scatta davvero l&#8217;obbligo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/nonni-e-mantenimento-dei-nipoti-quando-scatta-davvero-lobbligo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 17:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato labonia]]></category>
		<category><![CDATA[nonni nipoti mantenimento]]></category>
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					<description><![CDATA[Non è vero che, se un genitore non paga il mantenimento dei figli, automaticamente il conto passa ai nonni. La giurisprudenza della Cassazione, di cui vi faremo cenno, ha chiarito [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Non è vero che, se un genitore non paga il mantenimento dei figli, automaticamente il conto passa ai nonni. La giurisprudenza della Cassazione, di cui vi faremo cenno, ha chiarito più volte che l’obbligo degli ascendenti esiste, ma ha natura sussidiaria e non sostitutiva rispetto a quello dei genitori.</p>



<p>Il riferimento normativo è l’articolo 316-bis del Codice civile, secondo cui, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, devono fornire loro i mezzi necessari per adempiere ai doveri verso i figli. Un principio già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010, la quale stabilisce che il mantenimento dei figli grava innanzitutto e integralmente sui genitori. Pertanto, se uno dei due non adempie, l’altro deve, nell’interesse del figlio, fare fronte alle necessità del minore con le proprie risorse, potendo poi agire contro il genitore inadempiente. Non è invece possibile rivolgersi ai nonni se il genitore che mantiene il bambino dispone di risorse sufficienti.<br>Il principio è stato ribadito con particolare chiarezza anche dall’ordinanza n. 13345 del 16 maggio 2023.<br>In quel caso il padre era irreperibile e da anni non versava l’assegno stabilito dal giudice; la madre, tuttavia, disponeva soltanto di un reddito di circa 612 euro mensili e non era in grado di sostenere da sola le esigenze della figlia.</p>



<p>La Cassazione ha quindi ritenuto legittimo il contributo imposto ai nonni, considerata anche la loro situazione patrimoniale e reddituale. La Suprema Corte ha precisato che non si tratta di una “surroga” del genitore inadempiente: l’intervento degli ascendenti diventa necessario quando, complessivamente, le esigenze dei minori non possono essere soddisfatte dai genitori. L’obbligo riguarda inoltre gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive condizioni economiche.</p>



<p>Nella stessa direzione si colloca l’ordinanza n. 28446 del 12 ottobre 2023. La Cassazione ha sottolineato che il giudice deve verificare concretamente le condizioni economiche di entrambi i genitori e accertare che l’insufficienza delle risorse non sia semplicemente conseguenza della volontà di uno di essi di sottrarsi ai propri obblighi.</p>



<p>La regola, dunque, è chiara: prima vengono i genitori, soltanto quando questi non sono concretamente in grado di garantire il mantenimento possono essere chiamati in causa i nonni. Non basta l’inadempimento volontario di un padre o di una madre: occorre che, nonostante le risorse e la capacità contributiva dell’altro genitore, il minore rimanga privo di quanto necessario per il suo mantenimento.<br>È una tutela estrema, pensata per evitare che l’incapacità economica dei genitori ricada sui figli.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mio padre vuole adottare un maggiorenne ma io glielo voglio impedire: solo per ripicca</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/mio-padre-vuole-adottare-un-maggiorenne-ma-io-glielo-voglio-impedire-solo-per-ripicca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[adozioni maggiorenne]]></category>
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					<description><![CDATA[C’è un caso, nel diritto di famiglia, in cui il giudice si trova davvero con le mani legate: quello del figlio maggiorenne dell’adottante che nega il proprio assenso all’adozione di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>C’è un caso, nel diritto di famiglia, in cui il giudice si trova davvero con le mani legate: quello del figlio maggiorenne dell’adottante che nega il proprio assenso all’adozione di un maggiorenne. Anche quando quel rifiuto appare frutto di un rapporto familiare deteriorato, di rancori accumulati negli anni o persino di un interesse economico.</p>



<p>A ribadirlo è la Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 297, secondo comma, del codice civile.</p>



<p>La vicenda sottoposta alla Consulta era particolarmente significativa. Un uomo chiedeva di adottare la figlia maggiorenne della propria moglie, con la quale aveva instaurato un rapporto familiare consolidato.<br>La donna considerava l’adottante come un genitore.</p>



<p>Ad opporsi, però, era il figlio maggiorenne dell’uomo, con il quale i rapporti erano pressoché inesistenti da anni. Il figlio aveva spiegato il proprio dissenso richiamando ragioni economiche e la volontà di tutelare la propria posizione ereditaria. Il Tribunale aveva chiesto alla Corte costituzionale di consentire al giudice di valutare le ragioni del rifiuto, analogamente a quanto già accade per il coniuge non convivente dell’adottante.</p>



<p>La risposta della Consulta è stata netta. Il figlio maggiorenne dell’adottante conserva un potere di veto che non può essere sottoposto a un giudizio di merito da parte del tribunale. Non conta, dunque, che i rapporti con il genitore siano da tempo deteriorati, che non vi sia convivenza o che il rifiuto possa apparire dettato prevalentemente da interessi patrimoniali. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella del figlio.</p>



<p>La ragione sta nella particolare natura del rapporto di filiazione. A differenza del matrimonio, il rapporto tra genitore e figlio non viene meno con la separazione, con la lontananza o con il deterioramento dei rapporti personali. Lo status di figlio permane e con esso permane la posizione giuridicamente tutelata che la legge gli riconosce. Anche se il dissenso appare, sul piano umano, discutibile o addirittura pretestuoso, il giudice non può stabilire che sia “ingiustificato” e procedere ugualmente all’adozione.</p>



<p>La vincolatività del diniego costituisce, secondo la Consulta, una scelta ragionevole del legislatore, finalizzata a evitare che un nuovo vincolo familiare possa aggravare conflitti già esistenti o compromettere definitivamente la coesione della famiglia d’origine.</p>
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		<title>Perquisizione ingiusta, cosa rischia il cittadino che si oppone? I limiti dell&#8217;azione di polizia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/perquisizione-ingiusta-cosa-rischia-il-cittadino-che-si-oppone-i-limiti-dellazione-di-polizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega limiti e modalità di reazione ad una ingiustificata operazione di polizia. Una perquisizione personale non può trasformarsi in un potere indiscriminato nelle mani degli organi [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega limiti e modalità di reazione ad una ingiustificata operazione di polizia.</p>



<p>Una perquisizione personale non può trasformarsi in un potere indiscriminato nelle mani degli organi di polizia. Il punto centrale è il cosiddetto nesso di pertinenzialità. Una perquisizione è giustificata soltanto quando esista un fondato motivo di ritenere che sulla persona, o nel luogo sottoposto a controllo, possano trovarsi cose o tracce pertinenti al reato.</p>



<p>Se, invece, l&#8217;accertamento viene effettuato senza che sia concretamente individuabile ciò che si sta cercando, l&#8217;intervento rischia di trasformarsi in un&#8217;inammissibile compressione della libertà personale.<br>La questione diventa ancora più interessante quando la perquisizione viene collegata al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Se la condotta contestata consiste esclusivamente nell&#8217;uso della forza fisica o nella resistenza all&#8217;operato degli agenti, non è automaticamente possibile sostenere che sulla persona dell&#8217;interessato debbano essere ricercate cose o tracce pertinenti a quel reato.<br>Ma attenzione a non trasformare questo principio in un improprio “diritto a resistere”.</p>



<p>L&#8217;illegittimità dell&#8217;atto e la legittimità della reazione sono questioni distinte, che devono essere valutate separatamente. Ciò che viene tutelato è, piuttosto, la possibilità di contestare successivamente un&#8217;attività di polizia priva dei necessari presupposti.</p>



<p>L&#8217;articolo 252-bis del codice di procedura penale consente infatti, quando non sia seguito un sequestro, di proporre opposizione contro il decreto di perquisizione, entro dieci giorni dalla sua esecuzione o dalla conoscenza dell&#8217;atto; il giudice deve accogliere l&#8217;opposizione quando accerti che la perquisizione è stata disposta fuori dai casi previsti dalla legge.</p>



<p>La lezione della Cassazione è dunque importante: l&#8217;autorità può esercitare i poteri che la legge le attribuisce, ma deve rispettarne rigorosamente presupposti e finalità. La libertà personale, protetta dall&#8217;articolo 13 della Costituzione, non può essere sacrificata sulla base di formule generiche o di un semplice sospetto privo di riscontri.</p>



<p>E proprio qui sta il delicato equilibrio: il cittadino deve rispettare l&#8217;autorità e non può farsi giustizia da sé, ma l&#8217;autorità, dal canto suo, deve poter dimostrare che ogni limitazione della libertà personale trova nella legge e nelle concrete circostanze del caso una precisa giustificazione.</p>



<p>Fonte foto: <a href="https://www.instagram.com/teleclubitalia/">teleclubitalia</a></p>
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		<title>Social, un “mi piace” può essere diffamazione? L’avvocato Labonia: “Attenzione ai contenuti”</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/social-un-mi-piace-puo-essere-diffamazione-lavvocato-labonia-attenzione-ai-contenuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, esortando sempre ad una grande attenzione sui social. Un “mi piace” apposto sotto un contenuto pubblicato da altri può sembrare un gesto innocuo, quasi automatico. Eppure, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, esortando sempre ad una grande attenzione sui social.</strong></p>



<p>Un “mi piace” apposto sotto un contenuto pubblicato da altri può sembrare un gesto innocuo, quasi automatico. Eppure, quando il post o il link contiene affermazioni potenzialmente diffamatorie, l’interazione sui social può assumere un significato più delicato. Ma attenzione: mettere un like non significa, di per sé, commettere il reato di diffamazione.</p>



<p>Il tema nasce dal modo in cui i social network hanno modificato la comunicazione. Un contenuto offensivo può raggiungere rapidamente centinaia o migliaia di persone e ogni forma di interazione, dalla condivisione al commento, fino alla semplice reazione , può contribuire alla sua visibilità. Sul piano giuridico, tuttavia, è necessario distinguere le diverse condotte.</p>



<p>La diffamazione, prevista dall’articolo 595 del Codice penale, richiede in linea generale l’offesa alla reputazione di una persona comunicata a più persone, in assenza della persona offesa. Per stabilire eventuali responsabilità occorre quindi valutare concretamente che cosa sia stato fatto, quale contenuto sia stato veicolato e quale significato abbia assunto quella condotta.</p>



<p>Un conto è condividere un articolo accompagnandolo con un commento che fa proprie le accuse contenute nel testo; altro è limitarsi a una reazione, come un “mi piace”, che può avere molteplici significati e non costituisce automaticamente una nuova pubblicazione dell’offesa. Anche la semplice condivisione di un link, però, non può essere valutata in astratto: contesto, modalità della condivisione, eventuali commenti e portata del messaggio possono diventare elementi rilevanti.</p>



<p>Il principio fondamentale è dunque quello della valutazione caso per caso. Non basta individuare la presenza di un like per affermare automaticamente la responsabilità penale dell’utente. Occorre verificare se quella specifica condotta abbia effettivamente contribuito alla diffusione dell’offesa e se possa essere attribuita alla persona una volontà o comunque una condotta giuridicamente rilevante rispetto al contenuto diffamatorio.</p>



<p>La prudenza è quindi essenziale. Prima di interagire con post contenenti accuse personali, insulti o informazioni lesive della reputazione altrui, è opportuno considerare che anche un gesto apparentemente marginale può inserirsi in una più ampia dinamica di diffusione del contenuto.</p>
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		<title>Giustizia e migranti, cosa cambia con le nuove norme: asilo, frontiere e trattenimenti</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-e-migranti-cosa-cambia-con-le-nuove-norme-asilo-frontiere-e-trattenimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[legge migranti]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
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					<description><![CDATA[Nuove procedure per le domande di asilo, maggiori controlli alle frontiere e modifiche alle regole sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. È entrata in vigore il 9 agosto la legge [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nuove procedure per le domande di asilo, maggiori controlli alle frontiere e modifiche alle regole sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. È entrata in vigore il 9 agosto la legge 7 agosto 2026, n. 145, che ha convertito il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, dedicato alla giustizia e alla prima attuazione italiana del Patto Ue su migrazione e asilo. Un provvedimento che incrocia sicurezza, gestione delle frontiere e garanzie per chi chiede protezione.</p>



<p>La legge arriva in una fase di cambiamento dell&#8217;intero sistema europeo dell&#8217;asilo. Dal <strong>12 giugno 2026</strong> è infatti diventato operativo il nuovo quadro del Patto europeo sulla migrazione e l&#8217;asilo, adottato dall&#8217;Unione nel 2024. Il decreto italiano interviene per adeguare le procedure nazionali alle nuove regole europee, ma rappresenta soltanto una prima fase: il Governo ha previsto ulteriori interventi legislativi per completare l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Domande di asilo: cambiano tempi e procedure</h2>



<p>Una delle novità riguarda chi presenta una domanda di protezione internazionale.</p>



<p>La legge modifica la disciplina relativa alla documentazione rilasciata al richiedente e alla dichiarazione del domicilio o della residenza, che deve essere effettuata contestualmente alla registrazione della domanda. Cambia anche il periodo che deve trascorrere prima che il richiedente possa accedere al lavoro: <strong>da 60 a 90 giorni dalla formalizzazione della domanda</strong>.</p>



<p>Si tratta di un cambiamento concreto nella vita di chi attende una decisione sulla propria richiesta di protezione. Il diritto a lavorare non viene eliminato, ma viene spostato in avanti rispetto alla disciplina precedente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Procedure accelerate alla frontiera</h2>



<p>Un altro punto centrale riguarda le <strong>procedure di frontiera</strong>.</p>



<p>Il nuovo sistema europeo punta a distinguere più rapidamente le domande che possono essere esaminate attraverso procedure accelerate, con l&#8217;obiettivo di arrivare in tempi più brevi a una decisione nei casi previsti dalla normativa. Il decreto italiano rende obbligatorio il ricorso alla procedura di frontiera nelle ipotesi stabilite dalla nuova disciplina europea e fissa termini entro i quali la procedura deve essere conclusa.</p>



<p>Il principio alla base è quello dello <strong>screening alle frontiere</strong>: identificare le persone, raccogliere le informazioni necessarie e stabilire rapidamente quale procedura debba essere applicata alla domanda di protezione.</p>



<p>La velocità, tuttavia, deve confrontarsi con un&#8217;altra esigenza: il richiedente deve poter esercitare il proprio diritto di presentare la domanda e di contestare una decisione negativa attraverso gli strumenti previsti dalla legge.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il trattenimento: più strutture, ma non in base alla nazionalità</h2>



<p>Il decreto interviene anche sul <strong>trattenimento dei richiedenti protezione internazionale</strong>.</p>



<p>Una novità significativa è il divieto di fondare il trattenimento esclusivamente sulla <strong>nazionalità</strong> della persona. Parallelamente, vengono ampliate le strutture nelle quali può essere disposto il trattenimento, comprese quelle collocate nelle zone di frontiera.</p>



<p>Il trattenimento non equivale a una condanna penale: è una misura amministrativa sottoposta a controllo giudiziario e deve rispettare le condizioni previste dalla normativa italiana ed europea.</p>



<p>Proprio perché incide sulla libertà personale, questo è uno dei terreni più delicati del nuovo sistema. La disciplina deve infatti conciliare l&#8217;esigenza dello Stato di identificare le persone, gestire le procedure e rendere effettivi eventuali rimpatri con il diritto individuale alla libertà e alla tutela giurisdizionale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Sicurezza e diritto d&#8217;asilo: due esigenze da tenere insieme</h2>



<p>Il punto centrale della riforma è quindi l&#8217;equilibrio tra <strong>controllo delle frontiere e diritto d&#8217;asilo</strong>.</p>



<p>Per gli Stati europei, il nuovo Patto nasce anche dall&#8217;esigenza di rendere più uniforme la gestione delle frontiere esterne e delle domande di protezione. Per l&#8217;Italia, Paese di frontiera esterna dell&#8217;Unione, le nuove procedure hanno un impatto particolare.</p>



<p>Ma il diritto europeo e quello nazionale continuano a riconoscere la necessità di esaminare le richieste di protezione secondo procedure che garantiscano effettività dei diritti. La rapidità della procedura, dunque, non significa automaticamente esclusione del diritto di chiedere asilo.</p>



<p>È questo uno degli aspetti sui quali si concentrerà la verifica concreta del nuovo sistema: <strong>ridurre i tempi senza ridurre le garanzie</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il ruolo dei giudici</h2>



<p>La questione assume una dimensione ancora più delicata quando entrano in gioco i provvedimenti di trattenimento.</p>



<p>Il controllo dell&#8217;autorità giudiziaria è essenziale perché il trattenimento incide sulla libertà personale. Inoltre, negli ultimi anni la disciplina italiana sulla competenza giudiziaria in materia di trattenimento dei richiedenti asilo è stata oggetto di importanti modifiche e di questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale ha evidenziato, in particolare, problemi relativi alla tutela giurisdizionale e al rapporto tra la disciplina nazionale, la Costituzione, la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Ue.</p>



<p>Il nuovo decreto si inserisce quindi in un quadro giuridico già complesso, nel quale le norme italiane devono essere applicate insieme alle regole direttamente vincolanti dell&#8217;Unione europea.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una riforma ancora in costruzione</h2>



<p>La legge 145 non chiude però il processo di adeguamento italiano al Patto europeo.</p>



<p>Il Ministero dell&#8217;Interno spiega che il decreto-legge costituisce una <strong>prima fase</strong> dell&#8217;attuazione. La completa revisione della normativa richiederà ulteriori interventi, anche attraverso il disegno di legge collegato alla manovra adottato dal Governo nel febbraio 2026 e ancora all&#8217;esame del Parlamento.</p>



<p>Il nuovo sistema sarà quindi valutato soprattutto sulla sua applicazione concreta: tempi delle procedure, capacità degli uffici, disponibilità delle strutture, efficienza dei rimpatri e, contemporaneamente, possibilità per chi fugge da persecuzioni o gravi violazioni dei diritti di ottenere un esame effettivo della propria domanda.</p>



<p>La sfida è tutta qui: <strong>rendere più efficiente la gestione delle migrazioni senza trasformare la velocità in un ostacolo all&#8217;accesso alla protezione internazionale</strong>. Il nuovo quadro europeo e la legge italiana hanno tracciato la direzione. Ora saranno soprattutto amministrazioni, forze dell&#8217;ordine e magistratura a doverla tradurre in pratica, nel rispetto dei diritti fondamentali.</p>
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		<item>
		<title>Femminicidio, cosa cambia con il nuovo reato: ergastolo e nuove regole contro la violenza di genere</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/femminicidio-cosa-cambia-con-il-nuovo-reato-ergastolo-e-nuove-regole-contro-la-violenza-di-genere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[femminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio aggravato]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio con motivazione di discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio con motivazione di genere]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio con motivazione di odio]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio con motivazione di prevaricazione]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio di genere]]></category>
		<category><![CDATA[violenza di genere]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal dicembre 2025 in Italia esiste un autonomo delitto di femminicidio. La legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha introdotto l&#8217;articolo 577-bis del codice penale, prevedendo l&#8217;ergastolo. La nuova [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Dal dicembre 2025 in Italia esiste un autonomo delitto di femminicidio. La legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha introdotto l&#8217;articolo 577-bis del codice penale, prevedendo l&#8217;ergastolo. La nuova fattispecie punta a riconoscere la specificità degli omicidi legati alla violenza di genere, ma apre anche una domanda: aumentare la risposta penale è sufficiente a prevenire la violenza contro le donne?</strong></p>



<p>La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 17 dicembre dello stesso anno. Il provvedimento non si limita a introdurre il nuovo reato, ma interviene anche sulle misure di contrasto alla violenza e sulla tutela delle vittime. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cos&#8217;è il femminicidio secondo la nuova legge</h2>



<p>La novità principale è l&#8217;introduzione dell&#8217;articolo <strong>577-bis del codice penale</strong>. Non ogni omicidio di una donna costituisce automaticamente femminicidio.</p>



<p>La norma richiede infatti che la morte sia provocata in determinate condizioni: quando l&#8217;uccisione costituisce un atto di odio, discriminazione o prevaricazione nei confronti della vittima in quanto donna; oppure un atto di controllo, possesso o dominio. La fattispecie comprende anche l&#8217;uccisione collegata al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva o commessa come atto di limitazione delle sue libertà individuali. </p>



<p>Se questi elementi non vengono accertati, resta applicabile la disciplina ordinaria dell&#8217;omicidio prevista dall&#8217;articolo 575 del codice penale. </p>



<p>La differenza, dunque, non sta semplicemente nel sesso della vittima, ma <strong>nel rapporto tra l&#8217;uccisione e la motivazione di genere che ha caratterizzato la condotta</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La pena: l&#8217;ergastolo</h2>



<p>Per il nuovo delitto è prevista la pena dell&#8217;<strong>ergastolo</strong>. La legge stabilisce inoltre che, quando concorre una sola circostanza attenuante, la pena non può comunque essere inferiore a <strong>24 anni di reclusione</strong>. </p>



<p>La nuova fattispecie è quindi autonoma rispetto all&#8217;omicidio e si inserisce in un sistema che già prevedeva pene molto severe per alcune forme di omicidio aggravato.</p>



<p>Ed è proprio questo uno dei punti più discussi: <strong>che cosa aggiunge concretamente il nuovo reato rispetto agli strumenti penali che già esistevano?</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Una nuova definizione o soprattutto un nuovo simbolo?</h2>



<p>Il legislatore ha scelto di dare un riconoscimento penale specifico a una particolare forma di violenza contro le donne. La scelta ha quindi anche un valore culturale: rendere evidente che un omicidio può essere l&#8217;atto finale di una dinamica di controllo, possesso, discriminazione o limitazione della libertà.</p>



<p>Ma diversi studiosi hanno sollevato dubbi sulla concreta applicazione della norma.</p>



<p>Uno dei problemi riguarda proprio la necessità di dimostrare la <strong>specifica motivazione</strong> prevista dall&#8217;articolo 577-bis. L&#8217;accusa dovrà provare che l&#8217;uccisione è collegata a una delle condizioni indicate dalla legge. Secondo alcune analisi, questo potrebbe rendere più complesso l&#8217;accertamento processuale e limitare il numero di casi in cui sarà possibile contestare il nuovo delitto. </p>



<p>Il tema non è soltanto teorico. In un processo penale, infatti, non basta stabilire che una donna è stata uccisa: occorre dimostrare, secondo le regole della prova, anche <strong>perché e in quale contesto</strong> l&#8217;omicidio è stato commesso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La questione più difficile: prevenire prima che sia troppo tardi</h2>



<p>È qui che si concentra il principale interrogativo sull&#8217;efficacia della riforma.</p>



<p>Una pena più severa può intervenire <strong>dopo</strong> la commissione del delitto. Il femminicidio, però, è spesso l&#8217;esito estremo di una violenza che può essere preceduta da minacce, maltrattamenti, stalking, controllo economico o sociale e altre forme di abuso.</p>



<p>Per questo le organizzazioni che si occupano di violenza di genere hanno sottolineato la necessità di affiancare alla repressione interventi di prevenzione e sostegno.</p>



<p>Già durante l&#8217;iter parlamentare, ActionAid aveva criticato un&#8217;impostazione considerata prevalentemente punitiva, sottolineando che l&#8217;inasprimento delle pene non sarebbe sufficiente senza interventi sulle cause culturali della violenza, sugli stereotipi di genere e sulle disuguaglianze di potere. </p>



<p>La stessa legge, peraltro, contiene misure che vanno oltre la sola pena: prevede, tra l&#8217;altro, il rafforzamento della formazione di magistrati e medici sul contrasto alla violenza, interventi per facilitare l&#8217;accesso delle vittime ai centri antiviolenza e disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato. </p>



<h2 class="wp-block-heading">La legge può bastare?</h2>



<p>La risposta, oggi, non può essere misurata semplicemente contando le condanne per femminicidio. Per capire se una riforma funziona occorrerà osservare nel tempo se miglioreranno <strong>l&#8217;emersione delle violenze, la protezione delle vittime, la tempestività degli interventi e la capacità di impedire che le condotte violente arrivino all&#8217;omicidio</strong>.</p>



<p>Il nuovo reato rappresenta quindi uno strumento in più, ma non può essere considerato da solo una politica di prevenzione.</p>



<p>La sfida è soprattutto quella di intervenire <strong>prima</strong> del delitto. Se il femminicidio è spesso il punto finale di una sequenza di comportamenti violenti, la vera efficacia delle politiche pubbliche si misura anche nella capacità di riconoscere quei segnali e proteggere la vittima quando è ancora possibile farlo.</p>



<p>La legge n. 181/2025 ha scelto di rendere penalmente riconoscibile questa specificità e di punirla con la massima sanzione prevista dall&#8217;ordinamento. Ora resta da verificare se alla risposta giudiziaria seguiranno strumenti altrettanto forti sul terreno della prevenzione, dell&#8217;educazione, dell&#8217;assistenza e della protezione.</p>



<p><strong>Perché una legge può stabilire una pena. Ma per evitare un femminicidio bisogna riuscire ad arrivare prima.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIP collegiale, la svolta sulla custodia cautelare: tra garanzie e rischio di paralisi</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/gip-collegiale-la-svolta-sulla-custodia-cautelare-tra-garanzi-e-rischio-di-paralisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[gip collegiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=256806</guid>

					<description><![CDATA[La riforma avrebbe dovuto entrare in vigore il 25 agosto 2026. Un decreto-legge ha però rinviato la nuova disciplina al 28 febbraio 2027. Al centro c’è una modifica importante: per [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La riforma avrebbe dovuto entrare in vigore il 25 agosto 2026. Un decreto-legge ha però rinviato la nuova disciplina al 28 febbraio 2027. Al centro c’è una modifica importante: per decidere sulla custodia cautelare in carcere non sarà più sufficiente un solo GIP, ma servirà un collegio di tre magistrati. Una scelta pensata per rafforzare le garanzie, ma che pone anche seri problemi organizzativi.</strong></p>



<p>Il 25 agosto 2026 avrebbe dovuto segnare una piccola rivoluzione nel processo penale italiano. Da quella data, infatti, sarebbe dovuta diventare operativa la norma che affida a un <strong>GIP in composizione collegiale</strong>, cioè formato da tre magistrati, la decisione sulla custodia cautelare in carcere.</p>



<p>La novità era stata introdotta dalla <strong>legge 9 agosto 2024, n. 114</strong>, conosciuta come legge Nordio. La stessa legge aveva previsto un periodo di due anni prima dell&#8217;entrata in vigore della nuova disciplina, proprio per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi.</p>



<p>Nel frattempo, però, è arrivato un nuovo rinvio. Il <strong>decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100</strong>, all&#8217;articolo 3, ha spostato l&#8217;entrata in vigore della disciplina al <strong>28 febbraio 2027</strong>. Il Ministero della Giustizia ha spiegato che la proroga serve a completare le attività organizzative e le procedure necessarie per la copertura degli organici.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cosa cambia?</h2>



<p>Oggi la decisione sulla richiesta del pubblico ministero di applicare la custodia cautelare in carcere spetta al <strong>giudice per le indagini preliminari</strong>, il GIP. Con la riforma, nei casi previsti dalla nuova disciplina, la decisione passerà invece a <strong>tre magistrati</strong>.</p>



<p>La modifica è contenuta nel nuovo comma 1-quinquies dell&#8217;articolo 328 del codice di procedura penale, secondo cui il GIP decide in composizione collegiale sull&#8217;applicazione della custodia cautelare in carcere.</p>



<p>Non si tratta quindi di una semplice modifica organizzativa. La decisione di privare una persona della libertà prima che sia pronunciata una sentenza definitiva viene sottoposta a un controllo collegiale, con l&#8217;obiettivo di rafforzare le garanzie e rendere più ponderata una misura particolarmente invasiva.</p>



<p>La custodia cautelare, infatti, non rappresenta una pena: viene applicata durante il procedimento quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza impone che una persona non venga considerata colpevole prima della condanna definitiva.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché il passaggio da uno a tre giudici crea problemi?</h2>



<p>La questione più delicata riguarda le risorse disponibili.</p>



<p>Per decidere su una singola richiesta di custodia in carcere non sarà più sufficiente un magistrato: dovranno essere coinvolti tre giudici. Questo significa che gli uffici GIP dovranno destinare più magistrati a queste attività, con possibili conseguenze sull&#8217;organizzazione complessiva dei tribunali.</p>



<p>Il problema diventa ancora più complesso a causa delle <strong>incompatibilità</strong>. Un magistrato che ha partecipato a una determinata decisione può trovarsi nell&#8217;impossibilità di occuparsi successivamente dello stesso procedimento in altre fasi. L&#8217;Associazione Nazionale Magistrati ha evidenziato che questo effetto potrebbe essere particolarmente problematico negli uffici piccoli e medi, dove il numero di magistrati è limitato.</p>



<p>A lanciare un allarme particolarmente netto era stata Ezia Maccora, presidente dei GIP del Tribunale di Milano, secondo cui l&#8217;entrata in vigore della riforma con risorse invariate avrebbe potuto provocare gravi problemi al funzionamento della giustizia penale. Anche la Procura generale della Cassazione aveva segnalato possibili difficoltà soprattutto negli uffici giudiziari di medie e piccole dimensioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una riforma tra garanzie ed efficienza</h2>



<p>Il rinvio al 2027 mostra quindi il difficile equilibrio tra due esigenze entrambe importanti.</p>



<p>Da una parte c&#8217;è la <strong>tutela della libertà personale</strong>. Affidare la decisione a tre giudici invece che a uno può essere letto come un rafforzamento delle garanzie per chi è sottoposto a un procedimento penale.</p>



<p>Dall&#8217;altra c&#8217;è la necessità di assicurare che i tribunali siano in grado di funzionare senza ritardi. Se mancano magistrati sufficienti, aumentare il numero di giudici necessari per una singola decisione può produrre effetti sull&#8217;intero sistema: dalla gestione delle misure cautelari alle udienze preliminari, fino alle successive fasi del processo.</p>



<p>È proprio questa la ragione per cui il legislatore ha scelto di rinviare nuovamente l&#8217;entrata in vigore. Il Ministero della Giustizia ha collegato esplicitamente la proroga alla necessità di completare le procedure di copertura degli organici e di adeguare l&#8217;organizzazione degli uffici.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa succederà il 28 febbraio 2027?</h2>



<p>Salvo ulteriori modifiche legislative, dal <strong>28 febbraio 2027</strong> entreranno in vigore le disposizioni della legge Nordio relative al GIP collegiale.</p>



<p>La domanda, però, non riguarda soltanto il calendario. Il vero punto sarà capire se entro quella data gli uffici giudiziari avranno le risorse necessarie per applicare la riforma senza compromettere la durata e l&#8217;efficienza dei procedimenti.</p>



<p>Il caso del GIP collegiale dimostra così quanto sia difficile riformare la giustizia soltanto attraverso una modifica delle norme. <strong>Una nuova garanzia processuale può funzionare davvero soltanto se esistono anche magistrati, personale e strutture sufficienti per renderla concreta.</strong></p>



<p>La sfida dei prossimi mesi sarà quindi trovare un equilibrio tra due principi fondamentali: <strong>garantire maggiormente i diritti di chi è sottoposto a un procedimento penale e, allo stesso tempo, assicurare che la giustizia continui a funzionare in tempi ragionevoli.</strong></p>
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		<title>Diventare avvocato cambia: la riforma dell’ordinamento forense</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/diventare-avvocato-cambia-la-riforma-dellordinamento-forense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[diventare avvocato]]></category>
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					<description><![CDATA[Più formazione durante il tirocinio, nuove regole per l’esame di Stato e un percorso di accesso alla professione più strutturato. La legge 28 luglio 2026, n. 137 avvia la riforma [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Più formazione durante il tirocinio, nuove regole per l’esame di Stato e un percorso di accesso alla professione più strutturato. La legge 28 luglio 2026, n. 137 avvia la riforma dell’ordinamento forense, ma per vedere le nuove regole concretamente applicate bisognerà aspettare i decreti legislativi del Governo.</strong></p>



<p>Diventare avvocato potrebbe diventare un percorso ancora più strutturato. È questa una delle conseguenze della <strong>legge 28 luglio 2026, n. 137</strong>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1° agosto ed entrata in vigore il <strong>16 agosto 2026</strong>. Il provvedimento delega il Governo a riscrivere organicamente l’ordinamento della professione forense, oggi disciplinato principalmente dalla legge n. 247 del 2012. </p>



<p>La prima cosa da chiarire, però, è che <strong>non tutte le nuove regole sono già operative</strong>. La legge approvata dal Parlamento è infatti una legge delega: stabilisce principi e criteri che il Governo dovrà seguire nei decreti legislativi. Il termine previsto per adottarli è di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, quindi, salvo modifiche, entro il <strong>16 febbraio 2027</strong>. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Il tirocinio resta di 18 mesi, ma aumenta la formazione</h2>



<p>Una delle novità più importanti riguarda chi vuole intraprendere la professione.</p>



<p>La durata complessiva del <strong>tirocinio forense rimarrà di 18 mesi</strong>, ma la riforma prevede che almeno <strong>12 mesi siano accompagnati dalla frequenza obbligatoria di una scuola forense</strong>.</p>



<p>Le scuole potranno essere organizzate dagli ordini degli avvocati, da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense oppure dalle scuole di specializzazione per le professioni legali.</p>



<p>L&#8217;obiettivo è rendere il praticantato qualcosa di più di una semplice esperienza all&#8217;interno di uno studio: la formazione teorica e quella pratica dovranno procedere insieme. </p>



<p>È prevista inoltre una particolare attenzione all&#8217;accessibilità economica. La delega stabilisce la possibilità di una <strong>frequenza gratuita delle scuole forensi per i praticanti con un ISEE al di sotto di una soglia che sarà stabilita dal CNF</strong>. </p>



<p>Il tirocinio potrà inoltre essere anticipato, per un massimo di sei mesi, dagli studenti che abbiano già completato tutti gli esami previsti dal corso di laurea, anche se fuori corso. Restano previste anche alcune possibilità già conosciute, come lo svolgimento dell&#8217;intero tirocinio presso l&#8217;Avvocatura dello Stato o presso l&#8217;ufficio legale di un ente pubblico e la possibilità di svolgere un semestre in un altro Paese dell&#8217;Unione europea.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come cambierà l&#8217;esame di Stato?</h2>



<p>Anche l&#8217;esame per diventare avvocato è destinato a cambiare.</p>



<p>La delega prevede una <strong>sessione annuale unica</strong>, articolata in <strong>due prove scritte e una prova orale</strong>.</p>



<p>Le prove scritte dovrebbero consistere nella redazione di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>un parere motivato;</li>



<li>un atto giudiziario.</li>
</ul>



<p>La prova orale sarà invece maggiormente orientata alla capacità di affrontare situazioni concrete: comprenderà la soluzione di casi pratici, domande di diritto sostanziale e processuale e almeno un quesito dedicato alla <strong>deontologia e all&#8217;ordinamento forense</strong>. </p>



<p>Anche le commissioni d&#8217;esame saranno interessate da un cambiamento: la loro composizione dovrà prevedere una maggioranza di avvocati, insieme a magistrati e docenti universitari. </p>



<p>Per chi oggi sta studiando Giurisprudenza o svolgendo il praticantato, tuttavia, c&#8217;è un punto fondamentale: <strong>non basta la pubblicazione della legge delega per cambiare immediatamente le modalità dell&#8217;esame</strong>. Saranno i decreti legislativi e le relative norme transitorie a stabilire concretamente quando e come le nuove regole si applicheranno ai diversi candidati. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Più attenzione alla formazione continua</h2>



<p>La riforma non riguarda soltanto chi vuole diventare avvocato.</p>



<p>Tra i principi della delega c&#8217;è anche il rafforzamento della <strong>formazione continua</strong> degli avvocati. Il nuovo sistema dovrà prevedere un obbligo di aggiornamento e meccanismi per intervenire nei confronti di chi non provveda a recuperare i crediti formativi richiesti. </p>



<p>La logica è quella di una professione nella quale la formazione non termina con l&#8217;esame di Stato. Le norme, le procedure e la giurisprudenza cambiano continuamente e l&#8217;avvocato deve quindi mantenere aggiornate le proprie competenze.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Non cambia solo il percorso per i giovani</h2>



<p>La legge 137/2026 interviene in realtà su molti altri aspetti dell&#8217;ordinamento forense.</p>



<p>La delega prevede, tra le altre cose, una disciplina più organica della <strong>monocommittenza e delle collaborazioni continuative</strong>, nuove regole sulle associazioni, sulle reti e sulle società tra avvocati e un ampliamento delle attività compatibili con l&#8217;esercizio della professione.</p>



<p>Tra le attività che la nuova disciplina dovrà considerare compatibili figurano, a determinate condizioni, anche incarichi in società di capitali, l&#8217;amministrazione di condominio e l&#8217;attività di agente sportivo. </p>



<p>Un altro capitolo riguarda i compensi: la delega conferma il principio della libera pattuizione, nel rispetto della disciplina sull&#8217;equo compenso, e prevede un aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una riforma che per ora è soprattutto un progetto</h2>



<p>La riforma, quindi, non significa che dal 16 agosto tutti gli aspiranti avvocati abbiano già iniziato un nuovo percorso.</p>



<p><strong>La legge è in vigore, ma la nuova disciplina deve ancora essere scritta nei dettagli.</strong></p>



<p>Il Governo dovrà trasformare i principi fissati dal Parlamento in decreti legislativi. Saranno particolarmente importanti le disposizioni transitorie: dovranno stabilire, ad esempio, come saranno trattati i praticanti che hanno già iniziato il tirocinio e coloro che si stanno preparando alle prossime sessioni dell&#8217;esame di Stato.</p>
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		<title>Abbandono degli animali in estate: un reato che aumenta nei mesi delle vacanze. Cosa rischiano i proprietari e come segnalare</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/abbandono-degli-animali-in-estate-un-reato-che-aumenta-nei-mesi-delle-vacanze-cosa-rischiano-i-proprietari-e-come-segnalare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[abbandono cani]]></category>
		<category><![CDATA[abbandono gatti]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[legge animali]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamento animali]]></category>
		<category><![CDATA[randagismo]]></category>
		<category><![CDATA[tutela animali]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
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					<description><![CDATA[Cani lasciati sulle strade, vicino alle autostrade o davanti ai rifugi: il fenomeno dell’abbandono torna ogni estate al centro dell’attenzione. La legge italiana prevede sanzioni penali per chi si libera [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Cani lasciati sulle strade, vicino alle autostrade o davanti ai rifugi: il fenomeno dell’abbandono torna ogni estate al centro dell’attenzione. La legge italiana prevede sanzioni penali per chi si libera di un animale</p>



<p>L’estate resta uno dei periodi più critici per il fenomeno dell’abbandono degli animali. Con l’avvicinarsi delle partenze per le vacanze, aumentano le segnalazioni di cani e gatti lasciati soli, spesso lungo le strade, nelle campagne o nei pressi delle strutture di accoglienza. Un comportamento che, oltre a rappresentare un grave atto di crudeltà, costituisce un reato previsto dal Codice penale.</p>



<p>Abbandonare un animale è un reato</p>



<p>L’articolo 727 del Codice penale punisce chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. La norma prevede l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. La stessa disposizione riguarda anche chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.</p>



<p>La tutela degli animali ha assunto negli ultimi anni un valore sempre maggiore anche sul piano giuridico: dal 2022 la protezione degli animali è stata inserita tra i principi fondamentali della Costituzione italiana attraverso la modifica dell’articolo 9.</p>



<p>Perché l’estate è il periodo più a rischio</p>



<p>Il problema è legato soprattutto alla difficoltà, per alcune persone, di gestire la presenza di un animale durante viaggi e soggiorni fuori casa. Cani e gatti vengono talvolta considerati un ostacolo all’organizzazione delle vacanze, nonostante esistano soluzioni come pensioni per animali, affidamenti temporanei e strutture pet friendly.</p>



<p>Il Ministero della Salute ha più volte promosso campagne di sensibilizzazione sul possesso responsabile degli animali, ricordando che l’abbandono produce conseguenze non solo sugli animali coinvolti, ma anche sulla sicurezza delle persone e sull’ambiente. Gli animali vaganti possono infatti causare incidenti stradali e creare situazioni di rischio sul territorio.</p>



<p>Cosa fare se si assiste a un abbandono</p>



<p>Chi assiste all’abbandono di un animale può effettuare una segnalazione alle forze dell’ordine. È importante raccogliere, se possibile, elementi utili come:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>luogo e ora dell’accaduto;</li>



<li>descrizione dell’animale;</li>



<li>eventuale targa del veicolo coinvolto;</li>



<li>fotografie o video, senza mettere a rischio la propria sicurezza.</li>
</ul>



<p>In caso di animali feriti o in pericolo è possibile contattare anche i servizi veterinari pubblici della Asl competente o le autorità locali.</p>



<p>Mai lasciare un animale in auto</p>



<p>Tra i comportamenti più pericolosi durante l’estate c’è anche quello di lasciare un cane chiuso all’interno di un’automobile. Anche pochi minuti possono trasformare l’abitacolo in un ambiente con temperature elevate e mettere seriamente a rischio la vita dell’animale.</p>



<p>Gli esperti raccomandano di programmare le vacanze tenendo conto delle esigenze dell’animale: acqua sempre disponibile, protezione dal caldo, controlli veterinari e una soluzione sicura nel caso in cui non possa accompagnare la famiglia.</p>



<p>La scelta responsabile prima della partenza</p>



<p>Un animale domestico non è un impegno stagionale, ma una responsabilità che dura per tutta la sua vita. Prima di adottare un cane o un gatto è necessario valutare tempo, risorse economiche e capacità di garantire cure adeguate.</p>
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		<title>Legalità: Cantone a Palinuro richiama don Ciotti, «Meglio parlare di responsabilità»</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/legalita-cantone-a-palinuro-richiama-don-ciotti-meglio-parlare-di-responsabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianna Vallone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centola-Palinuro]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele cantone salerno]]></category>
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					<description><![CDATA[Richiamando una riflessione di don Luigi Ciotti, il procuratore della Repubblica di Salerno, Raffaele Cantone, ha aperto ieri sera a Palinuro il talk “Presa diretta con la legalità &#8211; Raccontare [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Richiamando una riflessione di don Luigi Ciotti, il procuratore della Repubblica di Salerno, <strong>Raffaele Cantone</strong>, ha aperto ieri sera a Palinuro il talk “Presa diretta con la legalità &#8211; Raccontare il giusto in un Paese difficile” osservando come la parola “legalità” sia oggi troppo abusata e come sia preferibile parlare di “responsabilità”, perché richiama ciascuno al proprio ruolo e al proprio impegno.</p>



<p>L’incontro, inserito nella rassegna “Letto in Piazza”, promossa dalla Pro Loco di Palinuro con il patrocinio e il contributo del Comune di Centola, è stato moderato dal giornalista <strong>Federico Ruffo</strong>, conduttore di <em>Mi manda Rai3</em>, e ha visto la partecipazione del magistrato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura <strong>Tullio Morello</strong>. A dialogare con loro anche il sindaco di Centola, l&#8217;avvocato Rosario Pirrone.</p>



<p>Al centro del confronto i temi dell’etica pubblica, della giustizia, dell’informazione e della cittadinanza attiva, con un dialogo aperto tra i relatori e il pubblico presente. </p>
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		<item>
		<title>Quartieri contro le &#8216;gattare&#8217;, ma la Cassazione: chi accudisce i randagi non è responsabile dei danni</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/quartieri-contro-le-gattare-ma-la-cassazione-chi-accudisce-i-randagi-non-e-responsabile-dei-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 19:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Prendersi cura dei gatti randagi e lasciargli del cibo o garantirgli assistenza non significa diventarne proprietari, né assumersi la responsabilità per eventuali danni causati dagli stessi. È il principio ribadito [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Prendersi cura dei gatti randagi e lasciargli del cibo o garantirgli assistenza non significa diventarne proprietari, né assumersi la responsabilità per eventuali danni causati dagli stessi.</p>



<p>È il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza commentata, destinata ad avere importanti riflessi soprattutto per le cosiddette &#8220;gattare&#8221;, da anni impegnate nella cura delle colonie feline. La Suprema Corte ha tracciato una netta distinzione tra la proprietà esclusiva di un animale domestico e la semplice attività di supporto nei confronti di animali che vivono in libertà.</p>



<p>Nel primo caso trova applicazione l&#8217;art. 2052 del Codice civile, che prevede una responsabilità oggettiva del proprietario o di chi si serve dell&#8217;animale per il tempo in cui lo ha in uso.</p>



<p>Diversa è invece la posizione di chi si limita a favorire la sopravvivenza di animali randagi, senza esercitare su di essi alcun potere di controllo o custodia. Secondo la Cassazione, offrire cibo, acqua o cure veterinarie occasionali non trasforma il volontario nel detentore dell&#8217;animale. </p>



<p>I gatti delle colonie feline, così come gli altri animali che vivono stabilmente in libertà, (ultimamente la cronaca televisiva ha dato clamore ai problemi creati dai piccioni), mantengono infatti la loro autonomia e non possono essere equiparati ad animali di proprietà privata. Ne consegue che il semplice accudimento non comporta alcuna responsabilità civile per i danni o fastidi eventualmente provocati dagli animali a persone o cose. Diversamente si finirebbe per scoraggiare un&#8217;attività di evidente utilità sociale, svolta quotidianamente da migliaia di volontari e spesso favorita dalle stesse amministrazioni comunali nell&#8217;ambito della tutela del benessere della fauna.</p>



<p>La pronuncia offre quindi un importante chiarimento giuridico: la solidarietà verso gli animali randagi non può essere confusa con la titolarità del rapporto di proprietà. Solo chi ha un effettivo potere di governo sull&#8217;animale può essere chiamato a rispondere delle conseguenze del suo comportamento. Per le &#8220;gattare&#8221; e per tutti coloro che, con spirito di volontariato, assistono gli animali liberi, la sentenza rappresenta un significativo sospiro di sollievo.</p>



<p>Continuare ad alimentare una colonia felina o prestare cure ad animali randagi, non significa esporsi automaticamente a richieste risarcitorie. Un principio che valorizza il ruolo del volontariato e riconosce la differenza tra il possesso di un animale e un gesto di semplice civiltà verso esseri viventi che condividono gli spazi urbani.</p>
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		<item>
		<title>Il mio vicino ha un cane che abbaia a tutte le ore del giorno e della notte: cosa posso fare?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-mio-vicino-ha-un-cane-che-abbaia-a-tutte-le-ore-del-giorno-e-della-notte-cosa-posso-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 17:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=254855</guid>

					<description><![CDATA[Non esistono leggi specifiche, ma l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i limiti del problema. L&#8217;abbaiare di un cane è un comportamento naturale, ma quando si protrae in modo continuo, soprattutto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Non esistono leggi specifiche, ma l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i limiti del problema.</p>



<p>L&#8217;abbaiare di un cane è un comportamento naturale, ma quando si protrae in modo continuo, soprattutto nelle ore notturne, può trasformarsi in una fonte di grave disagio per il vicinato e assumere rilevanza giuridica. L&#8217;ordinamento italiano tutela infatti il diritto al riposo e alla tranquillità domestica, prevedendo strumenti sia in sede civile che penale.<br />Sul piano penale trova applicazione l&#8217;art. 659 del Codice penale, che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. La responsabilità non deriva dal semplice fatto che il cane abbai, ma dall&#8217;omessa vigilanza del proprietario, il quale ha il dovere di adottare tutte le misure idonee a evitare che l&#8217;animale arrechi un disturbo tale da coinvolgere una pluralità di persone.<br />La Corte di Cassazione ha più volte precisato che il reato non sussiste se il rumore reca fastidio soltanto a un vicino. È invece necessario che il disturbo sia potenzialmente percepibile da un numero indeterminato di persone, come gli abitanti di un intero condominio o di una parte significativa del quartiere. In numerose pronunce la Suprema Corte ha inoltre chiarito che, ai fini della condanna, non è indispensabile una perizia fonometrica: possono essere sufficienti le testimonianze dei residenti e degli agenti intervenuti, purché dimostrino l&#8217;effettiva intensità e continuità dei rumori.<br />Accanto al profilo penale vi è quello civile. L&#8217;art. 844 del Codice civile vieta le immissioni rumorose che superino la normale tollerabilità. In questi casi il vicino può chiedere al giudice un provvedimento che imponga al proprietario dell&#8217;animale di eliminare o ridurre il disturbo e, qualora dimostri di aver subito un danno, ottenere anche il risarcimento.<br />Non ogni abbaiare, quindi, giustifica un&#8217;azione giudiziaria. I giudici valutano la frequenza, la durata, l&#8217;orario e l&#8217;intensità dei rumori, nonché il contesto in cui essi si verificano. Un cane che abbaia sporadicamente non integra alcuna violazione; diverso è il caso di un animale lasciato per ore da solo sul balcone o in giardino, che continui ad abbaiare impedendo il riposo dei vicini.<br />Prima di ricorrere alle vie legali è sempre consigliabile tentare una soluzione bonaria, informando il proprietario del disagio e cercando un accordo. Se il problema persiste, è possibile rivolgersi all&#8217;amministratore di condominio, promuovere una mediazione nelle controversie civili o, nei casi più gravi, presentare un esposto alle autorità competenti.</p>



<p>La giurisprudenza della Cassazione conferma dunque un principio di equilibrio: il benessere degli animali domestici merita tutela, ma non può comprimere il diritto dei vicini alla quiete e al riposo. Il proprietario è chiamato a custodire il proprio cane con diligenza, prevenendo comportamenti che possano trasformare un normale abbaio in una fonte costante di disturbo per la collettività.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Anche nell&#8217;emergenza la legge non si ferma: Cassazione sui tamponi eseguiti da non abilitati</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/anche-nellemergenza-la-legge-non-si-ferma-cassazione-sui-tamponi-eseguiti-da-non-abilitati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=254940</guid>

					<description><![CDATA[Prima dell&#8217;emergenza pandemica e, soprattutto, durante la fase più critica del Covid-19, migliaia di operatori sanitari sono stati chiamati a svolgere attività straordinarie per far fronte all&#8217;enorme richiesta di tamponi [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Prima dell&#8217;emergenza pandemica e, soprattutto, durante la fase più critica del Covid-19, migliaia di operatori sanitari sono stati chiamati a svolgere attività straordinarie per far fronte all&#8217;enorme richiesta di tamponi diagnostici. Tuttavia, la situazione emergenziale non ha sospeso le regole che disciplinano l&#8217;esercizio delle professioni sanitarie.</p>



<p>Con la recente sentenza che commentiamo, (che lascia un poco di amaro in bocca), la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità penale di chi, pur animato dall&#8217;intento di collaborare con le strutture sanitarie, abbia eseguito prelievi oro-rinofaringei senza possedere il titolo professionale richiesto o senza essere legittimato a svolgere tale attività.</p>



<p>La Suprema Corte ha ribadito che il tampone oro-rinofaringeo non costituisce un&#8217;attività meramente materiale o esecutiva, ma rappresenta un atto sanitario che richiede specifiche competenze tecniche. Un prelievo eseguito in modo non corretto può infatti compromettere l&#8217;attendibilità del risultato diagnostico oppure provocare lesioni al paziente. Per questo motivo, chi ha effettuato tali prelievi senza averne titolo può aver integrato il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto dall&#8217;art. 348 del Codice penale.</p>



<p>Non assume rilievo il fatto che l&#8217;attività sia stata svolta gratuitamente, per spirito di solidarietà o nell&#8217;ambito dell&#8217;emergenza pandemica: ciò che rileva è l&#8217;esercizio di un&#8217;attività riservata dalla legge a professionisti abilitati.</p>



<p>La Cassazione sottolinea inoltre che la gravissima situazione sanitaria vissuta durante il Covid non autorizzava a derogare indiscriminatamente alle norme poste a tutela della salute pubblica. L&#8217;eccezionalità del momento poteva giustificare procedure organizzative straordinarie, ma sempre nel rispetto delle disposizioni normative e delle autorizzazioni previste.</p>



<p>La pronuncia rappresenta quindi un importante chiarimento: la disponibilità ad aiutare il sistema sanitario è certamente meritevole, ma non può tradursi nello svolgimento di attività professionali riservate senza i necessari requisiti. La tutela della salute passa anche attraverso la certezza che gli atti sanitari siano eseguiti da personale qualificato e legittimato.</p>



<p>La sentenza conferma così un principio di carattere generale: nelle professioni sanitarie il possesso dell&#8217;abilitazione non costituisce un semplice requisito formale, bensì una garanzia essenziale per la sicurezza dei pazienti e per l&#8217;affidabilità dell&#8217;intero sistema sanitario, anche e soprattutto, nei momenti di massima emergenza.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handicap grave, Cassazione: sottile confine tra sostegno e discriminazione a scuola</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/handicap-grave-cassazione-sottile-confine-tra-sostegno-e-discriminazione-a-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[handicap grave]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte Suprema affronta un tema particolarmente delicato: quando un provvedimento adottato dalla scuola nei confronti di un alunno con disabilità grave rappresenta una misura di sostegno e quando, invece, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte Suprema affronta un tema particolarmente delicato: quando un provvedimento adottato dalla scuola nei confronti di un alunno con disabilità grave rappresenta una misura di sostegno e quando, invece, finisce per tradursi in una forma di discriminazione. La pronuncia ribadisce che non è sufficiente richiamare finalità organizzative o dichiarare di voler agevolare lo studente. Occorre verificare, in concreto, se la misura adottata favorisca realmente il diritto all&#8217;istruzione e all&#8217;inclusione oppure se determini un trattamento deteriore rispetto agli altri alunni.</p>



<p>Il principio si inserisce nel quadro delineato dalla Costituzione, che tutela il diritto allo studio e il principio di uguaglianza sostanziale (artt. 3, 34 e 38), dalla legge n. 104/1992 e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che impongono alle istituzioni scolastiche di rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena partecipazione alla vita scolastica.</p>



<p>La Cassazione evidenzia come la distinzione tra misura inclusiva e atto discriminatorio dipenda dagli effetti concreti del provvedimento. Una diversa organizzazione delle attività, un orario personalizzato o specifiche modalità di frequenza possono essere pienamente legittimi se rispondono alle esigenze educative dell&#8217;alunno e sono condivisi nell&#8217;ambito del progetto individualizzato.</p>



<p>Diversamente, se tali decisioni comportano un isolamento ingiustificato, una riduzione delle opportunità formative o una limitazione della partecipazione alla vita della classe, esse possono integrare una discriminazione, anche quando siano state adottate con finalità apparentemente protettive. Il giudice è quindi chiamato a valutare caso per caso, verificando se il sacrificio imposto allo studente sia realmente necessario, proporzionato e funzionale al suo interesse oppure se derivi esclusivamente da esigenze organizzative della scuola, che non possono prevalere sui diritti fondamentali dell&#8217;alunno.</p>



<p>La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: l&#8217;inclusione scolastica non può limitarsi a garantire l&#8217;accesso all&#8217;istituto, ma deve assicurare una partecipazione effettiva e paritaria al percorso educativo. Ogni scelta che, anche indirettamente, emargini lo studente con disabilità o ne riduca le opportunità di apprendimento rischia di assumere carattere discriminatorio, con la conseguente possibilità di tutela davanti all&#8217;autorità giudiziaria.</p>



<p>La sentenza richiama così le scuole a un equilibrio non sempre semplice, ma imprescindibile: adottare misure personalizzate senza trasformare la diversità in motivo di esclusione, perché l&#8217;inclusione si realizza solo quando gli strumenti predisposti consentono allo studente di partecipare pienamente alla vita scolastica, nel rispetto della sua dignità e dei suoi diritti.</p>
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		<title>Elicottero antincendio svuota senza permesso una piscina privata: ma può farlo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/elicottero-antincendio-svuota-senza-permesso-unapiscina-privatama-puo-farlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 20:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega che la pubblica necessità ha il sopravvento sulla proprietà privata! Durante la stagione estiva, soprattutto nelle aree colpite dagli incendi boschivi, non è raro vedere [...]]]></description>
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<p><em>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega che la pubblica necessità ha il sopravvento sulla proprietà privata!</em></p>



<p>Durante la stagione estiva, soprattutto nelle aree colpite dagli incendi boschivi, non è raro vedere elicotteri e canadair attingere acqua da laghi, fiumi, bacini artificiali e, in alcuni casi, anche da piscine private. La domanda che molti proprietari si pongono è se tale attività sia lecita senza una preventiva autorizzazione o il consenso del titolare dell&#8217;immobile.</p>



<p>La risposta è affermativa. In presenza di un&#8217;emergenza di protezione civile, il prelievo d&#8217;acqua da una piscina privata può essere effettuato legittimamente qualora sia necessario per fronteggiare un incendio e non vi siano alternative altrettanto efficaci. L&#8217;interesse pubblico alla salvaguardia della vita umana, dell&#8217;ambiente e del patrimonio prevale infatti sul diritto del singolo alla piena disponibilità del proprio bene.</p>



<p>Il fondamento giuridico di questa possibilità si rinviene innanzitutto nel Codice della Protezione Civile (D.Lgs. n. 1/2018), che attribuisce alle autorità competenti e alle strutture operative poteri straordinari per fronteggiare situazioni di emergenza. Il sistema nazionale della Protezione Civile, di cui fanno parte anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la flotta aerea antincendio dello Stato, può adottare tutte le misure indispensabili per contenere il pericolo e limitarne le conseguenze.</p>



<p>A ciò si aggiunge il principio dello stato di necessità, disciplinato dall&#8217;articolo 54 del Codice penale, che esclude la punibilità di chi compie un fatto per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, quando il pericolo non sia altrimenti evitabile. Sebbene la norma riguardi principalmente la responsabilità penale, essa esprime un principio generale dell&#8217;ordinamento: nelle situazioni di grave e imminente pericolo, la tutela dell&#8217;incolumità pubblica può giustificare limitazioni temporanee ai diritti dei privati.<br />Naturalmente il prelievo deve essere strettamente proporzionato alle esigenze operative. Gli equipaggi non possono utilizzare una piscina privata per ragioni di comodità, ma solo quando essa rappresenti una fonte d&#8217;acqua utile e funzionale allo spegnimento dell&#8217;incendio.</p>



<p>Qualora dall&#8217;operazione derivino danni alla piscina o alle sue pertinenze, il proprietario potrà richiederne il risarcimento secondo le ordinarie regole sulla responsabilità della pubblica amministrazione, purché dimostri l&#8217;effettiva esistenza del danno e il nesso causale con l&#8217;intervento.</p>



<p>In definitiva, il proprietario non può opporsi al prelievo d&#8217;acqua durante un&#8217;emergenza antincendio. La legge attribuisce infatti priorità assoluta alla salvaguardia della vita, dell&#8217;ambiente e della sicurezza collettiva, consentendo alle strutture operative di utilizzare temporaneamente anche risorse private quando ciò sia indispensabile per contrastare un incendio.</p>
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		<title>A Palinuro “Presa diretta con la legalità”, ospiti Cantone, Ruffo e Morello</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/a-palinuro-presa-diretta-con-la-legalita-ospiti-cantone-ruffo-e-morello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centola-Palinuro]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
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					<description><![CDATA[Quanto costa dire la verità oggi? Che valore ha la legalità nella vita quotidiana di ciascuno di noi? A queste e molte altre domande cercherà di dare risposta il talk [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Quanto costa dire la verità oggi? Che valore ha la legalità nella vita quotidiana di ciascuno di noi? A queste e molte altre domande cercherà di dare risposta il talk “Presa diretta con la legalità &#8211; Raccontare il giusto in un paese difficile”, in programma il 4 agosto 2026 a Palinuro (piazza Virgilio, 21:45), nella rassegna &#8220;Letto in Piazza&#8221; organizzata dalla Pro Loco di Palinuro con il patrocinio ed il contributo del Comune di Centola.</p>



<p>A condurre la serata sarà Federico Ruffo, volto noto del giornalismo d&#8217;inchiesta e conduttore di Mi manda Rai3. Insieme a lui, sul palco, due figure di primo piano del panorama giudiziario italiano: Tullio Morello, magistrato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica di Salerno e già a capo dell&#8217;ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).</p>



<p>L&#8217;incontro si propone come un dialogo aperto e informale non solo tra i relatori, ma con l&#8217;intero pubblico presente. Al centro del dibattito, temi fondamentali come l&#8217;etica pubblica, l&#8217;importanza dell&#8217;informazione libera e il ruolo della cittadinanza attiva: un&#8217;occasione preziosa per dimostrare come la legalità non sia un concetto astratto o calato dall&#8217;alto, bensì una scelta consapevole che conviene a tutta la comunità.</p>



<p>«Accogliere voci così autorevoli a Palinuro è per noi motivo di grande orgoglio. Continuiamo con i nostri Talk a ricordare che la cultura e la legalità sono il vero motore della quotidianità, una scelta che parte dall&#8217;impegno di ciascuno di noi e a cui la Pro Loco vuole dare sempre voce e spazio.», è il commento del Presidente della Pro Loco Silvano Cerulli. </p>



<p>Anche il Sindaco di Centola Rosario Pirrone ha parole di apprezzamento per l&#8217;iniziativa: «Ospitare figure della magistratura e dell&#8217;informazione di questo calibro è motivo di profondo orgoglio per l&#8217;intera comunità di Centola e Palinuro. La legalità non è un principio astratto, ma il pilastro fondamentale su cui si fonda lo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro territorio. Incontri come questo dimostrano che le nostre piazze sanno essere non solo luoghi di accoglienza, ma presidi di civiltà e confronto virtuoso.»</p>



<p>Fonte foto <a href="https://www.ildubbio.news/news/giustizia/49795/raffaele-cantone-procuratore-salerno-csm.html">https://www.ildubbio.news/news/giustizia/49795/raffaele-cantone-procuratore-salerno-csm.html</a></p>
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		<item>
		<title>Cibo da casa al lido, il gestore può vietarlo? Cosa prevede la normativa</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cibo-da-casa-al-lido-il-gestore-puo-vietarlo-cosa-prevede-la-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;estate è ormai ufficialmente iniziata e, con essa, gli eterni &#8220;conflitti da spiaggia&#8221;!Ci chiarisce la normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia! Con l&#8217;arrivo della stagione balneare torna puntualmente una domanda [...]]]></description>
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<p><strong>L&#8217;estate è ormai ufficialmente iniziata e, con essa, gli eterni &#8220;conflitti da spiaggia&#8221;!<br>Ci chiarisce la normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia!</strong></p>



<p>Con l&#8217;arrivo della stagione balneare torna puntualmente una domanda che interessa migliaia di bagnanti: il gestore di uno stabilimento balneare può vietare ai clienti di consumare cibo e bevande portati da casa?<br />La risposta non è univoca e richiede di distinguere tra il diritto del gestore di organizzare la propria attività economica e i limiti imposti dalla normativa a tutela dei consumatori.<br />In linea generale, lo stabilimento balneare è un&#8217;impresa privata che opera su un bene demaniale in forza di una concessione. Il gestore può quindi adottare un regolamento interno volto a disciplinare l&#8217;utilizzo dei servizi, purché le regole siano rese note agli utenti, non siano discriminatorie e risultino proporzionate alle finalità perseguite.<br />Tuttavia, un divieto assoluto di introdurre o consumare cibo e bevande acquistati altrove potrebbe risultare problematico sotto il profilo della tutela del consumatore e della concorrenza. Se il cliente paga esclusivamente il noleggio di ombrellone e lettini, senza essere obbligato ad acquistare ulteriori servizi, impedirgli di consumare un panino o una bottiglia d&#8217;acqua portati da casa rischia di costituire una limitazione non adeguatamente giustificata.<br />Diverso è il caso in cui il divieto sia motivato da esigenze concrete di sicurezza, igiene o tutela degli spazi comuni. Ad esempio, possono essere legittime limitazioni relative all&#8217;introduzione di contenitori in vetro, apparecchi per cucinare, barbecue o altre attrezzature che possano arrecare pericolo o disturbo agli altri frequentatori.<br />Sul piano normativo non esiste una disposizione nazionale che attribuisca ai gestori degli stabilimenti balneari il potere di vietare in modo generalizzato il consumo di alimenti portati dall&#8217;esterno. Anche le ordinanze balneari emanate annualmente dalle Regioni o dalle Capitanerie di porto disciplinano prevalentemente aspetti concernenti sicurezza, balneazione e utilizzo del demanio marittimo, senza introdurre un simile divieto.<br />La giurisprudenza amministrativa e l&#8217;orientamento delle autorità garanti della concorrenza evidenziano come i regolamenti interni non possano comprimere in maniera irragionevole i diritti dell&#8217;utenza né tradursi nell&#8217;imposizione indiretta dell&#8217;acquisto di beni o servizi offerti esclusivamente dal gestore. Clausole eccessivamente restrittive potrebbero inoltre essere valutate alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e delle norme del Codice del consumo.<br />In conclusione, il gestore può certamente fissare regole per garantire ordine, sicurezza e decoro dello stabilimento, ma un divieto generalizzato di consumare cibo e bevande portati da casa non trova uno specifico fondamento legislativo e potrebbe essere considerato illegittimo se finalizzato esclusivamente a incentivare gli acquisti presso il bar o il ristorante del lido.</p>



<p>Come spesso accade, la legittimità della limitazione dipenderà dalla sua ragionevolezza, dalla proporzionalità e dalle concrete motivazioni che la giustificano.</p>
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		<item>
		<title>Parto per le vacanze: quanti contanti posso portare con me senza violare la normativa?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/parto-per-le-vacanze-quanti-contanti-posso-portare-con-me-senza-violare-la-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
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					<description><![CDATA[Il trasporto di moneta contante è sottoposto a regole specifiche, come ci spiega il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. Con l&#8217;arrivo delle vacanze molti preferiscono avere con sé una somma di [...]]]></description>
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<p>Il trasporto di moneta contante è sottoposto a regole specifiche, come ci spiega il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>Con l&#8217;arrivo delle vacanze molti preferiscono avere con sé una somma di denaro contante per affrontare spese impreviste o per evitare problemi con carte di pagamento e bancomat.<br />Ma esiste un limite alla quantità di contanti che è lecito trasportare, soprattutto quando si oltrepassano i confini nazionali?</p>



<p>In Italia non esiste un limite massimo al possesso o al trasporto di denaro contante all&#8217;interno del territorio nazionale.<br />Una persona può quindi portare con sé anche somme elevate, purché il denaro abbia un&#8217;origine lecita e sia in grado, se necessario, di dimostrarne la provenienza. Diverso è invece il discorso relativo ai pagamenti, per i quali la normativa prevede specifici limiti all&#8217;utilizzo del contante.<br />Le regole cambiano sensibilmente quando si viaggia verso l&#8217;estero.<br />In base alla normativa europea, chi entra o esce dall&#8217;Unione europea trasportando denaro contante pari o superiore a 10.000 euro è tenuto a presentare un&#8217;apposita dichiarazione alle autorità doganali.<br />Lo stesso obbligo può riguardare anche strumenti assimilati al contante, come assegni trasferibili, traveller&#8217;s cheque, libretti al portatore, monete d&#8217;oro e altri beni facilmente convertibili in denaro.<br />Anche negli spostamenti tra Paesi appartenenti all&#8217;Unione europea occorre prestare attenzione.<br />Sebbene non vi siano controlli doganali sistematici, le autorità possono effettuare verifiche e richiedere chiarimenti sulla provenienza e sulla destinazione del denaro trasportato, nell&#8217;ambito della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.<br />L&#8217;omessa dichiarazione, quando dovuta, può comportare il sequestro di una parte delle somme e l&#8217;applicazione di rilevanti sanzioni amministrative, la cui entità varia in base all&#8217;importo non dichiarato.<br />Per questo motivo è sempre opportuno informarsi sulle regole vigenti sia nel Paese di destinazione sia in quello di transito, poiché alcuni Stati prevedono adempimenti ulteriori o limiti differenti.</p>



<p>Prima di partire è quindi consigliabile verificare la normativa applicabile, conservare eventuali documenti che attestino la provenienza del denaro e, quando possibile, preferire strumenti di pagamento elettronici.<br>Viaggiare con molto contante non è vietato, ma richiede il rispetto di precisi obblighi di legge.<br>Essere informati consente di evitare contestazioni, sequestri e sanzioni che potrebbero trasformare una vacanza in un&#8217;esperienza decisamente poco piacevole.</p>
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		<item>
		<title>In costume da bagno fuori dalla spiaggia, quando scatta la multa: cosa dice la legge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/in-costume-da-bagno-fuori-dalla-spiaggia-quando-scatta-la-multa-cosa-dice-la-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[balneare]]></category>
		<category><![CDATA[costume]]></category>
		<category><![CDATA[decoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l&#8217;arrivo dell&#8217;estate torna puntualmente il dibattito sull&#8217;abbigliamento dei turisti nelle località balneari. Passeggiare per le vie cittadine in costume da bagno, a torso nudo o in abiti ritenuti non [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con l&#8217;arrivo dell&#8217;estate torna puntualmente il dibattito sull&#8217;abbigliamento dei turisti nelle località balneari. Passeggiare per le vie cittadine in costume da bagno, a torso nudo o in abiti ritenuti non consoni può infatti comportare sanzioni, non per effetto di una legge nazionale che vieti espressamente il cosiddetto &#8220;dress code marinaro&#8221;, ma in forza dei regolamenti comunali e delle ordinanze adottate dai sindaci.<br>L&#8217;ordinamento italiano attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il decoro urbano attraverso i propri regolamenti e, nei casi previsti dalla legge, mediante ordinanze sindacali. Il riferimento principale è il Testo unico degli enti locali.<br>Molti Comuni turistici, soprattutto nelle località di mare, hanno quindi previsto il divieto di circolare fuori dalle spiagge o dalle aree balneari indossando soltanto il costume da bagno o a torso nudo. Le limitazioni riguardano generalmente centri storici, piazze, vie commerciali, uffici pubblici, musei e luoghi di culto. In caso di violazione possono essere applicate sanzioni amministrative che variano da Comune a Comune e che, in alcuni casi, superano i 200 euro.<br>Tali provvedimenti non hanno finalità moralistiche, ma sono giustificati dall&#8217;esigenza di preservare il decoro urbano, favorire la convivenza civile e valorizzare il patrimonio storico e culturale delle città. Naturalmente, ogni limitazione deve rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione sanciti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza amministrativa. Un divieto eccessivamente generico o sproporzionato potrebbe infatti essere oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo.<br>È importante distinguere tra le aree destinate alla balneazione, dove il costume rappresenta un abbigliamento perfettamente appropriato, e gli spazi cittadini nei quali il Comune può legittimamente richiedere un abbigliamento più decoroso. Per questo motivo i regolamenti prevedono quasi sempre l&#8217;obbligo di indossare almeno una maglietta o un copricostume quando si lascia la spiaggia.<br>Per residenti e turisti è quindi consigliabile informarsi sulle regole vigenti nel Comune di destinazione, poiché le prescrizioni possono cambiare da località a località. Un semplice cambio di abbigliamento prima di entrare nel centro abitato consente di evitare sanzioni e contribuisce al rispetto delle regole di convivenza, conciliando la libertà individuale con la tutela del decoro degli spazi pubblici.</p>
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		<item>
		<title>Si possono filmare gli interventi della polizia? Ecco quando è consentito e quali sono i limiti</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/si-possono-filmare-gli-interventi-della-polizia-ecco-quando-e-consentito-e-quali-sono-i-limiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Svolgere azione di controllo con videoriprese sull&#8217;operato delle Forze dell&#8217;Ordine è lecito, ma con dei limiti: come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia. L&#8217;uso degli smartphone ha reso sempre più frequente [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Svolgere azione di controllo con videoriprese sull&#8217;operato delle Forze dell&#8217;Ordine è lecito, ma con dei limiti: come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia.</strong></p>



<p>L&#8217;uso degli smartphone ha reso sempre più frequente la registrazione di interventi delle Forze dell&#8217;Ordine durante controlli, arresti o altre attività svolte in luoghi pubblici. Ma è davvero consentito riprendere gli agenti? E questi ultimi possono imporre di interrompere il filmato o sequestrare il telefono?<br />In linea generale, la risposta è sì: chiunque può filmare l&#8217;operato delle Forze dell&#8217;Ordine quando esse agiscono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché la registrazione non interferisca con lo svolgimento del servizio. L&#8217;attività degli agenti, infatti, è un&#8217;attività pubblica e documentarla, di per sé, non costituisce reato.<br />Il diritto di cronaca e di informazione, unito alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall&#8217;articolo 21 della Costituzione, legittima la raccolta di immagini di fatti che avvengono in pubblico. Diverso è il discorso relativo alla diffusione del filmato, che deve rispettare le norme sulla privacy e sull&#8217;eventuale tutela dell&#8217;immagine delle persone coinvolte, soprattutto se si tratta di soggetti estranei ai fatti, minori o vittime di reato.<br />Esistono, però, limiti ben precisi. Chi riprende non deve ostacolare l&#8217;intervento degli operatori, intralciare le operazioni di polizia o assumere comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza degli agenti o di terzi. In tali casi potrebbero configurarsi ipotesi di reato, come la resistenza o l&#8217;interruzione di pubblico servizio, qualora la condotta superi la semplice registrazione.<br />Gli agenti, dal canto loro, non possono vietare automaticamente di effettuare una ripresa solo perché non gradiscono essere filmati. Un ordine di interrompere la registrazione è legittimo soltanto quando sussistano concrete esigenze di ordine pubblico, sicurezza, tutela di attività investigative riservate oppure quando il comportamento di chi filma ostacoli materialmente l&#8217;intervento.<br />Nemmeno il sequestro del telefonino può essere disposto arbitrariamente. Il dispositivo può essere sottoposto a sequestro esclusivamente nei casi previsti dalla legge e con le garanzie stabilite dal codice di procedura penale, ad esempio quando costituisca corpo del reato o contenga prove rilevanti per un procedimento penale. Non è invece consentito pretendere la cancellazione dei video, poiché tale condotta sarebbe priva di base giuridica.<br />Occorre infine distinguere tra il diritto di registrare e quello di pubblicare. La diffusione sui social network di immagini che consentano di identificare agenti, persone fermate o altri soggetti coinvolti può comportare responsabilità civili o, nei casi più gravi, penali, specie se le immagini sono accompagnate da commenti diffamatori o violano specifici divieti di legge.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: nuovo figlio non basta per ridurre l’assegno divorzile all’ex coniuge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-nuovo-figlio-non-basta-per-ridurre-lassegno-divorzile-allex-coniuge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 19:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
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					<description><![CDATA[La nascita di un figlio da una nuova relazione non è, di per sé, sufficiente a ottenere la riduzione dell&#8217;assegno divorzile dovuto all&#8217;ex coniuge. Lo ribadisce la Corte di Cassazione [...]]]></description>
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<p>La nascita di un figlio da una nuova relazione non è, di per sé, sufficiente a ottenere la riduzione dell&#8217;assegno divorzile dovuto all&#8217;ex coniuge. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza commentata, confermando un orientamento ormai consolidato: chi chiede la revisione dell&#8217;assegno deve dimostrare che il mutamento delle proprie condizioni economiche sia reale, significativo e tale da alterare l&#8217;equilibrio patrimoniale esistente al momento del divorzio.</p>



<p>Il caso riguardava un ex marito che aveva fatto istanza per la riduzione dell&#8217;assegno, sostenendo che la nascita di un nuovo figlio e i conseguenti maggiori oneri economici avessero inciso sulla propria capacità contributiva. Per la Suprema Corte, tuttavia, tale circostanza non èsufficiente.</p>



<p>La scelta di costituire una nuova famiglia e di assumere ulteriori obblighi di mantenimento non determina automaticamente il diritto a versare meno all&#8217;ex coniuge.<br />I giudici hanno ricordato che, nei procedimenti di revisione dell&#8217;assegno divorzile (previsti dall&#8217;art. 9 della legge n. 898/1970), grava sul richiedente l&#8217;onere di provare non solo il fatto sopravvenuto, ma anche la concreta incidenza negativa di tale evento sulla propria situazione reddituale e patrimoniale. In altre parole, occorre dimostrare che le nuove spese abbiano realmente compromesso la capacità economica dell&#8217;obbligato rispetto al quadro valutato nella sentenza di divorzio.</p>



<p>Il giudice, inoltre, deve procedere a una valutazione complessiva delle condizioni economiche di entrambe le parti. Non è sufficiente allegare un aumento delle uscite, ma è necessario verificare se vi siano anche incrementi di reddito, disponibilità patrimoniali o altre circostanze idonee a compensare i nuovi oneri familiari.</p>



<p>La decisione tutela il principio secondo cui l&#8217;assegno divorzile può essere modificato solo in presenza di fatti sopravvenuti che incidano concretamente sull&#8217;equilibrio economico tra gli ex coniugi. La formazione di una nuova famiglia rappresenta certamente un elemento valutabile, ma non costituisce un motivo automatico di riduzione dell&#8217;assegno. La prova dell&#8217;effettivo peggioramento economico resta indispensabile, evitando che una scelta personale possa tradursi, senza adeguata dimostrazione, in un pregiudizio per il coniuge beneficiario.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Baby gang e movida violenta: cosa cambia con il nuovo Decreto Sicurezza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/baby-gang-e-movida-violenta-cosa-cambia-con-il-nuovo-decreto-sicurezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Negli ultimi anni il fenomeno delle baby gang e della cosiddetta movida violenta ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, con episodi di aggressioni, rapine, risse e danneggiamenti che interessano soprattutto [...]]]></description>
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<p>Negli ultimi anni il fenomeno delle baby gang e della cosiddetta movida violenta ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, con episodi di aggressioni, rapine, risse e danneggiamenti che interessano soprattutto i centri urbani. Per rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione, il nuovo Decreto Sicurezza introduce una serie di misure volte a garantire una maggiore tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.</p>



<p>Uno degli obiettivi principali del provvedimento è consentire un intervento più tempestivo nei confronti dei gruppi giovanili responsabili di comportamenti violenti o intimidatori. In quest&#8217;ottica vengono ampliati gli strumenti di prevenzione personale, con un ricorso più incisivo al Daspo urbano, che può vietare l&#8217;accesso a determinate aree cittadine o a locali pubblici ai soggetti ritenuti responsabili di episodi di violenza, anche reiterati.</p>



<p>Particolare attenzione è dedicata ai minori coinvolti nelle baby gang. Pur restando fermo il principio della finalità educativa del processo minorile, il decreto rafforza le possibilità di intervento preventivo da parte dell&#8217;autorità giudiziaria e delle forze di polizia, favorendo un monitoraggio più stretto delle situazioni di rischio e una maggiore collaborazione con famiglie, scuole e servizi sociali.</p>



<p>Il provvedimento prevede inoltre un inasprimento delle conseguenze per chi partecipa a risse, danneggiamenti, lesioni e atti di violenza commessi nei luoghi della movida, soprattutto quando tali condotte mettono in pericolo l&#8217;incolumità pubblica. Vengono valorizzati gli strumenti di videosorveglianza e le attività di controllo del territorio, con una presenza più capillare delle forze dell&#8217;ordine nelle aree considerate maggiormente esposte.</p>



<p>Sul piano amministrativo, i sindaci vedono rafforzati i propri poteri nella gestione delle aree interessate dalla movida, potendo adottare misure finalizzate a prevenire situazioni di degrado e a limitare gli assembramenti che degenerano in episodi di violenza.</p>



<p>Il Decreto Sicurezza punta quindi a coniugare prevenzione e repressione, cercando di intervenire prima che i comportamenti devianti sfocino in reati più gravi. Resta tuttavia aperto il dibattito sull&#8217;efficacia delle sole misure punitive. Numerosi esperti evidenziano infatti come il contrasto alle baby gang richieda anche investimenti in educazione, inclusione sociale, recupero della dispersione scolastica e sostegno alle famiglie, affinché la risposta dello Stato non sia esclusivamente repressiva ma anche capace di rimuovere le cause che alimentano il disagio giovanile. Solo un approccio integrato potrà offrire risultati duraturi nella lotta alla violenza minorile e alla criminalità urbana.</p>
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		<title>Per quieto vivere ho concesso un piccolo assegno divorzile: ho fatto bene?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/per-quieto-vivere-ho-concesso-un-piccolo-assegno-divorzile-ho-fatto-bene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio. Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei [...]]]></description>
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<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio.</p>



<p>Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei coniugi, pur ritenendo che l&#8217;altro non abbia diritto a un mantenimento, accetti il riconoscimento di un assegno divorzile di importo modesto, talvolta anche di poche decine di euro mensili, con l&#8217;obiettivo di favorire un accordo e velocizzare la definizione della causa.<br />Una scelta che può apparire conveniente nell&#8217;immediato, ma che produce effetti giuridici tutt&#8217;altro che trascurabili.</p>



<p>L&#8217;assegno divorzile, disciplinato dall&#8217;articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non rappresenta infatti soltanto un sostegno economico.<br />Il suo riconoscimento da parte del giudice costituisce l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza dei presupposti previsti dalla legge e determina l&#8217;acquisizione di uno specifico status giuridico in capo al beneficiario.</p>



<p>Da tale riconoscimento possono derivare conseguenze rilevanti anche per il futuro. Innanzitutto, l&#8217;assegno potrà essere oggetto di revisione qualora sopravvengano mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti. Chi percepisce un assegno simbolico potrebbe quindi chiedere successivamente un aumento, dimostrando il peggioramento della propria situazione o il miglioramento di quella dell&#8217;ex coniuge.</p>



<p>Vi sono poi effetti ancora più importanti.<br />Il riconoscimento dell&#8217;assegno divorzile costituisce infatti uno dei presupposti per il diritto alla pensione di reversibilità dell&#8217;ex coniuge, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa previdenziale.<br />Analogamente, può consentire l&#8217;accesso all&#8217;assegno periodico gravante sull&#8217;eredità dell&#8217;ex coniuge deceduto, nei casi disciplinati dalla stessa legge sul divorzio.<br />Concede anche il diritto ad ottenere il 40% del TFR, calcolato sulla durata degli anni di matrimonio</p>



<p>La giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte evidenziato come il diritto all&#8217;assegno divorzile non possa essere considerato una mera formalità processuale, ma rappresenti il risultato di una valutazione giudiziale fondata sui criteri dell&#8217;inadeguatezza dei mezzi, del contributo dato alla vita familiare e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.</p>



<p>Per questa ragione, accettare di concedere un assegno &#8220;simbolico&#8221; esclusivamente per accelerare la conclusione del procedimento richiede un&#8217;attenta valutazione. Se da un lato può favorire una rapida definizione della controversia, dall&#8217;altro determina effetti destinati a protrarsi nel tempo e ad incidere su diritti di natura previdenziale e successoria.</p>



<p>Prima di prestare il proprio consenso è quindi opportuno valutare attentamente, non solo il vantaggio immediato della chiusura della causa, ma anche le conseguenze future che il riconoscimento, pur di un assegno minimo, è in grado di produrre.<br>In materia di divorzio, infatti, anche una decisione apparentemente marginale può influenzare in modo significativo la posizione giuridica degli ex coniugi per molti anni.</p>
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		<title>Tornano insieme dopo la separazione: gli alimenti non versati si possono ancora chiedere</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/tornano-insieme-dopo-la-separazione-gli-alimenti-non-versati-si-possono-ancora-chiedere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rinconciliazione]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come la Legge risponda sempre a regole di equità ben precise! La riconciliazione tra i coniugi non rappresenta soltanto la ripresa della convivenza e del [...]]]></description>
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<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come la Legge risponda sempre a regole di equità ben precise!</strong></p>



<p>La riconciliazione tra i coniugi non rappresenta soltanto la ripresa della convivenza e del progetto di vita comune, ma produce anche importanti conseguenze sul piano giuridico. Quando marito e moglie decidono di superare la crisi matrimoniale, infatti, cessano gli effetti della separazione personale e vengono meno molte delle controversie che avevano trovato origine proprio nello stato di separazione.<br>L&#8217;istituto è disciplinato dall&#8217;articolo 157 del Codice civile, secondo cui la separazione cessa per effetto della riconciliazione, che può risultare da una dichiarazione espressa oppure da comportamenti incompatibili con la volontà di rimanere separati. La semplice ripresa della convivenza, tuttavia, non è sempre sufficiente: occorre che emerga la concreta volontà di ricostituire stabilmente il rapporto coniugale.</p>



<p>Con la riconciliazione vengono meno gli effetti della separazione personale. Ciò significa che cessano gli obblighi e i diritti sorti esclusivamente in conseguenza della separazione, come il diritto all&#8217;assegno di mantenimento previsto tra i coniugi separati, &#8220;salvo quanto già maturato prima della riconciliazione stessa&#8221;.</p>



<p>Anche i procedimenti giudiziari aventi ad oggetto questioni strettamente connesse alla separazione perdono, di regola, la loro ragion d&#8217;essere. Se la domanda proposta in giudizio riguarda, ad esempio, la modifica delle condizioni della separazione, la revisione dell&#8217;assegno di mantenimento o altri aspetti destinati a operare solo durante la separazione, la riconciliazione determina la cessazione dell&#8217;interesse a proseguire la causa, con conseguente chiusura del contenzioso.</p>



<p>Naturalmente, non tutte le controversie vengono automaticamente cancellate. Come detto, restano, infatti, azionabili i diritti già maturati prima della riconciliazione, come gli eventuali arretrati dell&#8217;assegno di mantenimento o le somme dovute in forza di obblighi non adempiuti durante il periodo di separazione, (anche se parrebbe un innaturale controsenso dichiararsi riconciliati e poi attivare un&#8217;azione giudiziaria contro l&#8217;altro coniuge).</p>



<p>La riconciliazione non incide neppure sui rapporti con i figli. Gli obblighi di mantenimento, educazione e cura della prole continuano a trovare fondamento direttamente nella responsabilità genitoriale e non vengono meno per il semplice fatto che i genitori abbiano ripreso la convivenza. In ogni caso, qualora in futuro la crisi dovesse ripresentarsi, non sarà possibile far rivivere la precedente separazione: sarà necessario avviare un nuovo procedimento, poiché la riconciliazione ha definitivamente estinto gli effetti della precedente.</p>



<p>L&#8217;ordinamento, dunque, guarda con favore alla ricostituzione della famiglia, attribuendo alla riconciliazione un effetto estintivo della separazione e dei contenziosi ad essa strettamente collegati. Un principio che valorizza la ripresa del rapporto coniugale, senza però sacrificare i diritti già acquisiti dalle parti durante il periodo in cui la separazione era efficace.</p>
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		<title>Sconto di pena, decide il magistrato di sorveglianza: il chiarimento della Consulta</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sconto-di-pena-decide-il-magistrato-di-sorveglianza-il-chiarimento-della-consulta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena [...]]]></description>
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<p>La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, spetta al magistrato di sorveglianza.<br>,La Consulta ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 69 e 69-bis dell&#8217;ordinamento penitenziario.<br>Il dubbio nasceva dalla recente riforma delle pene sostitutive, che ha ampliato il ricorso al lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive brevi. Secondo il giudice rimettente sarebbe stato più coerente attribuire il potere di concedere la liberazione anticipata al giudice dell&#8217;esecuzione, già competente per la gestione della pena sostitutiva, anziché al magistrato di sorveglianza.<br>La Corte costituzionale ha però escluso qualsiasi contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. I giudici hanno osservato che la liberazione anticipata rappresenta un istituto strettamente collegato alla valutazione del percorso rieducativo del condannato. Si tratta di una verifica che, per tradizione e competenza, appartiene al magistrato di sorveglianza, organo specializzato nell&#8217;apprezzare la partecipazione del detenuto o del condannato al processo di risocializzazione.<br>La decisione conferma quindi che non è decisiva la tipologia della pena in esecuzione, ma la natura della valutazione richiesta. Lo sconto di pena non costituisce un automatismo, bensì il riconoscimento dell&#8217;effettiva adesione del condannato al percorso rieducativo previsto dall&#8217;articolo 27 della Costituzione.<br>La sentenza consolida inoltre il ruolo della magistratura di sorveglianza quale garante della finalità rieducativa della pena, evitando una frammentazione delle competenze che potrebbe generare decisioni non uniformi. Pur nell&#8217;ambito delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma, resta dunque fermo il principio secondo cui la valutazione sul merito del comportamento del condannato e sull&#8217;eventuale riduzione della pena compete al giudice specializzato in materia di esecuzione penitenziaria.<br>La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nell&#8217;assestamento interpretativo della riforma Cartabia, confermando la centralità del magistrato di sorveglianza nelle decisioni che incidono concretamente sulla durata della pena e sul percorso di reinserimento sociale del condannato.</p>
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