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	<title>Leggi &amp; Giustizia | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Ho deciso di staccare le utenze ad un inquilino che non mi paga da mesi: lo posso fare?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-deciso-di-staccare-le-utenze-ad-un-inquilino-che-non-mi-paga-da-mesi-lo-posso-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 17:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come un comportamento del genere possa far passare dalla ragione al torto, con conseguenze anche gravi! L’interruzione delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) da parte [...]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come un comportamento del genere possa far passare dalla ragione al torto, con conseguenze anche gravi!</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’interruzione delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) da parte del proprietario di casa nei confronti di un inquilino moroso costituisce una condotta illegittima e punibile sia sul piano penale sia su quello civile. Nonostante il mancato pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori rappresenti un inadempimento contrattuale, il locatore non può farsi giustizia da solo nel tentativo di spingere l&#8217;inquilino a liberare l&#8217;immobile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista penale, distaccare o manomettere i contatori delle utenze per costringere l&#8217;occupante ad andarsene configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, disciplinato dall’articolo 392 del Codice Penale.<br>La Corte di Cassazione ha, a più riprese, confermato che la sospensione delle forniture indispensabili alla vita quotidiana rientra nella nozione di &#8220;violenza sulle cose&#8221;, in quanto l&#8217;immobile viene privato della sua idoneità abitativa.<br>In presenza di situazioni di particolare disagio o di soggetti fragili nell&#8217;immobile, la condotta del locatore può sconfinare in reati più gravi, quali la Violenza privata (art. 610 c.p.), punita con la reclusione fino a quattro anni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul piano civile, la disattivazione dei servizi essenziali violerebbe l&#8217;obbligo del locatore di garantire il pacifico godimento della cosa locata durante il contratto. L&#8217;inquilino danneggiato ha la possibilità di ricorrere d&#8217;urgenza al giudice tramite un ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la riattivazione immediata delle forniture. Inoltre, la morosità dell&#8217;inquilino non cancella il suo diritto a richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della privazione dei servizi primari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;unica strada riconosciuta dall&#8217;ordinamento italiano per riottenere il possesso dell&#8217;immobile in caso di morosità è la procedura giudiziale di sfratto per morosità. Il proprietario deve inviare una formale diffida ad adempiere e successiva intimazione di sfratto tramite il legale di fiducia, attendendo la convalida del giudice e l&#8217;intervento dell&#8217;ufficiale giudiziario. Ogni scorciatoia autonoma si traduce in un illecito perseguibile per legge.</p>
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		<title>Cassazione: tutele per lo studio legale anche se l’avvocato è indagato</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-tutele-per-lo-studio-legale-anche-se-lavvocato-e-indagato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio legale]]></category>
		<category><![CDATA[tutele]]></category>
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					<description><![CDATA[L’equilibrio tra l’efficacia delle indagini penali e la tutela del diritto di difesa rappresenta uno dei nodi più delicati del nostro ordinamento costituzionale e processuale. A rimettere al centro del [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’equilibrio tra l’efficacia delle indagini penali e la tutela del diritto di difesa rappresenta uno dei nodi più delicati del nostro ordinamento costituzionale e processuale. A rimettere al centro del dibattito giuridico questa fondamentale tensione è stata l’ordinanza che qui commentiamo, che ha sollecitato l’intervento risolutivo delle Sezioni Unite per chiarire l’ambito di applicazione delle garanzie previste dall’articolo 103 del codice di procedura penale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il quesito sollevato dalla Suprema Corte riguardava la possibilità di estendere le speciali tutele riservate agli studi legali anche nei casi in cui sia lo stesso avvocato a essere sottoposto ad indagine penale. Un’interpretazione restrittiva tendeva infatti a ritenere che, di fronte a un&#8217;ipotesi di reato contestata al professionista, le tutele dovessero cedere il passo alle ordinarie esigenze di ricerca della prova.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al contrario, un orientamento più garantista sostiene che lo studio legale non costituisca un privilegio personale dell&#8217;avvocato, bensì un presidio a tutela dei cittadini e dei loro segreti. L’articolo 103 c.p.p. stabilisce rigorosi limiti formali e sostanziali per le ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le perquisizioni sono consentite solo quando gli avvocati o le persone che svolgono stabilmente attività nello studio sono imputati o per rilevare tracce/effetti di un reato: vietato il sequestro di carte, documenti e supporti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato: indispensabile la presenza o il preventivo avviso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territoriale e richiesto l&#8217;intervento da parte del magistrato, giudice o pubblico ministero, mediante decreto motivato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Sezioni Unite hanno confermato che la qualità di indagato in capo all&#8217;avvocato non affievolisce né annulla le tutele dello studio legale. La perquisizione rimane ammissibile come strumento d&#8217;indagine, ma la sua esecuzione deve inderogabilmente conformarsi alle garanzie procedimentali dell’articolo 103 c.p.p. Questa pronuncia riafferma che la protezione del segreto professionale e del materiale difensivo custodito nello studio d’avvocato non è un&#8217;immunità del singolo, ma<br>una garanzia sistemica posta a presidio dell&#8217;inviolabilità della difesa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sia ben chiaro che questa pronunzia non deve sollevare perplessità nell&#8217;opinione pubblica, in merito a paventate &#8220;garanzie di casta&#8221;! Il provvedimento, al contrario, sposta l&#8217;asse dell&#8217;attenzione giuridica esclusivamente a difesa delle &#8220;garanzie generali&#8221;, impedendo che le indagini nei confronti di un singolo, possano ledere i diritti del segreto professionale.</p>
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		<title>Il vicino continua a gettare mozziconi di sigarette sul mio balcone: cosa posso fare?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-vicino-continua-a-gettare-mozziconi-di-sigarette-sul-mio-balcone-cosa-posso-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[mozziconi sigarette balcone]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa, che sicuramente non è permissiva verso questa manifestazione di inciviltà. Di fatto, il lancio di mozziconi di sigaretta dai balconi o dalle finestre [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa, che sicuramente non è permissiva verso questa manifestazione di inciviltà.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Di fatto, il lancio di mozziconi di sigaretta dai balconi o dalle finestre è un&#8217;abitudine purtroppo diffusa, spesso sottovalutata da chi la compie, ma al centro di precise tutele normative nell&#8217;ordinamento italiano. Oltre al decoro urbano e alla convivenza civile, la condotta configura specifici illeciti sanzionabili sia in sede amministrativa che penale, superando la mera dimensione del &#8220;fastidioso vicinato&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Codice Penale punisce il reato di &#8220;getto pericoloso di cose&#8221;, sanzionando chiunque lanci o versi, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di uso comune o altrui, cose atte a offendere, imbrattare o molestare le persone. La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito a più riprese che il lancio continuato di mozziconi verso il balcone del vicino o sul cortile condominiale rientra appieno in questa fattispecie, qualora sia idoneo a causare molestia o imbrattamento. Non occorre necessariamente che si verifichi un danno concreto: la condotta è sanzionata anche per il solo rischio e per il disagio arrecato alle persone.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A ciò si aggiunge la normativa amministrativa legata alla tutela dell&#8217;ambiente e del decoro urbano.<br>Chi getta a terra o da una finestra un mozzicone rischia sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 60 a 300 euro. Molti Comuni, inoltre, prevedono nei propri Regolamenti di Polizia Urbana ulteriori restrizioni e multe volte a sanzionare chi sporca gli spazi pubblici o privati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In ambito condominiale, il lancio di mozziconi viola le regole generali sul corretto uso delle cose comuni e sul rispetto delle proprietà altrui. I regolamenti condominiali possono contenere clausole specifiche che vietano espressamente il lancio di oggetti dalle finestre, prevedendo sanzioni pecuniarie per chi li viola, laddove previsto dalle disposizioni attuative del codice civili.<br>Qualora si causino danneggiamenti a tende o arredi del vicino, si passa alla responsabilità civile per danni, con l&#8217;obbligo di risarcire il pregiudizio economico arrecato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge italiana tratta il lancio dei mozziconi con estrema severità: ciò che per alcuni può sembrare un gesto veniale rappresenta a tutti gli effetti un illecito perseguibile su più fronti giuridici.</p>
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		<item>
		<title>Guidare l’auto di un amico per più di 30 giorni: la legge che pochi conoscono e che fa discutere</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/guidare-lauto-di-un-amico-per-piu-di-30-giorni-la-legge-che-pochi-conoscono-e-che-fa-discutere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 18:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Motori e Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega alcune problematiche che possono sorgere in una situazione del genere. In Italia, guidare un veicolo intestato a un’altra persona, che sia un familiare o un [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega alcune problematiche che possono sorgere in una situazione del genere.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">In Italia, guidare un veicolo intestato a un’altra persona, che sia un familiare o un amico, è una prassi quotidiana e perfettamente legale, ma comporta specifici adempimenti normativi quando l&#8217;utilizzo si protrae nel tempo. La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 94 del Codice della Strada, introdotto per garantire la tracciabilità di chi si trova effettivamente alla guida di un mezzo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il prestito dell&#8217;auto avviene in modo saltuario o per brevi periodi (fino a 30 giorni consecutivi), non è richiesta alcuna formalità amministrativa: sufficiente che il veicolo sia regolarmente coperto da assicurazione RCA e che il guidatore sia in possesso di una patente valida.<br>La situazione cambia quando l&#8217;uso dell&#8217;auto da parte di un soggetto diverso dal proprietario si estende per un periodo continuativo superiore a 30 giorni. In questo caso, scatta l&#8217;obbligo di annotare la variazione sulla carta di circolazione (oggi DU &#8211; Documento Unico di circolazione e di proprietà) presso la Motorizzazione Civile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un’importante deroga riguarda i familiari conviventi. Se l&#8217;auto di un familiare viene guidata da un membro dello stesso nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia), non sussiste alcun obbligo di annotazione, prescindere dalla durata dell&#8217;utilizzo. Pertanto, un figlio che guida l&#8217;auto del genitore con cui convive non deve espletare alcuna burocrazia.<br>Se invece il familiare non è convivente (ad esempio un figlio che ha cambiato residenza) oppure si tratta di un amico, l&#8217;uso continuativo oltre i 30 giorni impone l&#8217;aggiornamento dei documenti del veicolo.<br>Per adempiere all&#8217;obbligo, l&#8217;intestatario del veicolo o l&#8217;utilizzatore deve presentare richiesta presso gli uffici della Motorizzazione Civile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A seguito della richiesta, viene rilasciato un tagliando di aggiornamento da applicare sul Documento Unico, sul quale figurano i dati del comodatario e la scadenza (o l&#8217;indicazione a tempo indeterminato) del periodo di utilizzo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ignorare questo adempimento comporta rischi sanzionatori rilevanti. In caso di controllo delle forze dell&#8217;ordine, la mancata annotazione dell&#8217;intestatario temporaneo oltre i 30 giorni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che parte da oltre 700 euro, unitamente al ritiro della carta di circolazione.<br>Infine, è fondamentale verificare le clausole della polizza assicurativa: se l&#8217;assicurazione prevede la &#8220;guida esclusiva&#8221; o limiti di età per i conducenti, un eventuale sinistro con alla guida una persona non autorizzata potrebbe comportare il diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perché il cittadino deve identificarsi, ma non può pretendere le generalità dell’agente? La spiegazione dell’avvocato Labonia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/perche-il-cittadino-deve-identificarsi-ma-non-puo-pretendere-le-generalita-dellagente-la-spiegazione-dellavvocato-labonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 15:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[agente]]></category>
		<category><![CDATA[generalità]]></category>
		<category><![CDATA[identificarsi]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Risponde l’avvocato Simone Labonia, spiegando i perché di una normativa che può apparire sbilanciata. Il rapporto tra cittadino e forze dell’ordine, nell’ordinamento italiano, è costruito su un delicato equilibrio tra [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph"><strong>Risponde l’avvocato Simone Labonia, spiegando i perché di una normativa che può apparire sbilanciata.</strong></p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph">Il rapporto tra cittadino e forze dell’ordine, nell’ordinamento italiano, è costruito su un delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela delle libertà individuali. E proprio in questo rapporto emerge una questione che può apparire paradossale: se un poliziotto o un carabiniere può chiedere al cittadino di fornire le proprie generalità, perché il cittadino non può pretendere di conoscere quelle dell’agente?</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph">La risposta è che non esiste un obbligo generale e speculare di identificazione.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph">L’articolo 651 del Codice penale punisce chi, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali. Il rifiuto può quindi avere conseguenze penali.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph">Questo non significa, però, che in ogni circostanza il cittadino sia obbligato materialmente a consegnare il proprio documento d’identità. L’obbligo riguarda, in primo luogo, il fornire le informazioni richieste; esistono poi situazioni specifiche nelle quali la legge impone ulteriori obblighi di documentazione o esibizione.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph">Il punto più controverso riguarda invece l’agente.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph">Non esiste, nell&#8217;ordinamento italiano, una disposizione generale che attribuisca al privato un diritto assoluto a conoscere nome e cognome del singolo operatore di polizia impegnato in un controllo. L’agente, tuttavia, non opera come soggetto privato: agisce nell’esercizio di una funzione pubblica ed è riconducibile all’amministrazione di appartenenza. Il cittadino che ritenga di aver subito un comportamento illegittimo può quindi utilizzare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, attraverso i canali amministrativi e giudiziari competenti.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph">L’asimmetria può apparire difficile da accettare: il cittadino deve farsi identificare, mentre l’agente non deve necessariamente fornire le proprie generalità al cittadino che gliele domanda.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph">La ragione è legata soprattutto alla particolare funzione svolta dagli operatori di pubblica sicurezza. Rendere indiscriminatamente conoscibili dati personali quali nome e cognome potrebbe esporre gli appartenenti alle forze dell’ordine e, in determinati contesti, anche i loro familiari, a ritorsioni, intimidazioni, pressioni o forme di persecuzione.</p>



<p class="has-medium-font-size wp-block-paragraph">Questo, naturalmente, non significa che l’operato della polizia sia sottratto a qualsiasi forma di controllo. Al contrario, esistono procedure, identificativi di servizio, verbali, atti amministrativi e strumenti di denuncia e ricorso che consentono di individuare l’attività svolta e contestarla quando se ne ravvisino i presupposti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carabinieri, tutelare chi tutela gli altri: il valore di una scelta consapevole</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/carabinieri-tutelare-chi-tutela-gli-altri-il-valore-di-una-scelta-consapevole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta sindacale carabinieri]]></category>
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					<description><![CDATA[Dalla strada alle esigenze della vita quotidiana, Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME propone un percorso di rappresentanza, assistenza e servizi dedicati al personale dell’Arma. Perché dietro ogni uniforme c’è [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Dalla strada alle esigenze della vita quotidiana, Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME propone un percorso di rappresentanza, assistenza e servizi dedicati al personale dell’Arma. Perché dietro ogni uniforme c’è una persona, con responsabilità professionali, esigenze familiari e progetti per il futuro.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni giorno, nelle città come nei piccoli centri, nelle stazioni territoriali come nei servizi più impegnativi, i Carabinieri rappresentano un punto di riferimento per i cittadini. Sono presenti quando emerge una difficoltà, quando una famiglia chiede aiuto, quando una situazione richiede equilibrio, professionalità e capacità di prendere decisioni anche in condizioni complesse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È una responsabilità che non si esaurisce al termine del turno. Il servizio nell’Arma accompagna la vita personale, coinvolge le famiglie, richiede aggiornamento continuo e comporta spesso la necessità di affrontare questioni amministrative, giuridiche e previdenziali non sempre semplici da interpretare.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Proprio da questa realtà nasce una riflessione importante: chi ogni giorno tutela la sicurezza degli altri deve poter trovare, quando ne ha bisogno, interlocutori capaci di ascoltare e orientare anche le proprie esigenze.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto si inserisce <a href="https://lavocedeicarabinieri.it/">Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME</a>, una realtà associativa che mette al centro la partecipazione del personale e propone servizi pensati per accompagnare i Carabinieri nelle diverse fasi della vita professionale e personale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La tutela dei propri diritti comincia anche dalla scelta di informarsi e di conoscere gli strumenti a disposizione.</strong>&nbsp;Per chi desidera entrare a far parte di questa realtà associativa, è possibile avviare direttamente la procedura di adesione attraverso il canale ufficiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Vuoi conoscere da vicino PSC ASSIEME e scegliere di farne parte?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.pianetasindacalecarabinieri.it/iscriviti/"><strong><u>ISCRIVITI A PSC ASSIEME – COMPILA IL MODULO UFFICIALE</u></strong></a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>La rappresentanza parte dall’ascolto</strong><strong></strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Iscriversi a un sindacato non significa soltanto aderire a un’organizzazione. Significa scegliere di conoscere gli strumenti di rappresentanza disponibili, avere un riferimento al quale sottoporre i propri dubbi e informarsi sulle possibilità di assistenza connesse alla propria situazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per chi opera quotidianamente sul territorio, dove il tempo è spesso limitato e le responsabilità sono concrete, poter individuare un interlocutore a cui rivolgersi può fare la differenza. Una comunicazione amministrativa da comprendere, una questione disciplinare da approfondire, una pratica da avviare o una decisione previdenziale da valutare sono situazioni nelle quali disporre di informazioni chiare rappresenta un primo passo fondamentale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">PSC ASSIEME propone un percorso di orientamento e servizi associativi che mira a rispondere a queste necessità, favorendo un approccio basato sull’informazione, sul confronto e sulla conoscenza delle opportunità disponibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo è semplice: permettere a ogni associato di comprendere meglio a quali strumenti può accedere e come attivarsi in funzione delle proprie esigenze.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>Tutela legale, fisco e pensione: risposte alle necessità concrete</strong><strong></strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Tra gli ambiti presentati da PSC ASSIEME figura la tutela legale, con possibilità di primo orientamento per questioni amministrative, disciplinari, penali e penali militari, oltre agli aspetti connessi ai ricorsi amministrativi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In situazioni delicate, sapere a chi esporre il proprio problema e quali informazioni raccogliere può aiutare a individuare il percorso più appropriato. Le modalità di assistenza, le eventuali coperture e le spese devono essere verificate in relazione al singolo caso e alle condizioni applicabili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Accanto alla dimensione giuridica, vi sono esigenze più ordinarie, ma non per questo meno importanti. La gestione delle pratiche fiscali, come il modello 730 e la DSU per l’ISEE, richiede attenzione, documentazione corretta e conoscenza delle procedure. Per questi aspetti, il percorso associativo presenta un servizio di assistenza attraverso professionisti convenzionati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro momento significativo è quello del pensionamento. Dopo anni trascorsi al servizio delle istituzioni e delle comunità, affrontare il passaggio alla quiescenza significa confrontarsi con requisiti, procedure, domande e valutazioni economiche. PSC ASSIEME propone un supporto di orientamento sulle pratiche pensionistiche e sui passaggi tra gli uffici competenti, con l’intento di aiutare il personale a raccogliere le informazioni necessarie e a procedere con maggiore consapevolezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tutti questi ambiti, il valore dell’assistenza sta anche nella possibilità di non dover affrontare ogni passaggio da soli, ma di poter individuare un riferimento e capire da dove cominciare.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>Il benessere personale fa parte della tutela</strong><strong></strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Parlare delle esigenze dei Carabinieri significa andare oltre gli aspetti strettamente professionali. I ritmi di servizio, la gestione delle responsabilità, la complessità di determinate esperienze operative e l’equilibrio tra lavoro e famiglia possono incidere sul benessere individuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Riconoscere questa dimensione non significa mettere in discussione la professionalità del personale. Al contrario, significa considerare la persona nella sua interezza e riconoscere che il benessere è un elemento importante della vita lavorativa e familiare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le opportunità indicate da PSC ASSIEME rientra il percorso di supporto psicologico online attraverso Unobravo, secondo le modalità e le condizioni previste dal servizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’offerta associativa comprende inoltre convenzioni dedicate a diverse categorie di spesa e il programma assicurativo “Oggi per il Domani”, presentato in collaborazione con Vittoria Assicurazioni. Per ogni proposta è importante consultare le condizioni aggiornate, verificando costi, garanzie, limiti ed eventuali esclusioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono ambiti differenti, ma accomunati da una stessa attenzione: considerare non soltanto il ruolo professionale del Carabiniere, ma anche la sua vita quotidiana, le sue responsabilità familiari e le scelte che riguardano il futuro.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>Informarsi oggi per scegliere con consapevolezza</strong><strong></strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni Carabiniere conosce il valore della responsabilità e dell’appartenenza. Conosce anche l’importanza di avere informazioni affidabili prima di prendere una decisione. Lo stesso principio può guidare la scelta associativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di aderire è opportuno conoscere le modalità di iscrizione, la quota prevista, i requisiti, la decorrenza dell’adesione e le condizioni di accesso ai singoli servizi. Un confronto diretto permette di chiarire eventuali dubbi e di comprendere quali opportunità siano realmente pertinenti alla propria situazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per chi desidera conoscere più da vicino la proposta associativa, è disponibile una pagina di approfondimento dedicata all’iscrizione, ai servizi e alle opportunità offerte da Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Per approfondire: </strong><a href="https://lavocedeicarabinieri.it/iscrizione-sindacato-carabinieri/"><u>Scopri come funziona l’iscrizione al sindacato dei Carabinieri e quali servizi sono disponibili</u></a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>PSC ASSIEME: un riferimento da conoscere</strong><strong></strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Per i Carabinieri impegnati ogni giorno sul territorio, il messaggio è concreto: dedicare attenzione alle proprie esigenze non significa sottrarre valore al servizio, ma riconoscere che anche chi è chiamato a esserci per gli altri ha diritto a informarsi, essere ascoltato e conoscere gli strumenti disponibili per tutelarsi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perché la tutela non riguarda soltanto i momenti di difficoltà. Riguarda anche la possibilità di prevenire problemi, pianificare il futuro, comprendere i propri diritti e affrontare con maggiore serenità le decisioni che accompagnano la carriera e la vita personale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Se desideri fare il prossimo passo, conoscere le opportunità associative e aderire a Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME, puoi avviare la procedura direttamente dal sito ufficiale.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.pianetasindacalecarabinieri.it/iscriviti/"><strong><u>ISCRIVITI A PSC ASSIEME – COMPILA IL MODULO UFFICIALE DI ISCRIZIONE</u></strong></a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Dietro ogni uniforme c’è una persona. E prendersi cura anche di quella persona è parte di una cultura della tutela che guarda al presente, alla famiglia e al futuro.</em></strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>TSO, un errore nella procedura può fare la differenza tra cura e violazione dei diritti</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/tso-un-errore-nella-procedura-puo-fare-la-differenza-tra-cura-e-violazione-dei-diritti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[NELLA CONVALIDA DEL T.S.O. È NECESSARIA TUTTA L&#8217;ATTENZIONE CHE LA NORMA PREVEDESentenza 157/2026 Corte Costituzionale La sentenza della Corte Costituzionale torna a delineare con estrema chiarezza il delicato equilibrio tra [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">NELLA CONVALIDA DEL T.S.O. È NECESSARIA TUTTA L&#8217;ATTENZIONE CHE LA NORMA PREVEDE<br>Sentenza 157/2026 Corte Costituzionale</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza della Corte Costituzionale torna a delineare con estrema chiarezza il delicato equilibrio tra la tutela della salute pubblica, il diritto alle cure e la salvaguardia della libertà personale. Al centro della pronuncia vi è la disciplina del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), una misura eccezionale che incide in modo diretto e profondo sulla sfera d&#8217;autonomia e sulla dignità dell&#8217;individuo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il TSO rappresenta uno dei punti di maggiore tensione del nostro ordinamento: da un lato vi è l&#8217;esigenza di prestare assistenza a persone che si trovano in condizioni di grave alterazione psichica e rifiutano le cure; dall&#8217;altro vi è la necessità imperativa di garantire che tali interventi non si trasformino in una privazione arbitraria della libertà. La Costituzione, all&#8217;articolo 32, stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, aggiungendo un limite invalicabile: il rispetto della persona umana. A ciò si affianca la garanzia dell&#8217;articolo 13, che tutela l&#8217;inviolabilità della libertà personale sotto la riserva di giurisdizione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Consulta ha ribadito che la natura coercitiva del TSO impone un&#8217;applicazione rigorosa e mai formalistica delle garanzie procedurali previste dalla legge n. 180 del 1978 (la legge Basaglia, poi confluita nella legge 833/1978). La sequenza che va dalla proposta medica alla convalida del sindaco, fino alla necessaria autorizzazione del giudice tutelare, non costituisce una semplice prassi burocratica, ma una catena di controllo indispensabile a proteggere il cittadino.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione dei giudici costituzionali sottolinea che l&#8217;assenza o il vizio di anche uno solo di questi passaggi mina la legittimità dell&#8217;intero procedimento. L&#8217;intervento non può basarsi su valutazioni generiche, ma richiede una costante attenzione al rispetto della normativa vigente. La tutela della persona che affronta un momento di vulnerabilità deve rimanere il faro guida di ogni operatore sanitario e di ogni autorità coinvolta, assicurando che la cura non travalichi mai i confini del rispetto dei diritti fondamentali.</p>
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		<item>
		<title>Salerno, l&#8217;associazione &#8220;Sos Antiracket Antiusura&#8221; premiata dal ministro Piantedosi</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/salerno-lassociazione-sos-antiracket-antiusura-premiata-dal-ministro-piantedosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianna Vallone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 12:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[piantedosi a benevento]]></category>
		<category><![CDATA[sos antiracket antiusura]]></category>
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					<description><![CDATA[Un riconoscimento per l’impegno nella tutela delle vittime di usura ed estorsione e nella promozione della legalità. L’associazione SOS Antiracket Antiusura, con sede a Salerno, ha ricevuto il premio nazionale [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Un riconoscimento per l’impegno nella tutela delle vittime di usura ed estorsione e nella promozione della legalità. L’associazione SOS Antiracket Antiusura, con sede a Salerno, ha ricevuto il premio nazionale “La Persona al centro”, assegnato per le buone pratiche e il merito al servizio del Paese. <strong>A consegnare il riconoscimento al presidente nazionale dell’associazione, Tommaso Battaglini, è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi,</strong> nel corso di una cerimonia a Palazzo Massone, a Benevento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il premio, giunto alla terza edizione, è promosso su iniziativa dell’Ente culturale San Lorenzo Martire-Nicola Vigliotti e del Circolo socio-culturale Pietra Strumilia, di cui Piantedosi è presidente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla base del conferimento c’è l’attività svolta dall’associazione a sostegno di imprenditori, commercianti e cittadini vittime di usura ed estorsione, attraverso assistenza legale e supporto alle persone coinvolte. Nelle motivazioni del premio, SOS Antiracket Antiusura viene definita un’organizzazione che «Rappresenta un baluardo inespugnabile di legalità, di giustizia e solidarietà sociale, che pone da sempre la dignità dell’essere umano al di sopra di ogni minaccia e sopraffazione. Con coraggioso presidio, dedizione e profondo senso civico l’Associazione si è fatta scudo per imprenditori, commercianti e cittadini vittime di usura ed estorsione, restituendo loro non solo tutela legale e sostegno completo, ma soprattutto la speranza, la libertà e il diritto di riappropriarsi del proprio futuro».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per Battaglini, il riconoscimento valorizza il lavoro di una squadra multidisciplinare impegnata ad accompagnare le vittime lungo il percorso che va dalla denuncia alla tutela dei loro diritti in sede giudiziaria. Un’attività che, sottolinea il presidente, prosegue da 15 anni in collaborazione con le Forze dell’Ordine nei territori in cui l’associazione interviene.</p>



<p class="wp-block-paragraph">«Il premio è il riconoscimento al grande lavoro di un gruppo -dai professionisti dell’Ufficio Legale agli psicologi, dai consulenti fiscali ai coordinatori di progetto- che nel suo insieme affianca le vittime dal momento della presa in carico con la denuncia sino alla costituzione di parte civile nel processo penale – spiega il Presidente – Ma è anche il segno di un’attività che va avanti ormai da 15 anni, grazie alla collaborazione con le Forze dell’Ordine nei diversi territori dove ci troviamo ad intervenire. Lo Stato c’è, nelle sue forme e con gli strumenti normativi a disposizione, per aiutare le vittime a ritrovare la strada della libertà».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il riconoscimento, nelle intenzioni dell’associazione, rappresenta una tappa nel percorso di contrasto ai fenomeni criminali e di sensibilizzazione sull’importanza della denuncia. Il messaggio rivolto alle vittime resta quello di non affrontare da sole le minacce e le pressioni legate all&#8217;usura e all&#8217;estorsione, potendo contare su strumenti di tutela e assistenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A sottolineare il valore del lavoro svolto è anche Antonio Picarella, penalista e responsabile dell&#8217;ufficio legale dell&#8217;ente, che richiama la necessità di competenze specifiche e di una presenza continuativa sul territorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">«L’affiancamento, il sostegno e l’assistenza, anche legale, alle vittime di reati come usura ed estorsione – dichiara il penalista Antonio Picarella, responsabile dell’ufficio legale dell’ente – sono attività che richiedono un grande impegno, un approccio attento e una competenza mirata. Elementi senza i quali non è possibile garantire una presenza costante ed efficace sul territorio nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni criminali. Il premio conferito a SOS Antiracket Antiusura e al suo presidente Tommaso Battaglini è un’attestazione importante di apprezzamento e di fiducia al lavoro svolto in tutti questi anni dall’associazione e deve rappresentare uno stimolo a consolidare e migliorare quelle “buone pratiche” che questo riconoscimento ha inteso valorizzare».</p>
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		<title>Ubriaco a cavallo, fermato dalla Polizia: cosa rischia davvero? E la patente può essere sospesa?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ubriaco-a-cavallo-fermato-dalla-polizia-cosa-rischia-davvero-e-la-patente-puo-essere-sospesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 10:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[ubriaco a cavallo]]></category>
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					<description><![CDATA[A questo strano quesito risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, illustrandoci la normativa. Montare a cavallo nelle vie cittadine dopo aver esagerato con l’alcol non è un’innocua eccentricità d’altri tempi, ma una [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>A questo strano quesito risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, illustrandoci la normativa.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Montare a cavallo nelle vie cittadine dopo aver esagerato con l’alcol non è un’innocua eccentricità d’altri tempi, ma una condotta severamente sanzionata dal nostro ordinamento giuridico. Sebbene il pensiero corra subito alle automobili, le norme sulla circolazione stradale e la giurisprudenza della Corte di Cassazione applicano la disciplina anti ebbrezza a chiunque conduca un veicolo o un animale lungo la pubblica via.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), la strada pubblica è destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali. L&#8217;articolo 183 regola espressamente la circolazione degli animali: da tiro, da soma o da sella. Chi si trova a cavallo assume a tutti gli effetti la veste di &#8220;conducente&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il divieto principale si fonda sull&#8217;articolo 186 del Codice della Strada, che punisce la guida sotto l’influenza dell’alcol, rivolgendosi genericamente a chiunque attui tale comportamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il concetto di &#8220;guida&#8221; si estende anche al controllo di un animale da sella: il cavaliere dirige la traiettoria, gestisce l&#8217;andatura e condivide la carreggiata con auto e pedoni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un aspetto particolare riguarda le sanzioni accessorie, come la sospensione della patente di guida. Secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente, la patente non può essere sospesa o revocata a chi commette l&#8217;infrazione a cavallo o in bicicletta, poiché per condurre tali mezzi (o animali) non è richiesto alcun titolo di guida abilitante. Restano tuttavia interamente valide le sanzioni pecuniarie e le responsabilità penali previste dai commi dell&#8217;articolo 186.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre al Codice della Strada, il &#8220;cavaliere alterato&#8221; rischia di incorrere nell&#8217;articolo 688 del Codice Penale, che sanziona l&#8217;ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, non va trascurato il benessere dell&#8217;animale. Un individuo incapace di intendere e di volere può porre in essere manovre inconsulte, provocando stress, dolore o sofferenza al cavallo. In casi gravi, potrebbero configurarsi gli estremi del maltrattamento di animali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;intersezione tra codice stradale, responsabilità penale e tutela degli animali rende l&#8217;atto di passeggiare a cavallo in stato di ebbrezza un illecito pluriofensivo, severamente sanzionato dalle autorità.</p>
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		<item>
		<title>Stalking, nessun risarcimento può comprare la libertà di una vittima</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/stalking-nessun-risarcimento-puo-comprare-la-liberta-di-una-vittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 14:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La paura non ha un prezzo: ecco perché il risarcimento non può estinguere lo stalking!La sentenza della Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: le ferite invisibili, lo [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La paura non ha un prezzo: ecco perché il risarcimento non può estinguere lo stalking!<br>La sentenza della Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: le ferite invisibili, lo stato di ansia e la paura quotidiana inflitti alla vittima non possono essere liquidati come una semplice partita contabile. La Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sull&#8217;esclusione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) dal meccanismo dell&#8217;estinzione del reato per condotte riparatorie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione nasce dal tentativo di estendere allo stalking la logica del mero ristoro economico: l&#8217;idea che una somma di denaro possa, di per sé, &#8220;cancellare&#8221; il reato e chiudere il processo. La Corte ha nettamente respinto questa visione: ridurre lo stalking ad un pregiudizio valutabile con una tabella di liquidazione monetaria, significa fraintendere la natura stessa del danno subito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La paura non è un mero danno patrimoniale o una perdita materiale riparabile con un bonifico: gli atti persecutori alterano le abitudini di vita, privano la vittima della propria libertà personale e generano uno stato d&#8217;ansia continuo, che erode la dignità della persona. Permettere che il versamento di un indennizzo estingua l&#8217;illecito, tratterebbe la sofferenza psicologica alla stregua di un danno a un bene materiale, monetizzando la violenza morale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Consulta ha richiamato la specificità della tutela riservata alle vittime di violenza relazionale e di genere. Il processo penale per stalking non serve soltanto a quantificare un pregiudizio economico, ma ad assicurare protezione, riconoscimento della gravità della condotta e giustizia. Accettare l&#8217;idea che la tranquillità psicologica possa essere &#8220;riacquistata&#8221; tramite compensazione monetaria significherebbe snaturare la funzione del diritto penale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza riafferma così che la dignità, la libertà personale e la serenità psicologica non sono merci da negoziare. La paura vissuta dalla vittima non è un semplice danno da liquidare, e nessuna somma può sostituirsi alla tutela della persona e al suo diritto di chiedere giustizia.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il proprietario trattiene la cauzione se non ripitturo la casa: può farlo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-proprietario-trattiene-la-cauzione-se-non-ripitturo-la-casa-puo-farlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 14:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega la normativa in merito a questa spinosa e frequente situazione. La restituzione del deposito cauzionale è uno dei temi che generano maggiore conflittualità tra locatore [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega la normativa in merito a questa spinosa e frequente situazione.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La restituzione del deposito cauzionale è uno dei temi che generano maggiore conflittualità tra locatore e conduttore. Tra le pretese più frequenti da parte dei proprietari vi è proprio l&#8217;obbligo di tinteggiare l&#8217;appartamento prima di riconsegnare le chiavi, pena il trattenimento totale o parziale della cauzione. Tale condotta è illegittima nella maggior parte dei casi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;articolo 1590 del Codice Civile stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa locata nello stato medesimo in cui l&#8217;ha ricevuta, in conformità della descrizione fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall&#8217;uso della cosa in conformità del contratto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ingiallimento delle pareti o i segni lasciati dai quadri e dai mobili rientrano pienamente nel normale deperimento d&#8217;uso legato all&#8217;occupazione dell&#8217;immobile. Poiché tale usura è già remunerata dal canone di locazione mensile, pretendere che l&#8217;inquilino elimini le tracce del tempo significa addossargli un costo di manutenzione che spetta per legge al proprietario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Spesso i contratti di locazione contengono clausole che impongono espressamente al conduttore di ritinteggiare i locali a fine rapporto. La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha stabilito che tali clausole sono nulle.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Imporre l&#8217;obbligo di imbiancare attribuirebbe infatti al locatore un ingiusto vantaggio economico in aggiunta al canone pattuito, ponendo a carico dell&#8217;inquilino una spesa di manutenzione ordinaria straordinaria che non gli compete. Pertanto, anche se firmata nel contratto, la clausola non produce effetti giuridici. La trattenuta arbitraria della cauzione</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il deposito cauzionale ha la funzione esclusiva di garanzia contro l&#8217;inadempimento dell&#8217;inquilino (mancato pagamento dei canoni) o per il risarcimento di danni effettivi e imprevedibili cagionati all&#8217;immobile.<br>Il proprietario non può decidere autonomamente e unilateralmente di trattenere la cauzione. Anche di fronte a danni reali, se non si raggiunge un accordo amichevole sulla quantificazione, il locatore ha l&#8217;obbligo di restituire la cauzione oppure di promuovere un giudizio civile per far accertare il danno dal giudice. La trattenuta arbitraria configura una condotta illegittima.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ho una figlia adolescente che passa intere giornate sui social: cosa fare?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-una-figlia-adolescente-che-passa-intere-giornate-sui-social-cosa-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 15:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[social adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra come l&#8217;argomento sia all&#8217;attenzione della Comunità Europea, che si sta attivando in merito, con un nuovo capitolo nella battaglia per proteggere bambini e adolescenti dai [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra come l&#8217;argomento sia all&#8217;attenzione della Comunità Europea, che si sta attivando in merito, con un nuovo capitolo nella battaglia per proteggere bambini e adolescenti dai rischi della rete.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti, la Commissione Europea ha adottato, pochi giorni fa, la proposta di EU KIDS Act, un progetto destinato a modificare le regole di accesso dei minori ai social network e, più in generale, ai servizi digitali considerati potenzialmente rischiosi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto più immediato riguarda l’età. La proposta prevede che le piattaforme di social media non consentano l’accesso ai minori di 13 anni e stabilisce a 15 anni l’età minima europea per l’apertura autonoma di un account. L’obiettivo è superare le differenti discipline nazionali e creare una soglia comune in tutta l’Unione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La novità più significativa riguarda però il cosiddetto “onere della prova”. Non dovrebbe più essere sufficiente per una piattaforma dichiarare che il proprio servizio è destinato a un pubblico appropriato: spetterebbe al fornitore dimostrare che il servizio è adeguato all’età dell’utente e costruito secondo criteri di sicurezza fin dalla progettazione: il principio del cosiddetto &#8220;safety by design&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La proposta si inserisce in un percorso già avviato con il Digital Services Act, che impone alle piattaforme accessibili ai minori elevati livelli di tutela della sicurezza, della privacy e del benessere. Già lo scorso anno la Commissione aveva pubblicato specifiche linee guida, raccomandando account privati per impostazione predefinita, maggiore controllo sui sistemi di raccomandazione, strumenti contro il cyberbullismo e misure per ridurre i comportamenti compulsivi e dipendenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Particolare attenzione viene riservata alla verifica dell’età. L’Europa sta sviluppando sistemi che consentano di dimostrare l’età senza dover necessariamente rivelare alla piattaforma una quantità maggiore di dati personali. Nel 2025 è stato presentato un primo modello europeo di verifica, pensato proprio per coniugare tutela dei minori e protezione della privacy.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il problema, tuttavia, non è soltanto tecnologico. La nuova impostazione europea apre una discussione delicata sull&#8217;equilibrio tra protezione dell’infanzia, responsabilità dei genitori, libertà dei minori e diritto di accesso all’informazione. Il principio appare chiaro: la responsabilità della sicurezza non può ricadere esclusivamente sul bambino o sulla famiglia, ma deve coinvolgere direttamente chi progetta e gestisce le piattaforme.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sfida sarà ora trasformare questi principi in controlli realmente efficaci. Perché stabilire un’età minima è relativamente semplice; impedire che un minore aggiri le verifiche, utilizzi account altrui o venga comunque raggiunto da contenuti inadatti è molto più complesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il KIDS Act rappresenta dunque un cambio di prospettiva: dall’idea di un minore che deve semplicemente imparare a difendersi dalla rete, a quella di una rete che deve essere progettata per essere più sicura anche per il minore.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posso insultare chi voglio? L’ingiuria non è più reato: ecco cosa rischio davvero</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/posso-insultare-chi-voglio-lingiuria-non-e-piu-reato-ecco-cosa-rischio-davvero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[ingiuria]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=262856</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa e ci spiega i limiti di questa &#8220;libertà d&#8217;espressione&#8221;! È vero, l’ingiuria non è più reato, ma non è affatto diventata lecita.Dire a [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa e ci spiega i limiti di questa &#8220;libertà d&#8217;espressione&#8221;!</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">È vero, l’ingiuria non è più reato, ma non è affatto diventata lecita.<br>Dire a qualcuno «sei un incapace», «sei un ladro» o rivolgergli un insulto diretto, fino a pochi anni fa poteva portare davanti al giudice penale per il reato di ingiuria. Oggi la situazione è profondamente cambiata: l’ingiuria è stata depenalizzata e non costituisce più reato. Ma attenzione: depenalizzazione non significa libertà assoluta di insultare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima della riforma del 2016, chi offendeva «l’onore o il decoro di una persona presente» poteva essere punito con la reclusione fino a sei mesi oppure con una multa. La pena poteva aumentare nelle ipotesi aggravate, ad esempio quando l’offesa consisteva nell’attribuzione di un fatto determinato o era commessa alla presenza di più persone.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal 2016, invece, l’ingiuria è uscita dal diritto penale ed è diventata un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria civile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è proprio qui che emerge un equivoco frequente. La depenalizzazione riguarda l’ingiuria, non tutte le forme di offesa alla persona. Se l’espressione offensiva viene comunicata a più persone e danneggia la reputazione della vittima, può configurarsi il diverso reato di diffamazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il limite diventa ancora più importante nell’epoca dei social network. Un insulto pubblicato su una piattaforma accessibile ad altri utenti non diventa automaticamente una semplice «ingiuria depenalizzata». La Cassazione ha recentemente ribadito che la pubblicazione su TikTok di un video contenente espressioni offensive può integrare diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, anche quando la persona offesa riesca a vedere il video in diretta da remoto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Resta inoltre fermo un principio importante: la depenalizzazione non cancella il diritto all’onore e alla reputazione. La Cassazione ha chiarito che la lesione di questi diritti può generare responsabilità risarcitoria anche quando il comportamento non costituisca più reato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Insomma, prima l’insulto diretto poteva condurre davanti al giudice penale; oggi, in linea generale, conduce sul terreno civile. Ma se l’offesa supera quel confine, viene diffusa a terzi, attribuisce fatti lesivi della reputazione o assume determinate modalità, il rischio penale può tornare concretamente in gioco. La depenalizzazione dell’ingiuria, dunque, non ha trasformato l’offesa in un comportamento senza conseguenze: ha semplicemente spostato il baricentro della tutela dal penale al civile.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Negato imbarco, Ryanair condannata a risarcire passeggera marocchina</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/negato-imbarco-ryanair-condannata-a-risarcire-passeggera-marocchina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Giudice di Pace di Napoli ha condannato Ryanair al pagamento di 5mila euro in favore di una cittadina marocchina alla quale era stato negato l&#8217;imbarco su un volo in [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Giudice di Pace di Napoli</strong> ha condannato Ryanair al pagamento di 5mila euro in favore di una cittadina marocchina alla quale era stato negato l&#8217;imbarco su un volo in partenza da Napoli e diretto a Londra.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La vicenda riguarda O.W., 23 anni, residente in Marocco, che avrebbe dovuto raggiungere l&#8217;aeroporto di Londra. Al momento dell&#8217;imbarco, tuttavia, la compagnia aerea non le avrebbe consentito di salire a bordo ritenendo non valido il documento presentato unitamente al permesso di soggiorno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La passeggera ha quindi intrapreso un&#8217;azione giudiziaria, <strong>assistita dall&#8217;avvocato Nicola Suadoni.</strong> Nel corso del procedimento è stata sostenuta e documentata la validità del titolo di viaggio e della documentazione esibita dalla donna, alla luce della normativa applicabile e degli accordi di Schengen, compreso il permesso di soggiorno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Giudice di Pace, con sentenza del 6 ottobre, ha ritenuto illegittimo il negato imbarco e ha condannato la compagnia aerea al risarcimento dei danni subiti dalla passeggera, quantificati in 5mila euro. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Foto: <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Volo_Ryanair_4102">https://it.wikipedia.org/wiki/Volo_Ryanair_4102</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Truffa online: se i soldi arrivano sul tuo conto, sei colpevole?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/truffa-online-se-i-soldi-arrivano-sul-tuo-conto-sei-colpevole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
		<category><![CDATA[Truffa online]]></category>
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					<description><![CDATA[In merito alla frode informatica e truffa online, la Cassazione chiarisce il valore probatorio dell’accredito sul conto corrente. Con la sentenza commentata la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">In merito alla frode informatica e truffa online, la Cassazione chiarisce il valore probatorio dell’accredito sul conto corrente. Con la sentenza commentata la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul delicato tema dell&#8217;onere della prova nei reati di frode informatica (art. 640-ter c.p.) e truffa telematica. Il nodo centrale affrontato dai giudici di legittimità riguarda il valore indiziario dell&#8217;accredito del profitto dell&#8217;illecito sul conto corrente o sulla carta ricaricabile dell&#8217;indagato. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso concreto trae origine da un accesso abusivo all&#8217;home banking di una vittima, con il conseguente drenaggio di migliaia di euro, bonificati direttamente sul conto dell&#8217;imputato. La difesa sosteneva che la mera titolarità del conto ricevente non bastasse a dimostrare la responsabilità penale, in assenza di prove dirette sull&#8217;esecuzione materiale dell&#8217;accesso informatico o delle trattative ingannevoli. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte ha respinto il ricorso, affermando una consolidata massima di esperienza: il vantaggio patrimoniale non è un evento estraneo alla condotta, ma ne costituisce lo sbocco naturale. Di conseguenza, secondo un criterio di normalità causale, chi beneficia del profitto dell&#8217;illecito è presuntivamente colui che ha realizzato la truffa o vi ha concorso attivamente. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò non comporta un&#8217;inversione formale dell&#8217;onere della prova, che resta sempre in capo all&#8217;accusa, ma attiva il principio della &#8220;vicinanza della prova&#8221;. Una volta accertato il flusso finanziario verso il conto dell&#8217;indagato, per superare la presunzione di colpevolezza, non basta una generica contestazione o la semplice affermazione di estraneità (&#8220;il conto è mio ma non l&#8217;ho usato io&#8221;). L&#8217;imputato ha l&#8217;onere di allegare elementi concreti e riscontrabili capaci di giustificare l&#8217;operazione: l&#8217;uso abusivo o la clonazione delle credenziali da parte di terzi, un&#8217;intestazione puramente formale del rapporto bancario, la totale mancanza di disponibilità delle somme o una catena causale alternativa documentata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia affronta infine l&#8217;aggravante dell&#8217;utilizzo dell&#8217;identità digitale, precisando che la nozione include anche le credenziali d&#8217;accesso all&#8217;home banking fornite da istituti privati, confermando il rigore della giurisprudenza nel contrasto ai crimini finanziari online.</p>
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		<item>
		<title>Garlasco, a Padula il giudice Vitelli racconta il ‘ragionevole dubbio’</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/garlasco-a-padula-il-giudice-vitelli-racconta-il-ragionevole-dubbio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pasquale Sorrentino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 18:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Il caso Garlasco e il principio del ragionevole dubbio sono stati al centro dell’incontro che si è tenuto questa mattina nella Certosa di San Lorenzo a Padula, dove il magistrato [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1 wp-block-paragraph">Il caso Garlasco e il principio del ragionevole dubbio sono stati al centro dell’incontro che si è tenuto questa mattina nella Certosa di San Lorenzo a Padula, dove il magistrato Stefano Vitelli ha presentato il libro scritto con il giornalista Giuseppe Legato, “Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia”, pubblicato da Piemme nel 2026. </p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Padula, ha richiamato cittadini, professionisti e operatori del settore ed è stata dedicata alla riflessione sui temi della prova, del giudizio e delle garanzie del processo penale.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Vitelli, che nel 2009 era giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vigevano, ha ripercorso la propria esperienza nel procedimento a carico di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Il 17 dicembre 2009 il Gup pronunciò in primo grado una sentenza di assoluzione nei confronti di Stasi, al termine del processo celebrato con rito abbreviato.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Al centro della ricostruzione del magistrato è stato il percorso che lo portò, all’epoca, a ritenere non superato il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Prima della sentenza, lo stesso Vitelli aveva disposto ulteriori accertamenti e perizie sugli elementi dell’inchiesta; nelle motivazioni depositate nel 2010 definì il quadro probatorio “contraddittorio” e insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell’imputato secondo lo standard richiesto. </p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Il libro ripercorre quella vicenda giudiziaria attraverso il punto di vista del magistrato e propone una riflessione più ampia sui limiti della conoscenza, sulla valutazione delle prove e sulla responsabilità di chi è chiamato a decidere sulla libertà e sulla colpevolezza di una persona.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Dopo i saluti della sindaca di Padula, Michela Cimino, sono intervenuti l’avvocato Vincenzo Bonafine, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, e l’avvocato Giovanni Leonasi, presidente della Camera Penale “A. De Marsico” presso il Tribunale di Lagonegro.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">A moderare l’incontro è stata l’avvocato Caterina Di Bianco, del Foro di Lagonegro e assessore alla Cultura del Comune di Padula. Il confronto è stato arricchito dalle domande e dagli interventi del pubblico, in una mattinata dedicata non soltanto a uno dei casi di cronaca giudiziaria più discussi in Italia, ma anche al rapporto tra prova, dubbio e decisione giudiziaria.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">La sentenza di primo grado del 2009 fu successivamente superata nei successivi gradi di giudizio, nell’ambito di una lunga vicenda processuale che ha continuato ad alimentare il dibattito pubblico e giudiziario.</p>
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		<item>
		<title>Verbale del condominio inviato via e-mail: basta davvero per far partire i 30 giorni per impugnare? La Cassazione fa chiarezza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/verbale-del-condominio-inviato-via-e-mail-basta-davvero-per-far-partire-i-30-giorni-per-impugnare-la-cassazione-fa-chiarezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 12:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l&#8217;ordinanza commentata, la Corte di Cassazione ha affrontato il problema della comunicazione del verbale al condomino assente, precisando che la semplice trasmissione tramite posta elettronica ordinaria non è sufficiente, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Con l&#8217;ordinanza commentata, la Corte di Cassazione ha affrontato il problema della comunicazione del verbale al condomino assente, precisando che la semplice trasmissione tramite posta elettronica ordinaria non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la conoscenza della deliberazione. Il punto centrale è la prova dell&#8217;effettivo recapito del documento e della possibilità per il destinatario di conoscerne il contenuto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il termine di trenta giorni<br>L&#8217;articolo 1137, comma 2, del Codice civile stabilisce che il condomino assente può impugnare la deliberazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Per i dissenzienti, invece, il termine decorre dalla data della deliberazione stessa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La distinzione è fondamentale: l&#8217;amministratore non può limitarsi a dimostrare di aver spedito una e-mail, ma deve fornire elementi idonei a provare che il verbale sia giunto nella sfera di conoscibilità del condomino. L&#8217;articolo 1335 c.c. prevede, infatti, una presunzione di conoscenza degli atti recettizi quando questi giungono all&#8217;indirizzo del destinatario, ma tale presunzione non può essere automaticamente collegata al semplice invio di una posta elettronica ordinaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione assume particolare rilievo nelle controversie condominiali, soprattutto quando l&#8217;impugnazione viene proposta dopo la notifica di un decreto ingiuntivo per il pagamento vdegli oneri. Se il condominio eccepisce la tardività dell&#8217;azione, deve dimostrare quando il condomino abbia ricevuto il verbale o ne abbia acquisito una conoscenza completa, tale da consentirgli di tutelare le proprie ragioni.<br>La Cassazione richiama così l&#8217;attenzione su un principio di garanzia: il diritto di impugnare una deliberazione non può essere compresso sulla base di una comunicazione la cui ricezione non sia adeguatamente dimostrata. L&#8217;e-mail rimane uno strumento pratico di gestione, ma la sua utilizzazione richiede cautela quando dalla comunicazione dipendono termini di decadenza e conseguenze processuali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La tecnologia, dunque, non sostituisce le esigenze di certezza giuridica. Per evitare contestazioni, l&#8217;amministratore dovrebbe adottare modalità di trasmissione che consentano di documentare il recapito e la conoscenza del verbale, conservando le relative prove. Il rispetto delle forme di comunicazione diventa così uno strumento di tutela sia per il condominio sia per il singolo proprietario.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ho perdonato una volta, non per sempre: la Cassazione chiarisce i limiti della tolleranza al tradimento</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-perdonato-unavolta-non-per-sempre-la-cassazione-chiarisce-i-limiti-della-tolleranza-al-tradimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La sentenza riguarda la separazione coniugale e l&#8217;addebito in caso di tradimento. La Cassazione stabilisce che la tolleranza mostrata da un coniuge verso un precedente tradimento non costituisce una rinuncia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La sentenza riguarda la separazione coniugale e l&#8217;addebito in caso di tradimento. La Cassazione stabilisce che la tolleranza mostrata da un coniuge verso un precedente tradimento non costituisce una rinuncia al dovere di fedeltà, né impedisce di addebitare la separazione all&#8217;altro partner se si verificano nuove infedeltà che causano la rottura definitiva del matrimonio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa pronuncia, dunque, riguarda l&#8217;infedeltà coniugale ed il concetto che la tolleranza non cancella il tradimento: la Corte fa chiarezza sull&#8217;addebito nella separazione e sul valore della tolleranza di un coniuge di fronte al tradimento del partner, in merito all&#8217;impatto sull&#8217;addebito stesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio è chiaro: perdonare o tollerare una precedente infedeltà non equivale a una rinuncia definitiva al dovere di fedeltà, né impedisce di chiedere l&#8217;addebito se si verificano nuove violazioni. La vicenda trae origine dal ricorso di un marito che chiedeva l&#8217;addebito della separazione alla moglie a causa di ripetute infedeltà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In una prima fase, la domanda era stata respinta poiché il coniuge aveva in passato tollerato una relazione extraconiugale della donna. La Cassazione ha però ribaltato questa impostazione, precisando che la tolleranza passata non costituisce un&#8217;esimente e non elimina l&#8217;illiceità dei tradimenti successivi. ​I doveri coniugali previsti dall&#8217;art. 143 del Codice Civile hanno infatti natura indisponibile e non possono essere azzerati da accordi o comportamenti di fatto. Se dopo un episodio di infedeltà perdonato emergono nuove violazioni che causano l&#8217;intollerabilità della convivenza, il giudice deve addebitare la separazione al coniuge fedifrago, con la conseguente perdita del diritto all&#8217;assegno di mantenimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione conferma un orientamento di tutela della dignità del coniuge tradito: la disponibilità a perdonare un errore per tentare di salvare il matrimonio non può trasformarsi in una trappola giuridica che priva il partner del diritto di reazione di fronte a un comportamento scorretto reiterato nel tempo.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sorpassare a destra o semplicemente avanzare? Il dilemma che divide gli automobilisti</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sorpassare-destra-o-semplicemente-avanzare-il-dilemma-che-divide-gli-automobilisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 07:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[simone labonia]]></category>
		<category><![CDATA[sorpasso]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, la sottile distinzione che fa tutta la differenza. Tra le situazioni che più frequentemente generano discussioni tra automobilisti, e talvolta anche contestazioni da parte degli [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nel commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, la sottile distinzione che fa tutta la differenza.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le situazioni che più frequentemente generano discussioni tra automobilisti, e talvolta anche contestazioni da parte degli organi di polizia, vi è quella del veicolo che procede più rapidamente rispetto a un altro utilizzando la corsia di destra. È un sorpasso vietato oppure un semplice avanzamento nella propria corsia? La differenza non è soltanto terminologica, perché può incidere sulla legittimità della manovra e sulle responsabilità in caso di incidente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto di partenza è l&#8217;articolo 143 del Codice della strada, che impone di circolare sulla parte destra della carreggiata. L&#8217;articolo 148 disciplina invece il sorpasso, prevedendo come regola generale che esso debba essere effettuato sulla sinistra. Il sorpasso a destra, dunque, non costituisce la modalità ordinaria di superamento di un altro veicolo e, nelle ipotesi previste dalla norma, è vietato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma qui nasce il problema: non sempre il fatto che un&#8217;automobile superi sulla destra un altro veicolo significa che abbia effettuato un sorpasso a destra.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si pensi a una strada con due o più corsie nella stessa direzione. Un&#8217;automobile viaggia sulla corsia di sinistra a velocità inferiore, mentre un&#8217;altra procede regolarmente sulla corsia di destra. Quest&#8217;ultima, continuando semplicemente a mantenere la propria traiettoria, finisce per trovarsi davanti al veicolo che procede a sinistra. In una situazione del genere occorre distinguere il semplice avanzamento nella propria corsia dalla vera e propria manovra di sorpasso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La nozione di corsia è fondamentale: il Codice la considera una parte longitudinale della strada destinata al transito di una fila di veicoli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La questione diventa invece diversa quando una vettura devia con l&#8217;intenzione di superare il veicolo che lo precede, per poi eventualmente rientrare nella corsia di sinistra. In questo caso non siamo più davanti al semplice mantenimento della propria posizione sulla carreggiata, ma a una manovra di sorpasso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza ha più volte sottolineato che il sorpasso è una manovra complessa e potenzialmente pericolosa, che richiede particolare prudenza e la verifica preventiva dello spazio disponibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La regola pratica, dunque, è semplice ma non sempre facile da applicare: guardare la manovra, non soltanto la posizione finale dei veicoli. Tra sorpasso a destra e normale avanzamento nella corsia esiste una differenza giuridicamente significativa. E proprio la ricostruzione della concreta dinamica della circolazione può diventare decisiva, soprattutto quando da quella manovra sia derivato un incidente e occorra stabilire responsabilità e concorso di colpa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posso insultare senza rischiare nulla? La risposta dell’avvocato sorprende</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/posso-insultare-senza-rischiare-nulla-la-risposta-dellavvocato-sorprende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 13:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa e ci spiega i limiti di questa &#8220;libertà d&#8217;espressione&#8221;! È vero, l’ingiuria non è più reato, ma non è affatto diventata lecita.Dire a [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa e ci spiega i limiti di questa &#8220;libertà d&#8217;espressione&#8221;!</p>



<p class="wp-block-paragraph">È vero, l’ingiuria non è più reato, ma non è affatto diventata lecita.<br>Dire a qualcuno «sei un incapace», «sei un ladro» o rivolgergli un insulto diretto, fino a pochi anni fa poteva portare davanti al giudice penale per il reato di ingiuria. Oggi la situazione è profondamente cambiata: l’ingiuria è stata depenalizzata e non costituisce più reato. Ma attenzione: depenalizzazione non significa libertà assoluta di insultare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima della riforma del 2016, chi offendeva «l’onore o il decoro di una persona presente» poteva essere punito con la reclusione fino a sei mesi oppure con una multa. La pena poteva aumentare nelle ipotesi aggravate, ad esempio quando l’offesa consisteva nell’attribuzione di un fatto determinato o era commessa alla presenza di più persone.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal 2016, invece, l’ingiuria è uscita dal diritto penale ed è diventata un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria civile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è proprio qui che emerge un equivoco frequente. La depenalizzazione riguarda l’ingiuria, non tutte le forme di offesa alla persona. Se l’espressione offensiva viene comunicata a più persone e danneggia la reputazione della vittima, può configurarsi il diverso reato di diffamazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il limite diventa ancora più importante nell’epoca dei social network. Un insulto pubblicato su una piattaforma accessibile ad altri utenti non diventa automaticamente una semplice «ingiuria depenalizzata». La Cassazione ha recentemente ribadito che la pubblicazione su TikTok di un video contenente espressioni offensive può integrare diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, anche quando la persona offesa riesca a vedere il video in diretta da remoto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Resta inoltre fermo un principio importante: la depenalizzazione non cancella il diritto all’onore e alla reputazione. La Cassazione ha chiarito che la lesione di questi diritti può generare responsabilità risarcitoria anche quando il comportamento non costituisca più reato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Insomma, prima l’insulto diretto poteva condurre davanti al giudice penale; oggi, in linea generale, conduce sul terreno civile. Ma se l’offesa supera quel confine, viene diffusa a terzi, attribuisce fatti lesivi della reputazione o assume determinate modalità, il rischio penale può tornare concretamente in gioco. La depenalizzazione dell’ingiuria, dunque, non ha trasformato l’offesa in un comportamento senza conseguenze: ha semplicemente spostato il baricentro della tutela dal penale al civile.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Garlasco, a Padula si parla di “ragionevole dubbio”: incontro con il giudice che assolse Stasi in primo grado</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/garlasco-a-padula-si-parla-di-ragionevole-dubbio-incontro-con-il-giudice-che-assolse-stasi-in-primo-grado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pasquale Sorrentino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 07:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sala Consilina]]></category>
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					<description><![CDATA[Il caso Garlasco, uno dei procedimenti giudiziari che più a lungo hanno occupato l’attenzione dell’opinione pubblica italiana, sarà al centro dell’incontro in programma sabato 3 ottobre 2026, alle ore 10, [...]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Il caso Garlasco, uno dei procedimenti giudiziari che più a lungo hanno occupato l’attenzione dell’opinione pubblica italiana, sarà al centro dell’incontro in programma sabato 3 ottobre 2026, alle ore 10, nella Sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo a Padula.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’appuntamento, dal titolo “Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia”, prende spunto dal libro di Stefano Vitelli e Giuseppe Legato, edito da Piemme nel 2026, e propone una riflessione sul rapporto tra processo, prova e giudizio, a partire dall’esperienza professionale di Vitelli, magistrato che nel 2009, in qualità di GUP, pronunciò in primo grado la sentenza di assoluzione di Alberto Stasi nel procedimento per l’omicidio di Chiara Poggi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’incontro non intende sovrapporsi alle verità processuali maturate negli anni, ma affrontare il tema da una prospettiva giuridica e giudiziaria, soffermandosi sul significato del principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, cardine del nostro ordinamento penale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel libro, l’autore torna su alcuni degli elementi più discussi dell’inchiesta e del procedimento, dalle ricostruzioni degli orari alle analisi informatiche, dalle tracce di sangue alle diverse valutazioni peritali, fino agli aspetti investigativi che hanno alimentato nel tempo il dibattito sul caso. Al centro, però, c’è soprattutto il ruolo di chi è chiamato a decidere sulla responsabilità di una persona quando gli elementi raccolti nel processo non consentono, secondo la prospettiva del giudicante, di superare ogni ragionevole dubbio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È anche una riflessione sul mestiere del giudice e sulla difficoltà di esercitare la funzione giudiziaria in vicende che, oltre alle aule di tribunale, diventano oggetto di un’enorme attenzione mediatica. Il rapporto tra giustizia e opinione pubblica, la forza delle ricostruzioni mediatiche e il rischio che il processo venga discusso fuori dalle sue sedi naturali saranno tra i temi del confronto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A portare i saluti istituzionali sarà la Sindaca di Padula Michela Cimino. Interverranno l’Avvocato Vincenzo Bonafine, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, e l’Avvocato Giovanni Leonasi, Presidente della Camera Penale “A. De Marsico” presso il Tribunale di Lagonegro. Ospite e protagonista dell’incontro sarà il Dottor Stefano Vitelli, autore del volume e magistrato che presiedette il giudizio di primo grado nel procedimento a carico di Alberto Stasi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A moderare il confronto sarà l’Avvocato Caterina Di Bianco, del Foro di Lagonegro e Assessore alla Cultura del Comune di Padula. Al termine degli interventi è previsto un dibattito con la possibilità per il pubblico di partecipare e porre domande.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’incontro, aperto al pubblico, nasce dalla volontà del Comune di Padula di proporre un momento di approfondimento su un tema che riguarda non soltanto uno dei casi di cronaca giudiziaria più conosciuti del Paese, ma anche alcuni principi fondamentali del nostro sistema di giustizia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">«L’iniziativa – sottolinea la vicesindaca e assessore alla Cultura del Comune di Padula, Caterina Di Bianco – nasce con l’obiettivo di offrire un approfondimento sul principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” e, al tempo stesso, di aprire la riflessione a un pubblico più ampio. Il caso di Garlasco, infatti, continua a suscitare grande interesse e a essere al centro dell’attenzione mediatica. Abbiamo ritenuto importante creare un’occasione di confronto che, partendo dalla prospettiva giuridica e dall’esperienza diretta di un magistrato che ha avuto un ruolo nel procedimento, possa aiutare a comprendere meglio il significato e il peso delle decisioni giudiziarie, oltre la dimensione del dibattito mediatico».</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per la sua impostazione tecnico-giuridica, l’incontro è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Lagonegro ai fini della formazione professionale, con il riconoscimento di 2 crediti formativi in materia ordinaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fonte foto: LA STAMPA</strong></p>
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		<title>Futuri magistrati e test psicoattitudinali: è giusto verificare l’attitudine al ruolo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/futuri-magistrati-e-test-psicoattitudinali-e-giusto-verificare-lattitudine-al-ruolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrati]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
		<category><![CDATA[test magistrati]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha approvato una delibera fondamentale che regolamenta l’introduzione dei test psicoattitudinali per i futuri magistrati. La misura attua la riforma dell’ordinamento giudiziario (D. Lgs. [...]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha approvato una delibera fondamentale che regolamenta l’introduzione dei test psicoattitudinali per i futuri magistrati. La misura attua la riforma dell’ordinamento giudiziario (D. Lgs. 44/2024) introducendo una procedura d&#8217;esame strutturata volta a verificare l’assenza di grave inidoneità comportamentale all’esercizio delle funzioni giudiziarie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’accertamento non ha carattere clinico o diagnostico (non mira cioè a rilevare patologie), ma serve a misurare specifiche competenze organizzative e relazionali. La valutazione riguarda cinque aree principali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cognitiva: ragionamento analitico, capacità decisionale e problem solving.<br>Emotiva: equilibrio individuale, gestione dello stress e autocontrollo.<br>Relazionale: comunicazione, capacità di ascolto ed empatia.<br>Etico-valoriale: equità e autonomia di giudizio.<br>Organizzativa: gestione del tempo e organizzazione del lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I candidati saranno sottoposti alla fase di valutazione psicologica solo dopo essere risultati idonei agli scritti tradizionali del concorso. Prima della prova orale, i candidati sostengono test psicoattitudinali validati secondo standard psicometrici internazionali. Il risultato del test scritto non determina automaticamente l&#8217;esclusione. Viene invece utilizzato come base per un colloquio mirato gestito dal Presidente della commissione esaminatrice affiancato da un esperto psicologo. La decisione finale sull&#8217;idoneità o inidoneità del candidato rimane in capo alla sola commissione esaminatrice. L&#8217;inidoneità deve derivare non da una singola debolezza, ma da una accertata e grave carenza che comprometta la capacità funzionale al ruolo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fonte foto: <a href="https://www.associazionemagistrati.it/doc/4165/sostegno-ai-magistrati-di-sciacca.htm">https://www.associazionemagistrati.it/doc/4165/sostegno-ai-magistrati-di-sciacca.htm</a></p>
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		<title>Carcere, il lavoro come strumento contro la recidiva: la nuova sfida del reinserimento</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/carcere-il-lavoro-come-strumento-contro-la-recidiva-la-nuova-sfida-del-reinserimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 15:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[carcere recidiva]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel 2025 oltre 21mila detenuti hanno lavorato in modo continuativo. Il Ministero punta a rafforzare formazione e occupazione e avvia un&#8217;analisi per misurare il rapporto tra lavoro e recidiva. Il [...]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph"><em>Nel 2025 oltre 21mila detenuti hanno lavorato in modo continuativo. Il Ministero punta a rafforzare formazione e occupazione e avvia un&#8217;analisi per misurare il rapporto tra lavoro e recidiva. Il CNEL: per chi ha un lavoro la recidiva può scendere fino al 2%</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un lavoro durante la detenzione può diventare uno degli strumenti per preparare il ritorno nella società. Non soltanto per occupare il tempo trascorso in carcere, ma per acquisire competenze, costruire un&#8217;esperienza professionale e mantenere un rapporto con il mondo esterno. È su questa funzione del lavoro penitenziario che il Ministero della Giustizia sta concentrando una parte delle politiche per il reinserimento, mentre una specifica attività di analisi punta a verificare quanto l&#8217;inserimento lavorativo sia effettivamente associato a una riduzione della recidiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;atto di indirizzo del Ministero per il 2026 definisce il lavoro come la principale forma di trattamento penitenziario, insieme allo studio, ai rapporti con il mondo esterno e alle attività culturali, ricreative e sportive. Nello stesso documento il Ministero indica un progetto, nell&#8217;ambito del Piano triennale di analisi e valutazione della spesa 2025-2027, dedicato proprio alle <strong>politiche per l&#8217;inserimento lavorativo dei detenuti</strong>, con l&#8217;obiettivo di valutarne la capacità di ridurre il rischio di recidiva attraverso il reinserimento sociale. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Oltre 21mila detenuti al lavoro</h3>



<p class="wp-block-paragraph">I dati dell&#8217;Amministrazione penitenziaria fotografano una realtà nella quale il lavoro è già una componente importante della vita carceraria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al 30 giugno 2025 erano <strong>21.354 i detenuti lavoratori in modalità continuativa</strong>, di cui 20.132 alle dipendenze dell&#8217;Amministrazione penitenziaria e 3.350 alle dipendenze di soggetti terzi, secondo la relazione del Ministero della Giustizia sull&#8217;anno giudiziario 2026. Il lavoro all&#8217;esterno è inoltre cresciuto del 15% rispetto al 2023, passando da 1.860 a 2.135 persone. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La fotografia più recente disponibile del Ministero, riferita al 31 dicembre 2025, consente di distinguere anche le diverse forme di impiego. Una parte dei detenuti lavora nei servizi dell&#8217;istituto, nelle manutenzioni o nelle lavorazioni gestite dall&#8217;Amministrazione; altri lavorano per imprese o cooperative e, in determinati casi, all&#8217;esterno del carcere. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per il Ministero, però, il punto non è soltanto aumentare il numero degli occupati. Il lavoro dovrebbe essere <strong>professionalizzante e collegato alle competenze richieste dal mercato</strong>, così da rendere più concreto il passaggio dalla detenzione alla vita lavorativa dopo la scarcerazione. </p>



<h3 class="wp-block-heading">La domanda sulla recidiva</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il nodo centrale è capire se e quanto il lavoro contribuisca a ridurre il rischio che una persona torni a commettere reati dopo la detenzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il CNEL, nell&#8217;ambito del programma <em>Recidiva Zero</em>, ha riportato una forte differenza tra i tassi di recidiva dei detenuti che lavorano e quelli della popolazione detenuta nel suo complesso. Secondo i dati presentati dall&#8217;organismo, la recidiva può scendere fino al <strong>2% tra le persone che hanno avuto un inserimento professionale</strong>, a fronte di una stima intorno al 70% per la popolazione detenuta considerata. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il dato è stato ripreso dal CNEL anche nelle iniziative successive sul tema, compreso il programma sviluppato insieme al Ministero della Giustizia. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma la differenza statistica non consente, da sola, di concludere che sia il lavoro l&#8217;unica causa della minore recidiva. Chi riesce ad accedere a un&#8217;occupazione può infatti presentare caratteristiche differenti rispetto a chi non lavora: condizioni personali, tipo di percorso penitenziario, livello di istruzione, durata della pena, possibilità di accedere a misure alternative e altri fattori possono incidere sul risultato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È proprio per questo che il Ministero ha previsto un&#8217;analisi specifica per valutare la capacità delle politiche di inserimento lavorativo di ridurre il rischio di recidiva. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Non tutto il lavoro è uguale</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro elemento riguarda la qualità dell&#8217;occupazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge sull&#8217;ordinamento penitenziario considera il lavoro uno degli elementi del trattamento rieducativo e stabilisce che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all&#8217;internato sia assicurata un&#8217;occupazione. Il Ministero precisa che il lavoro penitenziario non è obbligatorio, non ha carattere afflittivo e deve favorire l&#8217;acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La stessa Amministrazione penitenziaria ha sottolineato nel 2026 che il lavoro può essere realmente uno strumento di reinserimento quando presenta caratteristiche <strong>professionalizzanti, formative e qualificanti</strong>. La circolare del 5 marzo 2026 sull&#8217;applicazione della legge Smuraglia richiama inoltre la necessità di rendere misurabili e verificabili i risultati dei percorsi lavorativi. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il lavoro può svolgersi alle dipendenze dell&#8217;Amministrazione penitenziaria oppure di imprese e cooperative. Per favorire l&#8217;assunzione da parte di soggetti esterni esiste la cosiddetta <strong>legge Smuraglia</strong>, che prevede agevolazioni fiscali e contributive per i datori di lavoro che assumono detenuti e internati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. </p>



<h3 class="wp-block-heading">L&#8217;incentivo alle imprese</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Nel 2025, secondo i dati del Ministero, sono stati assegnati <strong>19,15 milioni di euro</strong> sul capitolo destinato alle agevolazioni della legge Smuraglia. Le richieste sono aumentate di circa il 20% rispetto all&#8217;anno precedente, mentre gli importi di sgravio fiscale autorizzati sono cresciuti di circa il 15%. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;obiettivo è rendere più facile il collegamento tra carcere e mercato del lavoro. Per il Ministero, la collaborazione con imprese private e cooperative sociali permette infatti di offrire professionalità concretamente spendibili anche dopo la fine della pena. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel marzo 2026 il Dipartimento dell&#8217;Amministrazione penitenziaria ha inoltre emanato nuove linee guida sulla legge Smuraglia, dopo avere individuato nel 2025 alcune criticità e prassi non corrette nell&#8217;applicazione della normativa. </p>
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		<title>Buono pasto, la Cassazione: i turnisti non sono lavoratori di serie B</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/buono-pasto-la-cassazione-i-turnisti-non-sono-lavoratori-di-serie-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[buonipasto]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Il lavoratore turnista non può essere considerato un dipendente di “serie B” quando si parla di diritti connessi all’orario di lavoro. È questo il principio che emerge dall’ordinanza della Corte, [...]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Il lavoratore turnista non può essere considerato un dipendente di “serie B” quando si parla di diritti connessi all’orario di lavoro. È questo il principio che emerge dall’ordinanza della Corte, destinata ad avere particolare rilevanza per il personale sanitario e, più in generale, per i lavoratori organizzati su turnazioni. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio affermato è chiaro: ai fini del diritto al buono pasto rileva la durata della prestazione giornaliera e il diritto a un intervallo non lavorato, non il fatto che l&#8217;orario sia organizzato in turni. La Corte ha quindi ritenuto irrilevante, sotto questo profilo, la particolare articolazione dell&#8217;orario.<br>Il ragionamento si collega all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2003, secondo il quale, quando l&#8217;orario giornaliero supera le sei ore, il lavoratore deve beneficiare di una pausa. La funzione non è soltanto quella di consentire di mangiare, ma soprattutto di tutelare il recupero delle energie psicofisiche e la salute del dipendente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è proprio questo l&#8217;aspetto più importante della decisione. Il buono pasto non rappresenta semplicemente una comodità economica concessa dall&#8217;amministrazione, ma costituisce uno strumento collegato all&#8217;organizzazione del lavoro e al benessere del dipendente. Se il servizio richiede la presenza continuativa del lavoratore e la turnazione impedisce concretamente di usufruire della mensa, non può essere la stessa organizzazione del lavoro a trasformarsi nella ragione per negare il beneficio.<br>Turnisti sono gli operatori sanitari, ma anche numerosi dipendenti impegnati nei servizi pubblici essenziali, nella sicurezza, nei trasporti e nelle attività che non possono interrompersi secondo il tradizionale orario d&#8217;ufficio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione richiama così un principio elementare: la particolare organizzazione del lavoro non può comprimere i diritti che spettano al dipendente in ragione della durata della prestazione. Il turno può cambiare l&#8217;orario nel quale si lavora, ma non può, da solo, cancellare le garanzie riconosciute al lavoratore. Una decisione importante, dunque, soprattutto in una realtà nella quale proprio chi lavora di notte, nei festivi o attraverso turnazioni spesso garantisce la continuità di servizi indispensabili alla collettività.</p>
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		<item>
		<title>Scuola, tetto del 30% per alcuni studenti stranieri: cosa prevede il decreto del Governo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/scuola-tetto-del-30-per-alcuni-studenti-stranieri-cosa-prevede-il-decreto-del-governo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[scuola primaria]]></category>
		<category><![CDATA[scuola secondaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Consiglio dei ministri ha approvato il 24 settembre un decreto-legge in materia di scuola che, tra le diverse misure, introduce nuove regole per la formazione delle classi prime in [...]]]></description>
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<p class="p1 wp-block-paragraph">Il Consiglio dei ministri ha approvato il 24 settembre un decreto-legge in materia di scuola che, tra le diverse misure, introduce nuove regole per la formazione delle classi prime in relazione alla presenza di studenti con cittadinanza non italiana. La disposizione, prevista a partire dall’anno scolastico <strong>2027/2028</strong>, stabilisce un limite del <strong>30%</strong>, ma non riguarda indistintamente tutti gli alunni stranieri.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Nella scuola primaria, il limite riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana <strong>che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni della scuola dell’infanzia in Italia</strong>. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, il tetto riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che <strong>non abbiano frequentato con esito positivo per almeno tre anni il sistema nazionale di istruzione</strong>.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">La norma stabilisce quindi criteri legati non soltanto alla cittadinanza, ma anche alla nascita e al precedente percorso scolastico in Italia. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inoltre spiegato che l’obiettivo dell’intervento è intervenire sulle difficoltà linguistiche e favorire una composizione più equilibrata delle classi.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">La nuova disciplina riguarderà inizialmente le <strong>classi prime</strong>. Qualora, sulla base delle iscrizioni, non fosse possibile rispettare il limite, gli Uffici scolastici territoriali, insieme ai dirigenti scolastici, dovranno adottare misure per distribuire gli studenti tra istituti vicini, tenendo conto del principio di prossimità, del domicilio e delle esigenze familiari.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Sono previste anche risorse aggiuntive. Il decreto indica <strong>17,5 milioni di euro</strong> destinati alle scuole nelle quali non sia possibile rispettare il limite e un finanziamento per attività finalizzate al rafforzamento della conoscenza della lingua italiana: 3,4 milioni di euro per il 2027 e oltre 14 milioni annui a partire dal 2028.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Il provvedimento interviene anche sulle situazioni di grave difficoltà linguistica. In questi casi è previsto il coinvolgimento della famiglia nel percorso di apprendimento dell’italiano. Qualora i genitori non partecipino al percorso disposto dai servizi competenti, sono previste sanzioni amministrative da <strong>200 a 1.000 euro</strong>, secondo quanto riportato nel testo del decreto.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">La misura ha suscitato un confronto politico acceso. Il Governo sostiene che il provvedimento sia finalizzato all’integrazione e a evitare la concentrazione degli studenti con maggiori difficoltà linguistiche nelle stesse classi. Il ministro Valditara ha sottolineato che il criterio non è legato all’origine etnica, ma alla conoscenza della lingua italiana e al percorso scolastico.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Dall’opposizione sono arrivate invece critiche sul provvedimento e sulla sua applicazione pratica. Anche alcune rappresentanze dei dirigenti scolastici hanno segnalato difficoltà organizzative legate alla distribuzione degli studenti tra istituti diversi.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Il decreto-legge dovrà ora affrontare <strong>l’iter parlamentare di conversione in legge</strong>, durante il quale il testo potrà essere modificato.</p>
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		<item>
		<title>“È solo uno screenshot”: no, la chat può diventare una prova in tribunale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/e-solo-uno-screenshot-no-la-chat-puo-diventare-una-prova-in-tribunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 14:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[screenshoot tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Uno screenshot di una conversazione WhatsApp non è, giuridicamente, una semplice fotografia. Può diventare una vera e propria prova documentale, capace di incidere concretamente sull’esito di una causa. Lo conferma [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Uno screenshot di una conversazione WhatsApp non è, giuridicamente, una semplice fotografia. Può diventare una vera e propria prova documentale, capace di incidere concretamente sull’esito di una causa. Lo conferma la sentenza commentata, che affronta un tema sempre più attuale: quale valore attribuire alle comunicazioni digitali prodotte in giudizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio è importante perché fotografa un cambiamento ormai irreversibile nella società. Accordi, incarichi, richieste, ammissioni, riconoscimenti di debito e comunicazioni di lavoro passano quotidianamente attraverso WhatsApp, SMS ed e-mail. Pretendere che il diritto continui a considerarli strumenti informali e privi di rilevanza, significherebbe ignorare la realtà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte fiorentina richiama l’art. 2712 del codice civile: i messaggi WhatsApp rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche e possono quindi fare piena prova dei fatti rappresentati, quando la parte contro la quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità in modo chiaro, circostanziato ed esplicito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è proprio qui che emerge l’importanza dello screenshot. La schermata fotografata dal telefono non deve essere confusa con una fotografia tradizionale. È la riproduzione visiva di un contenuto digitale che può rappresentare una conversazione realmente intercorsa tra due soggetti. La sua efficacia, pertanto, non deriva dalla fotografia in sé, ma dal contenuto informatico che essa riproduce. Non basta, dunque, limitarsi a sostenere genericamente che “quelle conversazioni non dimostrano nulla” o che lo screenshot sarebbe facilmente manipolabile. La contestazione deve riguardare specificamente la conformità del documento alla realtà, indicando gli elementi dai quali emergerebbe la falsificazione o l&#8217;alterazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo screenshot, quindi, non è “solo una foto”. È la porta d’ingresso nel processo di una realtà digitale che il diritto non può più ignorare.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Spesso leggo di conti non pagati in esercizi pubblici: che tipo di reato si configura?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/spesso-leggo-di-conti-non-pagati-in-esercizi-pubblici-che-tipo-di-reato-si-configura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 14:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[conto non pagato]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Prima erano solo scene di film ma, da un po&#8217; di tempo, sono diventate sempre più notizie di cronaca: ci illustra il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia Sedersi al ristorante, ordinare, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Prima erano solo scene di film ma, da un po&#8217; di tempo, sono diventate sempre più notizie di cronaca: ci illustra il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Sedersi al ristorante, ordinare, consumare un pranzo e poi andarsene senza pagare. Una scena che sembra appartenere alla cronaca più che ai manuali di diritto, ma che può assumere conseguenze penali molto diverse a seconda delle modalità con cui viene attuata. Non basta, infatti, il semplice mancato pagamento per trasformare automaticamente il gesto in un reato: ciò che conta è soprattutto l&#8217;intenzione esistente al momento in cui si ordina e si consuma il pasto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ipotesi più caratteristica è quella dell&#8217;insolvenza fraudolenta, prevista dall&#8217;articolo 641 del codice penale. Il reato si configura quando una persona contrae un&#8217;obbligazione, nascondendo il proprio stato di insolvenza e agendo con il proposito di non adempiere. È il caso, ad esempio, di chi entra nel locale sapendo di non poter pagare, ma riesce ugualmente a ottenere il servizio attraverso una condotta idonea a far credere al ristoratore che il conto verrà regolarmente saldato. La giurisprudenza ha ritenuto configurabile tale fattispecie anche in una vicenda nella quale il cliente aveva fornito false generalità, pagato soltanto una parte del conto e simulato l&#8217;intenzione di tornare a saldare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diversa è la truffa, prevista dall&#8217;articolo 640 c.p., che richiede la presenza di artifici o raggiri. Pensiamo a chi utilizzi una carta o un mezzo di pagamento fraudolento, oppure costruisca una vera e propria messinscena per convincere il ristoratore della propria solvibilità. Qui il mancato pagamento non è semplicemente un debito non onorato: è il risultato di una condotta ingannevole finalizzata a procurarsi un profitto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ancora più grave è la situazione nella quale, al momento del conto, il cliente ponga in essere minacce o violenza. In questo caso la vicenda può uscire completamente dall&#8217;ambito della semplice insolvenza e approdare all&#8217;estorsione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Normalmente, dunque, il semplice conto non pagato al ristorante non integra questa fattispecie: la vera discriminante è l&#8217;elemento psicologico. Chi consuma un pasto contando inizialmente di pagarlo, ma successivamente si rende conto di non poterlo fare, non commette automaticamente un reato: potrà sorgere un&#8217;obbligazione civile da adempiere. Chi invece entra nel locale già deciso a non pagare e utilizza l&#8217;inganno per ottenere il servizio, può rispondere penalmente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E c&#8217;è una differenza ancora più netta: non pagare è una cosa, costringere il ristoratore a rinunciare al pagamento attraverso la minaccia è un&#8217;altra. Nel primo caso si può rimanere nell&#8217;ambito civilistico o dell&#8217;insolvenza fraudolenta; nel secondo si può arrivare a uno dei più gravi delitti contro il patrimonio.<br>Insomma, anche davanti a un conto di poche decine di euro, il diritto penale non guarda soltanto alla somma: guarda soprattutto a come, perché e con quale intenzione quel conto non è stato pagato.</p>
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		<title>Castellabate, arriva l’Ufficio di Prossimità: pratiche giudiziarie senza andare in Tribunale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/castellabate-arriva-lufficio-di-prossimita-pratiche-giudiziarie-senza-andare-in-tribunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Vuolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Castellabate]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[castellabate]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio prossimità castellabate]]></category>
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					<description><![CDATA[Un nuovo servizio gratuito per i cittadini di Castellabate. Giovedì 24 settembre, alle ore 11.30 presso la Casa Comunale in Piazza Lucia a Santa Maria, si terrà l’inaugurazione  dell’Ufficio di Prossimità. [...]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Un nuovo servizio gratuito per i cittadini di Castellabate. Giovedì 24 settembre, alle ore 11.30 presso la Casa Comunale in Piazza Lucia a Santa Maria, si terrà l’inaugurazione  dell’Ufficio di Prossimità. Si tratta di un progetto della Regione Campania che mira al miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari. L’iniziativa, infatti, punta a rafforzare la rete dei servizi e a semplificare l’accesso alla tutela dei diritti grazie alle nuove tecnologie con l’obiettivo di avvicinare le istituzioni ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli della popolazione, evitando la necessità di spostarsi fisicamente verso il Tribunale per le pratiche più semplici. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L’Ufficio di Prossimità di Santa Maria di Castellabate, aperto tutti i martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e gli altri giorni su prenotazione, svolge i seguenti servizi: inoltro delle pratiche per l’Amministrazione di Sostegno, richieste di autorizzazioni al giudice tutelare, richieste di autorizzazioni al rilascio di documenti validi per l’espatrio, richieste di  nomina di un curatore speciale, supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari, consulenze e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno), assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla giornata di inaugurazione prenderà parte anche, tra gli altri, il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Dott. Vincenzo Pellegrino, e la Dirigente Amministrativa, Dott.ssa Fragomeno Vincenza Cinzia.“Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto della Regione Campania perché crediamo fortemente nell’importanza di rendere le istituzioni sempre più accessibili e vicine alle persone. L’Ufficio di Prossimità potrà essere particolarmente utile per le famiglie, per gli anziani e per tutte quelle persone che, per motivi di mobilità o per la complessità delle procedure, possono incontrare maggiori difficoltà nell’interfacciarsi con gli uffici giudiziari”, dichiara il Sindaco di Castellabate, <strong>Marco Rizzo</strong>.</p>
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		<title>So che il mio ex ha effettuato una ripresa nascosta di un nostro rapporto: lo posso denunciare?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/so-che-il-mio-ex-ha-effettuato-una-ripresa-nascosta-di-un-nostro-rapporto-lo-posso-denunciare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 08:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[revenge porn]]></category>
		<category><![CDATA[sesso riprese nascoste]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
		<category><![CDATA[video intimo]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i non semplici meccanismi di una simile situazione. Un video intimo in casa propria non è sempre reato. La tecnologia ha trasformato la vita privata [...]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i non semplici meccanismi di una simile situazione.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un video intimo in casa propria non è sempre reato. La tecnologia ha trasformato la vita privata in qualcosa di estremamente fragile: basta un cellulare per trasformare un momento di intimità in una registrazione che potenzialmente può uscire fuori dalle mura domestiche. E proprio su questo confine la Cassazione ha tracciato una distinzione importante. Riprendere di nascosto un rapporto intimo al quale si partecipa, nella propria abitazione, non integra necessariamente il reato di interferenze illecite nella vita privata: cosa ben diversa è diffondere quelle immagini a terzi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione ha escluso il reato nel caso di un uomo che aveva invitato nella propria abitazione l&#8217;ex compagna e aveva filmato clandestinamente il loro rapporto intimo. La motivazione può apparire sorprendente, ma è giuridicamente precisa, in quanto la normativa tutela la riservatezza domiciliare dall&#8217;intrusione di chi è estraneo alla situazione ripresa. Chi partecipa personalmente al momento intimo, trovandosi legittimamente nell&#8217;abitazione, non è considerato un soggetto estraneo che dall&#8217;esterno invade la vita privata dell&#8217;altro. Il fatto che la registrazione sia stata effettuata senza che l&#8217;altra persona ne fosse consapevole, dunque, non basta da solo a configurare un particolare delitto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma attenzione: questo non significa affatto che il video possa essere utilizzato liberamente.<br>La situazione cambia radicalmente quando la registrazione viene comunicata o mostrata ad altre persone. Il passaggio dal momento privato alla divulgazione costituisce infatti una condotta, potenzialmente lesiva della dignità, della riservatezza e dell&#8217;immagine della persona ripresa. In particolare, la diffusione o cessione di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati può integrare il delitto del cosiddetto &#8220;revenge porn&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La disponibilità materiale del file non equivale alla disponibilità giuridica dell&#8217;immagine di un&#8217;altra persona. La regola, dunque, è tutt&#8217;altro che un via libera alle riprese clandestine: il domicilio e la partecipazione personale possono escludere uno specifico reato, ma non trasformano un video intimo in materiale liberamente utilizzabile.</p>
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		<title>Ho un vicino che gira sempre svestito in casa sua: ma è un comportamento lecito?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-un-vicino-che-gira-sempre-svestito-in-casa-sua-ma-e-un-comportamento-lecito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 15:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato labonia]]></category>
		<category><![CDATA[nudità]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, sono indicate le doverose distinzioni a tale comportamento. La nudità all’interno della propria abitazione, di per sé, non costituisce reato. Il problema giuridico nasce quando [...]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nel commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, sono indicate le doverose distinzioni a tale comportamento.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La nudità all’interno della propria abitazione, di per sé, non costituisce reato. Il problema giuridico nasce quando il comportamento, pur avvenendo in casa, viene volutamente mantenuto visibile dall’esterno e assume caratteristiche tali da coinvolgere la sfera della pubblica decenza. La casa costituisce, infatti, uno spazio privato nel quale ciascuno è libero di adottare le proprie abitudini, senza che la legge imponga necessariamente di vestirsi quando ci si muove tra le mura domestiche. Ma cosa accade quando il vicino è abituato a girare nudo per casa e la sua nudità diventa facilmente visibile dagli appartamenti circostanti?</p>



<p class="wp-block-paragraph">La questione non è affatto banale. Il punto decisivo è infatti il rapporto tra spazio privato e visibilità verso l&#8217;esterno. L&#8217;articolo 726 del codice penale, oggi trasformato in illecito amministrativo, punisce gli atti contrari alla pubblica decenza quando vengono compiuti in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza ha però chiarito che non basta la particolare sensibilità di chi osserva. La valutazione deve essere rapportata al comune sentimento della collettività e al contesto concreto. Un vicino che si sposta nudo all&#8217;interno del proprio appartamento, quindi, non commette automaticamente alcun illecito soltanto perché può essere occasionalmente visto attraverso una finestra. Diverso potrebbe essere il caso di chi, consapevole di essere osservabile, si posiziona sistematicamente davanti alle finestre, sul balcone o in altri punti esposti alla vista altrui, soprattutto se il comportamento appare intenzionalmente diretto a mostrare il corpo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">C&#8217;è poi un aspetto spesso trascurato: non è necessario che il vicino sia intenzionato a offendere qualcuno perché una condotta possa diventare giuridicamente rilevante. Contano il luogo, le modalità, la possibilità concreta di percezione dall&#8217;esterno e il contesto complessivo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Pertanto, se il vicino semplicemente vive nudo nella propria abitazione, la legge non gli impone obblighi particolari. Se invece trasforma la propria nudità in un comportamento deliberatamente esposto alla collettività, insistente e idoneo a ledere la pubblica decenza, la situazione cambia. Prima di parlare di denuncia, dunque, occorre distinguere la semplice nudità domestica dall&#8217;esibizione consapevole verso l&#8217;esterno. È proprio questa sottile linea di confine che, caso per caso, può trasformare una singolare abitudine privata in una condotta giuridicamente contestabile.</p>
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		<title>Ma è vero che il condominio può farsi giustizia da se?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ma-e-vero-che-il-condominio-puo-farsi-giustizia-da-se/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 14:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, spiegandoci la normativa. Essere il condomino più rumoroso, polemico o semplicemente più “difficile” del palazzo non è, di per sé, sufficiente per vedersi recapitare una multa. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, spiegandoci la normativa.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Essere il condomino più rumoroso, polemico o semplicemente più “difficile” del palazzo non è, di per sé, sufficiente per vedersi recapitare una multa. Il condominio, infatti, non può trasformarsi in una sorta di tribunale privato capace di sanzionare ogni comportamento sgradito. Ma quando il comportamento viola concretamente le regole condominiali, una sanzione economica può essere perfettamente legittima.<br>La norma fondamentale è l’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che consente al regolamento di condominio di stabilire, per le infrazioni alle sue disposizioni, il pagamento di una somma fino a 200 euro, elevabile fino a 800 euro in caso di recidiva, destinata al fondo per le spese ordinarie. La sanzione, quindi, non può essere inventata dall&#8217;amministratore o decisa arbitrariamente dagli altri condomini: deve trovare fondamento nel regolamento condominiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto decisivo è proprio questo: non si può multare una persona semplicemente perché è antipatica, litigiosa o crea tensione nei rapporti di vicinato. Occorre che vi sia una specifica violazione delle regole condominiali. Può trattarsi, ad esempio, dell&#8217;uso improprio delle parti comuni, di rumori vietati dal regolamento, dell&#8217;inosservanza degli orari stabiliti per determinate attività, dell&#8217;abbandono di rifiuti negli spazi comuni o di altre condotte espressamente disciplinate. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che il potere sanzionatorio del condominio è circoscritto alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge, escludendo forme di “autotutela” o punizioni diverse. La filosofia della norma è dunque chiara: il condominio può sanzionare chi non rispetta le regole, ma non può punire chi semplicemente non piace agli altri. La multa è uno strumento di disciplina della vita condominiale, non un&#8217;arma per regolare antipatie personali.</p>
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