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	<title>Fisco &amp; normativa d&#8217;impresa | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Se il finanziamento era contrario all&#8217;etica e al buon costume, inutile chiederne la restituzione</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/se-il-finanziamento-era-contrario-alletica-e-al-buon-costume-inutile-chiederne-la-restituzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[articoo 1343 codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La sentenza riporta all’attenzione un tema tanto delicato quanto poco conosciuto: la possibilità che un finanziamento venga considerato contrario al buon costume e, proprio per questo, non meritevole di tutela [...]]]></description>
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<p>La sentenza riporta all’attenzione un tema tanto delicato quanto poco conosciuto: la possibilità che un finanziamento venga considerato contrario al buon costume e, proprio per questo, non meritevole di tutela giuridica, fino al punto da non dover essere restituito. Nel nostro ordinamento, infatti, non tutti i contratti sono automaticamente validi solo perché formalmente corretti.</p>



<p>L’art. 1343 del codice civile stabilisce che la causa del contratto deve essere lecita; ciò significa che non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Quest’ultimo concetto, pur non essendo rigidamente definito, richiama quei principi etici e morali condivisi dalla collettività in un determinato momento storico.</p>



<p>La pronuncia in esame evidenzia come anche un finanziamento, apparentemente neutro, possa assumere connotati illeciti se collegato a finalità moralmente riprovevoli. Si pensi, ad esempio, a somme erogate per sostenere attività illegali, relazioni basate su sfruttamento o situazioni che ledono la dignità della persona. In tali casi, il contratto non è semplicemente annullabile, ma nullo ab origine.</p>



<p>La conseguenza più rilevante è che chi ha erogato il denaro non può pretendere la restituzione. Questo principio si fonda sull’idea che l’ordinamento non possa offrire protezione a chi ha volontariamente partecipato a un’operazione contraria ai valori fondamentali della società. In altre parole, chi agisce in violazione del buon costume non può poi rivolgersi al giudice per ottenere tutela.</p>



<p>Ribadito, quindi, un concetto di forte impatto: il diritto non è uno strumento neutro, ma riflette e difende principi etici condivisi. Anche nei rapporti economici, apparentemente dominati dalla libertà contrattuale, esistono limiti invalicabili.</p>



<p>Il finanziamento contrario al buon costume rappresenta un’eccezione significativa al principio generale secondo cui i debiti vanno restituiti: non ogni accordo, pur formalmente valido, è giuridicamente accettabile. Quando manca la liceità della causa, viene meno il fondamento stesso dell’obbligazione, con conseguenze che possono ribaltare completamente le aspettative delle parti.</p>
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		<title>Le circolari dell&#8217;Agenzia delle entrate non posso avere valenza di legge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/le-circolari-dellagenzia-delle-entrate-non-posso-avere-valenza-di-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[circolari agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Ci soffermiamo a commentare una non recente pronuncia della Corte di Cassazione, tornata in valenza come giurisprudenza dominante, per ribadire un principio cardine del nostro ordinamento: le circolari dell’Agenzia delle [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ci soffermiamo a commentare una non recente pronuncia della Corte di Cassazione, tornata in valenza come giurisprudenza dominante, per ribadire un principio cardine del nostro ordinamento: le circolari dell’Agenzia delle Entrate non hanno forza di legge e non possono vincolare né il contribuente né il giudice.</p>



<p>Si tratta di un orientamento consolidato, ma che la Suprema Corte ritiene necessario riaffermare con chiarezza.<br>Le circolari, infatti, sono atti amministrativi interni, strumenti di indirizzo con cui l’Amministrazione finanziaria fornisce istruzioni ai propri uffici periferici per uniformare l’azione accertativa e interpretativa.<br>Non sono fonti normative, non passano dal Parlamento e non possono innovare l’ordinamento giuridico.<br>Il punto è di grande rilievo pratico è che sempre più spesso, negli accertamenti fiscali, le contestazioni si fondano su interpretazioni contenute in circolari o risoluzioni.<br>Tuttavia, secondo la Cassazione, tali documenti non possono introdurre obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge né aggravare la posizione del contribuente. Se una circolare interpreta una norma in modo più restrittivo rispetto al dato letterale o alla ratio legislativa, il giudice non è tenuto a seguirla.<br>La Corte ha sottolineato che il sistema delle fonti è gerarchicamente strutturato: al vertice vi sono la Costituzione e le leggi, mentre gli atti amministrativi restano subordinati.<br>Una circolare può rappresentare un utile parametro interpretativo, ma non vincola l’autorità giudiziaria, la quale deve applicare esclusivamente la legge.</p>



<p>Ciò non significa che le circolari siano irrilevanti. Possono incidere sul legittimo affidamento del contribuente, specie quando questi si sia conformato a un orientamento ufficiale dell’Amministrazione. In tali casi, il principio di buona fede può assumere rilievo, limitando sanzioni o responsabilità.<br>La sentenza riafferma dunque un equilibrio essenziale: l’Amministrazione può interpretare, ma non legiferare, ed il contribuente non può essere chiamato a rispondere per la violazione di obblighi che trovano fondamento solo in una circolare.</p>



<p>Un richiamo forte alla legalità sostanziale e alla separazione dei poteri, che tutela la certezza del diritto in materia tributaria.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>More uxorio e buste paga: la Cassazione dice basta ai legami affettivi come scudo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/more-uxorio-e-buste-paga-la-cassazione-dice-basta-ai-legami-affettivi-come-scudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[more uxorio azienda]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La convivenza more uxorio non è incompatibile, di per sé, con un rapporto di lavoro subordinato.Lo ribadisce la Suprema Corte con l’ordinanza che commentiamo, affrontando un tema da sempre scivoloso: [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La convivenza more uxorio non è incompatibile, di per sé, con un rapporto di lavoro subordinato.<br>Lo ribadisce la Suprema Corte con l’ordinanza che commentiamo, affrontando un tema da sempre scivoloso: quando tra datore e lavoratore esiste anche un legame affettivo, quali criteri consentono di distinguere l’aiuto familiare dal vero rapporto di lavoro?</p>



<p>La Corte chiarisce che non opera alcuna presunzione assoluta di gratuità della prestazione resa dal convivente. Tuttavia, la relazione personale costituisce un elemento che impone al giudice un accertamento particolarmente rigoroso.</p>



<p><strong>In altre parole, la convivenza non esclude la subordinazione, ma impone di verificare in concreto se ricorrano gli indici tipici dell’art. 2094 c.c.: eterodirezione, inserimento nell’organizzazione aziendale, continuità della prestazione, obbligo di orario e corresponsione di una retribuzione.</strong></p>



<p>Il punto centrale dell’ordinanza è proprio il superamento delle presunzioni. Non basta invocare il legame affettivo per negare il lavoro subordinato, così come non è sufficiente allegare una generica collaborazione per ottenerne il riconoscimento. Occorrono prove puntuali: buste paga, tracciabilità dei pagamenti, turnazioni, ordini di servizio, testimonianze sulla soggezione al potere direttivo e disciplinare.<br>La Cassazione sottolinea che, soprattutto nelle piccole realtà imprenditoriali o familiari, il confine tra collaborazione affettiva e lavoro subordinato può diventare labile.</p>



<p>Proprio per questo il giudice deve valutare il complessivo assetto del rapporto, evitando automatismi.<br>L’esistenza di una convivenza stabile può spiegare forme di flessibilità o di commistione tra vita privata e attività lavorativa, ma non può cancellare la possibilità di un vincolo contrattuale a tutti gli effetti.<br>Sul piano pratico, la decisione invita a formalizzare i rapporti anche all’interno della coppia. Un contratto scritto, una retribuzione regolare e l’adempimento degli obblighi contributivi rappresentano strumenti decisivi per evitare contenziosi, specie in caso di crisi della relazione. L’ordinanza, dunque, non crea nuovi principi, ma rafforza un orientamento consolidato: è la prova concreta dell’assoggettamento al potere organizzativo altrui a determinare la natura subordinata del rapporto. La convivenza è un fatto rilevante, ma non decisivo. È necessario, per superare le presunzioni, essere attenti ai fatti, alla loro dimostrazione ed alla coerenza degli elementi oggettivi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voglio presentare una querela senza farmi assistere da un legale: posso farlo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/voglio-presentare-una-querela-senza-farmi-assistere-da-un-legale-posso-farlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 18:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia fissa gli elementi essenziali per una querela &#8220;fai da te&#8221;, affinché risulti un atto formalmente operativo. Di fatto, presentare una querela senza l’assistenza di un avvocato è [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia fissa gli elementi essenziali per una querela &#8220;fai da te&#8221;, affinché risulti un atto formalmente operativo.</p>



<p>Di fatto, presentare una querela senza l’assistenza di un avvocato è possibile, ma richiede attenzione a precisi requisiti formali e sostanziali.<br />Un atto incompleto o impreciso può infatti compromettere l’avvio del procedimento penale.</p>



<p>Anzitutto, occorre distinguere tra denuncia e querela.<br />La denuncia è una semplice segnalazione di reato; la querela, invece, è l’atto con cui la persona offesa manifesta espressamente la volontà che l’autore del fatto venga perseguito penalmente.<br />Nei reati procedibili a querela di parte, questa volontà è un presupposto indispensabile.<br />Gli elementi minimi da inserire sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le &#8220;generalità del querelante&#8221; (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapiti e codice fiscale);</li>



<li>la &#8220;descrizione chiara dei fatti&#8221;, (essenziale indicare cosa è accaduto, quando, dove e come, evitando valutazioni emotive e attenendosi a circostanze concrete, in quanto più il racconto è preciso, più sarà agevole per l’autorità giudiziaria qualificare il reato);</li>



<li>l&#8217;indicazione del &#8220;presunto responsabile&#8221;<br />(se conosciuto, va riportato, in caso contrario si può presentare querela contro ignoti);</li>



<li>le &#8220;prove ed i riscontri disponibili&#8221;, (documenti, messaggi, fotografie, nominativi di eventuali testimoni, e tutto ciò che può supportare il racconto va allegato o almeno menzionato);</li>



<li>la vera chiave è &#8220;l’istanza di punizione&#8221;, che deve essere esplicita: senza di questa, l’atto rischia di essere qualificato come semplice denuncia, rendendo improcedibile il reato;</li>



<li>la &#8220;data e la firma&#8221;.</li>
</ul>



<p>La querela può essere depositata presso la Procura della Repubblica oppure presentata a un ufficio della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri, che provvederanno a trasmetterla all’autorità giudiziaria competente.<br />Va inoltre ricordato il termine di tre mesi (salvo alcune eccezioni) dal giorno in cui si ha notizia del fatto: superata questa scadenza, il diritto di querela si estingue.<br />Infine, attenzione alle dichiarazioni rese: quanto scritto costituisce atto ufficiale e dichiarazioni false o reticenti possono esporre a responsabilità penali.</p>



<p>In buona sostanza, presentare una querela da soli è possibile, ma richiede metodo e conoscenza procedurale: in situazioni complesse, il supporto di un professionista resta comunque la scelta più prudente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transizione ecologica nei cantieri: i nuovi CAM 2025 cambiano l’edilizia pubblica</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/transizione-ecologica-nei-cantieri-i-nuovi-cam-2025-cambiano-ledilizia-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 15:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione Ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[cam 2025]]></category>
		<category><![CDATA[CAM Edilizia del 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Criteri Ambientali Minimi]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>
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					<description><![CDATA[Il settore delle costruzioni in Italia si sta confrontando con un profondo processo di evoluzione normativa finalizzato a integrare i principi della sostenibilità ambientale in tutte le fasi della progettazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il settore delle costruzioni in Italia si sta confrontando con <strong>un profondo processo di evoluzione normativa</strong> finalizzato a integrare i principi della sostenibilità ambientale in tutte le fasi della progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Al centro di questa trasformazione ci sono i <strong>nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia)</strong>, recentemente aggiornati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel dicembre 2025, con l’obiettivo di orientare il settore verso pratiche più responsabili sotto il profilo ambientale e coerenti con il <strong>Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità dei consumi nella pubblica amministrazione</strong>. </p>



<p>Il nuovo decreto ministeriale del <strong>24 novembre 2025</strong>, entrato in vigore il <strong>2 febbraio 2026</strong>, sostituisce integralmente le precedenti edizioni dei CAM Edilizia del 2022 e del correttivo del 2024, aggiornando i criteri di sostenibilità da applicare a tutti gli <strong>affidamenti di servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi</strong> di competenza delle pubbliche amministrazioni. </p>



<p>Rispetto alle versioni precedenti, la principale novità normativa consiste nell’<strong>ampliamento dell’ambito di applicazione</strong>: i criteri non riguardano più soltanto l’esecuzione di nuovi edifici, ma si estendono anche alle <strong>opere complementari, alla manutenzione ordinaria e straordinaria</strong> nonché ai servizi di direzione lavori, estendendo il perimetro di sostenibilità richiesto nelle procedure di gara. </p>



<p>Il cuore della normativa è il principio secondo cui <strong>la sostenibilità ambientale deve essere integrata già nella fase di progettazione</strong>, incentivando pratiche costruttive che favoriscano <strong>uso efficiente delle risorse, riduzione delle emissioni e selezione di materiali a basso impatto ambientale</strong>, oltre a tecniche di cantierizzazione che minimizzino le perturbazioni del sito. In questo senso i nuovi CAM puntano a trasformare le gare d’appalto tradizionali in strumenti di <strong>green public procurement</strong>, dove l’offerta economicamente più vantaggiosa tiene conto non solo del prezzo ma anche dei benefici ambientali delle soluzioni proposte.</p>



<p>Per i professionisti e le imprese coinvolte, il quadro normativo richiede un <strong>adeguamento operativo già dalle prime fasi di progettazione e preparazione dei capitolati</strong>, con l’inclusione nelle gare di specifiche clausole ambientali vincolanti. Questo significa che ogni capitolato pubblico dovrà contenere dettagli sulle tecnologie verdi adottate, sull’efficienza energetica prevista e sui criteri di gestione e smaltimento dei materiali di cantiere.</p>



<p>La portata di questa evoluzione normativa è stata sottolineata anche dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, che vedono nei nuovi CAM non soltanto <strong>un obbligo burocratico ma un’opportunità per modernizzare l’intero settore</strong> attraverso l’adozione di soluzioni progettuali e costruttive che rispondano alle sfide climatiche e alle esigenze di economia circolare. </p>



<p>Nel corso del 2025, la pubblicazione di questi criteri ha innescato un dibattito nella filiera dell’edilizia italiana — tra professionisti, imprese e tecnici — sulla capacità di implementare in tempi brevi i requisiti richiesti, soprattutto per quanto riguarda la formazione delle competenze interne e l’adeguamento dei processi di controllo di qualità. </p>



<p>Con l’applicazione effettiva dal febbraio 2026, la riforma dei CAM Edilizia rappresenta ad oggi <strong>uno dei principali strumenti normativi per accompagnare l’edilizia italiana verso la transizione ecologica</strong>, spingendo verso cantieri più sostenibili, materiali certificati e un nuovo paradigma di appalti pubblici in cui la tutela ambientale è parte integrante della progettazione e dell’esecuzione delle opere. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aree montane, scatta la nuova legge: sgravi fiscali e fondi per 200 milioni l’anno</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/aree-montane-scatta-la-nuova-legge-sgravi-fiscali-e-fondi-per-200-milioni-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 17:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aree interne]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Smart working]]></category>
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					<description><![CDATA[È entrata ufficialmente in vigore alla fine del 2025 la Legge 12 settembre 2025, n. 131, il provvedimento organico che il governo ha voluto per rilanciare le aree montane italiane. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>È entrata ufficialmente in vigore alla fine del 2025 la <strong>Legge 12 settembre 2025, n. 131</strong>, il provvedimento organico che il governo ha voluto per <strong>rilanciare le aree montane italiane</strong>. Un testo atteso da decenni e approvato con l’obiettivo dichiarato di contrastare lo spopolamento, rafforzare i servizi essenziali e creare nuove opportunità per comunità che da anni soffrono svantaggi socio-economici e demografici. </p>



<p>Il cuore della riforma è la volontà di fare della montagna «non un problema, ma una risorsa strategica» per il Paese: dal turismo sostenibile alla gestione forestale, dalla valorizzazione dell’agricoltura di montagna alle politiche sociali rivolte ai giovani e alle famiglie. </p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Cifre, definizioni e risorse</strong></h3>



<p>Al centro della legge c’è un fondo dedicato di circa <strong>200 milioni di euro all’anno per il triennio 2025-2027</strong>, destinato a sostenere servizi, lavoro, investimenti e iniziative per la promozione dei territori montani. </p>



<p>Per accedere alle misure è stata <strong>ridefinita la nozione di territorio montano</strong>: criteri basati su altitudine, pendenza e caratteristiche morfologiche hanno portato a una nuova classificazione che porta oggi a circa <strong>2.800 comuni montani riconosciuti</strong>, contro i circa 4.000 della classificazione precedente. La decisione ha acceso un acceso dibattito politico e territoriale, specialmente tra comunità appenniniche che criticanou questo nuovo perimetro, sostenendo che alcune delle realtà più interne saranno escluse dai benefici.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Incentivi per giovani, smart worker e servizi essenziali</strong></h3>



<p>Una delle novità più discusse riguarda gli <strong>incentivi destinati ai giovani under 41</strong>, agli <strong>smart worker</strong> e al personale chiave per il funzionamento delle comunità montane (insegnanti, medici, personale sanitario e scolastico):</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sgravi per smart working:</strong> le imprese che incentivano il lavoro agile nelle aree montane potranno beneficiare di esoneri contributivi fino a 8.000 euro annui per lavoratore, purché under 41 e con domicilio nel comune montano, in uno sforzo di trattenere — o attirare — giovani professionisti. </li>



<li><strong>Crediti d’imposta e agevolazioni per impresa e famiglie:</strong> si va dai bonus fiscali per chi compra, ristruttura o trasferisce la residenza principale in un comune montano, a crediti d’imposta per startup e nuove imprese nate in quota. </li>



<li><strong>Valorizzazione dei servizi di base:</strong> sono previste misure per potenziare servizi sanitari e scolastici, con titoli di carriera riconosciuti per il personale sanitario che opera in montagna e incentivi specifici per scuole e servizi per l’infanzia. </li>
</ul>



<p>Il legislatore ha inoltre lanciato un vero e proprio <strong>“bonus smart working per la montagna”</strong>, pensato per rendere strutturale la possibilità di lavorare da remoto in comuni con popolazione ridotta e contesti geografici difficili, promuovendo così una nuova modalità di presenza stabile nelle aree interne. </p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Agricoltura, turismo e gestione boschiva</strong></h3>



<p>Pensata anche una serie di misure per <strong>agricoltura di montagna, turismo sostenibile e gestione dei boschi</strong>: incentivi per imprenditori agricoli, promozione di filiere specifiche e sostegno a iniziative di turismo green puntano a valorizzare le risorse locali e creare economie virtuose nei territori alpini e appenninici. </p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Ambiente, biodiversità e tutela del territorio</strong></h3>



<p>Oltre agli aspetti economici, la legge sottolinea l’importanza dell’<strong>ecosistema montano</strong> per la tutela dell’ambiente: vengono promossi progetti per la salvaguardia della biodiversità nei parchi e nelle aree protette e per la gestione sostenibile delle foreste, riconoscendo il ruolo strategico di queste terre nella lotta alla crisi climatica. </p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Critiche e sfide future</strong></h3>



<p>Non mancano però le critiche. Il taglio di oltre 1.000 comuni dalla lista dei beneficiari ha alimentato proteste soprattutto nel Mezzogiorno e nell’Appennino: secondo molti amministratori locali, la nuova classificazione rischia di penalizzare ulteriormente realtà già fragili, scollegate e con limitate prospettive di sviluppo demografico. </p>



<p>Altri osservatori sottolineano che molte delle misure dipenderanno dai <strong>decreti attuativi</strong>, che saranno cruciali per tradurre in pratica la visione della legge. È quindi sulla definizione di queste norme secondarie che si giocherà gran parte dell’efficacia dell’intervento statale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi dicono che entra in vigore una nuova modalità per risolvere i contenziosi con le assicurazioni: di cosa si tratta?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/mi-dicono-che-entra-in-vigore-una-nuova-modalita-per-risolvere-i-contenziosi-con-le-assicurazioni-di-cosa-si-tratta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 16:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[contenziosi]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quali siano queste nuove ipotesi che tendono ad alleggerire il contenzioso giudiziario tramite l’arbitrato assicurativo e gli effetti sul sistema di tutela. Negli ultimi anni [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quali siano queste nuove ipotesi che tendono ad alleggerire il contenzioso giudiziario tramite l’arbitrato assicurativo e gli effetti sul sistema di tutela.</p>



<p>Negli ultimi anni il settore assicurativo è stato interessato da un progressivo rafforzamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), con l’obiettivo di alleggerire il carico giudiziario e offrire soluzioni più rapide ed efficienti agli utenti. In questo contesto si collocano le recenti novità in materia di arbitrato assicurativo, che segnano un’evoluzione significativa nel rapporto tra imprese e assicurati.<br />L’arbitrato assicurativo si configura come un meccanismo di composizione delle controversie basato sull’affidamento della decisione a un soggetto terzo e imparziale, l’arbitro, scelto secondo criteri di competenza tecnica e indipendenza. A differenza del giudizio ordinario, l’arbitrato consente tempi più rapidi, costi generalmente contenuti e una maggiore specializzazione del decisore, particolarmente rilevante in un ambito complesso come quello assicurativo.<br />Le novità introdotte mirano innanzitutto a rendere lo strumento più accessibile. Si registra un ampliamento delle controversie arbitrabili, con inclusione di questioni relative all’indennizzo, alla liquidazione del danno e all’interpretazione delle clausole contrattuali, purché non coinvolgano diritti indisponibili. Viene inoltre rafforzata la trasparenza procedurale, attraverso regolamenti uniformi che disciplinano termini, modalità di nomina degli arbitri e criteri decisionali.<br />Dal punto di vista operativo, l’accesso all’arbitrato avviene generalmente su base volontaria, mediante clausola compromissoria inserita nel contratto assicurativo o tramite accordo successivo all’insorgere della controversia. Una volta avviata la procedura, le parti presentano le proprie difese in forma semplificata, con possibilità di decisione anche sulla base della sola documentazione, salvo necessità istruttorie specifiche.<br />Gli effetti dell’arbitrato assicurativo sono rilevanti sotto diversi profili. Per l’assicurato rappresenta una tutela più rapida ed efficace, capace di evitare i lunghi tempi della giustizia ordinaria. Per le imprese assicurative, invece, l’arbitrato favorisce una gestione più efficiente del contenzioso e contribuisce a migliorare il rapporto fiduciario con la clientela.<br />Sul piano sistemico, l’arbitrato assicurativo si inserisce in una più ampia strategia di deflazione del contenzioso e di modernizzazione della giustizia civile. Pur non sostituendo il ruolo del giudice, esso si afferma come strumento complementare, capace di coniugare certezza del diritto, competenza tecnica e celerità decisionale. Una sfida che, se ben governata, può tradursi in un concreto vantaggio per l’intero sistema assicurativo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Lecito il controllo sui lavoratori purché nei limiti del rispetto della dignità personale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/lecito-il-controllo-sui-lavoratori-purche-nei-limiti-del-rispetto-della-dignita-personale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro controlli]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Limiti ai controlli datoriali, equilibrio tra esigenze di vigilanza e tutela dei diritti fondamentali! La sentenza del 11 dicembre 2025 offre un contributo significativo all’orientamento giurisprudenziale in tema di controlli [...]]]></description>
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<p><strong>Limiti ai controlli datoriali, equilibrio tra esigenze di vigilanza e tutela dei diritti fondamentali!</strong></p>



<p>La sentenza del 11 dicembre 2025 offre un contributo significativo all’orientamento giurisprudenziale in tema di controlli nel contesto lavorativo e delle relative limitazioni di liceità, confermando principi importanti di equilibrio tra l’esigenza dell’azienda di tutelare il proprio patrimonio e i diritti fondamentali dei lavoratori.</p>



<p>Nel caso concreto, la Cassazione ha affrontato la questione della legittimità di controlli effettuati tramite colleghi o altro personale interno, in assenza di strumenti di controllo a distanza (come videocamere o software di monitoraggio). La Corte ha ritenuto lecita tale attività di osservazione qualora rientri nell’organizzazione aziendale, non configuri uno strumento di controllo a distanza vietato e sia finalizzata alla tutela di beni aziendali, ad esempio per prevenire o verificare comportamenti illeciti come furti o danni alla società.</p>



<p>Questo orientamento evidenzia un punto di equilibrio giuridico molto delicato: da un lato, il datore di lavoro ha interesse a verificare fatti che possano arrecare pregiudizio all’impresa; dall’altro, i lavoratori godono di un insieme di diritti fondamentali, tra cui la protezione della dignità, della riservatezza e della libertà personale, che non possono essere sacrificati arbitrariamente sull’altare della vigilanza. Ad esempio, in materia di accesso alle email aziendali o ai dati nei dispositivi di lavoro, si afferma che ogni controllo deve essere proporzionato, mirato e rispettare le garanzie previste dalla legge e dallo Statuto dei Lavoratori, e che le informazioni raccolte devono essere solo quelle direttamente pertinenti alla verifica di un sospetto fondato.</p>



<p>Il principio di proporzionalità emerge come cardine della legittimità dei controlli: il datore non può adottare misure invasive o generalizzate senza una giustificazione concreta e documentata; analogamente, la possibilità di impiegare mezzi di sorveglianza deve rispettare i limiti posti dalla legge, dai contratti collettivi e dalla contrattazione aziendale. Questo perché l’ordinamento tutela la sfera privata del lavoratore, e qualsiasi ingerenza deve essere bilanciata con la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.</p>



<p>Sul piano pratico, la decisione e le altre pronunce di Cassazione nell’ultimo biennio tracciano un quadro chiaro: controlli conformi alle regole interne e alla normativa sono leciti, ma non possono eccedere il necessario né sfociare in sorveglianza indiscriminata. Ciò richiede spesso un’approfondita informativa preventiva ai lavoratori, politiche interne trasparenti e un fondato sospetto che giustifichi interventi più incisivi.</p>



<p>La liceità dei controlli si fonda sul rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e finalità lecita, e che le limitazioni normative e contrattuali devono essere attentamente osservate affinché non si arrechino ingiustificate lesioni alla dignità e alla riservatezza del lavoratore.</p>
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		<title>Giustizia, referendum il 22 e 23 marzo: cosa c’è in gioco e perché si vota</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-referendum-il-22-e-23-marzo-cosa-ce-in-gioco-e-perche-si-vota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianna Vallone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 13:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
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					<description><![CDATA[Gli italiani torneranno alle urne domenica 22 e lunedì 23 marzo per esprimersi sulla riforma della giustizia approvata dal Parlamento. La consultazione referendaria, di natura costituzionale, rappresenta un passaggio decisivo [...]]]></description>
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<p class="p1">Gli italiani torneranno alle urne <strong>domenica 22 e lunedì 23 marzo</strong> per esprimersi sulla riforma della giustizia approvata dal Parlamento. La consultazione referendaria, di natura costituzionale, rappresenta un passaggio decisivo per una delle modifiche più rilevanti dell’ordinamento giudiziario degli ultimi decenni.</p>



<p class="p1">Il voto è stato convocato dopo che la legge di revisione costituzionale non ha raggiunto, nelle seconde votazioni parlamentari, la maggioranza dei due terzi prevista dall’articolo 138 della Costituzione. Da qui la richiesta di referendum confermativo, ammessa dalla Corte di cassazione lo scorso 18 novembre. Il governo ha quindi fissato la data nel rispetto dei tempi stabiliti dalla legge, che impone l’indizione entro sessanta giorni dall’ordinanza della Suprema corte.</p>



<p class="p1">Al centro del referendum c’è una riforma che ridisegna l’assetto della magistratura. Il punto più discusso riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, che diventerebbero due percorsi distinti sin dall’ingresso in magistratura, senza possibilità di passaggio da una funzione all’altra. Una scelta che, secondo i promotori, rafforzerebbe l’imparzialità del giudice e renderebbe più chiara la distinzione tra chi accusa e chi giudica.</p>



<p class="p1">La riforma interviene anche sull’autogoverno della magistratura, prevedendo la nascita di due Consigli superiori della magistratura, uno per ciascuna carriera, e l’istituzione di una Alta Corte disciplinare con competenze specifiche in materia di responsabilità dei magistrati. Un impianto che, nelle intenzioni del governo, punta a rendere più efficiente e trasparente il sistema.</p>



<p class="p1">Di segno opposto le critiche di una parte dell’opposizione e di alcune associazioni della magistratura, che vedono nella riforma il rischio di un indebolimento dell’autonomia del pubblico ministero e di una maggiore esposizione del potere giudiziario alle dinamiche politiche. Secondo i detrattori, i problemi strutturali della giustizia — dalla durata dei processi alle carenze di organico — non verrebbero risolti da una revisione di questo tipo.</p>



<p class="p1"><strong>Dal punto di vista procedurale, il referendum non prevede quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti e a decidere sarà la maggioranza dei voti espressi. </strong>Gli elettori dovranno scegliere se confermare o respingere la legge costituzionale, votando rispettivamente Sì o No.</p>



<p class="p1">La campagna referendaria entrerà nel vivo nelle prossime settimane e si preannuncia fortemente polarizzata. In gioco non c’è solo una riforma tecnica, ma una diversa visione del ruolo della magistratura e dei rapporti tra i poteri dello Stato.</p>
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		<title>Regole antincendio nei locali pubblici: cosa dice la legge in Italia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/regole-antincendio-nei-locali-pubblici-cosa-dice-la-legge-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 16:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[crans montana]]></category>
		<category><![CDATA[incendio locali pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[leggi antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[normative antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[svizzera]]></category>
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					<description><![CDATA[La tragedia del bar “Le Constellation” a Crans‑Montana (Svizzera), dove un incendio la notte di Capodanno ha causato almeno 40 morti e oltre 100 feriti, ha riacceso il dibattito sulle [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La tragedia del bar “Le Constellation” a Crans‑Montana (Svizzera), dove un incendio la notte di Capodanno ha causato almeno 40 morti e oltre 100 feriti, ha riacceso il dibattito sulle regole di sicurezza antincendio nei locali pubblici e sui controlli periodici previsti in Europa. La tragedia – scatenata da scintille che hanno incendiato l’isolante acustico della sala e aggravata dall’assenza di controlli per anni – ha evidenziato lacune operative negli obblighi di verifica delle condizioni di sicurezza. </p>



<h3 class="wp-block-heading">La normativa italiana: prevenzione e controlli</h3>



<p>In Italia la materia antincendio è regolata da un quadro normativo articolato che comprende il Codice di Prevenzione Incendi (Decreto Ministeriale 3 agosto 2015) e specifiche regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo o intrattenimento (esercitate anche con il D.M. 19 agosto 1996). Queste norme sono riferite all’articolato sistema di prevenzione incendi previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e implementate dal Ministero dell’Interno – Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. (Fonte: Bosetti Gatti)</p>



<p>Il Codice di Prevenzione Incendi stabilisce requisiti strutturali e impiantistici, impone l’adozione di vie di esodo idonee, sistemi di allarme, impianti di rilevazione e mezzi di estinzione, e prevede la valutazione del rischio incendio per ogni attività soggetta al controllo.&nbsp;</p>



<p>Per locali di intrattenimento, teatri, discoteche e spazi aperti al pubblico con elevata affluenza, la normativa italiana richiede una valutazione dettagliata del rischio, appositi percorsi di fuga, porte resistenti al fuoco, segnaletica di sicurezza e verifiche periodiche da parte dei Vigili del Fuoco. In genere, per locali con capienza superiore a 100 persone è previsto un iter di certificazione antincendio prima dell’apertura e controlli regolari durante l’esercizio. (Fonte Build news)</p>



<h3 class="wp-block-heading">I controlli in Italia: frequenza e responsabilità</h3>



<p>In Italia i controlli antincendio sono affidati ai Vigili del Fuoco, che verificano progettazione, impianti e condizioni di esercizio nei locali a rischio. Questi controlli includono visite periodiche, rilascio di certificazioni e prescrizioni da rispettare per legge. La frequenza delle ispezioni è stabilita in base alla tipologia del locale e al livello di rischio, con verifiche obbligatorie prima dell’apertura e periodiche durante l’esercizio, soprattutto per attività complesse come discoteche o locali con grandi folle.&nbsp;</p>



<p>La legge italiana non lascia grandi margini di discrezionalità: l’omissione dei controlli di sicurezza o l’esercizio senza certificazioni può portare a sanzioni penali e amministrative, inclusa la chiusura dell’esercizio e responsabilità civile e penale per i gestori. Questo quadro normativo è stato rafforzato proprio in seguito a tragedie passate, come quella al Cinema Statuto di Torino negli anni ’80 o al locale “Palazzo del Vignola” di Todi, che produssero reazioni legislative significative.&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">La Svizzera dopo Crans‑Montana: lacune e requisiti</h3>



<p>In Svizzera, secondo le autorità del Canton Vallese, i controlli di sicurezza antincendio nei locali pubblici dovrebbero essere annuali e comprendere la verifica dei materiali di costruzione e delle superfici interne. Tuttavia, nel caso di Le Constellation gli ultimi controlli risalgono al 2019, e dal 2020 al 2025 non sono state eseguite ispezioni nonostante la normativa cantonale richieda verifiche periodiche per gli spazi aperti al pubblico. (Fonte Reuters)</p>



<p>Un funzionario svizzero ha sottolineato che le regole «sono precise» e che il controllo dei materiali (come il foam insonorizzante) doveva essere parte delle ispezioni ordinarie. La discussione pubblica evidenzia un possibile problema di applicazione operativa delle regole, non tanto della loro esistenza, con critiche per la mancanza di sorveglianza attiva sugli elementi più vulnerabili degli edifici.&nbsp;</p>



<p>In risposta alla tragedia, alcune autorità locali svizzere stanno diventando più rigorose, anche con divieti all’uso di pirotecnici al chiuso nei locali pubblici e un aumento delle ispezioni preventive nei ristoranti e bar della regione.</p>



<p>Nel confronto tra i due sistemi emergono differenze di metodo e di enforcement: in Italia la normativa è strutturata e dettagliata, con obbligatorietà di certificazioni, piani di emergenza e controlli periodici affidati ai Vigili del Fuoco; in Svizzera – pur con norme severe – la responsabilità dei controlli operativi è spesso delegata alle autorità locali, con possibili gap nell’applicazione.</p>
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		<title>Ma è vero che in alcuni concorsi viene attribuito un punteggio doppio alle lauree recenti?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ma-e-vero-che-in-alcuni-concorsi-viene-attribuito-un-punteggio-doppio-alle-lauree-recenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 14:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[laurea]]></category>
		<category><![CDATA[laurea triennale]]></category>
		<category><![CDATA[laureati]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega perché una laurea “recente” vale doppio: tra aggiornamento delle competenze e rischio di favoreggiamento, l&#8217;opinione pubblica si divide tra favorevoli e contrari. Negli ultimi mesi [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega perché una laurea “recente” vale doppio: tra aggiornamento delle competenze e rischio di favoreggiamento, l&#8217;opinione pubblica si divide tra favorevoli e contrari.</p>



<p>Negli ultimi mesi il dibattito pubblico si è acceso attorno a una normativa, inserita in diversi bandi pubblici e procedure selettive, che attribuisce un punteggio maggiore, talvolta addirittura doppio, alle lauree conseguite in epoca recente rispetto a quelle conseguite molti anni prima.<br>Una scelta che, se letta superficialmente, può apparire come una forma di ingiustificato favoreggiamento generazionale; ma che, nelle intenzioni del legislatore e delle amministrazioni, risponde a una logica ben precisa.<br>Lo spirito della norma va ricercato nell’esigenza di valorizzare l’aggiornamento delle competenze.<br>In molti settori, si pensi al diritto, all’informatica, all’ingegneria, alla sanità, i contenuti dei corsi universitari cambiano rapidamente, seguendo l’evoluzione normativa, tecnologica e scientifica.<br>Una laurea conseguita di recente è presunta, secondo questo approccio, come più aderente alle conoscenze oggi richieste dal mercato del lavoro e dalla pubblica amministrazione.<br>Il criterio temporale non mira dunque a sminuire il valore intrinseco di un titolo “datato”, ma a introdurre un elemento selettivo che tenga conto della distanza cronologica dalla formazione iniziale.<br>In questa prospettiva, il maggior punteggio non rappresenta un premio anagrafico, bensì uno strumento per garantire l’efficienza e la modernizzazione dell’azione amministrativa.</p>



<p>Tuttavia, non mancano le criticità.<br>Il rischio principale è che il meccanismo si traduca in una discriminazione indiretta nei confronti di professionisti più esperti, i quali, pur avendo una laurea conseguita anni prima, possono aver maturato competenze ben superiori grazie a esperienza, corsi di formazione, aggiornamenti professionali e pratica sul campo.</p>



<p>Se il sistema di valutazione non bilancia adeguatamente il punteggio del titolo di studio con quello dell’esperienza, l’effetto finale può risultare distorsivo.<br>La giurisprudenza amministrativa, chiamata più volte a pronunciarsi su criteri analoghi, ha chiarito che tali scelte sono legittime solo se sorrette da una motivazione razionale e proporzionata.<br>Il doppio punteggio non deve trasformarsi in un automatismo irragionevole, ma deve inserirsi in un quadro valutativo complessivo, capace di apprezzare anche il percorso professionale successivo alla laurea.<br>In conclusione, la norma sul doppio punteggio alle lauree recenti non è, in sé, un favoreggiamento, ma uno strumento che riflette la centralità dell’aggiornamento delle competenze.<br>La sua tenuta, però, dipende dall’equilibrio: senza un adeguato riconoscimento dell’esperienza, il confine tra modernizzazione e ingiusta penalizzazione rischia di diventare troppo sottile.</p>



<p>Attenzione, dunque, ad una attenta compilazione dei bandi di concorso da parte delle amministrazioni: in un ambito così delicato, come quello che mette in discussione il futuro stesso dei candidati, non si deve correre il rischio di alimentare dubbi o perplessità sulla condotta cristallina di chi detta le &#8220;regole del gioco&#8221;!</p>
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		<item>
		<title>Attenzione all&#8217;uso delle tecnologie: la dashcam può creare problemi?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/attenzione-alluso-delle-tecnologie-la-dashcam-puo-creare-problemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 16:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[dashcam]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come sia indispensabile una costante attenzione, per non incorrere in ipotesi di reato, usando le nuove tecnologie. L’utilizzo delle dashcam è sempre più diffuso: piccoli [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come sia indispensabile una costante attenzione, per non incorrere in ipotesi di reato, usando le nuove tecnologie.</p>



<p>L’utilizzo delle dashcam è sempre più diffuso: piccoli dispositivi installati sui veicoli che registrano in modo continuo ciò che accade durante la guida. Nate con finalità di tutela del conducente – soprattutto in caso di sinistri o contestazioni, le dashcam pongono tuttavia rilevanti problemi giuridici quando le immagini vengono utilizzate in modo non corretto. Il punto critico non è tanto la registrazione in sé, quanto la successiva gestione e diffusione dei filmati.</p>



<p>Dal punto di vista penale, la prima ipotesi di reato che può configurarsi è quella di illecito trattamento di dati personali (art. 167 Codice Privacy), quando le immagini vengono diffuse senza il consenso degli interessati e in assenza di una base giuridica lecita. Le targhe, i volti, i comportamenti alla guida sono tutti dati personali, e la loro pubblicazione, ad esempio sui social network, può integrare una condotta penalmente rilevante se produce un danno all’interessato.</p>



<p>Non va poi sottovalutato il rischio di diffamazione (art. 595 c.p.). Pubblicare un video ripreso dalla dashcam accompagnandolo con commenti offensivi, ironici o accusatori nei confronti di altri utenti della strada può ledere la reputazione altrui. La giurisprudenza è chiara: anche un filmato reale, se presentato in modo suggestivo o denigratorio, può diventare strumento diffamatorio.</p>



<p>Ulteriore profilo critico riguarda l’ipotesi di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). Sebbene la strada pubblica non sia, di regola, luogo di privata dimora, alcune riprese possono comunque invadere sfere di riservatezza tutelate, specie se effettuate in modo sistematico, insistente o con finalità diverse dalla mera documentazione di un evento stradale.</p>



<p>Diverso è il discorso sull’uso delle immagini a fini difensivi. La giurisprudenza ammette la produzione dei filmati in sede giudiziaria, purché pertinenti, non manipolati e limitati allo stretto necessario. In questo caso prevale il diritto di difesa rispetto alla riservatezza, ma ciò non legittima una diffusione indiscriminata.</p>



<p>In buona sostanza, la dashcam non è uno strumento “senza regole”. Registrare può essere lecito, ma diffondere impropriamente le immagini espone a responsabilità penali e civili. Il confine tra tutela e violazione è sottile: conoscere i limiti giuridici è essenziale per evitare che un mezzo di protezione si trasformi in fonte di guai giudiziari.</p>
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		<item>
		<title>Sempre più frequenti le aggressioni al personale medico sanitario: ma quale normativa interviene?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sempre-piu-frequenti-le-aggressioni-al-personale-medico-sanitario-ma-quale-normativa-interviene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 09:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[aggressioni pronto soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[aggressioni pronto soccorso normativa]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali sono i più recenti interventi normativi, per frenare questa insana abitudine. Negli ultimi anni in Italia la sicurezza di medici, infermieri e operatori sanitari [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali sono i più recenti interventi normativi, per frenare questa insana abitudine.</em></p>



<p>Negli ultimi anni in Italia la sicurezza di medici, infermieri e operatori sanitari è diventata una questione in crescente allarme: i casi di aggressioni verbali e fisiche nelle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali si sono moltiplicati, tanto da costituire un fenomeno strutturale e non più sporadico. Secondo i dati più recenti, nel 2024 le aggressioni hanno coinvolto oltre 22.000 operatori sanitari, con una media di violenze che continua ad aumentare rispetto agli anni precedenti. La risposta legislativa si è concretizzata con l’approvazione di un pacchetto normativo specifico, culminato nella Legge 171/2024, volto a rafforzare le tutele per il personale sanitario e sociosanitario vittima di violenze durante lo svolgimento delle proprie funzioni.</p>



<p>Il cuore delle misure adottate riguarda l’inasprimento delle sanzioni penali per chi aggredisce medici, infermieri e altri professionisti impegnati nell’assistenza sanitaria ed in particolare, l&#8217;arresto in flagranza, anche differita: l’aggressore può essere arrestato non solo al momento dell’atto, ma anche entro un breve intervallo di tempo successivo, facilitando l’intervento delle forze dell’ordine e riducendo la fuga di responsabili.</p>



<p>Vi è poi la procedibilità d’ufficio: le aggressioni non richiedono più la denuncia formale da parte della vittima per essere perseguite. In passato era spesso la stessa persona aggredita a dover avviare il procedimento, con conseguente rischio di impunità in assenza di querela: ora lo Stato interviene direttamente.</p>



<p>La legge prevede che la violenza, anche senza gravi lesioni, sia punita con pene detentive significative, fino a 5 anni di reclusione e sanzioni economiche rilevanti nel caso di danneggiamento di strutture e attrezzature. Per lesioni gravi e gravissime, le sanzioni aumentano notevolmente in linea con quelle previste per gli aggressori di pubblici ufficiali.</p>



<p>In passato la tutela del personale sanitario si basava su una normativa generica che includeva la violenza contro lavoratori e pubblici servizi, senza specifiche misure deterrenti dedicate. La novità più significativa è la trasformazione di queste aggressioni in fattispecie penalmente rilevanti, con un riconoscimento esplicito del ruolo pubblico e sociale degli operatori sanitari. L’obiettivo dichiarato dal Governo e dal Ministero della Salute è duplice: disincentivare la violenza e garantire un ambiente di lavoro più sicuro, tutelando così la qualità dell’assistenza e la fiducia tra paziente e medico.</p>
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		<item>
		<title>Carrello del Supermercato, metto un euro e mi porto la spesa a casa: commetto un reato?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/carrello-del-supermercato-metto-un-euro-e-mi-porto-la-spesa-a-casa-commetto-un-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 19:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra come il portare a casa un carrello del supermercato, possa configurare l&#8217;ipotesi di furto o appropriazione indebita! Spesso non riflettiamo sufficientemente su quali [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra come il portare a casa un carrello del supermercato, possa configurare l&#8217;ipotesi di furto o appropriazione indebita!</p>



<p>Spesso non riflettiamo sufficientemente su quali possano essere i risvolti giuridici delle nostre azioni, trovandoci invischiati in situazioni che vanno ben oltre quelli che erano i nostri reali intenti.<br />Il gesto, all’apparenza banale, di portare a casa il carrello del supermercato dopo aver inserito l’euro per sbloccarlo può sembrare innocuo.<br />In realtà, la giurisprudenza qualifica la condotta come potenzialmente illecita, perché quel carrello non diventa mai proprietà del cliente: l’euro inserito è una cauzione, non un prezzo.<br />Il carrello resta sempre un bene del supermercato.</p>



<p>Dal punto di vista penale, si possono configurare due ipotesi: furto oppure appropriazione indebita, a seconda della valutazione sull’elemento del possesso e sull’animus possidendi.</p>



<p>Il furto (art. 624 c.p.) si realizza quando si sottrae una cosa mobile altrui sottraendola alla disponibilità del proprietario.<br />Il carrello, parcheggiato nell’area del supermercato, rimane nella disponibilità del gestore: rimuoverlo e condurlo altrove integra una “sottrazione”, in quanto il bene viene portato fuori dal controllo del titolare. La giurisprudenza prevalente ritiene che il prelievo del carrello con l’intento di trattenerlo stabilmente equivalga a una condotta tipica di furto.<br />L’euro introdotto non incide su questa qualificazione: non è un pagamento ma semplicemente una garanzia, destinata a essere restituita una volta riposizionato il mezzo.</p>



<p>L’ipotesi di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) potrebbe astrattamente configurarsi quando il soggetto riceve il bene con il consenso del proprietario e successivamente se ne appropria.<br />Tuttavia, il cliente non “riceve” il carrello come detentore qualificato: ne ha la disponibilità solo per il tempo della spesa e con un uso rigidamente funzionale all’acquisto.<br />Non si tratta quindi di una consegna in senso tecnico, ma di una mera detenzione precaria, insufficiente a far scattare l’appropriazione indebita.</p>



<p>Per questo motivo, nella maggior parte dei casi la sottrazione del carrello integra furto semplice, salvo aggravanti qualora il bene abbia un valore significativo o la condotta sia posta in essere con particolari modalità.<br />È irrilevante che il carrello sia spesso abbandonato nei pressi dell’abitazione dell’autore: ciò non attenua l’offesa, poiché il supermercato subisce comunque un danno economico e organizza costi di recupero.</p>



<p>La vicenda, spesso banalizzata, mostra come anche condotte apparentemente minori possano avere rilievo penale. L’unico comportamento corretto, dunque, rimane riportare sempre il carrello nella sua sede: l’euro non è un prezzo di acquisto, ma un piccolo incentivo alla buona educazione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Festività in busta paga: cosa prevedono la legge e le sentenze</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/festivita-in-busta-paga-cosa-prevedono-la-legge-e-le-sentenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 14:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=226898</guid>

					<description><![CDATA[Il tema delle festività in busta paga è da anni al centro di interpretazioni normative e pronunce giurisprudenziali, soprattutto per quanto riguarda il corretto trattamento economico dei lavoratori. La legge [...]]]></description>
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<p class="p1">Il <strong>tema delle festività</strong> in <strong>busta paga</strong> è da anni al centro di interpretazioni normative e pronunce giurisprudenziali, soprattutto per quanto riguarda il corretto trattamento economico dei lavoratori. La <strong>legge sul lavoro</strong>, affiancata dai contratti collettivi nazionali, stabilisce principi chiari che incidono direttamente sulla retribuzione.</p>



<p class="p1">In base alla normativa vigente, le festività riconosciute per legge sono retribuite anche quando non si lavora. In questi casi, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione giornaliera, che viene inclusa in busta paga senza riduzioni. Si tratta di un diritto consolidato, finalizzato a tutelare il riposo festivo senza penalizzazioni economiche.</p>



<p class="p1">Quando la festività coincide con una giornata lavorativa e il dipendente presta servizio, la retribuzione subisce una maggiorazione. Le percentuali variano in base al contratto collettivo applicato, ma le sentenze della Corte di Cassazione hanno più volte ribadito che il lavoro festivo deve essere compensato in modo aggiuntivo rispetto alla normale paga, oppure con un riposo compensativo, se previsto.</p>



<p class="p1">Diverso è il caso delle festività che cadono di domenica. In queste situazioni, la legge prevede il pagamento di un’indennità sostitutiva, spesso indicata in busta paga come “festività non goduta”. Anche su questo punto la giurisprudenza ha chiarito che tale voce spetta al lavoratore se prevista dal contratto collettivo, consolidando un orientamento favorevole alla tutela del reddito.</p>



<p class="p1">Le controversie più frequenti riguardano proprio la corretta esposizione delle festività in busta paga. I giudici hanno stabilito che le voci retributive devono essere chiare e trasparenti, in modo da consentire al lavoratore di verificare il rispetto dei propri diritti. Eventuali omissioni o compensazioni non esplicitate possono costituire motivo di contenzioso.</p>
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		<title>Recenti fatti di cronaca hanno acceso i riflettori sulla riduzione in schiavitù: di cosa si tratta?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/recenti-fatti-di-cronaca-hanno-acceso-i-riflettori-sulla-riduzione-in-schiavitu-di-cosa-si-tratta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[caporalato]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come a volte si possa verificare l&#8217;insorgere di questo reato, assurdo per la nostra epoca! Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in [...]]]></description>
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<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come a volte si possa verificare l&#8217;insorgere di questo reato, assurdo per la nostra epoca!</strong></p>



<p>Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, disciplinato dall’art. 600 del Codice penale, rappresenta una delle fattispecie più gravi previste dall’ordinamento giuridico. Non si tratta di una violazione legata semplicemente all’assenza di un contratto o di tutele: è un delitto che si configura quando la libertà della persona viene compressa al punto da annullarne l’autodeterminazione, trasformando il rapporto di lavoro in una forma di dominio.</p>



<p>La cronaca, di recente, ha portato alla luce situazioni di grave sfruttamento, nate da un contesto di lavoro nero, ma degenerate ben oltre la dimensione amministrativa o giuridica.</p>



<p>Il confine si supera quando il datore di lavoro pone in essere comportamenti idonei a ridurre la vittima in uno stato di soggezione continuativa, tale da renderla incapace di autogestirsi. Elementi tipici sono: imposizione di turni massacranti, retribuzioni irrisorie o inesistenti, controllo costante degli spostamenti, minacce, violenze, ritenzione dei documenti, alloggi degradati e dipendenza economica assoluta.</p>



<p>La giurisprudenza ha chiarito che la schiavitù contemporanea non richiede catene o coercizioni fisiche: è sufficiente una condizione di sfruttamento che, per intensità e durata, impedisca alla persona di autodeterminarsi. In molte situazioni, soprattutto nel settore agricolo ed edilizio, la vulnerabilità del lavoratore, spesso straniero, privo di alternative o di permesso di soggiorno stabile, diventa terreno fertile per dinamiche di controllo totale.</p>



<p>La pena prevista è severissima: reclusione da 8 a 20 anni, con aggravanti se la vittima è minorenne, se lo sfruttamento è realizzato con violenze o minacce, o se il fatto è commesso nell’ambito di attività organizzate.</p>



<p>Ovvuamente, non tutti i casi di lavoro nero configurano automaticamente il reato: la mancanza di contratto resta di per sé una violazione amministrativa o civile. Ma quando si crea una condizione di asservimento, l’ordinamento interviene con lo strumento più duro del diritto penale.</p>



<p>Il contrasto a questo fenomeno richiede dunque non solo controlli ispettivi, ma la capacità di riconoscere i segnali di un rapporto che da irregolare diventa disumano: perché la schiavitù, pur mutando forme e contesti, resta una realtà che il diritto è chiamato a reprimere con determinazione.</p>



<p>Viviamo in un&#8217;epoca in cui, spesso, convivono il desiderio di affrancamento da antichi retaggi e le necessità di sopravvivenza che lo mortificano. Obbligo della società civile attuare uno stretto controllo, per impedire l&#8217;insorgere di situazioni, contrarie ad ogni minimo criterio di umanità.</p>
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		<title>Da gennaio 2026 definitivo cambiamento dell&#8217;imposta per donazioni e successioni</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/da-gennaio-2026-definitivo-cambiamento-dellimposta-per-donazioni-e-successioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 17:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il D.L.citato, che riforma profondamente la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel Testo Unico sulle successioni e donazioni (TUS). Le [...]]]></description>
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<p>Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il D.L.citato, che riforma profondamente la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel Testo Unico sulle successioni e donazioni (TUS). Le nuove regole si applicano alle successioni aperte e alle donazioni o atti a titolo gratuito realizzati a partire da tale data.</p>



<p>Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’abrogazione del cosiddetto “coacervo successorio”, cioè la regola che imponeva di sommare al patrimonio ereditario anche le donazioni eventualmente già ricevute in vita dallo stesso soggetto.</p>



<p>A partire da gennaio 2026 non si terrà più conto delle donazioni fatte in vita quando si calcola l’imposta di successione al momento del decesso. Donazioni e successioni diventano due eventi distinti, fiscalmente separati.</p>



<p>Di conseguenza, chi eredita può beneficiare in modo pieno delle franchigie previste per successioni e per donazioni. La soglia esentasse per successione resta la stessa e si applica solo sul patrimonio ereditato, senza che le donazioni pregresse incidano.</p>



<p>Anche la prassi di calcolare insieme donazioni pregresse e successioni, con conseguente rischio di superamento della soglia di esenzione o applicazione di imposte maggiori, viene superata. Il calcolo dell’imposta diviene più lineare e pulito.</p>



<p>L’obiettivo della riforma è duplice: semplificare la burocrazia e rendere più equo il sistema fiscale. Da un lato il contribuente ora deve effettuare la “autoliquidazione” dell’imposta, ossia fare lui stesso i calcoli e versamenti, senza attendere un avviso dell’Amministrazione finanziaria. Dall’altro, l’eliminazione del &#8220;coacervo&#8221; rende più coerente la normativa con gli orientamenti giurisprudenziali e con la prassi ormai consolidata.</p>



<p>È importante sottolineare che la riforma riguarda l’imposizione fiscale. Dal punto di vista della ripartizione dell’eredità, cioè delle quote legittime e della divisione tra gli eredi, le donazioni fatte in vita possono continuare a rilevare: se una donazione ha inciso sulla “legittima” spettante a un erede, quest’ultimo potrà comunque chiedere la reintegrazione della sua quota.</p>



<p>Inoltre, per le donazioni “ripetute” (più donazioni nel tempo) resta operante la normativa sulle imposte di donazione, con cumulo ai fini della franchigia, ma non più in combinazione con la successione.</p>
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