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	<title>Legalità nel Territorio | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Giustizia: avvocatura cilentana, no a chiusura tribunale Vallo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-avvocatura-cilentana-no-a-chiusura-tribunale-vallo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Vuolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 20:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Vallo della Lucania]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Avvocatura cilentana esprime “profonda preoccupazione” per le recenti proposte di riorganizzazione della geografia giudiziaria che ipotizzano la chiusura o l’accorpamento dei cosiddetti piccoli tribunali, tra cui quello di Vallo della [...]]]></description>
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<p class="p1">L’Avvocatura cilentana esprime “profonda preoccupazione” per le recenti proposte di riorganizzazione della geografia giudiziaria che ipotizzano la chiusura o l’accorpamento dei cosiddetti piccoli tribunali, tra cui quello di Vallo della Lucania.</p>



<p class="p1">In un comunicato congiunto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, rappresentato dal presidente Domenicantonio D’Alessandro, la Camera Penale, guidata da Agostino Bellucci, e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga), con la presidente Valentina De Cocinis, sottolineano il ruolo “essenziale” del tribunale locale come presidio di legalità e tutela dei diritti.</p>



<p class="p1">Secondo i firmatari, il Tribunale di Vallo della Lucania rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per un territorio caratterizzato da specifiche condizioni geografiche e socio-economiche. Una sua eventuale soppressione o accorpamento, si legge nella nota, comporterebbe “un grave vulnus al diritto di accesso alla giustizia per i cittadini”, oltre ad aggravare il carico di lavoro di uffici giudiziari già congestionati.</p>



<p class="p1">L’Avvocatura locale evidenzia inoltre come le criticità del sistema giustizia non siano legate alla dimensione degli uffici, bensì alla carenza cronica di risorse umane e finanziarie e alla scopertura degli organici.</p>



<p class="p1">Da qui la richiesta di tutelare il presidio giudiziario cilentano e di puntare invece su investimenti strutturali e rafforzamento del personale. I rappresentanti dell’Avvocatura sollecitano infine l’apertura di un confronto istituzionale, attraverso un tavolo tecnico che coinvolga magistratura, avvocati e rappresentanti politici, per individuare soluzioni condivise ed efficaci.</p>
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		<title>Abbiamo chiamato i carabinieri: ma era solo una goliardata</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/abbiamo-chiamato-i-carabinieri-ma-era-solo-una-goliardata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[chiamare carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[forze dell’ordine]]></category>
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					<description><![CDATA[Scherzare con le forze dell’ordine non è mai una buona idea, ammonisce l&#8217;avvocato Simone Labonia, soprattutto quando lo “scherzo” consiste nel denunciare falsamente la scomparsa di una persona. Una condotta [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Scherzare con le forze dell’ordine non è mai una buona idea, ammonisce l&#8217;avvocato Simone Labonia, soprattutto quando lo “scherzo” consiste nel denunciare falsamente la scomparsa di una persona.</p>



<p>Una condotta del genere può integrare diversi reati, a partire dal procurato allarme presso l’Autorità (art. 658 c.p.), ma non solo.<br />Il procurato allarme si configura quando qualcuno, annunciando disastri, pericoli o situazioni inesistenti, mobilita inutilmente le autorità o enti pubblici. Nel caso di una telefonata in cui si segnala la scomparsa di un amico, sapendo che si tratta di una messinscena, si induce la macchina dei soccorsi ad attivarsi senza alcuna reale necessità. Polizia, carabinieri o altri operatori potrebbero avviare ricerche, impiegare risorse e sottrarre tempo a interventi ben più urgenti. La pena prevista è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda, ma le conseguenze possono essere più ampie.<br />Infatti, se nella telefonata vengono forniti dettagli falsi circostanziati, si può configurare anche il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.), che punisce chiunque denunci un reato mai avvenuto. La scomparsa, specie se prospettata come conseguenza di un fatto illecito (rapimento, aggressione, ecc.), può rientrare in questa ipotesi. In tal caso, la pena è più grave e può arrivare fino a tre anni di reclusione.<br />Non va poi esclusa, in determinate circostanze, la calunnia (art. 368 c.p.), qualora lo “scherzo” implichi l’attribuzione di un reato a una persona innocente. Ad esempio, sostenere che qualcuno abbia sequestrato l’amico per gioco significa accusare falsamente un soggetto determinato, con conseguenze penali molto serie.<br />Sul piano pratico, ciò che spesso viene sottovalutato è il danno concreto prodotto: l’attivazione di pattuglie, unità cinofile, sistemi di geolocalizzazione o addirittura squadre di protezione civile. Tutto questo comporta costi per la collettività e può ritardare interventi salvavita. Non è raro che, oltre alla sanzione penale, venga richiesto anche il risarcimento dei danni.<br />In definitiva, la telefonata “per scherzo” alle forze dell’ordine non è affatto innocua: può tradursi in una pluralità di reati e in conseguenze economiche e giudiziarie rilevanti.</p>



<p>Il confine tra goliardia e illecito, in questi casi, è già stato superato nel momento stesso in cui si decide di coinvolgere l’autorità pubblica con informazioni false.</p>
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		<title>Anche se i beni sequestrati non sono miei faccio istanza di Riesame e non me lo potete impedire</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/anche-se-i-beni-sequestrati-non-sono-miei-faccio-istanza-di-riesame-e-non-me-lo-potete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro beni]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro probatorio]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Tema di grande rilievo pratico: l’interesse dell’indagato a proporre istanza di riesame contro un provvedimento di sequestro, anche quando egli non sia titolare del diritto alla restituzione dei beni. La [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tema di grande rilievo pratico: l’interesse dell’indagato a proporre istanza di riesame contro un provvedimento di sequestro, anche quando egli non sia titolare del diritto alla restituzione dei beni.</p>



<p>La questione nasce dal contrasto giurisprudenziale circa la legittimazione dell’indagato a impugnare il decreto di sequestro probatorio o preventivo quando i beni risultino formalmente intestati a terzi. Secondo un orientamento restrittivo, in assenza di un diritto dominicale o di una concreta aspettativa alla restituzione, difetterebbe l’interesse ad agire ex art. 568 c.p.p.<br />Diversamente, altra parte della giurisprudenza valorizzava l’incidenza diretta del vincolo reale sulla posizione processuale dell’indagato.<br />Le Sezioni Unite compongono il contrasto affermando un principio chiaro: l’interesse al riesame non coincide necessariamente con il diritto alla restituzione del bene. L’indagato, infatti, subisce comunque gli effetti del sequestro quale misura cautelare reale funzionale al procedimento penale che lo riguarda.<br />Il vincolo incide sulla strategia difensiva, sulla ricostruzione del fatto e, in prospettiva, sulle sorti del giudizio.<br />Il riesame, dunque, rappresenta uno strumento di controllo sulla legittimità e proporzionalità della misura, non limitato alla tutela proprietaria ma esteso alla garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.<br />L’interesse è ravvisabile ogniqualvolta l’annullamento del sequestro possa determinare un effetto giuridicamente apprezzabile per l’indagato, anche solo sul piano probatorio o della qualificazione del fatto.<br />La pronuncia assume rilievo sistematico: si supera una concezione meramente patrimoniale del sequestro e si riafferma la natura garantista del riesame quale presidio contro indebite compressioni dei diritti fondamentali.<br />La Suprema Corte, dunque, amplia l’accesso al controllo giurisdizionale, evitando che formalismi sulla titolarità del bene si traducano in una sostanziale limitazione delle prerogative difensive.</p>



<p>La decisione segna un punto fermo nella disciplina delle misure reali, ribadendo che l’interesse processuale va letto in chiave concreta e non riduttiva, a tutela dell’equilibrio tra esigenze investigative e diritti dell’indagato.</p>
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		<item>
		<title>Don Luigi Ciotti, il “prete di strada” che ha fatto della legalità una missione civile</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/don-luigi-ciotti-il-prete-di-strada-che-ha-fatto-della-legalita-una-missione-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianna Vallone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
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					<description><![CDATA[Sacerdote cattolico, instancabile promotore di giustizia e punto di riferimento nella lotta alla criminalità organizzata e all’esclusione sociale. Don Luigi Ciotti, fondatore del Libera e del Gruppo Abele, ha trasformato [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">Sacerdote cattolico, instancabile promotore di giustizia e punto di riferimento nella lotta alla criminalità organizzata e all’esclusione sociale. <strong>Don Luigi Ciotti</strong>, fondatore del Libera e del Gruppo Abele, ha trasformato la sua vocazione in un impegno concreto che dura da oltre cinquant’anni, segnando profondamente la storia civile del nostro Paese.&nbsp;</p>



<p class="p1">Nato il 10 settembre 1945 a Pieve di Cadore (Belluno), Ciotti si trasferisce da bambino con la famiglia a Torino, dove poco più tardi sente la chiamata al sacerdozio. Ordinato nel 1972, già nei primi anni di ministero si distingue per la sua attenzione agli emarginati e alle persone con dipendenze, fino a creare nel 1965 il Gruppo Abele, rete di servizi e comunità a sostegno dei più fragili.&nbsp;</p>



<p class="p1">La guerra alla mafia entra nella sua vita in modo ancora più diretto dopo gli eccidi del 1992, a Capaci e via D’Amelio, quando incontra i familiari delle vittime e decide di dedicare a loro una parte centrale del suo impegno: non solo denuncia dell’illegalità, ma sostegno e memoria delle vittime innocenti. <strong>È in questo contesto che nel 1995 nasce Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie</strong>, che aggrega centinaia di realtà associative e promuove l’educazione alla legalità, il riutilizzo sociale dei beni confiscati e iniziative culturali e formative su tutto il territorio nazionale e internazionale.&nbsp;</p>



<p class="p1">Secondo Ciotti, l’essenza dell’impegno antimafia non è solo la repressione dei reati, ma la costruzione di comunità in cui prevalgano giustizia, dignità e partecipazione: “Il nostro obiettivo è rendere l’Italia un Paese libero dalle ingiustizie”, ha detto in occasione del 30° anniversario della nascita di Libera, sottolineando come le mafie abbiano mutato forme e strategie ma non cessino di condizionare la vita sociale ed economica del Paese.&nbsp;</p>



<p class="p1">Oggi ottantenne, Ciotti continua a essere stimato per la sua coerenza e semplicità: recentemente ha ricevuto il premio nazionale Persona Fraterna 2024, riconoscimento che sottolinea l’importanza del suo esempio umano e civile.&nbsp; Nel 2025 è stato anche insignito della cittadinanza onoraria di San Mauro Torinese, dove alcune strutture del Gruppo Abele assistono donne, minori, migranti e rifugiati, sottolineando il radicamento di un modello di accoglienza e inclusione sociale che è diventato riferimento nazionale.&nbsp;</p>



<p class="p1">Critico verso ogni forma di indifferenza, don Ciotti ha più volte invitato le nuove generazioni ad assumersi responsabilità civiche e morali, spiegando che la lotta alle mafie parte dall’educazione alla legalità, dal rifiuto dell’omertà e dall’impegno quotidiano per una società più giusta.&nbsp;</p>



<p class="p1">Con il suo sguardo sempre rivolto agli ultimi, don Luigi Ciotti resta una delle voci più autorevoli nel dibattito pubblico italiano sulla legalità, i diritti umani e la responsabilità collettiva, incarnando nella sua testimonianza l’idea di una Chiesa aperta alla società e vicina alle ferite del Paese.&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Premio Angelo Vassallo, oltre 300 lavori da tutta Italia: cresce la partecipazione delle scuole</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/premio-angelo-vassallo-oltre-300-lavori-da-tutta-italia-cresce-la-partecipazione-delle-scuole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 16:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Green]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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		<category><![CDATA[PREMIO ANGELO VASSALLO]]></category>
		<category><![CDATA[Scuole italiane]]></category>
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					<description><![CDATA[La VI edizione del Premio Angelo Vassallo “Sindaco Pescatore” conferma la sua rilevanza a livello nazionale come appuntamento educativo che unisce scuole, studenti e docenti attorno ai valori della legalità, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La VI edizione del Premio Angelo Vassallo “Sindaco Pescatore” conferma la sua rilevanza a livello nazionale come appuntamento educativo che unisce scuole, studenti e docenti attorno ai valori della legalità, della tutela ambientale e dell’impegno civico.</p>



<p>Sono oltre 300 i lavori arrivati da istituti di ogni ordine e grado, distribuiti nelle quattro sezioni del concorso – multimediale, artistica, letteraria e musicale – a dimostrazione di una partecipazione diffusa e capillare su tutto il territorio italiano. Un segnale chiaro che il messaggio di Angelo Vassallo attraversa le generazioni, diventando strumento di creatività, consapevolezza e impegno concreto.</p>



<p>“Non è solo un concorso, ma un progetto educativo e culturale che mette al centro le nuove generazioni. Ogni elaborato è una testimonianza concreta di impegno civico, legalità e tutela dell’ambiente”, sottolinea Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.</p>



<p>Dalle opere artistiche ai racconti scritti, dai prodotti musicali alle esperienze digitali, emerge il desiderio dei giovani di raccontare il territorio, difendere il mare, promuovere la legalità e costruire comunità più giuste. Una partecipazione che va oltre le scuole e riflette un impegno civico diffuso su scala nazionale. Il successo del Premio è reso possibile anche grazie ai partner istituzionali e associativi: la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, l’associazione Battiti di Pesca, la Città Metropolitana di Roma Capitale, ANCI Toscana, la Cooperativa Sociale LoCo Motiva Onlus e Acqua Sì, tutti impegnati in una rete educativa e culturale che sostiene e diffonde i valori del progetto.</p>



<p>“Questa sesta edizione rappresenta una grande onda di memoria e partecipazione, capace di attraversare l’Italia e portare nelle scuole il testimone di Angelo Vassallo: un esempio concreto di amministrazione giusta, amore per il territorio e coraggio civile”, aggiunge il Presidente Vassallo.</p>



<p>La Commissione del Premio sta valutando gli elaborati; i finalisti saranno resi noti nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Premio, mentre la cerimonia di premiazione si terrà a Roma nella mattina di sabato 16 maggio. Il Premio Angelo Vassallo continua così a crescere, alimentato dall’energia delle nuove generazioni, dimostrando come il ricordo possa trasformarsi in responsabilità, impegno e visione per il futuro dell’intera comunità nazionale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Una persona mi segue spesso pur non importunandomi, ma sono preoccupata. Cosa posso fare?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/una-persona-mi-segue-spesso-pur-non-importunandomi-ma-sono-preoccupata-cosa-posso-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 18:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato Simone Labonia]]></category>
		<category><![CDATA[minaccia]]></category>
		<category><![CDATA[perseguitare]]></category>
		<category><![CDATA[seguire le persone]]></category>
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					<description><![CDATA[Risponde a questo quesito l&#8217;avvocato Simone Labonia, spiegandoci che non bisogna crearsi falsi allarmismi, ma è sempre bene stare con gli occhi aperti! Può capitare di accorgersi che una persona, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Risponde a questo quesito l&#8217;avvocato Simone Labonia, spiegandoci che non bisogna crearsi falsi allarmismi, ma è sempre bene stare con gli occhi aperti!</p>



<p>Può capitare di accorgersi che una persona, mentre camminiamo per strada, sembra seguirci con una certa frequenza. Non dice nulla, non compie gesti espliciti di minaccia o molestia, ma la sua presenza ricorrente genera una sensazione di disagio e di ansia. In questi casi sorge spontanea una domanda: una simile condotta può avere rilevanza penale?</p>



<p>In linea generale, camminare in un luogo pubblico non costituisce di per sé un comportamento illecito. Tuttavia il quadro cambia se la condotta diventa ripetuta, intenzionale e idonea a provocare un concreto stato di paura o di turbamento nella vittima. In tali circostanze potrebbe configurarsi il reato di atti persecutori, disciplinato dall’art. 612-bis del codice penale.</p>



<p>La norma punisce chi, con comportamenti reiterati, minaccia o molesta qualcuno in modo da provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure da costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. Non è necessario che vi siano aggressioni fisiche o minacce esplicite: anche atteggiamenti apparentemente neutri, se sistematici e percepiti come intimidatori, possono rientrare nella fattispecie.</p>



<p>La giurisprudenza ha chiarito che il reato può configurarsi anche attraverso condotte di controllo o pedinamento. Seguire una persona più volte, aspettarla nei luoghi che frequenta o comparire sistematicamente lungo il suo percorso quotidiano può integrare quella pressione psicologica che la legge intende sanzionare. Il punto centrale è l’effetto prodotto: se la vittima inizia a provare ansia, paura per la propria sicurezza o cambia le proprie abitudini, ad esempio modificando il tragitto abituale o evitando di uscire da sola, l’elemento tipico del reato potrebbe essere considerato presente.<br>Naturalmente ogni situazione deve essere valutata caso per caso. Un incontro casuale o sporadico non basta. Occorre una condotta reiterata e dimostrabile, accompagnata da elementi che facciano emergere la volontà di esercitare una forma di pressione psicologica sulla persona seguita.</p>



<p>Chi si trova in una situazione simile può documentare gli episodi, annotando date, luoghi e circostanze, e rivolgersi alle forze dell’ordine. In alcuni casi è possibile anche chiedere l’ammonimento del Questore, uno strumento preventivo pensato proprio per fermare sul nascere comportamenti potenzialmente persecutori.</p>



<p>La legge, dunque, non richiede necessariamente molestie verbali o contatti diretti: anche il semplice “seguire” qualcuno, se diventa insistente e genera un concreto stato di ansia, può assumere rilevanza penale.</p>



<p>Il confine tra casualità e persecuzione non è sempre immediato, ma quando la libertà e la serenità di una persona vengono compromesse, l’ordinamento offre strumenti per intervenire.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chi era Joe Petrosino, il poliziotto di Padula che sfidò per primo la mafia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/chi-era-joe-petrosino-il-poliziotto-di-padula-che-sfido-per-primo-la-mafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 19:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Padula]]></category>
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					<description><![CDATA[È considerato uno dei pionieri della lotta alla criminalità organizzata moderna: Joe Petrosino, nato a Padula nel 1860, emigrò negli Stati Uniti da bambino, diventando uno dei simboli dell’impegno contro [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">È considerato uno dei pionieri della lotta alla criminalità organizzata moderna: Joe Petrosino, nato a Padula nel 1860, emigrò negli Stati Uniti da bambino, diventando uno dei simboli dell’impegno contro la mafia tra Otto e Novecento.</p>



<p class="p1">Arrivato a New York con la famiglia, Petrosino iniziò da condizioni umili, lavorando anche come lustrascarpe, prima di entrare nella polizia cittadina. Qui costruì una carriera solida fino a diventare tenente e a guidare una squadra speciale composta da agenti italiani, creata per contrastare la cosiddetta “Mano Nera”, organizzazione criminale attiva tra gli immigrati.&nbsp;</p>



<p class="p1">Il suo contributo fu innovativo: Petrosino fu tra i primi a comprendere i legami tra la criminalità organizzata negli Stati Uniti e le sue radici in Italia, anticipando un approccio investigativo internazionale che oggi è alla base del contrasto alle mafie.&nbsp;</p>



<p class="p1">Nel 1905 organizzò una vera e propria unità investigativa dedicata, l’“Italian Branch”, con l’obiettivo di smantellare le reti criminali che operavano a New York attraverso estorsioni, minacce e attentati.&nbsp;</p>



<p class="p1">Nel 1909 si recò a Palermo proprio per approfondire le connessioni tra mafia siciliana e criminalità negli Stati Uniti. Ma la sua missione si concluse tragicamente: la sera del 12 marzo fu ucciso in piazza Marina con colpi di pistola, vittima di un agguato mafioso.&nbsp;</p>



<p class="p1">La sua morte segnò profondamente l’opinione pubblica dell’epoca. Ancora oggi Petrosino è ricordato come “martire” della lotta alla mafia e come uno dei primi investigatori ad aver intuito la dimensione globale del fenomeno criminale.&nbsp;</p>



<p class="p1">Figura simbolo per le forze dell’ordine e per l’impegno civile, il suo nome è legato a iniziative e premi dedicati alla legalità, a testimonianza di un’eredità che continua a rappresentare un punto di riferimento nella lotta contro le organizzazioni mafiose.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caccia in Italia: cosa dice la legge 157/1992 sulla protezione della fauna e le regole venatorie</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/caccia-in-italia-cosa-dice-la-legge-157-1992-sulla-protezione-della-fauna-e-le-regole-venatorie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[caccia]]></category>
		<category><![CDATA[legge sulla caccia]]></category>
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					<description><![CDATA[In Italia la caccia è regolata da una legge quadro che bilancia la tutela della fauna selvatica con l’esercizio dell’attività venatoria, stabilendo limiti, divieti e modalità per l’abbattimento di animali [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In Italia la <strong>caccia è regolata da una legge quadro che bilancia la tutela della fauna selvatica con l’esercizio dell’attività venatoria</strong>, stabilendo limiti, divieti e modalità per l’abbattimento di animali selvatici. La <strong>Legge 11 febbraio 1992, n. 157</strong>, tuttora il riferimento principale in materia, ha come obiettivo fondamentale la <strong>protezione della fauna selvatica omeoterma</strong> (mammiferi e uccelli) e disciplina il prelievo venatorio all’interno di un contesto di conservazione e gestione sostenibile. </p>



<p>Secondo la legge, <strong>la fauna selvatica è considerata “patrimonio indisponibile dello Stato”</strong> e deve essere tutelata nell’interesse della collettività nazionale e internazionale. L’esercizio venatorio è consentito <strong>purché non contrasti con la conservazione delle specie selvatiche</strong> e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. </p>



<p>La legge del 1992 recepisce importanti direttive europee, come la <strong>Direttiva Uccelli (79/409/CEE)</strong> che mira alla conservazione degli uccelli selvatici, e si inserisce nell’ambito di accordi internazionali sulla protezione della natura.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Principi generali e tutela delle specie</strong></h3>



<p>La normativa prevede che la tutela riguardi tutte le specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio nazionale. All’interno di questo quadro, alcune specie sono <strong>particolarmente protette</strong>, il cui abbattimento o cattura è vietato e soggetto a restrizioni più severe. </p>



<p>L’articolo 3 della legge stabilisce inoltre il <strong>divieto di cattura e uccellagione non autorizzati</strong>, così come il prelievo di uova o piccoli nati, misure pensate per evitare impatti negativi sulle popolazioni selvatiche. </p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Organizzazione della caccia e limiti operativi</strong></h3>



<p>La legge introduce la <strong>programmazione dell’attività venatoria</strong> attraverso i <strong>Piani Faunistico-Venatori</strong>, che le Regioni devono adottare per disciplinare la caccia in modo sostenibile. Tali piani prevedono, ad esempio, la divisione del territorio agro-silvo-pastorale in zone con diverse destinazioni: aree di protezione, aree di gestione venatoria e aree destinate alla caccia programmata. </p>



<p>Per poter cacciare legalmente, i cacciatori devono essere in possesso di una <strong>licenza di caccia</strong> e rispettare limiti legati a periodi dell’anno, specie consentite e <strong>mezzi utilizzabili</strong>, che includono arco, falco addestrato e fucile con specifiche caratteristiche. </p>



<p>La legge disciplina inoltre modalità di caccia come la <strong>vagante</strong> in alcune zone, l’<strong>appostamento fisso</strong> e l’uso di richiami vivi, e assegna specifiche regole per ciascun contesto regionale.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Contesto e criticità</strong></h3>



<p>La normativa è stata una svolta rispetto alle leggi precedenti, riducendo i periodi di caccia e restringendo il numero delle specie cacciabili. Tuttavia secondo associazioni ambientaliste la legge del 1992 non è più del tutto adeguata alle esigenze attuali di conservazione della biodiversità, in un contesto di cambiamenti climatici e perdite di habitat. </p>



<p>La gestione dell’attività venatoria rimane infatti oggetto di confronto tra Stato, Regioni e organizzazioni ambientaliste, soprattutto per quanto riguarda la tutela di specie vulnerabili, la lotta al bracconaggio e l’equilibrio tra esigenze ecologiche e pratiche venatorie. </p>



<p>In ogni caso, l’impianto normativo italiano sulla caccia resta ancorato al principio che <strong>solo in un quadro di tutela della fauna e degli habitat naturali può l’esercizio venatorio essere considerato legittimo e sostenibile</strong>. </p>
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		<title>La Costituzione spiegata ai ragazzi: i principi che ci guidano ogni giorno</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/la-costituzione-spiegata-ai-ragazzi-i-principi-che-ci-guidano-ogni-giorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione spiegata ai ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[diritti costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti e doveri]]></category>
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					<description><![CDATA[La Costituzione italiana non è solo un testo scritto tanti anni fa e lontano dalla realtà, ma un vero e proprio manuale per vivere insieme in modo giusto, rispettoso e [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La <strong>Costituzione italiana</strong> non è solo un testo scritto tanti anni fa e lontano dalla realtà, ma un vero e proprio <strong>manuale per vivere insieme in modo giusto, rispettoso e responsabile</strong>. Anche se spesso ne sentiamo parlare solo a scuola o nelle occasioni ufficiali, la Costituzione è presente in tutto ciò che facciamo: nelle regole della scuola, nel rispetto dei compagni, nel modo in cui ci relazioniamo con amici e famiglie. Capirla significa capire i nostri diritti, i nostri doveri e come funzionano le regole che ci proteggono ogni giorno.</p>



<p>Approvata nel 1947 e entrata in vigore nel 1948, la Costituzione stabilisce le regole fondamentali dello Stato, dei suoi organi e dei cittadini. <strong>Ci dice che tutti hanno diritto all’istruzione, alla salute e al lavoro, che nessuno può essere discriminato per razza, sesso, religione o opinioni, e che ognuno può partecipare alla vita politica del Paese. </strong>Ma più che norme astratte, la Costituzione è una guida pratica per la convivenza: ci insegna come comportarci e come difendere i nostri diritti.</p>



<p>Al centro ci sono articoli fondamentali che parlano direttamente della nostra vita quotidiana. L’articolo 3, ad esempio, parla di <strong>uguaglianza</strong>: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Questo significa che, sia a scuola che nello sport, nessuno può essere escluso o trattato diversamente senza un motivo valido. L’articolo 21 garantisce la <strong>libertà di espressione</strong>, cioè il diritto di parlare, scrivere, discutere e condividere idee, ma anche la responsabilità di farlo senza offendere o danneggiare gli altri. Pensate a quando sui social commentate una notizia: potete esprimere la vostra opinione, ma sempre nel rispetto degli altri utenti.</p>



<p>L’articolo 32 tutela la <strong>salute</strong> come diritto fondamentale: è per questo che le visite mediche, i vaccini e gli ospedali sono a disposizione di tutti. L’articolo 34 parla della <strong>scuola aperta a tutti</strong>, gratuita fino a un certo livello: non è solo un obbligo, ma un’opportunità per costruire il proprio futuro. Anche i diritti dei bambini e degli adolescenti, così come la protezione delle famiglie e dell’ambiente, sono contenuti in diversi articoli, perché la Costituzione pensa alla vita di tutti, non solo degli adulti.</p>



<p>Oltre ai diritti, la Costituzione spiega come funziona lo Stato: il Parlamento fa le leggi, il Governo le applica, il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità del Paese e la magistratura giudica in modo indipendente. Per i ragazzi, questo significa che le regole non sono inventate a caso: ci sono strumenti concreti per risolvere i problemi, per difendere i diritti e per garantire che tutti siano trattati con equità.</p>



<p>Capire la Costituzione significa anche comprendere <strong>i doveri che abbiamo verso gli altri</strong>. Essere cittadini non vuol dire solo ricevere diritti, ma anche rispettare le regole, aiutare chi è più debole e prendersi cura della comunità. È la solidarietà di tutti che permette di vivere in armonia. Pensate a come funziona la vostra classe: se tutti rispettano le regole e si aiutano a vicenda, l’ambiente diventa più sereno e produttivo.</p>



<p>La Costituzione, in questo senso, è come un grande manuale di vita. Ci insegna che le libertà e i diritti vanno usati responsabilmente, che le regole esistono per proteggere tutti e che la democrazia è fatta di scelte quotidiane. </p>
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		<title>Mi è scappata una bestemmia in pubblico: rischio una denuncia?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/mi-e-scappata-una-bestemmia-in-pubblico-rischio-una-denuncia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 17:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Con un richiamo ad una maggiore attenzione, l&#8217;avvocato Simone Labonia ci chiarisce le vigenti normative in materia. In Italia l’idea che la bestemmia possa comportare una denuncia penale ha un [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con un richiamo ad una maggiore attenzione, l&#8217;avvocato Simone Labonia ci chiarisce le vigenti normative in materia.</p>



<p>In Italia l’idea che la bestemmia possa comportare una denuncia penale ha un significato storico: un tempo, infatti, l’atto di bestemmiare in pubblico era considerato una vera e propria contravvenzione penale punibile con ammenda o addirittura arresto.<br />Era un residuo del Codice Rocco del 1930 e, sebbene raramente applicato, faceva parte dell’ordinamento giuridico italiano fino a fine millennio.</p>



<p>La svolta normativa è arrivata con il decreto legislativo 507/1999, che ha depenalizzato la bestemmia. In pratica, il comportamento non è più un reato penale: non si rischia né l’arresto né un procedimento criminale con conseguente iscrizione nel casellario giudiziale.<br />La bestemmia è stata trasformata in illecito amministrativo, sanzionato esclusivamente con una multa.</p>



<p>Oggi l’articolo di riferimento è il 724 del Codice Penale: la norma si applica solo se la blasfemia è pubblica e percepibile da altri. Significa che un’espressione blasfema tra amici in privato o non udibile da terzi non rientra nella fattispecie sanzionata.</p>



<p>Anche postare una bestemmia su un social network accessibile al pubblico può configurare l’illecito, perché la rete è considerata equiparabile a un luogo pubblico.<br />È importante notare che la punizione resta di natura amministrativa: non si parla di “reato” né di pena detentiva, bensì di multa. In altre parole, non esiste oggi nel nostro ordinamento un reato penale di bestemmia che possa condurre a un procedimento penale con incriminazione formale come avveniva in passato. Sul piano costituzionale, la legge ha subito modifiche: la Corte Costituzionale nel 1995 ha dichiarato incostituzionale la parte dell’articolo 724 che collegava la fattispecie a “simboli o persone venerati nella religione dello Stato”, rendendo più neutrale la disposizione.</p>



<p>Infine, va ricordato che alcuni regolamenti locali, pur non modificando il diritto penale, hanno cercato di introdurre sanzioni più severe contro la blasfemia o il turpiloquio nei propri ambiti di competenza. Tali iniziative, tuttavia, non configurano reati penali e rimangono nell’ambito amministrativo.</p>
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		<title>Casal Velino, politica e giustizia a confronto: il convegno con Mastella e Di Genio</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/casal-velino-politica-e-giustizia-a-confronto-il-convegno-con-mastella-e-di-genio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianna Vallone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Un momento di riflessione e confronto sui delicati equilibri tra politica e giustizia. È questo lo spirito dell’iniziativa titolo in programma domenica 22 febbraio 2026 alle ore 10.30 presso il [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">Un momento di riflessione e confronto sui delicati equilibri tra politica e giustizia. È questo lo spirito dell’iniziativa titolo in programma domenica 22 febbraio 2026 alle ore 10.30 presso il Cineteatro Comunale di Acquavella, a Casa Velino, promossa dall’associazione “I like Bivio” in collaborazione con l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) e con il patrocinio del Comune di Casal Velino.</p>



<p class="p1">L’incontro, dal titolo “Politica e Giustizia”, si propone di approfondire uno dei temi più centrali e discussi del dibattito pubblico italiano: il rapporto tra potere legislativo, potere esecutivo e magistratura, tra riforme annunciate e garanzie costituzionali.</p>



<p class="p1">Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dell’avvocato Silvia Pisapia, sindaco di Casal Velino, e di Francesco Tomasco, presidente dell’associazione “I like Bivio”, realtà che negli ultimi anni si è distinta per la promozione di momenti culturali e civici sul territorio.</p>



<p class="p1">A moderare il confronto sarà l’avvocato Mariagrazia Libardi, che guiderà gli interventi dei relatori ospiti, esponenti del mondo politico, accademico, forense e giornalistico.</p>



<p class="p1">Tra gli ospiti di rilievo, <strong>Clemente Mastella</strong>, sindaco di Benevento ed ex Ministro della Giustizia, protagonista di primo piano della scena politica nazionale, che porterà la sua esperienza istituzionale sul tema delle riforme e del funzionamento del sistema giudiziario. Con lui interverrà il <strong>Prof. Giuseppe Di Genio</strong>, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Salerno.</p>



<p class="p1">Spazio anche all’avvocatura con l’avvocato <strong>Giuseppe Di Vietri</strong>, in rappresentanza dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati. A completare il panel, il giornalista <strong>Antonio Manzo</strong>.</p>



<p class="p1">L’evento si inserisce in un contesto nazionale in cui il tema della giustizia è tornato al centro del dibattito pubblico e parlamentare, tra proposte di revisione costituzionale, separazione delle carriere e ridefinizione delle competenze.</p>



<p class="p1">L’appuntamento del 22 febbraio rappresenta dunque un’occasione per cittadini, professionisti e studenti di confrontarsi direttamente con protagonisti del mondo istituzionale e accademico, in un dialogo aperto e partecipato. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.</p>
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		<item>
		<title>Separazione delle carriere, ad Agropoli un confronto di alto profilo in vista del referendum costituzionale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/separazione-delle-carriere-ad-agropoli-un-confronto-di-alto-profilo-in-vista-del-referendum-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Vuolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
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					<description><![CDATA[Un tema che tocca il cuore del sistema giudiziario italiano, un appuntamento referendario che chiama i cittadini a una scelta consapevole, un confronto che punta ad andare oltre le semplificazioni [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="s3">Un tema che tocca il cuore del sistema giudiziario italiano, un appuntamento referendario che chiama i cittadini a una scelta consapevole, un confronto che punta ad andare oltre le semplificazioni del dibattito politico.&nbsp;Giovedì 20 febbraio, alle ore 17, l’Aula Consiliare “Di Filippo” del Comune di Agropoliospiterà l’incontro “Verso il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere”, un momento di approfondimento pensato per riportare al centro il merito della riforma e le sue implicazioni concrete.</p>



<p class="s4">L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti di comprensione, analisi tecnica e riflessione istituzionale su una proposta di modifica costituzionale destinata a incidere sull’assetto della magistratura e sull’equilibrio tra accusa e giudizio. In un clima pubblico spesso caratterizzato da contrapposizioni ideologiche, l’evento si propone come uno spazio di confronto qualificato, fondato su competenze giuridiche e visione istituzionale.</p>



<p class="s4">Ad aprire i lavori saranno i saluti della dottoressa&nbsp;Sara Annachiara Spinelli, docente formatore, e dell’avvocato&nbsp;Gennaro D’Amico, avvocato del Foro di Salerno e rappresentante dell’Unione Italiana Forense di Salerno. Seguiranno gli interventi di relatori di assoluto rilievo nazionale, a partire dal professor avvocato&nbsp;Carlo Taormina, ordinario di Procedura Penale presso l’Università di Roma Tor Vergata, figura di riferimento nella giurisprudenza italiana, noto anche per essere stato legale in alcuni dei processi più discussi della storia giudiziaria contemporanea, dalla vicenda di Ustica al caso Abu Omar, autore di manuali e studi su diritto processuale penale. Al suo fianco interverrà il magistrato&nbsp;Paolo Itri, presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria di Napoli, con una lunga esperienza nella Direzione distrettuale antimafia, sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e come ispettore generale del Ministero della Giustizia, autore di inchieste di rilievo sulla criminalità organizzata e scrittore. Completano il panel l’avvocato&nbsp;Marco Nigro&nbsp;e l’avvocato&nbsp;Luca Monaco, entrambi penalisti del Foro di Salerno, quest’ultimo anche presidente dell’Unione Italiana Forense – Salerno, con competenze consolidate in materia giuridica.</p>



<p class="s4">«Ho pensato fin da subito di confrontarmi con l’avvocato Gennaro D’Amico», dichiara la dottoressa Sara Annachiara Spinelli, «perché, pur essendoci affacciati alla politica solo da pochi anni, condividiamo un percorso di impegno sul territorio che dura da tempo. Siamo attivi da anni in diverse realtà associative, sempre vicini alle tematiche sociali, partendo da quelle più semplici fino ad arrivare a quelle più complesse. Da questo confronto è nata l’idea di promuovere un’iniziativa che mettesse davvero al centro l’informazione, offrendo ai cittadini la possibilità di essere correttamente informati, di confrontarsi liberamente, porre domande a specialisti del settore e acquisire strumenti utili per comprendere una riforma così rilevante. Crediamo fortemente che solo attraverso un’informazione chiara e un confronto aperto sia possibile garantire a ciascuno la libertà di effettuare una scelta quanto più consapevole possibile in vista del referendum».</p>



<p class="s4">Sulla stessa linea l’avvocato Gennaro D’Amico sottolinea la finalità dell’iniziativa: «Abbiamo voluto fortemente promuovere un evento che riportasse al centro il merito della riforma. In un dibattito politico che spesso non aggiunge elementi concreti alla comprensione delle reali motivazioni alla base del quesito referendario, riteniamo fondamentale offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione qualificata. Grazie alla presenza di ospiti di alto profilo giuridico, analizzeremo le modifiche che la riforma intende introdurre e ribadiremo l’importanza della partecipazione pubblica in vista del voto del 22 e 23 marzo. Invito tutti alla massima partecipazione».</p>



<p class="s4">Nel corso dell’incontro verranno affrontati i principi costituzionali coinvolti, il ruolo della magistratura nel sistema democratico e le possibili ricadute organizzative e istituzionali della riforma. Un’occasione per comprendere, approfondire e partecipare con consapevolezza a una scelta che riguarda l’assetto della giustizia e, più in generale, la qualità della democrazia.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Intercettazioni non autorizzate: quando non possono essere usate per dimostrare l’innocenza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/intercettazioni-non-autorizzate-quando-non-possono-essere-usate-per-dimostrare-linnocenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 16:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[intercettazioni non autorizzate]]></category>
		<category><![CDATA[salerno studio labonia]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega perché, nel sistema processuale penale italiano, la prova è valida non solo per il suo contenuto, ma anche e soprattutto per le modalità con cui [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega perché, nel sistema processuale penale italiano, la prova è valida non solo per il suo contenuto, ma anche e soprattutto per le modalità con cui viene acquisita.</p>



<p>È questo il senso profondo del principio di inutilizzabilità sancito dall’art. 191 c.p.p., secondo cui le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate nel processo. Una regola apparentemente formale, che però produce effetti dirompenti quando a essere eliminata dal fascicolo è una prova “lampante”, capace di dimostrare senza margini di dubbio la colpevolezza o, al contrario, l’innocenza di un soggetto.</p>



<p>Il caso più emblematico è rappresentato dalle intercettazioni non autorizzate. Registrazioni audio o video effettuate in assenza di un decreto motivato dell’autorità giudiziaria, o al di fuori dei limiti previsti dagli artt. 266 e ss. c.p.p., restano giuridicamente irrilevanti, anche quando documentano fatti di eccezionale chiarezza probatoria. La giurisprudenza di legittimità è granitica: ciò che nasce &#8220;contra legem&#8221; non può entrare nel processo, indipendentemente dalla sua attendibilità o dal suo valore dimostrativo.<br>La ratio è nota e, sul piano teorico, condivisibile.</p>



<p>Il divieto mira a tutelare diritti fondamentali di rango costituzionale, primo fra tutti il diritto alla riservatezza e alla libertà delle comunicazioni (art. 15 Cost.), oltre a prevenire derive investigative arbitrarie. Ammettere l’uso di intercettazioni abusive significherebbe legittimare scorciatoie investigative, incentivando prassi invasive e potenzialmente oppressive.</p>



<p>Tuttavia, l’applicazione rigida del principio genera un cortocircuito evidente con l’idea sostanziale di giustizia. Non sono rari i casi in cui una conversazione registrata illecitamente dimostri l’estraneità dell’imputato ai fatti contestati, oppure riveli in modo inequivoco la responsabilità di chi riesce poi a sottrarsi alla condanna proprio grazie all’inutilizzabilità della prova. In tali ipotesi, la legalità formale finisce per prevalere sulla verità processuale, con un esito che l’opinione pubblica fatica a comprendere e ad accettare.</p>



<p>Il diritto penale italiano compie così una scelta netta: sacrificare la verità fattuale in nome della tutela delle regole. Una scelta coerente con un modello di processo garantista, ma che espone il sistema a critiche sempre più frequenti, specie quando l’esclusione della prova appare come un ostacolo alla giustizia sostanziale. Il dibattito resta aperto: fino a che punto è giusto difendere la purezza del metodo, anche quando il risultato appare manifestamente ingiusto? È una domanda che interroga non solo i giuristi, ma l’intero equilibrio tra libertà individuali e funzione punitiva dello Stato.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Riciclaggio e intestazione fittizia anche su beni di provenienza lecita: tempi duri per i prestanome</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/riciclaggio-e-intestazione-fittizia-anche-su-beni-di-provenienza-lecita-tempi-duri-per-i-prestanome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Gioco illegale e riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio reato]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Con qusta pronuncua la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema, tutt’altro che marginale, dell’intestazione fittizia di beni e dei suoi rapporti con il reato di riciclaggio, offrendo una [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con qusta pronuncua la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema, tutt’altro che marginale, dell’intestazione fittizia di beni e dei suoi rapporti con il reato di riciclaggio, offrendo una lettura che amplia in modo significativo l’area di operatività della fattispecie incriminatrice.</p>



<p>Il punto centrale della pronuncia risiede nell’affermazione secondo cui la natura lecita delle risorse utilizzate per l’acquisto del bene non è, di per sé, sufficiente a escludere il riciclaggio, qualora l’operazione sia funzionalmente diretta a ostacolare l’identificazione della reale titolarità o disponibilità del bene stesso.</p>



<p>Ciò che rileva, dunque, non è soltanto l’origine del denaro, ma la finalità dissimulatoria dell’operazione.<br />Secondo la Suprema Corte, il reato di riciclaggio può configurarsi anche quando il bene venga acquistato con capitali leciti, se l’intestazione a soggetti terzi, &#8220;spesso meri prestanome&#8221;, risponde all’esigenza di schermare il patrimonio reale dell’autore, sottraendolo a controlli, sequestri o misure ablative.<br />In tale prospettiva, l’elemento oggettivo del reato è integrato dall’idoneità dell’operazione a creare un ostacolo concreto all’accertamento della provenienza o della destinazione del bene, indipendentemente dalla liceità della fonte economica.</p>



<p>La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla sostanza economico-giuridica delle operazioni patrimoniali, privilegiando l’analisi della funzione concreta rispetto a una valutazione meramente formale. L’intestazione fittizia viene così letta come uno strumento tipico di alterazione della trasparenza patrimoniale, idoneo a integrare la condotta penalmente rilevante.<br />Professionisti, imprenditori e privati devono essere consapevoli che la liceità del denaro non costituisce uno “scudo automatico”, qualora l’assetto negoziale sia costruito per occultare il reale dominus del bene.</p>



<p>La decisione conferma, ancora una volta, la vocazione del reato di riciclaggio a tutelare non solo l’ordine economico, ma anche la tracciabilità e la trasparenza dei flussi patrimoniali.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ho sentito parlare di giudici onorari minorili. Posso saperne qualcosa in più?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-sentito-parlare-di-giudici-onorari-minorili-posso-saperne-qualcosa-in-piu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra competenze, funzioni e modalità di accesso al ruolo. Il giudice onorario minorile rappresenta una figura peculiare dell’ordinamento giudiziario italiano, chiamata a integrare la funzione giurisdizionale [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra competenze, funzioni e modalità di accesso al ruolo.</p>



<p>Il giudice onorario minorile rappresenta una figura peculiare dell’ordinamento giudiziario italiano, chiamata a integrare la funzione giurisdizionale con competenze di natura sociale, psicologica ed educativa. La sua presenza nei procedimenti che riguardano i minori risponde all’esigenza di assicurare decisioni non solo giuridicamente corrette, ma anche aderenti alla complessità delle dinamiche familiari e relazionali. Opera presso il Tribunale per i minorenni e la Corte d’appello, sezione minorenni, affiancando i magistrati togati nella composizione del collegio.</p>



<p>Non esercita funzioni giurisdizionali in autonomia, ma partecipa pienamente alla decisione, con pari diritto di voto.<br />La sua funzione è dunque essenziale per garantire una valutazione interdisciplinare dei casi, specialmente in procedimenti delicati come quelli relativi alla responsabilità genitoriale, all’adottabilità, all’affidamento, ai provvedimenti limitativi o ablativi della potestà, nonché nei procedimenti penali minorili.<br />Le competenze non sono di tipo strettamente tecnico-giuridico, bensì attengono alla capacità di interpretare il contesto sociale, affettivo ed educativo in cui il minore vive.</p>



<p>Psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, neuropsichiatri infantili o esperti in scienze dell’educazione apportano al collegio giudicante un contributo fondamentale nella valutazione del superiore interesse del minore, principio cardine dell’intero sistema.</p>



<p>L’accesso alla funzione avviene mediante nomina su base quadriennale, rinnovabile, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.<br />I &#8220;non togati&#8221; devono possedere specifici requisiti di professionalità ed esperienza nel settore minorile e familiare, oltre a comprovati requisiti di onorabilità e indipendenza: non è richiesta la laurea in giurisprudenza, proprio per preservare la natura complementare e non tecnica del ruolo. La selezione avviene attraverso la valutazione dei titoli e dell’esperienza maturata, senza concorso pubblico.</p>



<p>Il giudice onorario minorile incarna, in definitiva, un modello di giustizia attenta alla persona, in cui la decisione giurisdizionale si arricchisce di sensibilità umana e competenza multidisciplinare. Una funzione che, pur onoraria, assume un rilievo sostanziale nella tutela dei diritti dei minori e nella costruzione di risposte giudiziarie realmente adeguate alla loro protezione e sviluppo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eravamo separati e non lo sopportavo ma il suo decesso mi produce un danno</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/eravamo-separati-non-lo-sopportavo-ma-il-suo-decesso-mi-produce-un-danno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 17:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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<p>Con l’ordinanza citata, la Suprena Corte è tornata a pronunciarsi su un tema delicato e spesso fonte di contenzioso: la risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di morte del coniuge legalmente separato, soffermandosi in particolare sulla nozione di danno presunto e sui relativi oneri probatori. La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: la separazione personale dei coniugi non recide automaticamente il vincolo affettivo e, pertanto, non esclude in via assoluta il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Tuttavia, essa incide in modo significativo sulla presunzione dell’esistenza del pregiudizio.</p>



<p>A differenza di quanto avviene nel matrimonio pienamente in essere, la morte del coniuge separato non genera un danno “in re ipsa”. Secondo i giudici di legittimità, il danno non patrimoniale non può considerarsi presunto per il solo fatto del pregresso vincolo coniugale. La separazione, specie se protratta nel tempo o accompagnata da una cessazione stabile della comunione materiale e spirituale, impone al superstite di fornire una prova concreta della persistenza di un legame affettivo significativo.<br>In altri termini, il danno va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni semplici, valorizzando elementi quali la frequenza dei rapporti, l’assistenza morale o materiale reciproca, la progettualità residua o l’assenza di una conflittualità radicale.</p>



<p>L’ordinanza chiarisce inoltre le conseguenze sul piano processuale: il giudice di merito non può liquidare automaticamente il danno applicando le tabelle risarcitorie previste per i coniugi non separati, ma deve procedere a una valutazione individualizzata, calibrando l’entità del risarcimento sulla reale consistenza del rapporto.</p>



<p>La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a evitare automatismi risarcitori, riaffermando che la tutela del danno non patrimoniale richiede sempre un accertamento in concreto del pregiudizio subito. Un approccio che, pur non negando dignità giuridica ai legami affettivi “residui”, esige rigore probatorio e coerenza con la funzione compensativa del risarcimento.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Presentare una denuncia alla Polizia o ai Carabinieri: c&#8217;è differenza?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/presentare-una-denuncia-alla-polizia-o-ai-carabinieri-ce-differenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 18:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
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					<description><![CDATA[Scioglie questo dubbio il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, che coglie al volo l&#8217;occasione per indirizzare un cenno di gratitudine all’attività di tutte le istituzioni, impegnate sul territorio per la nostra [...]]]></description>
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<p><em>Scioglie questo dubbio il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, che coglie al volo l&#8217;occasione per indirizzare un cenno di gratitudine all’attività di tutte le istituzioni, impegnate sul territorio per la nostra sicurezza.</em></p>



<p>Quando un cittadino deve presentare una denuncia, la scelta tra Carabinieri e Polizia di Stato è spesso dettata da abitudini o dalla semplice vicinanza fisica di un ufficio. Dal punto di vista giuridico, però, è bene chiarire subito un punto fondamentale: non esiste alcuna differenza di validità o di efficacia della denuncia a seconda che essa venga presentata all’Arma dei Carabinieri o alla Polizia di Stato.<br>Entrambe le istituzioni sono organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale.</p>



<p>Ciò significa che qualsiasi denuncia o querela raccolta da uno dei due corpi produce gli stessi effetti giuridici ed è trasmessa senza ritardo alla Procura della Repubblica competente.<br>Le differenze, semmai, emergono sul piano organizzativo e territoriale.</p>



<p>L’Arma dei Carabinieri si caratterizza per una presenza estremamente capillare: le stazioni sono diffuse anche nei piccoli comuni, nelle aree rurali e montane, dove spesso rappresentano l’unico presidio dello Stato. In questi contesti, rivolgersi ai Carabinieri è la scelta più immediata e naturale, soprattutto per fatti di minore complessità o per esigenze di pronto intervento.</p>



<p>La Polizia di Stato, invece, opera prevalentemente nei centri urbani medio-grandi ed è strutturata in uffici specializzati (Squadra Mobile, Digos, Polizia Postale, Polizia Stradale). Per questo motivo, in presenza di reati complessi o connotati da particolari profili tecnici, come truffe informatiche, cybercrime, reati finanziari o fenomeni associativi, può risultare utile rivolgersi direttamente a un ufficio della Polizia di Stato dotato di competenze specifiche.</p>



<p>Va comunque sottolineato che il cittadino non è tenuto a conoscere preventivamente quale forza di polizia sia “più competente”: l’eventuale specializzazione viene gestita internamente dagli uffici, attraverso la trasmissione degli atti o la delega investigativa disposta dall’autorità giudiziaria.</p>



<p>A fare la differenza è soprattutto la prossimità territoriale, che garantisce accessibilità, rapidità e maggiore tutela immediata. In un sistema integrato di sicurezza, le due istituzioni operano in modo complementare, assicurando al cittadino un unico obiettivo: la corretta attivazione della giustizia.</p>
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		<item>
		<title>Oltre il casellario giudiziario esiste anche un centro elaborazione dati: di cosa si tratta?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/oltre-il-casellario-giudiziario-esiste-anche-un-centro-elaborazione-dati-di-cosa-si-tratta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato Simone Labonia]]></category>
		<category><![CDATA[casellario giudiziario]]></category>
		<category><![CDATA[Ced]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci chiarisce l&#8217;esistenza di un meno conosciuto sistema di controllo, a disposizione delle indagini giudiziarie. Il Centro Elaborazione Dati Interforze (CED) rappresenta uno degli strumenti cardine del [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci chiarisce l&#8217;esistenza di un meno conosciuto sistema di controllo, a disposizione delle indagini giudiziarie.</strong></p>



<p>Il Centro Elaborazione Dati Interforze (CED) rappresenta uno degli strumenti cardine del sistema di sicurezza pubblica italiano. Istituito presso il Ministero dell’Interno e gestito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il CED costituisce una banca dati centralizzata che raccoglie, integra e rende disponibili informazioni provenienti dalle diverse Forze di polizia, sia a ordinamento civile che militare.</p>



<p>La funzione primaria del CED è quella di consentire una circolazione rapida, sicura e coordinata delle informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e repressione dei reati, nonché della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.</p>



<p>Al suo interno confluiscono dati anagrafici, segnalazioni di polizia, precedenti penali e di polizia, provvedimenti giudiziari, misure cautelari e di prevenzione, informazioni su veicoli, armi, documenti di identità e soggetti sottoposti a controlli o restrizioni. Dal punto di vista giuridico, l’utilizzazione del CED assume un ruolo di particolare rilievo in molteplici ambiti. In primo luogo, esso costituisce uno strumento essenziale per l’attività investigativa, permettendo agli operatori di polizia giudiziaria di effettuare riscontri immediati durante controlli sul territorio o nel corso delle indagini preliminari. I dati estratti dal CED possono orientare l’azione investigativa, individuare collegamenti tra soggetti e ricostruire precedenti utili alla qualificazione giuridica dei fatti.</p>



<p>In ambito processuale, le informazioni contenute nel CED non hanno valore di prova in senso stretto, ma assumono rilevanza come elementi indiziari o di riscontro, da corroborare con ulteriori accertamenti.<br>La giurisprudenza ha più volte chiarito che i dati del CED, proprio per la loro natura amministrativa e dinamica, devono essere verificati e contestualizzati, evitando automatismi che possano incidere sui diritti fondamentali della persona.</p>



<p>Un ulteriore profilo di interesse riguarda l’adozione di provvedimenti amministrativi e di prevenzione. Le informazioni del CED sono frequentemente utilizzate per valutare l’affidabilità di un soggetto ai fini del rilascio o della revoca di licenze, autorizzazioni, permessi di soggiorno o titoli di polizia.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dopo una lunga convivenza, quali sono i miei diritti nella successione del mio compagno?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/dopo-una-lunga-convivenza-quali-sono-i-miei-diritti-nella-successione-del-mio-compagno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 15:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[defunto]]></category>
		<category><![CDATA[morto compagno]]></category>
		<category><![CDATA[successione del compagno]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quali sono le regole indicate nel nostro ordinamento, in una materia che sicuramente meriterebbe maggiori attenzioni da parte del legislatore. La figura del convivente, oggi [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quali sono le regole indicate nel nostro ordinamento, in una materia che sicuramente meriterebbe maggiori attenzioni da parte del legislatore.</strong></p>



<p>La figura del convivente, oggi sempre più diffusa, continua però a incontrare significativi limiti sul piano successorio. In Italia, infatti, il diritto delle successioni resta ancorato a una distinzione netta tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto, con conseguenze rilevanti al momento dell’apertura dell’eredità. In assenza di matrimonio o unione civile, il convivente non è considerato erede legittimo.<br>Ciò significa che, se il partner decede senza testamento, il convivente superstite non ha alcun diritto sull’eredità, che verrà devoluta ai parenti secondo le regole della successione legittima (figli, ascendenti, fratelli, e così via).</p>



<p>Una convivenza stabile, anche pluridecennale, non è di per sé sufficiente a fondare diritti ereditari.<br>Diverso è il caso in cui il defunto abbia redatto un testamento. In tal caso, il convivente può essere nominato erede o legatario, ma con un limite preciso: non può essere lesa la quota di legittima spettante ai cosiddetti “legittimari” (coniuge, figli, ascendenti). Il convivente, dunque, può ricevere beni o diritti solo entro la quota disponibile del patrimonio.</p>



<p>La legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) ha comunque introdotto alcune tutele minime. In particolare, al convivente superstite è riconosciuto il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo massimo di cinque anni (o per un periodo pari alla convivenza, se inferiore), purché l’immobile fosse di proprietà del defunto.</p>



<p>Si tratta di un diritto personale di godimento, che non equivale a un diritto successorio, ma mira a evitare uno sfratto immediato. Ulteriori diritti possono derivare da strumenti negoziali, come il contratto di convivenza, o da atti patrimoniali compiuti in vita (donazioni, intestazioni, polizze vita). Proprio la polizza assicurativa rappresenta uno strumento efficace, poiché le somme liquidate al beneficiario non rientrano nell’asse ereditario.</p>



<p>In buona sostanza, il convivente resta una figura strutturalmente debole sul piano successorio.<br>La tutela passa quasi esclusivamente attraverso una pianificazione consapevole: senza testamento o strumenti alternativi, la convivenza, per quanto stabile e duratura, rischia di non lasciare alcuna traccia giuridica dopo la morte. Una realtà che impone scelte preventive, se si vuole evitare che i legami affettivi restino giuridicamente invisibili.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Attenzione all’uso delle tecnologie: la dashcam può creare problemi?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/attenzione-alluso-delle-tecnologie-la-dashcam-puo-creare-problemi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 18:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come sia indispensabile una costante attenzione, per non incorrere in ipotesi di reato, usando le nuove tecnologie. L’utilizzo delle dashcam è sempre più diffuso: piccoli [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come sia indispensabile una costante attenzione, per non incorrere in ipotesi di reato, usando le nuove tecnologie.</p>



<p>L’utilizzo delle dashcam è sempre più diffuso: piccoli dispositivi installati sui veicoli che registrano in modo continuo ciò che accade durante la guida.<br />Nate con finalità di tutela del conducente – soprattutto in caso di sinistri o contestazioni, le dashcam pongono tuttavia rilevanti problemi giuridici quando le immagini vengono utilizzate in modo non corretto.<br />Il punto critico non è tanto la registrazione in sé, quanto la successiva gestione e diffusione dei filmati.</p>



<p>Dal punto di vista penale, la prima ipotesi di reato che può configurarsi è quella di illecito trattamento di dati personali (art. 167 Codice Privacy), quando le immagini vengono diffuse senza il consenso degli interessati e in assenza di una base giuridica lecita.<br />Le targhe, i volti, i comportamenti alla guida sono tutti dati personali, e la loro pubblicazione, ad esempio sui social network, può integrare una condotta penalmente rilevante se produce un danno all’interessato.</p>



<p>Non va poi sottovalutato il rischio di diffamazione (art. 595 c.p.).<br />Pubblicare un video ripreso dalla dashcam accompagnandolo con commenti offensivi, ironici o accusatori nei confronti di altri utenti della strada può ledere la reputazione altrui.<br />La giurisprudenza è chiara: anche un filmato reale, se presentato in modo suggestivo o denigratorio, può diventare strumento diffamatorio.</p>



<p>Ulteriore profilo critico riguarda l’ipotesi di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.).<br />Sebbene la strada pubblica non sia, di regola, luogo di privata dimora, alcune riprese possono comunque invadere sfere di riservatezza tutelate, specie se effettuate in modo sistematico, insistente o con finalità diverse dalla mera documentazione di un evento stradale.</p>



<p>Diverso è il discorso sull’uso delle immagini a fini difensivi.<br />La giurisprudenza ammette la produzione dei filmati in sede giudiziaria, purché pertinenti, non manipolati e limitati allo stretto necessario.<br />In questo caso prevale il diritto di difesa rispetto alla riservatezza, ma ciò non legittima una diffusione indiscriminata.</p>



<p>In buona sostanza, la dashcam non è uno strumento “senza regole”.<br>Registrare può essere lecito, ma diffondere impropriamente le immagini espone a responsabilità penali e civili.<br>Il confine tra tutela e violazione è sottile: conoscere i limiti giuridici è essenziale per evitare che un mezzo di protezione si trasformi in fonte di guai giudiziari.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avvocato diventa il diretto operatore del recupero crediti</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/lavvocato-diventa-il-diretto-operatore-del-recupero-crediti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 16:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[potere agli avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Verso nuovi poteri per gli avvocati. Il disegno di legge n. 978 si inserisce nel più ampio solco delle riforme volte a deflazionare il carico giudiziario e a rendere più [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Verso nuovi poteri per gli avvocati. Il disegno di legge n. 978 si inserisce nel più ampio solco delle riforme volte a deflazionare il carico giudiziario e a rendere più rapida la tutela dei crediti. Tra le ipotesi più discusse vi è quella di riconoscere agli avvocati la possibilità di emettere direttamente un’ingiunzione di pagamento, senza il preventivo intervento del giudice, in presenza di determinati presupposti.</p>



<p>Attualmente, l’ingiunzione di pagamento è disciplinata dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e presuppone sempre un vaglio giurisdizionale: il giudice, verificata la prova scritta del credito, emette il decreto ingiuntivo che diventa titolo esecutivo solo in assenza di opposizione o a seguito di concessione della provvisoria esecutività. Il DDL 978, invece, ipotizza un meccanismo semplificato, affidando all’avvocato, quale professionista qualificato e soggetto a rigorose regole deontologiche, il potere di intimare il pagamento con efficacia giuridica immediata.</p>



<p>La ratio è evidente: velocizzare il recupero dei crediti non contestati e ridurre l’accesso al giudice per controversie seriali o di modesto valore, riservando la funzione giurisdizionale ai casi di reale conflittualità. L’ingiunzione “forense” non escluderebbe comunque le garanzie del debitore, che conserverebbe il diritto di proporre opposizione, riportando la controversia dinanzi al giudice naturale.</p>



<p>Non mancano, tuttavia, le perplessità, da parte di molti. Il conferimento di poteri tipicamente giurisdizionali a una parte privata, seppur qualificata, pone interrogativi in ordine al principio di terzietà e all’equilibrio tra le parti. Proprio per questo il DDL 978 prevede limiti stringenti: ambiti applicativi circoscritti, crediti documentati, controlli successivi e responsabilità professionale rafforzata. Se approvata, la riforma segnerebbe un cambio di paradigma: l’avvocato non più solo difensore, ma anche primo snodo operativo nella tutela del credito, in un sistema che punta su fiducia, responsabilità e semplificazione, senza rinunciare alle garanzie fondamentali del processo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela: liberati due italiani dopo oltre un anno di detenzione. Quanti ancora i detenuti?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/venezuela-liberati-due-italiani-dopo-oltre-un-anno-di-detenzione-quanti-ancora-i-detenuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 22:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[liberati italiani venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
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					<description><![CDATA[Dopo mesi di attesa, Alberto Trentini e Mario Burlò, due cittadini italiani detenuti in Venezuela da oltre un anno, sono stati liberati e sono rientrati in Italia. Lo hanno annunciato [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dopo mesi di attesa, <strong>Alberto Trentini e Mario Burlò</strong>, due cittadini italiani detenuti in Venezuela da oltre un anno, sono stati liberati e sono rientrati in Italia. Lo hanno annunciato nelle ultime ore le autorità italiane, con grande sollievo di famiglie, istituzioni e opinione pubblica. </p>



<p>«Abbiamo ancora 42 italo-venezuelani detenuti, quelli con solo passaporto italiano sono tutti fuori. Tra questi, quelli politici sono 24, e adesso lavoriamo per fare in modo che vengano liberati», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante la conferenza stampa alla Farnesina sul rilascio del cooperante Alberto Trentini. «Sono fiero di guidare questo ministero e di avere donne e uomini, sia personale diplomatico che non diplomatico, che nei momenti di difficoltà dà il meglio di sé stesso per proteggere i cittadini italiani all&#8217;estero».</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il contesto: una ondata di liberazioni e tensioni politiche</h3>



<p>La scarcerazione dei due connazionali arriva nel quadro di una più ampia fase di rilascio di detenuti politici in Venezuela, iniziata nei giorni scorsi. Secondo le autorità di Caracas sono stati liberati numerosi prigionieri, inclusi alcuni cittadini stranieri, in un gesto definito di “consolidamento della pace” dopo mesi di pressione internazionale.&nbsp;</p>



<p>Tuttavia, organizzazioni per i diritti umani e Ong locali sottolineano che il numero reale di liberati potrebbe essere ben inferiore alle dichiarazioni ufficiali e che ancora molte centinaia di prigionieri politici restano dietro le sbarre, in strutture come l’infame carcere di El Helicoide, noto per condizioni durissime.&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quanti sono ancora detenuti?</h3>



<p>Secondo dati recenti diffusi dalle istituzioni italiane, in Venezuela restano ancora detenuti almeno 42 cittadini tra italiani e italo-venezuelani, di cui circa 24 considerati prigionieri politici.&nbsp;</p>



<p>Questi numeri riflettono una situazione complessa: molti dei detenuti sono accusati di reati legati alla ribellione o alla sovversione dell’ordine costituzionale, mentre altri avrebbero subito arresti senza accuse formali solide. Le famiglie e le associazioni italiane di supporto chiedono da tempo trasparenza e garanzie sul rispetto dei diritti umani.&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Diplomazia e prospettive future</h3>



<p>La liberazione degli italiani è stata possibile grazie a un intenso lavoro diplomatico portato avanti da Roma e alle interlocuzioni con le autorità venezuelane, anche in coordinamento con partner internazionali. Secondo Tajani, l’Italia intende inoltre rafforzare i rapporti diplomatici ufficiali con Caracas, elevando la rappresentanza da incaricato d’affari ad ambasciatore, come segnale di una nuova fase di dialogo.  Nonostante le recenti scarcerazioni, la situazione politica in Venezuela resta fragile e sotto scrutinio internazionale, con tensioni tra opposizione e governo, preoccupazioni sui diritti civili e pressioni per un processo di riforme democratiche.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nel periodo natalizio tutti giocano in casa puntando denaro. Se lo faccio in un bar è reato?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/nel-periodo-natalizio-tutti-giocano-in-casa-puntando-denaro-se-lo-faccio-in-un-bar-e-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 16:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[reato puntare soldi]]></category>
		<category><![CDATA[reato soldi bar]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia, ci spiega le differenze normative tra i comportamenti casalinghi e quelli in ambienti pubblici e quando una partita natalizia a carte con puntate in denaro può diventare [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia, ci spiega le differenze normative tra i comportamenti casalinghi e quelli in ambienti pubblici e quando una partita natalizia a carte con puntate in denaro può diventare reato.</p>



<p>Durante le festività natalizie è frequente ritrovarsi per una partita a carte, spesso accompagnata da piccole puntate in denaro.<br>Un’abitudine che, però, può assumere rilevanza penale se praticata in determinati contesti.<br>La differenza tra comportamento lecito e illecito non dipende dall’importo giocato, bensì dal luogo e dalle modalità del gioco.<br>Il riferimento normativo principale è l’art. 718 del codice penale, che punisce il gioco d’azzardo quando è esercitato in luogo pubblico o aperto al pubblico.<br>Per gioco d’azzardo si intende quello in cui la vincita o la perdita dipendono in modo prevalente dalla sorte e non dall’abilità del giocatore.<br>Rientrano in questa categoria molte partite a carte con posta in denaro, se svolti secondo modalità non autorizzate.</p>



<p>Giocare a carte puntando denaro in un bar integra, nella maggior parte dei casi, un’ipotesi penalmente rilevante. Si tratta infatti di un luogo aperto al pubblico, e la presenza di puntate in denaro trasforma l’attività ludica in gioco d’azzardo illecito. La responsabilità penale può coinvolgere non solo i giocatori, ma anche il titolare dell’esercizio, qualora abbia tollerato o favorito lo svolgimento del gioco.<br>Le sanzioni previste comprendono arresto e ammenda, oltre a possibili conseguenze amministrative, come la sospensione della licenza.<br>Diversa è la situazione se la stessa partita si svolge in ambito domestico, ad esempio in casa durante una cena tra amici o parenti.<br>In questo caso manca l’elemento del luogo pubblico o aperto al pubblico, che è essenziale per la configurabilità del reato. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il gioco privato, svolto in un contesto familiare o comunque ristretto, non integri fattispecie penalmente rilevanti, purché non vi sia organizzazione professionale, abitualità o finalità di lucro sistematico.<br>La ratio della distinzione è chiara: il legislatore intende reprimere il gioco d’azzardo quando diventa un fenomeno socialmente pericoloso, capace di alimentare dipendenze, sfruttamento e circuiti illegali. In ambito privato, invece, prevale la tutela della libertà personale e dell’autonomia domestica.<br>Quindi, la stessa partita natalizia, con le stesse puntate, può essere lecita o illecita a seconda del luogo in cui si svolge.<br>Un dettaglio spesso sottovalutato, ma decisivo sul piano penale, che invita alla prudenza soprattutto quando il gioco esce dall’ambito domestico per approdare in spazi aperti al pubblico.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ma è vero che i condannati per reati sessuali vengono rinchiusi in un&#8217;aula speciale del carcere?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ma-e-vero-che-i-condannati-per-reati-sessuali-vengono-rinchiusi-in-unaula-speciale-del-carcere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 15:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[carcere reati sessuali]]></category>
		<category><![CDATA[reati sessuali]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega le ragioni, la normativa e, soprattutto, le criticità che inducono a tale separazione nel contesto carcerario. Nella sostanza, per il sistema penitenziario italiano, la separazione [...]]]></description>
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<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega le ragioni, la normativa e, soprattutto, le criticità che inducono a tale separazione nel contesto carcerario.</p>



<p>Nella sostanza, per il sistema penitenziario italiano, la separazione dei condannati per reati sessuali da altri detenuti non è solo una prassi consolidata, ma un’esigenza prevista dalla normativa per garantire sicurezza, ordine e tutela della persona.<br>Il Regolamento penitenziario (D.P.R. 230/2000) e l’art. 14 dell’Ordinamento Penitenziario impongono infatti all’amministrazione di prevenire situazioni di pericolo, proteggere i soggetti vulnerabili e assicurare la convivenza interna.<br>Da qui l’uso, ormai strutturato, di destinare i &#8220;sex offenders&#8221; a sezioni dedicate o a reparti separati.</p>



<p>Le ragioni sono molteplici.<br>Prima fra tutte, la loro particolare esposizione al rischio di aggressioni: chi è condannato per violenza sessuale, pedofilia o pornografia minorile è spesso oggetto di stigma violento da parte del resto della popolazione detenuta. L L&#8217;etichetta di &#8220;molestatore o abusatore&#8221; costituisce un fattore di rischio elevato, che può sfociare in pestaggi, minacce e forme di pressione psicologica difficili da controllare persino con il potenziamento della sorveglianza.</p>



<p>La separazione è basata, però, anche su esigenze trattamentali.<br>I soggetti responsabili di reati sessuali necessitano di percorsi specifici, soprattutto di tipo psicologico-criminologico, volti alla prevenzione della recidiva.<br>Il regolamento consente ai direttori degli istituti di predisporre programmi mirati di rieducazione, più efficaci se svolti in contesti non conflittuali e non esposti alle dinamiche violente delle sezioni comuni.</p>



<p>Sotto il profilo giuridico, la segregazione non configura un trattamento differenziato punitivo, ma una misura di tutela ai sensi degli artt. 32 e 33 del Regolamento e dell’art. 27 Cost., che impone di garantire la dignità del detenuto e la finalità rieducativa della pena.<br>Allo stesso tempo, l’amministrazione deve evitare che la separazione si trasformi in un isolamento di fatto, assicurando lo svolgimento delle attività comuni compatibili con la sicurezza.</p>



<p>Resta aperto il dibattito degli operatori del settore, sul limite tra protezione e segregazione e sulla necessità di strutture più adeguate per un percorso realmente trattamentale.<br>La pratica delle sezioni dedicate, pur necessaria, evidenzia l’urgenza di politiche penitenziarie che non siano solo operative, ma capaci di integrare sicurezza, tutela dei diritti e strategie efficaci di reinserimento.</p>
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		<item>
		<title>Revenge porn: una normativa severa ma ancora insufficiente. Come si può intervenire?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/revenge-porn-una-normativa-severa-ma-ancora-insufficiente-come-si-puo-intervenire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 16:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;argomento è attuale e delicatissimo, per tutti i risvolti di carattere penale e sociale che produce: ce lo illustra il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. Il fenomeno del cosiddetto revenge porn, [...]]]></description>
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<p>L&#8217;argomento è attuale e delicatissimo, per tutti i risvolti di carattere penale e sociale che produce: ce lo illustra il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>Il fenomeno del cosiddetto revenge porn, la diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti, è oggi uno dei reati digitali più insidiosi e più difficili da contrastare.<br />La normativa italiana, introdotta con l’art. 612-ter c.p. nel 2019 e più volte ritoccata, ha rappresentato una svolta importante, ma continua a mostrare limiti strutturali che la pratica giudiziaria evidenzia con crescente frequenza.</p>



<p>La legge punisce chi diffonde contenuti intimi senza consenso, prevedendo aggravanti quando l’autore è un partner o ex partner, quando la vittima è fragile o quando la diffusione avviene tramite strumenti informatici.<br />È un impianto severo, che riconosce finalmente la natura “esplosiva” del danno digitale: un &#8220;file&#8221; condiviso può diventare irreversibile in pochi secondi, con effetti devastanti sulla vita della vittima.</p>



<p>Tuttavia, la rigidità normativa non sempre si traduce in efficacia. In molti casi, il vero ostacolo non è la pena, ma la tracciabilità del contenuto e la tempestività dell’intervento.<br />Se il materiale è già stato condiviso in gruppi privati o piattaforme straniere, anche un’ordinanza del giudice può rivelarsi inutile: ciò che entra nella rete vi rimane spesso per sempre. Da qui il dibattito sulla necessità di percorsi di cooperazione internazionale più rapidi e protocolli di rimozione obbligatori per i gestori delle piattaforme.</p>



<p>Altro nodo critico è la prova del consenso. Molti procedimenti ruotano attorno alla difficoltà di dimostrare se la vittima avesse autorizzato la condivisione a una cerchia ristretta e se l’autore abbia superato consapevolmente quella soglia. È un terreno dove diritto, tecnologia e psicologia si intersecano, rendendo la valutazione dei giudici complessa e spesso contestata.</p>



<p>Nonostante ciò, la normativa sul revenge porn ha avuto un forte valore simbolico e culturale: ha riconosciuto che la violenza può essere agita anche attraverso un file, un post, un gruppo Telegram.<br />Resta però la sensazione che il legislatore debba compiere un ulteriore passo, puntando non solo sulla repressione, ma anche su prevenzione digitale, educazione affettiva e strumenti tecnici più efficaci per fermare la circolazione dei contenuti.</p>



<p>In definitiva, una legge necessaria e preziosa, ma non ancora sufficiente a fronteggiare un fenomeno rapido, globale e mutevole come la violenza digitale.</p>
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		<title>La pensione del defunto diventa spesso una tentazione che induce a delinquere: cosa dice la norma?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/la-pensione-del-defunto-diventa-spesso-una-tentazione-che-induce-a-delinquere-cosa-dice-la-norma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 16:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[pensione defunto]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i dettami del codice penale che puniscono l&#8217;illecita ricezione della pensione, pur dopo il decesso di chi ne è titolare, come narrato in recenti fatti [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i dettami del codice penale che puniscono l&#8217;illecita ricezione della pensione, pur dopo il decesso di chi ne è titolare, come narrato in recenti fatti di cronaca.</p>



<p>La ricezione della pensione dopo la morte del titolare rappresenta un fenomeno diffuso nell’ambito delle indebite prestazioni previdenziali.<br>Spesso non si tratta di sofisticate frodi, ma di comportamenti apparentemente “banali”, come continuare a utilizzare un conto cointestato o non comunicare tempestivamente il decesso. Tuttavia, sul piano giuridico, le conseguenze penali possono essere particolarmente rilevanti.</p>



<p>Il prime problematiche riguardano la condotta omissiva: la legge impone agli eredi o ai conviventi l’obbligo di comunicare all’INPS la morte del pensionato. L’omissione, se finalizzata a continuare a percepire la pensione, può integrare il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.). Si tratta della fattispecie più comune, configurabile anche quando il beneficiario non compie artifici o raggiri, ma semplicemente lascia che il pagamento continui. La pena è relativamente contenuta, ma sufficiente a far scattare procedimenti penali e soprattutto l’obbligo restitutorio.</p>



<p>Quando invece intervengono comportamenti attivi volti a nascondere il decesso, ad esempio presentare falsi certificati, utilizzare strumenti di autenticazione del defunto o firmare in sua vece, può configurarsi il più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.). Qui la rilevanza penale è ben più intensa, perché la condotta richiede artifici o raggiri, con pene che possono superare i tre anni di reclusione.</p>



<p>Come accennato, la prosecuzione dell’erogazione può avvenire tramite accredito su un conto cointestato. Anche in questo scenario la giurisprudenza tende a escludere automatismi: il mero prelievo non integra di per sé un reato, ma lo diventa se si è consapevoli dell’indebita corresponsione. Resta comunque configurabile il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) ogni volta che si dispone di somme non spettanti.</p>



<p>Non va escluso neppure il profilo della falsità documentale (artt. 482 e 485 c.p.) qualora vengano sottoscritti o predisposti documenti attribuiti falsamente al defunto, nonché la possibile responsabilità per uso indebito di strumenti di pagamento intestati al pensionato.</p>



<p>Infine, nei casi più gravi, la Procura può ipotizzare anche il riciclaggio o l’autoriciclaggio quando le somme percepite vengano reimpiegate in operazioni volte a ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita, sebbene ciò accada solo in contesti strutturati.</p>



<p>La casistica mostra come la ricezione della pensione dopo il decesso non sia, quasi mai, un “semplice errore”, ma un comportamento che il diritto penale sanziona con decisione, variando la fattispecie in base alla condotta concreta: dall’omissione all’inganno, dalla mera disponibilità di somme non dovute fino a complessi sistemi fraudolenti.</p>
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		<item>
		<title>Ogliastro Cilento lancia gli &#8220;incontri di formazione civica&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ogliastro-cilento-lancia-gli-incontri-di-formazione-civica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Vuolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 15:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Ogliastro Cilento]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Si svolgeranno presso il Centro Sociale polivalente del Comune di Ogliastro Cilento, gli incontri di formazione civica. Venerdì 12 dicembre, alle ore 16.30, la prima lezione dal titolo: &#8220;La democrazia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Si svolgeranno presso il Centro Sociale polivalente del Comune di Ogliastro Cilento, gli incontri di formazione civica. Venerdì 12 dicembre, alle ore 16.30, la prima lezione dal titolo: &#8220;La democrazia greca: palestra di pensiero critico o dominio di demagoghi?&#8221; tenuta dal professore Emanuele Stolfi dell&#8217;Università di Siena. </p>



<p>Gli ideatori degli incontri sono stati Michele Apolito Sindaco di Ogliastro Cilento e l &#8216;avvocato Arnaldo Miglino, docente e scrittore, che ci parla del percorso completo degli appuntamenti che si svolgeranno da dicembre fino a giugno dell&#8217;anno prossimo. </p>



<p>&#8220;Negli ultimi anni abbiamo assistito &#8211; dice Miglino &#8211; ad una deriva e stravolgimento del senso di democrazia. Questa scuola unica ed originale nel suo genere , vuole riportare la cittadinanza attiva e consapevole al centro della discussione politica da troppo tempo abbandonata a se stessa&#8221; .Il programma completo comprende una serie di incontri con relatori di spicco, che affronteranno temi come la democrazia ateniese, la crisi della democrazia attuale,la democrazia inquinata da altri poteri. Oltre all&#8217;incontro di venerdiì si riportano gli appuntamenti di sabato 17 Gennaio 2026: &#8220;Quadro storico della nascita della democrazia ateniese&#8221; con Luigi Vecchio; sabato 7 Febbraio 2026: &#8220;Sviluppi istituzionali della democrazia ateniese&#8221; con Arnaldo Miglino; sabato 14 Febbraio 2026: &#8220;Democrazia e imperialismo nell&#8217;Atene di Pericle&#8221; con Luigi Vecchio.</p>
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		<item>
		<title>Cambiate le regole per l&#8217;accesso alle strutture di affitti brevi: necessario il riconoscimento &#8220;de visu&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cambiate-le-regole-per-laccesso-alle-strutture-di-affitti-brevi-necessario-il-riconoscimento-de-visu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 14:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[affitti brevi]]></category>
		<category><![CDATA[cilento]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia commenta la recente sentenza del Consiglio di Stato, in merito alla gestione delle strutture ricettizie. La citata pronuncia ha ribaltato la decisione del TAR Lazio che aveva [...]]]></description>
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<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia commenta la recente sentenza del Consiglio di Stato, in merito alla gestione delle strutture ricettizie.</p>



<p>La citata pronuncia ha ribaltato la decisione del TAR Lazio che aveva aperto la strada al “self check-in” negli affitti brevi. Con la sentenza, il massimo organo della giustizia amministrativa ha ristabilito l’obbligo di “riconoscimento de visu” degli ospiti, ma al tempo stesso ha ammesso l’uso delle tecnologie digitali per effettuare tale verifica in tempo reale.</p>



<p>La sentenza prende le mosse dalla circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2024, che imponeva ai gestori di tutte le strutture ricettive, alberghi, B&amp;B, case vacanza e locazioni brevi, di verificare fisicamente l’identità degli ospiti al momento del loro arrivo: il TAR Lazio, in una precedente sentenza (sentenza n. 10210/2025), aveva invece annullato tale circolare, ammettendo la possibilità di identificazione da remoto.</p>



<p>Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell’Interno e di Federalberghi, rigettando interamente il ricorso originario del TAR. Secondo i giudici, la normativa vigente richiede ancora un accertamento “de visu” dell’ospite, condizione necessaria per dare piena efficacia al regime di segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza, tuttavia, la Corte non nega un ruolo alle tecnologie: la sentenza specifica che l’identificazione “de visu” non necessariamente deve avvenire in presenza fisica, ma può essere svolta mediante dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore, “purché idonei ad accertare l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità”.</p>



<p>Sono quindi esclusi i meccanismi di check-in remoto, come quelli in cui il gestore acquisisce passivamente i documenti dei clienti e concede l’accesso con codici, senza alcun riscontro visivo della persona. Secondo il Consiglio di Stato, tali modalità vanificherebbero la &#8220;ratio&#8221; di sicurezza, alla base dell’identificazione personale e della successiva comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza.</p>



<p>Alcuni gestori di affitti brevi e host evidenziano che sarà necessaria maggiore chiarezza, da parte del Viminale, per capire esattamente quali tecnologie sono ammesse e con quali requisiti tecnici: ovvero definire standard per videocitofoni, spioncini digitali o altri sistemi di videocollegamento, affinché siano “idonei” e garantiscano una verifica affidabile e immediata dell’identità.</p>



<p>In buona sostanza, non sarà più possibile affidarsi a sistemi completamente automatici (come cassettine con codice) per il check-in, senza alcuna verifica visiva. Gli ospiti dovranno essere “riconosciuti”, almeno tramite video, in tempo reale.</p>



<p>La sentenza del Consiglio di Stato è, dunque, una risposta normativa che tenta di conciliare la tutela dell’ordine pubblico con l’evoluzione digitale del settore turistico, ferma restando l&#8217;esigenza di regole chiare da parte, per definire le tecnologie ammissibili e garantire uniformità di applicazione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Parità di genere: una battaglia di diritti e giustizia ancora aperta</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/parita-di-genere-una-battaglia-di-diritti-e-giustizia-ancora-aperta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[Nonostante decenni di lotte, riforme e progressi culturali, la parità di genere rimane una promessa non del tutto mantenuta. Le statistiche internazionali e i rapporti delle principali organizzazioni per i [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nonostante decenni di lotte, riforme e progressi culturali, la parità di genere rimane una promessa non del tutto mantenuta. Le statistiche internazionali e i rapporti delle principali organizzazioni per i diritti umani parlano chiaro: il divario tra uomini e donne persiste in modo significativo, toccando ogni ambito – dal lavoro alla rappresentanza politica, dalla giustizia ai carichi familiari.</p>



<p>La radice del problema, spiegano gli esperti, non è solo normativa. Molti Paesi hanno introdotto leggi avanzate a tutela dei diritti delle donne, ma l’applicazione resta debole e disomogenea. È il caso, ad esempio, delle normative contro la disparità salariale: pur essendo presenti nella maggior parte delle democrazie occidentali, continuano a persistere differenze retributive che penalizzano le donne in modo sistematico, soprattutto nelle posizioni apicali.</p>



<p>Un nodo cruciale riguarda anche la giustizia. Le denunce per discriminazione o molestie spesso incontrano ostacoli procedurali, stereotipi radicati e tempi giudiziari lunghi, scoraggiando molte donne dal rivolgersi alle istituzioni. Secondo giuristi e associazioni di tutela, il sistema giudiziario non è ancora pienamente attrezzato per garantire un accesso equo alla protezione dei diritti, soprattutto nei casi più delicati che coinvolgono potere, lavoro e contesti familiari.</p>



<p>La questione della parità di genere si intreccia anche con la dimensione culturale. Il fenomeno delle micro-discriminazioni – commenti sessisti, aspettative stereotipate, disparità nella cura domestica – contribuisce infatti ad alimentare un clima che limita le possibilità di autodeterminazione femminile. Un contesto, questo, che spesso ostacola persino l’attuazione delle leggi più avanzate.</p>



<p>Tuttavia, non mancano segnali di cambiamento. Nei tribunali europei aumenta il numero di cause vinte in tema di discriminazione di genere, mentre sempre più aziende adottano protocolli per garantire pari opportunità e trasparenza nelle carriere. Allo stesso tempo, cresce la consapevolezza sociale: movimenti giovanili, reti femministe e campagne internazionali stanno riportando la questione dei diritti di genere al centro del dibattito pubblico.</p>



<p>La sfida, oggi, è trasformare questi segnali in un vero salto di qualità. Gli esperti sottolineano che per realizzare una parità di genere effettiva servono politiche integrate: formazione nelle scuole, investimenti nei servizi di cura, sostegno economico per l’indipendenza femminile, giustizia più rapida e preparata, campagne culturali che coinvolgano anche gli uomini.</p>



<p>La parità di genere, insomma, non è un traguardo formale ma un percorso di giustizia sostanziale. Un percorso ancora lungo, ma indispensabile per una società moderna che voglia definirsi davvero democratica e inclusiva.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Studio Legale Labonia: eccellenza e competenza multidisciplinare al servizio di imprese e privati</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/studio-legale-labonia-eccellenza-e-competenza-multidisciplinare-al-servizio-di-imprese-e-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianna Vallone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 15:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Salerno]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 1996, lo Studio Legale Labonia si conferma un punto di riferimento per chi cerca consulenza e assistenza legale di alto livello. Con sede principale a Salerno e operatività su [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dal 1996, lo <strong><a href="https://www.studiolegalelabonia.it/">Studio Legale Labonia</a></strong> si conferma un punto di riferimento per chi cerca consulenza e assistenza legale di alto livello. Con sede principale a Salerno e operatività su tutto il territorio nazionale, lo Studio offre servizi specializzati in tutte le aree del diritto civile, penale, commerciale e societario, garantendo un approccio personalizzato e fiduciario verso ogni cliente.</p>



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<p>&#8212;&#8211;</p>



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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diplomifici, nessun danno erariale: Corte dei Conti assolve collaboratore scolastico salernitano</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/diplomifici-nessun-danno-erariale-corte-dei-conti-assolve-collaboratore-scolastico-salernitano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pasquale Sorrentino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti milano]]></category>
		<category><![CDATA[danno erariale]]></category>
		<category><![CDATA[diplomifici]]></category>
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					<description><![CDATA[«Nessun danno erariale per il collaboratore scolastico salernitano coinvolto nell’inchiesta sui diplomifici e successivamente chiamato a rispondere davanti alla Corte dei Conti. L’uomo, L. S., era stato citato dal Ministero [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>«<em>Nessun danno erariale per il collaboratore scolastico salernitano coinvolto nell’inchiesta sui diplomifici e successivamente chiamato a rispondere davanti alla Corte dei Conti. </em></p>



<p><em>L’uomo, L. S., era stato citato dal Ministero della Pubblica Istruzione con richiesta di restituzione degli stipendi percepiti sulla base del presunto titolo di studio irregolare. L’avvocato Danilo Albano ha ottenuto una significativa vittoria presso la Corte dei Conti di Milano, riuscendo a ribaltare la linea accusatoria dei magistrati contabili. </em></p>



<p><em>Al centro della controversia vi era il caso dei diplomi falsi emersi nella provincia di Salerno, vicenda che aveva coinvolto numerosi lavoratori del comparto scolastico. La strategia difensiva, accolta integralmente dal Collegio, ha sostenuto che non sussiste alcun danno erariale nei confronti del Ministero qualora il lavoratore abbia effettivamente prestato servizio e posseduto il diploma prima dell’assunzione, anche in assenza di dichiarazione formale del titolo nella domanda ATA. Eventuali irregolarità, secondo la Corte, rileverebbero solo rispetto agli altri candidati partecipanti al bando. </em></p>



<p><em>L’imputato L. S. ha dimostrato di aver conseguito il diploma di perito nel 2012 e di aver svolto regolarmente le proprie mansioni senza contestazioni disciplinari. L’avvocato Albano ha richiamato l’articolo 36 della Costituzione, evidenziando che il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la prestazione svolta. </em></p>



<p><em>La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di Milano, ha assolto l’imputato, affermando un principio di diritto innovativo e destinato a incidere sulla giurisprudenza nazionale in materia di pubblico impiego e titoli di accesso</em>». </p>



<p>A darne notizia è l’avv. Danilo Albano, giuslavorista specializzato in diritto del lavoro e previdenza, che ha definito la decisione una tappa fondamentale nel riconoscimento dei diritti dei lavoratori coinvolti in situazioni analoghe.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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