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	<title>Novità Legislative | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Social, un “mi piace” può essere diffamazione? L’avvocato Labonia: “Attenzione ai contenuti”</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/social-un-mi-piace-puo-essere-diffamazione-lavvocato-labonia-attenzione-ai-contenuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, esortando sempre ad una grande attenzione sui social. Un “mi piace” apposto sotto un contenuto pubblicato da altri può sembrare un gesto innocuo, quasi automatico. Eppure, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, esortando sempre ad una grande attenzione sui social.</strong></p>



<p>Un “mi piace” apposto sotto un contenuto pubblicato da altri può sembrare un gesto innocuo, quasi automatico. Eppure, quando il post o il link contiene affermazioni potenzialmente diffamatorie, l’interazione sui social può assumere un significato più delicato. Ma attenzione: mettere un like non significa, di per sé, commettere il reato di diffamazione.</p>



<p>Il tema nasce dal modo in cui i social network hanno modificato la comunicazione. Un contenuto offensivo può raggiungere rapidamente centinaia o migliaia di persone e ogni forma di interazione, dalla condivisione al commento, fino alla semplice reazione , può contribuire alla sua visibilità. Sul piano giuridico, tuttavia, è necessario distinguere le diverse condotte.</p>



<p>La diffamazione, prevista dall’articolo 595 del Codice penale, richiede in linea generale l’offesa alla reputazione di una persona comunicata a più persone, in assenza della persona offesa. Per stabilire eventuali responsabilità occorre quindi valutare concretamente che cosa sia stato fatto, quale contenuto sia stato veicolato e quale significato abbia assunto quella condotta.</p>



<p>Un conto è condividere un articolo accompagnandolo con un commento che fa proprie le accuse contenute nel testo; altro è limitarsi a una reazione, come un “mi piace”, che può avere molteplici significati e non costituisce automaticamente una nuova pubblicazione dell’offesa. Anche la semplice condivisione di un link, però, non può essere valutata in astratto: contesto, modalità della condivisione, eventuali commenti e portata del messaggio possono diventare elementi rilevanti.</p>



<p>Il principio fondamentale è dunque quello della valutazione caso per caso. Non basta individuare la presenza di un like per affermare automaticamente la responsabilità penale dell’utente. Occorre verificare se quella specifica condotta abbia effettivamente contribuito alla diffusione dell’offesa e se possa essere attribuita alla persona una volontà o comunque una condotta giuridicamente rilevante rispetto al contenuto diffamatorio.</p>



<p>La prudenza è quindi essenziale. Prima di interagire con post contenenti accuse personali, insulti o informazioni lesive della reputazione altrui, è opportuno considerare che anche un gesto apparentemente marginale può inserirsi in una più ampia dinamica di diffusione del contenuto.</p>
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		<item>
		<title>Giustizia e migranti, cosa cambia con le nuove norme: asilo, frontiere e trattenimenti</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-e-migranti-cosa-cambia-con-le-nuove-norme-asilo-frontiere-e-trattenimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[legge migranti]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
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					<description><![CDATA[Nuove procedure per le domande di asilo, maggiori controlli alle frontiere e modifiche alle regole sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. È entrata in vigore il 9 agosto la legge [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nuove procedure per le domande di asilo, maggiori controlli alle frontiere e modifiche alle regole sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. È entrata in vigore il 9 agosto la legge 7 agosto 2026, n. 145, che ha convertito il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, dedicato alla giustizia e alla prima attuazione italiana del Patto Ue su migrazione e asilo. Un provvedimento che incrocia sicurezza, gestione delle frontiere e garanzie per chi chiede protezione.</p>



<p>La legge arriva in una fase di cambiamento dell&#8217;intero sistema europeo dell&#8217;asilo. Dal <strong>12 giugno 2026</strong> è infatti diventato operativo il nuovo quadro del Patto europeo sulla migrazione e l&#8217;asilo, adottato dall&#8217;Unione nel 2024. Il decreto italiano interviene per adeguare le procedure nazionali alle nuove regole europee, ma rappresenta soltanto una prima fase: il Governo ha previsto ulteriori interventi legislativi per completare l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Domande di asilo: cambiano tempi e procedure</h2>



<p>Una delle novità riguarda chi presenta una domanda di protezione internazionale.</p>



<p>La legge modifica la disciplina relativa alla documentazione rilasciata al richiedente e alla dichiarazione del domicilio o della residenza, che deve essere effettuata contestualmente alla registrazione della domanda. Cambia anche il periodo che deve trascorrere prima che il richiedente possa accedere al lavoro: <strong>da 60 a 90 giorni dalla formalizzazione della domanda</strong>.</p>



<p>Si tratta di un cambiamento concreto nella vita di chi attende una decisione sulla propria richiesta di protezione. Il diritto a lavorare non viene eliminato, ma viene spostato in avanti rispetto alla disciplina precedente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Procedure accelerate alla frontiera</h2>



<p>Un altro punto centrale riguarda le <strong>procedure di frontiera</strong>.</p>



<p>Il nuovo sistema europeo punta a distinguere più rapidamente le domande che possono essere esaminate attraverso procedure accelerate, con l&#8217;obiettivo di arrivare in tempi più brevi a una decisione nei casi previsti dalla normativa. Il decreto italiano rende obbligatorio il ricorso alla procedura di frontiera nelle ipotesi stabilite dalla nuova disciplina europea e fissa termini entro i quali la procedura deve essere conclusa.</p>



<p>Il principio alla base è quello dello <strong>screening alle frontiere</strong>: identificare le persone, raccogliere le informazioni necessarie e stabilire rapidamente quale procedura debba essere applicata alla domanda di protezione.</p>



<p>La velocità, tuttavia, deve confrontarsi con un&#8217;altra esigenza: il richiedente deve poter esercitare il proprio diritto di presentare la domanda e di contestare una decisione negativa attraverso gli strumenti previsti dalla legge.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il trattenimento: più strutture, ma non in base alla nazionalità</h2>



<p>Il decreto interviene anche sul <strong>trattenimento dei richiedenti protezione internazionale</strong>.</p>



<p>Una novità significativa è il divieto di fondare il trattenimento esclusivamente sulla <strong>nazionalità</strong> della persona. Parallelamente, vengono ampliate le strutture nelle quali può essere disposto il trattenimento, comprese quelle collocate nelle zone di frontiera.</p>



<p>Il trattenimento non equivale a una condanna penale: è una misura amministrativa sottoposta a controllo giudiziario e deve rispettare le condizioni previste dalla normativa italiana ed europea.</p>



<p>Proprio perché incide sulla libertà personale, questo è uno dei terreni più delicati del nuovo sistema. La disciplina deve infatti conciliare l&#8217;esigenza dello Stato di identificare le persone, gestire le procedure e rendere effettivi eventuali rimpatri con il diritto individuale alla libertà e alla tutela giurisdizionale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Sicurezza e diritto d&#8217;asilo: due esigenze da tenere insieme</h2>



<p>Il punto centrale della riforma è quindi l&#8217;equilibrio tra <strong>controllo delle frontiere e diritto d&#8217;asilo</strong>.</p>



<p>Per gli Stati europei, il nuovo Patto nasce anche dall&#8217;esigenza di rendere più uniforme la gestione delle frontiere esterne e delle domande di protezione. Per l&#8217;Italia, Paese di frontiera esterna dell&#8217;Unione, le nuove procedure hanno un impatto particolare.</p>



<p>Ma il diritto europeo e quello nazionale continuano a riconoscere la necessità di esaminare le richieste di protezione secondo procedure che garantiscano effettività dei diritti. La rapidità della procedura, dunque, non significa automaticamente esclusione del diritto di chiedere asilo.</p>



<p>È questo uno degli aspetti sui quali si concentrerà la verifica concreta del nuovo sistema: <strong>ridurre i tempi senza ridurre le garanzie</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il ruolo dei giudici</h2>



<p>La questione assume una dimensione ancora più delicata quando entrano in gioco i provvedimenti di trattenimento.</p>



<p>Il controllo dell&#8217;autorità giudiziaria è essenziale perché il trattenimento incide sulla libertà personale. Inoltre, negli ultimi anni la disciplina italiana sulla competenza giudiziaria in materia di trattenimento dei richiedenti asilo è stata oggetto di importanti modifiche e di questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale ha evidenziato, in particolare, problemi relativi alla tutela giurisdizionale e al rapporto tra la disciplina nazionale, la Costituzione, la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Ue.</p>



<p>Il nuovo decreto si inserisce quindi in un quadro giuridico già complesso, nel quale le norme italiane devono essere applicate insieme alle regole direttamente vincolanti dell&#8217;Unione europea.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una riforma ancora in costruzione</h2>



<p>La legge 145 non chiude però il processo di adeguamento italiano al Patto europeo.</p>



<p>Il Ministero dell&#8217;Interno spiega che il decreto-legge costituisce una <strong>prima fase</strong> dell&#8217;attuazione. La completa revisione della normativa richiederà ulteriori interventi, anche attraverso il disegno di legge collegato alla manovra adottato dal Governo nel febbraio 2026 e ancora all&#8217;esame del Parlamento.</p>



<p>Il nuovo sistema sarà quindi valutato soprattutto sulla sua applicazione concreta: tempi delle procedure, capacità degli uffici, disponibilità delle strutture, efficienza dei rimpatri e, contemporaneamente, possibilità per chi fugge da persecuzioni o gravi violazioni dei diritti di ottenere un esame effettivo della propria domanda.</p>



<p>La sfida è tutta qui: <strong>rendere più efficiente la gestione delle migrazioni senza trasformare la velocità in un ostacolo all&#8217;accesso alla protezione internazionale</strong>. Il nuovo quadro europeo e la legge italiana hanno tracciato la direzione. Ora saranno soprattutto amministrazioni, forze dell&#8217;ordine e magistratura a doverla tradurre in pratica, nel rispetto dei diritti fondamentali.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Femminicidio, cosa cambia con il nuovo reato: ergastolo e nuove regole contro la violenza di genere</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/femminicidio-cosa-cambia-con-il-nuovo-reato-ergastolo-e-nuove-regole-contro-la-violenza-di-genere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal dicembre 2025 in Italia esiste un autonomo delitto di femminicidio. La legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha introdotto l&#8217;articolo 577-bis del codice penale, prevedendo l&#8217;ergastolo. La nuova [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Dal dicembre 2025 in Italia esiste un autonomo delitto di femminicidio. La legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha introdotto l&#8217;articolo 577-bis del codice penale, prevedendo l&#8217;ergastolo. La nuova fattispecie punta a riconoscere la specificità degli omicidi legati alla violenza di genere, ma apre anche una domanda: aumentare la risposta penale è sufficiente a prevenire la violenza contro le donne?</strong></p>



<p>La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 17 dicembre dello stesso anno. Il provvedimento non si limita a introdurre il nuovo reato, ma interviene anche sulle misure di contrasto alla violenza e sulla tutela delle vittime. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cos&#8217;è il femminicidio secondo la nuova legge</h2>



<p>La novità principale è l&#8217;introduzione dell&#8217;articolo <strong>577-bis del codice penale</strong>. Non ogni omicidio di una donna costituisce automaticamente femminicidio.</p>



<p>La norma richiede infatti che la morte sia provocata in determinate condizioni: quando l&#8217;uccisione costituisce un atto di odio, discriminazione o prevaricazione nei confronti della vittima in quanto donna; oppure un atto di controllo, possesso o dominio. La fattispecie comprende anche l&#8217;uccisione collegata al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva o commessa come atto di limitazione delle sue libertà individuali. </p>



<p>Se questi elementi non vengono accertati, resta applicabile la disciplina ordinaria dell&#8217;omicidio prevista dall&#8217;articolo 575 del codice penale. </p>



<p>La differenza, dunque, non sta semplicemente nel sesso della vittima, ma <strong>nel rapporto tra l&#8217;uccisione e la motivazione di genere che ha caratterizzato la condotta</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La pena: l&#8217;ergastolo</h2>



<p>Per il nuovo delitto è prevista la pena dell&#8217;<strong>ergastolo</strong>. La legge stabilisce inoltre che, quando concorre una sola circostanza attenuante, la pena non può comunque essere inferiore a <strong>24 anni di reclusione</strong>. </p>



<p>La nuova fattispecie è quindi autonoma rispetto all&#8217;omicidio e si inserisce in un sistema che già prevedeva pene molto severe per alcune forme di omicidio aggravato.</p>



<p>Ed è proprio questo uno dei punti più discussi: <strong>che cosa aggiunge concretamente il nuovo reato rispetto agli strumenti penali che già esistevano?</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Una nuova definizione o soprattutto un nuovo simbolo?</h2>



<p>Il legislatore ha scelto di dare un riconoscimento penale specifico a una particolare forma di violenza contro le donne. La scelta ha quindi anche un valore culturale: rendere evidente che un omicidio può essere l&#8217;atto finale di una dinamica di controllo, possesso, discriminazione o limitazione della libertà.</p>



<p>Ma diversi studiosi hanno sollevato dubbi sulla concreta applicazione della norma.</p>



<p>Uno dei problemi riguarda proprio la necessità di dimostrare la <strong>specifica motivazione</strong> prevista dall&#8217;articolo 577-bis. L&#8217;accusa dovrà provare che l&#8217;uccisione è collegata a una delle condizioni indicate dalla legge. Secondo alcune analisi, questo potrebbe rendere più complesso l&#8217;accertamento processuale e limitare il numero di casi in cui sarà possibile contestare il nuovo delitto. </p>



<p>Il tema non è soltanto teorico. In un processo penale, infatti, non basta stabilire che una donna è stata uccisa: occorre dimostrare, secondo le regole della prova, anche <strong>perché e in quale contesto</strong> l&#8217;omicidio è stato commesso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La questione più difficile: prevenire prima che sia troppo tardi</h2>



<p>È qui che si concentra il principale interrogativo sull&#8217;efficacia della riforma.</p>



<p>Una pena più severa può intervenire <strong>dopo</strong> la commissione del delitto. Il femminicidio, però, è spesso l&#8217;esito estremo di una violenza che può essere preceduta da minacce, maltrattamenti, stalking, controllo economico o sociale e altre forme di abuso.</p>



<p>Per questo le organizzazioni che si occupano di violenza di genere hanno sottolineato la necessità di affiancare alla repressione interventi di prevenzione e sostegno.</p>



<p>Già durante l&#8217;iter parlamentare, ActionAid aveva criticato un&#8217;impostazione considerata prevalentemente punitiva, sottolineando che l&#8217;inasprimento delle pene non sarebbe sufficiente senza interventi sulle cause culturali della violenza, sugli stereotipi di genere e sulle disuguaglianze di potere. </p>



<p>La stessa legge, peraltro, contiene misure che vanno oltre la sola pena: prevede, tra l&#8217;altro, il rafforzamento della formazione di magistrati e medici sul contrasto alla violenza, interventi per facilitare l&#8217;accesso delle vittime ai centri antiviolenza e disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato. </p>



<h2 class="wp-block-heading">La legge può bastare?</h2>



<p>La risposta, oggi, non può essere misurata semplicemente contando le condanne per femminicidio. Per capire se una riforma funziona occorrerà osservare nel tempo se miglioreranno <strong>l&#8217;emersione delle violenze, la protezione delle vittime, la tempestività degli interventi e la capacità di impedire che le condotte violente arrivino all&#8217;omicidio</strong>.</p>



<p>Il nuovo reato rappresenta quindi uno strumento in più, ma non può essere considerato da solo una politica di prevenzione.</p>



<p>La sfida è soprattutto quella di intervenire <strong>prima</strong> del delitto. Se il femminicidio è spesso il punto finale di una sequenza di comportamenti violenti, la vera efficacia delle politiche pubbliche si misura anche nella capacità di riconoscere quei segnali e proteggere la vittima quando è ancora possibile farlo.</p>



<p>La legge n. 181/2025 ha scelto di rendere penalmente riconoscibile questa specificità e di punirla con la massima sanzione prevista dall&#8217;ordinamento. Ora resta da verificare se alla risposta giudiziaria seguiranno strumenti altrettanto forti sul terreno della prevenzione, dell&#8217;educazione, dell&#8217;assistenza e della protezione.</p>



<p><strong>Perché una legge può stabilire una pena. Ma per evitare un femminicidio bisogna riuscire ad arrivare prima.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIP collegiale, la svolta sulla custodia cautelare: tra garanzie e rischio di paralisi</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/gip-collegiale-la-svolta-sulla-custodia-cautelare-tra-garanzi-e-rischio-di-paralisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[gip collegiale]]></category>
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					<description><![CDATA[La riforma avrebbe dovuto entrare in vigore il 25 agosto 2026. Un decreto-legge ha però rinviato la nuova disciplina al 28 febbraio 2027. Al centro c’è una modifica importante: per [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La riforma avrebbe dovuto entrare in vigore il 25 agosto 2026. Un decreto-legge ha però rinviato la nuova disciplina al 28 febbraio 2027. Al centro c’è una modifica importante: per decidere sulla custodia cautelare in carcere non sarà più sufficiente un solo GIP, ma servirà un collegio di tre magistrati. Una scelta pensata per rafforzare le garanzie, ma che pone anche seri problemi organizzativi.</strong></p>



<p>Il 25 agosto 2026 avrebbe dovuto segnare una piccola rivoluzione nel processo penale italiano. Da quella data, infatti, sarebbe dovuta diventare operativa la norma che affida a un <strong>GIP in composizione collegiale</strong>, cioè formato da tre magistrati, la decisione sulla custodia cautelare in carcere.</p>



<p>La novità era stata introdotta dalla <strong>legge 9 agosto 2024, n. 114</strong>, conosciuta come legge Nordio. La stessa legge aveva previsto un periodo di due anni prima dell&#8217;entrata in vigore della nuova disciplina, proprio per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi.</p>



<p>Nel frattempo, però, è arrivato un nuovo rinvio. Il <strong>decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100</strong>, all&#8217;articolo 3, ha spostato l&#8217;entrata in vigore della disciplina al <strong>28 febbraio 2027</strong>. Il Ministero della Giustizia ha spiegato che la proroga serve a completare le attività organizzative e le procedure necessarie per la copertura degli organici.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cosa cambia?</h2>



<p>Oggi la decisione sulla richiesta del pubblico ministero di applicare la custodia cautelare in carcere spetta al <strong>giudice per le indagini preliminari</strong>, il GIP. Con la riforma, nei casi previsti dalla nuova disciplina, la decisione passerà invece a <strong>tre magistrati</strong>.</p>



<p>La modifica è contenuta nel nuovo comma 1-quinquies dell&#8217;articolo 328 del codice di procedura penale, secondo cui il GIP decide in composizione collegiale sull&#8217;applicazione della custodia cautelare in carcere.</p>



<p>Non si tratta quindi di una semplice modifica organizzativa. La decisione di privare una persona della libertà prima che sia pronunciata una sentenza definitiva viene sottoposta a un controllo collegiale, con l&#8217;obiettivo di rafforzare le garanzie e rendere più ponderata una misura particolarmente invasiva.</p>



<p>La custodia cautelare, infatti, non rappresenta una pena: viene applicata durante il procedimento quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza impone che una persona non venga considerata colpevole prima della condanna definitiva.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché il passaggio da uno a tre giudici crea problemi?</h2>



<p>La questione più delicata riguarda le risorse disponibili.</p>



<p>Per decidere su una singola richiesta di custodia in carcere non sarà più sufficiente un magistrato: dovranno essere coinvolti tre giudici. Questo significa che gli uffici GIP dovranno destinare più magistrati a queste attività, con possibili conseguenze sull&#8217;organizzazione complessiva dei tribunali.</p>



<p>Il problema diventa ancora più complesso a causa delle <strong>incompatibilità</strong>. Un magistrato che ha partecipato a una determinata decisione può trovarsi nell&#8217;impossibilità di occuparsi successivamente dello stesso procedimento in altre fasi. L&#8217;Associazione Nazionale Magistrati ha evidenziato che questo effetto potrebbe essere particolarmente problematico negli uffici piccoli e medi, dove il numero di magistrati è limitato.</p>



<p>A lanciare un allarme particolarmente netto era stata Ezia Maccora, presidente dei GIP del Tribunale di Milano, secondo cui l&#8217;entrata in vigore della riforma con risorse invariate avrebbe potuto provocare gravi problemi al funzionamento della giustizia penale. Anche la Procura generale della Cassazione aveva segnalato possibili difficoltà soprattutto negli uffici giudiziari di medie e piccole dimensioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una riforma tra garanzie ed efficienza</h2>



<p>Il rinvio al 2027 mostra quindi il difficile equilibrio tra due esigenze entrambe importanti.</p>



<p>Da una parte c&#8217;è la <strong>tutela della libertà personale</strong>. Affidare la decisione a tre giudici invece che a uno può essere letto come un rafforzamento delle garanzie per chi è sottoposto a un procedimento penale.</p>



<p>Dall&#8217;altra c&#8217;è la necessità di assicurare che i tribunali siano in grado di funzionare senza ritardi. Se mancano magistrati sufficienti, aumentare il numero di giudici necessari per una singola decisione può produrre effetti sull&#8217;intero sistema: dalla gestione delle misure cautelari alle udienze preliminari, fino alle successive fasi del processo.</p>



<p>È proprio questa la ragione per cui il legislatore ha scelto di rinviare nuovamente l&#8217;entrata in vigore. Il Ministero della Giustizia ha collegato esplicitamente la proroga alla necessità di completare le procedure di copertura degli organici e di adeguare l&#8217;organizzazione degli uffici.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa succederà il 28 febbraio 2027?</h2>



<p>Salvo ulteriori modifiche legislative, dal <strong>28 febbraio 2027</strong> entreranno in vigore le disposizioni della legge Nordio relative al GIP collegiale.</p>



<p>La domanda, però, non riguarda soltanto il calendario. Il vero punto sarà capire se entro quella data gli uffici giudiziari avranno le risorse necessarie per applicare la riforma senza compromettere la durata e l&#8217;efficienza dei procedimenti.</p>



<p>Il caso del GIP collegiale dimostra così quanto sia difficile riformare la giustizia soltanto attraverso una modifica delle norme. <strong>Una nuova garanzia processuale può funzionare davvero soltanto se esistono anche magistrati, personale e strutture sufficienti per renderla concreta.</strong></p>



<p>La sfida dei prossimi mesi sarà quindi trovare un equilibrio tra due principi fondamentali: <strong>garantire maggiormente i diritti di chi è sottoposto a un procedimento penale e, allo stesso tempo, assicurare che la giustizia continui a funzionare in tempi ragionevoli.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diventare avvocato cambia: la riforma dell’ordinamento forense</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/diventare-avvocato-cambia-la-riforma-dellordinamento-forense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[diventare avvocato]]></category>
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					<description><![CDATA[Più formazione durante il tirocinio, nuove regole per l’esame di Stato e un percorso di accesso alla professione più strutturato. La legge 28 luglio 2026, n. 137 avvia la riforma [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Più formazione durante il tirocinio, nuove regole per l’esame di Stato e un percorso di accesso alla professione più strutturato. La legge 28 luglio 2026, n. 137 avvia la riforma dell’ordinamento forense, ma per vedere le nuove regole concretamente applicate bisognerà aspettare i decreti legislativi del Governo.</strong></p>



<p>Diventare avvocato potrebbe diventare un percorso ancora più strutturato. È questa una delle conseguenze della <strong>legge 28 luglio 2026, n. 137</strong>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1° agosto ed entrata in vigore il <strong>16 agosto 2026</strong>. Il provvedimento delega il Governo a riscrivere organicamente l’ordinamento della professione forense, oggi disciplinato principalmente dalla legge n. 247 del 2012. </p>



<p>La prima cosa da chiarire, però, è che <strong>non tutte le nuove regole sono già operative</strong>. La legge approvata dal Parlamento è infatti una legge delega: stabilisce principi e criteri che il Governo dovrà seguire nei decreti legislativi. Il termine previsto per adottarli è di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, quindi, salvo modifiche, entro il <strong>16 febbraio 2027</strong>. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Il tirocinio resta di 18 mesi, ma aumenta la formazione</h2>



<p>Una delle novità più importanti riguarda chi vuole intraprendere la professione.</p>



<p>La durata complessiva del <strong>tirocinio forense rimarrà di 18 mesi</strong>, ma la riforma prevede che almeno <strong>12 mesi siano accompagnati dalla frequenza obbligatoria di una scuola forense</strong>.</p>



<p>Le scuole potranno essere organizzate dagli ordini degli avvocati, da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense oppure dalle scuole di specializzazione per le professioni legali.</p>



<p>L&#8217;obiettivo è rendere il praticantato qualcosa di più di una semplice esperienza all&#8217;interno di uno studio: la formazione teorica e quella pratica dovranno procedere insieme. </p>



<p>È prevista inoltre una particolare attenzione all&#8217;accessibilità economica. La delega stabilisce la possibilità di una <strong>frequenza gratuita delle scuole forensi per i praticanti con un ISEE al di sotto di una soglia che sarà stabilita dal CNF</strong>. </p>



<p>Il tirocinio potrà inoltre essere anticipato, per un massimo di sei mesi, dagli studenti che abbiano già completato tutti gli esami previsti dal corso di laurea, anche se fuori corso. Restano previste anche alcune possibilità già conosciute, come lo svolgimento dell&#8217;intero tirocinio presso l&#8217;Avvocatura dello Stato o presso l&#8217;ufficio legale di un ente pubblico e la possibilità di svolgere un semestre in un altro Paese dell&#8217;Unione europea.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come cambierà l&#8217;esame di Stato?</h2>



<p>Anche l&#8217;esame per diventare avvocato è destinato a cambiare.</p>



<p>La delega prevede una <strong>sessione annuale unica</strong>, articolata in <strong>due prove scritte e una prova orale</strong>.</p>



<p>Le prove scritte dovrebbero consistere nella redazione di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>un parere motivato;</li>



<li>un atto giudiziario.</li>
</ul>



<p>La prova orale sarà invece maggiormente orientata alla capacità di affrontare situazioni concrete: comprenderà la soluzione di casi pratici, domande di diritto sostanziale e processuale e almeno un quesito dedicato alla <strong>deontologia e all&#8217;ordinamento forense</strong>. </p>



<p>Anche le commissioni d&#8217;esame saranno interessate da un cambiamento: la loro composizione dovrà prevedere una maggioranza di avvocati, insieme a magistrati e docenti universitari. </p>



<p>Per chi oggi sta studiando Giurisprudenza o svolgendo il praticantato, tuttavia, c&#8217;è un punto fondamentale: <strong>non basta la pubblicazione della legge delega per cambiare immediatamente le modalità dell&#8217;esame</strong>. Saranno i decreti legislativi e le relative norme transitorie a stabilire concretamente quando e come le nuove regole si applicheranno ai diversi candidati. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Più attenzione alla formazione continua</h2>



<p>La riforma non riguarda soltanto chi vuole diventare avvocato.</p>



<p>Tra i principi della delega c&#8217;è anche il rafforzamento della <strong>formazione continua</strong> degli avvocati. Il nuovo sistema dovrà prevedere un obbligo di aggiornamento e meccanismi per intervenire nei confronti di chi non provveda a recuperare i crediti formativi richiesti. </p>



<p>La logica è quella di una professione nella quale la formazione non termina con l&#8217;esame di Stato. Le norme, le procedure e la giurisprudenza cambiano continuamente e l&#8217;avvocato deve quindi mantenere aggiornate le proprie competenze.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Non cambia solo il percorso per i giovani</h2>



<p>La legge 137/2026 interviene in realtà su molti altri aspetti dell&#8217;ordinamento forense.</p>



<p>La delega prevede, tra le altre cose, una disciplina più organica della <strong>monocommittenza e delle collaborazioni continuative</strong>, nuove regole sulle associazioni, sulle reti e sulle società tra avvocati e un ampliamento delle attività compatibili con l&#8217;esercizio della professione.</p>



<p>Tra le attività che la nuova disciplina dovrà considerare compatibili figurano, a determinate condizioni, anche incarichi in società di capitali, l&#8217;amministrazione di condominio e l&#8217;attività di agente sportivo. </p>



<p>Un altro capitolo riguarda i compensi: la delega conferma il principio della libera pattuizione, nel rispetto della disciplina sull&#8217;equo compenso, e prevede un aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una riforma che per ora è soprattutto un progetto</h2>



<p>La riforma, quindi, non significa che dal 16 agosto tutti gli aspiranti avvocati abbiano già iniziato un nuovo percorso.</p>



<p><strong>La legge è in vigore, ma la nuova disciplina deve ancora essere scritta nei dettagli.</strong></p>



<p>Il Governo dovrà trasformare i principi fissati dal Parlamento in decreti legislativi. Saranno particolarmente importanti le disposizioni transitorie: dovranno stabilire, ad esempio, come saranno trattati i praticanti che hanno già iniziato il tirocinio e coloro che si stanno preparando alle prossime sessioni dell&#8217;esame di Stato.</p>
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		<title>Il mio vicino ha un cane che abbaia a tutte le ore del giorno e della notte: cosa posso fare?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-mio-vicino-ha-un-cane-che-abbaia-a-tutte-le-ore-del-giorno-e-della-notte-cosa-posso-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 17:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Non esistono leggi specifiche, ma l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i limiti del problema. L&#8217;abbaiare di un cane è un comportamento naturale, ma quando si protrae in modo continuo, soprattutto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Non esistono leggi specifiche, ma l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i limiti del problema.</p>



<p>L&#8217;abbaiare di un cane è un comportamento naturale, ma quando si protrae in modo continuo, soprattutto nelle ore notturne, può trasformarsi in una fonte di grave disagio per il vicinato e assumere rilevanza giuridica. L&#8217;ordinamento italiano tutela infatti il diritto al riposo e alla tranquillità domestica, prevedendo strumenti sia in sede civile che penale.<br />Sul piano penale trova applicazione l&#8217;art. 659 del Codice penale, che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. La responsabilità non deriva dal semplice fatto che il cane abbai, ma dall&#8217;omessa vigilanza del proprietario, il quale ha il dovere di adottare tutte le misure idonee a evitare che l&#8217;animale arrechi un disturbo tale da coinvolgere una pluralità di persone.<br />La Corte di Cassazione ha più volte precisato che il reato non sussiste se il rumore reca fastidio soltanto a un vicino. È invece necessario che il disturbo sia potenzialmente percepibile da un numero indeterminato di persone, come gli abitanti di un intero condominio o di una parte significativa del quartiere. In numerose pronunce la Suprema Corte ha inoltre chiarito che, ai fini della condanna, non è indispensabile una perizia fonometrica: possono essere sufficienti le testimonianze dei residenti e degli agenti intervenuti, purché dimostrino l&#8217;effettiva intensità e continuità dei rumori.<br />Accanto al profilo penale vi è quello civile. L&#8217;art. 844 del Codice civile vieta le immissioni rumorose che superino la normale tollerabilità. In questi casi il vicino può chiedere al giudice un provvedimento che imponga al proprietario dell&#8217;animale di eliminare o ridurre il disturbo e, qualora dimostri di aver subito un danno, ottenere anche il risarcimento.<br />Non ogni abbaiare, quindi, giustifica un&#8217;azione giudiziaria. I giudici valutano la frequenza, la durata, l&#8217;orario e l&#8217;intensità dei rumori, nonché il contesto in cui essi si verificano. Un cane che abbaia sporadicamente non integra alcuna violazione; diverso è il caso di un animale lasciato per ore da solo sul balcone o in giardino, che continui ad abbaiare impedendo il riposo dei vicini.<br />Prima di ricorrere alle vie legali è sempre consigliabile tentare una soluzione bonaria, informando il proprietario del disagio e cercando un accordo. Se il problema persiste, è possibile rivolgersi all&#8217;amministratore di condominio, promuovere una mediazione nelle controversie civili o, nei casi più gravi, presentare un esposto alle autorità competenti.</p>



<p>La giurisprudenza della Cassazione conferma dunque un principio di equilibrio: il benessere degli animali domestici merita tutela, ma non può comprimere il diritto dei vicini alla quiete e al riposo. Il proprietario è chiamato a custodire il proprio cane con diligenza, prevenendo comportamenti che possano trasformare un normale abbaio in una fonte costante di disturbo per la collettività.</p>
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		<title>Cibo da casa al lido, il gestore può vietarlo? Cosa prevede la normativa</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cibo-da-casa-al-lido-il-gestore-puo-vietarlo-cosa-prevede-la-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;estate è ormai ufficialmente iniziata e, con essa, gli eterni &#8220;conflitti da spiaggia&#8221;!Ci chiarisce la normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia! Con l&#8217;arrivo della stagione balneare torna puntualmente una domanda [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;estate è ormai ufficialmente iniziata e, con essa, gli eterni &#8220;conflitti da spiaggia&#8221;!<br>Ci chiarisce la normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia!</strong></p>



<p>Con l&#8217;arrivo della stagione balneare torna puntualmente una domanda che interessa migliaia di bagnanti: il gestore di uno stabilimento balneare può vietare ai clienti di consumare cibo e bevande portati da casa?<br />La risposta non è univoca e richiede di distinguere tra il diritto del gestore di organizzare la propria attività economica e i limiti imposti dalla normativa a tutela dei consumatori.<br />In linea generale, lo stabilimento balneare è un&#8217;impresa privata che opera su un bene demaniale in forza di una concessione. Il gestore può quindi adottare un regolamento interno volto a disciplinare l&#8217;utilizzo dei servizi, purché le regole siano rese note agli utenti, non siano discriminatorie e risultino proporzionate alle finalità perseguite.<br />Tuttavia, un divieto assoluto di introdurre o consumare cibo e bevande acquistati altrove potrebbe risultare problematico sotto il profilo della tutela del consumatore e della concorrenza. Se il cliente paga esclusivamente il noleggio di ombrellone e lettini, senza essere obbligato ad acquistare ulteriori servizi, impedirgli di consumare un panino o una bottiglia d&#8217;acqua portati da casa rischia di costituire una limitazione non adeguatamente giustificata.<br />Diverso è il caso in cui il divieto sia motivato da esigenze concrete di sicurezza, igiene o tutela degli spazi comuni. Ad esempio, possono essere legittime limitazioni relative all&#8217;introduzione di contenitori in vetro, apparecchi per cucinare, barbecue o altre attrezzature che possano arrecare pericolo o disturbo agli altri frequentatori.<br />Sul piano normativo non esiste una disposizione nazionale che attribuisca ai gestori degli stabilimenti balneari il potere di vietare in modo generalizzato il consumo di alimenti portati dall&#8217;esterno. Anche le ordinanze balneari emanate annualmente dalle Regioni o dalle Capitanerie di porto disciplinano prevalentemente aspetti concernenti sicurezza, balneazione e utilizzo del demanio marittimo, senza introdurre un simile divieto.<br />La giurisprudenza amministrativa e l&#8217;orientamento delle autorità garanti della concorrenza evidenziano come i regolamenti interni non possano comprimere in maniera irragionevole i diritti dell&#8217;utenza né tradursi nell&#8217;imposizione indiretta dell&#8217;acquisto di beni o servizi offerti esclusivamente dal gestore. Clausole eccessivamente restrittive potrebbero inoltre essere valutate alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e delle norme del Codice del consumo.<br />In conclusione, il gestore può certamente fissare regole per garantire ordine, sicurezza e decoro dello stabilimento, ma un divieto generalizzato di consumare cibo e bevande portati da casa non trova uno specifico fondamento legislativo e potrebbe essere considerato illegittimo se finalizzato esclusivamente a incentivare gli acquisti presso il bar o il ristorante del lido.</p>



<p>Come spesso accade, la legittimità della limitazione dipenderà dalla sua ragionevolezza, dalla proporzionalità e dalle concrete motivazioni che la giustificano.</p>
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		<item>
		<title>Parto per le vacanze: quanti contanti posso portare con me senza violare la normativa?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/parto-per-le-vacanze-quanti-contanti-posso-portare-con-me-senza-violare-la-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
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					<description><![CDATA[Il trasporto di moneta contante è sottoposto a regole specifiche, come ci spiega il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. Con l&#8217;arrivo delle vacanze molti preferiscono avere con sé una somma di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il trasporto di moneta contante è sottoposto a regole specifiche, come ci spiega il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>Con l&#8217;arrivo delle vacanze molti preferiscono avere con sé una somma di denaro contante per affrontare spese impreviste o per evitare problemi con carte di pagamento e bancomat.<br />Ma esiste un limite alla quantità di contanti che è lecito trasportare, soprattutto quando si oltrepassano i confini nazionali?</p>



<p>In Italia non esiste un limite massimo al possesso o al trasporto di denaro contante all&#8217;interno del territorio nazionale.<br />Una persona può quindi portare con sé anche somme elevate, purché il denaro abbia un&#8217;origine lecita e sia in grado, se necessario, di dimostrarne la provenienza. Diverso è invece il discorso relativo ai pagamenti, per i quali la normativa prevede specifici limiti all&#8217;utilizzo del contante.<br />Le regole cambiano sensibilmente quando si viaggia verso l&#8217;estero.<br />In base alla normativa europea, chi entra o esce dall&#8217;Unione europea trasportando denaro contante pari o superiore a 10.000 euro è tenuto a presentare un&#8217;apposita dichiarazione alle autorità doganali.<br />Lo stesso obbligo può riguardare anche strumenti assimilati al contante, come assegni trasferibili, traveller&#8217;s cheque, libretti al portatore, monete d&#8217;oro e altri beni facilmente convertibili in denaro.<br />Anche negli spostamenti tra Paesi appartenenti all&#8217;Unione europea occorre prestare attenzione.<br />Sebbene non vi siano controlli doganali sistematici, le autorità possono effettuare verifiche e richiedere chiarimenti sulla provenienza e sulla destinazione del denaro trasportato, nell&#8217;ambito della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.<br />L&#8217;omessa dichiarazione, quando dovuta, può comportare il sequestro di una parte delle somme e l&#8217;applicazione di rilevanti sanzioni amministrative, la cui entità varia in base all&#8217;importo non dichiarato.<br />Per questo motivo è sempre opportuno informarsi sulle regole vigenti sia nel Paese di destinazione sia in quello di transito, poiché alcuni Stati prevedono adempimenti ulteriori o limiti differenti.</p>



<p>Prima di partire è quindi consigliabile verificare la normativa applicabile, conservare eventuali documenti che attestino la provenienza del denaro e, quando possibile, preferire strumenti di pagamento elettronici.<br>Viaggiare con molto contante non è vietato, ma richiede il rispetto di precisi obblighi di legge.<br>Essere informati consente di evitare contestazioni, sequestri e sanzioni che potrebbero trasformare una vacanza in un&#8217;esperienza decisamente poco piacevole.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione: nuovo figlio non basta per ridurre l’assegno divorzile all’ex coniuge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-nuovo-figlio-non-basta-per-ridurre-lassegno-divorzile-allex-coniuge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 19:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
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					<description><![CDATA[La nascita di un figlio da una nuova relazione non è, di per sé, sufficiente a ottenere la riduzione dell&#8217;assegno divorzile dovuto all&#8217;ex coniuge. Lo ribadisce la Corte di Cassazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La nascita di un figlio da una nuova relazione non è, di per sé, sufficiente a ottenere la riduzione dell&#8217;assegno divorzile dovuto all&#8217;ex coniuge. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza commentata, confermando un orientamento ormai consolidato: chi chiede la revisione dell&#8217;assegno deve dimostrare che il mutamento delle proprie condizioni economiche sia reale, significativo e tale da alterare l&#8217;equilibrio patrimoniale esistente al momento del divorzio.</p>



<p>Il caso riguardava un ex marito che aveva fatto istanza per la riduzione dell&#8217;assegno, sostenendo che la nascita di un nuovo figlio e i conseguenti maggiori oneri economici avessero inciso sulla propria capacità contributiva. Per la Suprema Corte, tuttavia, tale circostanza non èsufficiente.</p>



<p>La scelta di costituire una nuova famiglia e di assumere ulteriori obblighi di mantenimento non determina automaticamente il diritto a versare meno all&#8217;ex coniuge.<br />I giudici hanno ricordato che, nei procedimenti di revisione dell&#8217;assegno divorzile (previsti dall&#8217;art. 9 della legge n. 898/1970), grava sul richiedente l&#8217;onere di provare non solo il fatto sopravvenuto, ma anche la concreta incidenza negativa di tale evento sulla propria situazione reddituale e patrimoniale. In altre parole, occorre dimostrare che le nuove spese abbiano realmente compromesso la capacità economica dell&#8217;obbligato rispetto al quadro valutato nella sentenza di divorzio.</p>



<p>Il giudice, inoltre, deve procedere a una valutazione complessiva delle condizioni economiche di entrambe le parti. Non è sufficiente allegare un aumento delle uscite, ma è necessario verificare se vi siano anche incrementi di reddito, disponibilità patrimoniali o altre circostanze idonee a compensare i nuovi oneri familiari.</p>



<p>La decisione tutela il principio secondo cui l&#8217;assegno divorzile può essere modificato solo in presenza di fatti sopravvenuti che incidano concretamente sull&#8217;equilibrio economico tra gli ex coniugi. La formazione di una nuova famiglia rappresenta certamente un elemento valutabile, ma non costituisce un motivo automatico di riduzione dell&#8217;assegno. La prova dell&#8217;effettivo peggioramento economico resta indispensabile, evitando che una scelta personale possa tradursi, senza adeguata dimostrazione, in un pregiudizio per il coniuge beneficiario.</p>
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		<item>
		<title>Baby gang e movida violenta: cosa cambia con il nuovo Decreto Sicurezza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/baby-gang-e-movida-violenta-cosa-cambia-con-il-nuovo-decreto-sicurezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Negli ultimi anni il fenomeno delle baby gang e della cosiddetta movida violenta ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, con episodi di aggressioni, rapine, risse e danneggiamenti che interessano soprattutto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Negli ultimi anni il fenomeno delle baby gang e della cosiddetta movida violenta ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, con episodi di aggressioni, rapine, risse e danneggiamenti che interessano soprattutto i centri urbani. Per rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione, il nuovo Decreto Sicurezza introduce una serie di misure volte a garantire una maggiore tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.</p>



<p>Uno degli obiettivi principali del provvedimento è consentire un intervento più tempestivo nei confronti dei gruppi giovanili responsabili di comportamenti violenti o intimidatori. In quest&#8217;ottica vengono ampliati gli strumenti di prevenzione personale, con un ricorso più incisivo al Daspo urbano, che può vietare l&#8217;accesso a determinate aree cittadine o a locali pubblici ai soggetti ritenuti responsabili di episodi di violenza, anche reiterati.</p>



<p>Particolare attenzione è dedicata ai minori coinvolti nelle baby gang. Pur restando fermo il principio della finalità educativa del processo minorile, il decreto rafforza le possibilità di intervento preventivo da parte dell&#8217;autorità giudiziaria e delle forze di polizia, favorendo un monitoraggio più stretto delle situazioni di rischio e una maggiore collaborazione con famiglie, scuole e servizi sociali.</p>



<p>Il provvedimento prevede inoltre un inasprimento delle conseguenze per chi partecipa a risse, danneggiamenti, lesioni e atti di violenza commessi nei luoghi della movida, soprattutto quando tali condotte mettono in pericolo l&#8217;incolumità pubblica. Vengono valorizzati gli strumenti di videosorveglianza e le attività di controllo del territorio, con una presenza più capillare delle forze dell&#8217;ordine nelle aree considerate maggiormente esposte.</p>



<p>Sul piano amministrativo, i sindaci vedono rafforzati i propri poteri nella gestione delle aree interessate dalla movida, potendo adottare misure finalizzate a prevenire situazioni di degrado e a limitare gli assembramenti che degenerano in episodi di violenza.</p>



<p>Il Decreto Sicurezza punta quindi a coniugare prevenzione e repressione, cercando di intervenire prima che i comportamenti devianti sfocino in reati più gravi. Resta tuttavia aperto il dibattito sull&#8217;efficacia delle sole misure punitive. Numerosi esperti evidenziano infatti come il contrasto alle baby gang richieda anche investimenti in educazione, inclusione sociale, recupero della dispersione scolastica e sostegno alle famiglie, affinché la risposta dello Stato non sia esclusivamente repressiva ma anche capace di rimuovere le cause che alimentano il disagio giovanile. Solo un approccio integrato potrà offrire risultati duraturi nella lotta alla violenza minorile e alla criminalità urbana.</p>
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		<item>
		<title>Per quieto vivere ho concesso un piccolo assegno divorzile: ho fatto bene?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/per-quieto-vivere-ho-concesso-un-piccolo-assegno-divorzile-ho-fatto-bene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio. Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio.</p>



<p>Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei coniugi, pur ritenendo che l&#8217;altro non abbia diritto a un mantenimento, accetti il riconoscimento di un assegno divorzile di importo modesto, talvolta anche di poche decine di euro mensili, con l&#8217;obiettivo di favorire un accordo e velocizzare la definizione della causa.<br />Una scelta che può apparire conveniente nell&#8217;immediato, ma che produce effetti giuridici tutt&#8217;altro che trascurabili.</p>



<p>L&#8217;assegno divorzile, disciplinato dall&#8217;articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non rappresenta infatti soltanto un sostegno economico.<br />Il suo riconoscimento da parte del giudice costituisce l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza dei presupposti previsti dalla legge e determina l&#8217;acquisizione di uno specifico status giuridico in capo al beneficiario.</p>



<p>Da tale riconoscimento possono derivare conseguenze rilevanti anche per il futuro. Innanzitutto, l&#8217;assegno potrà essere oggetto di revisione qualora sopravvengano mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti. Chi percepisce un assegno simbolico potrebbe quindi chiedere successivamente un aumento, dimostrando il peggioramento della propria situazione o il miglioramento di quella dell&#8217;ex coniuge.</p>



<p>Vi sono poi effetti ancora più importanti.<br />Il riconoscimento dell&#8217;assegno divorzile costituisce infatti uno dei presupposti per il diritto alla pensione di reversibilità dell&#8217;ex coniuge, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa previdenziale.<br />Analogamente, può consentire l&#8217;accesso all&#8217;assegno periodico gravante sull&#8217;eredità dell&#8217;ex coniuge deceduto, nei casi disciplinati dalla stessa legge sul divorzio.<br />Concede anche il diritto ad ottenere il 40% del TFR, calcolato sulla durata degli anni di matrimonio</p>



<p>La giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte evidenziato come il diritto all&#8217;assegno divorzile non possa essere considerato una mera formalità processuale, ma rappresenti il risultato di una valutazione giudiziale fondata sui criteri dell&#8217;inadeguatezza dei mezzi, del contributo dato alla vita familiare e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.</p>



<p>Per questa ragione, accettare di concedere un assegno &#8220;simbolico&#8221; esclusivamente per accelerare la conclusione del procedimento richiede un&#8217;attenta valutazione. Se da un lato può favorire una rapida definizione della controversia, dall&#8217;altro determina effetti destinati a protrarsi nel tempo e ad incidere su diritti di natura previdenziale e successoria.</p>



<p>Prima di prestare il proprio consenso è quindi opportuno valutare attentamente, non solo il vantaggio immediato della chiusura della causa, ma anche le conseguenze future che il riconoscimento, pur di un assegno minimo, è in grado di produrre.<br>In materia di divorzio, infatti, anche una decisione apparentemente marginale può influenzare in modo significativo la posizione giuridica degli ex coniugi per molti anni.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sconto di pena, decide il magistrato di sorveglianza: il chiarimento della Consulta</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sconto-di-pena-decide-il-magistrato-di-sorveglianza-il-chiarimento-della-consulta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=253396</guid>

					<description><![CDATA[La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, spetta al magistrato di sorveglianza.<br>,La Consulta ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 69 e 69-bis dell&#8217;ordinamento penitenziario.<br>Il dubbio nasceva dalla recente riforma delle pene sostitutive, che ha ampliato il ricorso al lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive brevi. Secondo il giudice rimettente sarebbe stato più coerente attribuire il potere di concedere la liberazione anticipata al giudice dell&#8217;esecuzione, già competente per la gestione della pena sostitutiva, anziché al magistrato di sorveglianza.<br>La Corte costituzionale ha però escluso qualsiasi contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. I giudici hanno osservato che la liberazione anticipata rappresenta un istituto strettamente collegato alla valutazione del percorso rieducativo del condannato. Si tratta di una verifica che, per tradizione e competenza, appartiene al magistrato di sorveglianza, organo specializzato nell&#8217;apprezzare la partecipazione del detenuto o del condannato al processo di risocializzazione.<br>La decisione conferma quindi che non è decisiva la tipologia della pena in esecuzione, ma la natura della valutazione richiesta. Lo sconto di pena non costituisce un automatismo, bensì il riconoscimento dell&#8217;effettiva adesione del condannato al percorso rieducativo previsto dall&#8217;articolo 27 della Costituzione.<br>La sentenza consolida inoltre il ruolo della magistratura di sorveglianza quale garante della finalità rieducativa della pena, evitando una frammentazione delle competenze che potrebbe generare decisioni non uniformi. Pur nell&#8217;ambito delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma, resta dunque fermo il principio secondo cui la valutazione sul merito del comportamento del condannato e sull&#8217;eventuale riduzione della pena compete al giudice specializzato in materia di esecuzione penitenziaria.<br>La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nell&#8217;assestamento interpretativo della riforma Cartabia, confermando la centralità del magistrato di sorveglianza nelle decisioni che incidono concretamente sulla durata della pena e sul percorso di reinserimento sociale del condannato.</p>
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		<item>
		<title>Assegno divorzile, anche pochi euro possono costare caro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/assegno-divorzile-anche-pochi-euro-possono-costare-caro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio. Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio.</p>



<p>Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei coniugi, pur ritenendo che l&#8217;altro non abbia diritto a un mantenimento, accetti il riconoscimento di un assegno divorzile di importo modesto, talvolta anche di poche decine di euro mensili, con l&#8217;obiettivo di favorire un accordo e velocizzare la definizione della causa.<br />Una scelta che può apparire conveniente nell&#8217;immediato, ma che produce effetti giuridici tutt&#8217;altro che trascurabili.</p>



<p>L&#8217;assegno divorzile, disciplinato dall&#8217;articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non rappresenta infatti soltanto un sostegno economico.<br />Il suo riconoscimento da parte del giudice costituisce l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza dei presupposti previsti dalla legge e determina l&#8217;acquisizione di uno specifico status giuridico in capo al beneficiario.</p>



<p>Da tale riconoscimento possono derivare conseguenze rilevanti anche per il futuro. Innanzitutto, l&#8217;assegno potrà essere oggetto di revisione qualora sopravvengano mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti. Chi percepisce un assegno simbolico potrebbe quindi chiedere successivamente un aumento, dimostrando il peggioramento della propria situazione o il miglioramento di quella dell&#8217;ex coniuge.</p>



<p>Vi sono poi effetti ancora più importanti.<br />Il riconoscimento dell&#8217;assegno divorzile costituisce infatti uno dei presupposti per il diritto alla pensione di reversibilità dell&#8217;ex coniuge, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa previdenziale.<br />Analogamente, può consentire l&#8217;accesso all&#8217;assegno periodico gravante sull&#8217;eredità dell&#8217;ex coniuge deceduto, nei casi disciplinati dalla stessa legge sul divorzio.<br />Concede anche il diritto ad ottenere il 40% del TFR, calcolato sulla durata degli anni di matrimonio</p>



<p>La giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte evidenziato come il diritto all&#8217;assegno divorzile non possa essere considerato una mera formalità processuale, ma rappresenti il risultato di una valutazione giudiziale fondata sui criteri dell&#8217;inadeguatezza dei mezzi, del contributo dato alla vita familiare e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.</p>



<p>Per questa ragione, accettare di concedere un assegno &#8220;simbolico&#8221; esclusivamente per accelerare la conclusione del procedimento richiede un&#8217;attenta valutazione. Se da un lato può favorire una rapida definizione della controversia, dall&#8217;altro determina effetti destinati a protrarsi nel tempo e ad incidere su diritti di natura previdenziale e successoria.</p>



<p>Prima di prestare il proprio consenso è quindi opportuno valutare attentamente, non solo il vantaggio immediato della chiusura della causa, ma anche le conseguenze future che il riconoscimento, pur di un assegno minimo, è in grado di produrre.<br>In materia di divorzio, infatti, anche una decisione apparentemente marginale può influenzare in modo significativo la posizione giuridica degli ex coniugi per molti anni.</p>
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		<item>
		<title>Riforma elettorale, approvato il voto fuorisede: ecco come funziona</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/riforma-elettorale-approvato-il-voto-fuorisede-ecco-come-funziona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 21:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
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					<description><![CDATA[Via libera della Camera all’emendamento che introduce in modo stabile il voto per gli elettori fuorisede nelle elezioni politiche, nei referendum e nelle elezioni europee. Il testo è stato approvato [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">Via libera della Camera all’emendamento che introduce in modo stabile il voto per gli elettori fuorisede nelle elezioni politiche, nei referendum e nelle elezioni europee. Il testo è stato approvato all’unanimità con 353 voti favorevoli, nessun contrario e il parere favorevole del Governo, segnando una delle poche convergenze bipartisan nell’ambito della riforma della legge elettorale.&nbsp;</p>



<p class="p1">La norma consente ai cittadini che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, vivono stabilmente in un Comune diverso da quello di residenza di esercitare il diritto di voto nel Comune di temporaneo domicilio, senza dover rientrare nel luogo di iscrizione elettorale. L’obiettivo è rendere strutturale una possibilità finora prevista soltanto in via sperimentale per alcune consultazioni.&nbsp;</p>



<p class="p1">Secondo il testo approvato, gli elettori interessati dovranno presentare un’apposita richiesta per essere iscritti in un registro dedicato dei votanti fuorisede, così da poter essere ammessi al voto nel Comune di domicilio temporaneo. Le modalità operative saranno disciplinate dalla normativa di attuazione e dalle procedure predisposte dal Ministero dell’Interno.&nbsp;</p>



<p class="p1">L’emendamento estende il nuovo sistema alle elezioni della Camera e del Senato, ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e alle elezioni del Parlamento europeo, con l’obiettivo di agevolare milioni di cittadini che ogni anno si trasferiscono lontano dalla residenza per ragioni di studio, lavoro o salute.&nbsp;</p>



<p class="p1">L’approvazione è arrivata dopo una trattativa che ha coinvolto maggioranza e opposizioni, culminata in una riformulazione condivisa del testo. Il voto unanime rappresenta uno dei principali punti di accordo emersi durante l’esame della riforma elettorale, in un dibattito che resta invece aperto su altri temi, come il sistema delle preferenze.&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Infiltrazioni dal terrazzo: il danneggiato sceglie chi citare, poi saranno i responsabili a regolare i conti tra loro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/infiltrazioni-dal-terrazzo-il-danneggiato-sceglie-chi-citare-poi-saranno-i-responsabili-a-regolare-i-conti-tra-loro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Infiltrazioni dal terrazzo di copertura: il danneggiato può chiedere il risarcimento a condominio, proprietario o conduttore a sua scelta! La sentenza ribadisce un principio di grande rilievo pratico in materia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Infiltrazioni dal terrazzo di copertura: il danneggiato può chiedere il risarcimento a condominio, proprietario o conduttore a sua scelta!</p>



<p>La sentenza ribadisce un principio di grande rilievo pratico in materia di infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura: il soggetto che ha subito il danno non è tenuto a individuare preventivamente il reale responsabile tra condominio, proprietario esclusivo del terrazzo o eventuale conduttore.<br />Può, infatti, agire nei confronti di uno qualsiasi di essi, lasciando che siano poi i soggetti coinvolti a regolare internamente le rispettive responsabilità.<br />La decisione si fonda sull&#8217;esigenza di garantire una tutela effettiva al danneggiato, che spesso si trova nell&#8217;impossibilità di stabilire se le infiltrazioni siano state causate da difetti strutturali dell&#8217;edificio, da carenze manutentive imputabili al condominio o da un comportamento negligente del proprietario o del conduttore del terrazzo.<br />Secondo la Cassazione, chi subisce il danno non può essere gravato dell&#8217;onere di ricostruire rapporti giuridici e obblighi manutentivi che riguardano esclusivamente i possibili responsabili.<br />Per questo motivo è legittimato a convenire in giudizio il soggetto che ritiene più opportuno, ottenendo il risarcimento qualora ne ricorrano i presupposti.<br />Solo in un momento successivo, una volta soddisfatte le pretese del danneggiato, i soggetti coinvolti potranno esercitare le rispettive azioni di rivalsa o di regresso per stabilire su chi debba ricadere definitivamente il peso economico del risarcimento.<br />Sarà quindi il giudice, ove necessario, ad accertare se la responsabilità sia imputabile al condominio, al proprietario esclusivo del terrazzo, al conduttore oppure a più soggetti concorrenti.</p>



<p>Il principio conferma l&#8217;orientamento della giurisprudenza volto a privilegiare la posizione del danneggiato rispetto alle complesse dinamiche interne tra i potenziali responsabili.<br />In questo modo si evitano lunghe contestazioni preliminari sull&#8217;individuazione del debitore del risarcimento, consentendo al soggetto leso di ottenere una tutela più rapida ed efficace.</p>



<p>La sentenza rappresenta quindi un importante richiamo alla funzione protettiva della responsabilità civile: il rischio derivante dall&#8217;incertezza sull&#8217;effettiva imputazione delle infiltrazioni non deve ricadere su chi ha subito il danno, ma sui soggetti che, in base ai rispettivi obblighi di custodia, manutenzione e conservazione del terrazzo e delle parti comuni, sono chiamati a chiarire tra loro la ripartizione delle responsabilità.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione: rette RSA per malati di Alzheimer a carico del SSN se cure e assistenza sono inscindibili</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-rette-rsa-per-malati-di-alzheimer-a-carico-del-ssn-se-cure-e-assistenza-sono-inscindibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[servizio sanitario nazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[In riferimento alle rette RSA per i malati di Alzheimer, la Cassazione rafforza il principio della copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con un nuovo e importante passo avanti [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In riferimento alle rette RSA per i malati di Alzheimer, la Cassazione rafforza il principio della copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con un nuovo e importante passo avanti nella tutela dei malati ricoverati.</p>



<p>Con l&#8217;ordinanza commentata, inserita in un gruppo di pronunce depositate a fine maggio, la Suprema Corte ha ribadito che, quando le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali risultano strettamente integrate e inscindibili, l&#8217;intero costo della retta deve gravare sul Servizio Sanitario Nazionale e non sul paziente o sulla sua famiglia.</p>



<p>La decisione riguarda i casi di persone affette da Alzheimer in fase avanzata, da gravi patologie neurologiche degenerative o in stato vegetativo permanente: condizioni nelle quali l&#8217;assistenza quotidiana costituisce parte integrante del percorso terapeutico.</p>



<p>In tali ipotesi non è possibile separare artificialmente la componente sanitaria da quella assistenziale per addossare ai familiari una quota della retta.</p>



<p>La Cassazione richiama il quadro normativo vigente, chiarendo che le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria devono essere integralmente finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale, anche nelle fasi di lungoassistenza.<br>Non può quindi trovare automatica applicazione il criterio della ripartizione del costo tra sanità e utente quando l&#8217;assistenza rappresenta un indispensabile completamento delle cure mediche.</p>



<p>Le conseguenze pratiche sono rilevanti. Le famiglie che hanno sostenuto il pagamento delle rette potrebbero avere titolo per chiedere il rimborso delle somme versate, purché ricorrano i presupposti individuati dalla giurisprudenza e sia dimostrata la natura inscindibile delle prestazioni erogate durante il ricovero. Ogni situazione, tuttavia, richiede una valutazione concreta della documentazione clinica e delle caratteristiche dell&#8217;assistenza ricevuta.</p>



<p>La recente ordinanza contribuisce così a consolidare un orientamento che negli ultimi anni si è progressivamente rafforzato, offrendo un&#8217;importante tutela ai soggetti più fragili e alle loro famiglie. Resta ora da verificare se il legislatore o le Regioni interverranno per uniformare le prassi amministrative ed evitare che i cittadini siano costretti a rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento di un diritto già affermato dalla Suprema Corte.</p>
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		<item>
		<title>Separazioni, la Cassazione: il padre figura indispensabile quanto la madre</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/separazioni-la-cassazione-il-padre-figura-indispensabile-quanto-la-madre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bigenitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La tradizionale presunzione secondo cui, in caso di separazione, i figli minori debbano essere collocati prevalentemente presso la madre continua a perdere terreno nella giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La tradizionale presunzione secondo cui, in caso di separazione, i figli minori debbano essere collocati prevalentemente presso la madre continua a perdere terreno nella giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai centrale nel diritto di famiglia: il criterio guida non è il genere del genitore, ma l’interesse concreto del minore ad una crescita equilibrata e alla presenza effettiva di entrambe le figure genitoriali.</p>



<p>La pronuncia si inserisce nel solco dell’affido condiviso introdotto dalla legge n. 54 del 2006, che ha superato la vecchia logica dell’affidamento esclusivo “naturale” alla madre. Per molti anni, tuttavia, nella prassi giudiziaria il collocamento prevalente presso la madre è rimasto quasi automatico, soprattutto per figli piccoli. La Cassazione chiarisce invece che non può esistere una preferenza basata su schemi culturali o automatismi sociali.<br />Secondo i giudici, il fatto biologico che “la madre sia una sola” non può tradursi nella marginalizzazione della figura paterna. Il padre non rappresenta un semplice supporto economico o una presenza accessoria nella vita dei figli, ma costituisce un elemento essenziale per il loro sviluppo psicologico, emotivo e persino fisico. La crescita armonica del minore richiede, salvo situazioni pregiudizievoli, il mantenimento di rapporti stabili, continuativi e significativi con entrambi i genitori.</p>



<p>La Suprema Corte richiama così il principio della bigenitorialità, già riconosciuto dalla normativa nazionale e dalle convenzioni internazionali, come diritto del figlio e non semplice prerogativa degli adulti. Il minore ha diritto a ricevere educazione, cura, presenza affettiva e riferimenti valoriali sia dalla madre che dal padre.</p>



<p>La decisione evidenzia inoltre come il giudice debba valutare in concreto le capacità genitoriali di ciascuno: disponibilità di tempo, equilibrio emotivo, capacità educativa, vicinanza affettiva e attitudine a favorire il rapporto con l’altro genitore. Non è più sufficiente richiamare il ruolo materno come criterio preferenziale.</p>



<p>Ciò non significa imporre una divisione matematica dei tempi o negare l’importanza del legame materno, soprattutto nei primi anni di vita. Significa però abbandonare definitivamente stereotipi ormai superati, secondo cui la madre sarebbe l’unica figura naturalmente idonea alla crescita quotidiana dei figli.</p>



<p>La sentenza conferma dunque una trasformazione culturale prima ancora che giuridica: la genitorialità moderna si fonda sulla collaborazione e sulla pari dignità educativa di madre e padre. In una società in cui i ruoli familiari sono profondamente cambiati, anche il diritto deve riconoscere che l’equilibrio dei minori passa dalla presenza concreta di entrambe le figure genitoriali.</p>
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		<item>
		<title>Ti comprai l’auto da sposati, ora non lo siamo più. Restituiscimi i soldi: la cassazione apre al rimborso</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ti-comprai-lauto-da-sposati-ora-non-lo-siamo-piu-restituiscimi-i-soldi-la-cassazione-apre-al-rimborso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel contesto dei rapporti matrimoniali non ogni bene acquistato o intestato al partner può essere automaticamente considerato un regalo definitivo. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">Nel contesto dei rapporti matrimoniali non ogni bene acquistato o intestato al partner può essere automaticamente considerato un regalo definitivo. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10388 del 2026, destinata ad incidere in maniera significativa sulle controversie patrimoniali tra coniugi ed ex conviventi.</p>



<p class="p1">La vicenda nasce dall’acquisto di un’autovettura effettuato da una moglie in regime di separazione dei beni. La donna aveva sostenuto integralmente il costo del mezzo, sia attraverso la permuta della propria auto sia mediante un finanziamento acceso e pagato personalmente, pur intestando il veicolo al marito. Terminata la relazione, aveva richiesto la restituzione delle somme versate, sostenendo che non si trattasse di una liberalità ma di un’operazione effettuata nell’ambito della vita familiare.</p>



<p class="p1">La Corte d’appello aveva qualificato l’operazione come donazione indiretta, escludendo quindi qualsiasi obbligo restitutorio. La Cassazione, invece, ha censurato tale impostazione, precisando che nei rapporti affettivi e matrimoniali la semplice esistenza del legame coniugale non basta per presumere automaticamente l’“animus donandi”, cioè la volontà di arricchire gratuitamente l’altro coniuge.</p>



<p class="p1">Secondo i giudici di legittimità, occorre una prova rigorosa dell’intento liberale. In altre parole, chi sostiene che un bene o una somma siano stati donati deve dimostrare chiaramente che vi fosse la volontà di effettuare un regalo definitivo e non semplicemente di contribuire alla gestione della vita familiare o di effettuare un prestito. La Suprema Corte evidenzia infatti che molte attribuzioni patrimoniali tra coniugi trovano giustificazione nei doveri di collaborazione e assistenza reciproca previsti dall’articolo 143 del codice civile.</p>



<p class="p1">L’ordinanza assume particolare rilievo perché ridimensiona l’orientamento secondo cui le spese sostenute durante il matrimonio sarebbero quasi sempre irripetibili. Se manca la prova della donazione, il coniuge che ha sostenuto economicamente l’acquisto potrebbe quindi chiedere la restituzione delle somme o agire per indebito arricchimento.<br />La decisione non significa che ogni regalo tra coniugi debba essere restituito alla fine del rapporto. Restano certamente valide le liberalità d’uso e i doni effettuati con effettiva volontà liberale. Tuttavia la Cassazione invita i giudici a non confondere automaticamente la solidarietà familiare con una donazione irrevocabile.</p>



<p>La pronuncia rappresenta dunque un importante monito pratico: nelle operazioni economicamente rilevanti tra coniugi o conviventi è opportuno chiarire sin dall’inizio la natura dell’attribuzione patrimoniale, soprattutto quando un bene viene intestato ad uno solo dei partner ma pagato interamente dall’altro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colazioni nei B&#038;B: cosa prevede la normativa in Italia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/colazioni-nei-bb-cosa-prevede-la-normativa-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & tempo libero]]></category>
		<category><![CDATA[colazione_bbb]]></category>
		<category><![CDATA[igiene_alimentare_colazione]]></category>
		<category><![CDATA[normativa_colazione_bbb]]></category>
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					<description><![CDATA[La colazione è uno degli elementi distintivi del soggiorno in un Bed &#38; Breakfast, ma cosa prevede esattamente la legge italiana? Tra norme nazionali, regolamenti regionali e obblighi igienico-sanitari, il [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">La colazione è uno degli elementi distintivi del soggiorno in un Bed &amp; Breakfast, ma cosa prevede esattamente la legge italiana? Tra norme nazionali, regolamenti regionali e obblighi igienico-sanitari, il quadro è articolato e spesso frainteso da gestori e ospiti.</p>



<p class="p2"><strong>Un servizio obbligatorio, ma regolato dalle Regioni</strong></p>



<p class="p1">In Italia i Bed &amp; Breakfast sono classificati come strutture ricettive extralberghiere e sono disciplinati principalmente da normative regionali, nel quadro generale del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011).&nbsp;</p>



<p class="p1">Il principio comune è chiaro: il B&amp;B è una struttura che offre ospitalità e prima colazione in un contesto domestico o familiare, spesso all’interno dell’abitazione del gestore.&nbsp;</p>



<p class="p1"><strong>Quasi tutte le Regioni italiane prevedono infatti che il servizio di colazione sia:</strong></p>



<p class="p2">incluso nel soggiorno; offerto in uno spazio interno o comune; parte integrante della formula “bed &amp; breakfast”.</p>



<p class="p1">In alcuni casi, il servizio può essere anche semplificato (ad esempio solo prodotti confezionati), ma non eliminato del tutto nelle strutture che si qualificano come B&amp;B.</p>



<p class="p2"><strong>Chi prepara la colazione e con quali regole</strong></p>



<p class="p1">Uno dei punti più rilevanti riguarda chi può preparare la colazione e con quali requisiti igienici.</p>



<p class="p1">In molte Regioni, per la preparazione di alimenti è necessario rispettare la normativa europea sull’igiene alimentare (Reg. CE 852/2004) e gli obblighi HACCP, cioè:</p>



<p class="p2">formazione specifica per chi manipola alimenti; piano di autocontrollo igienico; requisiti minimi di sicurezza nella cucina domestica.</p>



<p class="p1">In Lombardia, ad esempio, è esplicitamente previsto che la colazione possa essere preparata dal titolare o dai familiari solo se in possesso della formazione HACCP, altrimenti deve essere somministrata in forma semplificata (prodotti confezionati o convenzioni con soggetti esterni).&nbsp;</p>



<p class="p2"><strong>Non esiste una normativa unica nazionale dettagliata</strong></p>



<p class="p1">Un aspetto spesso poco conosciuto è che non esiste una legge nazionale unica che regoli nel dettaglio la colazione nei B&amp;B.</p>



<p class="p1">Il quadro è infatti:</p>



<p class="p2">nazionale per definizioni generali (Codice del Turismo); regionale per requisiti concreti (camere, servizi, colazione, periodi di apertura, limiti di ospiti).</p>



<p class="p1">Questo significa che le regole possono cambiare sensibilmente da una Regione all’altra: in alcune è consentita una colazione più “familiare”, in altre sono richiesti standard più vicini a quelli delle strutture professionali.</p>



<p class="p2"><strong>Prodotti locali e colazione “familiare”</strong></p>



<p class="p1">Molte normative regionali incentivano una colazione basata su:</p>



<p class="p2">prodotti tipici locali; alimenti confezionati o di facile gestione domestica; preparazioni semplici realizzate nella cucina del gestore.</p>



<p class="p1">In alcune Regioni viene esplicitamente incoraggiato l’uso di prodotti agricoli locali o tradizionali, in linea con la valorizzazione del turismo enogastronomico.</p>



<p class="p2"><strong>Attività imprenditoriale o familiare: cambia tutto</strong></p>



<p class="p1">Un altro elemento decisivo è la distinzione tra:</p>



<p class="p2">B&amp;B non imprenditoriale (familiare): attività saltuaria, senza Partita IVA, con servizi essenziali; B&amp;B imprenditoriale: struttura organizzata professionalmente, con obblighi fiscali e standard più stringenti.</p>



<p class="p1">Questa distinzione incide anche sulla colazione:</p>



<p class="p2">nel modello familiare prevale la semplicità domestica; nel modello imprenditoriale possono essere richiesti standard più strutturati.</p>



<p class="p1">Il principio generale resta invariato: il B&amp;B nasce come forma di accoglienza familiare in cui la colazione è parte integrante dell’esperienza, ma sempre entro i limiti stabiliti dalle Regioni e dalle norme sanitarie europee.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione, svolta sui rapporti tra coniugi: “Non tutte le somme sono donazioni, possono essere prestiti da restituire”</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-svolta-sui-rapporti-tra-coniugi-non-tutte-le-somme-sono-donazioni-possono-essere-prestiti-da-restituire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La sentenza della Suprema Corte introduce un rilevante mutamento in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, con particolare riferimento alle spese sostenute durante il matrimonio a favore dell’altro.Per lungo tempo, [...]]]></description>
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<p>La sentenza della Suprema Corte introduce un rilevante mutamento in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, con particolare riferimento alle spese sostenute durante il matrimonio a favore dell’altro.<br />Per lungo tempo, l’orientamento prevalente ha ritenuto che le attribuzioni economiche tra coniugi, specie se inserite nel contesto della vita matrimoniale, fossero assistite da una presunzione di gratuità. In altre parole, si dava per scontato che tali esborsi rientrassero nei doveri di solidarietà coniugale e, quindi, non fossero ripetibili, salvo prova contraria particolarmente rigorosa. Questo schema finiva per porre a carico di chi chiedeva la restituzione un onere probatorio gravoso, spesso difficile da assolvere.<br />La pronuncia in esame segna un’inversione di rotta. La Corte chiarisce che la presunzione di gratuità non può operare in modo automatico e indiscriminato, soprattutto quando le somme erogate eccedano in maniera significativa i limiti della normale contribuzione alla vita familiare. In tali ipotesi, viene meno l’assunto secondo cui ogni attribuzione patrimoniale sarebbe giustificata dal vincolo coniugale.<br />Il passaggio più innovativo riguarda proprio il riparto dell’onere della prova: non è più il coniuge che chiede la restituzione a dover dimostrare in modo stringente l’esistenza di un accordo restitutorio, ma spetta piuttosto a chi ha ricevuto le somme provare che esse erano giustificate da finalità di solidarietà familiare. Si assiste dunque a una vera e propria inversione dell’onere probatorio, che ridimensiona la tradizionale tutela accordata alla presunzione di liberalità tra coniugi.<br />La Corte precisa che il discrimine va individuato nel concetto di “normalità” delle spese rispetto al tenore di vita della coppia e alle concrete modalità della convivenza. Le spese ordinarie, legate al rapporto familiare, restano irripetibili; diversamente, quelle di importo rilevante o destinate a soddisfare interessi esclusivamente personali dell’altro coniuge possono dar luogo a un obbligo di restituzione, in assenza di prova contraria.<br />La decisione assume una portata dirompente: supera un orientamento consolidato e impone una valutazione più attenta della causa concreta delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi. Ne deriva un rafforzamento della tutela di chi ha sostenuto esborsi significativi, evitando che il richiamo generico ai doveri matrimoniali si traduca in un ingiustificato sacrificio economico.</p>
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		<title>Spesso si paventa l’entrata in guerra dell’Italia: ma a chi competerebbe la decisione?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/spesso-si-paventa-lentrata-in-guerra-dellitalia-ma-a-chi-competerebbe-la-decisione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quali sono le normative vigenti, relative ad un evento che tutti auspichiamo non debba mai più avvenire! Nel sistema costituzionale italiano, l’eventuale ingresso in guerra [...]]]></description>
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<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quali sono le normative vigenti, relative ad un evento che tutti auspichiamo non debba mai più avvenire!</p>



<p>Nel sistema costituzionale italiano, l’eventuale ingresso in guerra non è una decisione rimessa a un solo organo, ma il risultato di un equilibrio tra poteri dello Stato, delineato in modo preciso dalla Costituzione italiana. Il punto di partenza è l’articolo 11, che sancisce il ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Questa norma non esclude in assoluto l’uso della forza, ma lo limita a ipotesi compatibili con il diritto internazionale, come la legittima difesa o la partecipazione a missioni autorizzate in ambito sovranazionale.</p>



<p>La decisione formale di deliberare lo stato di guerra spetta alle Camere, ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione: è dunque il Parlamento, espressione della sovranità popolare, a conferire al Governo i poteri necessari. Si tratta di una riserva di competenza particolarmente forte, che riflette la volontà dei Costituenti di evitare derive autoritarie e concentrazioni di potere in materia così delicata.</p>



<p>Il ruolo del Governo, tuttavia, è centrale nella fase politica e operativa. L’esecutivo valuta il contesto internazionale, assume iniziative diplomatiche e, nei casi urgenti, può adottare atti immediati, che dovranno però essere sottoposti al vaglio parlamentare. In pratica, la scelta politica nasce spesso in seno al Governo, ma necessita della legittimazione delle Camere.</p>



<p>Un ulteriore attore è il Presidente della Repubblica, cui l’articolo 87 attribuisce il comando delle Forze armate e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento. La funzione presidenziale è di garanzia: non decide in autonomia l’ingresso in guerra, ma assicura il rispetto della Costituzione e l’equilibrio tra i poteri.</p>



<p>Nella prassi contemporanea, poi, il tema si intreccia con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, in particolare nell’ambito della NATO e dell’Unione Europea. Le missioni militari all’estero, spesso qualificate come operazioni di pace o di stabilizzazione, non vengono formalmente definite “guerra”, ma richiedono comunque un coinvolgimento parlamentare attraverso autorizzazioni e rifinanziamenti periodici.</p>



<p>In definitiva, l’ordinamento italiano costruisce un sistema di pesi e contrappesi: il Governo propone e gestisce, il Parlamento decide e controlla, il Presidente della Repubblica garantisce. L’ingresso in guerra, proprio per la sua gravità, non può essere il frutto di una scelta unilaterale, ma richiede una convergenza istituzionale che riflette i principi democratici e pacifisti su cui si fonda la Repubblica.</p>



<p>Fonte foto <a href="https://initalia.virgilio.it/piano-riarmo-italia-quanti-soldati-esercito-102479/amp">https://initalia.virgilio.it/piano-riarmo-italia-quanti-soldati-esercito-102479/amp</a></p>
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		<title>Raffaele Cantone si insedia alla Procura di Salerno</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/raffaele-cantone-si-insedia-alla-procura-di-salerno-su-corruzione-servono-correttivi-normativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele cantone]]></category>
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					<description><![CDATA[Si è svolta oggi, presso il Palazzo di Giustizia, la cerimonia ufficiale di insediamento di Raffaele Cantone come nuovo procuratore capo di Salerno. L’ex presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione lascia così [...]]]></description>
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<p class="p1">Si è svolta oggi, presso il Palazzo di Giustizia, la cerimonia ufficiale di insediamento di <strong>Raffaele Cantone</strong> come nuovo procuratore capo di Salerno. L’ex presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione lascia così la guida della Procura di Perugia per assumere un incarico considerato strategico in un territorio complesso sotto il profilo giudiziario.</p>



<p class="p1">Nel corso dell’evento, Cantone ha delineato alcune priorità del suo mandato, soffermandosi in particolare sul contrasto ai fenomeni corruttivi e sulle recenti modifiche normative. A margine della cerimonia, il magistrato ha espresso una posizione netta sul quadro legislativo attuale: «Dal punto di vista legislativo, in materia di corruzione, credo che l&#8217;abrogazione del reato di abuso d&#8217;ufficio e il depotenziamento del traffico di influenze illecite sia stato un danno. Vediamo ora, all&#8217;esito della direttiva europea, come si vorrà intervenire».</p>



<p class="p1">Le dichiarazioni arrivano in un momento di acceso dibattito politico e giuridico sulle riforme della giustizia e sulle misure anticorruzione.</p>



<p class="p1">Cantone, nato a Napoli nel 1963, è uno dei magistrati italiani più noti per il suo impegno nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Entrato in magistratura nel 1991, ha operato per molti anni come pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli, distinguendosi in importanti indagini contro la camorra, in particolare contro il clan dei Casalesi.</p>



<p class="p1">Nel 2014 è stato nominato presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), incarico ricoperto fino al 2019. Durante il suo mandato ha contribuito al rafforzamento degli strumenti di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e alla vigilanza sugli appalti pubblici, anche in occasione di grandi eventi come Expo 2015.</p>



<p class="p1">Conclusa l’esperienza all’ANAC, è tornato alla funzione giudiziaria, assumendo nel 2020 la guida della Procura della Repubblica di Perugia.</p>



<p class="p1">Nel 2026 è stato nominato procuratore capo di Salerno. L’insediamento segna l’inizio di una nuova fase per la Procura di Salerno, con aspettative elevate sia sul piano operativo sia su quello simbolico, data la lunga esperienza di Cantone nella lotta alla corruzione e alla criminalità economica.</p>
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		<title>Abusi su una gattina, indignazione e quadro normativo: il codice penale punisce severamente i maltrattamenti sugli animali</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/abusi-su-una-gattina-indignazione-e-quadro-normativo-il-codice-penale-punisce-severamente-i-maltrattamenti-sugli-animali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[abusi sugli animali]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 544-ter]]></category>
		<category><![CDATA[codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamento animali]]></category>
		<category><![CDATA[tutela animale]]></category>
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					<description><![CDATA[Il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, per quanto pieno di indignazione, cerca di esporre un quadro chiarificatore sulla normativa nazionale! Gli abusi sessuali sugli animali rappresentano una delle forme più gravi [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, per quanto pieno di indignazione, cerca di esporre un quadro chiarificatore sulla normativa nazionale!</p>



<p>Gli abusi sessuali sugli animali rappresentano una delle forme più gravi e disturbanti di maltrattamento, non solo per la sofferenza inflitta a esseri senzienti incapaci di difendersi, ma anche per il forte allarme sociale che tali condotte suscitano. In Italia, questi comportamenti rientrano nel più ampio quadro dei reati contro il sentimento per gli animali, disciplinati dal codice penale.</p>



<p>La norma di riferimento è l’art. 544-ter c.p., che punisce il maltrattamento di animali. La disposizione sanziona chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.<br>Gli abusi sessuali rientrano pienamente in questa fattispecie, in quanto integrano una forma evidente di violenza e sofferenza ingiustificata.</p>



<p>La pena prevista è la reclusione da 3 a 18 mesi oppure la multa da 5.000 a 30.000 euro.<br>Tuttavia, se dall’abuso deriva la morte dell’animale, si applica l’art. 544-bis c.p., che prevede la reclusione da 4 mesi a 2 anni. In molti casi, inoltre, possono concorrere aggravanti, come l’uso di mezzi particolarmente crudeli o la reiterazione delle condotte.</p>



<p>Accanto alle sanzioni penali, il giudice può disporre la confisca dell’animale e l’interdizione dalla detenzione di altri animali. Si tratta di misure fondamentali per prevenire la reiterazione del reato e tutelare ulteriormente il benessere animale.</p>



<p>Dal punto di vista etico e sociale, è inevitabile interrogarsi sulla gravità di tali comportamenti.<br>Esistono reati percepiti come più abominevoli di altri, e gli abusi sugli animali rientrano certamente tra questi, poiché colpiscono esseri viventi privi di voce e totalmente dipendenti dall’uomo. Tuttavia, il diritto penale non può fondarsi esclusivamente su valutazioni emotive o morali: esso deve rispettare principi di proporzionalità, legalità e certezza della pena. La giustizia umana, per sua natura, non potrà mai restituire pienamente la sofferenza inflitta né colmare il senso di indignazione collettiva che certi crimini generano.<br>Il suo compito, però, è quello di stabilire un equilibrio tra repressione e garanzie, evitando derive punitive eccessive ma assicurando al contempo una risposta efficace e concreta.</p>



<p>In questo senso, la crescente attenzione legislativa e giurisprudenziale verso la tutela degli animali rappresenta un segnale importante di evoluzione culturale. La civiltà giuridica di un Paese si misura anche dalla capacità di proteggere i più deboli, e tra questi rientrano, senza dubbio, gli animali vittime di violenza.</p>
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		<item>
		<title>Se agli atti manca la querela contro di me, tutto si deve fermare e non mi potete processare</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/se-agli-atti-manca-la-querela-contro-di-me-tutto-si-deve-fermare-e-non-mi-potete-processare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Spunto particolarmente interessante sul tema della procedibilità a querela e, soprattutto, sul principio del cosiddetto &#8220;favor querelae&#8221;, inteso come orientamento volto a privilegiare la volontà della persona offesa rispetto a [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Spunto particolarmente interessante sul tema della procedibilità a querela e, soprattutto, sul principio del cosiddetto &#8220;favor querelae&#8221;, inteso come orientamento volto a privilegiare la volontà della persona offesa rispetto a rigidità formali.</p>



<p>Nel caso esaminato, la Suprema Corte si è pronunciata su una situazione in cui, pur in assenza materiale della querela agli atti del procedimento, emergevano elementi univoci circa la volontà del soggetto offeso di perseguire penalmente il fatto. In particolare, tale volontà risultava manifestata attraverso comportamenti processuali inequivoci e un impulso attivo del querelante, idonei a superare il mero dato documentale.</p>



<p>La questione centrale riguarda dunque la possibilità di proseguire l’udienza e, più in generale, il processo penale, anche quando la querela non sia formalmente acquisita agli atti, ma sia comunque desumibile.</p>



<p>La Cassazione ha risposto in senso favorevole, valorizzando un approccio sostanziale: ciò che rileva non è tanto la presenza fisica del documento, quanto l’esistenza certa della volontà punitiva.<br />Il principio del favor querelae si inserisce in una più ampia tendenza giurisprudenziale volta a evitare che formalismi eccessivi possano comprimere il diritto della persona offesa ad ottenere tutela. In quest’ottica, la querela non viene interpretata come un atto meramente formale, ma come espressione di una volontà che può emergere anche attraverso altri elementi, purché chiari, univoci e tempestivi.<br />Naturalmente, la Corte non apre a una totale elasticità: resta fermo il principio secondo cui la querela deve essere proposta nei termini di legge e deve essere riconoscibile con certezza. Tuttavia, laddove tali requisiti sostanziali risultino soddisfatti, l’eventuale mancanza del documento agli atti non può tradursi automaticamente in improcedibilità.<br />Di rilievo è anche il riflesso pratico della decisione: il giudice è chiamato a verificare concretamente la sussistenza della volontà del querelante, senza arrestarsi a un controllo meramente formale. Si rafforza così il ruolo dell’interpretazione giudiziale, orientata alla tutela effettiva dei diritti.<br />In buona sostanza, un ulteriore passo verso una giustizia penale meno burocratica e più attenta alla sostanza. Il &#8220;favor querelae&#8221; diventa strumento per garantire che la volontà della persona offesa non venga sacrificata per mere carenze documentali, purché essa risulti chiaramente espressa e inequivocabile.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Promulgata una nuova legge sull’affidamento dei minori: quali sono le novità</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/promulgata-una-nuova-legge-sullaffidamento-dei-minori-quali-sono-le-novita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Ci illustra la nuova normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. La legge 17 marzo 2026 n. 37 in materia di affidamento minorile, pur muovendosi nel solco della tradizione normativa, introduce [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ci illustra la nuova normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>La legge 17 marzo 2026 n. 37 in materia di affidamento minorile, pur muovendosi nel solco della tradizione normativa, introduce un elemento di particolare rilievo: il rafforzamento del ruolo attivo del minore nel procedimento che lo riguarda. Non si tratta solo di una evoluzione tecnica, ma di un vero cambio culturale.</p>



<p>Il principio guida resta quello del superiore interesse del minore, già cardine della legge n. 184/1983. Tuttavia, la riforma del 2026 chiarisce che tale interesse non può più essere valutato “dall’esterno”, ma deve emergere anche attraverso l’ascolto diretto del minore stesso, quando capace di discernimento.</p>



<p>In questo senso, viene rafforzato il diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti di affidamento, sia nella fase iniziale sia durante l’intero percorso. L’ascolto non è più considerato un adempimento formale, bensì uno strumento essenziale per comprendere i bisogni reali, le paure, i legami affettivi e le aspettative del bambino o dell’adolescente.</p>



<p>La novità più significativa consiste proprio nel superamento di una visione del procedimento, basata essenzialmente sulla valutazione degli adulti e su decisioni assunte prevalentemente sulla base delle relazioni dei servizi sociali, dei consulenti tecnici e del giudice.<br />Oggi, invece, si riconosce che il minore è portatore di una propria soggettività giuridica, che deve trovare spazio concreto nel processo decisionale.</p>



<p>Ciò implica anche una maggiore responsabilità per gli operatori: l’ascolto deve essere effettivo, protetto e adeguato all’età. Non può tradursi in una mera audizione formale, ma richiede competenze specifiche, ambienti idonei e modalità comunicative capaci di evitare condizionamenti o traumi ulteriori.<br />Particolarmente rilevante è anche il fatto che l’ascolto del minore assume valore dinamico: non si esaurisce in un momento iniziale, ma accompagna l’intero percorso di affidamento. Questo consente di monitorare nel tempo l’evoluzione del suo benessere e di intervenire tempestivamente qualora emergano criticità.<br />In definitiva, la nuova legge segna un passaggio importante: il minore non è più solo oggetto di protezione, ma diventa soggetto attivo di diritti. Ascoltarlo non è un’opzione, ma un dovere giuridico e morale. Ed è proprio in questa capacità di dare voce ai più piccoli che si misura la reale qualità di un sistema di tutela.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Vorrei capire una volta per tutte: cosa succederà al tredicenne che ha tentato di uccidere la prof?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/vorrei-capire-una-volta-per-tutte-cosa-succedera-al-tredicenne-che-ha-tentato-di-uccidere-la-prof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[tenta di uccidere prof]]></category>
		<category><![CDATA[tredicenne prof]]></category>
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					<description><![CDATA[Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, spiegando la normativa vigente, che a molti potrà apparire inadeguata! Il recente caso del tredicenne che ha accoltellato la propria insegnante ha riacceso il dibattito sulla [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, spiegando la normativa vigente, che a molti potrà apparire inadeguata!</em></p>



<p>Il recente caso del tredicenne che ha accoltellato la propria insegnante ha riacceso il dibattito sulla responsabilità penale dei minori e sull’adeguatezza del sistema normativo italiano. Al di là dell’emotività suscitata da un gesto tanto grave, è necessario comprendere quali strumenti giuridici l’ordinamento prevede e se essi siano in linea con gli altri Paesi europei. Nel nostro sistema, il punto di partenza è l’articolo 97 del codice penale: il minore che non ha compiuto 14 anni è considerato non imputabile, cioè incapace, per presunzione assoluta, di intendere e di volere. Ciò significa che, anche di fronte a fatti gravissimi, come il tentato omicidio, non può essere sottoposto a processo penale né condannato a una pena.</p>



<p>Questa regola trova fondamento in un principio costituzionale: la responsabilità penale è personale e richiede la capacità di comprendere il disvalore del fatto. Prima dei 14 anni, tale capacità viene esclusa in via automatica dal legislatore. Ciò non implica, tuttavia, una totale assenza di conseguenze. L’ordinamento prevede infatti strumenti alternativi, di natura educativa e preventiva. L’autorità giudiziaria minorile può disporre misure di sicurezza, come il collocamento in comunità o la libertà vigilata, qualora venga accertata una pericolosità sociale del minore. </p>



<p>Diverso è il regime per i minori tra i 14 e i 18 anni: in questo caso l’imputabilità è possibile, ma subordinata alla verifica concreta della capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.). Anche quando accertata, la pena è comunque attenuata e orientata alla finalità rieducativa, cardine del diritto penale minorile. Quanto al confronto europeo, l’Italia si colloca in una posizione intermedia. In molti Paesi UE l’età minima di imputabilità è simile o addirittura più bassa: ad esempio, in Francia è fissata a 13 anni (con sistema progressivo), in Germania a 14 anni, mentre in Inghilterra e Galles scende fino a 10 anni. Altri ordinamenti, tuttavia, compensano la soglia più bassa con sistemi fortemente educativi e con pene raramente detentive. </p>



<p>Il modello italiano, invece, privilegia una tutela più ampia del minore sotto i 14 anni, escludendo del tutto la punibilità penale e puntando su interventi sociali e psicologici. Proprio questa scelta è oggi oggetto di critiche: alcuni ritengono che non sia più adeguata a fronte di fenomeni di violenza giovanile sempre più precoci; altri, invece, sottolineano che abbassare l’età della punibilità significherebbe rinunciare alla funzione rieducativa in favore di una logica meramente repressiva.</p>



<p>Il caso del tredicenne dimostra, in modo drammatico, come la conoscenza stessa della non imputabilità possa incidere sulla percezione del limite da parte dei minori. Tuttavia, il diritto penale non può essere guidato dall’emotività del singolo episodio: esso deve mantenere un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dello sviluppo psichico del minore.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come se non bastasse una grave malattia, mi volevano anche licenziare dal lavoro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/come-se-non-bastasse-una-grave-malattia-mi-volevano-anche-licenziare-dal-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assenza lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[fragilità dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[malattia lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[tutela lavoratore]]></category>
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					<description><![CDATA[L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla tutela del lavoratore affetto da malattia, soprattutto quando l’assenza si protrae nel tempo. Il principio ribadito è chiaro: la [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla tutela del lavoratore affetto da malattia, soprattutto quando l’assenza si protrae nel tempo. Il principio ribadito è chiaro: la condizione di fragilità del dipendente non può tradursi automaticamente in una perdita di diritti o, peggio, in un’espulsione affrettata dal mondo del lavoro. </p>



<p>La Suprema Corte richiama l’equilibrio necessario tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e la tutela della salute del lavoratore, diritto costituzionalmente garantito. In particolare, l’ordinanza sottolinea come il periodo di comporto, ossia il tempo massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore può procedere al licenziamento, non debba essere applicato in maniera rigida e automatica, ma valutato alla luce delle circostanze concrete.<br />Elemento centrale della decisione è il richiamo al principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a verificare se sussistano soluzioni alternative al licenziamento, come ad esempio il possibile reinserimento del lavoratore in mansioni compatibili con le sue condizioni di salute o l’adozione di misure organizzative meno impattanti.<br />La Cassazione evidenzia inoltre che, soprattutto nei casi di patologie gravi o croniche, il prolungarsi dell’assenza non può essere considerato di per sé indice di inadempimento. Al contrario, esso rappresenta una situazione meritevole di particolare protezione, anche alla luce dei principi di solidarietà sociale.<br />Non meno rilevante è il profilo probatorio: spetta al datore dimostrare non solo il superamento del periodo di comporto, ma anche l’impossibilità concreta di proseguire il rapporto di lavoro senza pregiudizio per l’organizzazione aziendale. In assenza di tale dimostrazione, il licenziamento rischia di essere dichiarato illegittimo.</p>



<p>Ne esce rafforzato l&#8217;orientamento che privilegia una lettura sostanziale e non meramente formale delle norme sul rapporto di lavoro. La malattia, soprattutto quando incide in modo significativo sulla vita del lavoratore, non può essere trattata come un semplice fattore di costo, ma deve essere gestita con attenzione, equilibrio e senso di responsabilità. Un richiamo, dunque, a un diritto del lavoro sempre più umano, capace di coniugare efficienza e dignità.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giustizia: Cacciapuoti nuovo procuratore capo a Lagonegro, cerimonia di insediamento in Tribunale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-cacciapuoti-nuovo-procuratore-capo-a-lagonegro-cerimonia-di-insediamento-in-tribunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pasquale Sorrentino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo di Policastro]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sala Consilina]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe cacciapuoti]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[lagonegro]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
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					<description><![CDATA[Si è tenuta questa mattina, nell’aula “Nigro” del Tribunale di Lagonegro, la cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo Procuratore capo della Repubblica, Giuseppe Cacciapuoti, guida della Procura che “cura” il [...]]]></description>
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<p>Si è tenuta questa mattina, nell’aula “Nigro” del Tribunale di Lagonegro, la cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo <strong>Procuratore capo della Repubblica, Giuseppe Cacciapuoti,</strong> guida della Procura che “cura” il lagonegrese, il Golfo di Policastro e il Vallo di Diano. Una cerimonia istituzionale particolarmente partecipato, che segna l’inizio di una nuova fase per l’ufficio requirente lucano. </p>



<p>Ci sono stati anche momenti emozionanti fino all’applauso della folta platea alla firma di Cacciapuoti come nuovo procuratore capo. Raccoglie l’eredità di Donadio. Alla presenza di magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, avvocati e autorità civili e militari del territorio, Cacciapuoti ha assunto formalmente la guida della Procura.</p>
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		<title>Abbiamo chiamato i carabinieri: ma era solo una goliardata</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/abbiamo-chiamato-i-carabinieri-ma-era-solo-una-goliardata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[chiamare carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[forze dell’ordine]]></category>
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					<description><![CDATA[Scherzare con le forze dell’ordine non è mai una buona idea, ammonisce l&#8217;avvocato Simone Labonia, soprattutto quando lo “scherzo” consiste nel denunciare falsamente la scomparsa di una persona. Una condotta [...]]]></description>
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<p>Scherzare con le forze dell’ordine non è mai una buona idea, ammonisce l&#8217;avvocato Simone Labonia, soprattutto quando lo “scherzo” consiste nel denunciare falsamente la scomparsa di una persona.</p>



<p>Una condotta del genere può integrare diversi reati, a partire dal procurato allarme presso l’Autorità (art. 658 c.p.), ma non solo.<br />Il procurato allarme si configura quando qualcuno, annunciando disastri, pericoli o situazioni inesistenti, mobilita inutilmente le autorità o enti pubblici. Nel caso di una telefonata in cui si segnala la scomparsa di un amico, sapendo che si tratta di una messinscena, si induce la macchina dei soccorsi ad attivarsi senza alcuna reale necessità. Polizia, carabinieri o altri operatori potrebbero avviare ricerche, impiegare risorse e sottrarre tempo a interventi ben più urgenti. La pena prevista è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda, ma le conseguenze possono essere più ampie.<br />Infatti, se nella telefonata vengono forniti dettagli falsi circostanziati, si può configurare anche il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.), che punisce chiunque denunci un reato mai avvenuto. La scomparsa, specie se prospettata come conseguenza di un fatto illecito (rapimento, aggressione, ecc.), può rientrare in questa ipotesi. In tal caso, la pena è più grave e può arrivare fino a tre anni di reclusione.<br />Non va poi esclusa, in determinate circostanze, la calunnia (art. 368 c.p.), qualora lo “scherzo” implichi l’attribuzione di un reato a una persona innocente. Ad esempio, sostenere che qualcuno abbia sequestrato l’amico per gioco significa accusare falsamente un soggetto determinato, con conseguenze penali molto serie.<br />Sul piano pratico, ciò che spesso viene sottovalutato è il danno concreto prodotto: l’attivazione di pattuglie, unità cinofile, sistemi di geolocalizzazione o addirittura squadre di protezione civile. Tutto questo comporta costi per la collettività e può ritardare interventi salvavita. Non è raro che, oltre alla sanzione penale, venga richiesto anche il risarcimento dei danni.<br />In definitiva, la telefonata “per scherzo” alle forze dell’ordine non è affatto innocua: può tradursi in una pluralità di reati e in conseguenze economiche e giudiziarie rilevanti.</p>



<p>Il confine tra goliardia e illecito, in questi casi, è già stato superato nel momento stesso in cui si decide di coinvolgere l’autorità pubblica con informazioni false.</p>
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		<title>Social e minori: tra divieti, limiti e controlli, il quadro in Europa, nel mondo e in Italia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/social-e-minori-tra-divieti-limiti-e-controlli-il-quadro-in-europa-nel-mondo-e-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI & Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[social media ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[social network minori]]></category>
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					<description><![CDATA[L’utilizzo dei social network da parte dei minori è sempre più al centro del dibattito normativo internazionale. Tra misure di restrizione, obblighi di verifica dell’età e interventi educativi, l’approccio varia [...]]]></description>
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<p class="p1">L’utilizzo dei social network da parte dei minori è sempre più al centro del dibattito normativo internazionale. Tra misure di restrizione, obblighi di verifica dell’età e interventi educativi, l’approccio varia sensibilmente tra Europa, Stati Uniti e altri Paesi, mentre l’Italia si muove all’interno del quadro europeo con alcune specificità legate alla privacy e alla tutela dei minori.</p>



<p class="p1">Europa: tra GDPR e regole di accesso differenziate</p>



<p class="p1">Nell’Unione europea la disciplina si basa principalmente sul GDPR, che stabilisce il consenso digitale per i minori tra i 13 e i 16 anni, lasciando agli Stati membri la possibilità di fissare soglie diverse. In Italia, ad esempio, l’età minima per il consenso al trattamento dei dati personali sui social è fissata a 14 anni.</p>



<p class="p1">Accanto al GDPR, il nuovo Digital Services Act impone alle piattaforme obblighi più stringenti in materia di trasparenza, tutela dei minori e riduzione dei rischi sistemici, ma non introduce un divieto generalizzato di accesso ai social per fascia d’età.</p>



<p class="p1">Italia: responsabilità dei genitori e ruolo delle piattaforme</p>



<p class="p1">Nel sistema italiano non esiste un divieto assoluto di iscrizione ai social network per i minori, ma le piattaforme devono garantire meccanismi di verifica dell’età e ottenere il consenso dei genitori per i più giovani. La responsabilità è quindi condivisa tra famiglie e provider digitali.</p>



<p class="p1">Il dibattito politico recente ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare l’educazione digitale nelle scuole e di introdurre strumenti più efficaci di controllo dell’età, in linea con le indicazioni europee.</p>



<p class="p1">Stati Uniti e altre aree: approcci più restrittivi in alcuni casi</p>



<p class="p1">Negli Stati Uniti, la normativa federale prevede il COPPA, che limita la raccolta di dati personali per i minori di 13 anni e impone il consenso dei genitori. Tuttavia, negli ultimi anni diversi Stati hanno introdotto o proposto leggi più severe, incluse restrizioni sull’uso dei social per i minori e obblighi di verifica dell’età più stringenti.</p>



<p class="p1">In altre aree del mondo, come l’Asia e l’Oceania, si registrano approcci eterogenei: alcuni Paesi hanno introdotto limiti orari o blocchi per i minori, mentre altri puntano principalmente su sistemi di parental control e auto-regolamentazione delle piattaforme.</p>



<p class="p1">Il nodo della verifica dell’età</p>



<p class="p1">Uno dei problemi principali resta l’effettiva verifica dell’età degli utenti, considerata ancora oggi difficile da garantire in modo affidabile senza compromettere la privacy. Le autorità europee e internazionali stanno lavorando a soluzioni tecnologiche, come sistemi di identità digitale e verifica anonima dell’età.</p>



<p class="p1">Tra tutela e libertà digitale</p>



<p class="p1">Gli esperti sottolineano come la sfida principale sia trovare un equilibrio tra protezione dei minori e libertà di accesso al digitale. Le norme attuali, pur differenti tra Paesi, convergono sull’obiettivo di ridurre i rischi legati a contenuti inappropriati, dipendenza da social e uso improprio dei dati personali.</p>



<p class="p1">Il quadro globale resta quindi frammentato, ma in evoluzione verso regole sempre più strutturate, in risposta alla crescita costante dell’uso dei social tra adolescenti.</p>
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		<title>Non basta ai bambini cogliere le more nel bosco per crescere come la società moderna si aspetta</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/non-basta-ai-bambini-cogliere-le-more-nel-bosco-per-crescere-come-la-societa-moderna-si-aspetta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dell’infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[diritto all’istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia nel bosco]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale minorenni]]></category>
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					<description><![CDATA[Ribadito un principio giuridico di grande rilievo: il diritto dei minori all’istruzione e alla piena socializzazione può prevalere sulle scelte educative dei genitori quando queste risultano pregiudizievoli per lo sviluppo [...]]]></description>
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<p>Ribadito un principio giuridico di grande rilievo:<strong> il diritto dei minori all’istruzione e alla piena socializzazione può prevalere sulle scelte educative dei genitori quando queste risultano pregiudizievoli per lo sviluppo dei figli.</strong></p>



<p>Il caso ben noto trae origine dalla situazione di tre minori, che vivevano con i genitori in condizioni di forte isolamento e precarietà abitativa, lontani dal contesto scolastico e dalle normali relazioni sociali con i coetanei. I servizi sociali avevano segnalato che gli stessi non frequentavano la scuola, non avevano accesso regolare a cure sanitarie e vivevano in un ambiente privo delle condizioni minime di sicurezza e salubrità.</p>



<p>Alla luce di tali circostanze, il tribunale ha ritenuto necessario intervenire con misure limitative della responsabilità genitoriale, disponendo il collocamento dei bambini in una struttura protetta e la nomina di un tutore. L’obiettivo non è stato quello di “punire” i genitori, ma di garantire la tutela immediata dei diritti fondamentali dei minori.</p>



<p>Il provvedimento sottolinea come il diritto all’istruzione non possa essere inteso soltanto come accesso all’apprendimento formale, ma anche come occasione di crescita relazionale. La scuola rappresenta infatti il principale luogo di confronto con i pari, fondamentale per lo sviluppo psicologico e sociale del bambino. La deprivazione di tali relazioni, specie in età scolare, può produrre conseguenze significative sul piano educativo e della formazione della personalità.</p>



<p>In questo contesto emerge il ruolo centrale del principio del superiore interesse del minore, riconosciuto sia dalla Costituzione sia dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.<br>La responsabilità genitoriale, pur essendo un diritto fondamentale, non è assoluta: essa trova il proprio limite proprio nella tutela dei figli.</p>



<p>Quando le scelte educative o di vita dei genitori determinano una situazione di isolamento, privazione o rischio per lo sviluppo del minore, l’autorità giudiziaria può intervenire con provvedimenti anche incisivi.<br>Il decreto del tribunale aquilano rappresenta quindi un esempio concreto di come l’ordinamento giuridico bilanci due valori fondamentali: da un lato l’autonomia educativa della famiglia, dall’altro il diritto dei bambini a crescere in un contesto che garantisca istruzione, relazioni e opportunità di sviluppo.</p>



<p>Il messaggio che emerge dalla decisione è chiaro: la potestà genitoriale non è un potere illimitato, ma una responsabilità che deve sempre essere esercitata nel rispetto dell’interesse superiore del minore. Quando tale equilibrio viene meno, lo Stato è chiamato a intervenire per assicurare ai bambini i diritti fondamentali che spettano loro.</p>
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