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	<title>Novità Legislative | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Cassazione, svolta sui rapporti tra coniugi: “Non tutte le somme sono donazioni, possono essere prestiti da restituire”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La sentenza della Suprema Corte introduce un rilevante mutamento in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, con particolare riferimento alle spese sostenute durante il matrimonio a favore dell’altro.Per lungo tempo, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La sentenza della Suprema Corte introduce un rilevante mutamento in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, con particolare riferimento alle spese sostenute durante il matrimonio a favore dell’altro.<br />Per lungo tempo, l’orientamento prevalente ha ritenuto che le attribuzioni economiche tra coniugi, specie se inserite nel contesto della vita matrimoniale, fossero assistite da una presunzione di gratuità. In altre parole, si dava per scontato che tali esborsi rientrassero nei doveri di solidarietà coniugale e, quindi, non fossero ripetibili, salvo prova contraria particolarmente rigorosa. Questo schema finiva per porre a carico di chi chiedeva la restituzione un onere probatorio gravoso, spesso difficile da assolvere.<br />La pronuncia in esame segna un’inversione di rotta. La Corte chiarisce che la presunzione di gratuità non può operare in modo automatico e indiscriminato, soprattutto quando le somme erogate eccedano in maniera significativa i limiti della normale contribuzione alla vita familiare. In tali ipotesi, viene meno l’assunto secondo cui ogni attribuzione patrimoniale sarebbe giustificata dal vincolo coniugale.<br />Il passaggio più innovativo riguarda proprio il riparto dell’onere della prova: non è più il coniuge che chiede la restituzione a dover dimostrare in modo stringente l’esistenza di un accordo restitutorio, ma spetta piuttosto a chi ha ricevuto le somme provare che esse erano giustificate da finalità di solidarietà familiare. Si assiste dunque a una vera e propria inversione dell’onere probatorio, che ridimensiona la tradizionale tutela accordata alla presunzione di liberalità tra coniugi.<br />La Corte precisa che il discrimine va individuato nel concetto di “normalità” delle spese rispetto al tenore di vita della coppia e alle concrete modalità della convivenza. Le spese ordinarie, legate al rapporto familiare, restano irripetibili; diversamente, quelle di importo rilevante o destinate a soddisfare interessi esclusivamente personali dell’altro coniuge possono dar luogo a un obbligo di restituzione, in assenza di prova contraria.<br />La decisione assume una portata dirompente: supera un orientamento consolidato e impone una valutazione più attenta della causa concreta delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi. Ne deriva un rafforzamento della tutela di chi ha sostenuto esborsi significativi, evitando che il richiamo generico ai doveri matrimoniali si traduca in un ingiustificato sacrificio economico.</p>
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		<title>Spesso si paventa l’entrata in guerra dell’Italia: ma a chi competerebbe la decisione?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/spesso-si-paventa-lentrata-in-guerra-dellitalia-ma-a-chi-competerebbe-la-decisione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quali sono le normative vigenti, relative ad un evento che tutti auspichiamo non debba mai più avvenire! Nel sistema costituzionale italiano, l’eventuale ingresso in guerra [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quali sono le normative vigenti, relative ad un evento che tutti auspichiamo non debba mai più avvenire!</p>



<p>Nel sistema costituzionale italiano, l’eventuale ingresso in guerra non è una decisione rimessa a un solo organo, ma il risultato di un equilibrio tra poteri dello Stato, delineato in modo preciso dalla Costituzione italiana. Il punto di partenza è l’articolo 11, che sancisce il ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Questa norma non esclude in assoluto l’uso della forza, ma lo limita a ipotesi compatibili con il diritto internazionale, come la legittima difesa o la partecipazione a missioni autorizzate in ambito sovranazionale.</p>



<p>La decisione formale di deliberare lo stato di guerra spetta alle Camere, ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione: è dunque il Parlamento, espressione della sovranità popolare, a conferire al Governo i poteri necessari. Si tratta di una riserva di competenza particolarmente forte, che riflette la volontà dei Costituenti di evitare derive autoritarie e concentrazioni di potere in materia così delicata.</p>



<p>Il ruolo del Governo, tuttavia, è centrale nella fase politica e operativa. L’esecutivo valuta il contesto internazionale, assume iniziative diplomatiche e, nei casi urgenti, può adottare atti immediati, che dovranno però essere sottoposti al vaglio parlamentare. In pratica, la scelta politica nasce spesso in seno al Governo, ma necessita della legittimazione delle Camere.</p>



<p>Un ulteriore attore è il Presidente della Repubblica, cui l’articolo 87 attribuisce il comando delle Forze armate e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento. La funzione presidenziale è di garanzia: non decide in autonomia l’ingresso in guerra, ma assicura il rispetto della Costituzione e l’equilibrio tra i poteri.</p>



<p>Nella prassi contemporanea, poi, il tema si intreccia con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, in particolare nell’ambito della NATO e dell’Unione Europea. Le missioni militari all’estero, spesso qualificate come operazioni di pace o di stabilizzazione, non vengono formalmente definite “guerra”, ma richiedono comunque un coinvolgimento parlamentare attraverso autorizzazioni e rifinanziamenti periodici.</p>



<p>In definitiva, l’ordinamento italiano costruisce un sistema di pesi e contrappesi: il Governo propone e gestisce, il Parlamento decide e controlla, il Presidente della Repubblica garantisce. L’ingresso in guerra, proprio per la sua gravità, non può essere il frutto di una scelta unilaterale, ma richiede una convergenza istituzionale che riflette i principi democratici e pacifisti su cui si fonda la Repubblica.</p>



<p>Fonte foto <a href="https://initalia.virgilio.it/piano-riarmo-italia-quanti-soldati-esercito-102479/amp">https://initalia.virgilio.it/piano-riarmo-italia-quanti-soldati-esercito-102479/amp</a></p>
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		<title>Raffaele Cantone si insedia alla Procura di Salerno</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/raffaele-cantone-si-insedia-alla-procura-di-salerno-su-corruzione-servono-correttivi-normativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele cantone]]></category>
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					<description><![CDATA[Si è svolta oggi, presso il Palazzo di Giustizia, la cerimonia ufficiale di insediamento di Raffaele Cantone come nuovo procuratore capo di Salerno. L’ex presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione lascia così [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">Si è svolta oggi, presso il Palazzo di Giustizia, la cerimonia ufficiale di insediamento di <strong>Raffaele Cantone</strong> come nuovo procuratore capo di Salerno. L’ex presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione lascia così la guida della Procura di Perugia per assumere un incarico considerato strategico in un territorio complesso sotto il profilo giudiziario.</p>



<p class="p1">Nel corso dell’evento, Cantone ha delineato alcune priorità del suo mandato, soffermandosi in particolare sul contrasto ai fenomeni corruttivi e sulle recenti modifiche normative. A margine della cerimonia, il magistrato ha espresso una posizione netta sul quadro legislativo attuale: «Dal punto di vista legislativo, in materia di corruzione, credo che l&#8217;abrogazione del reato di abuso d&#8217;ufficio e il depotenziamento del traffico di influenze illecite sia stato un danno. Vediamo ora, all&#8217;esito della direttiva europea, come si vorrà intervenire».</p>



<p class="p1">Le dichiarazioni arrivano in un momento di acceso dibattito politico e giuridico sulle riforme della giustizia e sulle misure anticorruzione.</p>



<p class="p1">Cantone, nato a Napoli nel 1963, è uno dei magistrati italiani più noti per il suo impegno nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Entrato in magistratura nel 1991, ha operato per molti anni come pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli, distinguendosi in importanti indagini contro la camorra, in particolare contro il clan dei Casalesi.</p>



<p class="p1">Nel 2014 è stato nominato presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), incarico ricoperto fino al 2019. Durante il suo mandato ha contribuito al rafforzamento degli strumenti di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e alla vigilanza sugli appalti pubblici, anche in occasione di grandi eventi come Expo 2015.</p>



<p class="p1">Conclusa l’esperienza all’ANAC, è tornato alla funzione giudiziaria, assumendo nel 2020 la guida della Procura della Repubblica di Perugia.</p>



<p class="p1">Nel 2026 è stato nominato procuratore capo di Salerno. L’insediamento segna l’inizio di una nuova fase per la Procura di Salerno, con aspettative elevate sia sul piano operativo sia su quello simbolico, data la lunga esperienza di Cantone nella lotta alla corruzione e alla criminalità economica.</p>
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		<item>
		<title>Abusi su una gattina, indignazione e quadro normativo: il codice penale punisce severamente i maltrattamenti sugli animali</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/abusi-su-una-gattina-indignazione-e-quadro-normativo-il-codice-penale-punisce-severamente-i-maltrattamenti-sugli-animali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[abusi sugli animali]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 544-ter]]></category>
		<category><![CDATA[codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamento animali]]></category>
		<category><![CDATA[tutela animale]]></category>
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					<description><![CDATA[Il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, per quanto pieno di indignazione, cerca di esporre un quadro chiarificatore sulla normativa nazionale! Gli abusi sessuali sugli animali rappresentano una delle forme più gravi [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, per quanto pieno di indignazione, cerca di esporre un quadro chiarificatore sulla normativa nazionale!</p>



<p>Gli abusi sessuali sugli animali rappresentano una delle forme più gravi e disturbanti di maltrattamento, non solo per la sofferenza inflitta a esseri senzienti incapaci di difendersi, ma anche per il forte allarme sociale che tali condotte suscitano. In Italia, questi comportamenti rientrano nel più ampio quadro dei reati contro il sentimento per gli animali, disciplinati dal codice penale.</p>



<p>La norma di riferimento è l’art. 544-ter c.p., che punisce il maltrattamento di animali. La disposizione sanziona chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.<br>Gli abusi sessuali rientrano pienamente in questa fattispecie, in quanto integrano una forma evidente di violenza e sofferenza ingiustificata.</p>



<p>La pena prevista è la reclusione da 3 a 18 mesi oppure la multa da 5.000 a 30.000 euro.<br>Tuttavia, se dall’abuso deriva la morte dell’animale, si applica l’art. 544-bis c.p., che prevede la reclusione da 4 mesi a 2 anni. In molti casi, inoltre, possono concorrere aggravanti, come l’uso di mezzi particolarmente crudeli o la reiterazione delle condotte.</p>



<p>Accanto alle sanzioni penali, il giudice può disporre la confisca dell’animale e l’interdizione dalla detenzione di altri animali. Si tratta di misure fondamentali per prevenire la reiterazione del reato e tutelare ulteriormente il benessere animale.</p>



<p>Dal punto di vista etico e sociale, è inevitabile interrogarsi sulla gravità di tali comportamenti.<br>Esistono reati percepiti come più abominevoli di altri, e gli abusi sugli animali rientrano certamente tra questi, poiché colpiscono esseri viventi privi di voce e totalmente dipendenti dall’uomo. Tuttavia, il diritto penale non può fondarsi esclusivamente su valutazioni emotive o morali: esso deve rispettare principi di proporzionalità, legalità e certezza della pena. La giustizia umana, per sua natura, non potrà mai restituire pienamente la sofferenza inflitta né colmare il senso di indignazione collettiva che certi crimini generano.<br>Il suo compito, però, è quello di stabilire un equilibrio tra repressione e garanzie, evitando derive punitive eccessive ma assicurando al contempo una risposta efficace e concreta.</p>



<p>In questo senso, la crescente attenzione legislativa e giurisprudenziale verso la tutela degli animali rappresenta un segnale importante di evoluzione culturale. La civiltà giuridica di un Paese si misura anche dalla capacità di proteggere i più deboli, e tra questi rientrano, senza dubbio, gli animali vittime di violenza.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Se agli atti manca la querela contro di me, tutto si deve fermare e non mi potete processare</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/se-agli-atti-manca-la-querela-contro-di-me-tutto-si-deve-fermare-e-non-mi-potete-processare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Spunto particolarmente interessante sul tema della procedibilità a querela e, soprattutto, sul principio del cosiddetto &#8220;favor querelae&#8221;, inteso come orientamento volto a privilegiare la volontà della persona offesa rispetto a [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Spunto particolarmente interessante sul tema della procedibilità a querela e, soprattutto, sul principio del cosiddetto &#8220;favor querelae&#8221;, inteso come orientamento volto a privilegiare la volontà della persona offesa rispetto a rigidità formali.</p>



<p>Nel caso esaminato, la Suprema Corte si è pronunciata su una situazione in cui, pur in assenza materiale della querela agli atti del procedimento, emergevano elementi univoci circa la volontà del soggetto offeso di perseguire penalmente il fatto. In particolare, tale volontà risultava manifestata attraverso comportamenti processuali inequivoci e un impulso attivo del querelante, idonei a superare il mero dato documentale.</p>



<p>La questione centrale riguarda dunque la possibilità di proseguire l’udienza e, più in generale, il processo penale, anche quando la querela non sia formalmente acquisita agli atti, ma sia comunque desumibile.</p>



<p>La Cassazione ha risposto in senso favorevole, valorizzando un approccio sostanziale: ciò che rileva non è tanto la presenza fisica del documento, quanto l’esistenza certa della volontà punitiva.<br />Il principio del favor querelae si inserisce in una più ampia tendenza giurisprudenziale volta a evitare che formalismi eccessivi possano comprimere il diritto della persona offesa ad ottenere tutela. In quest’ottica, la querela non viene interpretata come un atto meramente formale, ma come espressione di una volontà che può emergere anche attraverso altri elementi, purché chiari, univoci e tempestivi.<br />Naturalmente, la Corte non apre a una totale elasticità: resta fermo il principio secondo cui la querela deve essere proposta nei termini di legge e deve essere riconoscibile con certezza. Tuttavia, laddove tali requisiti sostanziali risultino soddisfatti, l’eventuale mancanza del documento agli atti non può tradursi automaticamente in improcedibilità.<br />Di rilievo è anche il riflesso pratico della decisione: il giudice è chiamato a verificare concretamente la sussistenza della volontà del querelante, senza arrestarsi a un controllo meramente formale. Si rafforza così il ruolo dell’interpretazione giudiziale, orientata alla tutela effettiva dei diritti.<br />In buona sostanza, un ulteriore passo verso una giustizia penale meno burocratica e più attenta alla sostanza. Il &#8220;favor querelae&#8221; diventa strumento per garantire che la volontà della persona offesa non venga sacrificata per mere carenze documentali, purché essa risulti chiaramente espressa e inequivocabile.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Promulgata una nuova legge sull’affidamento dei minori: quali sono le novità</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/promulgata-una-nuova-legge-sullaffidamento-dei-minori-quali-sono-le-novita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Ci illustra la nuova normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. La legge 17 marzo 2026 n. 37 in materia di affidamento minorile, pur muovendosi nel solco della tradizione normativa, introduce [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ci illustra la nuova normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>La legge 17 marzo 2026 n. 37 in materia di affidamento minorile, pur muovendosi nel solco della tradizione normativa, introduce un elemento di particolare rilievo: il rafforzamento del ruolo attivo del minore nel procedimento che lo riguarda. Non si tratta solo di una evoluzione tecnica, ma di un vero cambio culturale.</p>



<p>Il principio guida resta quello del superiore interesse del minore, già cardine della legge n. 184/1983. Tuttavia, la riforma del 2026 chiarisce che tale interesse non può più essere valutato “dall’esterno”, ma deve emergere anche attraverso l’ascolto diretto del minore stesso, quando capace di discernimento.</p>



<p>In questo senso, viene rafforzato il diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti di affidamento, sia nella fase iniziale sia durante l’intero percorso. L’ascolto non è più considerato un adempimento formale, bensì uno strumento essenziale per comprendere i bisogni reali, le paure, i legami affettivi e le aspettative del bambino o dell’adolescente.</p>



<p>La novità più significativa consiste proprio nel superamento di una visione del procedimento, basata essenzialmente sulla valutazione degli adulti e su decisioni assunte prevalentemente sulla base delle relazioni dei servizi sociali, dei consulenti tecnici e del giudice.<br />Oggi, invece, si riconosce che il minore è portatore di una propria soggettività giuridica, che deve trovare spazio concreto nel processo decisionale.</p>



<p>Ciò implica anche una maggiore responsabilità per gli operatori: l’ascolto deve essere effettivo, protetto e adeguato all’età. Non può tradursi in una mera audizione formale, ma richiede competenze specifiche, ambienti idonei e modalità comunicative capaci di evitare condizionamenti o traumi ulteriori.<br />Particolarmente rilevante è anche il fatto che l’ascolto del minore assume valore dinamico: non si esaurisce in un momento iniziale, ma accompagna l’intero percorso di affidamento. Questo consente di monitorare nel tempo l’evoluzione del suo benessere e di intervenire tempestivamente qualora emergano criticità.<br />In definitiva, la nuova legge segna un passaggio importante: il minore non è più solo oggetto di protezione, ma diventa soggetto attivo di diritti. Ascoltarlo non è un’opzione, ma un dovere giuridico e morale. Ed è proprio in questa capacità di dare voce ai più piccoli che si misura la reale qualità di un sistema di tutela.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Vorrei capire una volta per tutte: cosa succederà al tredicenne che ha tentato di uccidere la prof?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/vorrei-capire-una-volta-per-tutte-cosa-succedera-al-tredicenne-che-ha-tentato-di-uccidere-la-prof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[tenta di uccidere prof]]></category>
		<category><![CDATA[tredicenne prof]]></category>
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					<description><![CDATA[Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, spiegando la normativa vigente, che a molti potrà apparire inadeguata! Il recente caso del tredicenne che ha accoltellato la propria insegnante ha riacceso il dibattito sulla [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, spiegando la normativa vigente, che a molti potrà apparire inadeguata!</em></p>



<p>Il recente caso del tredicenne che ha accoltellato la propria insegnante ha riacceso il dibattito sulla responsabilità penale dei minori e sull’adeguatezza del sistema normativo italiano. Al di là dell’emotività suscitata da un gesto tanto grave, è necessario comprendere quali strumenti giuridici l’ordinamento prevede e se essi siano in linea con gli altri Paesi europei. Nel nostro sistema, il punto di partenza è l’articolo 97 del codice penale: il minore che non ha compiuto 14 anni è considerato non imputabile, cioè incapace, per presunzione assoluta, di intendere e di volere. Ciò significa che, anche di fronte a fatti gravissimi, come il tentato omicidio, non può essere sottoposto a processo penale né condannato a una pena.</p>



<p>Questa regola trova fondamento in un principio costituzionale: la responsabilità penale è personale e richiede la capacità di comprendere il disvalore del fatto. Prima dei 14 anni, tale capacità viene esclusa in via automatica dal legislatore. Ciò non implica, tuttavia, una totale assenza di conseguenze. L’ordinamento prevede infatti strumenti alternativi, di natura educativa e preventiva. L’autorità giudiziaria minorile può disporre misure di sicurezza, come il collocamento in comunità o la libertà vigilata, qualora venga accertata una pericolosità sociale del minore. </p>



<p>Diverso è il regime per i minori tra i 14 e i 18 anni: in questo caso l’imputabilità è possibile, ma subordinata alla verifica concreta della capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.). Anche quando accertata, la pena è comunque attenuata e orientata alla finalità rieducativa, cardine del diritto penale minorile. Quanto al confronto europeo, l’Italia si colloca in una posizione intermedia. In molti Paesi UE l’età minima di imputabilità è simile o addirittura più bassa: ad esempio, in Francia è fissata a 13 anni (con sistema progressivo), in Germania a 14 anni, mentre in Inghilterra e Galles scende fino a 10 anni. Altri ordinamenti, tuttavia, compensano la soglia più bassa con sistemi fortemente educativi e con pene raramente detentive. </p>



<p>Il modello italiano, invece, privilegia una tutela più ampia del minore sotto i 14 anni, escludendo del tutto la punibilità penale e puntando su interventi sociali e psicologici. Proprio questa scelta è oggi oggetto di critiche: alcuni ritengono che non sia più adeguata a fronte di fenomeni di violenza giovanile sempre più precoci; altri, invece, sottolineano che abbassare l’età della punibilità significherebbe rinunciare alla funzione rieducativa in favore di una logica meramente repressiva.</p>



<p>Il caso del tredicenne dimostra, in modo drammatico, come la conoscenza stessa della non imputabilità possa incidere sulla percezione del limite da parte dei minori. Tuttavia, il diritto penale non può essere guidato dall’emotività del singolo episodio: esso deve mantenere un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dello sviluppo psichico del minore.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Come se non bastasse una grave malattia, mi volevano anche licenziare dal lavoro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/come-se-non-bastasse-una-grave-malattia-mi-volevano-anche-licenziare-dal-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assenza lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[fragilità dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[malattia lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[tutela lavoratore]]></category>
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					<description><![CDATA[L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla tutela del lavoratore affetto da malattia, soprattutto quando l’assenza si protrae nel tempo. Il principio ribadito è chiaro: la [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla tutela del lavoratore affetto da malattia, soprattutto quando l’assenza si protrae nel tempo. Il principio ribadito è chiaro: la condizione di fragilità del dipendente non può tradursi automaticamente in una perdita di diritti o, peggio, in un’espulsione affrettata dal mondo del lavoro. </p>



<p>La Suprema Corte richiama l’equilibrio necessario tra le esigenze organizzative del datore di lavoro e la tutela della salute del lavoratore, diritto costituzionalmente garantito. In particolare, l’ordinanza sottolinea come il periodo di comporto, ossia il tempo massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore può procedere al licenziamento, non debba essere applicato in maniera rigida e automatica, ma valutato alla luce delle circostanze concrete.<br />Elemento centrale della decisione è il richiamo al principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a verificare se sussistano soluzioni alternative al licenziamento, come ad esempio il possibile reinserimento del lavoratore in mansioni compatibili con le sue condizioni di salute o l’adozione di misure organizzative meno impattanti.<br />La Cassazione evidenzia inoltre che, soprattutto nei casi di patologie gravi o croniche, il prolungarsi dell’assenza non può essere considerato di per sé indice di inadempimento. Al contrario, esso rappresenta una situazione meritevole di particolare protezione, anche alla luce dei principi di solidarietà sociale.<br />Non meno rilevante è il profilo probatorio: spetta al datore dimostrare non solo il superamento del periodo di comporto, ma anche l’impossibilità concreta di proseguire il rapporto di lavoro senza pregiudizio per l’organizzazione aziendale. In assenza di tale dimostrazione, il licenziamento rischia di essere dichiarato illegittimo.</p>



<p>Ne esce rafforzato l&#8217;orientamento che privilegia una lettura sostanziale e non meramente formale delle norme sul rapporto di lavoro. La malattia, soprattutto quando incide in modo significativo sulla vita del lavoratore, non può essere trattata come un semplice fattore di costo, ma deve essere gestita con attenzione, equilibrio e senso di responsabilità. Un richiamo, dunque, a un diritto del lavoro sempre più umano, capace di coniugare efficienza e dignità.</p>
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		<title>Giustizia: Cacciapuoti nuovo procuratore capo a Lagonegro, cerimonia di insediamento in Tribunale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-cacciapuoti-nuovo-procuratore-capo-a-lagonegro-cerimonia-di-insediamento-in-tribunale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pasquale Sorrentino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo di Policastro]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sala Consilina]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe cacciapuoti]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[lagonegro]]></category>
		<category><![CDATA[magistratura]]></category>
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					<description><![CDATA[Si è tenuta questa mattina, nell’aula “Nigro” del Tribunale di Lagonegro, la cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo Procuratore capo della Repubblica, Giuseppe Cacciapuoti, guida della Procura che “cura” il [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Si è tenuta questa mattina, nell’aula “Nigro” del Tribunale di Lagonegro, la cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo <strong>Procuratore capo della Repubblica, Giuseppe Cacciapuoti,</strong> guida della Procura che “cura” il lagonegrese, il Golfo di Policastro e il Vallo di Diano. Una cerimonia istituzionale particolarmente partecipato, che segna l’inizio di una nuova fase per l’ufficio requirente lucano. </p>



<p>Ci sono stati anche momenti emozionanti fino all’applauso della folta platea alla firma di Cacciapuoti come nuovo procuratore capo. Raccoglie l’eredità di Donadio. Alla presenza di magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, avvocati e autorità civili e militari del territorio, Cacciapuoti ha assunto formalmente la guida della Procura.</p>
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		<item>
		<title>Abbiamo chiamato i carabinieri: ma era solo una goliardata</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/abbiamo-chiamato-i-carabinieri-ma-era-solo-una-goliardata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[chiamare carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[forze dell’ordine]]></category>
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					<description><![CDATA[Scherzare con le forze dell’ordine non è mai una buona idea, ammonisce l&#8217;avvocato Simone Labonia, soprattutto quando lo “scherzo” consiste nel denunciare falsamente la scomparsa di una persona. Una condotta [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Scherzare con le forze dell’ordine non è mai una buona idea, ammonisce l&#8217;avvocato Simone Labonia, soprattutto quando lo “scherzo” consiste nel denunciare falsamente la scomparsa di una persona.</p>



<p>Una condotta del genere può integrare diversi reati, a partire dal procurato allarme presso l’Autorità (art. 658 c.p.), ma non solo.<br />Il procurato allarme si configura quando qualcuno, annunciando disastri, pericoli o situazioni inesistenti, mobilita inutilmente le autorità o enti pubblici. Nel caso di una telefonata in cui si segnala la scomparsa di un amico, sapendo che si tratta di una messinscena, si induce la macchina dei soccorsi ad attivarsi senza alcuna reale necessità. Polizia, carabinieri o altri operatori potrebbero avviare ricerche, impiegare risorse e sottrarre tempo a interventi ben più urgenti. La pena prevista è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda, ma le conseguenze possono essere più ampie.<br />Infatti, se nella telefonata vengono forniti dettagli falsi circostanziati, si può configurare anche il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.), che punisce chiunque denunci un reato mai avvenuto. La scomparsa, specie se prospettata come conseguenza di un fatto illecito (rapimento, aggressione, ecc.), può rientrare in questa ipotesi. In tal caso, la pena è più grave e può arrivare fino a tre anni di reclusione.<br />Non va poi esclusa, in determinate circostanze, la calunnia (art. 368 c.p.), qualora lo “scherzo” implichi l’attribuzione di un reato a una persona innocente. Ad esempio, sostenere che qualcuno abbia sequestrato l’amico per gioco significa accusare falsamente un soggetto determinato, con conseguenze penali molto serie.<br />Sul piano pratico, ciò che spesso viene sottovalutato è il danno concreto prodotto: l’attivazione di pattuglie, unità cinofile, sistemi di geolocalizzazione o addirittura squadre di protezione civile. Tutto questo comporta costi per la collettività e può ritardare interventi salvavita. Non è raro che, oltre alla sanzione penale, venga richiesto anche il risarcimento dei danni.<br />In definitiva, la telefonata “per scherzo” alle forze dell’ordine non è affatto innocua: può tradursi in una pluralità di reati e in conseguenze economiche e giudiziarie rilevanti.</p>



<p>Il confine tra goliardia e illecito, in questi casi, è già stato superato nel momento stesso in cui si decide di coinvolgere l’autorità pubblica con informazioni false.</p>
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		<title>Social e minori: tra divieti, limiti e controlli, il quadro in Europa, nel mondo e in Italia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/social-e-minori-tra-divieti-limiti-e-controlli-il-quadro-in-europa-nel-mondo-e-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI & Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[social media ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[social network minori]]></category>
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					<description><![CDATA[L’utilizzo dei social network da parte dei minori è sempre più al centro del dibattito normativo internazionale. Tra misure di restrizione, obblighi di verifica dell’età e interventi educativi, l’approccio varia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">L’utilizzo dei social network da parte dei minori è sempre più al centro del dibattito normativo internazionale. Tra misure di restrizione, obblighi di verifica dell’età e interventi educativi, l’approccio varia sensibilmente tra Europa, Stati Uniti e altri Paesi, mentre l’Italia si muove all’interno del quadro europeo con alcune specificità legate alla privacy e alla tutela dei minori.</p>



<p class="p1">Europa: tra GDPR e regole di accesso differenziate</p>



<p class="p1">Nell’Unione europea la disciplina si basa principalmente sul GDPR, che stabilisce il consenso digitale per i minori tra i 13 e i 16 anni, lasciando agli Stati membri la possibilità di fissare soglie diverse. In Italia, ad esempio, l’età minima per il consenso al trattamento dei dati personali sui social è fissata a 14 anni.</p>



<p class="p1">Accanto al GDPR, il nuovo Digital Services Act impone alle piattaforme obblighi più stringenti in materia di trasparenza, tutela dei minori e riduzione dei rischi sistemici, ma non introduce un divieto generalizzato di accesso ai social per fascia d’età.</p>



<p class="p1">Italia: responsabilità dei genitori e ruolo delle piattaforme</p>



<p class="p1">Nel sistema italiano non esiste un divieto assoluto di iscrizione ai social network per i minori, ma le piattaforme devono garantire meccanismi di verifica dell’età e ottenere il consenso dei genitori per i più giovani. La responsabilità è quindi condivisa tra famiglie e provider digitali.</p>



<p class="p1">Il dibattito politico recente ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare l’educazione digitale nelle scuole e di introdurre strumenti più efficaci di controllo dell’età, in linea con le indicazioni europee.</p>



<p class="p1">Stati Uniti e altre aree: approcci più restrittivi in alcuni casi</p>



<p class="p1">Negli Stati Uniti, la normativa federale prevede il COPPA, che limita la raccolta di dati personali per i minori di 13 anni e impone il consenso dei genitori. Tuttavia, negli ultimi anni diversi Stati hanno introdotto o proposto leggi più severe, incluse restrizioni sull’uso dei social per i minori e obblighi di verifica dell’età più stringenti.</p>



<p class="p1">In altre aree del mondo, come l’Asia e l’Oceania, si registrano approcci eterogenei: alcuni Paesi hanno introdotto limiti orari o blocchi per i minori, mentre altri puntano principalmente su sistemi di parental control e auto-regolamentazione delle piattaforme.</p>



<p class="p1">Il nodo della verifica dell’età</p>



<p class="p1">Uno dei problemi principali resta l’effettiva verifica dell’età degli utenti, considerata ancora oggi difficile da garantire in modo affidabile senza compromettere la privacy. Le autorità europee e internazionali stanno lavorando a soluzioni tecnologiche, come sistemi di identità digitale e verifica anonima dell’età.</p>



<p class="p1">Tra tutela e libertà digitale</p>



<p class="p1">Gli esperti sottolineano come la sfida principale sia trovare un equilibrio tra protezione dei minori e libertà di accesso al digitale. Le norme attuali, pur differenti tra Paesi, convergono sull’obiettivo di ridurre i rischi legati a contenuti inappropriati, dipendenza da social e uso improprio dei dati personali.</p>



<p class="p1">Il quadro globale resta quindi frammentato, ma in evoluzione verso regole sempre più strutturate, in risposta alla crescita costante dell’uso dei social tra adolescenti.</p>
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		<title>Non basta ai bambini cogliere le more nel bosco per crescere come la società moderna si aspetta</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/non-basta-ai-bambini-cogliere-le-more-nel-bosco-per-crescere-come-la-societa-moderna-si-aspetta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dell’infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[diritto all’istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia nel bosco]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale minorenni]]></category>
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					<description><![CDATA[Ribadito un principio giuridico di grande rilievo: il diritto dei minori all’istruzione e alla piena socializzazione può prevalere sulle scelte educative dei genitori quando queste risultano pregiudizievoli per lo sviluppo [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ribadito un principio giuridico di grande rilievo:<strong> il diritto dei minori all’istruzione e alla piena socializzazione può prevalere sulle scelte educative dei genitori quando queste risultano pregiudizievoli per lo sviluppo dei figli.</strong></p>



<p>Il caso ben noto trae origine dalla situazione di tre minori, che vivevano con i genitori in condizioni di forte isolamento e precarietà abitativa, lontani dal contesto scolastico e dalle normali relazioni sociali con i coetanei. I servizi sociali avevano segnalato che gli stessi non frequentavano la scuola, non avevano accesso regolare a cure sanitarie e vivevano in un ambiente privo delle condizioni minime di sicurezza e salubrità.</p>



<p>Alla luce di tali circostanze, il tribunale ha ritenuto necessario intervenire con misure limitative della responsabilità genitoriale, disponendo il collocamento dei bambini in una struttura protetta e la nomina di un tutore. L’obiettivo non è stato quello di “punire” i genitori, ma di garantire la tutela immediata dei diritti fondamentali dei minori.</p>



<p>Il provvedimento sottolinea come il diritto all’istruzione non possa essere inteso soltanto come accesso all’apprendimento formale, ma anche come occasione di crescita relazionale. La scuola rappresenta infatti il principale luogo di confronto con i pari, fondamentale per lo sviluppo psicologico e sociale del bambino. La deprivazione di tali relazioni, specie in età scolare, può produrre conseguenze significative sul piano educativo e della formazione della personalità.</p>



<p>In questo contesto emerge il ruolo centrale del principio del superiore interesse del minore, riconosciuto sia dalla Costituzione sia dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.<br>La responsabilità genitoriale, pur essendo un diritto fondamentale, non è assoluta: essa trova il proprio limite proprio nella tutela dei figli.</p>



<p>Quando le scelte educative o di vita dei genitori determinano una situazione di isolamento, privazione o rischio per lo sviluppo del minore, l’autorità giudiziaria può intervenire con provvedimenti anche incisivi.<br>Il decreto del tribunale aquilano rappresenta quindi un esempio concreto di come l’ordinamento giuridico bilanci due valori fondamentali: da un lato l’autonomia educativa della famiglia, dall’altro il diritto dei bambini a crescere in un contesto che garantisca istruzione, relazioni e opportunità di sviluppo.</p>



<p>Il messaggio che emerge dalla decisione è chiaro: la potestà genitoriale non è un potere illimitato, ma una responsabilità che deve sempre essere esercitata nel rispetto dell’interesse superiore del minore. Quando tale equilibrio viene meno, lo Stato è chiamato a intervenire per assicurare ai bambini i diritti fondamentali che spettano loro.</p>
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		<item>
		<title>Giustizia: allarme sui tribunali, “87 sedi a rischio chiusura” secondo lo studio basato sulla proposta ANM</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-allare-sui-tribunali-87-sedi-a-rischio-chiusura-secondo-lo-studio-basato-sulla-proposta-anm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[tribunali a rischio chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[tribunali minori]]></category>
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					<description><![CDATA[“Ottantasette tribunali italiani sull’orlo della chiusura”. È il dato che emerge da un’analisi basata sulla proposta dell’Associazione Nazionale Magistrati, che individua come soglia minima per la sopravvivenza degli uffici giudiziari [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>“Ottantasette tribunali italiani sull’orlo della chiusura”. È il dato che emerge da un’analisi basata sulla proposta dell’Associazione Nazionale Magistrati, che individua come soglia minima per la sopravvivenza degli uffici giudiziari almeno 30 giudici o 10 pubblici ministeri. Applicando questo criterio alla pianta organica del Ministero della Giustizia (D.M. 14 settembre 2020), su 139 tribunali esaminati, ben 87 – pari al 63% – risulterebbero a rischio soppressione.</p>



<p>“Non è un’ipotesi teorica, ma un calcolo aritmetico”, <strong>si legge nell’analisi firmata dall’avvocato Antonello Talerico.</strong> “Applicando i parametri indicati, quasi due tribunali su tre non supererebbero la soglia minima e verrebbero accorpati alle sedi maggiori, già fortemente congestionate”.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Tagli diffusi, ma il Sud resta il più colpito</h3>



<p>La distribuzione dei possibili tagli appare disomogenea e colpisce soprattutto le aree periferiche del Paese. Nel Mezzogiorno continentale sarebbero circa 20 i tribunali destinati a scomparire, mentre nelle Isole si stimano almeno 15 soppressioni. A rischio anche presidi in territori delicati sotto il profilo della criminalità organizzata.</p>



<p>“È una riduzione geograficamente selettiva, che incide proprio dove la presenza dello Stato dovrebbe essere più forte”, osserva Talerico. Tra le sedi citate figurano numerosi tribunali tra cui Vallo della Lucania e Lagonegro, segnalate tra quelle potenzialmente sotto soglia.</p>



<p>Il fenomeno non risparmia il Centro e il Nord: sarebbero 21 le sedi a rischio nelle regioni centrali e 32 in quelle settentrionali. “Il dato dimostra che il problema non è la qualità degli uffici, ma la carenza di organico”, sottolinea l’analisi.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il nodo organici e carenze strutturali</h3>



<p>Secondo i dati riportati, molti tribunali risultano sotto soglia non per dimensioni strutturali, ma per la mancata copertura dei posti disponibili. “L’Italia ha 11,8 magistrati ogni 100mila abitanti contro una media europea di 17,6. Ogni pubblico ministero gestisce in media 1.192 fascicoli l’anno, a fronte dei 204 in Europa”, evidenzia Talerico.</p>



<p>“La soluzione è assumere magistrati, non chiudere tribunali. Se un ufficio è sotto organico, il problema non è l’ufficio ma la politica delle assunzioni”, afferma.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il precedente del 2012 e il tema antimafia</h3>



<p>L’analisi richiama anche la riforma della geografia giudiziaria del 2012 (d.lgs. 155/2012), quando il Parlamento decise di mantenere aperti alcuni tribunali per ragioni legate al contrasto alla criminalità organizzata.</p>



<p>“Allora si scelse di salvaguardare presìdi fondamentali nei territori più esposti. Oggi si propone di applicare un criterio numerico puro, senza considerare il contesto”, si legge. Un esempio citato è quello di Locri, “tribunale altamente esposto alla presenza della ’ndrangheta”, che rischierebbe per carenza di pubblici ministeri.</p>



<p>“Chiudere questi uffici significherebbe trasferire procedimenti complessi verso sedi già sovraccariche. È davvero efficienza o un indebolimento della risposta giudiziaria?”, si chiede Talerico.</p>



<h3 class="wp-block-heading">“Si cancella la giustizia di prossimità”</h3>



<p>Nel mirino anche l’ipotesi di una maggiore interscambiabilità tra giudici e pubblici ministeri. “Meno tribunali sul territorio e maggiore mobilità tra le funzioni disegnano un sistema più concentrato e meno radicato”, osserva l’avvocato.</p>



<p>“Il principio di terzietà del giudice non può diventare negoziabile. Il cittadino ha diritto a sapere che chi lo giudica non ha svolto per anni il ruolo di pubblico ministero nello stesso contesto”, aggiunge.</p>



<h3 class="wp-block-heading">L’appello</h3>



<p>“La giustizia italiana ha bisogno di più risorse, non di meno presìdi”, conclude Talerico. “Quei tribunali non sono un lusso: sono lo Stato nei territori. Chiuderli significa cancellare la giustizia di prossimità e lasciare intere aree del Paese più distanti dalle istituzioni”.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sono entrato nel Wi-Fi del mio vicino, anche se protetto da password: é un reato?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sono-entrato-nel-wi-fi-del-mio-vicino-anche-se-protetto-da-password-e-un-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 17:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 615-ter]]></category>
		<category><![CDATA[codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[connessione altrui]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[furto d’uso]]></category>
		<category><![CDATA[normativa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[rete domestica]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
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					<description><![CDATA[I domini telematici degli altri sono territori protetti dalla legge: ci illustra la normativa questo commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. Usare la rete Wi-Fi del vicino senza chiedere il permesso può [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>I domini telematici degli altri sono territori protetti dalla legge: ci illustra la normativa questo commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>Usare la rete Wi-Fi del vicino senza chiedere il permesso può sembrare una piccola furbizia tecnologica, magari per risparmiare sulla connessione o per collegarsi rapidamente a Internet. Tuttavia, dal punto di vista giuridico la questione è molto più delicata di quanto si possa pensare e, in alcune circostanze, può persino sfociare in un reato.<br />La normativa italiana sui reati informatici prevede infatti specifiche tutele per i sistemi informatici e telematici. Il riferimento principale è l’articolo 615-ter del codice penale, che punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure vi rimanga contro la volontà del titolare.<br />La pena può arrivare fino a tre anni di reclusione.<br />Proprio in questa categoria può rientrare, in determinate situazioni, l’uso della rete Wi-Fi di un’altra persona.<br />La rete domestica, infatti, è considerata a tutti gli effetti un sistema telematico. Se il proprietario ha protetto l’accesso con una password o con altre forme di sicurezza e qualcuno riesce comunque a collegarsi senza autorizzazione, la condotta potrebbe integrare il reato di accesso abusivo.<br />La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che non è necessario provocare un danno economico per far scattare la responsabilità penale.<br />È sufficiente l’introduzione non autorizzata nel sistema protetto. In altre parole, anche il semplice collegamento alla rete altrui, ottenuto aggirando la password o utilizzando credenziali senza consenso, può essere sufficiente per integrare l’illecito.<br />Esistono poi casi particolari in cui la giurisprudenza ha valutato la possibilità di configurare anche altre ipotesi di reato. In alcune pronunce, ad esempio, si è discusso del cosiddetto “furto d’uso” della linea telefonica o della connessione, cioè dell’utilizzo temporaneo di un servizio di cui è titolare un’altra persona.<br />La situazione cambia invece se la rete Wi-Fi è completamente aperta, cioè priva di qualsiasi protezione. In queste circostanze la configurazione del reato diventa più incerta, perché potrebbe mancare l’elemento fondamentale della violazione delle misure di sicurezza predisposte dal titolare.<br />Ciò non significa però che la condotta sia sempre priva di conseguenze, soprattutto se l’utilizzo della connessione comporta problemi o attività illecite che vengono inizialmente ricondotte all’intestatario della linea.<br />In definitiva, collegarsi alla rete del vicino senza autorizzazione non è solo una questione di educazione o correttezza. Quando la rete è protetta e si aggirano le misure di sicurezza, si può entrare nel campo dei reati informatici previsti dal codice penale.<br />Un comportamento che può sembrare banale, quindi, può avere risvolti legali tutt’altro che trascurabili.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referendum sul divorzio del 1974, il più partecipato della storia della Italia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/referendum-sul-divorzio-del-1974-il-piu-partecipato-della-storia-della-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 15:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 12 e 13 maggio 1974 milioni di cittadini della Italia furono chiamati alle urne per uno dei passaggi più significativi della storia repubblicana: il referendum abrogativo sulla legge che [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">Il 12 e 13 maggio 1974 milioni di cittadini della Italia furono chiamati alle urne per uno dei passaggi più significativi della storia repubblicana: <strong>il referendum abrogativo sulla legge che aveva introdotto il divorzio</strong>. Con un’affluenza straordinaria, pari a circa l’87,7% degli aventi diritto, si trattò della consultazione referendaria più partecipata mai registrata nel Paese.</p>



<p class="p1">Il quesito riguardava l’abrogazione della legge n. 898 del 1970, conosciuta come legge sul divorzio. A promuovere il referendum fu un ampio fronte contrario alla norma, sostenuto in particolare da settori del mondo cattolico e da forze politiche come la Democrazia Cristiana. Sul fronte opposto, i sostenitori del mantenimento della legge riunivano partiti laici e di sinistra, tra cui il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano.</p>



<p class="p1">L’esito fu netto: il 59,3% degli elettori votò “NO”, respingendo l’abrogazione e confermando quindi la possibilità legale di sciogliere il matrimonio civile. Il “SÌ”, favorevole all’abolizione del divorzio, si fermò al 40,7%.</p>



<p class="p1">Il risultato segnò una svolta culturale profonda. Per la prima volta, su un tema eticamente sensibile e fortemente divisivo, l’elettorato italiano si espresse in modo autonomo rispetto alle indicazioni prevalenti di una parte rilevante delle istituzioni religiose e politiche. Il voto evidenziò inoltre un cambiamento nei costumi e nella percezione dei diritti civili, in un Paese ancora attraversato da forti tensioni sociali e ideologiche.</p>



<p class="p1">Il referendum del 1974 rappresentò anche un banco di prova per lo strumento referendario introdotto dalla Costituzione, dimostrando la sua capacità di mobilitare ampie fasce della popolazione e incidere concretamente sull’ordinamento giuridico.</p>



<p class="p1">A distanza di oltre cinquant’anni, quella consultazione resta un punto di riferimento nella storia italiana, non solo per l’altissima partecipazione, ma anche per il suo impatto duraturo sul dibattito pubblico e sull’evoluzione dei diritti civili nel Paese.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referendum Giustizia, urne aperte il 22 e 23 marzo: guida al voto su separazione delle carriere e riforma costituzionale 2026</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/referendum-giustizia-urne-aperte-il-22-e-23-marzo-guida-al-voto-su-separazione-delle-carriere-e-riforma-costituzionale-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianna Vallone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[referendum no]]></category>
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					<description><![CDATA[Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla giustizia, una delle consultazioni più rilevanti degli ultimi anni che riguarda direttamente l’ordinamento [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per il <strong>referendum costituzionale sulla giustizia</strong>, una delle consultazioni più rilevanti degli ultimi anni che riguarda direttamente l’ordinamento giudiziario e la Costituzione della Repubblica Italiana.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quando e come si vota</h2>



<p>La consultazione si svolgerà <strong>domenica 22 marzo dalle 7 alle 23</strong> e <strong>lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15</strong>. Non è previsto alcun quorum di partecipazione: la legge costituzionale sottoposta a voto sarà approvata se otterrà la <strong>maggioranza dei voti validi espressi</strong>, indipendentemente dall’affluenza alle urne. </p>



<p>Gli elettori italiani iscritti nelle liste elettorali (anche all’estero, tramite voto per corrispondenza) potranno esprimere la propria scelta sulla <strong>singola domanda referendaria</strong> proposta nella scheda. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cosa si vota: il quesito</h2>



<p>Il testo del quesito, come riportato nella scheda, chiede ai cittadini se <strong>approvano la legge costituzionale</strong> che modifica diversi articoli della Costituzione relativi all’ordinamento giudiziario e all’istituzione della Corte disciplinare. Votando <strong>Sì</strong>, l’elettore esprime la volontà di confermare la riforma; votando <strong>No</strong>, si chiede di respingerla. </p>



<p>La legge in questione – approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025 ma non con la maggioranza qualificata che avrebbe evitato il referendum – è nota nell’opinione pubblica come <strong>“Riforma Nordio”</strong>, dal nome del ministro della Giustizia che l’ha promossa. </p>



<h2 class="wp-block-heading">I contenuti della riforma</h2>



<p>La proposta di modifica della Costituzione riguarda principalmente l’<strong>assetto del sistema giudiziario</strong>, con alcune novità chiave:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Separazione delle carriere</strong> tra magistrati giudicanti (giudici) e pubblici ministeri (procure): oggi magistrati possono passare da una funzione all’altra lungo la carriera; la riforma prevede che chi sceglie una carriera non possa più cambiare ruolo. </li>



<li><strong>Scissione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)</strong> in due organi distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, con componenti selezionati in parte tramite <strong>sorteggio</strong> invece delle elezioni tradizionali. </li>



<li><strong>Istituzione di una Corte Disciplinare</strong> con funzioni specifiche per la gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. </li>
</ul>



<p>Questi cambiamenti, pur tecnici, rappresentano modifiche profonde all’<strong>autogoverno della magistratura</strong> e alla gestione delle carriere e delle responsabilità nell’ordine giudiziario. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché si vota</h2>



<p>La riforma non è stata approvata con la maggioranza dei due terzi richiesta per le leggi costituzionali, quindi per poter entrare in vigore la Costituzione richiede la <strong>conferma popolare attraverso il referendum</strong>.  In questo tipo di consultazione, quindi, <strong>ogni voto conta</strong>, e non occorre raggiungere un quorum di partecipazione per renderlo valido.</p>



<h2 class="wp-block-heading"> Dibattito e posizioni</h2>



<p>La campagna referendaria ha acceso un confronto intenso a livello politico e istituzionale. Sostenitori della riforma sostengono che la separazione delle carriere e la riforma degli organi di autogoverno della magistratura possano <strong>migliorare la trasparenza e l’efficienza del sistema giudiziario</strong>, rafforzando l’indipendenza e la legittimità degli organi. </p>



<p>Critici, invece, mettono in guardia contro il rischio che tali modifiche possano <strong>indebolire la separazione dei poteri e favorire interferenze politiche</strong>, oltre a sollevare dubbi sull’efficacia di alcune soluzioni proposte, come il sorteggio per la scelta dei membri degli organi di autogoverno. (</p>



<h2 class="wp-block-heading">Voto all’estero</h2>



<p>I cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE possono votare per corrispondenza, ricevendo il materiale elettorale al loro indirizzo. Chi si trova temporaneamente all’estero per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche può anch’esso votare per posta rispettando le scadenze previste. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché il referendum è importante</h2>



<p>Si tratta del <strong>quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica</strong> e di una consultazione che coinvolge aspetti strutturali del sistema giudiziario italiano – un tema che da decenni alimenta dibattiti tra politici, giuristi e cittadini. </p>



<p>L’esito della votazione avrà effetti diretti sul funzionamento dell’ordinamento giudiziario e potenzialmente sulle relazioni tra magistratura, governo e Parlamento, con importanti riflessi istituzionali nei prossimi anni.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sono un omicida ma sulle esequie della vittima voglio decidere io</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sono-un-omicida-ma-sulle-esequie-della-vittima-voglio-decidere-io/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 585 bis]]></category>
		<category><![CDATA[codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[esequie dopo violenza familiare]]></category>
		<category><![CDATA[funerale vittima femminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[violenza familiare]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel codice penale italiano è stata recentemente introdotta una nuova disposizione, che interviene su un aspetto particolarmente delicato collegato ai reati di omicidio e di violenza familiare. La norma nasce [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel codice penale italiano è stata recentemente introdotta una nuova disposizione, che interviene su un aspetto particolarmente delicato collegato ai reati di omicidio e di violenza familiare. La norma nasce per evitare situazioni paradossali che in passato potevano verificarsi quando l’autore del delitto era anche il familiare più prossimo della vittima.</p>



<p>La legge, approvata definitivamente dal Parlamento, stabilisce una specifica pena accessoria: chi viene condannato per aver causato la morte del coniuge, della persona unita civilmente o di un parente prossimo perde automaticamente ogni diritto di decidere sulle spoglie mortali della vittima.</p>



<p>Prima di questo intervento legislativo, infatti, il sistema normativo non prevedeva una regola chiara. Il potere di decidere su funerali, sepoltura o cremazione era disciplinato principalmente dal regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 285/1990), che attribuisce tali scelte ai familiari più stretti. In assenza di una norma specifica, poteva quindi accadere che proprio l’autore dell’omicidio, spesso partner o coniuge, risultasse formalmente titolare del diritto di decidere sul destino della salma.</p>



<p>L’articolo 585-bis colma questo vuoto normativo introducendo una conseguenza automatica: la decadenza da ogni facoltà in materia di disposizione delle spoglie mortali della vittima. Ciò significa che il responsabile del delitto non potrà più scegliere se procedere alla sepoltura, alla tumulazione o alla cremazione, né potrà intervenire nelle decisioni relative alle esequie.</p>



<p>La disposizione si applica quando la condanna riguarda alcuni gravi delitti contro la persona, come l’omicidio volontario, l’omicidio del consenziente o altre ipotesi in cui da condotte violente o maltrattamenti derivi la morte della vittima. La decadenza opera anche nei casi di patteggiamento.</p>



<p>Il legislatore ha inoltre previsto un ulteriore meccanismo di tutela: già dalla fase delle indagini l’indagato per tali reati può essere temporaneamente escluso dalle decisioni riguardanti la salma, evitando che possa intervenire prima della definizione del processo.</p>



<p>La nuova norma ha quindi un forte valore non solo giuridico ma anche simbolico. Essa impedisce che l’autore di un omicidio continui a esercitare prerogative familiari sulla vittima anche dopo la morte, rafforzando la tutela della dignità della persona offesa e dei suoi familiari.</p>



<p>In questo modo il diritto penale interviene su un profilo spesso trascurato, ma carico di significato umano e sociale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referendum sulla giustizia: cosa cambia se vince il Sì o il No (e cosa può succedere dopo)</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/referendum-sulla-giustizia-cosa-cambia-se-vince-il-si-o-il-no-e-cosa-puo-succedere-dopo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[referendum giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura, la cosiddetta “riforma Nordio”, già approvata dal Parlamento ma non [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura, la cosiddetta “riforma Nordio”, già approvata dal Parlamento ma non con la maggioranza dei due terzi, e quindi sottoposta a conferma popolare. Si tratta di un referendum confermativo: non è previsto quorum e l’esito dipenderà dalla maggioranza dei voti validi. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa si vota</h2>



<p>Il quesito riguarda una legge costituzionale che modifica diversi articoli della Costituzione sull’ordinamento giudiziario. </p>



<p>I punti principali della riforma sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri;</li>



<li>creazione di due Consigli superiori della magistratura distinti;</li>



<li>istituzione di un’Alta Corte disciplinare;</li>



<li>modifiche ai meccanismi di selezione e governo interno della magistratura. </li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa cambia se vince il Sì</h2>



<p>Se prevalgono i voti favorevoli, la riforma entrerà in vigore e modificherà la Costituzione. </p>



<p>In concreto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>giudici e pm seguiranno carriere separate, senza possibilità di passaggio tra i ruoli;</li>



<li>il Csm sarà diviso in due organi distinti, uno per ciascuna carriera;</li>



<li>verrà istituita una nuova Corte disciplinare per valutare la responsabilità dei magistrati. </li>
</ul>



<p>Gli effetti non saranno immediati: serviranno leggi attuative per rendere operative le nuove regole. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa cambia se vince il No</h2>



<p>Se prevale il No, la riforma sarà respinta e non entrerà in vigore. </p>



<p>Resterà quindi l’attuale assetto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>nessuna separazione delle carriere tra giudici e pm;</li>



<li>un unico Consiglio superiore della magistratura;</li>



<li>sistema disciplinare interno alla magistratura. </li>
</ul>



<p>In questo caso la Costituzione resterà invariata. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa può succedere dopo il voto</h2>



<p>Le conseguenze dipendono dall’esito:</p>



<p><strong>Se vince il Sì</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il Parlamento dovrà approvare le norme di attuazione;</li>



<li>si aprirà una fase di riorganizzazione della magistratura;</li>



<li>possibili tempi medio-lunghi per rendere operative tutte le novità. </li>
</ul>



<p><strong>Se vince il No</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la riforma decade definitivamente;</li>



<li>il tema della giustizia potrebbe tornare al centro del dibattito politico con nuove proposte di riforma.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">La posta in gioco</h2>



<p>Il referendum incide su uno dei pilastri dello Stato: l’equilibrio tra poteri e l’indipendenza della magistratura. </p>



<p>Il voto, dunque, non riguarda singole misure ma l’intero impianto della riforma: gli elettori sono chiamati a confermare o respingere in blocco le modifiche alla Costituzione. </p>



<p>In sintesi, il Sì introduce un nuovo modello di organizzazione della magistratura, mentre il No mantiene quello attuale. Il risultato determinerà se e come cambierà uno degli assetti fondamentali dell’ordinamento italiano.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referendum che hanno segnato la storia italiana</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/referendum-che-hanno-segnato-la-storia-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[monarchia]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[stato italiano]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel corso della storia repubblicana, i referendum hanno rappresentato uno strumento decisivo attraverso cui i cittadini italiani hanno inciso direttamente su scelte politiche, sociali e istituzionali di grande rilievo. Alcune [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">Nel corso della storia repubblicana, i referendum hanno rappresentato uno strumento decisivo attraverso cui i cittadini italiani hanno inciso direttamente su scelte politiche, sociali e istituzionali di grande rilievo. Alcune consultazioni, più di altre, hanno prodotto cambiamenti profondi nel Paese.</p>



<p class="p1">Il primo e più significativo è il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, che sancì la fine della monarchia e la nascita della Repubblica. Con la vittoria della Repubblica, l’Italia cambiò forma di Stato, aprendo la strada alla successiva Costituzione del 1948.</p>



<p class="p1">Tra i referendum abrogativi, uno dei più rilevanti è quello del 1974 sul divorzio. In quell’occasione, gli elettori furono chiamati a decidere se cancellare la legge che introduceva il divorzio. La vittoria del “No” all’abrogazione confermò la legge, segnando un passaggio cruciale nel processo di modernizzazione della società italiana.</p>



<p class="p1">Un altro momento chiave è rappresentato dal referendum del 1981 sull’aborto, relativo alla legge sull’interruzione volontaria di gravidanza. Anche in questo caso prevalse il “No” all’abrogazione, confermando la normativa esistente e consolidando un importante diritto civile.</p>



<p class="p1">Nel 1987, il referendum sul nucleare portò alla chiusura delle centrali nucleari italiane, segnando una svolta nella politica energetica nazionale dopo il disastro di Chernobyl. La scelta ebbe effetti duraturi sull’approvvigionamento energetico del Paese.</p>



<p class="p1">Negli anni Novanta, i referendum del 1993 contribuirono a trasformare il sistema politico ed elettorale italiano, favorendo il passaggio verso un modello maggioritario e incidendo profondamente sull’assetto della cosiddetta “Seconda Repubblica”.</p>



<p class="p1">Più recentemente, nel 2011, i referendum su acqua pubblica, energia nucleare e legittimo impedimento registrarono una forte partecipazione e portarono all’abrogazione delle norme oggetto dei quesiti, confermando il ruolo centrale della consultazione popolare su temi di interesse generale.</p>



<p class="p1">Infine, il referendum costituzionale del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari ha modificato la composizione del Parlamento, riducendo deputati e senatori e incidendo sull’assetto istituzionale.</p>



<p class="p1">Nel complesso, i referendum hanno rappresentato uno strumento fondamentale di democrazia diretta, capace in più occasioni di orientare scelte strategiche e di riflettere i cambiamenti sociali del Paese.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referendum sulla riforma della giustizia, conto alla rovescia per il voto del 22-23 marzo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/referendum-sulla-riforma-della-giustizia-conto-alla-rovescia-per-il-voto-del-22-23-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[referendum giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[referendum no]]></category>
		<category><![CDATA[referendum si]]></category>
		<category><![CDATA[si e no]]></category>
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					<description><![CDATA[Mancano pochi giorni al referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Gli elettori saranno chiamati a esprimersi sull’approvazione definitiva della legge [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mancano pochi giorni al <strong>referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia</strong> che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Gli elettori saranno chiamati a esprimersi sull’approvazione definitiva della legge di revisione della Costituzione approvata dal Parlamento nei mesi scorsi e relativa all’assetto della magistratura e ai suoi organi di autogoverno.</p>



<p>Il voto rientra nella procedura prevista dall’articolo 138 della Costituzione per le leggi costituzionali che non hanno ottenuto in Parlamento la maggioranza qualificata dei due terzi. In questo caso è possibile richiedere un referendum confermativo e, a differenza dei referendum abrogativi, non è previsto il quorum di partecipazione: la riforma entrerà in vigore se la maggioranza dei voti validi sarà favorevole. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, quando inizierà lo scrutinio.</p>



<p>Il testo sottoposto al voto popolare interviene su diversi aspetti dell’ordinamento giudiziario. <strong>Tra i punti centrali della riforma vi sono la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la creazione di due distinti Consigli superiori della magistratura e l’introduzione di nuove modalità di selezione per parte dei componenti degli organi di autogoverno, oltre alla previsione di un organo disciplinare specifico per i magistrati.</strong></p>



<p>Il confronto politico e istituzionale che ha accompagnato la riforma si è sviluppato attorno a posizioni contrapposte. I sostenitori del “Sì” ritengono che le modifiche possano contribuire a rendere il sistema giudiziario più equilibrato e trasparente, rafforzando la distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti e introducendo nuovi strumenti per ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura.</p>



<p>I sostenitori del “No” esprimono invece preoccupazione per possibili effetti sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sull’autonomia della magistratura. Secondo questa posizione, alcune delle modifiche previste potrebbero incidere sul modello costituzionale attuale e aprire a un diverso rapporto tra magistratura e politica.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referendum costituzionale: incontro pubblico a Caselle in Pittari il 15 marzo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/referendum-costituzionale-incontro-pubblico-a-caselle-in-pittari-il-15-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caselle in Pittari]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni amministrative cilento]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia referendum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum come funziona]]></category>
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					<description><![CDATA[Domenica 15 marzo, alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Caselle in Pittari, si terrà un convegno pubblico dedicato al referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Domenica 15 marzo, alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Caselle in Pittari, si terrà un convegno pubblico dedicato al referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di approfondimento e di confronto su un tema di grande rilevanza istituzionale, fornendo strumenti utili per comprendere il quesito referendario e formarsi un’opinione consapevole.</p>



<p>Ad aprire i lavori sarà la dott.ssa Anita Polito, GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, che illustrerà il quesito referendario da un punto di vista strettamente tecnico e giuridico.</p>



<p>Seguiranno gli interventi del prof. Gherardo Maria Marenghi, ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Salerno, e dell’avv. Franco Maldonato, penalista e coordinatore del comitato “Giusto dire no” della Regione Basilicata, che contribuiranno ad approfondire il tema sia sotto il profilo tecnico sia presentando le rispettive posizioni a sostegno del “Sì” e del “No”.<br />A moderare il dibattito sarà il dott. Lorenzo Peluso, giornalista e saggista.</p>



<p>Gli organizzatori auspicano una partecipazione ampia e attenta da parte della cittadinanza, affinché un tema caratterizzato da un elevato grado di tecnicismo possa diventare più accessibile e comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Per il profilo umano e professionale dei relatori coinvolti, l’incontro si preannuncia come un evento di grande valore culturale e civico, di cui gli organizzatori si dichiarano particolarmente orgogliosi.<br /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giustizia: referendum del 22 marzo, cosa cambia nel sistema giudiziario</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-referendum-del-22-marzo-cosa-cambia-nel-sistema-giudiziario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 18:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[referendum giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[Gli elettori italiani sono chiamati alle urne il 22 e 23 marzo per un referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia approvata dal Parlamento nell’ottobre 2025. Il voto riguarda la [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Gli elettori italiani sono chiamati alle urne il <strong>22 e 23 marzo</strong> per un <strong>referendum costituzionale confermativo</strong> sulla riforma della giustizia approvata dal Parlamento nell’ottobre 2025. Il voto riguarda la legge costituzionale intitolata <em>“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”</em>. Essendo un referendum previsto dall’articolo 138 della Costituzione, non è previsto quorum: la riforma entrerà in vigore se prevarranno i “Sì”, mentre sarà respinta se vinceranno i “No”. </p>



<p>Il quesito sottoposto agli elettori riguarda la modifica di diversi articoli della Costituzione relativi all’ordinamento della magistratura e al funzionamento degli organi di autogoverno dei magistrati. Tra i punti centrali della riforma figurano la <strong>separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri</strong>, la riorganizzazione del <strong>Consiglio superiore della magistratura (CSM)</strong> e l’istituzione di una <strong>nuova Corte disciplinare</strong> per i magistrati. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Separazione delle carriere</h2>



<p>Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la separazione tra magistratura requirente e giudicante. Attualmente in Italia giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine giudiziario: accedono tramite lo stesso concorso e, in alcune fasi della carriera, possono passare da una funzione all’altra.</p>



<p>La riforma prevede invece due percorsi distinti fin dall’inizio della carriera: chi sceglie di diventare <strong>pubblico ministero</strong> non potrà successivamente diventare <strong>giudice</strong>, e viceversa. Secondo i sostenitori della riforma, questa separazione rafforzerebbe l’imparzialità del processo e avvicinerebbe il sistema italiano a quello di altri Paesi europei. I critici, invece, temono che la distinzione possa ridurre l’indipendenza dei pubblici ministeri e modificare l’equilibrio tra accusa e giudice nel processo penale. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Nuovo assetto del CSM</h2>



<p>La riforma interviene anche sul <strong>Consiglio superiore della magistratura</strong>, l’organo costituzionale che governa la carriera dei magistrati, occupandosi di nomine, trasferimenti e procedimenti disciplinari.</p>



<p>Il progetto prevede la creazione di <strong>due distinti organi di autogoverno</strong>, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. L’obiettivo dichiarato è evitare possibili conflitti di interesse tra chi esercita l’azione penale e chi giudica.</p>



<p>Un’altra novità riguarda il sistema di selezione dei componenti togati: in alcune ipotesi previste dalla riforma si introduce il <strong>sorteggio tra magistrati</strong>, misura pensata per limitare il peso delle correnti interne alla magistratura e ridurre l’influenza delle dinamiche associative. Anche su questo punto il dibattito è acceso: per alcuni costituzionalisti il sorteggio potrebbe favorire maggiore equilibrio, mentre altri ritengono che possa indebolire la rappresentanza e la competenza dell’organo. </p>



<h2 class="wp-block-heading">La nuova Corte disciplinare</h2>



<p>Tra le innovazioni previste figura anche l’istituzione di una <strong>Corte disciplinare autonoma</strong>, incaricata di giudicare eventuali illeciti dei magistrati. Attualmente le procedure disciplinari sono gestite dal CSM; la riforma punta a creare un organismo separato, con l’obiettivo dichiarato di garantire maggiore imparzialità e trasparenza nei procedimenti disciplinari. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Le implicazioni pratiche</h2>



<p>Dal punto di vista pratico, la riforma non modifica direttamente lo svolgimento dei processi o il contenuto delle sentenze. Gli effetti riguardano soprattutto <strong>l’organizzazione della magistratura e l’equilibrio istituzionale tra i suoi organi</strong>.</p>



<p>Secondo diversi studiosi di diritto costituzionale, il referendum rappresenta quindi una scelta sul modello di giustizia: da un lato un sistema più separato tra funzioni di accusa e giudizio, dall’altro la conferma dell’assetto attuale che considera giudici e pubblici ministeri parte dello stesso ordine giudiziario.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un dibattito che dura da decenni</h2>



<p>Il tema della separazione delle carriere e della riforma del CSM è al centro del dibattito politico e giuridico italiano da oltre trent’anni. La consultazione referendaria di marzo rappresenta uno dei passaggi più rilevanti di questa discussione.</p>



<p>Il risultato del voto determinerà se la riforma approvata dal Parlamento entrerà in vigore oppure se resterà in vigore l’attuale assetto costituzionale della magistratura italiana.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giustizia e innovazione: processi digitali in Italia, come il PNRR accelera la modernizzazione dei tribunali</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-e-innovazione-processi-digitali-in-italia-come-il-pnrr-accelera-la-modernizzazione-dei-tribunali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 18:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
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					<description><![CDATA[Digitalizzazione dei procedimenti, fascicoli processuali elettronici e nuove piattaforme informatiche: la giustizia italiana sta attraversando una fase di profonda trasformazione grazie agli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e [...]]]></description>
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<p>Digitalizzazione dei procedimenti, fascicoli processuali elettronici e nuove piattaforme informatiche: la giustizia italiana sta attraversando una fase di profonda trasformazione grazie agli investimenti previsti dal <strong>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)</strong>. L’obiettivo è ridurre i tempi dei processi e migliorare l’efficienza del sistema giudiziario attraverso strumenti digitali e nuove tecnologie.</p>



<p>Secondo i dati del <strong>Ministero della Giustizia</strong>, il PNRR destina alla modernizzazione del sistema giudiziario <strong>oltre 2 miliardi di euro</strong>, con interventi che riguardano l’infrastruttura tecnologica dei tribunali, la digitalizzazione degli atti processuali e lo sviluppo di nuove piattaforme informatiche per la gestione dei procedimenti. Il programma rientra nelle riforme richieste dall’Unione europea per migliorare l’efficienza della giustizia e favorire la crescita economica del Paese.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il processo telematico</h2>



<p>Uno dei pilastri della digitalizzazione è rappresentato dal <strong>processo telematico</strong>, già diffuso nel settore civile e progressivamente esteso anche agli altri ambiti della giurisdizione.</p>



<p>Il <strong>Processo Civile Telematico (PCT)</strong> consente ad avvocati e magistrati di depositare atti, consultare fascicoli e ricevere comunicazioni ufficiali attraverso piattaforme digitali, riducendo la necessità di recarsi fisicamente negli uffici giudiziari. Negli ultimi anni il sistema è stato ulteriormente potenziato, con l’introduzione di nuove funzionalità per la gestione dei documenti e delle notifiche.</p>



<p>Parallelamente sono stati sviluppati il <strong>Processo Amministrativo Telematico (PAT)</strong> e il <strong>Processo Tributario Telematico (PTT)</strong>, mentre nel settore penale è in corso l’estensione degli strumenti digitali per il deposito di atti e la consultazione dei fascicoli.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il fascicolo digitale</h2>



<p>Tra le innovazioni più rilevanti vi è il <strong>fascicolo processuale digitale</strong>, che sostituisce progressivamente la documentazione cartacea. Tutti gli atti del procedimento – memorie, provvedimenti, verbali e documenti – vengono archiviati in formato elettronico e possono essere consultati online dalle parti autorizzate.</p>



<p>Secondo il Ministero della Giustizia, questa modalità consente di migliorare la tracciabilità dei procedimenti, ridurre i tempi di gestione delle pratiche e facilitare lo scambio di informazioni tra tribunali, procure e avvocati.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le piattaforme informatiche per i tribunali</h2>



<p>Il PNRR prevede anche il potenziamento delle piattaforme informatiche che supportano il lavoro degli uffici giudiziari. Tra gli interventi principali figurano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’aggiornamento dei sistemi di gestione dei procedimenti</li>



<li>la digitalizzazione degli archivi giudiziari</li>



<li>il miglioramento delle infrastrutture informatiche dei tribunali</li>



<li>lo sviluppo di strumenti per l’analisi dei dati giudiziari.</li>
</ul>



<p>Queste misure puntano a rendere più efficiente il lavoro degli operatori della giustizia e a ridurre i tempi dei procedimenti, uno degli obiettivi centrali della riforma. L’Italia si è infatti impegnata con l’Unione europea a ridurre significativamente la durata media dei processi civili e penali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Intelligenza artificiale e analisi dei dati</h2>



<p>Tra le innovazioni in fase di sviluppo vi sono anche strumenti di <strong>intelligenza artificiale</strong> applicati alla gestione dei procedimenti. In alcuni progetti sperimentali la tecnologia viene utilizzata per classificare automaticamente gli atti, facilitare la ricerca nei fascicoli digitali e analizzare grandi quantità di dati giudiziari.</p>



<p>Secondo il Ministero della Giustizia, l’obiettivo non è sostituire il ruolo del magistrato, ma fornire <strong>strumenti di supporto decisionale e organizzativo</strong>, capaci di migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Gli obiettivi del PNRR</h2>



<p>La digitalizzazione della giustizia rappresenta uno dei pilastri della riforma prevista dal PNRR. Tra i traguardi fissati dal programma figurano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la riduzione dei tempi dei processi civili e penali</li>



<li>l’aumento della produttività degli uffici giudiziari</li>



<li>il miglioramento dell’accesso ai servizi per cittadini e professionisti</li>



<li>la creazione di un sistema giudiziario più trasparente ed efficiente.</li>
</ul>



<p>Secondo il Ministero della Giustizia, l’innovazione tecnologica, insieme alle riforme organizzative e al rafforzamento degli organici, dovrebbe contribuire a modernizzare uno dei settori chiave dello Stato.</p>



<p>La trasformazione digitale della giustizia italiana è dunque destinata a proseguire nei prossimi anni, con l’obiettivo di rendere i procedimenti più rapidi, accessibili e in linea con gli standard europei.</p>
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			</item>
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		<title>Il prossimo referendum non prevede un minimo di votanti: come funziona realmente?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-prossimo-referendum-non-prevede-un-minimo-di-votanti-come-funziona-realmente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[referendum come funziona]]></category>
		<category><![CDATA[referendum senza quorum]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa in materia, sottolineando di quanto questa renda importante una massiccia partecipazione al voto! Il prossimo referendum confermativo riporta al centro del dibattito pubblico [...]]]></description>
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<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa in materia, sottolineando di quanto questa renda importante una massiccia partecipazione al voto!</p>



<p>Il prossimo referendum confermativo riporta al centro del dibattito pubblico uno strumento di democrazia diretta spesso confuso con il più noto referendum abrogativo. Eppure le differenze, soprattutto in tema di quorum, sono decisive e incidono profondamente sugli effetti del voto.</p>



<p>Il referendum confermativo è previsto dall’art. 138 della Costituzione e interviene sulle leggi di revisione costituzionale o sulle altre leggi costituzionali quando, in seconda deliberazione, non siano state approvate da ciascuna Camera con la maggioranza dei due terzi. In tal caso, entro tre mesi, possono richiederlo un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La consultazione serve a “confermare” o respingere una riforma già approvata dal Parlamento.</p>



<p>Diverso è il referendum abrogativo disciplinato dall’art. 75 della Costituzione, che consente ai cittadini di cancellare, in tutto o in parte, una legge ordinaria o un atto avente forza di legge già in vigore.<br>La differenza più rilevante riguarda il quorum. Nel referendum abrogativo è necessario che partecipi alla votazione la maggioranza degli aventi diritto: senza il 50% più uno degli elettori, il risultato è nullo, a prescindere dall’esito dei voti espressi. Nel referendum confermativo, invece, il quorum non è previsto. Ciò significa che qualunque sia il numero dei votanti, l’esito è valido e vincolante.</p>



<p>È proprio questo aspetto a rendere il referendum confermativo particolarmente incisivo. Anche se alle urne si recasse una percentuale ridotta di elettori, il risultato inciderebbe comunque sull’iter della legge costituzionale. Se prevalgono i “Sì”, la riforma viene promulgata e entra in vigore; se prevalgono i “No”, la legge non può essere promulgata e decade definitivamente.</p>



<p>In altre parole, una riforma già approvata dalle Camere può essere bloccata da una minoranza attiva del corpo elettorale. È una scelta consapevole del costituente: trattandosi di modifiche alla Carta fondamentale, si è voluto garantire uno strumento di controllo popolare privo del filtro del quorum, così da evitare che l’astensione diventi una strategia politica decisiva. Il referendum confermativo, dunque, non è un semplice passaggio formale, ma un momento di sovranità diretta che può cambiare il destino di una legge costituzionale, indipendentemente dal numero dei votanti. Ed è proprio per questo che ogni voto, anche in un contesto di scarsa affluenza, assume un peso determinante.</p>
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		<title>Ho un collega di lavoro poco attento all’igiene personale: sono costretto a sopportarlo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-un-collega-di-lavoro-poco-attento-alligiene-personale-sono-costretto-a-sopportarlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 12:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci tranquillizza, spiegandoci come la nostra normativa permetta, anzi imponga al datore di lavoro, di mantenere un ambiente consono ai dettami della comune decenza. La presenza di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">L&#8217;avvocato Simone Labonia ci tranquillizza, spiegandoci come la nostra normativa permetta, anzi imponga al datore di lavoro, di mantenere un ambiente consono ai dettami della comune decenza.</p>



<p>La presenza di un dipendente che, per carenza di igiene personale, emana cattivi odori tali da infastidire colleghi e utenti non è solo una questione di buon senso o di convivenza civile, ma può assumere un preciso rilievo giuridico.<br />Il datore di lavoro, infatti, non può ignorare situazioni che incidano negativamente sull’ambiente lavorativo, sul benessere dei dipendenti e sulla produttività complessiva.<br />Il quadro normativo di riferimento è anzitutto l’art. 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.<br />Tale tutela comprende anche il diritto a prestare attività in un ambiente salubre e rispettoso della dignità personale.</p>



<p>Odori persistenti e molesti, se tali da creare disagio diffuso, possono configurare una violazione di questo obbligo.</p>



<p>A ciò si aggiungono le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che, pur non menzionando espressamente l’igiene personale, impongono al datore di prevenire situazioni che possano incidere sul benessere psico-fisico dei lavoratori.<br />Il disagio olfattivo, specie se reiterato, può infatti generare stress lavorativo e compromettere le relazioni interne.<br />La giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, ha chiarito che il datore di lavoro ha il potere-dovere di intervenire per ripristinare condizioni di normale convivenza, purché lo faccia nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore interessato.<br />L’intervento non può mai tradursi in umiliazioni pubbliche o comportamenti discriminatori, vietati dallo Statuto dei lavoratori e dalla normativa antidiscriminatoria.<br />In concreto, la gestione corretta della situazione passa attraverso un richiamo riservato, improntato a correttezza e proporzionalità, volto a segnalare il disagio arrecato e a richiedere un adeguamento dei comportamenti igienici. Solo in caso di persistente inadempimento, nonostante gli avvertimenti, possono essere valutate misure disciplinari, sempre graduate e motivate, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.<br />Va inoltre considerata l’ipotesi in cui il problema sia riconducibile a condizioni di salute o di disagio personale. In tali casi, il datore di lavoro deve adottare un approccio ancora più prudente, valutando soluzioni organizzative o di supporto, evitando automatismi sanzionatori.<br />In buona sostanza, il datore di lavoro non solo può, ma deve intervenire quando l’assenza di igiene personale di un dipendente compromette il benessere dell’ambiente di lavoro.<br />Tuttavia, l’esercizio di tale potere richiede equilibrio, rispetto della persona e rigorosa osservanza dei limiti imposti dall’ordinamento, affinché la tutela dei colleghi non si trasformi in una lesione dei diritti individuali.</p>
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		<item>
		<title>Costituzione intoccabile? La storia dimostra il contrario</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/costituzione-intoccabile-la-storia-dimostra-il-contrario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 13:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra come questa frase, spesso usata in maniera plateale e politicizzata, non risponda alla realtà dei fatti! L’espressione “la Costituzione non si tocca” è diventata, nel [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra come questa frase, spesso usata in maniera plateale e politicizzata, non risponda alla realtà dei fatti!</p>



<p>L’espressione “la Costituzione non si tocca” è diventata, nel dibattito pubblico, uno slogan identitario. Ma dal punto di vista giuridico e storico, la frase appare quantomeno incongruente. La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, non è mai stata concepita come un testo immutabile: al contrario, i Padri costituenti inserirono all’articolo 138 un preciso meccanismo di revisione costituzionale, proprio per consentire adattamenti nel tempo.<br />La rigidità della Costituzione italiana non significa intangibilità, bensì che le modifiche richiedono un procedimento aggravato: doppia deliberazione di ciascuna Camera e, in determinati casi, referendum confermativo.<br />Se davvero “non si toccasse”, non esisterebbe questa procedura.</p>



<p>I numeri smentiscono lo slogan. Dal 1948 ad oggi la Carta è stata modificata decine di volte. Le leggi costituzionali approvate sono oltre 40 e hanno inciso su parti rilevanti dell’ordinamento. Tra le riforme più significative si possono ricordare quella del 2001, che ha ampliato le competenze delle Regioni; la riforma del 2012 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio; la riduzione del numero dei parlamentari nel 2020; l’abbassamento dell’età per l’elettorato attivo al Senato nel 2021; e, più recentemente, l’inserimento della tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali nel 2022.<br />Altre riforme, pur approvate dal Parlamento, sono state respinte dal corpo elettorale tramite referendum costituzionale, come nel 2006 e nel 2016.</p>



<p>Ciò dimostra che la Costituzione si può “toccare”, ma solo seguendo regole rigorose e con il possibile controllo diretto dei cittadini.</p>



<p>L’incongruenza della frase, dunque, è evidente: la Costituzione non è un testo sacro e immobile, bensì una legge fondamentale rigida ma modificabile. La sua forza non risiede nell’essere intoccabile, bensì nell’equilibrio tra stabilità e capacità di evolversi.<br />Dire “non si tocca” può avere un valore politico o simbolico, come richiamo alla prudenza contro riforme avventate. Tuttavia, sul piano giuridico, la storia repubblicana dimostra l’esatto contrario: la Carta è stata toccata molte volte. E proprio questa possibilità di revisione, disciplinata e controllata, rappresenta uno degli elementi di maggiore maturità della nostra democrazia costituzionale.</p>
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		<item>
		<title>Cani e deiezioni in strada: cosa prevede la legge per i proprietari</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cani-e-deiezioni-in-strada-cosa-prevede-la-legge-per-i-proprietari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Pet Life]]></category>
		<category><![CDATA[cani deiezioni]]></category>
		<category><![CDATA[feci animale]]></category>
		<category><![CDATA[pulire deiezioni cani]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta immediata delle feci animale]]></category>
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					<description><![CDATA[In Italia i proprietari di cani hanno precisi obblighi quando portano a spasso i propri animali, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle deiezioni nei luoghi pubblici. La normativa nasce [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In Italia i proprietari di cani hanno precisi obblighi quando portano a spasso i propri animali, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle deiezioni nei luoghi pubblici. La normativa nasce con l’obiettivo di tutelare <strong>igiene urbana, salute pubblica e decoro delle città</strong>.</p>



<p>Il principio generale è stabilito da norme nazionali e da regolamenti comunali: <strong>il proprietario o chi conduce il cane è responsabile della raccolta immediata delle feci lasciate dall’animale in strada o in qualsiasi spazio pubblico</strong>.</p>



<p>La base normativa deriva dalle disposizioni sulla tutela degli animali e della salute pubblica contenute nelle <strong>ordinanze del Ministero della Salute sulla gestione degli animali d’affezione</strong>, integrate poi da regolamenti locali dei Comuni. In sostanza, chi porta a passeggio il cane deve essere <strong>sempre munito di strumenti per la raccolta</strong>, come sacchetti o palette.</p>



<p>Se il cane defeca su marciapiedi, piazze, giardini pubblici o altre aree urbane, il conduttore è tenuto a <strong>rimuovere subito le deiezioni e smaltirle negli appositi contenitori dei rifiuti</strong>. In molte città è inoltre previsto l’obbligo di <strong>portare con sé i sacchetti</strong>, anche quando l’animale non ha ancora sporcato.</p>



<p>Le sanzioni per chi non raccoglie gli escrementi sono stabilite dai regolamenti comunali e variano da città a città, ma generalmente si collocano <strong>tra circa 50 e 500 euro</strong>. <br>I controlli possono essere effettuati dalla <strong>polizia municipale</strong> o da altri organi di vigilanza urbana.</p>



<p>Negli ultimi anni alcune amministrazioni locali hanno sperimentato strumenti più avanzati per contrastare il fenomeno. In alcune aree del Nord Italia, ad esempio nella provincia di Bolzano, è stato introdotto un sistema di <strong>registrazione del DNA dei cani</strong>, che permette di risalire al proprietario analizzando le feci abbandonate e applicare la multa. Le sanzioni in questi casi possono arrivare fino a <strong>500 euro per chi non raccoglie le deiezioni</strong>. </p>



<p>Oltre alla raccolta delle feci, alcuni regolamenti comunali prevedono anche l’obbligo di <strong>pulire con acqua l’urina del cane</strong>, soprattutto su marciapiedi o davanti a edifici e negozi, per evitare cattivi odori e degrado urbano. </p>



<p>Gli esperti di diritto amministrativo ricordano che la responsabilità ricade sempre sul <strong>proprietario o su chi conduce l’animale in quel momento</strong>, anche se il cane appartiene a un’altra persona. L’obiettivo delle norme non è limitare la presenza degli animali nelle città, ma <strong>garantire la convivenza tra cittadini, animali e spazi pubblici</strong>.</p>



<p>In Italia, dove i cani registrati superano ormai i milioni di esemplari, la corretta gestione delle deiezioni rappresenta dunque <strong>un obbligo legale ma anche una regola fondamentale di civiltà urbana</strong>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Revisione della legislazione UE sul benessere animale: 190mila cittadini chiedono di abbandonare le gabbie e salvare i pulcini maschi</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/revisione-della-legislazione-ue-sul-benessere-animale-190mila-cittadini-chiedono-di-abbandonare-le-gabbie-e-salvare-i-pulcini-maschi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[legge pulcini maschi]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione pulcini maschi]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Italia ha già adottato una legge che vieta l’uccisione dei pulcini maschi nell’industria delle uova e ha disposto un fondo per la transizione cage-free dimostrando che il cambiamento è possibile. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’Italia ha già adottato una legge che vieta l’uccisione dei pulcini maschi nell’industria delle uova e ha disposto un fondo per la transizione cage-free dimostrando che il cambiamento è possibile. L’Unione europea al contrario temporeggia, ma i cittadini italiani ed europei chiedono il contrario.</p>



<p>Il 27 febbraio 2026, la Commissione europea ha pubblicato i risultati della più grande consultazione pubblica mai condotta sul benessere degli animali allevati. Sono state raccolte 190.063 risposte valide da 159 paesi, di cui 3.416 provenienti dall&#8217;Italia. I dati verificati dalla Commissione stessa mostrano che il 99% dei cittadini ritiene molto importante o importante eliminare gradualmente le gabbie per le galline ovaiole e i maiali.&nbsp;</p>



<p>Quasi il 98% di tutti gli intervistati, compreso il 56% delle aziende e delle associazioni di categoria, ha ritenuto eticamente problematica l&#8217;uccisione sistematica dei pulcini maschi di un giorno. Il 99% sostiene la necessità di norme vincolanti di equivalenza delle importazioni.</p>



<p>La sintesi della Commissione conferma il forte sostegno ai sistemi senza gabbie, a norme equivalenti in materia di benessere animale per i prodotti di origine animale importati da Paesi terzi e alla fine dell&#8217;uccisione sistematica dei pulcini maschi. Questi risultati confermano quanto richiesto da 1,4 milioni di cittadini attraverso l&#8217;iniziativa End the Cage Age nel 2021, quando la Commissione si è impegnata a presentare una legislazione senza gabbie entro la fine del 2023.</p>



<p>Tale scadenza è trascorsa senza che fosse stata adottata alcuna normativa. La revisione della normativa sugli animali allevati a scopo alimentare infatti non è stata inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2026. Il commissario Várhelyi ha indicato che le proposte sono ancora attese entro la fine del 2026, ma non è stata fissata alcuna data vincolante e non è stato pubblicato alcun progetto di legge. Questo è il terzo anno consecutivo in cui la normativa vincolante sul benessere degli animali allevati a scopo alimentare è assente dal programma di lavoro della Commissione.</p>



<p>I membri del Parlamento di quasi tutti i partiti italiani hanno già presentato una mozione che invita la Commissione europea a rendere questa revisione una priorità. Il 3 agosto 2022 l’Italia ha inoltre adottato una legge che vieta l’uccisione dei pulcini maschi nell’industria delle uova che dimostra la fattibilità di abbandonare questa pratica, e 190.063 cittadini europei puntano nella stessa direzione.</p>



<p>“L&#8217;Italia ha dimostrato che porre fine all&#8217;uccisione dei pulcini maschi è possibile, nonostante la resistenza dell&#8217;industria e le forti pressioni politiche. Numerosi cittadini italiani si sono uniti a 190.063 europei per confermare che questo è ciò che vogliono a livello europeo. Insomma,&nbsp; l&#8217;Italia ha agito quando l&#8217;UE non l&#8217;ha fatto. Ora deve esigere che l&#8217;UE segua il suo esempio. Il Governo italiano deve portare questo mandato a Bruxelles e richiedere una legislazione vincolante, non ulteriori consultazioni” ha dichiarato Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia.</p>



<p>Animal Equality chiede al Governo italiano di approvare formalmente una legislazione UE vincolante per eliminare gradualmente le gabbie e porre fine all&#8217;uccisione dei pulcini maschi in sede di Consiglio Agricoltura, di sostenere norme obbligatorie di equivalenza delle importazioni e di richiedere un calendario legislativo pubblicato dal Commissario Várhelyi e dal Commissario Hansen entro la fine del secondo trimestre del 2026.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A 20 giorni dal voto: clima, scontri e cosa è in gioco nel referendum sulla giustizia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/a-20-giorni-dal-voto-clima-scontri-e-cosa-e-in-gioco-nel-referendum-sulla-giustizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[referendum giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[Mentre mancano circa venti giorni al referendum confermativo sulla riforma della giustizia, l’Italia si trova in un acceso confronto politico e istituzionale su uno dei temi più divisivi dell’ultimo decennio. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Mentre mancano circa <strong>venti giorni al referendum confermativo sulla riforma della giustizia</strong>, l’Italia si trova in un acceso confronto politico e istituzionale su uno dei temi più divisivi dell’ultimo decennio. La consultazione popolare, senza quorum di partecipazione previsto dalla legge, chiede agli elettori se approvare o respingere la legge costituzionale che modifica profondamente l’assetto dell’autogoverno giudiziario. </p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Cos’è in votazione</strong></h3>



<p>Il quesito referendario chiede la conferma di una legge costituzionale approvata dal Parlamento a ottobre 2025, nota come <em>riforma Nordio</em> dal nome del ministro della Giustizia. Il testo prevede una <strong>modifica di sette articoli della Costituzione</strong> e introduce:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>La separazione delle carriere</strong> tra giudici e pubblici ministeri;</li>



<li>La creazione di <strong>due Consigli Superiori della Magistratura</strong> (uno per i giudici, uno per i pm) con componenti in parte estratti a sorte;</li>



<li>L’istituzione di una <strong>Alta Corte disciplinare</strong> per i soli magistrati ordinari. </li>
</ul>



<p>La riforma mira, secondo i sostenitori, a rafforzare l’autonomia e la credibilità della magistratura, allineando l’Italia alle democrazie europee. I critici invece vedono nei cambiamenti un possibile indebolimento dell’indipendenza giudiziaria e un’apertura alla politicizzazione del sistema giudiziario. </p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Posizioni in campo</strong></h3>



<p>Sulla scheda referendaria gli elettori troveranno solo un “Sì” o un “No”. Le principali argomentazioni dei due fronti sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sì al referendum</strong>: secondo i comitati favorevoli la separazione delle carriere “assicura autonomia e equilibrio”, distinguendo chiaramente chi inquirente e chi giudica e contrastando il cosiddetto correntismo giudiziario. </li>



<li><strong>No al referendum</strong>: il fronte contrario sostiene che la riforma “ridimensiona l’autonomia dei magistrati”, indebolisce il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura e aumenta il rischio di interferenze politiche nel sistema giudiziario. </li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Clima politico e scontri istituzionali</strong></h3>



<p>Il referendum è diventato <strong>fulcro di uno scontro politico profondo</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il governo, guidato dalla premier <strong>Giorgia Meloni</strong>, ha difeso la riforma come necessaria per modernizzare la giustizia italiana, invitando a un dibattito “sereno e istituzionale”. </li>



<li>L’opposizione, capeggiata da partiti come il <strong>Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle</strong>, ha alzato la voce contro quello che definisce un tentativo di ridurre l’indipendenza giudiziaria e rafforzare il potere esecutivo. </li>



<li>Anche esponenti della magistratura e giuristi di rilievo hanno partecipato al dibattito pubblico, denunciando rischi di frammentazione dell’autogoverno dei magistrati o valorizzando aspetti positivi di trasparenza e imparzialità. </li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Sondaggi e prospettive di voto</strong></h3>



<p>Secondo gli ultimi sondaggi disponibili, <strong>il risultato appare molto incerto e dipenderà fortemente dalla partecipazione al voto</strong>. Alcune rilevazioni indicano che percentuali simili di elettori si dichiarano favorevoli o contrari, con l’affluenza stimata tra il 46% e il 50% degli aventi diritto.</p>



<p>In un referendum confermativo senza quorum, come questo, <strong>ognuno dei voti espressi può determinare l’esito finale</strong>, rendendo decisive le mobilitazioni dell’ultima settimana. </p>



<p>Il referendum si inserisce in un momento di <strong>tensioni politiche più ampie</strong>, con il governo impegnato anche su altri dossier istituzionali come l’ipotesi di riforma della legge elettorale. Secondo alcune analisi, l’esito referendario potrebbe avere ripercussioni sul quadro politico generale e su equilibri di potere tra maggioranza e opposizione in vista delle elezioni politiche del 2027. </p>
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		<title>Referendum giustizia, le ragioni del sì e del no a confronto con gli studenti universitari della Basilicata</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[referendum giustizia]]></category>
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					<description><![CDATA[Una tavola rotonda sulle ragioni del sì e del no al referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026 si terrà il 3 marzo alle ore 17 presso l’Università degli [...]]]></description>
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<p>Una tavola rotonda sulle ragioni del sì e del no al referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026 si terrà il 3 marzo alle ore 17 presso l’Università degli Studi della Basilicata, Campus di Macchia Romana, Aula A2.</p>



<p>L’iniziativa è rivolta a studenti e cittadini interessati a confrontarsi sulle modifiche delle norme costituzionali oggetto del referendum, con l’obiettivo di offrire strumenti critici e spunti di riflessione per una scelta consapevole.</p>



<p>Per le ragioni del&nbsp;<strong>No</strong>&nbsp;interverranno l’avv.&nbsp;<strong>Franco Maldonato</strong>, coordinatore del Comitato per il No in Basilicata, e il dott.&nbsp;<strong>Antonio Laganà</strong>, componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura. Per le ragioni del&nbsp;<strong>Sì</strong>&nbsp;prenderanno la parola l’avv.&nbsp;<strong>Valerio Murgano</strong>, componente della Giunta U.C.P.I. e direttore della Scuola Forense, e l’avv.&nbsp;<strong>Savino Murro</strong>, già componente della Giunta U.C.P.I.</p>
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		<title>Danno parentale, la Cassazione: risarcimento pieno solo se c’è reale legame affettivo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/danno-parentale-la-cassazione-risarcimento-pieno-solo-se-ce-reale-legame-affettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[danno parentale]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la sentenza commentata, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ribadendo che il mero vincolo biologico non [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con la sentenza commentata, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ribadendo che il mero vincolo biologico non è sufficiente a fondare il riconoscimento del risarcimento nella misura massima prevista dalle tabelle.</p>



<p>Il caso trae origine dalla richiesta risarcitoria avanzata dai figli per la morte del padre.<br />I giudici di merito avevano già operato una significativa riduzione dell’importo, rilevando l’assenza di un rapporto stabile e continuativo, nonché la mancanza di frequentazioni affettive idonee a dimostrare una reale comunanza di vita.<br />La Cassazione ha confermato tale impostazione, precisando che il danno parentale, pur configurandosi come pregiudizio &#8220;in re ipsa&#8221; quanto all’an debeatur, richiede una valutazione concreta ai fini del &#8220;quantum&#8221;.<br />In particolare, l’intensità del legame affettivo, la qualità della relazione e la sua effettiva coltivazione nel tempo costituiscono parametri imprescindibili per la personalizzazione della liquidazione.<br />Il principio si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, secondo cui le tabelle, in primis quelle elaborate dal Tribunale di Milano, rappresentano meri criteri orientativi e non valori automatici.<br />Il giudice conserva un ampio margine di apprezzamento per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, potendo discostarsi dai valori medi laddove emerga una relazione solo formale o sporadica.</p>



<p>Sul piano probatorio, la pronuncia ribadisce che grava sul danneggiato l’onere di dimostrare l’effettività del rapporto parentale sotto il profilo affettivo.<br />Non è sufficiente allegare la qualità di figlio o genitore: occorre fornire elementi concreti quali frequentazioni abituali, contatti costanti, sostegno morale o materiale, progettualità condivisa.<br />In mancanza, il giudice può legittimamente procedere a una liquidazione ridotta, parametrata alla reale incidenza della perdita.<br />In definitiva, il diritto al risarcimento non tutela la parentela in senso astratto, ma la dimensione relazionale autenticamente vissuta.<br />Rafforzato, dunque, il principio di personalizzazione del danno non patrimoniale e riaffermata la centralità della prova del legame affettivo quale presupposto per il pieno ristoro.</p>
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