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	<title>Novità Legislative | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Carabinieri, tutelare chi tutela gli altri: il valore di una scelta consapevole</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/carabinieri-tutelare-chi-tutela-gli-altri-il-valore-di-una-scelta-consapevole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 08:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta sindacale carabinieri]]></category>
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					<description><![CDATA[Dalla strada alle esigenze della vita quotidiana, Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME propone un percorso di rappresentanza, assistenza e servizi dedicati al personale dell’Arma. Perché dietro ogni uniforme c’è [...]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Dalla strada alle esigenze della vita quotidiana, Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME propone un percorso di rappresentanza, assistenza e servizi dedicati al personale dell’Arma. Perché dietro ogni uniforme c’è una persona, con responsabilità professionali, esigenze familiari e progetti per il futuro.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni giorno, nelle città come nei piccoli centri, nelle stazioni territoriali come nei servizi più impegnativi, i Carabinieri rappresentano un punto di riferimento per i cittadini. Sono presenti quando emerge una difficoltà, quando una famiglia chiede aiuto, quando una situazione richiede equilibrio, professionalità e capacità di prendere decisioni anche in condizioni complesse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È una responsabilità che non si esaurisce al termine del turno. Il servizio nell’Arma accompagna la vita personale, coinvolge le famiglie, richiede aggiornamento continuo e comporta spesso la necessità di affrontare questioni amministrative, giuridiche e previdenziali non sempre semplici da interpretare.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Proprio da questa realtà nasce una riflessione importante: chi ogni giorno tutela la sicurezza degli altri deve poter trovare, quando ne ha bisogno, interlocutori capaci di ascoltare e orientare anche le proprie esigenze.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto si inserisce <a href="https://lavocedeicarabinieri.it/">Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME</a>, una realtà associativa che mette al centro la partecipazione del personale e propone servizi pensati per accompagnare i Carabinieri nelle diverse fasi della vita professionale e personale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La tutela dei propri diritti comincia anche dalla scelta di informarsi e di conoscere gli strumenti a disposizione.</strong>&nbsp;Per chi desidera entrare a far parte di questa realtà associativa, è possibile avviare direttamente la procedura di adesione attraverso il canale ufficiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Vuoi conoscere da vicino PSC ASSIEME e scegliere di farne parte?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.pianetasindacalecarabinieri.it/iscriviti/"><strong><u>ISCRIVITI A PSC ASSIEME – COMPILA IL MODULO UFFICIALE</u></strong></a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>La rappresentanza parte dall’ascolto</strong><strong></strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Iscriversi a un sindacato non significa soltanto aderire a un’organizzazione. Significa scegliere di conoscere gli strumenti di rappresentanza disponibili, avere un riferimento al quale sottoporre i propri dubbi e informarsi sulle possibilità di assistenza connesse alla propria situazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per chi opera quotidianamente sul territorio, dove il tempo è spesso limitato e le responsabilità sono concrete, poter individuare un interlocutore a cui rivolgersi può fare la differenza. Una comunicazione amministrativa da comprendere, una questione disciplinare da approfondire, una pratica da avviare o una decisione previdenziale da valutare sono situazioni nelle quali disporre di informazioni chiare rappresenta un primo passo fondamentale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">PSC ASSIEME propone un percorso di orientamento e servizi associativi che mira a rispondere a queste necessità, favorendo un approccio basato sull’informazione, sul confronto e sulla conoscenza delle opportunità disponibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo è semplice: permettere a ogni associato di comprendere meglio a quali strumenti può accedere e come attivarsi in funzione delle proprie esigenze.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>Tutela legale, fisco e pensione: risposte alle necessità concrete</strong><strong></strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Tra gli ambiti presentati da PSC ASSIEME figura la tutela legale, con possibilità di primo orientamento per questioni amministrative, disciplinari, penali e penali militari, oltre agli aspetti connessi ai ricorsi amministrativi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In situazioni delicate, sapere a chi esporre il proprio problema e quali informazioni raccogliere può aiutare a individuare il percorso più appropriato. Le modalità di assistenza, le eventuali coperture e le spese devono essere verificate in relazione al singolo caso e alle condizioni applicabili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Accanto alla dimensione giuridica, vi sono esigenze più ordinarie, ma non per questo meno importanti. La gestione delle pratiche fiscali, come il modello 730 e la DSU per l’ISEE, richiede attenzione, documentazione corretta e conoscenza delle procedure. Per questi aspetti, il percorso associativo presenta un servizio di assistenza attraverso professionisti convenzionati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro momento significativo è quello del pensionamento. Dopo anni trascorsi al servizio delle istituzioni e delle comunità, affrontare il passaggio alla quiescenza significa confrontarsi con requisiti, procedure, domande e valutazioni economiche. PSC ASSIEME propone un supporto di orientamento sulle pratiche pensionistiche e sui passaggi tra gli uffici competenti, con l’intento di aiutare il personale a raccogliere le informazioni necessarie e a procedere con maggiore consapevolezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tutti questi ambiti, il valore dell’assistenza sta anche nella possibilità di non dover affrontare ogni passaggio da soli, ma di poter individuare un riferimento e capire da dove cominciare.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>Il benessere personale fa parte della tutela</strong><strong></strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Parlare delle esigenze dei Carabinieri significa andare oltre gli aspetti strettamente professionali. I ritmi di servizio, la gestione delle responsabilità, la complessità di determinate esperienze operative e l’equilibrio tra lavoro e famiglia possono incidere sul benessere individuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Riconoscere questa dimensione non significa mettere in discussione la professionalità del personale. Al contrario, significa considerare la persona nella sua interezza e riconoscere che il benessere è un elemento importante della vita lavorativa e familiare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le opportunità indicate da PSC ASSIEME rientra il percorso di supporto psicologico online attraverso Unobravo, secondo le modalità e le condizioni previste dal servizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’offerta associativa comprende inoltre convenzioni dedicate a diverse categorie di spesa e il programma assicurativo “Oggi per il Domani”, presentato in collaborazione con Vittoria Assicurazioni. Per ogni proposta è importante consultare le condizioni aggiornate, verificando costi, garanzie, limiti ed eventuali esclusioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono ambiti differenti, ma accomunati da una stessa attenzione: considerare non soltanto il ruolo professionale del Carabiniere, ma anche la sua vita quotidiana, le sue responsabilità familiari e le scelte che riguardano il futuro.</p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>Informarsi oggi per scegliere con consapevolezza</strong><strong></strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni Carabiniere conosce il valore della responsabilità e dell’appartenenza. Conosce anche l’importanza di avere informazioni affidabili prima di prendere una decisione. Lo stesso principio può guidare la scelta associativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di aderire è opportuno conoscere le modalità di iscrizione, la quota prevista, i requisiti, la decorrenza dell’adesione e le condizioni di accesso ai singoli servizi. Un confronto diretto permette di chiarire eventuali dubbi e di comprendere quali opportunità siano realmente pertinenti alla propria situazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per chi desidera conoscere più da vicino la proposta associativa, è disponibile una pagina di approfondimento dedicata all’iscrizione, ai servizi e alle opportunità offerte da Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Per approfondire: </strong><a href="https://lavocedeicarabinieri.it/iscrizione-sindacato-carabinieri/"><u>Scopri come funziona l’iscrizione al sindacato dei Carabinieri e quali servizi sono disponibili</u></a></p>



<h1 class="wp-block-heading"><strong>PSC ASSIEME: un riferimento da conoscere</strong><strong></strong></h1>



<p class="wp-block-paragraph">Per i Carabinieri impegnati ogni giorno sul territorio, il messaggio è concreto: dedicare attenzione alle proprie esigenze non significa sottrarre valore al servizio, ma riconoscere che anche chi è chiamato a esserci per gli altri ha diritto a informarsi, essere ascoltato e conoscere gli strumenti disponibili per tutelarsi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perché la tutela non riguarda soltanto i momenti di difficoltà. Riguarda anche la possibilità di prevenire problemi, pianificare il futuro, comprendere i propri diritti e affrontare con maggiore serenità le decisioni che accompagnano la carriera e la vita personale.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Se desideri fare il prossimo passo, conoscere le opportunità associative e aderire a Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC ASSIEME, puoi avviare la procedura direttamente dal sito ufficiale.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.pianetasindacalecarabinieri.it/iscriviti/"><strong><u>ISCRIVITI A PSC ASSIEME – COMPILA IL MODULO UFFICIALE DI ISCRIZIONE</u></strong></a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Dietro ogni uniforme c’è una persona. E prendersi cura anche di quella persona è parte di una cultura della tutela che guarda al presente, alla famiglia e al futuro.</em></strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Stalking, nessun risarcimento può comprare la libertà di una vittima</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/stalking-nessun-risarcimento-puo-comprare-la-liberta-di-una-vittima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 14:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La paura non ha un prezzo: ecco perché il risarcimento non può estinguere lo stalking!La sentenza della Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: le ferite invisibili, lo [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La paura non ha un prezzo: ecco perché il risarcimento non può estinguere lo stalking!<br>La sentenza della Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: le ferite invisibili, lo stato di ansia e la paura quotidiana inflitti alla vittima non possono essere liquidati come una semplice partita contabile. La Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sull&#8217;esclusione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) dal meccanismo dell&#8217;estinzione del reato per condotte riparatorie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione nasce dal tentativo di estendere allo stalking la logica del mero ristoro economico: l&#8217;idea che una somma di denaro possa, di per sé, &#8220;cancellare&#8221; il reato e chiudere il processo. La Corte ha nettamente respinto questa visione: ridurre lo stalking ad un pregiudizio valutabile con una tabella di liquidazione monetaria, significa fraintendere la natura stessa del danno subito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La paura non è un mero danno patrimoniale o una perdita materiale riparabile con un bonifico: gli atti persecutori alterano le abitudini di vita, privano la vittima della propria libertà personale e generano uno stato d&#8217;ansia continuo, che erode la dignità della persona. Permettere che il versamento di un indennizzo estingua l&#8217;illecito, tratterebbe la sofferenza psicologica alla stregua di un danno a un bene materiale, monetizzando la violenza morale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Consulta ha richiamato la specificità della tutela riservata alle vittime di violenza relazionale e di genere. Il processo penale per stalking non serve soltanto a quantificare un pregiudizio economico, ma ad assicurare protezione, riconoscimento della gravità della condotta e giustizia. Accettare l&#8217;idea che la tranquillità psicologica possa essere &#8220;riacquistata&#8221; tramite compensazione monetaria significherebbe snaturare la funzione del diritto penale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza riafferma così che la dignità, la libertà personale e la serenità psicologica non sono merci da negoziare. La paura vissuta dalla vittima non è un semplice danno da liquidare, e nessuna somma può sostituirsi alla tutela della persona e al suo diritto di chiedere giustizia.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Garlasco, a Padula il giudice Vitelli racconta il ‘ragionevole dubbio’</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/garlasco-a-padula-il-giudice-vitelli-racconta-il-ragionevole-dubbio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pasquale Sorrentino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 18:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Il caso Garlasco e il principio del ragionevole dubbio sono stati al centro dell’incontro che si è tenuto questa mattina nella Certosa di San Lorenzo a Padula, dove il magistrato [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1 wp-block-paragraph">Il caso Garlasco e il principio del ragionevole dubbio sono stati al centro dell’incontro che si è tenuto questa mattina nella Certosa di San Lorenzo a Padula, dove il magistrato Stefano Vitelli ha presentato il libro scritto con il giornalista Giuseppe Legato, “Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia”, pubblicato da Piemme nel 2026. </p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Padula, ha richiamato cittadini, professionisti e operatori del settore ed è stata dedicata alla riflessione sui temi della prova, del giudizio e delle garanzie del processo penale.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Vitelli, che nel 2009 era giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vigevano, ha ripercorso la propria esperienza nel procedimento a carico di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Il 17 dicembre 2009 il Gup pronunciò in primo grado una sentenza di assoluzione nei confronti di Stasi, al termine del processo celebrato con rito abbreviato.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Al centro della ricostruzione del magistrato è stato il percorso che lo portò, all’epoca, a ritenere non superato il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Prima della sentenza, lo stesso Vitelli aveva disposto ulteriori accertamenti e perizie sugli elementi dell’inchiesta; nelle motivazioni depositate nel 2010 definì il quadro probatorio “contraddittorio” e insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell’imputato secondo lo standard richiesto. </p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Il libro ripercorre quella vicenda giudiziaria attraverso il punto di vista del magistrato e propone una riflessione più ampia sui limiti della conoscenza, sulla valutazione delle prove e sulla responsabilità di chi è chiamato a decidere sulla libertà e sulla colpevolezza di una persona.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Dopo i saluti della sindaca di Padula, Michela Cimino, sono intervenuti l’avvocato Vincenzo Bonafine, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, e l’avvocato Giovanni Leonasi, presidente della Camera Penale “A. De Marsico” presso il Tribunale di Lagonegro.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">A moderare l’incontro è stata l’avvocato Caterina Di Bianco, del Foro di Lagonegro e assessore alla Cultura del Comune di Padula. Il confronto è stato arricchito dalle domande e dagli interventi del pubblico, in una mattinata dedicata non soltanto a uno dei casi di cronaca giudiziaria più discussi in Italia, ma anche al rapporto tra prova, dubbio e decisione giudiziaria.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">La sentenza di primo grado del 2009 fu successivamente superata nei successivi gradi di giudizio, nell’ambito di una lunga vicenda processuale che ha continuato ad alimentare il dibattito pubblico e giudiziario.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ho perdonato una volta, non per sempre: la Cassazione chiarisce i limiti della tolleranza al tradimento</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-perdonato-unavolta-non-per-sempre-la-cassazione-chiarisce-i-limiti-della-tolleranza-al-tradimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La sentenza riguarda la separazione coniugale e l&#8217;addebito in caso di tradimento. La Cassazione stabilisce che la tolleranza mostrata da un coniuge verso un precedente tradimento non costituisce una rinuncia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La sentenza riguarda la separazione coniugale e l&#8217;addebito in caso di tradimento. La Cassazione stabilisce che la tolleranza mostrata da un coniuge verso un precedente tradimento non costituisce una rinuncia al dovere di fedeltà, né impedisce di addebitare la separazione all&#8217;altro partner se si verificano nuove infedeltà che causano la rottura definitiva del matrimonio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa pronuncia, dunque, riguarda l&#8217;infedeltà coniugale ed il concetto che la tolleranza non cancella il tradimento: la Corte fa chiarezza sull&#8217;addebito nella separazione e sul valore della tolleranza di un coniuge di fronte al tradimento del partner, in merito all&#8217;impatto sull&#8217;addebito stesso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio è chiaro: perdonare o tollerare una precedente infedeltà non equivale a una rinuncia definitiva al dovere di fedeltà, né impedisce di chiedere l&#8217;addebito se si verificano nuove violazioni. La vicenda trae origine dal ricorso di un marito che chiedeva l&#8217;addebito della separazione alla moglie a causa di ripetute infedeltà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In una prima fase, la domanda era stata respinta poiché il coniuge aveva in passato tollerato una relazione extraconiugale della donna. La Cassazione ha però ribaltato questa impostazione, precisando che la tolleranza passata non costituisce un&#8217;esimente e non elimina l&#8217;illiceità dei tradimenti successivi. ​I doveri coniugali previsti dall&#8217;art. 143 del Codice Civile hanno infatti natura indisponibile e non possono essere azzerati da accordi o comportamenti di fatto. Se dopo un episodio di infedeltà perdonato emergono nuove violazioni che causano l&#8217;intollerabilità della convivenza, il giudice deve addebitare la separazione al coniuge fedifrago, con la conseguente perdita del diritto all&#8217;assegno di mantenimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione conferma un orientamento di tutela della dignità del coniuge tradito: la disponibilità a perdonare un errore per tentare di salvare il matrimonio non può trasformarsi in una trappola giuridica che priva il partner del diritto di reazione di fronte a un comportamento scorretto reiterato nel tempo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scuola, tetto del 30% per alcuni studenti stranieri: cosa prevede il decreto del Governo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/scuola-tetto-del-30-per-alcuni-studenti-stranieri-cosa-prevede-il-decreto-del-governo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[scuola primaria]]></category>
		<category><![CDATA[scuola secondaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Consiglio dei ministri ha approvato il 24 settembre un decreto-legge in materia di scuola che, tra le diverse misure, introduce nuove regole per la formazione delle classi prime in [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1 wp-block-paragraph">Il Consiglio dei ministri ha approvato il 24 settembre un decreto-legge in materia di scuola che, tra le diverse misure, introduce nuove regole per la formazione delle classi prime in relazione alla presenza di studenti con cittadinanza non italiana. La disposizione, prevista a partire dall’anno scolastico <strong>2027/2028</strong>, stabilisce un limite del <strong>30%</strong>, ma non riguarda indistintamente tutti gli alunni stranieri.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Nella scuola primaria, il limite riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana <strong>che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni della scuola dell’infanzia in Italia</strong>. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, il tetto riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che <strong>non abbiano frequentato con esito positivo per almeno tre anni il sistema nazionale di istruzione</strong>.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">La norma stabilisce quindi criteri legati non soltanto alla cittadinanza, ma anche alla nascita e al precedente percorso scolastico in Italia. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inoltre spiegato che l’obiettivo dell’intervento è intervenire sulle difficoltà linguistiche e favorire una composizione più equilibrata delle classi.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">La nuova disciplina riguarderà inizialmente le <strong>classi prime</strong>. Qualora, sulla base delle iscrizioni, non fosse possibile rispettare il limite, gli Uffici scolastici territoriali, insieme ai dirigenti scolastici, dovranno adottare misure per distribuire gli studenti tra istituti vicini, tenendo conto del principio di prossimità, del domicilio e delle esigenze familiari.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Sono previste anche risorse aggiuntive. Il decreto indica <strong>17,5 milioni di euro</strong> destinati alle scuole nelle quali non sia possibile rispettare il limite e un finanziamento per attività finalizzate al rafforzamento della conoscenza della lingua italiana: 3,4 milioni di euro per il 2027 e oltre 14 milioni annui a partire dal 2028.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Il provvedimento interviene anche sulle situazioni di grave difficoltà linguistica. In questi casi è previsto il coinvolgimento della famiglia nel percorso di apprendimento dell’italiano. Qualora i genitori non partecipino al percorso disposto dai servizi competenti, sono previste sanzioni amministrative da <strong>200 a 1.000 euro</strong>, secondo quanto riportato nel testo del decreto.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">La misura ha suscitato un confronto politico acceso. Il Governo sostiene che il provvedimento sia finalizzato all’integrazione e a evitare la concentrazione degli studenti con maggiori difficoltà linguistiche nelle stesse classi. Il ministro Valditara ha sottolineato che il criterio non è legato all’origine etnica, ma alla conoscenza della lingua italiana e al percorso scolastico.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Dall’opposizione sono arrivate invece critiche sul provvedimento e sulla sua applicazione pratica. Anche alcune rappresentanze dei dirigenti scolastici hanno segnalato difficoltà organizzative legate alla distribuzione degli studenti tra istituti diversi.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Il decreto-legge dovrà ora affrontare <strong>l’iter parlamentare di conversione in legge</strong>, durante il quale il testo potrà essere modificato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giustizia riparativa, il no della vittima non basta a fermare il percorso: la Cassazione chiarisce i limiti</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-riparativa-il-no-della-vittima-non-basta-a-fermare-il-percorso-la-cassazione-chiarisce-i-limiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
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					<description><![CDATA[Il tema è delicato: fino a che punto il rifiuto della vittima puoi impedire l’accesso dell’imputato alla giustizia riparativa? La risposta della Suprema Corte è netta ma non assoluta: il [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il tema è delicato: fino a che punto il rifiuto della vittima puoi impedire l’accesso dell’imputato alla giustizia riparativa? La risposta della Suprema Corte è netta ma non assoluta: il dissenso della persona offesa, da solo, non costituisce una preclusione automatica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione traccia un equilibrio tra due esigenze contrapposte: il rispetto della volontà della vittima e la possibilità per l’imputato di intraprendere un percorso finalizzato alla responsabilizzazione e alla riparazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Suprema Corte conferma un principio importante: il mancato consenso della persona offesa non impedisce, in assoluto, l’accesso alla giustizia riparativa. L’articolo 53 del decreto legislativo n. 150 del 2022 e l’articolo 129-bis del codice di procedura penale consentono infatti che il percorso possa essere realizzato anche attraverso una cosiddetta “vittima surrogata”, cioè una persona offesa da un reato diverso, oppure coinvolgendo i gruppi parentali della vittima originaria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La ragione è nella stessa finalità dell’istituto: non si tratta soltanto di mettere di fronte vittima e autore del reato, ma di favorire la consapevolezza delle conseguenze della condotta, la responsabilizzazione dell’autore e, quando possibile, la ricomposizione delle conseguenze prodotte dall’illecito.<br />Ma proprio qui emerge il contrappeso. L’imputato non può limitarsi a chiedere genericamente di accedere alla giustizia riparativa. Quando la vittima rifiuta il percorso, deve spiegare concretamente perché il programma possa essere comunque utile, indicando, ad esempio, la possibilità di un confronto con familiari della persona offesa o con una vittima surrogata.<br />I punti di vista restano, tuttavia, profondamente diversi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da una parte vi è la tutela della vittima, che non può essere trasformata in un soggetto obbligato a incontrare chi le ha provocato un danno. Dall’altra vi è l’idea moderna della pena come occasione di responsabilizzazione, nella quale anche l’autore del reato deve poter compiere un percorso personale di comprensione e riparazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La valutazione è dunque equilibrata: la vittima può dire no all’incontro, ma il suo no non cancella in assoluto la giustizia riparativa. L’istituto, però, non può trasformarsi neppure in un diritto astratto dell’imputato: occorre dimostrarne concretamente l’utilità e individuare un percorso realmente praticabile.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le videocamere di sicurezza hanno ripreso il ladro: posso pubblicare online le immagini?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/le-videocamere-di-sicurezza-hanno-ripreso-il-ladro-posso-pubblicare-online-le-immagini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 16:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[legalità]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia invita, in situazioni analoghe, a non volersi fare giustizia da se: si rischia una condanna! Il punto centrale è distinguere tra consegnare le immagini alle forze dell’ordine [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;avvocato Simone Labonia invita, in situazioni analoghe, a non volersi fare giustizia da se: si rischia una condanna!</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto centrale è distinguere tra consegnare le immagini alle forze dell’ordine e pubblicarle sui social per identificare o “punire” il presunto ladro: sono condotte giuridicamente molto diverse.<br />Vedere qualcuno entrare nel proprio negozio, nel garage o nell’abitazione e portare via qualcosa scatena inevitabilmente rabbia e desiderio di reagire.<br />Ma un conto è utilizzare le immagini delle telecamere per aiutare le indagini, altro è pubblicarle sui social con l’appello: «Chi lo riconosce? È un ladro, trovatelo».<br />In quest’ultimo caso, il rischio è di trasformarsi da vittima a possibile responsabile di un nuovo illecito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La regola fondamentale è semplice: le immagini che documentano un reato possono essere messe a disposizione della polizia o dell’autorità giudiziaria, ma non diventano automaticamente pubblicabili da chi le possiede.<br />La normativa sulla protezione dei dati personali impone infatti che siano trattate nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza.<br />Lo ricorda anche il Garante per la privacy, sottolineando che la videosorveglianza deve essere finalizzata ad esigenze legittime, come la sicurezza delle persone e la tutela dei beni.<br />Il problema diventa ancora più delicato quando il volto della persona viene associato pubblicamente alla parola «ladro».<br />Fino a quando non esiste un accertamento giudiziario definitivo, si tratta infatti di un presunto autore del reato.<br />Una fotografia, per quanto nitida, non autorizza il privato cittadino a trasformarsi in investigatore, giudice e, soprattutto, pubblico accusatore.<br />Tra i rischi da valutare vi è soprattutto quello della diffamazione, qualora alla fotografia vengano attribuiti pubblicamente fatti criminosi in termini lesivi dell’altrui reputazione.<br />Anche la provenienza delle immagini è importante.<br />Una telecamera privata può essere utilizzata per proteggere la propria abitazione o attività, ma deve rispettare precisi limiti: il Garante ricorda, ad esempio, che le riprese devono essere circoscritte agli spazi di propria pertinenza e non trasformarsi in un controllo generalizzato delle aree altrui o del pubblico passaggio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In buona sostanza, se subite un furto, comportatevi da cittadini che rispettano la Legge e non cercate di diventare &#8220;giustizieri della notte&#8221;!</p>
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		<item>
		<title>Giornalismo d’inchiesta, la Cassazione: “Il sospetto non può diventare una certezza”</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giornalismo-dinchiesta-la-cassazione-il-sospetto-non-puo-diventare-una-certezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Dove finisce il giornalismo d’inchiesta e dove comincia la diffamazione? Il confine, spesso sottilissimo, è stato nuovamente tracciato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza commentata, destinata a riaccendere il dibattito [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Dove finisce il giornalismo d’inchiesta e dove comincia la diffamazione? Il confine, spesso sottilissimo, è stato nuovamente tracciato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza commentata, destinata a riaccendere il dibattito sul delicato rapporto tra libertà di informazione e tutela della reputazione, tanto dibattuto dopo recenti fatti di cronaca.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso specifico la vicenda riguardava alcuni servizi televisivi nei quali un medico pediatra si era ritenuto gravemente danneggiato nella propria reputazione professionale. L’emittente aveva rivendicato il diritto di cronaca e di critica, sostenendo che l’attività giornalistica fosse finalizzata a portare all’attenzione del pubblico una vicenda di interesse generale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione, però, ha ricordato che anche l’inchiesta giornalistica, pur godendo di una tutela particolarmente ampia, non costituisce una sorta di zona franca rispetto alle regole della diffamazione.<br />Il giornalismo d’inchiesta presenta una caratteristica peculiare: il professionista ricerca autonomamente le informazioni, acquisendo direttamente elementi e collegando circostanze anche diverse tra loro. Proprio per questa attività di ricerca, il requisito dell’attendibilità della singola fonte può essere valutato con maggiore elasticità. Ma ciò non significa che sia possibile &#8220;trasformare un sospetto in una certezza&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la Suprema Corte, il sospetto di un illecito può essere oggetto di una legittima denuncia giornalistica soltanto quando sia sostenuto da elementi obiettivi e rilevanti, provenienti da fonti attendibili e valutati nel rispetto dei doveri di lealtà e buona fede.<br />È qui che si colloca la linea di confine. Un’inchiesta può proporre una ricostruzione critica, anche severa, ma non può omettere deliberatamente elementi decisivi o possibili ricostruzioni alternative per condurre il pubblico verso una sola conclusione: quella della responsabilità certa di una persona.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il problema diventa ancora più delicato nel mezzo televisivo, caratterizzato da una particolare forza suggestiva. Immagini, montaggio, titoli, commenti e accostamenti possono infatti amplificare enormemente il significato di una notizia. Per questo, secondo la Cassazione, maggiore è la capacità del mezzo di incidere sulla reputazione, maggiore deve essere la prudenza nella rappresentazione dei fatti.<br />La libertà di stampa resta dunque fondamentale, ma non coincide con la libertà di accusare. L’inchiesta può sollevare interrogativi, denunciare anomalie e mettere insieme fatti veri per offrire al pubblico una chiave di lettura. Non può, invece, colmare con insinuazioni e suggestioni ciò che manca sul piano probatorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia consegna così una regola di particolare attualità: il giornalista è libero di cercare la verità e anche di mettere in discussione le versioni ufficiali, ma non è libero di trasformare un’ipotesi in una condanna mediatica. Ed è proprio su questo equilibrio che si misura la differenza tra giornalismo d’inchiesta e diffamazione.</p>
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		<item>
		<title>Giardino di casa, quando l’Imu non è dovuta: la Cassazione chiarisce le regole sulle pertinenze</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giardino-di-casa-quando-limu-non-e-dovuta-la-cassazione-chiarisce-le-regole-sulle-pertinenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 16:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[codice civile]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica]]></category>
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					<description><![CDATA[La Cassazione chiarisce il caso della pertinenza: avere un giardino accanto alla propria abitazione non significa necessariamente dover pagare l’IMU anche su quel terreno. Il principio è particolarmente importante perché [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione chiarisce il caso della pertinenza: avere un giardino accanto alla propria abitazione non significa necessariamente dover pagare l’IMU anche su quel terreno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio è particolarmente importante perché un terreno può risultare edificabile secondo gli strumenti urbanistici e, contemporaneamente, essere considerato una pertinenza dell’abitazione. In quest’ultimo caso, infatti, l’area può seguire il regime fiscale dell’immobile principale, purché sia dimostrato un vincolo pertinenziale effettivo, stabile e durevole.<br />Non basta, dunque, che il proprietario utilizzi materialmente il terreno come giardino. Occorre dimostrare che esso sia destinato in modo permanente al servizio o all’ornamento della casa, secondo la nozione di pertinenza prevista dall’articolo 817 del Codice civile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione ha però posto un ulteriore requisito decisivo: il Comune deve essere stato messo in condizione di conoscere la destinazione pertinenziale dell’area prima dell’anno d’imposta contestato. La dichiarazione del contribuente rappresenta la strada più semplice per rendere evidente tale situazione. Tuttavia, la sua mancanza non comporta automaticamente l’obbligo di pagare l’IMU: l’esenzione può comunque essere riconosciuta se l’ente impositore aveva acquisito, anche per finalità diverse da quelle tributarie, documenti o informazioni dai quali risultasse il vincolo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La vera questione, in buona sostanza, è stabilire se il giardino costituisca una pertinenza effettiva dell’abitazione e se tale rapporto fosse conoscibile dal Comune.<br />La prova diventa dunque fondamentale: accesso esclusivo dalla casa, utilizzo stabile come giardino, collegamento funzionale con l’abitazione e documentazione urbanistica e catastale possono assumere rilievo nel dimostrare la natura pertinenziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il vincolo pertinenziale deve essere reale, durevole e adeguatamente provato. E, soprattutto, deve risultare conosciuto dall’amministrazione comunale prima dell’annualità oggetto di accertamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione offre così una tutela al proprietario, ma non un automatismo: quando il giardino è una vera pertinenza dell’abitazione, l’IMU autonoma può non essere dovuta; quando invece manca la prova del vincolo o il Comune non ne era a conoscenza, il terreno può tornare ad essere fiscalmente autonomo.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Concessioni balneari fino al 2033, sentenza del Consiglio di Stato</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/concessioni-balneari-fino-al-2033-sentenza-del-consiglio-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Martino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nautica & Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[turismo cilento]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 6835 del 7 settembre 2026, ha respinto integralmente l’appello presentato dalla società Bubbi s.r.l. contro il Comune di Santa Marinella, confermando la [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Consiglio di Stato</strong>, con la sentenza numero <strong>6835 del 7 settembre 2026</strong>, ha respinto integralmente l’appello presentato dalla società <strong>Bubbi s.r.l.</strong> contro il Comune di Santa Marinella, confermando la legittimità delle concessioni balneari estese fino al <strong>2033</strong> sul tratto di litorale laziale oggetto del contenzioso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione della <strong>Sezione Settima</strong> riguarda direttamente Santa Marinella e Santa Severa, ma assume rilievo anche nel dibattito nazionale sulle <strong>concessioni demaniali marittime</strong>, tema particolarmente sentito nei Comuni costieri della provincia di Salerno e del Cilento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La vicenda giudiziaria ruotava attorno alle modalità utilizzate dal Comune laziale per estendere alcune concessioni a uso turistico-ricreativo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Concessioni balneari e Direttiva Bolkestein</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la società ricorrente, quella adottata dal Comune sarebbe stata una <strong>proroga automatica</strong>, e quindi in contrasto con l’articolo 49 del Trattato dell’Unione europea e con la <strong>Direttiva Bolkestein</strong>, che prevede procedure competitive per l’assegnazione di questa tipologia di concessioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Consiglio di Stato ha però ricostruito diversamente il procedimento amministrativo seguito dal Comune.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’amministrazione di Santa Marinella non si sarebbe limitata a un rinnovo automatico. Già nel <strong>2019</strong> sarebbe stata infatti avviata una procedura pubblica, attraverso una delibera, la pubblicazione all’albo pretorio e la valutazione delle domande sulla base dell’articolo 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nei casi in cui più operatori avessero manifestato interesse per la stessa area, sarebbero inoltre stati attivati confronti competitivi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro passaggio rilevante della pronuncia riguarda gli effetti degli atti amministrativi rispetto al diritto europeo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I giudici hanno chiarito che <strong>un provvedimento amministrativo ritenuto in contrasto con il diritto dell’Unione europea non diventa automaticamente nullo</strong>, ma può essere annullato se impugnato entro i termini previsti dalla legge, indicati in sessanta giorni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché la decisione interessa anche il Cilento</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio affermato dal Consiglio di Stato può assumere rilievo anche per quelle amministrazioni costiere che, prima delle sentenze dell’<strong>Adunanza Plenaria numero 17 e 18 del 2021</strong>, avevano già avviato procedure selettive nel quadro normativo allora vigente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È questo l’aspetto che rende la pronuncia di particolare interesse anche per il <strong>Cilento e la costa salernitana</strong>, territori nei quali il futuro delle concessioni balneari rappresenta da anni una questione centrale per amministrazioni e operatori del settore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da <strong>Agropoli a Sapri</strong>, gli stabilimenti balneari costituiscono in molti casi attività familiari tramandate nel tempo e legate direttamente all’economia turistica stagionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza relativa a Santa Marinella non risolve automaticamente le singole situazioni presenti negli altri Comuni, che devono essere valutate sulla base delle rispettive procedure amministrative, ma introduce un principio destinato ad avere peso nel confronto giuridico sulle concessioni già consolidate e sulla certezza degli atti adottati dalle amministrazioni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social, un “mi piace” può essere diffamazione? L’avvocato Labonia: “Attenzione ai contenuti”</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/social-un-mi-piace-puo-essere-diffamazione-lavvocato-labonia-attenzione-ai-contenuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, esortando sempre ad una grande attenzione sui social. Un “mi piace” apposto sotto un contenuto pubblicato da altri può sembrare un gesto innocuo, quasi automatico. Eppure, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, esortando sempre ad una grande attenzione sui social.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Un “mi piace” apposto sotto un contenuto pubblicato da altri può sembrare un gesto innocuo, quasi automatico. Eppure, quando il post o il link contiene affermazioni potenzialmente diffamatorie, l’interazione sui social può assumere un significato più delicato. Ma attenzione: mettere un like non significa, di per sé, commettere il reato di diffamazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tema nasce dal modo in cui i social network hanno modificato la comunicazione. Un contenuto offensivo può raggiungere rapidamente centinaia o migliaia di persone e ogni forma di interazione, dalla condivisione al commento, fino alla semplice reazione , può contribuire alla sua visibilità. Sul piano giuridico, tuttavia, è necessario distinguere le diverse condotte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La diffamazione, prevista dall’articolo 595 del Codice penale, richiede in linea generale l’offesa alla reputazione di una persona comunicata a più persone, in assenza della persona offesa. Per stabilire eventuali responsabilità occorre quindi valutare concretamente che cosa sia stato fatto, quale contenuto sia stato veicolato e quale significato abbia assunto quella condotta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un conto è condividere un articolo accompagnandolo con un commento che fa proprie le accuse contenute nel testo; altro è limitarsi a una reazione, come un “mi piace”, che può avere molteplici significati e non costituisce automaticamente una nuova pubblicazione dell’offesa. Anche la semplice condivisione di un link, però, non può essere valutata in astratto: contesto, modalità della condivisione, eventuali commenti e portata del messaggio possono diventare elementi rilevanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio fondamentale è dunque quello della valutazione caso per caso. Non basta individuare la presenza di un like per affermare automaticamente la responsabilità penale dell’utente. Occorre verificare se quella specifica condotta abbia effettivamente contribuito alla diffusione dell’offesa e se possa essere attribuita alla persona una volontà o comunque una condotta giuridicamente rilevante rispetto al contenuto diffamatorio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La prudenza è quindi essenziale. Prima di interagire con post contenenti accuse personali, insulti o informazioni lesive della reputazione altrui, è opportuno considerare che anche un gesto apparentemente marginale può inserirsi in una più ampia dinamica di diffusione del contenuto.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giustizia e migranti, cosa cambia con le nuove norme: asilo, frontiere e trattenimenti</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-e-migranti-cosa-cambia-con-le-nuove-norme-asilo-frontiere-e-trattenimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[legge migranti]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=256905</guid>

					<description><![CDATA[Nuove procedure per le domande di asilo, maggiori controlli alle frontiere e modifiche alle regole sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. È entrata in vigore il 9 agosto la legge [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Nuove procedure per le domande di asilo, maggiori controlli alle frontiere e modifiche alle regole sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale. È entrata in vigore il 9 agosto la legge 7 agosto 2026, n. 145, che ha convertito il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, dedicato alla giustizia e alla prima attuazione italiana del Patto Ue su migrazione e asilo. Un provvedimento che incrocia sicurezza, gestione delle frontiere e garanzie per chi chiede protezione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge arriva in una fase di cambiamento dell&#8217;intero sistema europeo dell&#8217;asilo. Dal <strong>12 giugno 2026</strong> è infatti diventato operativo il nuovo quadro del Patto europeo sulla migrazione e l&#8217;asilo, adottato dall&#8217;Unione nel 2024. Il decreto italiano interviene per adeguare le procedure nazionali alle nuove regole europee, ma rappresenta soltanto una prima fase: il Governo ha previsto ulteriori interventi legislativi per completare l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Domande di asilo: cambiano tempi e procedure</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle novità riguarda chi presenta una domanda di protezione internazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge modifica la disciplina relativa alla documentazione rilasciata al richiedente e alla dichiarazione del domicilio o della residenza, che deve essere effettuata contestualmente alla registrazione della domanda. Cambia anche il periodo che deve trascorrere prima che il richiedente possa accedere al lavoro: <strong>da 60 a 90 giorni dalla formalizzazione della domanda</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di un cambiamento concreto nella vita di chi attende una decisione sulla propria richiesta di protezione. Il diritto a lavorare non viene eliminato, ma viene spostato in avanti rispetto alla disciplina precedente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Procedure accelerate alla frontiera</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro punto centrale riguarda le <strong>procedure di frontiera</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nuovo sistema europeo punta a distinguere più rapidamente le domande che possono essere esaminate attraverso procedure accelerate, con l&#8217;obiettivo di arrivare in tempi più brevi a una decisione nei casi previsti dalla normativa. Il decreto italiano rende obbligatorio il ricorso alla procedura di frontiera nelle ipotesi stabilite dalla nuova disciplina europea e fissa termini entro i quali la procedura deve essere conclusa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio alla base è quello dello <strong>screening alle frontiere</strong>: identificare le persone, raccogliere le informazioni necessarie e stabilire rapidamente quale procedura debba essere applicata alla domanda di protezione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La velocità, tuttavia, deve confrontarsi con un&#8217;altra esigenza: il richiedente deve poter esercitare il proprio diritto di presentare la domanda e di contestare una decisione negativa attraverso gli strumenti previsti dalla legge.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il trattenimento: più strutture, ma non in base alla nazionalità</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto interviene anche sul <strong>trattenimento dei richiedenti protezione internazionale</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una novità significativa è il divieto di fondare il trattenimento esclusivamente sulla <strong>nazionalità</strong> della persona. Parallelamente, vengono ampliate le strutture nelle quali può essere disposto il trattenimento, comprese quelle collocate nelle zone di frontiera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il trattenimento non equivale a una condanna penale: è una misura amministrativa sottoposta a controllo giudiziario e deve rispettare le condizioni previste dalla normativa italiana ed europea.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Proprio perché incide sulla libertà personale, questo è uno dei terreni più delicati del nuovo sistema. La disciplina deve infatti conciliare l&#8217;esigenza dello Stato di identificare le persone, gestire le procedure e rendere effettivi eventuali rimpatri con il diritto individuale alla libertà e alla tutela giurisdizionale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Sicurezza e diritto d&#8217;asilo: due esigenze da tenere insieme</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto centrale della riforma è quindi l&#8217;equilibrio tra <strong>controllo delle frontiere e diritto d&#8217;asilo</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per gli Stati europei, il nuovo Patto nasce anche dall&#8217;esigenza di rendere più uniforme la gestione delle frontiere esterne e delle domande di protezione. Per l&#8217;Italia, Paese di frontiera esterna dell&#8217;Unione, le nuove procedure hanno un impatto particolare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma il diritto europeo e quello nazionale continuano a riconoscere la necessità di esaminare le richieste di protezione secondo procedure che garantiscano effettività dei diritti. La rapidità della procedura, dunque, non significa automaticamente esclusione del diritto di chiedere asilo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È questo uno degli aspetti sui quali si concentrerà la verifica concreta del nuovo sistema: <strong>ridurre i tempi senza ridurre le garanzie</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il ruolo dei giudici</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La questione assume una dimensione ancora più delicata quando entrano in gioco i provvedimenti di trattenimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il controllo dell&#8217;autorità giudiziaria è essenziale perché il trattenimento incide sulla libertà personale. Inoltre, negli ultimi anni la disciplina italiana sulla competenza giudiziaria in materia di trattenimento dei richiedenti asilo è stata oggetto di importanti modifiche e di questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale ha evidenziato, in particolare, problemi relativi alla tutela giurisdizionale e al rapporto tra la disciplina nazionale, la Costituzione, la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Ue.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nuovo decreto si inserisce quindi in un quadro giuridico già complesso, nel quale le norme italiane devono essere applicate insieme alle regole direttamente vincolanti dell&#8217;Unione europea.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una riforma ancora in costruzione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La legge 145 non chiude però il processo di adeguamento italiano al Patto europeo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Ministero dell&#8217;Interno spiega che il decreto-legge costituisce una <strong>prima fase</strong> dell&#8217;attuazione. La completa revisione della normativa richiederà ulteriori interventi, anche attraverso il disegno di legge collegato alla manovra adottato dal Governo nel febbraio 2026 e ancora all&#8217;esame del Parlamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nuovo sistema sarà quindi valutato soprattutto sulla sua applicazione concreta: tempi delle procedure, capacità degli uffici, disponibilità delle strutture, efficienza dei rimpatri e, contemporaneamente, possibilità per chi fugge da persecuzioni o gravi violazioni dei diritti di ottenere un esame effettivo della propria domanda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sfida è tutta qui: <strong>rendere più efficiente la gestione delle migrazioni senza trasformare la velocità in un ostacolo all&#8217;accesso alla protezione internazionale</strong>. Il nuovo quadro europeo e la legge italiana hanno tracciato la direzione. Ora saranno soprattutto amministrazioni, forze dell&#8217;ordine e magistratura a doverla tradurre in pratica, nel rispetto dei diritti fondamentali.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Femminicidio, cosa cambia con il nuovo reato: ergastolo e nuove regole contro la violenza di genere</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/femminicidio-cosa-cambia-con-il-nuovo-reato-ergastolo-e-nuove-regole-contro-la-violenza-di-genere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[femminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio aggravato]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio con motivazione di discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio con motivazione di genere]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio con motivazione di odio]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio con motivazione di prevaricazione]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio di genere]]></category>
		<category><![CDATA[violenza di genere]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal dicembre 2025 in Italia esiste un autonomo delitto di femminicidio. La legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha introdotto l&#8217;articolo 577-bis del codice penale, prevedendo l&#8217;ergastolo. La nuova [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dal dicembre 2025 in Italia esiste un autonomo delitto di femminicidio. La legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha introdotto l&#8217;articolo 577-bis del codice penale, prevedendo l&#8217;ergastolo. La nuova fattispecie punta a riconoscere la specificità degli omicidi legati alla violenza di genere, ma apre anche una domanda: aumentare la risposta penale è sufficiente a prevenire la violenza contro le donne?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 17 dicembre dello stesso anno. Il provvedimento non si limita a introdurre il nuovo reato, ma interviene anche sulle misure di contrasto alla violenza e sulla tutela delle vittime. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cos&#8217;è il femminicidio secondo la nuova legge</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La novità principale è l&#8217;introduzione dell&#8217;articolo <strong>577-bis del codice penale</strong>. Non ogni omicidio di una donna costituisce automaticamente femminicidio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La norma richiede infatti che la morte sia provocata in determinate condizioni: quando l&#8217;uccisione costituisce un atto di odio, discriminazione o prevaricazione nei confronti della vittima in quanto donna; oppure un atto di controllo, possesso o dominio. La fattispecie comprende anche l&#8217;uccisione collegata al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva o commessa come atto di limitazione delle sue libertà individuali. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Se questi elementi non vengono accertati, resta applicabile la disciplina ordinaria dell&#8217;omicidio prevista dall&#8217;articolo 575 del codice penale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La differenza, dunque, non sta semplicemente nel sesso della vittima, ma <strong>nel rapporto tra l&#8217;uccisione e la motivazione di genere che ha caratterizzato la condotta</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La pena: l&#8217;ergastolo</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per il nuovo delitto è prevista la pena dell&#8217;<strong>ergastolo</strong>. La legge stabilisce inoltre che, quando concorre una sola circostanza attenuante, la pena non può comunque essere inferiore a <strong>24 anni di reclusione</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La nuova fattispecie è quindi autonoma rispetto all&#8217;omicidio e si inserisce in un sistema che già prevedeva pene molto severe per alcune forme di omicidio aggravato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è proprio questo uno dei punti più discussi: <strong>che cosa aggiunge concretamente il nuovo reato rispetto agli strumenti penali che già esistevano?</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Una nuova definizione o soprattutto un nuovo simbolo?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il legislatore ha scelto di dare un riconoscimento penale specifico a una particolare forma di violenza contro le donne. La scelta ha quindi anche un valore culturale: rendere evidente che un omicidio può essere l&#8217;atto finale di una dinamica di controllo, possesso, discriminazione o limitazione della libertà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma diversi studiosi hanno sollevato dubbi sulla concreta applicazione della norma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Uno dei problemi riguarda proprio la necessità di dimostrare la <strong>specifica motivazione</strong> prevista dall&#8217;articolo 577-bis. L&#8217;accusa dovrà provare che l&#8217;uccisione è collegata a una delle condizioni indicate dalla legge. Secondo alcune analisi, questo potrebbe rendere più complesso l&#8217;accertamento processuale e limitare il numero di casi in cui sarà possibile contestare il nuovo delitto. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tema non è soltanto teorico. In un processo penale, infatti, non basta stabilire che una donna è stata uccisa: occorre dimostrare, secondo le regole della prova, anche <strong>perché e in quale contesto</strong> l&#8217;omicidio è stato commesso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La questione più difficile: prevenire prima che sia troppo tardi</h2>



<p class="wp-block-paragraph">È qui che si concentra il principale interrogativo sull&#8217;efficacia della riforma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una pena più severa può intervenire <strong>dopo</strong> la commissione del delitto. Il femminicidio, però, è spesso l&#8217;esito estremo di una violenza che può essere preceduta da minacce, maltrattamenti, stalking, controllo economico o sociale e altre forme di abuso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo le organizzazioni che si occupano di violenza di genere hanno sottolineato la necessità di affiancare alla repressione interventi di prevenzione e sostegno.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Già durante l&#8217;iter parlamentare, ActionAid aveva criticato un&#8217;impostazione considerata prevalentemente punitiva, sottolineando che l&#8217;inasprimento delle pene non sarebbe sufficiente senza interventi sulle cause culturali della violenza, sugli stereotipi di genere e sulle disuguaglianze di potere. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La stessa legge, peraltro, contiene misure che vanno oltre la sola pena: prevede, tra l&#8217;altro, il rafforzamento della formazione di magistrati e medici sul contrasto alla violenza, interventi per facilitare l&#8217;accesso delle vittime ai centri antiviolenza e disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato. </p>



<h2 class="wp-block-heading">La legge può bastare?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta, oggi, non può essere misurata semplicemente contando le condanne per femminicidio. Per capire se una riforma funziona occorrerà osservare nel tempo se miglioreranno <strong>l&#8217;emersione delle violenze, la protezione delle vittime, la tempestività degli interventi e la capacità di impedire che le condotte violente arrivino all&#8217;omicidio</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nuovo reato rappresenta quindi uno strumento in più, ma non può essere considerato da solo una politica di prevenzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sfida è soprattutto quella di intervenire <strong>prima</strong> del delitto. Se il femminicidio è spesso il punto finale di una sequenza di comportamenti violenti, la vera efficacia delle politiche pubbliche si misura anche nella capacità di riconoscere quei segnali e proteggere la vittima quando è ancora possibile farlo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La legge n. 181/2025 ha scelto di rendere penalmente riconoscibile questa specificità e di punirla con la massima sanzione prevista dall&#8217;ordinamento. Ora resta da verificare se alla risposta giudiziaria seguiranno strumenti altrettanto forti sul terreno della prevenzione, dell&#8217;educazione, dell&#8217;assistenza e della protezione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Perché una legge può stabilire una pena. Ma per evitare un femminicidio bisogna riuscire ad arrivare prima.</strong></p>
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		<item>
		<title>GIP collegiale, la svolta sulla custodia cautelare: tra garanzie e rischio di paralisi</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/gip-collegiale-la-svolta-sulla-custodia-cautelare-tra-garanzi-e-rischio-di-paralisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[gip collegiale]]></category>
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					<description><![CDATA[La riforma avrebbe dovuto entrare in vigore il 25 agosto 2026. Un decreto-legge ha però rinviato la nuova disciplina al 28 febbraio 2027. Al centro c’è una modifica importante: per [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>La riforma avrebbe dovuto entrare in vigore il 25 agosto 2026. Un decreto-legge ha però rinviato la nuova disciplina al 28 febbraio 2027. Al centro c’è una modifica importante: per decidere sulla custodia cautelare in carcere non sarà più sufficiente un solo GIP, ma servirà un collegio di tre magistrati. Una scelta pensata per rafforzare le garanzie, ma che pone anche seri problemi organizzativi.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il 25 agosto 2026 avrebbe dovuto segnare una piccola rivoluzione nel processo penale italiano. Da quella data, infatti, sarebbe dovuta diventare operativa la norma che affida a un <strong>GIP in composizione collegiale</strong>, cioè formato da tre magistrati, la decisione sulla custodia cautelare in carcere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La novità era stata introdotta dalla <strong>legge 9 agosto 2024, n. 114</strong>, conosciuta come legge Nordio. La stessa legge aveva previsto un periodo di due anni prima dell&#8217;entrata in vigore della nuova disciplina, proprio per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel frattempo, però, è arrivato un nuovo rinvio. Il <strong>decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100</strong>, all&#8217;articolo 3, ha spostato l&#8217;entrata in vigore della disciplina al <strong>28 febbraio 2027</strong>. Il Ministero della Giustizia ha spiegato che la proroga serve a completare le attività organizzative e le procedure necessarie per la copertura degli organici.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cosa cambia?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Oggi la decisione sulla richiesta del pubblico ministero di applicare la custodia cautelare in carcere spetta al <strong>giudice per le indagini preliminari</strong>, il GIP. Con la riforma, nei casi previsti dalla nuova disciplina, la decisione passerà invece a <strong>tre magistrati</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La modifica è contenuta nel nuovo comma 1-quinquies dell&#8217;articolo 328 del codice di procedura penale, secondo cui il GIP decide in composizione collegiale sull&#8217;applicazione della custodia cautelare in carcere.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non si tratta quindi di una semplice modifica organizzativa. La decisione di privare una persona della libertà prima che sia pronunciata una sentenza definitiva viene sottoposta a un controllo collegiale, con l&#8217;obiettivo di rafforzare le garanzie e rendere più ponderata una misura particolarmente invasiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La custodia cautelare, infatti, non rappresenta una pena: viene applicata durante il procedimento quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza impone che una persona non venga considerata colpevole prima della condanna definitiva.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché il passaggio da uno a tre giudici crea problemi?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La questione più delicata riguarda le risorse disponibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per decidere su una singola richiesta di custodia in carcere non sarà più sufficiente un magistrato: dovranno essere coinvolti tre giudici. Questo significa che gli uffici GIP dovranno destinare più magistrati a queste attività, con possibili conseguenze sull&#8217;organizzazione complessiva dei tribunali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il problema diventa ancora più complesso a causa delle <strong>incompatibilità</strong>. Un magistrato che ha partecipato a una determinata decisione può trovarsi nell&#8217;impossibilità di occuparsi successivamente dello stesso procedimento in altre fasi. L&#8217;Associazione Nazionale Magistrati ha evidenziato che questo effetto potrebbe essere particolarmente problematico negli uffici piccoli e medi, dove il numero di magistrati è limitato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A lanciare un allarme particolarmente netto era stata Ezia Maccora, presidente dei GIP del Tribunale di Milano, secondo cui l&#8217;entrata in vigore della riforma con risorse invariate avrebbe potuto provocare gravi problemi al funzionamento della giustizia penale. Anche la Procura generale della Cassazione aveva segnalato possibili difficoltà soprattutto negli uffici giudiziari di medie e piccole dimensioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una riforma tra garanzie ed efficienza</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il rinvio al 2027 mostra quindi il difficile equilibrio tra due esigenze entrambe importanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da una parte c&#8217;è la <strong>tutela della libertà personale</strong>. Affidare la decisione a tre giudici invece che a uno può essere letto come un rafforzamento delle garanzie per chi è sottoposto a un procedimento penale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dall&#8217;altra c&#8217;è la necessità di assicurare che i tribunali siano in grado di funzionare senza ritardi. Se mancano magistrati sufficienti, aumentare il numero di giudici necessari per una singola decisione può produrre effetti sull&#8217;intero sistema: dalla gestione delle misure cautelari alle udienze preliminari, fino alle successive fasi del processo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È proprio questa la ragione per cui il legislatore ha scelto di rinviare nuovamente l&#8217;entrata in vigore. Il Ministero della Giustizia ha collegato esplicitamente la proroga alla necessità di completare le procedure di copertura degli organici e di adeguare l&#8217;organizzazione degli uffici.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa succederà il 28 febbraio 2027?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Salvo ulteriori modifiche legislative, dal <strong>28 febbraio 2027</strong> entreranno in vigore le disposizioni della legge Nordio relative al GIP collegiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La domanda, però, non riguarda soltanto il calendario. Il vero punto sarà capire se entro quella data gli uffici giudiziari avranno le risorse necessarie per applicare la riforma senza compromettere la durata e l&#8217;efficienza dei procedimenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso del GIP collegiale dimostra così quanto sia difficile riformare la giustizia soltanto attraverso una modifica delle norme. <strong>Una nuova garanzia processuale può funzionare davvero soltanto se esistono anche magistrati, personale e strutture sufficienti per renderla concreta.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La sfida dei prossimi mesi sarà quindi trovare un equilibrio tra due principi fondamentali: <strong>garantire maggiormente i diritti di chi è sottoposto a un procedimento penale e, allo stesso tempo, assicurare che la giustizia continui a funzionare in tempi ragionevoli.</strong></p>
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		<title>Diventare avvocato cambia: la riforma dell’ordinamento forense</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/diventare-avvocato-cambia-la-riforma-dellordinamento-forense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[diventare avvocato]]></category>
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					<description><![CDATA[Più formazione durante il tirocinio, nuove regole per l’esame di Stato e un percorso di accesso alla professione più strutturato. La legge 28 luglio 2026, n. 137 avvia la riforma [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Più formazione durante il tirocinio, nuove regole per l’esame di Stato e un percorso di accesso alla professione più strutturato. La legge 28 luglio 2026, n. 137 avvia la riforma dell’ordinamento forense, ma per vedere le nuove regole concretamente applicate bisognerà aspettare i decreti legislativi del Governo.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Diventare avvocato potrebbe diventare un percorso ancora più strutturato. È questa una delle conseguenze della <strong>legge 28 luglio 2026, n. 137</strong>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1° agosto ed entrata in vigore il <strong>16 agosto 2026</strong>. Il provvedimento delega il Governo a riscrivere organicamente l’ordinamento della professione forense, oggi disciplinato principalmente dalla legge n. 247 del 2012. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La prima cosa da chiarire, però, è che <strong>non tutte le nuove regole sono già operative</strong>. La legge approvata dal Parlamento è infatti una legge delega: stabilisce principi e criteri che il Governo dovrà seguire nei decreti legislativi. Il termine previsto per adottarli è di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, quindi, salvo modifiche, entro il <strong>16 febbraio 2027</strong>. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Il tirocinio resta di 18 mesi, ma aumenta la formazione</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle novità più importanti riguarda chi vuole intraprendere la professione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La durata complessiva del <strong>tirocinio forense rimarrà di 18 mesi</strong>, ma la riforma prevede che almeno <strong>12 mesi siano accompagnati dalla frequenza obbligatoria di una scuola forense</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le scuole potranno essere organizzate dagli ordini degli avvocati, da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense oppure dalle scuole di specializzazione per le professioni legali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;obiettivo è rendere il praticantato qualcosa di più di una semplice esperienza all&#8217;interno di uno studio: la formazione teorica e quella pratica dovranno procedere insieme. </p>



<p class="wp-block-paragraph">È prevista inoltre una particolare attenzione all&#8217;accessibilità economica. La delega stabilisce la possibilità di una <strong>frequenza gratuita delle scuole forensi per i praticanti con un ISEE al di sotto di una soglia che sarà stabilita dal CNF</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tirocinio potrà inoltre essere anticipato, per un massimo di sei mesi, dagli studenti che abbiano già completato tutti gli esami previsti dal corso di laurea, anche se fuori corso. Restano previste anche alcune possibilità già conosciute, come lo svolgimento dell&#8217;intero tirocinio presso l&#8217;Avvocatura dello Stato o presso l&#8217;ufficio legale di un ente pubblico e la possibilità di svolgere un semestre in un altro Paese dell&#8217;Unione europea.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come cambierà l&#8217;esame di Stato?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Anche l&#8217;esame per diventare avvocato è destinato a cambiare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La delega prevede una <strong>sessione annuale unica</strong>, articolata in <strong>due prove scritte e una prova orale</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le prove scritte dovrebbero consistere nella redazione di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>un parere motivato;</li>



<li>un atto giudiziario.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La prova orale sarà invece maggiormente orientata alla capacità di affrontare situazioni concrete: comprenderà la soluzione di casi pratici, domande di diritto sostanziale e processuale e almeno un quesito dedicato alla <strong>deontologia e all&#8217;ordinamento forense</strong>. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche le commissioni d&#8217;esame saranno interessate da un cambiamento: la loro composizione dovrà prevedere una maggioranza di avvocati, insieme a magistrati e docenti universitari. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per chi oggi sta studiando Giurisprudenza o svolgendo il praticantato, tuttavia, c&#8217;è un punto fondamentale: <strong>non basta la pubblicazione della legge delega per cambiare immediatamente le modalità dell&#8217;esame</strong>. Saranno i decreti legislativi e le relative norme transitorie a stabilire concretamente quando e come le nuove regole si applicheranno ai diversi candidati. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Più attenzione alla formazione continua</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma non riguarda soltanto chi vuole diventare avvocato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra i principi della delega c&#8217;è anche il rafforzamento della <strong>formazione continua</strong> degli avvocati. Il nuovo sistema dovrà prevedere un obbligo di aggiornamento e meccanismi per intervenire nei confronti di chi non provveda a recuperare i crediti formativi richiesti. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La logica è quella di una professione nella quale la formazione non termina con l&#8217;esame di Stato. Le norme, le procedure e la giurisprudenza cambiano continuamente e l&#8217;avvocato deve quindi mantenere aggiornate le proprie competenze.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Non cambia solo il percorso per i giovani</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La legge 137/2026 interviene in realtà su molti altri aspetti dell&#8217;ordinamento forense.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La delega prevede, tra le altre cose, una disciplina più organica della <strong>monocommittenza e delle collaborazioni continuative</strong>, nuove regole sulle associazioni, sulle reti e sulle società tra avvocati e un ampliamento delle attività compatibili con l&#8217;esercizio della professione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le attività che la nuova disciplina dovrà considerare compatibili figurano, a determinate condizioni, anche incarichi in società di capitali, l&#8217;amministrazione di condominio e l&#8217;attività di agente sportivo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro capitolo riguarda i compensi: la delega conferma il principio della libera pattuizione, nel rispetto della disciplina sull&#8217;equo compenso, e prevede un aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una riforma che per ora è soprattutto un progetto</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La riforma, quindi, non significa che dal 16 agosto tutti gli aspiranti avvocati abbiano già iniziato un nuovo percorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La legge è in vigore, ma la nuova disciplina deve ancora essere scritta nei dettagli.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Governo dovrà trasformare i principi fissati dal Parlamento in decreti legislativi. Saranno particolarmente importanti le disposizioni transitorie: dovranno stabilire, ad esempio, come saranno trattati i praticanti che hanno già iniziato il tirocinio e coloro che si stanno preparando alle prossime sessioni dell&#8217;esame di Stato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cane aggredisce, chi è responsabile? Diritti e doveri del proprietario</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cane-aggredisce-chi-e-responsabile-diritti-e-doveri-del-proprietario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione V]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 17:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Pet Life]]></category>
		<category><![CDATA[caneaggressivo]]></category>
		<category><![CDATA[legge cane aggressioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal controllo dell&#8217;animale alle possibili responsabilità: cosa prevede la normativa Chi è responsabile se un cane aggredisce una persona? Il proprietario, o chi ha in custodia l&#8217;animale, non può considerarsi [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>Dal controllo dell&#8217;animale alle possibili responsabilità: cosa prevede la normativa</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Chi è responsabile se un cane aggredisce una persona? Il proprietario, o chi ha in custodia l&#8217;animale, non può considerarsi estraneo alle conseguenze di un&#8217;aggressione. La normativa italiana pone infatti a suo carico precisi doveri di controllo e di gestione dell&#8217;animale, mentre le eventuali responsabilità civili e penali devono essere valutate in relazione alle concrete circostanze del caso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio di fondo è quello della <strong>responsabilità del proprietario e del detentore per il controllo dell&#8217;animale</strong>. Le disposizioni sulla tutela dall&#8217;aggressione dei cani richiamano infatti la necessità che chi detiene un cane ne conosca le caratteristiche e ne garantisca la gestione in condizioni di sicurezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo significa che il proprietario non deve soltanto occuparsi del benessere dell&#8217;animale, ma deve anche adottare tutte le cautele necessarie per evitare che il cane possa creare situazioni di pericolo per altre persone o animali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul piano <strong>civile</strong>, la responsabilità può derivare dai danni provocati dall&#8217;animale. La valutazione riguarda il rapporto tra l&#8217;animale, il suo proprietario o detentore e il danno prodotto, tenendo conto delle circostanze concrete dell&#8217;accaduto e delle eventuali cause che possono incidere sulla responsabilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diverso è il profilo <strong>penale</strong>. Un&#8217;aggressione può assumere rilevanza penale quando il comportamento del proprietario o del detentore integri gli estremi di un reato. Non basta, quindi, che un cane abbia provocato un danno per stabilire automaticamente una responsabilità penale: occorre accertare la condotta della persona e il rapporto con l&#8217;evento verificatosi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Particolare attenzione viene riservata alla <strong>prevenzione delle aggressioni</strong>. Le disposizioni ministeriali prevedono obblighi e indicazioni rivolti ai proprietari e ai detentori, proprio con l&#8217;obiettivo di ridurre il rischio che la gestione dell&#8217;animale possa mettere in pericolo l&#8217;incolumità pubblica. L&#8217;ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013 sulla tutela dall&#8217;aggressione dei cani è stata inoltre ulteriormente prorogata nel 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il proprietario deve quindi conoscere il proprio cane, adottare misure adeguate alla sua gestione e impedire situazioni nelle quali l&#8217;animale possa aggredire o causare danni. Il dovere di controllo assume particolare importanza quando emergano elementi che rendano prevedibile un comportamento aggressivo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche chi viene aggredito, tuttavia, ha diritto a far accertare le proprie ragioni. In caso di lesioni o altri danni, possono essere richiesti i necessari risarcimenti e possono essere avviati gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità. La ricostruzione dell&#8217;accaduto deve tenere conto delle modalità dell&#8217;aggressione, della condotta del proprietario o detentore e di ogni altro elemento rilevante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il quadro normativo è stato inoltre interessato da recenti interventi in materia di tutela degli animali. La legge 6 giugno 2025, n. 82 ha modificato il titolo IX-bis del codice penale, sostituendone la rubrica con quella di <strong>“Dei delitti contro gli animali”</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per chi vive con un cane, dunque, il principio da ricordare è semplice: <strong>avere un animale comporta anche una responsabilità nella sua gestione e nel suo controllo</strong>. In caso di aggressione, non è sufficiente chiedersi soltanto cosa abbia fatto il cane: occorre verificare anche quali precauzioni siano state adottate da chi lo aveva in custodia e se siano stati rispettati gli obblighi previsti dalla normativa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mio vicino ha un cane che abbaia a tutte le ore del giorno e della notte: cosa posso fare?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-mio-vicino-ha-un-cane-che-abbaia-a-tutte-le-ore-del-giorno-e-della-notte-cosa-posso-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 17:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=254855</guid>

					<description><![CDATA[Non esistono leggi specifiche, ma l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i limiti del problema. L&#8217;abbaiare di un cane è un comportamento naturale, ma quando si protrae in modo continuo, soprattutto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Non esistono leggi specifiche, ma l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i limiti del problema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;abbaiare di un cane è un comportamento naturale, ma quando si protrae in modo continuo, soprattutto nelle ore notturne, può trasformarsi in una fonte di grave disagio per il vicinato e assumere rilevanza giuridica. L&#8217;ordinamento italiano tutela infatti il diritto al riposo e alla tranquillità domestica, prevedendo strumenti sia in sede civile che penale.<br />Sul piano penale trova applicazione l&#8217;art. 659 del Codice penale, che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. La responsabilità non deriva dal semplice fatto che il cane abbai, ma dall&#8217;omessa vigilanza del proprietario, il quale ha il dovere di adottare tutte le misure idonee a evitare che l&#8217;animale arrechi un disturbo tale da coinvolgere una pluralità di persone.<br />La Corte di Cassazione ha più volte precisato che il reato non sussiste se il rumore reca fastidio soltanto a un vicino. È invece necessario che il disturbo sia potenzialmente percepibile da un numero indeterminato di persone, come gli abitanti di un intero condominio o di una parte significativa del quartiere. In numerose pronunce la Suprema Corte ha inoltre chiarito che, ai fini della condanna, non è indispensabile una perizia fonometrica: possono essere sufficienti le testimonianze dei residenti e degli agenti intervenuti, purché dimostrino l&#8217;effettiva intensità e continuità dei rumori.<br />Accanto al profilo penale vi è quello civile. L&#8217;art. 844 del Codice civile vieta le immissioni rumorose che superino la normale tollerabilità. In questi casi il vicino può chiedere al giudice un provvedimento che imponga al proprietario dell&#8217;animale di eliminare o ridurre il disturbo e, qualora dimostri di aver subito un danno, ottenere anche il risarcimento.<br />Non ogni abbaiare, quindi, giustifica un&#8217;azione giudiziaria. I giudici valutano la frequenza, la durata, l&#8217;orario e l&#8217;intensità dei rumori, nonché il contesto in cui essi si verificano. Un cane che abbaia sporadicamente non integra alcuna violazione; diverso è il caso di un animale lasciato per ore da solo sul balcone o in giardino, che continui ad abbaiare impedendo il riposo dei vicini.<br />Prima di ricorrere alle vie legali è sempre consigliabile tentare una soluzione bonaria, informando il proprietario del disagio e cercando un accordo. Se il problema persiste, è possibile rivolgersi all&#8217;amministratore di condominio, promuovere una mediazione nelle controversie civili o, nei casi più gravi, presentare un esposto alle autorità competenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza della Cassazione conferma dunque un principio di equilibrio: il benessere degli animali domestici merita tutela, ma non può comprimere il diritto dei vicini alla quiete e al riposo. Il proprietario è chiamato a custodire il proprio cane con diligenza, prevenendo comportamenti che possano trasformare un normale abbaio in una fonte costante di disturbo per la collettività.</p>
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		<title>Cibo da casa al lido, il gestore può vietarlo? Cosa prevede la normativa</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cibo-da-casa-al-lido-il-gestore-puo-vietarlo-cosa-prevede-la-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;estate è ormai ufficialmente iniziata e, con essa, gli eterni &#8220;conflitti da spiaggia&#8221;!Ci chiarisce la normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia! Con l&#8217;arrivo della stagione balneare torna puntualmente una domanda [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>L&#8217;estate è ormai ufficialmente iniziata e, con essa, gli eterni &#8220;conflitti da spiaggia&#8221;!<br>Ci chiarisce la normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia!</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con l&#8217;arrivo della stagione balneare torna puntualmente una domanda che interessa migliaia di bagnanti: il gestore di uno stabilimento balneare può vietare ai clienti di consumare cibo e bevande portati da casa?<br />La risposta non è univoca e richiede di distinguere tra il diritto del gestore di organizzare la propria attività economica e i limiti imposti dalla normativa a tutela dei consumatori.<br />In linea generale, lo stabilimento balneare è un&#8217;impresa privata che opera su un bene demaniale in forza di una concessione. Il gestore può quindi adottare un regolamento interno volto a disciplinare l&#8217;utilizzo dei servizi, purché le regole siano rese note agli utenti, non siano discriminatorie e risultino proporzionate alle finalità perseguite.<br />Tuttavia, un divieto assoluto di introdurre o consumare cibo e bevande acquistati altrove potrebbe risultare problematico sotto il profilo della tutela del consumatore e della concorrenza. Se il cliente paga esclusivamente il noleggio di ombrellone e lettini, senza essere obbligato ad acquistare ulteriori servizi, impedirgli di consumare un panino o una bottiglia d&#8217;acqua portati da casa rischia di costituire una limitazione non adeguatamente giustificata.<br />Diverso è il caso in cui il divieto sia motivato da esigenze concrete di sicurezza, igiene o tutela degli spazi comuni. Ad esempio, possono essere legittime limitazioni relative all&#8217;introduzione di contenitori in vetro, apparecchi per cucinare, barbecue o altre attrezzature che possano arrecare pericolo o disturbo agli altri frequentatori.<br />Sul piano normativo non esiste una disposizione nazionale che attribuisca ai gestori degli stabilimenti balneari il potere di vietare in modo generalizzato il consumo di alimenti portati dall&#8217;esterno. Anche le ordinanze balneari emanate annualmente dalle Regioni o dalle Capitanerie di porto disciplinano prevalentemente aspetti concernenti sicurezza, balneazione e utilizzo del demanio marittimo, senza introdurre un simile divieto.<br />La giurisprudenza amministrativa e l&#8217;orientamento delle autorità garanti della concorrenza evidenziano come i regolamenti interni non possano comprimere in maniera irragionevole i diritti dell&#8217;utenza né tradursi nell&#8217;imposizione indiretta dell&#8217;acquisto di beni o servizi offerti esclusivamente dal gestore. Clausole eccessivamente restrittive potrebbero inoltre essere valutate alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e delle norme del Codice del consumo.<br />In conclusione, il gestore può certamente fissare regole per garantire ordine, sicurezza e decoro dello stabilimento, ma un divieto generalizzato di consumare cibo e bevande portati da casa non trova uno specifico fondamento legislativo e potrebbe essere considerato illegittimo se finalizzato esclusivamente a incentivare gli acquisti presso il bar o il ristorante del lido.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come spesso accade, la legittimità della limitazione dipenderà dalla sua ragionevolezza, dalla proporzionalità e dalle concrete motivazioni che la giustificano.</p>
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		<title>Parto per le vacanze: quanti contanti posso portare con me senza violare la normativa?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/parto-per-le-vacanze-quanti-contanti-posso-portare-con-me-senza-violare-la-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
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					<description><![CDATA[Il trasporto di moneta contante è sottoposto a regole specifiche, come ci spiega il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. Con l&#8217;arrivo delle vacanze molti preferiscono avere con sé una somma di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il trasporto di moneta contante è sottoposto a regole specifiche, come ci spiega il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con l&#8217;arrivo delle vacanze molti preferiscono avere con sé una somma di denaro contante per affrontare spese impreviste o per evitare problemi con carte di pagamento e bancomat.<br />Ma esiste un limite alla quantità di contanti che è lecito trasportare, soprattutto quando si oltrepassano i confini nazionali?</p>



<p class="wp-block-paragraph">In Italia non esiste un limite massimo al possesso o al trasporto di denaro contante all&#8217;interno del territorio nazionale.<br />Una persona può quindi portare con sé anche somme elevate, purché il denaro abbia un&#8217;origine lecita e sia in grado, se necessario, di dimostrarne la provenienza. Diverso è invece il discorso relativo ai pagamenti, per i quali la normativa prevede specifici limiti all&#8217;utilizzo del contante.<br />Le regole cambiano sensibilmente quando si viaggia verso l&#8217;estero.<br />In base alla normativa europea, chi entra o esce dall&#8217;Unione europea trasportando denaro contante pari o superiore a 10.000 euro è tenuto a presentare un&#8217;apposita dichiarazione alle autorità doganali.<br />Lo stesso obbligo può riguardare anche strumenti assimilati al contante, come assegni trasferibili, traveller&#8217;s cheque, libretti al portatore, monete d&#8217;oro e altri beni facilmente convertibili in denaro.<br />Anche negli spostamenti tra Paesi appartenenti all&#8217;Unione europea occorre prestare attenzione.<br />Sebbene non vi siano controlli doganali sistematici, le autorità possono effettuare verifiche e richiedere chiarimenti sulla provenienza e sulla destinazione del denaro trasportato, nell&#8217;ambito della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.<br />L&#8217;omessa dichiarazione, quando dovuta, può comportare il sequestro di una parte delle somme e l&#8217;applicazione di rilevanti sanzioni amministrative, la cui entità varia in base all&#8217;importo non dichiarato.<br />Per questo motivo è sempre opportuno informarsi sulle regole vigenti sia nel Paese di destinazione sia in quello di transito, poiché alcuni Stati prevedono adempimenti ulteriori o limiti differenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di partire è quindi consigliabile verificare la normativa applicabile, conservare eventuali documenti che attestino la provenienza del denaro e, quando possibile, preferire strumenti di pagamento elettronici.<br>Viaggiare con molto contante non è vietato, ma richiede il rispetto di precisi obblighi di legge.<br>Essere informati consente di evitare contestazioni, sequestri e sanzioni che potrebbero trasformare una vacanza in un&#8217;esperienza decisamente poco piacevole.</p>
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		<title>Cassazione: nuovo figlio non basta per ridurre l’assegno divorzile all’ex coniuge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-nuovo-figlio-non-basta-per-ridurre-lassegno-divorzile-allex-coniuge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 19:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
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					<description><![CDATA[La nascita di un figlio da una nuova relazione non è, di per sé, sufficiente a ottenere la riduzione dell&#8217;assegno divorzile dovuto all&#8217;ex coniuge. Lo ribadisce la Corte di Cassazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La nascita di un figlio da una nuova relazione non è, di per sé, sufficiente a ottenere la riduzione dell&#8217;assegno divorzile dovuto all&#8217;ex coniuge. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza commentata, confermando un orientamento ormai consolidato: chi chiede la revisione dell&#8217;assegno deve dimostrare che il mutamento delle proprie condizioni economiche sia reale, significativo e tale da alterare l&#8217;equilibrio patrimoniale esistente al momento del divorzio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso riguardava un ex marito che aveva fatto istanza per la riduzione dell&#8217;assegno, sostenendo che la nascita di un nuovo figlio e i conseguenti maggiori oneri economici avessero inciso sulla propria capacità contributiva. Per la Suprema Corte, tuttavia, tale circostanza non èsufficiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La scelta di costituire una nuova famiglia e di assumere ulteriori obblighi di mantenimento non determina automaticamente il diritto a versare meno all&#8217;ex coniuge.<br />I giudici hanno ricordato che, nei procedimenti di revisione dell&#8217;assegno divorzile (previsti dall&#8217;art. 9 della legge n. 898/1970), grava sul richiedente l&#8217;onere di provare non solo il fatto sopravvenuto, ma anche la concreta incidenza negativa di tale evento sulla propria situazione reddituale e patrimoniale. In altre parole, occorre dimostrare che le nuove spese abbiano realmente compromesso la capacità economica dell&#8217;obbligato rispetto al quadro valutato nella sentenza di divorzio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudice, inoltre, deve procedere a una valutazione complessiva delle condizioni economiche di entrambe le parti. Non è sufficiente allegare un aumento delle uscite, ma è necessario verificare se vi siano anche incrementi di reddito, disponibilità patrimoniali o altre circostanze idonee a compensare i nuovi oneri familiari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione tutela il principio secondo cui l&#8217;assegno divorzile può essere modificato solo in presenza di fatti sopravvenuti che incidano concretamente sull&#8217;equilibrio economico tra gli ex coniugi. La formazione di una nuova famiglia rappresenta certamente un elemento valutabile, ma non costituisce un motivo automatico di riduzione dell&#8217;assegno. La prova dell&#8217;effettivo peggioramento economico resta indispensabile, evitando che una scelta personale possa tradursi, senza adeguata dimostrazione, in un pregiudizio per il coniuge beneficiario.</p>
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		<item>
		<title>Baby gang e movida violenta: cosa cambia con il nuovo Decreto Sicurezza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/baby-gang-e-movida-violenta-cosa-cambia-con-il-nuovo-decreto-sicurezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Negli ultimi anni il fenomeno delle baby gang e della cosiddetta movida violenta ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, con episodi di aggressioni, rapine, risse e danneggiamenti che interessano soprattutto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Negli ultimi anni il fenomeno delle baby gang e della cosiddetta movida violenta ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti, con episodi di aggressioni, rapine, risse e danneggiamenti che interessano soprattutto i centri urbani. Per rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione, il nuovo Decreto Sicurezza introduce una serie di misure volte a garantire una maggiore tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli obiettivi principali del provvedimento è consentire un intervento più tempestivo nei confronti dei gruppi giovanili responsabili di comportamenti violenti o intimidatori. In quest&#8217;ottica vengono ampliati gli strumenti di prevenzione personale, con un ricorso più incisivo al Daspo urbano, che può vietare l&#8217;accesso a determinate aree cittadine o a locali pubblici ai soggetti ritenuti responsabili di episodi di violenza, anche reiterati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Particolare attenzione è dedicata ai minori coinvolti nelle baby gang. Pur restando fermo il principio della finalità educativa del processo minorile, il decreto rafforza le possibilità di intervento preventivo da parte dell&#8217;autorità giudiziaria e delle forze di polizia, favorendo un monitoraggio più stretto delle situazioni di rischio e una maggiore collaborazione con famiglie, scuole e servizi sociali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il provvedimento prevede inoltre un inasprimento delle conseguenze per chi partecipa a risse, danneggiamenti, lesioni e atti di violenza commessi nei luoghi della movida, soprattutto quando tali condotte mettono in pericolo l&#8217;incolumità pubblica. Vengono valorizzati gli strumenti di videosorveglianza e le attività di controllo del territorio, con una presenza più capillare delle forze dell&#8217;ordine nelle aree considerate maggiormente esposte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sul piano amministrativo, i sindaci vedono rafforzati i propri poteri nella gestione delle aree interessate dalla movida, potendo adottare misure finalizzate a prevenire situazioni di degrado e a limitare gli assembramenti che degenerano in episodi di violenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Decreto Sicurezza punta quindi a coniugare prevenzione e repressione, cercando di intervenire prima che i comportamenti devianti sfocino in reati più gravi. Resta tuttavia aperto il dibattito sull&#8217;efficacia delle sole misure punitive. Numerosi esperti evidenziano infatti come il contrasto alle baby gang richieda anche investimenti in educazione, inclusione sociale, recupero della dispersione scolastica e sostegno alle famiglie, affinché la risposta dello Stato non sia esclusivamente repressiva ma anche capace di rimuovere le cause che alimentano il disagio giovanile. Solo un approccio integrato potrà offrire risultati duraturi nella lotta alla violenza minorile e alla criminalità urbana.</p>
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		<item>
		<title>Per quieto vivere ho concesso un piccolo assegno divorzile: ho fatto bene?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/per-quieto-vivere-ho-concesso-un-piccolo-assegno-divorzile-ho-fatto-bene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio. Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei coniugi, pur ritenendo che l&#8217;altro non abbia diritto a un mantenimento, accetti il riconoscimento di un assegno divorzile di importo modesto, talvolta anche di poche decine di euro mensili, con l&#8217;obiettivo di favorire un accordo e velocizzare la definizione della causa.<br />Una scelta che può apparire conveniente nell&#8217;immediato, ma che produce effetti giuridici tutt&#8217;altro che trascurabili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;assegno divorzile, disciplinato dall&#8217;articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non rappresenta infatti soltanto un sostegno economico.<br />Il suo riconoscimento da parte del giudice costituisce l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza dei presupposti previsti dalla legge e determina l&#8217;acquisizione di uno specifico status giuridico in capo al beneficiario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da tale riconoscimento possono derivare conseguenze rilevanti anche per il futuro. Innanzitutto, l&#8217;assegno potrà essere oggetto di revisione qualora sopravvengano mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti. Chi percepisce un assegno simbolico potrebbe quindi chiedere successivamente un aumento, dimostrando il peggioramento della propria situazione o il miglioramento di quella dell&#8217;ex coniuge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi sono poi effetti ancora più importanti.<br />Il riconoscimento dell&#8217;assegno divorzile costituisce infatti uno dei presupposti per il diritto alla pensione di reversibilità dell&#8217;ex coniuge, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa previdenziale.<br />Analogamente, può consentire l&#8217;accesso all&#8217;assegno periodico gravante sull&#8217;eredità dell&#8217;ex coniuge deceduto, nei casi disciplinati dalla stessa legge sul divorzio.<br />Concede anche il diritto ad ottenere il 40% del TFR, calcolato sulla durata degli anni di matrimonio</p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte evidenziato come il diritto all&#8217;assegno divorzile non possa essere considerato una mera formalità processuale, ma rappresenti il risultato di una valutazione giudiziale fondata sui criteri dell&#8217;inadeguatezza dei mezzi, del contributo dato alla vita familiare e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questa ragione, accettare di concedere un assegno &#8220;simbolico&#8221; esclusivamente per accelerare la conclusione del procedimento richiede un&#8217;attenta valutazione. Se da un lato può favorire una rapida definizione della controversia, dall&#8217;altro determina effetti destinati a protrarsi nel tempo e ad incidere su diritti di natura previdenziale e successoria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di prestare il proprio consenso è quindi opportuno valutare attentamente, non solo il vantaggio immediato della chiusura della causa, ma anche le conseguenze future che il riconoscimento, pur di un assegno minimo, è in grado di produrre.<br>In materia di divorzio, infatti, anche una decisione apparentemente marginale può influenzare in modo significativo la posizione giuridica degli ex coniugi per molti anni.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sconto di pena, decide il magistrato di sorveglianza: il chiarimento della Consulta</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sconto-di-pena-decide-il-magistrato-di-sorveglianza-il-chiarimento-della-consulta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, spetta al magistrato di sorveglianza.<br>,La Consulta ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 69 e 69-bis dell&#8217;ordinamento penitenziario.<br>Il dubbio nasceva dalla recente riforma delle pene sostitutive, che ha ampliato il ricorso al lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive brevi. Secondo il giudice rimettente sarebbe stato più coerente attribuire il potere di concedere la liberazione anticipata al giudice dell&#8217;esecuzione, già competente per la gestione della pena sostitutiva, anziché al magistrato di sorveglianza.<br>La Corte costituzionale ha però escluso qualsiasi contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. I giudici hanno osservato che la liberazione anticipata rappresenta un istituto strettamente collegato alla valutazione del percorso rieducativo del condannato. Si tratta di una verifica che, per tradizione e competenza, appartiene al magistrato di sorveglianza, organo specializzato nell&#8217;apprezzare la partecipazione del detenuto o del condannato al processo di risocializzazione.<br>La decisione conferma quindi che non è decisiva la tipologia della pena in esecuzione, ma la natura della valutazione richiesta. Lo sconto di pena non costituisce un automatismo, bensì il riconoscimento dell&#8217;effettiva adesione del condannato al percorso rieducativo previsto dall&#8217;articolo 27 della Costituzione.<br>La sentenza consolida inoltre il ruolo della magistratura di sorveglianza quale garante della finalità rieducativa della pena, evitando una frammentazione delle competenze che potrebbe generare decisioni non uniformi. Pur nell&#8217;ambito delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma, resta dunque fermo il principio secondo cui la valutazione sul merito del comportamento del condannato e sull&#8217;eventuale riduzione della pena compete al giudice specializzato in materia di esecuzione penitenziaria.<br>La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nell&#8217;assestamento interpretativo della riforma Cartabia, confermando la centralità del magistrato di sorveglianza nelle decisioni che incidono concretamente sulla durata della pena e sul percorso di reinserimento sociale del condannato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assegno divorzile, anche pochi euro possono costare caro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/assegno-divorzile-anche-pochi-euro-possono-costare-caro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=253393</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio. Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei coniugi, pur ritenendo che l&#8217;altro non abbia diritto a un mantenimento, accetti il riconoscimento di un assegno divorzile di importo modesto, talvolta anche di poche decine di euro mensili, con l&#8217;obiettivo di favorire un accordo e velocizzare la definizione della causa.<br />Una scelta che può apparire conveniente nell&#8217;immediato, ma che produce effetti giuridici tutt&#8217;altro che trascurabili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;assegno divorzile, disciplinato dall&#8217;articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non rappresenta infatti soltanto un sostegno economico.<br />Il suo riconoscimento da parte del giudice costituisce l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza dei presupposti previsti dalla legge e determina l&#8217;acquisizione di uno specifico status giuridico in capo al beneficiario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Da tale riconoscimento possono derivare conseguenze rilevanti anche per il futuro. Innanzitutto, l&#8217;assegno potrà essere oggetto di revisione qualora sopravvengano mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti. Chi percepisce un assegno simbolico potrebbe quindi chiedere successivamente un aumento, dimostrando il peggioramento della propria situazione o il miglioramento di quella dell&#8217;ex coniuge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi sono poi effetti ancora più importanti.<br />Il riconoscimento dell&#8217;assegno divorzile costituisce infatti uno dei presupposti per il diritto alla pensione di reversibilità dell&#8217;ex coniuge, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa previdenziale.<br />Analogamente, può consentire l&#8217;accesso all&#8217;assegno periodico gravante sull&#8217;eredità dell&#8217;ex coniuge deceduto, nei casi disciplinati dalla stessa legge sul divorzio.<br />Concede anche il diritto ad ottenere il 40% del TFR, calcolato sulla durata degli anni di matrimonio</p>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte evidenziato come il diritto all&#8217;assegno divorzile non possa essere considerato una mera formalità processuale, ma rappresenti il risultato di una valutazione giudiziale fondata sui criteri dell&#8217;inadeguatezza dei mezzi, del contributo dato alla vita familiare e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questa ragione, accettare di concedere un assegno &#8220;simbolico&#8221; esclusivamente per accelerare la conclusione del procedimento richiede un&#8217;attenta valutazione. Se da un lato può favorire una rapida definizione della controversia, dall&#8217;altro determina effetti destinati a protrarsi nel tempo e ad incidere su diritti di natura previdenziale e successoria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prima di prestare il proprio consenso è quindi opportuno valutare attentamente, non solo il vantaggio immediato della chiusura della causa, ma anche le conseguenze future che il riconoscimento, pur di un assegno minimo, è in grado di produrre.<br>In materia di divorzio, infatti, anche una decisione apparentemente marginale può influenzare in modo significativo la posizione giuridica degli ex coniugi per molti anni.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Riforma elettorale, approvato il voto fuorisede: ecco come funziona</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/riforma-elettorale-approvato-il-voto-fuorisede-ecco-come-funziona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 21:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
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					<description><![CDATA[Via libera della Camera all’emendamento che introduce in modo stabile il voto per gli elettori fuorisede nelle elezioni politiche, nei referendum e nelle elezioni europee. Il testo è stato approvato [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1 wp-block-paragraph">Via libera della Camera all’emendamento che introduce in modo stabile il voto per gli elettori fuorisede nelle elezioni politiche, nei referendum e nelle elezioni europee. Il testo è stato approvato all’unanimità con 353 voti favorevoli, nessun contrario e il parere favorevole del Governo, segnando una delle poche convergenze bipartisan nell’ambito della riforma della legge elettorale.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">La norma consente ai cittadini che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, vivono stabilmente in un Comune diverso da quello di residenza di esercitare il diritto di voto nel Comune di temporaneo domicilio, senza dover rientrare nel luogo di iscrizione elettorale. L’obiettivo è rendere strutturale una possibilità finora prevista soltanto in via sperimentale per alcune consultazioni.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Secondo il testo approvato, gli elettori interessati dovranno presentare un’apposita richiesta per essere iscritti in un registro dedicato dei votanti fuorisede, così da poter essere ammessi al voto nel Comune di domicilio temporaneo. Le modalità operative saranno disciplinate dalla normativa di attuazione e dalle procedure predisposte dal Ministero dell’Interno.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">L’emendamento estende il nuovo sistema alle elezioni della Camera e del Senato, ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e alle elezioni del Parlamento europeo, con l’obiettivo di agevolare milioni di cittadini che ogni anno si trasferiscono lontano dalla residenza per ragioni di studio, lavoro o salute.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">L’approvazione è arrivata dopo una trattativa che ha coinvolto maggioranza e opposizioni, culminata in una riformulazione condivisa del testo. Il voto unanime rappresenta uno dei principali punti di accordo emersi durante l’esame della riforma elettorale, in un dibattito che resta invece aperto su altri temi, come il sistema delle preferenze.&nbsp;</p>
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		<title>Infiltrazioni dal terrazzo: il danneggiato sceglie chi citare, poi saranno i responsabili a regolare i conti tra loro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/infiltrazioni-dal-terrazzo-il-danneggiato-sceglie-chi-citare-poi-saranno-i-responsabili-a-regolare-i-conti-tra-loro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Infiltrazioni dal terrazzo di copertura: il danneggiato può chiedere il risarcimento a condominio, proprietario o conduttore a sua scelta! La sentenza ribadisce un principio di grande rilievo pratico in materia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Infiltrazioni dal terrazzo di copertura: il danneggiato può chiedere il risarcimento a condominio, proprietario o conduttore a sua scelta!</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza ribadisce un principio di grande rilievo pratico in materia di infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura: il soggetto che ha subito il danno non è tenuto a individuare preventivamente il reale responsabile tra condominio, proprietario esclusivo del terrazzo o eventuale conduttore.<br />Può, infatti, agire nei confronti di uno qualsiasi di essi, lasciando che siano poi i soggetti coinvolti a regolare internamente le rispettive responsabilità.<br />La decisione si fonda sull&#8217;esigenza di garantire una tutela effettiva al danneggiato, che spesso si trova nell&#8217;impossibilità di stabilire se le infiltrazioni siano state causate da difetti strutturali dell&#8217;edificio, da carenze manutentive imputabili al condominio o da un comportamento negligente del proprietario o del conduttore del terrazzo.<br />Secondo la Cassazione, chi subisce il danno non può essere gravato dell&#8217;onere di ricostruire rapporti giuridici e obblighi manutentivi che riguardano esclusivamente i possibili responsabili.<br />Per questo motivo è legittimato a convenire in giudizio il soggetto che ritiene più opportuno, ottenendo il risarcimento qualora ne ricorrano i presupposti.<br />Solo in un momento successivo, una volta soddisfatte le pretese del danneggiato, i soggetti coinvolti potranno esercitare le rispettive azioni di rivalsa o di regresso per stabilire su chi debba ricadere definitivamente il peso economico del risarcimento.<br />Sarà quindi il giudice, ove necessario, ad accertare se la responsabilità sia imputabile al condominio, al proprietario esclusivo del terrazzo, al conduttore oppure a più soggetti concorrenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio conferma l&#8217;orientamento della giurisprudenza volto a privilegiare la posizione del danneggiato rispetto alle complesse dinamiche interne tra i potenziali responsabili.<br />In questo modo si evitano lunghe contestazioni preliminari sull&#8217;individuazione del debitore del risarcimento, consentendo al soggetto leso di ottenere una tutela più rapida ed efficace.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza rappresenta quindi un importante richiamo alla funzione protettiva della responsabilità civile: il rischio derivante dall&#8217;incertezza sull&#8217;effettiva imputazione delle infiltrazioni non deve ricadere su chi ha subito il danno, ma sui soggetti che, in base ai rispettivi obblighi di custodia, manutenzione e conservazione del terrazzo e delle parti comuni, sono chiamati a chiarire tra loro la ripartizione delle responsabilità.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione: rette RSA per malati di Alzheimer a carico del SSN se cure e assistenza sono inscindibili</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-rette-rsa-per-malati-di-alzheimer-a-carico-del-ssn-se-cure-e-assistenza-sono-inscindibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[servizio sanitario nazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[In riferimento alle rette RSA per i malati di Alzheimer, la Cassazione rafforza il principio della copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con un nuovo e importante passo avanti [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">In riferimento alle rette RSA per i malati di Alzheimer, la Cassazione rafforza il principio della copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con un nuovo e importante passo avanti nella tutela dei malati ricoverati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con l&#8217;ordinanza commentata, inserita in un gruppo di pronunce depositate a fine maggio, la Suprema Corte ha ribadito che, quando le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali risultano strettamente integrate e inscindibili, l&#8217;intero costo della retta deve gravare sul Servizio Sanitario Nazionale e non sul paziente o sulla sua famiglia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione riguarda i casi di persone affette da Alzheimer in fase avanzata, da gravi patologie neurologiche degenerative o in stato vegetativo permanente: condizioni nelle quali l&#8217;assistenza quotidiana costituisce parte integrante del percorso terapeutico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tali ipotesi non è possibile separare artificialmente la componente sanitaria da quella assistenziale per addossare ai familiari una quota della retta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione richiama il quadro normativo vigente, chiarendo che le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria devono essere integralmente finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale, anche nelle fasi di lungoassistenza.<br>Non può quindi trovare automatica applicazione il criterio della ripartizione del costo tra sanità e utente quando l&#8217;assistenza rappresenta un indispensabile completamento delle cure mediche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le conseguenze pratiche sono rilevanti. Le famiglie che hanno sostenuto il pagamento delle rette potrebbero avere titolo per chiedere il rimborso delle somme versate, purché ricorrano i presupposti individuati dalla giurisprudenza e sia dimostrata la natura inscindibile delle prestazioni erogate durante il ricovero. Ogni situazione, tuttavia, richiede una valutazione concreta della documentazione clinica e delle caratteristiche dell&#8217;assistenza ricevuta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La recente ordinanza contribuisce così a consolidare un orientamento che negli ultimi anni si è progressivamente rafforzato, offrendo un&#8217;importante tutela ai soggetti più fragili e alle loro famiglie. Resta ora da verificare se il legislatore o le Regioni interverranno per uniformare le prassi amministrative ed evitare che i cittadini siano costretti a rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento di un diritto già affermato dalla Suprema Corte.</p>
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		<item>
		<title>Separazioni, la Cassazione: il padre figura indispensabile quanto la madre</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/separazioni-la-cassazione-il-padre-figura-indispensabile-quanto-la-madre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bigenitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La tradizionale presunzione secondo cui, in caso di separazione, i figli minori debbano essere collocati prevalentemente presso la madre continua a perdere terreno nella giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La tradizionale presunzione secondo cui, in caso di separazione, i figli minori debbano essere collocati prevalentemente presso la madre continua a perdere terreno nella giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai centrale nel diritto di famiglia: il criterio guida non è il genere del genitore, ma l’interesse concreto del minore ad una crescita equilibrata e alla presenza effettiva di entrambe le figure genitoriali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia si inserisce nel solco dell’affido condiviso introdotto dalla legge n. 54 del 2006, che ha superato la vecchia logica dell’affidamento esclusivo “naturale” alla madre. Per molti anni, tuttavia, nella prassi giudiziaria il collocamento prevalente presso la madre è rimasto quasi automatico, soprattutto per figli piccoli. La Cassazione chiarisce invece che non può esistere una preferenza basata su schemi culturali o automatismi sociali.<br />Secondo i giudici, il fatto biologico che “la madre sia una sola” non può tradursi nella marginalizzazione della figura paterna. Il padre non rappresenta un semplice supporto economico o una presenza accessoria nella vita dei figli, ma costituisce un elemento essenziale per il loro sviluppo psicologico, emotivo e persino fisico. La crescita armonica del minore richiede, salvo situazioni pregiudizievoli, il mantenimento di rapporti stabili, continuativi e significativi con entrambi i genitori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Suprema Corte richiama così il principio della bigenitorialità, già riconosciuto dalla normativa nazionale e dalle convenzioni internazionali, come diritto del figlio e non semplice prerogativa degli adulti. Il minore ha diritto a ricevere educazione, cura, presenza affettiva e riferimenti valoriali sia dalla madre che dal padre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione evidenzia inoltre come il giudice debba valutare in concreto le capacità genitoriali di ciascuno: disponibilità di tempo, equilibrio emotivo, capacità educativa, vicinanza affettiva e attitudine a favorire il rapporto con l’altro genitore. Non è più sufficiente richiamare il ruolo materno come criterio preferenziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò non significa imporre una divisione matematica dei tempi o negare l’importanza del legame materno, soprattutto nei primi anni di vita. Significa però abbandonare definitivamente stereotipi ormai superati, secondo cui la madre sarebbe l’unica figura naturalmente idonea alla crescita quotidiana dei figli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza conferma dunque una trasformazione culturale prima ancora che giuridica: la genitorialità moderna si fonda sulla collaborazione e sulla pari dignità educativa di madre e padre. In una società in cui i ruoli familiari sono profondamente cambiati, anche il diritto deve riconoscere che l’equilibrio dei minori passa dalla presenza concreta di entrambe le figure genitoriali.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ti comprai l’auto da sposati, ora non lo siamo più. Restituiscimi i soldi: la cassazione apre al rimborso</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ti-comprai-lauto-da-sposati-ora-non-lo-siamo-piu-restituiscimi-i-soldi-la-cassazione-apre-al-rimborso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel contesto dei rapporti matrimoniali non ogni bene acquistato o intestato al partner può essere automaticamente considerato un regalo definitivo. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1 wp-block-paragraph">Nel contesto dei rapporti matrimoniali non ogni bene acquistato o intestato al partner può essere automaticamente considerato un regalo definitivo. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10388 del 2026, destinata ad incidere in maniera significativa sulle controversie patrimoniali tra coniugi ed ex conviventi.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">La vicenda nasce dall’acquisto di un’autovettura effettuato da una moglie in regime di separazione dei beni. La donna aveva sostenuto integralmente il costo del mezzo, sia attraverso la permuta della propria auto sia mediante un finanziamento acceso e pagato personalmente, pur intestando il veicolo al marito. Terminata la relazione, aveva richiesto la restituzione delle somme versate, sostenendo che non si trattasse di una liberalità ma di un’operazione effettuata nell’ambito della vita familiare.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">La Corte d’appello aveva qualificato l’operazione come donazione indiretta, escludendo quindi qualsiasi obbligo restitutorio. La Cassazione, invece, ha censurato tale impostazione, precisando che nei rapporti affettivi e matrimoniali la semplice esistenza del legame coniugale non basta per presumere automaticamente l’“animus donandi”, cioè la volontà di arricchire gratuitamente l’altro coniuge.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Secondo i giudici di legittimità, occorre una prova rigorosa dell’intento liberale. In altre parole, chi sostiene che un bene o una somma siano stati donati deve dimostrare chiaramente che vi fosse la volontà di effettuare un regalo definitivo e non semplicemente di contribuire alla gestione della vita familiare o di effettuare un prestito. La Suprema Corte evidenzia infatti che molte attribuzioni patrimoniali tra coniugi trovano giustificazione nei doveri di collaborazione e assistenza reciproca previsti dall’articolo 143 del codice civile.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">L’ordinanza assume particolare rilievo perché ridimensiona l’orientamento secondo cui le spese sostenute durante il matrimonio sarebbero quasi sempre irripetibili. Se manca la prova della donazione, il coniuge che ha sostenuto economicamente l’acquisto potrebbe quindi chiedere la restituzione delle somme o agire per indebito arricchimento.<br />La decisione non significa che ogni regalo tra coniugi debba essere restituito alla fine del rapporto. Restano certamente valide le liberalità d’uso e i doni effettuati con effettiva volontà liberale. Tuttavia la Cassazione invita i giudici a non confondere automaticamente la solidarietà familiare con una donazione irrevocabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia rappresenta dunque un importante monito pratico: nelle operazioni economicamente rilevanti tra coniugi o conviventi è opportuno chiarire sin dall’inizio la natura dell’attribuzione patrimoniale, soprattutto quando un bene viene intestato ad uno solo dei partner ma pagato interamente dall’altro.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Colazioni nei B&#038;B: cosa prevede la normativa in Italia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/colazioni-nei-bb-cosa-prevede-la-normativa-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & tempo libero]]></category>
		<category><![CDATA[colazione_bbb]]></category>
		<category><![CDATA[igiene_alimentare_colazione]]></category>
		<category><![CDATA[normativa_colazione_bbb]]></category>
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					<description><![CDATA[La colazione è uno degli elementi distintivi del soggiorno in un Bed &#38; Breakfast, ma cosa prevede esattamente la legge italiana? Tra norme nazionali, regolamenti regionali e obblighi igienico-sanitari, il [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1 wp-block-paragraph">La colazione è uno degli elementi distintivi del soggiorno in un Bed &amp; Breakfast, ma cosa prevede esattamente la legge italiana? Tra norme nazionali, regolamenti regionali e obblighi igienico-sanitari, il quadro è articolato e spesso frainteso da gestori e ospiti.</p>



<p class="p2 wp-block-paragraph"><strong>Un servizio obbligatorio, ma regolato dalle Regioni</strong></p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">In Italia i Bed &amp; Breakfast sono classificati come strutture ricettive extralberghiere e sono disciplinati principalmente da normative regionali, nel quadro generale del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011).&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Il principio comune è chiaro: il B&amp;B è una struttura che offre ospitalità e prima colazione in un contesto domestico o familiare, spesso all’interno dell’abitazione del gestore.&nbsp;</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph"><strong>Quasi tutte le Regioni italiane prevedono infatti che il servizio di colazione sia:</strong></p>



<p class="p2 wp-block-paragraph">incluso nel soggiorno; offerto in uno spazio interno o comune; parte integrante della formula “bed &amp; breakfast”.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">In alcuni casi, il servizio può essere anche semplificato (ad esempio solo prodotti confezionati), ma non eliminato del tutto nelle strutture che si qualificano come B&amp;B.</p>



<p class="p2 wp-block-paragraph"><strong>Chi prepara la colazione e con quali regole</strong></p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Uno dei punti più rilevanti riguarda chi può preparare la colazione e con quali requisiti igienici.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">In molte Regioni, per la preparazione di alimenti è necessario rispettare la normativa europea sull’igiene alimentare (Reg. CE 852/2004) e gli obblighi HACCP, cioè:</p>



<p class="p2 wp-block-paragraph">formazione specifica per chi manipola alimenti; piano di autocontrollo igienico; requisiti minimi di sicurezza nella cucina domestica.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">In Lombardia, ad esempio, è esplicitamente previsto che la colazione possa essere preparata dal titolare o dai familiari solo se in possesso della formazione HACCP, altrimenti deve essere somministrata in forma semplificata (prodotti confezionati o convenzioni con soggetti esterni).&nbsp;</p>



<p class="p2 wp-block-paragraph"><strong>Non esiste una normativa unica nazionale dettagliata</strong></p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Un aspetto spesso poco conosciuto è che non esiste una legge nazionale unica che regoli nel dettaglio la colazione nei B&amp;B.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Il quadro è infatti:</p>



<p class="p2 wp-block-paragraph">nazionale per definizioni generali (Codice del Turismo); regionale per requisiti concreti (camere, servizi, colazione, periodi di apertura, limiti di ospiti).</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Questo significa che le regole possono cambiare sensibilmente da una Regione all’altra: in alcune è consentita una colazione più “familiare”, in altre sono richiesti standard più vicini a quelli delle strutture professionali.</p>



<p class="p2 wp-block-paragraph"><strong>Prodotti locali e colazione “familiare”</strong></p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Molte normative regionali incentivano una colazione basata su:</p>



<p class="p2 wp-block-paragraph">prodotti tipici locali; alimenti confezionati o di facile gestione domestica; preparazioni semplici realizzate nella cucina del gestore.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">In alcune Regioni viene esplicitamente incoraggiato l’uso di prodotti agricoli locali o tradizionali, in linea con la valorizzazione del turismo enogastronomico.</p>



<p class="p2 wp-block-paragraph"><strong>Attività imprenditoriale o familiare: cambia tutto</strong></p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Un altro elemento decisivo è la distinzione tra:</p>



<p class="p2 wp-block-paragraph">B&amp;B non imprenditoriale (familiare): attività saltuaria, senza Partita IVA, con servizi essenziali; B&amp;B imprenditoriale: struttura organizzata professionalmente, con obblighi fiscali e standard più stringenti.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Questa distinzione incide anche sulla colazione:</p>



<p class="p2 wp-block-paragraph">nel modello familiare prevale la semplicità domestica; nel modello imprenditoriale possono essere richiesti standard più strutturati.</p>



<p class="p1 wp-block-paragraph">Il principio generale resta invariato: il B&amp;B nasce come forma di accoglienza familiare in cui la colazione è parte integrante dell’esperienza, ma sempre entro i limiti stabiliti dalle Regioni e dalle norme sanitarie europee.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione, svolta sui rapporti tra coniugi: “Non tutte le somme sono donazioni, possono essere prestiti da restituire”</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-svolta-sui-rapporti-tra-coniugi-non-tutte-le-somme-sono-donazioni-possono-essere-prestiti-da-restituire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=245997</guid>

					<description><![CDATA[La sentenza della Suprema Corte introduce un rilevante mutamento in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, con particolare riferimento alle spese sostenute durante il matrimonio a favore dell’altro.Per lungo tempo, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La sentenza della Suprema Corte introduce un rilevante mutamento in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, con particolare riferimento alle spese sostenute durante il matrimonio a favore dell’altro.<br />Per lungo tempo, l’orientamento prevalente ha ritenuto che le attribuzioni economiche tra coniugi, specie se inserite nel contesto della vita matrimoniale, fossero assistite da una presunzione di gratuità. In altre parole, si dava per scontato che tali esborsi rientrassero nei doveri di solidarietà coniugale e, quindi, non fossero ripetibili, salvo prova contraria particolarmente rigorosa. Questo schema finiva per porre a carico di chi chiedeva la restituzione un onere probatorio gravoso, spesso difficile da assolvere.<br />La pronuncia in esame segna un’inversione di rotta. La Corte chiarisce che la presunzione di gratuità non può operare in modo automatico e indiscriminato, soprattutto quando le somme erogate eccedano in maniera significativa i limiti della normale contribuzione alla vita familiare. In tali ipotesi, viene meno l’assunto secondo cui ogni attribuzione patrimoniale sarebbe giustificata dal vincolo coniugale.<br />Il passaggio più innovativo riguarda proprio il riparto dell’onere della prova: non è più il coniuge che chiede la restituzione a dover dimostrare in modo stringente l’esistenza di un accordo restitutorio, ma spetta piuttosto a chi ha ricevuto le somme provare che esse erano giustificate da finalità di solidarietà familiare. Si assiste dunque a una vera e propria inversione dell’onere probatorio, che ridimensiona la tradizionale tutela accordata alla presunzione di liberalità tra coniugi.<br />La Corte precisa che il discrimine va individuato nel concetto di “normalità” delle spese rispetto al tenore di vita della coppia e alle concrete modalità della convivenza. Le spese ordinarie, legate al rapporto familiare, restano irripetibili; diversamente, quelle di importo rilevante o destinate a soddisfare interessi esclusivamente personali dell’altro coniuge possono dar luogo a un obbligo di restituzione, in assenza di prova contraria.<br />La decisione assume una portata dirompente: supera un orientamento consolidato e impone una valutazione più attenta della causa concreta delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi. Ne deriva un rafforzamento della tutela di chi ha sostenuto esborsi significativi, evitando che il richiamo generico ai doveri matrimoniali si traduca in un ingiustificato sacrificio economico.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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