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	<title>Sentenze e Giurisprudenza | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Niente responsabilità se adempiere è impossibile: cosa dice la Cassazione</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/niente-responsabilita-se-adempiere-e-impossibile-cosa-dice-la-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[buona fede]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impossibilità di adempiere]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità civile]]></category>
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					<description><![CDATA[L’ordinanza offre un’importante occasione per chiarire quando, in presenza di una condotta apparentemente illecita, possa escludersi la responsabilità del soggetto agente. Il principio di fondo ribadito dai giudici di legittimità [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’ordinanza offre un’importante occasione per chiarire quando, in presenza di una condotta apparentemente illecita, possa escludersi la responsabilità del soggetto agente. Il principio di fondo ribadito dai giudici di legittimità è che non ogni violazione formale si traduce automaticamente in responsabilità: occorre sempre verificare la concreta esigibilità della condotta dovuta e la sussistenza dell’elemento soggettivo.</p>



<p>In questa prospettiva, la Cassazione richiama implicitamente che “ad impossibilia nemo tenetur”, sottolineando che non può essere ritenuto responsabile chi si trovi in una situazione di oggettiva impossibilità ad adempiere o ad uniformarsi alla norma.</p>



<p>I casi tipici individuati riguardano anzitutto l’impossibilità materiale, ossia quando fattori esterni, imprevedibili e non imputabili al soggetto, rendano di fatto ineseguibile la condotta richiesta.<br>Si pensi, ad esempio, a impedimenti tecnici, eventi naturali o situazioni di forza maggiore. Accanto a tali ipotesi, l’ordinanza valorizza anche l’impossibilità giuridica o la mancanza di colpevolezza, come nelle situazioni in cui il soggetto abbia agito in buona fede, confidando ragionevolmente nella liceità del proprio comportamento, oppure quando vi sia un errore inevitabile su una norma o su un fatto determinante. In questi casi viene meno l’elemento psicologico richiesto per affermare la responsabilità.</p>



<p>Sul piano probatorio, la pronuncia evidenzia come l’onere di dimostrare tali situazioni ricada su chi intende avvalersene. Non è sufficiente allegare genericamente difficoltà o impedimenti: è necessario fornire elementi concreti e documentati. Tra i mezzi di prova più rilevanti vi sono documentazione tecnica, certificazioni, comunicazioni intercorse con terzi e, ove necessario, testimonianze idonee a ricostruire il contesto.</p>



<p>Inoltre, assume particolare importanza la tempestività: il soggetto deve dimostrare di essersi attivato per quanto possibile per superare l’impedimento o limitarne le conseguenze.<br>L’inerzia o il ritardo ingiustificato possono infatti far venir meno la causa di esclusione della responsabilità.</p>



<p>Il messaggio è chiaro: la responsabilità non può prescindere da un accertamento rigoroso della concreta possibilità di agire diversamente, né può essere affermata in assenza di prova adeguata delle condizioni che rendono esigibile la condotta richiesta.</p>
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		<title>I media ci fanno seguire decine di processi: ma quando realmente i colpevoli vanno in carcere?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/i-media-ci-fanno-seguire-decine-di-processi-ma-quando-realmente-i-colpevoli-vanno-in-carcere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 14:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[processi in tv]]></category>
		<category><![CDATA[processi mediatici]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel sistema penale italiano, l’idea che a ogni condanna corrisponda automaticamente l’ingresso in carcere è ormai superata, e ce lo conferma il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. La normativa vigente, infatti, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel sistema penale italiano, l’idea che a ogni condanna corrisponda automaticamente l’ingresso in carcere è ormai superata, e ce lo conferma il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>La normativa vigente, infatti, prevede una serie di filtri, condizioni e misure alternative che rendono la detenzione in istituto penitenziario una conseguenza non sempre immediata né inevitabile. Comprendere quando si rischia realmente il carcere significa distinguere tra pena inflitta e pena effettivamente eseguita.</p>



<p>Il primo spartiacque è rappresentato dall’entità della pena. In linea generale, per condanne fino a 2 anni di reclusione, il sistema tende a favorire soluzioni alternative, come la sospensione condizionale della pena o le misure sostitutive. La sospensione condizionale, ad esempio, consente al condannato di evitare il carcere a condizione che non commetta ulteriori reati entro un determinato periodo.</p>



<p>Un secondo elemento decisivo riguarda la soglia dei 4 anni. Per pene detentive non superiori a questo limite, è possibile accedere alle cosiddette misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. In questi casi, il condannato non entra in carcere, ma sconta la pena in un contesto diverso, sotto controllo dell’autorità giudiziaria.</p>



<p>Il carcere diventa invece molto più probabile quando la pena supera i 4 anni, oppure quando il soggetto è recidivo o ritenuto socialmente pericoloso. In tali situazioni, il giudice può escludere l’accesso ai benefici, ritenendo che solo la detenzione intramuraria sia adeguata a garantire le finalità della pena.</p>



<p>Un ruolo importante è svolto anche dalla fase esecutiva. Dopo la sentenza definitiva, il pubblico ministero emette un ordine di esecuzione. Tuttavia, per pene fino a 4 anni, questo ordine può essere sospeso per consentire al condannato di presentare richiesta di misura alternativa. Solo in caso di rigetto dell’istanza si procede con l’ingresso in carcere.</p>



<p>Non va poi dimenticato il peso di alcuni reati particolarmente gravi. Per delitti come quelli di criminalità organizzata, terrorismo o violenza sessuale, la legge prevede limiti più stringenti all’accesso ai benefici, rendendo il carcere una prospettiva molto più concreta.</p>



<p>Infine, incidono anche le condizioni personali del condannato: età, stato di salute, presenza di figli minori o situazioni di particolare fragilità possono orientare il giudice verso soluzioni meno afflittive. In conclusione, oggi si rischia realmente il carcere soprattutto in presenza di pene elevate, recidiva, pericolosità sociale o reati di particolare gravità. Negli altri casi, il sistema privilegia percorsi alternativi, coerenti con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.</p>
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		<item>
		<title>Mi mancano le risorse per pagare il mantenimento: non la volontà di adempiere ai miei doveri</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/mi-mancano-le-risorse-per-pagare-il-mantenimento-non-la-volonta-di-adempiere-ai-miei-doveri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[pagare il mantenimento]]></category>
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					<description><![CDATA[Sentenza 7358/2026 Corte Cassazione. La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma al contempo introduce un chiarimento di grande rilievo pratico: il genitore che non versa [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sentenza 7358/2026 Corte Cassazione. La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma al contempo introduce un chiarimento di grande rilievo pratico: il genitore che non versa l’assegno di mantenimento non è punibile quando si trovi in una situazione di impossibilità economica reale e incolpevole, anche se temporanea.</p>



<p>Il principio richiamato è antico quanto il diritto stesso: &#8220;ad impossibilia nemo tenetur&#8221;: ovvero nessuno può essere obbligato a fare ciò che non è in grado di fare.<br>E proprio questo assioma torna oggi ad assumere centralità nell’interpretazione dell’art. 570-bis c.p., che punisce l’omesso versamento dell’assegno.<br>La Cassazione, infatti, ha ribadito che la responsabilità penale non può fondarsi su un mero inadempimento formale.<br>Occorre verificare se dietro il mancato pagamento vi sia una condizione di effettiva impossibilità economica, non imputabile al soggetto. In presenza di tale condizione, viene meno il dolo, elemento essenziale del reato.<br>La novità della sentenza sta nell’aver valorizzato anche situazioni di difficoltà contingenti e non definitive, purché serie e documentate: perdita improvvisa del lavoro, spese abitative indifferibili, assenza di liquidità immediata. In tali casi, punire il genitore significherebbe trasformare una difficoltà in una colpa penale.</p>



<p>Non si tratta, tuttavia, di una apertura indiscriminata.<br>La Corte mantiene un criterio rigoroso: l’impossibilità deve essere assoluta, non volontaria e non aggirabile con risorse alternative.<br>In altre parole, non basta essere in difficoltà economica; occorre dimostrare di non avere alcuna concreta possibilità di adempiere. Come già chiarito in altre pronunce, la semplice disoccupazione o la scelta di destinare le risorse ad altre spese non esclude la responsabilità.<br>Il punto di equilibrio è evidente: da un lato, la tutela prioritaria dei figli, che resta un principio cardine dell’ordinamento; dall’altro, il riconoscimento che il diritto penale non può colpire chi si trova in una condizione di reale impossibilità.<br>La sentenza, dunque, non indebolisce l’obbligo di mantenimento, ma ne chiarisce i limiti.<br>Il genitore non può sottrarsi volontariamente ai propri doveri, ma non può neppure essere criminalizzato quando, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è temporaneamente in grado di adempiere.</p>



<p>In definitiva, la decisione riafferma una visione più equilibrata e sostanziale del diritto penale: non basta il mancato pagamento, serve la colpevolezza e, quando questa viene meno, torna attuale con sorprendente modernità, il principio sancito dagli antichi legislatori.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Abbiamo chiamato i carabinieri: ma era solo una goliardata</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/abbiamo-chiamato-i-carabinieri-ma-era-solo-una-goliardata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[chiamare carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[forze dell’ordine]]></category>
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					<description><![CDATA[Scherzare con le forze dell’ordine non è mai una buona idea, ammonisce l&#8217;avvocato Simone Labonia, soprattutto quando lo “scherzo” consiste nel denunciare falsamente la scomparsa di una persona. Una condotta [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Scherzare con le forze dell’ordine non è mai una buona idea, ammonisce l&#8217;avvocato Simone Labonia, soprattutto quando lo “scherzo” consiste nel denunciare falsamente la scomparsa di una persona.</p>



<p>Una condotta del genere può integrare diversi reati, a partire dal procurato allarme presso l’Autorità (art. 658 c.p.), ma non solo.<br />Il procurato allarme si configura quando qualcuno, annunciando disastri, pericoli o situazioni inesistenti, mobilita inutilmente le autorità o enti pubblici. Nel caso di una telefonata in cui si segnala la scomparsa di un amico, sapendo che si tratta di una messinscena, si induce la macchina dei soccorsi ad attivarsi senza alcuna reale necessità. Polizia, carabinieri o altri operatori potrebbero avviare ricerche, impiegare risorse e sottrarre tempo a interventi ben più urgenti. La pena prevista è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda, ma le conseguenze possono essere più ampie.<br />Infatti, se nella telefonata vengono forniti dettagli falsi circostanziati, si può configurare anche il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.), che punisce chiunque denunci un reato mai avvenuto. La scomparsa, specie se prospettata come conseguenza di un fatto illecito (rapimento, aggressione, ecc.), può rientrare in questa ipotesi. In tal caso, la pena è più grave e può arrivare fino a tre anni di reclusione.<br />Non va poi esclusa, in determinate circostanze, la calunnia (art. 368 c.p.), qualora lo “scherzo” implichi l’attribuzione di un reato a una persona innocente. Ad esempio, sostenere che qualcuno abbia sequestrato l’amico per gioco significa accusare falsamente un soggetto determinato, con conseguenze penali molto serie.<br />Sul piano pratico, ciò che spesso viene sottovalutato è il danno concreto prodotto: l’attivazione di pattuglie, unità cinofile, sistemi di geolocalizzazione o addirittura squadre di protezione civile. Tutto questo comporta costi per la collettività e può ritardare interventi salvavita. Non è raro che, oltre alla sanzione penale, venga richiesto anche il risarcimento dei danni.<br />In definitiva, la telefonata “per scherzo” alle forze dell’ordine non è affatto innocua: può tradursi in una pluralità di reati e in conseguenze economiche e giudiziarie rilevanti.</p>



<p>Il confine tra goliardia e illecito, in questi casi, è già stato superato nel momento stesso in cui si decide di coinvolgere l’autorità pubblica con informazioni false.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’interesse dei genitori soccombe sempre alle esigenze dei minori</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/linteresse-dei-genitori-soccombe-sempre-alle-esigenze-dei-minori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[giudice]]></category>
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		<category><![CDATA[turismo]]></category>
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					<description><![CDATA[Queste recentissime pronunce della Suprema Corte in materia di affidamento dei minori, offrono un’ulteriore occasione per ribadire un principio cardine del diritto di famiglia: la centralità dell’interesse superiore del minore [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Queste recentissime pronunce della Suprema Corte in materia di affidamento dei minori, offrono un’ulteriore occasione per ribadire un principio cardine del diritto di famiglia: la centralità dell’interesse superiore del minore quale criterio guida di ogni decisione giudiziale.</p>



<p>Le decisioni si inseriscono nel solco di un orientamento ormai consolidato che privilegia l’affidamento condiviso come modello ordinario, salvo che emergano elementi concreti e specifici tali da renderlo pregiudizievole per il minore.<br />Non basta, dunque, il mero conflitto tra i genitori per giustificare l’affidamento esclusivo: è necessario che tale conflittualità si traduca in un danno effettivo o potenziale per l’equilibrio psicofisico del figlio.<br />Le sentenze evidenziano come il giudice sia chiamato a svolgere una valutazione concreta e non astratta delle capacità genitoriali, tenendo conto della disponibilità di ciascun genitore a garantire la continuità affettiva con l’altro.</p>



<p>In questa prospettiva, assume rilievo decisivo il comportamento collaborativo: il genitore che ostacola i rapporti tra il minore e l’altro genitore può vedere compromessa la propria posizione, fino a subire limitazioni nell’affidamento.</p>



<p>Particolare attenzione è riservata anche all’ascolto del minore, soprattutto quando abbia raggiunto un’età e un grado di maturità adeguati.<br />Le pronunce ribadiscono che la volontà del minore non è vincolante, ma rappresenta un elemento significativo nella ricostruzione del suo interesse.</p>



<p>Sul piano pratico, le decisioni rafforzano l’idea di una bigenitorialità sostanziale, che non si esaurisce nella mera ripartizione dei tempi di permanenza dei minori, ma implica una partecipazione attiva e responsabile di entrambi i genitori alla crescita dei figli.<br />In questo senso, anche l’organizzazione dei tempi e delle modalità di frequentazione deve essere funzionale alla stabilità e serenità del minore, evitando soluzioni rigide o calcoli meramente aritmetici.</p>



<p>Infine, le sentenze sottolineano il ruolo del giudice come garante dell’equilibrio familiare, chiamato a intervenire con misure anche incisive quando uno dei genitori adotti comportamenti pregiudizievoli.<br />L’obiettivo resta sempre quello di assicurare al minore un ambiente idoneo al suo sviluppo armonico, nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, confermando un approccio sempre più attento alla dimensione concreta delle relazioni familiari e ponendo al centro non le rivendicazioni degli adulti, ma le esigenze reali dei minori coinvolti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deepfake e violenza digitale: la Germania sotto pressione per nuove leggi contro l’abuso AI</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/deepfake-e-violenza-digitale-la-germania-sotto-pressione-per-nuove-leggi-contro-labuso-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 15:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI & Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[deepfake]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[violenza digitale]]></category>
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					<description><![CDATA[Una vicenda di profilo internazionale legata alla diffusione di contenuti sessuali generati artificialmente ha scosso la Germania, portando alla ribalta il tema della violenza digitale e dei rischi legati ai [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Una vicenda di profilo internazionale legata alla diffusione di contenuti sessuali generati artificialmente ha scosso la Germania, portando alla ribalta il tema della <strong>violenza digitale e dei rischi legati ai deepfake prodotti con intelligenza artificiale</strong>. Il caso, che ha coinvolto una nota attrice e conduttrice televisiva, ha innescato proteste di massa e spinto il governo a preparare nuove normative contro l’abuso digitale.</p>



<p>Secondo le denunce pubbliche, la showgirl tedesca ha accusato il suo ex marito di aver creato e diffuso online immagini e video pornografici falsificati con tecniche di deepfake – video manipolati tramite AI in cui il volto della vittima è inserito in contesti sessuali senza il suo consenso. La vicenda ha sollevato immediate reazioni sia dell’opinione pubblica sia delle istituzioni.</p>



<p>Le proteste, con oltre 10.000 persone radunate a Berlino per chiedere la fine della violenza digitale e maggiori tutele per le vittime, hanno evidenziato un malessere crescente rispetto alla rapidità con cui strumenti AI avanzati possono essere usati per ledere la dignità e la privacy delle persone.</p>



<p>Attualmente la legislazione tedesca punisce la <strong>distribuzione</strong> di materiale profanato o non consensuale, ma non vieta esplicitamente la <strong>produzione</strong> di deepfake pornografici. In risposta alla pressione sociale, il ministro della Giustizia ha annunciato la preparazione di un disegno di legge specifico per criminalizzare la creazione di tali contenuti e aumentare le responsabilità delle piattaforme digitali che li ospitano.</p>



<p>La diffusione di deepfake pornografici è in crescita a livello globale e si stima che la stragrande maggioranza dei contenuti deepfake online coinvolga materiale sessuale non consensuale, con le donne che risultano essere le principali vittime di questo fenomeno.</p>



<p>In parallelo alla mobilitazione in Germania, anche a livello europeo si stanno affermando iniziative normative: un accordo politico sugli emendamenti all’<strong>AI Act</strong> dell’Unione Europea include il divieto esplicito di immagini intime AI‑generate non consensuali, un passo significativo per colmare lacune legislative nell’era digitale.</p>



<p>Il caso e la reazione legislativa sottolineano la crescente sfida posta dall’intelligenza artificiale in materia di diritti digitali, protezione della persona e responsabilità delle piattaforme online, evidenziando la necessità di quadri normativi più chiari e strumenti di contrasto efficaci in tutta Europa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non basta ai bambini cogliere le more nel bosco per crescere come la società moderna si aspetta</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/non-basta-ai-bambini-cogliere-le-more-nel-bosco-per-crescere-come-la-societa-moderna-si-aspetta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dell’infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[diritto all’istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia nel bosco]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità genitoriale]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale minorenni]]></category>
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					<description><![CDATA[Ribadito un principio giuridico di grande rilievo: il diritto dei minori all’istruzione e alla piena socializzazione può prevalere sulle scelte educative dei genitori quando queste risultano pregiudizievoli per lo sviluppo [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ribadito un principio giuridico di grande rilievo:<strong> il diritto dei minori all’istruzione e alla piena socializzazione può prevalere sulle scelte educative dei genitori quando queste risultano pregiudizievoli per lo sviluppo dei figli.</strong></p>



<p>Il caso ben noto trae origine dalla situazione di tre minori, che vivevano con i genitori in condizioni di forte isolamento e precarietà abitativa, lontani dal contesto scolastico e dalle normali relazioni sociali con i coetanei. I servizi sociali avevano segnalato che gli stessi non frequentavano la scuola, non avevano accesso regolare a cure sanitarie e vivevano in un ambiente privo delle condizioni minime di sicurezza e salubrità.</p>



<p>Alla luce di tali circostanze, il tribunale ha ritenuto necessario intervenire con misure limitative della responsabilità genitoriale, disponendo il collocamento dei bambini in una struttura protetta e la nomina di un tutore. L’obiettivo non è stato quello di “punire” i genitori, ma di garantire la tutela immediata dei diritti fondamentali dei minori.</p>



<p>Il provvedimento sottolinea come il diritto all’istruzione non possa essere inteso soltanto come accesso all’apprendimento formale, ma anche come occasione di crescita relazionale. La scuola rappresenta infatti il principale luogo di confronto con i pari, fondamentale per lo sviluppo psicologico e sociale del bambino. La deprivazione di tali relazioni, specie in età scolare, può produrre conseguenze significative sul piano educativo e della formazione della personalità.</p>



<p>In questo contesto emerge il ruolo centrale del principio del superiore interesse del minore, riconosciuto sia dalla Costituzione sia dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.<br>La responsabilità genitoriale, pur essendo un diritto fondamentale, non è assoluta: essa trova il proprio limite proprio nella tutela dei figli.</p>



<p>Quando le scelte educative o di vita dei genitori determinano una situazione di isolamento, privazione o rischio per lo sviluppo del minore, l’autorità giudiziaria può intervenire con provvedimenti anche incisivi.<br>Il decreto del tribunale aquilano rappresenta quindi un esempio concreto di come l’ordinamento giuridico bilanci due valori fondamentali: da un lato l’autonomia educativa della famiglia, dall’altro il diritto dei bambini a crescere in un contesto che garantisca istruzione, relazioni e opportunità di sviluppo.</p>



<p>Il messaggio che emerge dalla decisione è chiaro: la potestà genitoriale non è un potere illimitato, ma una responsabilità che deve sempre essere esercitata nel rispetto dell’interesse superiore del minore. Quando tale equilibrio viene meno, lo Stato è chiamato a intervenire per assicurare ai bambini i diritti fondamentali che spettano loro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ho impedito l&#8217;accesso ad un posto auto in attesa che arrivasse la mia amica: lo potevo fare?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-impedito-laccesso-ad-un-posto-auto-in-attesa-che-arrivasse-la-mia-amica-lo-potevo-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[civismo]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggio]]></category>
		<category><![CDATA[violenza privata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=240710</guid>

					<description><![CDATA[Attenzione, ammonisce l&#8217;avvocato Simone Labonia! A volte, per fare un favore ad altri, si può correre il rischio di commettere un reato! Tenere occupato un parcheggio con il proprio corpo! [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Attenzione, ammonisce l&#8217;avvocato Simone Labonia! A volte, per fare un favore ad altri, si può correre il rischio di commettere un reato!</p>



<p>Tenere occupato un parcheggio con il proprio corpo! È una scena piuttosto comune nelle città: una persona si piazza fisicamente in uno stallo di sosta libero per tenerlo occupato, in attesa che arrivi l’auto di un amico o di un familiare. Un comportamento spesso percepito come semplice furbizia, ma che in realtà può sollevare diversi profili giuridici e, non di rado, generare tensioni con gli altri automobilisti.<br>Il primo aspetto riguarda il principio secondo cui gli spazi di parcheggio su strada sono beni destinati all’uso pubblico. Ciò significa che devono poter essere utilizzati liberamente da chiunque nel rispetto delle regole del traffico. Occupare fisicamente uno stallo senza un veicolo, con l’unico scopo di riservarlo a qualcuno, può quindi configurare un uso improprio dello spazio pubblico.</p>



<p>Dal punto di vista amministrativo, la condotta può essere ricondotta alla violazione delle norme sulla circolazione stradale previste dal Codice della Strada. In particolare, la giurisprudenza e l’interpretazione delle norme sull’uso della carreggiata evidenziano come gli spazi destinati alla sosta siano riservati ai veicoli e non possano essere occupati arbitrariamente da pedoni o oggetti per impedirne l’utilizzo ad altri.</p>



<p>In alcune circostanze, tuttavia, la questione può assumere un rilievo anche penale. Se la persona che “presidia” il parcheggio impedisce con atteggiamenti minacciosi o aggressivi l’accesso allo stallo, si potrebbe arrivare a configurare il reato di violenza privata previsto dall’articolo 610 del codice penale. Il punto centrale è l’eventuale costrizione: se un automobilista viene di fatto impedito, con minacce o intimidazioni, a parcheggiare dove ne avrebbe diritto, il comportamento può assumere una rilevanza ben più seria.</p>



<p>Anche senza arrivare a questi estremi, il gesto può facilmente degenerare in discussioni accese o reazioni impulsive da parte di altri conducenti. Non sono rari i casi in cui la contesa per un parcheggio sfocia in litigi, spintoni o danneggiamenti ai veicoli. Situazioni che, oltre al fastidio iniziale, possono trasformarsi in veri e propri procedimenti penali. Proprio per questo, le forze dell’ordine invitano a evitare comportamenti che possano essere percepiti come una indebita “appropriazione” di uno spazio pubblico. La strada non è un luogo dove valgono prenotazioni informali o accordi privati: il primo che arriva con il proprio veicolo e trova lo stallo libero ha diritto a utilizzarlo.</p>



<p>Dunque, occupare un parcheggio con il proprio corpo per riservarlo a qualcuno non è soltanto un gesto di scarsa correttezza civica: in determinate situazioni può sfociare in violazioni amministrative o addirittura penali, oltre a rappresentare un comportamento capace di alimentare conflitti tra cittadini. Un gesto superficiale che può avere conseguenze ben più grandi di quanto si pensi.</p>
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		<title>Se vuoi essere la mia fidanzata devi darmi la &#8216;prova d&#8217;amore&#8217;: ma è lecito questo comportamento?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/se-vuoi-essere-la-mia-fidanzata-devi-darmi-la-prova-damore-ma-e-lecito-questo-comportamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[consenso]]></category>
		<category><![CDATA[diritti sessuali]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni di coppia]]></category>
		<category><![CDATA[violenza sessuale]]></category>
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					<description><![CDATA[Assolutamente no, come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia alla luce di una costante giurisprudenza di merito! Nel contesto di una relazione di coppia, la convinzione che esista un “diritto” a [...]]]></description>
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<p><strong>Assolutamente no, come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia alla luce di una costante giurisprudenza di merito!</strong></p>



<p>Nel contesto di una relazione di coppia, la convinzione che esista un “diritto” a pretendere rapporti sessuali è priva di qualsiasi fondamento giuridico. Il consenso rappresenta infatti il presupposto imprescindibile di ogni atto sessuale, indipendentemente dal tipo di legame tra le persone coinvolte, che si tratti di coniugi, conviventi o partner occasionali.</p>



<p>Nel nostro ordinamento, imporre un rapporto sessuale contro la volontà dell’altro integra il reato di violenza sessuale, disciplinato dall’art. 609-bis del Codice penale. La norma punisce chiunque, con violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. È importante sottolineare che la relazione affettiva non costituisce né una scriminante né un’attenuante automatica: il matrimonio o la convivenza non implicano una disponibilità permanente del corpo del partner.</p>



<p>La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nel ritenere configurabile la violenza sessuale anche all’interno della coppia. In passato, una visione arcaica tendeva a escludere il reato tra coniugi, ma oggi tale impostazione è stata definitivamente superata. Il principio cardine è che il consenso deve essere sempre attuale, libero e revocabile in qualsiasi momento. Anche un iniziale assenso può venir meno nel corso del rapporto, e la prosecuzione contro la volontà espressa o percepibile dell’altro assume rilevanza penale.</p>



<p>Non solo: la violenza non deve necessariamente manifestarsi in forme fisiche evidenti. Anche pressioni psicologiche, intimidazioni o situazioni di sopraffazione possono integrare gli estremi del reato, specie quando incidono sulla libertà di autodeterminazione sessuale della vittima. In alcune circostanze, tali condotte possono inserirsi in un più ampio contesto di maltrattamenti in famiglia, aggravando ulteriormente il quadro giuridico.</p>



<p>Dal punto di vista sociale, il tema è particolarmente delicato perché spesso si intreccia con dinamiche di dipendenza affettiva, economica o emotiva, che rendono difficile per la vittima riconoscere e denunciare l’abuso. Tuttavia, il diritto è chiaro: la sfera sessuale è espressione della libertà personale e non può essere oggetto di imposizione, neppure all’interno della relazione più stabile.</p>



<p>In una coppia non esiste alcun obbligo giuridico di concedersi sessualmente. Qualsiasi imposizione configura una violazione grave della libertà individuale e, nei casi previsti dalla legge, un vero e proprio reato. Il rispetto del consenso non è solo un principio etico, ma una regola giuridica fondamentale, posta a tutela della dignità e dell’integrità della persona.</p>
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		<title>Anche se i beni sequestrati non sono miei faccio istanza di Riesame e non me lo potete impedire</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/anche-se-i-beni-sequestrati-non-sono-miei-faccio-istanza-di-riesame-e-non-me-lo-potete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro beni]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro probatorio]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Tema di grande rilievo pratico: l’interesse dell’indagato a proporre istanza di riesame contro un provvedimento di sequestro, anche quando egli non sia titolare del diritto alla restituzione dei beni. La [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tema di grande rilievo pratico: l’interesse dell’indagato a proporre istanza di riesame contro un provvedimento di sequestro, anche quando egli non sia titolare del diritto alla restituzione dei beni.</p>



<p>La questione nasce dal contrasto giurisprudenziale circa la legittimazione dell’indagato a impugnare il decreto di sequestro probatorio o preventivo quando i beni risultino formalmente intestati a terzi. Secondo un orientamento restrittivo, in assenza di un diritto dominicale o di una concreta aspettativa alla restituzione, difetterebbe l’interesse ad agire ex art. 568 c.p.p.<br />Diversamente, altra parte della giurisprudenza valorizzava l’incidenza diretta del vincolo reale sulla posizione processuale dell’indagato.<br />Le Sezioni Unite compongono il contrasto affermando un principio chiaro: l’interesse al riesame non coincide necessariamente con il diritto alla restituzione del bene. L’indagato, infatti, subisce comunque gli effetti del sequestro quale misura cautelare reale funzionale al procedimento penale che lo riguarda.<br />Il vincolo incide sulla strategia difensiva, sulla ricostruzione del fatto e, in prospettiva, sulle sorti del giudizio.<br />Il riesame, dunque, rappresenta uno strumento di controllo sulla legittimità e proporzionalità della misura, non limitato alla tutela proprietaria ma esteso alla garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.<br />L’interesse è ravvisabile ogniqualvolta l’annullamento del sequestro possa determinare un effetto giuridicamente apprezzabile per l’indagato, anche solo sul piano probatorio o della qualificazione del fatto.<br />La pronuncia assume rilievo sistematico: si supera una concezione meramente patrimoniale del sequestro e si riafferma la natura garantista del riesame quale presidio contro indebite compressioni dei diritti fondamentali.<br />La Suprema Corte, dunque, amplia l’accesso al controllo giurisdizionale, evitando che formalismi sulla titolarità del bene si traducano in una sostanziale limitazione delle prerogative difensive.</p>



<p>La decisione segna un punto fermo nella disciplina delle misure reali, ribadendo che l’interesse processuale va letto in chiave concreta e non riduttiva, a tutela dell’equilibrio tra esigenze investigative e diritti dell’indagato.</p>
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		<item>
		<title>Non mi consegnano le chiavi di un appartamento regolarmente preso in fitto: posso entrare comunque?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/non-mi-consegnano-le-chiavi-di-un-appartamento-regolarmente-preso-in-fitto-posso-entrare-comunque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[chiavi fitto]]></category>
		<category><![CDATA[contratto di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[fittare casa]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ammonisce, alla luce della vigente normativa, di non compiere atti che ci possono apparire leciti, senza averne prima riscontrato la fattibilità! La disponibilità di un contratto di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ammonisce, alla luce della vigente normativa, di non compiere atti che ci possono apparire leciti, senza averne prima riscontrato la fattibilità!</p>



<p>La disponibilità di un contratto di locazione regolarmente sottoscritto non autorizza automaticamente il conduttore ad entrare nell’immobile in assenza della consegna delle chiavi da parte del proprietario.<br>È un equivoco piuttosto diffuso: si tende a ritenere che il contratto, di per sé, legittimi l’immediato possesso materiale dell’appartamento.<br>In realtà, dal punto di vista giuridico, la situazione è più delicata.<br>Il contratto di locazione attribuisce al conduttore un diritto personale di godimento sull’immobile, ma il trasferimento del possesso avviene concretamente solo con la consegna delle chiavi, che rappresenta l’atto materiale attraverso cui il locatore mette il bene nella disponibilità dell’inquilino.<br>Fino a quel momento, il proprietario conserva il possesso dell’immobile, anche se esiste già un vincolo contrattuale.<br>Entrare nell’appartamento senza il consenso del locatore e senza aver ricevuto le chiavi può quindi esporre a conseguenze giuridiche rilevanti. Sul piano penale, si potrebbe configurare il reato di violazione di domicilio, previsto dall’art. 614 del codice penale, se l’immobile è ancora nella disponibilità del proprietario o comunque non è stato formalmente consegnato.<br>Non rileva, infatti, il titolo contrattuale in sé, ma chi esercita il possesso effettivo del bene in quel momento.<br>Anche sul piano civile, un ingresso “forzato” potrebbe essere considerato illegittimo e fonte di responsabilità. Il locatore potrebbe agire per ottenere il rilascio dell’immobile o per il risarcimento di eventuali danni, specie se l’accesso è avvenuto mediante forzatura della serratura o altri mezzi invasivi.<br>Va poi considerato un ulteriore aspetto pratico: l’assenza della consegna delle chiavi potrebbe dipendere da circostanze non ancora definite (ad esempio, lavori in corso, mancata liberazione dell’immobile, o condizioni pattuite nel contratto non ancora adempiute).<br>In questi casi, un’iniziativa unilaterale del conduttore rischia di compromettere i rapporti contrattuali e di aggravare la posizione di chi agisce.</p>



<p>La strada corretta, in presenza di ritardi o inadempimenti del locatore, è quella di agire per vie legali: diffida ad adempiere, richiesta di consegna, oppure, nei casi più gravi, risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento. L’autotutela, soprattutto quando si traduce in un ingresso non autorizzato, è fortemente sconsigliata.</p>
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		<item>
		<title>Sono entrato nel Wi-Fi del mio vicino, anche se protetto da password: é un reato?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sono-entrato-nel-wi-fi-del-mio-vicino-anche-se-protetto-da-password-e-un-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 17:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo]]></category>
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		<category><![CDATA[normativa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
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					<description><![CDATA[I domini telematici degli altri sono territori protetti dalla legge: ci illustra la normativa questo commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. Usare la rete Wi-Fi del vicino senza chiedere il permesso può [...]]]></description>
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<p>I domini telematici degli altri sono territori protetti dalla legge: ci illustra la normativa questo commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>Usare la rete Wi-Fi del vicino senza chiedere il permesso può sembrare una piccola furbizia tecnologica, magari per risparmiare sulla connessione o per collegarsi rapidamente a Internet. Tuttavia, dal punto di vista giuridico la questione è molto più delicata di quanto si possa pensare e, in alcune circostanze, può persino sfociare in un reato.<br />La normativa italiana sui reati informatici prevede infatti specifiche tutele per i sistemi informatici e telematici. Il riferimento principale è l’articolo 615-ter del codice penale, che punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure vi rimanga contro la volontà del titolare.<br />La pena può arrivare fino a tre anni di reclusione.<br />Proprio in questa categoria può rientrare, in determinate situazioni, l’uso della rete Wi-Fi di un’altra persona.<br />La rete domestica, infatti, è considerata a tutti gli effetti un sistema telematico. Se il proprietario ha protetto l’accesso con una password o con altre forme di sicurezza e qualcuno riesce comunque a collegarsi senza autorizzazione, la condotta potrebbe integrare il reato di accesso abusivo.<br />La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che non è necessario provocare un danno economico per far scattare la responsabilità penale.<br />È sufficiente l’introduzione non autorizzata nel sistema protetto. In altre parole, anche il semplice collegamento alla rete altrui, ottenuto aggirando la password o utilizzando credenziali senza consenso, può essere sufficiente per integrare l’illecito.<br />Esistono poi casi particolari in cui la giurisprudenza ha valutato la possibilità di configurare anche altre ipotesi di reato. In alcune pronunce, ad esempio, si è discusso del cosiddetto “furto d’uso” della linea telefonica o della connessione, cioè dell’utilizzo temporaneo di un servizio di cui è titolare un’altra persona.<br />La situazione cambia invece se la rete Wi-Fi è completamente aperta, cioè priva di qualsiasi protezione. In queste circostanze la configurazione del reato diventa più incerta, perché potrebbe mancare l’elemento fondamentale della violazione delle misure di sicurezza predisposte dal titolare.<br />Ciò non significa però che la condotta sia sempre priva di conseguenze, soprattutto se l’utilizzo della connessione comporta problemi o attività illecite che vengono inizialmente ricondotte all’intestatario della linea.<br />In definitiva, collegarsi alla rete del vicino senza autorizzazione non è solo una questione di educazione o correttezza. Quando la rete è protetta e si aggirano le misure di sicurezza, si può entrare nel campo dei reati informatici previsti dal codice penale.<br />Un comportamento che può sembrare banale, quindi, può avere risvolti legali tutt’altro che trascurabili.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Referendum sul divorzio del 1974, il più partecipato della storia della Italia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/referendum-sul-divorzio-del-1974-il-piu-partecipato-della-storia-della-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 15:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 12 e 13 maggio 1974 milioni di cittadini della Italia furono chiamati alle urne per uno dei passaggi più significativi della storia repubblicana: il referendum abrogativo sulla legge che [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">Il 12 e 13 maggio 1974 milioni di cittadini della Italia furono chiamati alle urne per uno dei passaggi più significativi della storia repubblicana: <strong>il referendum abrogativo sulla legge che aveva introdotto il divorzio</strong>. Con un’affluenza straordinaria, pari a circa l’87,7% degli aventi diritto, si trattò della consultazione referendaria più partecipata mai registrata nel Paese.</p>



<p class="p1">Il quesito riguardava l’abrogazione della legge n. 898 del 1970, conosciuta come legge sul divorzio. A promuovere il referendum fu un ampio fronte contrario alla norma, sostenuto in particolare da settori del mondo cattolico e da forze politiche come la Democrazia Cristiana. Sul fronte opposto, i sostenitori del mantenimento della legge riunivano partiti laici e di sinistra, tra cui il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano.</p>



<p class="p1">L’esito fu netto: il 59,3% degli elettori votò “NO”, respingendo l’abrogazione e confermando quindi la possibilità legale di sciogliere il matrimonio civile. Il “SÌ”, favorevole all’abolizione del divorzio, si fermò al 40,7%.</p>



<p class="p1">Il risultato segnò una svolta culturale profonda. Per la prima volta, su un tema eticamente sensibile e fortemente divisivo, l’elettorato italiano si espresse in modo autonomo rispetto alle indicazioni prevalenti di una parte rilevante delle istituzioni religiose e politiche. Il voto evidenziò inoltre un cambiamento nei costumi e nella percezione dei diritti civili, in un Paese ancora attraversato da forti tensioni sociali e ideologiche.</p>



<p class="p1">Il referendum del 1974 rappresentò anche un banco di prova per lo strumento referendario introdotto dalla Costituzione, dimostrando la sua capacità di mobilitare ampie fasce della popolazione e incidere concretamente sull’ordinamento giuridico.</p>



<p class="p1">A distanza di oltre cinquant’anni, quella consultazione resta un punto di riferimento nella storia italiana, non solo per l’altissima partecipazione, ma anche per il suo impatto duraturo sul dibattito pubblico e sull’evoluzione dei diritti civili nel Paese.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tu sei mio padre, anche se il Dna asserisce il contrario</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/tu-sei-mio-padre-anche-se-il-dna-asserisce-il-contrario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 16:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[esame dna]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
		<category><![CDATA[verità biologica]]></category>
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					<description><![CDATA[La ricerca della verità biologica attraverso l’esame del DNA rappresenta oggi uno degli strumenti più affidabili per accertare i rapporti di filiazione. Tuttavia, secondo la più recente giurisprudenza, questo elemento [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La ricerca della verità biologica attraverso l’esame del DNA rappresenta oggi uno degli strumenti più affidabili per accertare i rapporti di filiazione. Tuttavia, secondo la più recente giurisprudenza, questo elemento non può essere considerato automaticamente decisivo quando entra in conflitto con altri valori costituzionali.</p>



<p>Il &#8220;favor veritatis&#8221; indica l’esigenza dell’ordinamento di accertare la verità biologica nei rapporti di filiazione. In altre parole, il sistema giuridico tende a far coincidere lo status di figlio con il reale legame genetico tra genitore e figlio. Con l’evoluzione delle tecniche scientifiche, in particolare con l’affidabilità delle indagini genetiche, questo principio ha assunto un peso sempre maggiore nei giudizi di accertamento o disconoscimento della paternità.<br>La Cassazione, però, ha precisato che non esiste una prevalenza automatica della verità biologica sugli altri interessi coinvolti. In particolare, quando si discute dello status di figlio, occorre considerare anche il diritto all’identità personale e la stabilità dei rapporti familiari costruiti nel tempo. La decisione richiama infatti la necessità di un vero e proprio bilanciamento tra valori costituzionali: da un lato la verità genetica, dall’altro la tutela delle relazioni affettive e dell’equilibrio psicologico del minore.<br>Secondo i giudici di legittimità, il DNA non può diventare l’unico criterio di decisione. Il giudice deve verificare in concreto se il disconoscimento della paternità incida su una relazione familiare realmente esistente. Se nel tempo si è formato un rapporto affettivo stabile tra padre e figlio, la sua rottura potrebbe compromettere l’identità personale del minore e la continuità della sua vita familiare. In tali situazioni, la verità biologica non è necessariamente il valore prevalente.</p>



<p>Al contrario, quando tale legame affettivo non si è mai consolidato, l’accertamento genetico può assumere un ruolo determinante, consentendo di riallineare lo status giuridico con la realtà biologica. La Corte sottolinea dunque che la valutazione non può essere astratta, ma deve basarsi sull’interesse concreto del minore e sulle specifiche circostanze del caso.</p>



<p>La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato: nel diritto di famiglia contemporaneo non esistono automatismi. Anche di fronte a una prova scientifica forte come il DNA, il giudice deve sempre verificare quale soluzione garantisca il miglior equilibrio tra verità biologica, stabilità degli status e tutela della persona.</p>



<p>In questo senso, la giurisprudenza ribadisce che l’identità di un individuo non dipende solo dai geni, ma anche dalle relazioni affettive e sociali che ne hanno costruito la storia.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il trattamento di fine servizio te lo accredito come e quando voglio io: stop a comportamenti leonini</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-trattamento-di-fine-servizio-te-lo-accredito-come-e-quando-voglio-io-stop-a-comportamenti-leonini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento di fine servizio]]></category>
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					<description><![CDATA[L’ordinanza commentata riporta al centro del dibattito uno dei temi più discussi negli ultimi anni nel settore del pubblico impiego: i tempi di pagamento del TFS spettante ai dipendenti statali [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’ordinanza commentata riporta al centro del dibattito uno dei temi più discussi negli ultimi anni nel settore del pubblico impiego: i tempi di pagamento del TFS spettante ai dipendenti statali al momento della cessazione dal lavoro.</p>



<p>Il problema nasce dalla normativa che prevede un pagamento differito e spesso rateizzato della liquidazione.<br>In molti casi, infatti, il TFS non viene corrisposto immediatamente al momento della pensione ma dopo diversi mesi o anni, con ulteriori dilazioni quando l’importo supera determinate soglie. Proprio questo meccanismo è stato oggetto di numerosi ricorsi e di precedenti interventi della Consulta.<br>Con la recente pronuncia la Corte ha ribadito che l’attuale disciplina presenta un evidente contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.<br>Il TFS, infatti, rappresenta una forma di retribuzione differita maturata nel corso della vita lavorativa e, pertanto, la sua tutela riguarda non solo l’ammontare ma anche la tempestività della corresponsione.<br>Secondo i giudici costituzionali, i recenti interventi legislativi non sono sufficienti a superare il problema. Alcune modifiche hanno previsto il pagamento entro tre mesi per categorie particolarmente fragili oppure una lieve riduzione dei tempi di liquidazione, ma tali interventi sono stati ritenuti limitati e incapaci di eliminare il sistema di ritardi strutturali.</p>



<p>Tuttavia la Corte non ha dichiarato immediatamente incostituzionale la normativa. Una decisione di questo tipo, infatti, comporterebbe l’immediata esigibilità di tutte le liquidazioni maturate, con un impatto significativo sui conti pubblici. Per questo motivo la Consulta ha scelto una soluzione interlocutoria: ha rinviato la trattazione della questione all’udienza del 14 gennaio 2027, concedendo al legislatore il tempo necessario per intervenire con una riforma organica.</p>



<p>Il Parlamento è dunque chiamato a individuare un nuovo sistema che riduca progressivamente o elimini i meccanismi di differimento e rateizzazione, conciliando però il diritto dei lavoratori con le esigenze di sostenibilità finanziaria dello Stato.<br>L’ordinanza rappresenta un nuovo e forte monito al legislatore: il sistema attuale è ritenuto problematico sotto il profilo costituzionale e dovrà essere modificato entro tempi definiti.<br>In assenza di interventi, la Corte potrebbe in futuro dichiarare l’illegittimità delle norme vigenti, con effetti rilevanti sia per i lavoratori pubblici sia per la finanza pubblica.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sono un omicida ma sulle esequie della vittima voglio decidere io</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sono-un-omicida-ma-sulle-esequie-della-vittima-voglio-decidere-io/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 585 bis]]></category>
		<category><![CDATA[codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[esequie dopo violenza familiare]]></category>
		<category><![CDATA[funerale vittima femminicidio]]></category>
		<category><![CDATA[omicidio]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[violenza familiare]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel codice penale italiano è stata recentemente introdotta una nuova disposizione, che interviene su un aspetto particolarmente delicato collegato ai reati di omicidio e di violenza familiare. La norma nasce [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel codice penale italiano è stata recentemente introdotta una nuova disposizione, che interviene su un aspetto particolarmente delicato collegato ai reati di omicidio e di violenza familiare. La norma nasce per evitare situazioni paradossali che in passato potevano verificarsi quando l’autore del delitto era anche il familiare più prossimo della vittima.</p>



<p>La legge, approvata definitivamente dal Parlamento, stabilisce una specifica pena accessoria: chi viene condannato per aver causato la morte del coniuge, della persona unita civilmente o di un parente prossimo perde automaticamente ogni diritto di decidere sulle spoglie mortali della vittima.</p>



<p>Prima di questo intervento legislativo, infatti, il sistema normativo non prevedeva una regola chiara. Il potere di decidere su funerali, sepoltura o cremazione era disciplinato principalmente dal regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 285/1990), che attribuisce tali scelte ai familiari più stretti. In assenza di una norma specifica, poteva quindi accadere che proprio l’autore dell’omicidio, spesso partner o coniuge, risultasse formalmente titolare del diritto di decidere sul destino della salma.</p>



<p>L’articolo 585-bis colma questo vuoto normativo introducendo una conseguenza automatica: la decadenza da ogni facoltà in materia di disposizione delle spoglie mortali della vittima. Ciò significa che il responsabile del delitto non potrà più scegliere se procedere alla sepoltura, alla tumulazione o alla cremazione, né potrà intervenire nelle decisioni relative alle esequie.</p>



<p>La disposizione si applica quando la condanna riguarda alcuni gravi delitti contro la persona, come l’omicidio volontario, l’omicidio del consenziente o altre ipotesi in cui da condotte violente o maltrattamenti derivi la morte della vittima. La decadenza opera anche nei casi di patteggiamento.</p>



<p>Il legislatore ha inoltre previsto un ulteriore meccanismo di tutela: già dalla fase delle indagini l’indagato per tali reati può essere temporaneamente escluso dalle decisioni riguardanti la salma, evitando che possa intervenire prima della definizione del processo.</p>



<p>La nuova norma ha quindi un forte valore non solo giuridico ma anche simbolico. Essa impedisce che l’autore di un omicidio continui a esercitare prerogative familiari sulla vittima anche dopo la morte, rafforzando la tutela della dignità della persona offesa e dei suoi familiari.</p>



<p>In questo modo il diritto penale interviene su un profilo spesso trascurato, ma carico di significato umano e sociale.</p>
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		<title>Per scherzo ho creato uno sticker con la faccia di un conoscente, che non l’ha gradito: rischio qualcosa?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/per-scherzo-ho-creato-uno-sticker-con-la-faccia-di-un-conoscente-che-non-lha-gradito-rischio-qualcosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 19:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[sticker]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
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					<description><![CDATA[Attenzione alla superficialità, ci dice l&#8217;avvocato Simone Labonia, perché nella nostra strana epoca, anche uno scherzo può prendere una brutta piega! Nell’era della comunicazione digitale, gli sticker personalizzati sono diventati [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Attenzione alla superficialità, ci dice l&#8217;avvocato Simone Labonia, perché nella nostra strana epoca, anche uno scherzo può prendere una brutta piega!</strong></p>



<p>Nell’era della comunicazione digitale, gli sticker personalizzati sono diventati uno strumento di uso quotidiano nelle chat. Bastano pochi secondi e una semplice applicazione per trasformare la foto di un conoscente in una vignetta o in un’immagine ironica da condividere con amici e gruppi. Tuttavia, quello che nasce come uno scherzo apparentemente innocuo può, in alcuni casi, trasformarsi in una condotta giuridicamente rilevante.<br />Il problema nasce quando lo sticker riproduce le sembianze riconoscibili di una persona reale e viene utilizzato con finalità di derisione o di dileggio. In questi casi, infatti, possono entrare in gioco diverse norme dell’ordinamento penale, soprattutto se la diffusione dell’immagine avviene all’interno di gruppi di messaggistica o sui social network.<br />Una prima ipotesi riguarda il reato di diffamazione, previsto dall’articolo 595 del codice penale. Se lo sticker attribuisce alla persona rappresentata caratteristiche offensive, ridicole o degradanti e viene condiviso con più persone, la condotta potrebbe integrare una lesione della reputazione altrui. La giurisprudenza ha più volte chiarito che anche contenuti grafici, immagini o fotomontaggi possono avere una portata offensiva equivalente a quella delle parole.<br />Non va poi trascurato il tema dell’utilizzo dell’immagine altrui senza consenso. Il diritto all’immagine è tutelato sia dal codice civile sia dalla normativa sulla privacy. Creare e diffondere uno sticker con il volto di qualcuno, soprattutto se associato a contesti umilianti o sarcastici, può configurare una violazione di tali diritti, con possibili conseguenze sia in sede civile sia, nei casi più gravi, penale.<br />Un ulteriore profilo critico emerge quando la diffusione assume carattere insistente o persecutorio. Se gli sticker vengono utilizzati ripetutamente per prendere di mira una persona, magari all’interno di gruppi frequentati anche dalla vittima, la condotta potrebbe contribuire a creare una situazione di umiliazione o di pressione psicologica. In determinate circostanze, questo comportamento potrebbe persino inserirsi nel quadro più ampio di atti persecutori o di molestie.<br />Va considerato inoltre che la comunicazione digitale amplifica enormemente la portata di certi gesti. Uno sticker inviato in un gruppo può essere facilmente salvato, inoltrato e diffuso ulteriormente, rendendo praticamente impossibile controllarne la circolazione. Ciò significa che un gesto nato come una battuta tra amici può rapidamente trasformarsi in una diffusione incontrollata dell’immagine di una persona, con effetti potenzialmente lesivi per la sua dignità e reputazione.<br />Naturalmente non ogni sticker ironico costituisce automaticamente un reato. Molto dipende dal contesto, dal contenuto dell’immagine, dal rapporto tra le persone coinvolte e soprattutto dalla percezione di chi viene rappresentato. Tuttavia, proprio la sottile linea tra ironia e offesa rende prudente riflettere prima di trasformare il volto di qualcuno in un oggetto di scherno digitale.</p>
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		<title>Anche se i beni sequestrati non sono miei, faccio istanza di Riesame e non me lo potete impedire</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/anche-se-i-beni-sequestrati-non-sono-miei-faccio-istanza-di-riesame-e-non-me-lo-potete-impedire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di appello di salerno]]></category>
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					<description><![CDATA[Tema di grande rilievo pratico: l’interesse dell’indagato a proporre istanza di riesame contro un provvedimento di sequestro, anche quando egli non sia titolare del diritto alla restituzione dei beni. La [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tema di grande rilievo pratico: l’interesse dell’indagato a proporre istanza di riesame contro un provvedimento di sequestro, anche quando egli non sia titolare del diritto alla restituzione dei beni.</p>



<p>La questione nasce dal contrasto giurisprudenziale circa la legittimazione dell’indagato a impugnare il decreto di sequestro probatorio o preventivo quando i beni risultino formalmente intestati a terzi. Secondo un orientamento restrittivo, in assenza di un diritto dominicale o di una concreta aspettativa alla restituzione, difetterebbe l’interesse ad agire ex art. 568 c.p.p.<br />Diversamente, altra parte della giurisprudenza valorizzava l’incidenza diretta del vincolo reale sulla posizione processuale dell’indagato.<br />Le Sezioni Unite compongono il contrasto affermando un principio chiaro: l’interesse al riesame non coincide necessariamente con il diritto alla restituzione del bene. L’indagato, infatti, subisce comunque gli effetti del sequestro quale misura cautelare reale funzionale al procedimento penale che lo riguarda.<br />Il vincolo incide sulla strategia difensiva, sulla ricostruzione del fatto e, in prospettiva, sulle sorti del giudizio.<br />Il riesame, dunque, rappresenta uno strumento di controllo sulla legittimità e proporzionalità della misura, non limitato alla tutela proprietaria ma esteso alla garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.<br />L’interesse è ravvisabile ogniqualvolta l’annullamento del sequestro possa determinare un effetto giuridicamente apprezzabile per l’indagato, anche solo sul piano probatorio o della qualificazione del fatto.<br />La pronuncia assume rilievo sistematico: si supera una concezione meramente patrimoniale del sequestro e si riafferma la natura garantista del riesame quale presidio contro indebite compressioni dei diritti fondamentali.<br />La Suprema Corte, dunque, amplia l’accesso al controllo giurisdizionale, evitando che formalismi sulla titolarità del bene si traducano in una sostanziale limitazione delle prerogative difensive.</p>



<p>La decisione segna un punto fermo nella disciplina delle misure reali, ribadendo che l’interesse processuale va letto in chiave concreta e non riduttiva, a tutela dell’equilibrio tra esigenze investigative e diritti dell’indagato.</p>
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		<title>Quando i fidanzatini si appartano in auto, commettono qualche reato?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/quando-i-fidanzatini-si-appartano-in-auto-commettono-qualche-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[atti osceni]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato risponde]]></category>
		<category><![CDATA[codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;indulgente commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quando e perché questa comprensibile abitudine può creare problemi! Appartarsi in auto per scambiarsi effusioni è, di per sé, un comportamento che rientra [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;indulgente commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quando e perché questa comprensibile abitudine può creare problemi!</p>



<p>Appartarsi in auto per scambiarsi effusioni è, di per sé, un comportamento che rientra nella sfera privata della libertà personale. Tuttavia, quando il veicolo si trova in un luogo pubblico o aperto al pubblico come parcheggi, strade o aree verdi, la situazione può assumere rilievo penale, soprattutto se le manifestazioni affettive travalicano nella sfera degli atti sessuali espliciti.<br />Il primo riferimento normativo è l’art. 527 del codice penale sugli atti osceni.<br />Dopo la depenalizzazione parziale del 2016, la condotta compiuta in luogo pubblico è in genere sanzionata in via amministrativa.<br />Ma la questione cambia radicalmente se l’atto è commesso in un luogo abitualmente frequentato da minori o nelle immediate vicinanze di scuole, parchi giochi o strutture sportive. In tali casi la rilevanza torna penale e le conseguenze possono essere molto più gravi.<br />Accanto agli atti osceni, va considerata l’ipotesi di atti sessuali in presenza di minori, disciplinata dall’art. 609-quinquies c.p., che punisce chi compie atti sessuali davanti a un minore di anni quattordici al fine di farlo assistere.<br />La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che è necessario il dolo specifico, cioè la volontà di coinvolgere il minore come spettatore. Tuttavia, in contesti particolarmente esposti, la consapevolezza dell’elevato rischio che un minore possa assistere può essere valutata come elemento sintomatico della responsabilità, soprattutto se la condotta è plateale e non schermata.</p>



<p>È proprio questo il punto delicato: anche se nessun minore assiste effettivamente alla scena, la scelta di appartarsi in un’auto parcheggiata in un luogo notoriamente frequentato da famiglie può trasformare un momento privato in un comportamento giuridicamente rischioso.<br />La visibilità dall’esterno, l’assenza di precauzioni e l’orario possono incidere sulla qualificazione del fatto.</p>



<p>Non va poi trascurato il possibile concorso con altre fattispecie, come il disturbo della quiete o gli atti contrari alla pubblica decenza, quando la condotta susciti allarme o indignazione nella collettività.<br />In definitiva, l’auto non è automaticamente uno “spazio privato” quando si trova su suolo pubblico.</p>



<p>La linea di confine tra libertà personale e illecito dipende dal contesto concreto.<br />La presenza anche solo potenziale di minori, rappresenta un fattore che può aggravare significativamente la posizione di chi riteneva di vivere un momento riservato, ma che in realtà si esponeva allo sguardo della collettività.</p>
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		<title>I buoni pasto sono cibo e non denaro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/i-buoni-pasto-sono-cibo-e-non-denaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 17:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco e nromativa di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[buoni pasto]]></category>
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					<description><![CDATA[La pronuncia interviene su un tema ricorrente nel contenzioso lavoristico: la sorte dei buoni pasto non erogati e la possibilità per il lavoratore di ottenerne la monetizzazione. La Suprema Corte [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La pronuncia interviene su un tema ricorrente nel contenzioso lavoristico: la sorte dei buoni pasto non erogati e la possibilità per il lavoratore di ottenerne la monetizzazione.</p>



<p>La Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato: il buono pasto non costituisce, di regola, una voce retributiva in senso stretto, bensì un beneficio collegato all’organizzazione del lavoro e alla fruizione del servizio mensa o sostitutivo.<br />Esso assolve a una funzione assistenziale e organizzativa, non rappresentando automaticamente un’integrazione della retribuzione base.<br />Da tale qualificazione discende l’impossibilità di “monetizzare” i ticket non ricevuti.<br />Se il buono pasto è previsto come servizio sostitutivo della mensa, la sua mancata erogazione non si traduce in un credito pari al valore facciale del ticket.<br />Non è quindi ammessa una conversione automatica in denaro, salvo che la contrattazione collettiva o individuale disponga diversamente.<br />Tuttavia, l’ordinanza chiarisce un punto essenziale: l’assenza di monetizzazione non equivale a totale assenza di tutela. Qualora la mancata erogazione sia illegittima, ad esempio perché prevista da accordi aziendali o contratti collettivi, il lavoratore può agire per il risarcimento del danno.<br />In tal caso, però, il danno deve essere allegato e provato, non potendosi presumere in via automatica nella misura del valore nominale dei buoni.<br />Il risarcimento, dunque, non coincide necessariamente con la somma dei ticket non distribuiti, ma può essere parametrato al pregiudizio effettivamente subito: maggiori spese sostenute per il pasto, perdita di un beneficio contrattualmente garantito, eventuale disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti.<br />La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza che distingue con nettezza tra retribuzione e benefici accessori, evitando che strumenti di welfare aziendale si trasformino in cifre retributive automatiche.<br />Al contempo, la Corte tutela l’affidamento del lavoratore, riconoscendo la possibilità di reagire in giudizio quando l’azienda ometta un beneficio dovuto.<br />In buona sodtanza, niente automatismi risarcitori né conversioni dirette in denaro dei buoni pasto non erogati; ma resta aperta la strada dell’azione risarcitoria, purché fondata su un concreto e dimostrato pregiudizio.<br />Un equilibrio tra rigore formale e tutela sostanziale del lavoratore.</p>
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		<item>
		<title>Scuotere la tovaglia dal balcone: gesto quotidiano o possibile reato?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/scuotere-la-tovaglia-dal-balcone-gesto-quotidiano-o-possibile-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 17:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[scuotere panni dal balcone]]></category>
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					<description><![CDATA[Un gesto domestico comune, come scuotere la tovaglia dal balcone dopo un pasto, può trasformarsi in un problema legale? La risposta, secondo la normativa italiana e la giurisprudenza, non è [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">Un gesto domestico comune, come scuotere la tovaglia dal balcone dopo un pasto, può trasformarsi in un problema legale? La risposta, secondo la normativa italiana e la giurisprudenza, non è univoca: dipende dalle circostanze concrete e dagli effetti che l’azione produce su altre persone o su proprietà altrui.</p>



<p class="p3">Il quadro normativo</p>



<p class="p1">Il riferimento principale è l’articolo 674 del Codice penale, che disciplina il reato di “getto pericoloso di cose”. La norma punisce chiunque getti o versi sostanze o oggetti in un luogo di pubblico passaggio o in spazi comuni o privati in modo tale da offendere, imbrattare o molestare le persone, con l’arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 206 euro.&nbsp;</p>



<p class="p1">In ambito condominiale, questa disposizione viene spesso richiamata nei casi di oggetti o sostanze gettate dai balconi: acqua sporca, mozziconi di sigaretta, rifiuti o altri materiali che possono cadere su passanti o sui balconi dei vicini.&nbsp;</p>



<p class="p1">Di conseguenza, anche scuotere una tovaglia dal balcone può integrare il reato, qualora le briciole, i residui di cibo o altri materiali cadano su persone, su aree di passaggio o su proprietà altrui, provocando fastidio o imbrattamento.&nbsp;</p>



<p class="p3">Quando non è reato</p>



<p class="p1">Non ogni comportamento di questo tipo ha però rilevanza penale. Se le briciole cadono, ad esempio, in un giardino privato senza arrecare disturbo o pericolo a nessuno, non si configura necessariamente il reato di getto pericoloso di cose.&nbsp;</p>



<p class="p1">Resta tuttavia possibile una responsabilità di tipo civile, qualora l’azione arrechi danno o violi le regole di buon vicinato o il regolamento condominiale.</p>



<p class="p3">L’orientamento della Cassazione</p>



<p class="p1">La Corte di Cassazione ha affrontato la questione in diverse occasioni. In una pronuncia (sentenza n. 27625/2012) ha stabilito che scuotere briciole da una tovaglia o la polvere da un tappeto sul balcone sottostante non integra automaticamente un reato, poiché l’azione non mette necessariamente in pericolo un numero indeterminato di persone.&nbsp;</p>



<p class="p1">Tuttavia, anche in questi casi, il comportamento può dar luogo a controversie civili o richieste di risarcimento se provoca danni o molestie al vicino.</p>



<p class="p3">Il ruolo delle regole condominiali</p>



<p class="p1">Oltre alla legge penale, contano anche i regolamenti condominiali. Molti prevedono divieti specifici per evitare caduta di polvere, acqua o residui dai balconi. Inoltre, il Codice civile (art. 844) stabilisce che le immissioni – come odori, rumori o sostanze – non devono superare la normale tollerabilità, principio spesso richiamato nei contenziosi tra vicini.&nbsp;</p>



<p class="p1">Scuotere la tovaglia dal balcone non è automaticamente un reato, ma può diventarlo se provoca fastidio, imbrattamento o pericolo per altre persone. In molti casi, anche quando non si configura un illecito penale, la condotta può comunque violare le norme di convivenza condominiale o dare luogo a richieste di risarcimento.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Abbandono dei rifiuti, le leggi italiane e le sanzioni per chi inquina</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/abbandono-dei-rifiuti-le-leggi-italiane-e-le-sanzioni-per-chi-inquina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Green]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[abbandono rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[legge rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[In Italia abbandonare rifiuti sul territorio è un reato ambientale punito dalla legge, sia con sanzioni amministrative sia con pene penali. Negli ultimi anni, le norme sono state rafforzate per [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In Italia abbandonare rifiuti sul territorio è un reato ambientale punito dalla legge, sia con sanzioni amministrative sia con pene penali. Negli ultimi anni, le norme sono state rafforzate per contrastare un fenomeno che continua a deturpare città e campagne, mettendo a rischio la salute pubblica e gli ecosistemi.</p>



<p>La normativa principale è il Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006), che regola la gestione dei rifiuti e vieta qualsiasi forma di deposito incontrollato. Recenti aggiornamenti, introdotti dal Decreto-Legge n. 116 del 2025 e confermati dalla Legge n. 147/2025, hanno inasprito le sanzioni per cittadini e imprese, rendendo più severe le conseguenze per chi abbandona rifiuti sul suolo, in corsi d’acqua o in aree pubbliche.</p>



<p>Chi abbandona rifiuti non pericolosi può incorrere in multe da 1.000 a 10.000 euro, con sospensione della patente per chi utilizza veicoli per trasportare i rifiuti. Nei casi che comportano pericolo per la salute o l’ambiente, le pene possono arrivare fino a cinque anni di reclusione. L’abbandono di rifiuti pericolosi, come sostanze chimiche o materiali tossici, comporta sanzioni ancora più severe, con pene detentive fino a sei anni e mezzo.</p>



<p>Anche le imprese e i titolari di attività commerciali sono soggetti a regole rigorose: chi abbandona rifiuti può essere perseguito penalmente, con arresto da sei mesi a due anni e ammende fino a 27.000 euro, aumentate in presenza di rifiuti pericolosi o di comportamenti organizzati.</p>



<p>Accanto alle leggi nazionali, molti Comuni hanno introdotto regolamenti locali contro il littering urbano, ossia il gettare rifiuti sul suolo pubblico, spesso supportati da sistemi di videosorveglianza e fototrappole per identificare i trasgressori.</p>



<p>L’obiettivo della normativa è chiaro: ridurre l’inquinamento, proteggere il territorio e garantire il corretto funzionamento della raccolta differenziata, in linea con gli standard europei per la tutela ambientale e la lotta ai crimini contro la natura.</p>



<p>Negli ultimi anni, la stretta sulle sanzioni ha anche un effetto educativo, spingendo cittadini e imprese a rispettare le regole e a contribuire alla tutela del paesaggio, della salute pubblica e della biodiversità.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Lidia Poët, Lina Merlin, Tina Anselmi e Franca Viola: donne che hanno cambiato i diritti in Italia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/lidia-poet-lina-merlin-tina-anselmi-e-franca-viola-donne-che-hanno-cambiato-i-diritti-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[donne diritti in itaian]]></category>
		<category><![CDATA[franca viola]]></category>
		<category><![CDATA[lidia poet]]></category>
		<category><![CDATA[lina merlin]]></category>
		<category><![CDATA[tina anselmi]]></category>
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					<description><![CDATA[Il percorso dell’Italia verso la parità di genere e i diritti civili delle donne è costellato di figure simbolo che con impegno, cultura e determinazione hanno contribuito a trasformare norme [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il percorso dell’Italia verso la parità di genere e i diritti civili delle donne è costellato di figure simbolo che con impegno, cultura e determinazione hanno contribuito a trasformare norme e mentalità. Dalla battaglia per l’accesso alle professioni agli impegni per l’emancipazione civile, queste donne hanno lasciato un segno significativo nella storia del Paese.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lidia Poët, prima avvocatessa italiana</h3>



<p>Una delle figure più emblematiche della battaglia per l’uguaglianza professionale è Lidia Poët. Nel 1881 divenne la prima donna a conseguire la laurea in giurisprudenza in Italia, ma fu inizialmente esclusa dall’albo degli avvocati per il suo sesso. La sua vicenda scatenò un ampio dibattito pubblico sull’accesso delle donne alle professioni giuridiche e contribuì alla progressiva riforma delle leggi che fino ad allora impedivano l’esercizio forense alle donne.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lina Merlin, contro le case chiuse</h3>



<p>Un altro nome chiave è quello di Lina Merlin, parlamentare socialista che nel 1958 presentò e ottenne l’approvazione della legge a sua firma che abolì le case di tolleranza in Italia. La “legge Merlin” fu un passo importante nella tutela della dignità delle donne e nella lotta contro lo sfruttamento sessuale istituzionalizzato, e rappresenta una pietra miliare nella storia dei diritti civili del Paese.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Alessandra Gracis e il diritto di voto</h3>



<p>Tra le protagoniste del movimento per il suffragio femminile figura Alessandra Gracis, che con campagne e scritti contribuì alla mobilitazione per il diritto di voto delle donne, riconosciuto ufficialmente nel 1945. Il successo di questa battaglia si concretizzò nelle elezioni del 2 giugno 1946, quando le donne votarono per la prima volta in Italia.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Tina Anselmi, prima ministra donna</h3>



<p>Una figura centrale nel dopoguerra è stata Tina Anselmi, prima donna a ricoprire la carica di ministro in Italia (ministro del Lavoro e della Previdenza sociale tra il 1976 e il 1979). Anselmi fu anche protagonista nell’approvazione della legge sul divorzio e di norme per la tutela del lavoro femminile e delle pari opportunità.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Laura Balbo, sociologa delle differenze</h3>



<p>La sociologa e politica Laura Balbo ha portato contributi importanti alla riflessione istituzionale sulle pari opportunità e sulla discriminazione di genere. Nel corso degli anni ‘90 fu delegata per le Pari Opportunità, promuovendo politiche pubbliche volte a superare disuguaglianze radicate e a favorire l’inserimento delle donne nei sistemi lavorativi e sociali.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Franca Viola, simbolo di emancipazione culturale</h3>



<p>Nel contesto culturale, la storia di Franca Viola è diventata emblematica nel contrasto alla cultura del “delitto d’onore”. Negli anni ‘60 rifiutò il matrimonio riparatore — la pratica che permetteva al violentatore di evitare la pena sposando la vittima — dando inizio a un vasto dibattito pubblico che portò alla progressiva abolizione di norme che tutelavano tali pratiche. La legge che depenalizzò il cosiddetto “delitto d’onore” arrivò nel 1981, cancellando una delle principali disuguaglianze giuridiche nei reati contro la donna.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le prime leggi in Italia a riconoscere diritti alle donne: un lungo cammino verso l’uguaglianza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/le-prime-leggi-in-italia-a-riconoscere-diritti-alle-donne-un-lungo-cammino-verso-luguaglianza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti delle donne]]></category>
		<category><![CDATA[leggi sulle donne]]></category>
		<category><![CDATA[prime leggi in italia sulle donne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=238678</guid>

					<description><![CDATA[In Italia, il percorso legislativo che ha cambiato la condizione giuridica delle donne è stato lungo e progressivo, iniziando in epoche relativamente recenti rispetto ad altri paesi occidentali. Una serie [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In Italia, il percorso legislativo che ha cambiato la condizione giuridica delle donne è stato lungo e progressivo, iniziando in epoche relativamente recenti rispetto ad altri paesi occidentali. Una serie di riforme chiave ha contribuito a superare secoli di discriminazioni giuridiche e sociali, portando gradualmente al riconoscimento di pari diritti tra donne e uomini.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Suffragio e Costituzione: i primi diritti politici</h3>



<p>Uno dei primi grandi traguardi è stato il riconoscimento del diritto di voto alle donne, sancito nel 1945. In quell’anno alle donne italiane fu riconosciuta la possibilità di votare e di essere elette, dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista. Nell’anno successivo, nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, le donne votarono per la prima volta sia per la scelta tra monarchia e repubblica sia per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente.&nbsp;</p>



<p>La nuova Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ha poi sancito il principio di uguaglianza tra uomini e donne. L’articolo 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, ponendo così le basi per una legislazione futura in materia di pari opportunità.&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Pari opportunità e accesso alle professioni</h3>



<p>Negli anni successivi la legislazione si è progressivamente rivolta a eliminare i divieti che limitavano la partecipazione delle donne alla vita pubblica e lavorativa. Un’importante tappa fu la legge n. 66 del 1963, che consentì alle donne l’accesso a pubblici uffici e professioni, compresa la magistratura e altri ruoli fino ad allora preclusi.&nbsp;</p>



<p>Questa legge seguì decenni di lotte di donne pioniere come Lidia Poët, prima donna ad ottenere la laurea in giurisprudenza nel 1881, che però fu inizialmente esclusa dall’albo degli avvocati a causa della sua condizione femminile; la vicenda portò a una mobilitazione per rimuovere le barriere professionali.&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Leggi sul lavoro e sulla famiglia</h3>



<p>Un altro importante campo di intervento fu quello del diritto del lavoro. Nel 1902 fu approvata una legge, proposta dal ministro Paolo Carcano, che vietava alle donne e ai bambini di lavorare nelle miniere e fissava limiti alle ore lavorative giornaliere, segnando uno dei primi interventi statali sulla protezione delle lavoratrici.&nbsp;</p>



<p>Negli anni successivi, soprattutto con l’espansione del welfare post‑bellico e l’entrata in vigore delle norme costituzionali, sono state introdotte progressivamente tutele per la maternità e per la parità di trattamento nei luoghi di lavoro.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Violenza contro le donne e protezione dei diritti</h3>



<p>Nel tempo più recente, l’evoluzione legislativa ha investito anche la protezione dalle violenze di genere e dalla discriminazione. Negli ultimi decenni il Parlamento ha approvato norme che inseriscono nel Codice penale reati specifici contro la violenza domestica e di genere e procedure di tutela per le vittime. Questo percorso culmina, negli ultimi anni, anche con il riconoscimento del reato di femminicidio come fattispecie autonoma, con pene elevate nei casi più gravi, e con l’ampliamento delle misure di protezione e assistenza alle donne vittime di violenza. </p>



<p>Il cammino legislativo italiano in favore dei diritti delle donne è iniziato formalmente solo nella seconda metà del Novecento, dopo secoli in cui la donna era giuridicamente subordinata al marito o al padre. Dal diritto di voto alle pari opportunità nel lavoro, fino alla protezione contro la violenza e alla tutela dell’uguaglianza, ogni passo ha richiesto decenni di battaglie sociali e culturali.</p>
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		<title>Ho incontrato una vecchia amica e di slancio l&#8217;ho abbracciata: scherzando ha detto che poteva denunciarmi. Ma è vero?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-incontrato-una-vecchia-amica-e-di-slancio-lho-abbracciata-scherzando-ha-detto-che-poteva-denunciarmi-ma-e-vero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[abbraccio reato penale]]></category>
		<category><![CDATA[codice penale]]></category>
		<category><![CDATA[violenza sessuale]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega le modalità per non trovarsi in difficoltà, a seguito di un eccesso di affettuosita&#8217;! L’idea che un semplice abbraccio possa trasformarsi in un’ipotesi di reato [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega le modalità per non trovarsi in difficoltà, a seguito di un eccesso di affettuosita&#8217;!</strong></p>



<p>L’idea che un semplice abbraccio possa trasformarsi in un’ipotesi di reato può apparire, a prima vista, eccessiva. Eppure, nel nostro ordinamento penale, il tema del consenso è centrale quando si parla di contatti fisici non richiesti. Non esiste una norma che vieti espressamente l’abbraccio, ma ciò non significa che ogni gesto sia giuridicamente neutro.</p>



<p>Il riferimento normativo è l’art. 609-bis del codice penale, che disciplina la violenza sessuale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che rientrano nella nozione di “atti sessuali” non solo i rapporti completi, ma anche condotte di palpeggiamento o contatto corporeo che incidano sulla sfera sessuale della persona, purché connotate da intenzionalità erotica e idonee a ledere la libertà di autodeterminazione.</p>



<p>Un abbraccio, dunque, può assumere rilevanza penale se presenta determinate caratteristiche: deve essere imposto contro la volontà della persona, con modalità tali da comprimere la libertà di movimento o da avere un contenuto oggettivamente invasivo della sfera intima.</p>



<p>Non basta, invece, un gesto maldestro o socialmente inopportuno se privo di connotazione sessuale e se non accompagnato da costrizione o minaccia.</p>



<p>In alcune ipotesi, la condotta potrebbe integrare il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), qualora l’abbraccio venga imposto con forza tale da costringere qualcuno a subire un comportamento non voluto. Anche qui, però, occorre verificare l’effettiva compressione della libertà personale. Il nodo centrale resta il consenso: deve essere libero, consapevole e attuale.</p>



<p>Non può essere presunto sulla base di rapporti pregressi o di consuetudini sociali. Un abbraccio tra amici è normalmente lecito; lo stesso gesto, in un contesto lavorativo o nei confronti di una persona che abbia manifestato disagio, può assumere tutt’altro significato. È importante evitare sia allarmismi sia banalizzazioni. </p>



<p>Non ogni gesto affettuoso è penalmente rilevante, ma la cultura del rispetto impone di riconoscere che il corpo altrui non è uno spazio disponibile senza autorizzazione. Il diritto penale interviene solo quando la condotta supera una soglia di offensività concreta, ledendo la libertà sessuale o personale. La valutazione, dunque, resta caso per caso alla luce delle modalità, dell’intenzione e della percezione della persona coinvolta.</p>



<p>Fonte foto Discoradio <strong><a href="https://www.discoradio.it/tornare-ad-abbracciarsi-con-parenti-e-amici/" data-type="link" data-id="https://www.discoradio.it/tornare-ad-abbracciarsi-con-parenti-e-amici/">QUI</a></strong></p>
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		<title>Si può portare la torta al ristorante? Cosa dice la legge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/si-puo-portare-la-torta-al-ristorante-cosa-dice-la-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[ristorante legge sulle torte]]></category>
		<category><![CDATA[torta al ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[torte confezionate]]></category>
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					<description><![CDATA[Portare la torta di compleanno da casa al ristorante è una pratica piuttosto diffusa, soprattutto quando si festeggia in compagnia. Ma è davvero consentito? Secondo la normativa sulla sicurezza alimentare, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Portare la torta di compleanno da casa al ristorante è una pratica piuttosto diffusa, soprattutto quando si festeggia in compagnia. Ma è davvero consentito? Secondo la normativa sulla sicurezza alimentare, in linea generale <strong>non è possibile introdurre e consumare cibi preparati all’esterno del locale</strong>, soprattutto se si tratta di prodotti fatti in casa. </p>



<p>Il motivo principale riguarda la <strong>responsabilità del ristoratore</strong>. Per legge, infatti, il titolare del locale è responsabile di tutto ciò che viene servito e consumato ai tavoli, anche se non è stato preparato nella sua cucina. In caso di problemi sanitari, allergie o intossicazioni, sarebbe comunque il ristoratore a dover rispondere dell’accaduto. </p>



<p>Un altro aspetto riguarda la <strong>tracciabilità degli ingredienti e la sicurezza alimentare</strong>, previste dalle norme igienico-sanitarie e dai protocolli HACCP. Una torta fatta in casa o acquistata senza etichetta non consente al ristoratore di conoscere ingredienti, conservazione e possibili allergeni, elementi che la legge impone invece di indicare ai clienti. </p>



<p>Per questo motivo molti locali rifiutano torte portate dall’esterno. Tuttavia esiste una possibile eccezione: alcuni ristoratori accettano dolci <strong>acquistati in pasticceria o da fornitori tracciabili</strong>, con scontrino o etichetta che permettano di risalire alla provenienza del prodotto. In questi casi la decisione resta comunque a discrezione del gestore. </p>



<p>Un altro tema riguarda il cosiddetto <strong>“taglio della torta”</strong>, cioè il servizio di impiattamento e distribuzione del dolce portato da fuori. Alcuni ristoranti applicano un costo aggiuntivo per questo servizio: la pratica è considerata legittima purché il prezzo sia comunicato chiaramente ai clienti prima dell’ordine, secondo i principi di trasparenza del Codice del Consumo. </p>



<p>In sintesi, dunque, portare la torta al ristorante <strong>non è un diritto del cliente</strong> e il gestore può vietarlo per ragioni di sicurezza alimentare e responsabilità legale. In alcuni casi è possibile solo con prodotti tracciabili e con l’accordo del locale, che resta sempre libero di accettare o rifiutare. </p>
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		<title>Giustizia: il maxiprocesso di Palermo tra i procedimenti penali più lunghi e complessi della storia italiana</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-il-maxiprocesso-di-palermo-tra-i-procedimenti-penali-piu-lunghi-e-complessi-della-storia-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 18:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[maxi processo palermo]]></category>
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					<description><![CDATA[Tra i procedimenti penali più importanti e complessi della storia giudiziaria italiana dal dopoguerra a oggi, il Maxiprocesso di Palermo rappresenta uno dei casi più emblematici. Il processo contro Cosa [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tra i procedimenti penali più importanti e complessi della storia giudiziaria italiana dal dopoguerra a oggi, il <strong>Maxiprocesso di Palermo</strong> rappresenta uno dei casi più emblematici. Il processo contro <strong>Cosa Nostra</strong> segnò una svolta nella lotta alla criminalità organizzata e per dimensioni, numero di imputati e durata è spesso citato come uno dei più grandi processi penali mai celebrati in Europa.</p>



<h2 class="wp-block-heading">L’avvio del processo</h2>



<p>Il maxiprocesso si aprì il <strong>10 febbraio 1986</strong> nell’aula bunker costruita appositamente presso il carcere dell’<strong>Ucciardone Prison</strong> a <strong>Palermo</strong>.</p>



<p>L’indagine era stata coordinata dal cosiddetto <strong>“pool antimafia”</strong> della Procura di Palermo, guidato da magistrati come <strong>Antonino Caponnetto</strong>, <strong>Giovanni Falcone</strong> e <strong>Paolo Borsellino</strong>.</p>



<p>Il procedimento si basava in larga parte sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tra cui <strong>Tommaso Buscetta</strong>, le cui testimonianze permisero per la prima volta di ricostruire in modo organico la struttura gerarchica della mafia siciliana.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Numeri senza precedenti</h2>



<p>Il maxiprocesso fu caratterizzato da dimensioni straordinarie:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>475 imputati</strong> rinviati a giudizio</li>



<li>oltre <strong>600 avvocati difensori</strong></li>



<li>centinaia di udienze e migliaia di pagine di atti processuali</li>



<li>decine di collaboratori di giustizia ascoltati durante il dibattimento.</li>
</ul>



<p>La sentenza di primo grado arrivò il <strong>16 dicembre 1987</strong> dopo quasi due anni di udienze: furono inflitte <strong>19 ergastoli</strong> e pene detentive per complessivi oltre <strong>2.600 anni di carcere</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I successivi gradi di giudizio</h2>



<p>Come previsto dal sistema giudiziario italiano, il processo proseguì nei gradi successivi.</p>



<p>Nel <strong>1990</strong> la Corte d’Appello di Palermo emise la sentenza di secondo grado, modificando in parte le condanne. La vicenda arrivò infine davanti alla <strong>Corte Suprema di Cassazione</strong>, che il <strong>30 gennaio 1992</strong> confermò in larga parte l’impianto accusatorio e rese definitive molte delle condanne.</p>



<p>La decisione fu pronunciata dalla sezione presieduta dal magistrato <strong>Antonino Scopelliti</strong>, che aveva sostenuto l’accusa in Cassazione e fu assassinato dalla ’ndrangheta nel 1991 durante la fase del processo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una svolta nella lotta alla mafia</h2>



<p>Il maxiprocesso rappresentò un passaggio storico nella lotta dello Stato alla mafia. Per la prima volta la magistratura riuscì a dimostrare in sede giudiziaria l’esistenza di <strong>Cosa Nostra come organizzazione unitaria</strong>, con una struttura gerarchica e un organo di coordinamento noto come “Commissione”.</p>



<p>La conferma delle condanne nel 1992 arrivò pochi mesi prima degli attentati mafiosi che costarono la vita ai magistrati <strong>Giovanni Falcone</strong> e <strong>Paolo Borsellino</strong>, nelle stragi di <strong>Strage di Capaci</strong> e <strong>Strage di via D&#8217;Amelio</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Durata e dimensioni</h2>



<p>Nel complesso, dalla fase istruttoria all’esito definitivo in Cassazione, il maxiprocesso si sviluppò <strong>per circa sei anni</strong>, dal 1986 al 1992, ma le indagini preparatorie erano iniziate già all’inizio degli anni Ottanta.</p>



<p>Pur non essendo il procedimento più lungo in termini assoluti di durata cronologica, il maxiprocesso di Palermo resta <strong>uno dei più grandi e complessi processi penali mai celebrati in Italia</strong>, sia per il numero di imputati sia per l’impatto storico e giudiziario.</p>



<p>Ancora oggi è considerato un <strong>punto di svolta nella storia della giustizia italiana</strong> e un modello investigativo nella lotta alla criminalità organizzata.</p>
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		<title>Il prossimo referendum non prevede un minimo di votanti: come funziona realmente?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-prossimo-referendum-non-prevede-un-minimo-di-votanti-come-funziona-realmente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[referendum come funziona]]></category>
		<category><![CDATA[referendum senza quorum]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa in materia, sottolineando di quanto questa renda importante una massiccia partecipazione al voto! Il prossimo referendum confermativo riporta al centro del dibattito pubblico [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa in materia, sottolineando di quanto questa renda importante una massiccia partecipazione al voto!</p>



<p>Il prossimo referendum confermativo riporta al centro del dibattito pubblico uno strumento di democrazia diretta spesso confuso con il più noto referendum abrogativo. Eppure le differenze, soprattutto in tema di quorum, sono decisive e incidono profondamente sugli effetti del voto.</p>



<p>Il referendum confermativo è previsto dall’art. 138 della Costituzione e interviene sulle leggi di revisione costituzionale o sulle altre leggi costituzionali quando, in seconda deliberazione, non siano state approvate da ciascuna Camera con la maggioranza dei due terzi. In tal caso, entro tre mesi, possono richiederlo un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La consultazione serve a “confermare” o respingere una riforma già approvata dal Parlamento.</p>



<p>Diverso è il referendum abrogativo disciplinato dall’art. 75 della Costituzione, che consente ai cittadini di cancellare, in tutto o in parte, una legge ordinaria o un atto avente forza di legge già in vigore.<br>La differenza più rilevante riguarda il quorum. Nel referendum abrogativo è necessario che partecipi alla votazione la maggioranza degli aventi diritto: senza il 50% più uno degli elettori, il risultato è nullo, a prescindere dall’esito dei voti espressi. Nel referendum confermativo, invece, il quorum non è previsto. Ciò significa che qualunque sia il numero dei votanti, l’esito è valido e vincolante.</p>



<p>È proprio questo aspetto a rendere il referendum confermativo particolarmente incisivo. Anche se alle urne si recasse una percentuale ridotta di elettori, il risultato inciderebbe comunque sull’iter della legge costituzionale. Se prevalgono i “Sì”, la riforma viene promulgata e entra in vigore; se prevalgono i “No”, la legge non può essere promulgata e decade definitivamente.</p>



<p>In altre parole, una riforma già approvata dalle Camere può essere bloccata da una minoranza attiva del corpo elettorale. È una scelta consapevole del costituente: trattandosi di modifiche alla Carta fondamentale, si è voluto garantire uno strumento di controllo popolare privo del filtro del quorum, così da evitare che l’astensione diventi una strategia politica decisiva. Il referendum confermativo, dunque, non è un semplice passaggio formale, ma un momento di sovranità diretta che può cambiare il destino di una legge costituzionale, indipendentemente dal numero dei votanti. Ed è proprio per questo che ogni voto, anche in un contesto di scarsa affluenza, assume un peso determinante.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ho un collega di lavoro poco attento all’igiene personale: sono costretto a sopportarlo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-un-collega-di-lavoro-poco-attento-alligiene-personale-sono-costretto-a-sopportarlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 12:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci tranquillizza, spiegandoci come la nostra normativa permetta, anzi imponga al datore di lavoro, di mantenere un ambiente consono ai dettami della comune decenza. La presenza di [...]]]></description>
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<p class="p1">L&#8217;avvocato Simone Labonia ci tranquillizza, spiegandoci come la nostra normativa permetta, anzi imponga al datore di lavoro, di mantenere un ambiente consono ai dettami della comune decenza.</p>



<p>La presenza di un dipendente che, per carenza di igiene personale, emana cattivi odori tali da infastidire colleghi e utenti non è solo una questione di buon senso o di convivenza civile, ma può assumere un preciso rilievo giuridico.<br />Il datore di lavoro, infatti, non può ignorare situazioni che incidano negativamente sull’ambiente lavorativo, sul benessere dei dipendenti e sulla produttività complessiva.<br />Il quadro normativo di riferimento è anzitutto l’art. 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.<br />Tale tutela comprende anche il diritto a prestare attività in un ambiente salubre e rispettoso della dignità personale.</p>



<p>Odori persistenti e molesti, se tali da creare disagio diffuso, possono configurare una violazione di questo obbligo.</p>



<p>A ciò si aggiungono le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che, pur non menzionando espressamente l’igiene personale, impongono al datore di prevenire situazioni che possano incidere sul benessere psico-fisico dei lavoratori.<br />Il disagio olfattivo, specie se reiterato, può infatti generare stress lavorativo e compromettere le relazioni interne.<br />La giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, ha chiarito che il datore di lavoro ha il potere-dovere di intervenire per ripristinare condizioni di normale convivenza, purché lo faccia nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore interessato.<br />L’intervento non può mai tradursi in umiliazioni pubbliche o comportamenti discriminatori, vietati dallo Statuto dei lavoratori e dalla normativa antidiscriminatoria.<br />In concreto, la gestione corretta della situazione passa attraverso un richiamo riservato, improntato a correttezza e proporzionalità, volto a segnalare il disagio arrecato e a richiedere un adeguamento dei comportamenti igienici. Solo in caso di persistente inadempimento, nonostante gli avvertimenti, possono essere valutate misure disciplinari, sempre graduate e motivate, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.<br />Va inoltre considerata l’ipotesi in cui il problema sia riconducibile a condizioni di salute o di disagio personale. In tali casi, il datore di lavoro deve adottare un approccio ancora più prudente, valutando soluzioni organizzative o di supporto, evitando automatismi sanzionatori.<br />In buona sostanza, il datore di lavoro non solo può, ma deve intervenire quando l’assenza di igiene personale di un dipendente compromette il benessere dell’ambiente di lavoro.<br />Tuttavia, l’esercizio di tale potere richiede equilibrio, rispetto della persona e rigorosa osservanza dei limiti imposti dall’ordinamento, affinché la tutela dei colleghi non si trasformi in una lesione dei diritti individuali.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costituzione intoccabile? La storia dimostra il contrario</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/costituzione-intoccabile-la-storia-dimostra-il-contrario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 13:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra come questa frase, spesso usata in maniera plateale e politicizzata, non risponda alla realtà dei fatti! L’espressione “la Costituzione non si tocca” è diventata, nel [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra come questa frase, spesso usata in maniera plateale e politicizzata, non risponda alla realtà dei fatti!</p>



<p>L’espressione “la Costituzione non si tocca” è diventata, nel dibattito pubblico, uno slogan identitario. Ma dal punto di vista giuridico e storico, la frase appare quantomeno incongruente. La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, non è mai stata concepita come un testo immutabile: al contrario, i Padri costituenti inserirono all’articolo 138 un preciso meccanismo di revisione costituzionale, proprio per consentire adattamenti nel tempo.<br />La rigidità della Costituzione italiana non significa intangibilità, bensì che le modifiche richiedono un procedimento aggravato: doppia deliberazione di ciascuna Camera e, in determinati casi, referendum confermativo.<br />Se davvero “non si toccasse”, non esisterebbe questa procedura.</p>



<p>I numeri smentiscono lo slogan. Dal 1948 ad oggi la Carta è stata modificata decine di volte. Le leggi costituzionali approvate sono oltre 40 e hanno inciso su parti rilevanti dell’ordinamento. Tra le riforme più significative si possono ricordare quella del 2001, che ha ampliato le competenze delle Regioni; la riforma del 2012 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio; la riduzione del numero dei parlamentari nel 2020; l’abbassamento dell’età per l’elettorato attivo al Senato nel 2021; e, più recentemente, l’inserimento della tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali nel 2022.<br />Altre riforme, pur approvate dal Parlamento, sono state respinte dal corpo elettorale tramite referendum costituzionale, come nel 2006 e nel 2016.</p>



<p>Ciò dimostra che la Costituzione si può “toccare”, ma solo seguendo regole rigorose e con il possibile controllo diretto dei cittadini.</p>



<p>L’incongruenza della frase, dunque, è evidente: la Costituzione non è un testo sacro e immobile, bensì una legge fondamentale rigida ma modificabile. La sua forza non risiede nell’essere intoccabile, bensì nell’equilibrio tra stabilità e capacità di evolversi.<br />Dire “non si tocca” può avere un valore politico o simbolico, come richiamo alla prudenza contro riforme avventate. Tuttavia, sul piano giuridico, la storia repubblicana dimostra l’esatto contrario: la Carta è stata toccata molte volte. E proprio questa possibilità di revisione, disciplinata e controllata, rappresenta uno degli elementi di maggiore maturità della nostra democrazia costituzionale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Vallo della Lucania: assolto imputato per maltrattamenti in famiglia, il fatto non sussiste</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/tribunale-di-vallo-della-lucania-assolto-imputato-per-maltrattamenti-in-famiglia-il-fatto-non-sussiste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Vuolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Vallo della Lucania]]></category>
		<category><![CDATA[dario trivalli]]></category>
		<category><![CDATA[dario trivelli]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale vallo della lucania]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo speranza]]></category>
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					<description><![CDATA[Si è concluso con un’assoluzione piena, perché il fatto non sussiste, un procedimento penale particolarmente delicato relativo all’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minore, reato rientrante tra [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Si è concluso con un’assoluzione piena, perché il fatto non sussiste, un procedimento penale particolarmente delicato relativo all’accusa di <strong>maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minore</strong>, reato rientrante tra i cosiddetti “ostativi”, caratterizzati da un regime sanzionatorio particolarmente severo.</p>



<p>Nel corso del giudizio, il <strong>Pubblico Ministero</strong> aveva richiesto una condanna a <strong>3 anni e 4 mesi di reclusione</strong>.</p>



<p>Il <strong>Collegio del Tribunale di Vallo della Lucania</strong>, presieduto dal dott. <strong>Domenico Valerio Ragucci</strong> e composto dai giudici dott.ssa <strong>Concetta Serrone</strong> e dott.ssa <strong>Marianna D’Andraia</strong>, ha accolto integralmente le tesi difensive degli avvocati <strong>Vincenzo Speranza</strong> e <strong>Dario Trivelli</strong>. Gli avvocati, attraverso una ricostruzione dettagliata dei fatti e la produzione di una corposa documentazione a discolpa, hanno dimostrato l’insussistenza delle accuse.</p>



<p>«La decisione del Tribunale di Vallo della Lucania riafferma con forza un principio fondamentale del nostro ordinamento: la presunzione di innocenza e la centralità della prova nel processo penale», fanno sapere i legali.</p>
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