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	<title>Sentenze e Giurisprudenza | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 14:18:00 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Cassazione: risarcibile anche il figlio non ancora nato al momento dell&#8217;illecito, conta il danno subito dopo la nascita</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-risarcibile-anche-il-figlio-non-ancora-nato-al-momento-dellillecito-conta-il-danno-subito-dopo-la-nascita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La Suprema Corte ha ribadito un principio di grande rilievo: il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto anche a una persona che, al momento dell&#8217;evento lesivo, non era [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Suprema Corte ha ribadito un principio di grande rilievo: il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto anche a una persona che, al momento dell&#8217;evento lesivo, non era ancora nata, purché il pregiudizio si manifesti dopo la nascita e sia conseguenza diretta del fatto illecito.</p>



<p>La decisione, non disconoscendo l&#8217;orientamento ormai consolidato secondo cui la capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1 del Codice civile), non impedisce all&#8217;ordinamento di riconoscere tutela a situazioni soggettive che trovino origine nel periodo precedente.</p>



<p>In altre parole, il diritto al risarcimento sorge nel momento in cui il soggetto viene alla luce vivo, mentre il fatto generatore del danno può essersi verificato quando egli era ancora solamente concepito.</p>



<p>La Cassazione evidenzia che ciò che viene protetto non è una capacità giuridica anticipata del nascituro, bensì il diritto, acquisito con la nascita, a ottenere il ristoro per un danno ingiusto che incide direttamente sulla sua persona o sulla sua sfera relazionale.</p>



<p>Il nesso causale tra l&#8217;illecito e il pregiudizio subito rappresenta quindi il presupposto essenziale della tutela. Sotto il profilo costituzionale, la pronuncia richiama i principi della Costituzione, che impongono una protezione effettiva dei diritti fondamentali della persona e il pieno risarcimento delle conseguenze derivanti da un comportamento illecito.</p>



<p>Negare il ristoro solo perché il danneggiato non era ancora nato al momento del fatto significherebbe creare un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento.</p>



<p>La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che ha già riconosciuto il risarcimento ai figli nati dopo la morte di un genitore causata dall&#8217;altrui illecito o ai bambini che abbiano riportato danni derivanti da condotte lesive intervenute durante la gestazione. In tali ipotesi, il danno risarcibile non è meramente eventuale, ma si concretizza con la nascita e con l&#8217;effettiva compromissione di diritti costituzionalmente garantiti.</p>



<p>La sentenza conferma quindi un principio di civiltà giuridica: la tutela risarcitoria deve seguire il danno effettivamente patito e non fermarsi a una rigida interpretazione del momento in cui il soggetto acquista la capacità giuridica. L&#8217;obiettivo dell&#8217;ordinamento è assicurare una protezione piena ed effettiva a chi subisce le conseguenze di un illecito, anche quando tali conseguenze si manifestano soltanto dopo la nascita.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Lite con lievi lesioni o danni: quando scatta davvero il procedimento penale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/lite-con-lievi-lesioni-o-danni-quando-scatta-davvero-il-procedimento-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa vigente, nei casi di danni fisici o materiali, provocati o subiti. Nel linguaggio giuridico capita spesso di confondere i concetti di configurabilità e [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa vigente, nei casi di danni fisici o materiali, provocati o subiti.</em></p>



<p>Nel linguaggio giuridico capita spesso di confondere i concetti di configurabilità e procedibilità del reato. Si tratta invece di due profili distinti, che possono condurre a conseguenze molto diverse. La riforma Cartabia ha reso questa distinzione ancora più rilevante, soprattutto in relazione ai reati che provocano un danno alla persona offesa.</p>



<p>La configurabilità riguarda la sussistenza del reato. In altre parole, il giudice deve verificare se il fatto commesso possieda tutti gli elementi previsti dalla legge penale: condotta, evento, nesso di causalità ed elemento soggettivo (dolo o colpa, a seconda dei casi). Se tali presupposti ricorrono, il reato è configurabile e l&#8217;autore può essere chiamato a risponderne.</p>



<p>La procedibilità, invece, concerne le condizioni necessarie affinché lo Stato possa esercitare l&#8217;azione penale. Un reato perfettamente configurabile potrebbe infatti non essere immediatamente perseguibile se la legge richiede un&#8217;ulteriore condizione, come la presentazione della querela da parte della persona offesa.</p>



<p>È proprio su questo aspetto che la riforma Cartabia è intervenuta in maniera significativa. Per numerose fattispecie, soprattutto contro il patrimonio e contro la persona quando non ricorrono particolari aggravanti, il legislatore ha trasformato la procedibilità da ufficio a querela di parte. L&#8217;obiettivo è stato quello di concentrare le risorse della giustizia sui fatti più gravi, valorizzando al contempo la volontà della vittima nei reati di minore allarme sociale.</p>



<p>Si pensi, ad esempio, a un danno provocato intenzionalmente a un bene altrui. Il fatto può integrare tutti gli elementi del reato di danneggiamento, risultando quindi pienamente configurabile. Tuttavia, se la fattispecie rientra tra quelle perseguibili a querela, il pubblico ministero non potrà procedere in assenza della tempestiva denuncia della persona offesa, salvo che ricorrano specifiche circostanze aggravanti che rendano il reato procedibile d&#8217;ufficio.</p>



<p>Ne consegue che l&#8217;assenza della querela non elimina il reato né rende lecita la condotta. Semplicemente impedisce l&#8217;avvio o la prosecuzione del procedimento penale. Diversamente, quando il reato è procedibile d&#8217;ufficio, l&#8217;autorità giudiziaria ha il dovere di attivarsi non appena acquisisca la notizia di reato, indipendentemente dalla volontà della vittima.</p>



<p>La distinzione assume particolare rilievo anche sul piano pratico. Non è raro che una persona ritenga erroneamente che, essendo evidente il danno subito, il responsabile verrà automaticamente perseguito. Dopo la riforma Cartabia ciò non è sempre vero: occorre verificare se il reato sia procedibile d&#8217;ufficio oppure richieda la querela.</p>



<p>In definitiva, configurabilità e procedibilità rappresentano due momenti autonomi del diritto penale. La prima accerta l&#8217;esistenza del reato; la seconda stabilisce se e a quali condizioni lo Stato possa esercitare l&#8217;azione penale. Comprendere questa differenza è fondamentale per evitare equivoci e per tutelare efficacemente i propri diritti, soprattutto alla luce delle recenti modifiche.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Caso Roggero, la Cassazione conferma la condanna: cosa prevede la legge sulla legittima difesa</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/caso-roggero-la-cassazione-conferma-la-condanna-cosa-prevede-la-legge-sulla-legittima-difesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[caso roggero]]></category>
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					<description><![CDATA[È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, nel Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, nel Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo una rapina avvenuta nella sua attività il 28 aprile 2021. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito.</p>



<p>Secondo la ricostruzione giudiziaria, dopo l&#8217;assalto al negozio Roggero uscì all&#8217;esterno e sparò contro i rapinatori mentre si stavano allontanando. Due di loro morirono, mentre il terzo rimase ferito. La tesi della legittima difesa sostenuta dall&#8217;imputato non è stata accolta dai giudici, che hanno ritenuto conclusa la situazione di pericolo nel momento della reazione armata. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa dice la legge</h2>



<p>L&#8217;articolo 52 del Codice penale stabilisce che non è punibile chi commette un fatto per la necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro un&#8217;offesa ingiusta, purché vi sia un rapporto tra il pericolo subito e la reazione adottata.</p>



<p>La legittima difesa richiede quindi alcuni elementi fondamentali: un&#8217;aggressione ingiusta, un pericolo attuale e la necessità di reagire per evitarlo. Se l&#8217;aggressione è terminata e non vi è più un rischio immediato, la reazione successiva può non rientrare nella causa di giustificazione prevista dalla legge.</p>



<p>La riforma del 2019 ha modificato la disciplina della legittima difesa nei luoghi di privata dimora e nelle attività commerciali, rafforzando la tutela di chi subisce un&#8217;aggressione in questi contesti. La norma, tuttavia, non elimina la necessità di accertare in concreto la dinamica dei fatti e la presenza dei presupposti richiesti dalla legge.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La differenza tra difendersi e reagire dopo il pericolo</h2>



<p>Il punto centrale del caso Roggero riguarda il momento della reazione. La legge consente di difendersi da un&#8217;aggressione in corso, ma non riconosce un generale diritto a inseguire o colpire chi si sta allontanando.</p>



<p>È proprio questa distinzione che i giudici hanno applicato nel caso concreto: secondo la sentenza, la condotta contestata non era più collegata alla necessità di respingere un pericolo attuale.</p>



<p>La vicenda conferma un principio costante della giurisprudenza: la legittima difesa non viene valutata in astratto, ma sulla base delle circostanze specifiche, del comportamento delle persone coinvolte e del momento esatto in cui avviene la reazione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infiltrazioni dal terrazzo: il danneggiato sceglie chi citare, poi saranno i responsabili a regolare i conti tra loro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/infiltrazioni-dal-terrazzo-il-danneggiato-sceglie-chi-citare-poi-saranno-i-responsabili-a-regolare-i-conti-tra-loro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Infiltrazioni dal terrazzo di copertura: il danneggiato può chiedere il risarcimento a condominio, proprietario o conduttore a sua scelta! La sentenza ribadisce un principio di grande rilievo pratico in materia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Infiltrazioni dal terrazzo di copertura: il danneggiato può chiedere il risarcimento a condominio, proprietario o conduttore a sua scelta!</p>



<p>La sentenza ribadisce un principio di grande rilievo pratico in materia di infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura: il soggetto che ha subito il danno non è tenuto a individuare preventivamente il reale responsabile tra condominio, proprietario esclusivo del terrazzo o eventuale conduttore.<br />Può, infatti, agire nei confronti di uno qualsiasi di essi, lasciando che siano poi i soggetti coinvolti a regolare internamente le rispettive responsabilità.<br />La decisione si fonda sull&#8217;esigenza di garantire una tutela effettiva al danneggiato, che spesso si trova nell&#8217;impossibilità di stabilire se le infiltrazioni siano state causate da difetti strutturali dell&#8217;edificio, da carenze manutentive imputabili al condominio o da un comportamento negligente del proprietario o del conduttore del terrazzo.<br />Secondo la Cassazione, chi subisce il danno non può essere gravato dell&#8217;onere di ricostruire rapporti giuridici e obblighi manutentivi che riguardano esclusivamente i possibili responsabili.<br />Per questo motivo è legittimato a convenire in giudizio il soggetto che ritiene più opportuno, ottenendo il risarcimento qualora ne ricorrano i presupposti.<br />Solo in un momento successivo, una volta soddisfatte le pretese del danneggiato, i soggetti coinvolti potranno esercitare le rispettive azioni di rivalsa o di regresso per stabilire su chi debba ricadere definitivamente il peso economico del risarcimento.<br />Sarà quindi il giudice, ove necessario, ad accertare se la responsabilità sia imputabile al condominio, al proprietario esclusivo del terrazzo, al conduttore oppure a più soggetti concorrenti.</p>



<p>Il principio conferma l&#8217;orientamento della giurisprudenza volto a privilegiare la posizione del danneggiato rispetto alle complesse dinamiche interne tra i potenziali responsabili.<br />In questo modo si evitano lunghe contestazioni preliminari sull&#8217;individuazione del debitore del risarcimento, consentendo al soggetto leso di ottenere una tutela più rapida ed efficace.</p>



<p>La sentenza rappresenta quindi un importante richiamo alla funzione protettiva della responsabilità civile: il rischio derivante dall&#8217;incertezza sull&#8217;effettiva imputazione delle infiltrazioni non deve ricadere su chi ha subito il danno, ma sui soggetti che, in base ai rispettivi obblighi di custodia, manutenzione e conservazione del terrazzo e delle parti comuni, sono chiamati a chiarire tra loro la ripartizione delle responsabilità.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giustizia: Consulta, lo sconto di pena per chi svolge lavori di pubblica utilità decide il magistrato di sorveglianza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-consulta-lo-sconto-di-pena-per-chi-svolge-lavori-di-pubblica-utilita-decide-il-magistrato-di-sorveglianza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, spetta al magistrato di sorveglianza.</p>



<p>La Consulta ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 69 e 69-bis dell&#8217;ordinamento penitenziario. Il dubbio nasceva dalla recente riforma delle pene sostitutive, che ha ampliato il ricorso al lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive brevi. Secondo il giudice rimettente sarebbe stato più coerente attribuire il potere di concedere la liberazione anticipata al giudice dell&#8217;esecuzione, già competente per la gestione della pena sostitutiva, anziché al magistrato di sorveglianza.</p>



<p>La Corte costituzionale ha però escluso qualsiasi contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. I giudici hanno osservato che la liberazione anticipata rappresenta un istituto strettamente collegato alla valutazione del percorso rieducativo del condannato. Si tratta di una verifica che, per tradizione e competenza, appartiene al magistrato di sorveglianza, organo specializzato nell&#8217;apprezzare la partecipazione del detenuto o del condannato al processo di risocializzazione.</p>



<p>La decisione conferma quindi che non è decisiva la tipologia della pena in esecuzione, ma la natura della valutazione richiesta. Lo sconto di pena non costituisce un automatismo, bensì il riconoscimento dell&#8217;effettiva adesione del condannato al percorso rieducativo previsto dall&#8217;articolo 27 della Costituzione.</p>



<p>La sentenza consolida inoltre il ruolo della magistratura di sorveglianza quale garante della finalità rieducativa della pena, evitando una frammentazione delle competenze che potrebbe generare decisioni non uniformi. Pur nell&#8217;ambito delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma, resta dunque fermo il principio secondo cui la valutazione sul merito del comportamento del condannato e sull&#8217;eventuale riduzione della pena compete al giudice specializzato in materia di esecuzione penitenziaria.</p>



<p>La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nell&#8217;assestamento interpretativo della riforma Cartabia, confermando la centralità del magistrato di sorveglianza nelle decisioni che incidono concretamente sulla durata della pena e sul percorso di reinserimento sociale del condannato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: rette RSA per malati di Alzheimer a carico del SSN se cure e assistenza sono inscindibili</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-rette-rsa-per-malati-di-alzheimer-a-carico-del-ssn-se-cure-e-assistenza-sono-inscindibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[servizio sanitario nazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[In riferimento alle rette RSA per i malati di Alzheimer, la Cassazione rafforza il principio della copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con un nuovo e importante passo avanti [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In riferimento alle rette RSA per i malati di Alzheimer, la Cassazione rafforza il principio della copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con un nuovo e importante passo avanti nella tutela dei malati ricoverati.</p>



<p>Con l&#8217;ordinanza commentata, inserita in un gruppo di pronunce depositate a fine maggio, la Suprema Corte ha ribadito che, quando le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali risultano strettamente integrate e inscindibili, l&#8217;intero costo della retta deve gravare sul Servizio Sanitario Nazionale e non sul paziente o sulla sua famiglia.</p>



<p>La decisione riguarda i casi di persone affette da Alzheimer in fase avanzata, da gravi patologie neurologiche degenerative o in stato vegetativo permanente: condizioni nelle quali l&#8217;assistenza quotidiana costituisce parte integrante del percorso terapeutico.</p>



<p>In tali ipotesi non è possibile separare artificialmente la componente sanitaria da quella assistenziale per addossare ai familiari una quota della retta.</p>



<p>La Cassazione richiama il quadro normativo vigente, chiarendo che le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria devono essere integralmente finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale, anche nelle fasi di lungoassistenza.<br>Non può quindi trovare automatica applicazione il criterio della ripartizione del costo tra sanità e utente quando l&#8217;assistenza rappresenta un indispensabile completamento delle cure mediche.</p>



<p>Le conseguenze pratiche sono rilevanti. Le famiglie che hanno sostenuto il pagamento delle rette potrebbero avere titolo per chiedere il rimborso delle somme versate, purché ricorrano i presupposti individuati dalla giurisprudenza e sia dimostrata la natura inscindibile delle prestazioni erogate durante il ricovero. Ogni situazione, tuttavia, richiede una valutazione concreta della documentazione clinica e delle caratteristiche dell&#8217;assistenza ricevuta.</p>



<p>La recente ordinanza contribuisce così a consolidare un orientamento che negli ultimi anni si è progressivamente rafforzato, offrendo un&#8217;importante tutela ai soggetti più fragili e alle loro famiglie. Resta ora da verificare se il legislatore o le Regioni interverranno per uniformare le prassi amministrative ed evitare che i cittadini siano costretti a rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento di un diritto già affermato dalla Suprema Corte.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: al nipote non spetta automaticamente il risarcimento per la perdita del nonno</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-al-nipote-non-spetta-automaticamente-il-risarcimento-per-la-perditadel-nonno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Per il riconoscimento del danno parentale al nipote, non basta il vincolo di sangue: serve la prova di un autentico rapporto affettivoIl semplice legame di parentela, dunque, non è sufficiente [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per il riconoscimento del danno parentale al nipote, non basta il vincolo di sangue: serve la prova di un autentico rapporto affettivo<br>Il semplice legame di parentela, dunque, non è sufficiente a far riconoscere il risarcimento, come ribadisce la Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza commentata, che affronta il caso della richiesta avanzata da un nipote in tenerissima età, per la perdita del nonno.</p>



<p>La Suprema Corte ricorda che il danno da perdita del rapporto parentale non costituisce una conseguenza automatica dell&#8217;evento mortale. Esso richiede la dimostrazione dell&#8217;effettiva esistenza di un rapporto affettivo stabile e significativo tra la vittima e il familiare che agisce in giudizio.</p>



<p>Se tale rapporto non viene provato, il risarcimento non può essere riconosciuto.<br />Nel caso esaminato, il richiedente era ancora infante al momento del decesso del nonno.<br />Proprio la tenerissima età del bambino ha indotto i giudici a escludere qualsiasi automatismo.</p>



<p>La Corte osserva che, in simili circostanze, non può presumersi l&#8217;esistenza di un legame affettivo così intenso da giustificare il risarcimento, soprattutto quando mancano elementi concreti idonei a dimostrare una frequentazione abituale, una convivenza, un ruolo educativo o una presenza costante del nonno nella crescita del nipote.</p>



<p>L&#8217;ordinanza si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il danno parentale è un danno-conseguenza e, come tale, deve essere allegato e provato.<br />Pur potendo il giudice fare ricorso a presunzioni semplici, queste devono fondarsi su circostanze specifiche e non sulla sola esistenza del rapporto di parentela.</p>



<p>Naturalmente, ciò non significa che un nipote minorenne non possa mai ottenere il risarcimento per la perdita del nonno. Al contrario, esso è pienamente riconoscibile quando emerga la prova di un rapporto intenso e quotidiano, ad esempio attraverso la convivenza, l&#8217;assidua frequentazione, il ruolo di accudimento svolto dal nonno o altre circostanze capaci di dimostrare una relazione affettiva particolarmente significativa.</p>



<p>La decisione conferma quindi un principio di equilibrio: il risarcimento del danno parentale tutela il valore degli affetti realmente vissuti, ma non può trasformarsi in una conseguenza automatica della morte di un congiunto.</p>



<p>Ogni vicenda deve essere valutata nella sua concreta realtà, verificando se la perdita abbia inciso effettivamente e profondamente sulla sfera emotiva del familiare superstite.<br />Per i nipoti in età infantile, la prova di tale incidenza richiede particolare attenzione, non essendo sufficiente richiamare il solo rapporto genealogico con il nonno deceduto.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caporalato, Cassazione: non basta il lavoro irregolare serve prova dello stato di bisogno</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/caporalato-cassazione-non-basta-il-lavoro-irregolare-serve-prova-dello-stato-di-bisogno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione torna a delineare i confini del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall&#8217;art. 603-bis del codice penale, ribadendo che il cosiddetto &#8220;caporalato&#8221; non [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte di Cassazione torna a delineare i confini del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall&#8217;art. 603-bis del codice penale, ribadendo che il cosiddetto &#8220;caporalato&#8221; non coincide con qualsiasi violazione della normativa lavoristica, ma richiede la presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.</p>



<p>La pronuncia prende le mosse da una vicenda riguardante lavoratrici impiegate in un&#8217;azienda con retribuzioni notevolmente inferiori ai minimi previsti dal contratto collettivo, in parte senza regolare assunzione e in condizioni lavorative caratterizzate anche da carenze sotto il profilo della sicurezza.<br />La Suprema Corte conferma che tali circostanze rappresentano significativi indici di sfruttamento, soprattutto quando il compenso è sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.<br />Secondo i giudici, nel valutare la congruità della retribuzione non bisogna limitarsi alla paga oraria, ma considerare anche il mancato riconoscimento di ferie, riposi, contributi previdenziali, tutele per malattia e maternità. Tutti elementi che incidono sul reale trattamento economico del lavoratore e possono integrare gli indici previsti dall&#8217;art. 603-bis c.p.</p>



<p>La decisione, tuttavia, pone un limite importante all&#8217;applicazione del reato. Per la sua configurazione non è sufficiente accertare condizioni lavorative illegittime o retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali: occorre anche dimostrare che il datore di lavoro abbia approfittato dello stato di bisogno del lavoratore.<br />La Cassazione sottolinea che tale condizione deve essere verificata in modo concreto e individualizzato. Non è possibile presumere automaticamente lo stato di bisogno dal semplice fatto che il lavoratore abbia accettato un impiego irregolare o sottopagato. È invece necessario accertare una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da comprimere concretamente la libertà di scelta della vittima e indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.<br />La sentenza conferma quindi un orientamento equilibrato: da un lato rafforza la tutela contro le forme più gravi di sfruttamento lavorativo; dall&#8217;altro evita che ogni violazione della disciplina del lavoro venga automaticamente trasformata in responsabilità penale per caporalato.<br />Il mancato rispetto dei minimi retributivi, delle tutele contrattuali e delle norme di sicurezza costituisce, dunque, un forte indice di sfruttamento: ma la condanna per il reato di cui all&#8217;art. 603-bis richiede anche la prova dell&#8217;approfittamento di uno stato di bisogno effettivo e specificamente accertato in capo ai singoli lavoratori.</p>
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		<title>Mio figlio minorenne ha avuto un rapporto con un’adolescente: la famiglia vuole denunciarlo. Cosa dice la legge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/mio-figlio-minorenne-ha-avuto-un-rapporto-con-unadolescente-la-famiglia-vuole-denunciarlo-cosa-dice-la-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[sesso tra minori]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La normativa in materia è particolarmente attenta a regolamentare situazioni del genere, con riferimento alla differenza d&#8217;età, al fine di non creare &#8220;mostri&#8221; dove non ce ne sia necessità: come [...]]]></description>
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<p>La normativa in materia è particolarmente attenta a regolamentare situazioni del genere, con riferimento alla differenza d&#8217;età, al fine di non creare &#8220;mostri&#8221; dove non ce ne sia necessità: come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>Quando si parla di rapporti sessuali che coinvolgono un minore, il consenso espresso non è sempre sufficiente a escludere la responsabilità penale dell&#8217;adulto. Il codice penale, infatti, tutela la libertà e lo sviluppo sessuale dei minori attraverso regole precise, che tengono conto dell&#8217;età dei soggetti coinvolti e dell&#8217;eventuale posizione di autorità o affidamento.</p>



<p>In linea generale, non è punibile il rapporto sessuale consensuale tra due adolescenti quando entrambi sono prossimi per età e maturità. Diversa è invece la situazione quando uno dei due è maggiorenne o vi è una significativa differenza di età.</p>



<p>La legge stabilisce che chi compie atti sessuali con una persona che non ha ancora compiuto i 14 anni risponde normalmente del reato, a prescindere dal consenso manifestato dal minore. Il legislatore presume infatti che un bambino o un preadolescente non abbia ancora la capacità di esprimere un consenso realmente libero e consapevole.</p>



<p>Esiste tuttavia una significativa eccezione, nota come &#8220;clausola di prossimità di età&#8221;. Non è punibile il minorenne che abbia rapporti consensuali con un altro minore che abbia compiuto almeno 13 anni, purché la differenza di età tra i due non superi i quattro anni. Si tratta di una previsione introdotta per evitare che vengano criminalizzate le normali relazioni affettive e sessuali tra adolescenti sostanzialmente coetanei.</p>



<p>Superata tale soglia, invece, la differenza di età assume rilievo penale. Se uno dei due ha più di quattro anni rispetto all&#8217;altro e quest&#8217;ultimo non ha ancora compiuto i 14 anni, il consenso del minore non elimina la rilevanza del fatto.</p>



<p>La tutela si rafforza ulteriormente quando il minore ha meno di 16 anni e l&#8217;autore dei fatti riveste una posizione di particolare autorità o fiducia: come un insegnante, un educatore, un allenatore o comunque una persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o educazione. In tali casi, anche un consenso apparentemente spontaneo è considerato giuridicamente inidoneo, poiché potrebbe essere influenzato dal rapporto di supremazia o dipendenza.</p>



<p>Ogni vicenda, naturalmente, deve essere valutata nel suo concreto contesto. I giudici sono chiamati ad accertare l&#8217;età delle persone coinvolte, la reale natura del rapporto, l&#8217;eventuale esistenza di condizionamenti e tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza del reato.</p>



<p>L&#8217;obiettivo della disciplina non è quello di reprimere le relazioni affettive tra coetanei, ma di proteggere i minori da possibili forme di abuso, sfruttamento o manipolazione, individuando un punto di equilibrio tra la libertà di autodeterminazione sessuale degli adolescenti e l&#8217;esigenza di garantire loro una tutela effettiva durante il percorso di crescita.</p>
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		<title>Danno fisico durante una lite: reato, querela e conseguenze dopo la riforma Cartabia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/danno-fisico-durante-una-lite-reato-querela-e-conseguenze-dopo-la-riforma-cartabia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa vigente, nei casi di danni fisici o materiali, provocati o subiti. Nel linguaggio giuridico capita spesso di confondere i concetti di configurabilità e [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa vigente, nei casi di danni fisici o materiali, provocati o subiti.</strong></p>



<p>Nel linguaggio giuridico capita spesso di confondere i concetti di configurabilità e procedibilità del reato. Si tratta invece di due profili distinti, che possono condurre a conseguenze molto diverse. La riforma Cartabia ha reso questa distinzione ancora più rilevante, soprattutto in relazione ai reati che provocano un danno alla persona offesa.</p>



<p>La configurabilità riguarda la sussistenza del reato. In altre parole, il giudice deve verificare se il fatto commesso possieda tutti gli elementi previsti dalla legge penale: condotta, evento, nesso di causalità ed elemento soggettivo (dolo o colpa, a seconda dei casi). Se tali presupposti ricorrono, il reato è configurabile e l&#8217;autore può essere chiamato a risponderne.</p>



<p>La procedibilità, invece, concerne le condizioni necessarie affinché lo Stato possa esercitare l&#8217;azione penale. Un reato perfettamente configurabile potrebbe infatti non essere immediatamente perseguibile se la legge richiede un&#8217;ulteriore condizione, come la presentazione della querela da parte della persona offesa.</p>



<p>È proprio su questo aspetto che la riforma Cartabia è intervenuta in maniera significativa. Per numerose fattispecie, soprattutto contro il patrimonio e contro la persona quando non ricorrono particolari aggravanti, il legislatore ha trasformato la procedibilità da ufficio a querela di parte. L&#8217;obiettivo è stato quello di concentrare le risorse della giustizia sui fatti più gravi, valorizzando al contempo la volontà della vittima nei reati di minore allarme sociale.</p>



<p>Si pensi, ad esempio, a un danno provocato intenzionalmente a un bene altrui. Il fatto può integrare tutti gli elementi del reato di danneggiamento, risultando quindi pienamente configurabile. Tuttavia, se la fattispecie rientra tra quelle perseguibili a querela, il pubblico ministero non potrà procedere in assenza della tempestiva denuncia della persona offesa, salvo che ricorrano specifiche circostanze aggravanti che rendano il reato procedibile d&#8217;ufficio.</p>



<p>Ne consegue che l&#8217;assenza della querela non elimina il reato né rende lecita la condotta. Semplicemente impedisce l&#8217;avvio o la prosecuzione del procedimento penale. Diversamente, quando il reato è procedibile d&#8217;ufficio, l&#8217;autorità giudiziaria ha il dovere di attivarsi non appena acquisisca la notizia di reato, indipendentemente dalla volontà della vittima.</p>



<p>La distinzione assume particolare rilievo anche sul piano pratico. Non è raro che una persona ritenga erroneamente che, essendo evidente il danno subito, il responsabile verrà automaticamente perseguito. Dopo la riforma Cartabia ciò non è sempre vero: occorre verificare se il reato sia procedibile d&#8217;ufficio oppure richieda la querela.</p>



<p>In definitiva, configurabilità e procedibilità rappresentano due momenti autonomi del diritto penale. La prima accerta l&#8217;esistenza del reato; la seconda stabilisce se e a quali condizioni lo Stato possa esercitare l&#8217;azione penale. Comprendere questa differenza è fondamentale per evitare equivoci e per tutelare efficacemente i propri diritti, soprattutto alla luce delle recenti modifiche.</p>
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		<item>
		<title>Droni in spiaggia, quando il volo può costare caro: dalle sanzioni alle possibili denunce</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/droni-in-spiaggia-quando-il-volo-puo-costare-caro-dalle-sanzioni-alle-possibili-denunce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[droni spiaggia]]></category>
		<category><![CDATA[vietato droni]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alle regole per utilizzare un drone sul litorale: attenzione ai divieti di sorvolo, alla sicurezza delle persone e alla tutela della privacy. Con l&#8217;arrivo dell&#8217;estate cresce il numero di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Guida alle regole per utilizzare un drone sul litorale: attenzione ai divieti di sorvolo, alla sicurezza delle persone e alla tutela della privacy.</em></p>



<p>Con l&#8217;arrivo dell&#8217;estate cresce il numero di appassionati che utilizzano i droni per realizzare riprese panoramiche delle spiagge. Tuttavia, far decollare un aeromobile a pilotaggio remoto sul litorale non significa poter volare liberamente. La normativa europea e quella italiana prevedono precisi obblighi, mentre alcune condotte possono comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche conseguenze penali.</p>



<p>Il primo aspetto riguarda lo spazio aereo. Prima di ogni volo è necessario verificare, attraverso la piattaforma D-Flight, se l&#8217;area sia effettivamente utilizzabile dai droni. Alcune zone possono essere soggette a limitazioni o divieti disposti dall&#8217;ENAC per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, tutela della privacy o dell&#8217;ambiente. I divieti validi sono quelli pubblicati nelle zone geografiche UAS; enti diversi dall&#8217;ENAC non possono introdurre autonomamente divieti di sorvolo. </p>



<p>Un altro principio fondamentale riguarda la presenza di persone. Le regole europee impongono al pilota remoto di mantenere una distanza di sicurezza e di non sorvolare assembramenti di persone. Una spiaggia particolarmente affollata può quindi rendere il volo incompatibile con le norme di sicurezza previste per la categoria &#8220;Open&#8221;, quella in cui rientra la maggior parte dei droni utilizzati a scopo ricreativo. </p>



<p>Particolare attenzione deve essere riservata anche alla privacy. Riprendere persone identificabili non costituisce automaticamente un reato, ma la diffusione delle immagini può violare la normativa sulla protezione dei dati personali o integrare, in casi specifici, fattispecie penali come le interferenze illecite nella vita privata, qualora vengano effettuate riprese in luoghi nei quali esiste una legittima aspettativa di riservatezza.</p>



<p>Non meno importante è il rispetto delle norme tecniche previste per gli operatori. In molti casi è necessario che l&#8217;operatore sia registrato, il drone riporti il QR Code identificativo rilasciato da D-Flight e sia coperto da assicurazione. A seconda della categoria del drone e del tipo di operazione possono inoltre essere richieste specifiche competenze o attestati di pilotaggio. </p>



<p>Le violazioni della disciplina aeronautica possono comportare sanzioni amministrative applicate dall&#8217;ENAC. Se invece dall&#8217;utilizzo del drone derivano lesioni, danni alle persone o alle cose, oppure vengono violate norme penali, il pilota può essere chiamato a rispondere davanti all&#8217;autorità giudiziaria. Analoga responsabilità può sorgere qualora il drone venga utilizzato per mettere in pericolo la sicurezza pubblica o per commettere altri reati.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Supermercato, dall&#8217;etichetta alterata alle false denunce: i comportamenti che possono costituire reato</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/supermercato-dalletichetta-alterata-alle-false-denunce-i-comportamenti-che-possono-costituire-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[reati supermercato]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra una serie di comportamenti da non attuare, quando facciamo la spesa! Il supermercato è un luogo di uso quotidiano, ma proprio la sua apparente normalità [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra una serie di comportamenti da non attuare, quando facciamo la spesa!</em></p>



<p>Il supermercato è un luogo di uso quotidiano, ma proprio la sua apparente normalità induce spesso a sottovalutare i comportamenti che possono integrare fattispecie di reato. Alcune condotte sono frutto di dolo, altre vengono poste in essere con leggerezza, senza immaginare le possibili conseguenze penali.<br>Il caso più noto è certamente il furto. Nascondere un prodotto negli abiti, nella borsa o nello zaino e oltrepassare le casse senza pagarlo integra il reato di furto. La responsabilità può sussistere anche quando il valore della merce è modesto.</p>



<p>Non meno grave è la sostituzione dei codici a barre o delle etichette del prezzo: applicare su un prodotto costoso l&#8217;etichetta di uno più economico per pagare meno costituisce una condotta fraudolenta che può integrare il reato di truffa o, a seconda delle circostanze, altre fattispecie contro il patrimonio. Anche il consumo della merce prima del pagamento può creare problemi: mangiare una brioche, bere una bibita o aprire una confezione mentre si fa la spesa non è automaticamente un reato se il cliente paga regolarmente alla cassa. Tuttavia, qualora si ometta il pagamento o si esca dal negozio senza saldare il prezzo, la condotta può assumere rilevanza penale.</p>



<p>Attenzione, poi, ai comportamenti aggressivi. Insultare il personale di vendita, gli addetti alla sicurezza o altri clienti può integrare reati come le minacce: anche se le ingiurie non sono più reato, possono avere rilievo civile.</p>



<p>Un&#8217;altra ipotesi frequente riguarda il danneggiamento della merce o delle strutture del supermercato, che può comportare responsabilità penale oltre all&#8217;obbligo di risarcire il danno.</p>



<p>Non bisogna dimenticare il fenomeno delle false accuse. Dichiarare falsamente di essere stati ingiuriati da un dipendente oppure denunciare un inesistente furto di effetti personali per ottenere un risarcimento, può integrare reati molto seri; come la simulazione di reato o la calunnia, a seconda delle circostanze.<br>Anche l&#8217;utilizzo di banconote false o di strumenti di pagamento contraffatti costituisce un illecito penale. Se il soggetto è consapevole della falsità del denaro o della carta utilizzata, le conseguenze possono essere particolarmente severe.</p>



<p>Infine, occorre ricordare che i supermercati sono generalmente dotati di sistemi di videosorveglianza. Le immagini registrate costituiscono spesso una prova decisiva per ricostruire i fatti e individuare gli autori degli illeciti.</p>



<p>Il supermercato non è soltanto un luogo dedicato agli acquisti, ma anche un contesto nel quale trovano applicazione le comuni norme del diritto. Rispettare le regole di civile convivenza, pagare regolarmente la merce e mantenere un comportamento corretto nei confronti del personale e degli altri clienti consente di evitare conseguenze giudiziarie che, talvolta, possono derivare anche da gesti compiuti con eccessiva superficialità.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: il danno odontoiatrico include le spese future per le cure necessarie</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-il-danno-odontoiatrico-include-le-spese-future-per-le-cure-necessarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 15:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Affrontato un tema di grande rilevanza nella responsabilità sanitaria: il riconoscimento e la quantificazione delle spese future necessarie a ripristinare la funzionalità masticatoria compromessa da un danno odontoiatrico. La Suprema [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Affrontato un tema di grande rilevanza nella responsabilità sanitaria: il riconoscimento e la quantificazione delle spese future necessarie a ripristinare la funzionalità masticatoria compromessa da un danno odontoiatrico.</p>



<p>La Suprema Corte ha censurato la decisione di merito che aveva omesso di considerare tali costi, rinviando la causa per una nuova valutazione.</p>



<p>La vicenda riguardava un paziente sottoposto a cure odontoiatriche risultate inadeguate, dalle quali erano derivati gravi pregiudizi all’apparato dentale e alla capacità di masticazione. I giudici di merito avevano riconosciuto il danno biologico, ma avevano trascurato di liquidare le somme necessarie per gli interventi futuri indispensabili al recupero della funzionalità perduta. Proprio questo aspetto è stato ritenuto erroneo dalla Cassazione.</p>



<p>Secondo la Corte, il risarcimento del danno deve essere integrale e comprendere non soltanto le conseguenze già manifestatesi, ma anche quelle future che appaiano ragionevolmente prevedibili e siano supportate da adeguata prova tecnica. Quando il danneggiato dimostra, attraverso consulenze medico-legali e odontoiatriche, la necessità di future cure protesiche, implantologiche o ricostruttive, il relativo costo costituisce un danno patrimoniale risarcibile.</p>



<p>La Suprema Corte ha ribadito che il danno futuro non può essere escluso per il solo fatto che la spesa non sia stata ancora sostenuta. Ciò che rileva è la certezza o l’elevata probabilità che tali esborsi dovranno essere affrontati per ripristinare una funzione essenziale quale la masticazione. In questi casi il giudice è tenuto a procedere a una liquidazione equitativa fondata sugli elementi tecnici disponibili, evitando che il danneggiato sia costretto ad anticipare personalmente costi derivanti dall’illecito altrui.<br>Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui il recupero della funzionalità masticatoria non rappresenta un mero miglioramento estetico, ma incide direttamente sulla salute, sull’alimentazione e sulla qualità della vita della persona. Per tale ragione le spese necessarie al ripristino dell’apparato dentale devono essere considerate una componente autonoma del danno patrimoniale emergente.</p>



<p>L’ordinanza si inserisce nel consolidato orientamento della Cassazione che riconosce la risarcibilità dei costi futuri quando risultino conseguenza immediata e diretta dell’evento lesivo. Per i pazienti vittime di cattiva pratica odontoiatrica si tratta di una pronuncia importante, perché rafforza il principio secondo cui il risarcimento deve garantire non solo un ristoro economico astratto, ma il concreto recupero delle funzioni compromesse dall’errore sanitario.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Avvocati senza partita Iva, il Consiglio Nazionale Forense: l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo resta valida</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/avvocati-senza-partita-iva-il-consiglio-nazionale-forense-liscrizione-allalbo-resta-valida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Il CNF chiarisce come sia possibile restare iscritti all’Albo, pur in assenza di Partita IVA.Con il parere commentato, il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato una questione di notevole interesse pratico [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il CNF chiarisce come sia possibile restare iscritti all’Albo, pur in assenza di Partita IVA.<br>Con il parere commentato, il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato una questione di notevole interesse pratico per la categoria: un avvocato che abbia chiuso la propria partita IVA può continuare a rimanere iscritto all’Albo professionale?<br>La risposta fornita dal CNF è affermativa.</p>



<p>Il quesito era stato sottoposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, che chiedeva se la cessazione della partita IVA comportasse automatica mente la perdita dei requisiti necessari per la permanenza nell’Albo oppure se l’iscrizione potesse essere conservata anche in assenza di tale posizione fiscale.</p>



<p>Il CNF ha ricordato che la Legge Professionale Forense (L. 247/2012) non annovera il possesso della partita IVA tra i requisiti espressamente richiesti per l’iscrizione all’Albo.<br>In particolare, l’articolo 17 della normativa non prevede tale condizione quale presupposto indispensabile per acquisire o mantenere lo status di avvocato iscritto.<br>Secondo il Consiglio Nazionale Forense, dunque, la partita IVA rappresenta esclusivamente un possibile indice dell’effettivo esercizio dell’attività professionale.<br>Essa può assumere rilevanza nell’ambito delle verifiche sulla continuità e abitualità dell’esercizio della professione previste dal D.M. n. 47 del 2016, ma non costituisce un requisito autonomo e imprescindibile per la permanenza nell’Albo.</p>



<p>Il parere evidenzia che la posizione IVA è collegata agli obblighi fiscali dell’avvocato ed al dovere deontologico di corretto adempimento tributario sancito dal Codice Deontologico Forense ma che, tuttavia, la semplice chiusura della partita IVA non determina, di per sé, alcuna incompatibilità con l’iscrizione all’Albo, né comporta automaticamente la cancellazione del professionista.<br>La conclusione è quindi netta: la cessazione della partita IVA non incide sulla permanenza dell’iscrizione all’Albo degli avvocati, pur restando naturalmente fermo il potere degli Ordini professionali di verificare, caso per caso, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa e l’effettività dell’attività professionale svolta.</p>



<p>Il parere assume particolare rilievo in un contesto in cui non sono rari i professionisti che, per ragioni personali o lavorative, sospendono temporaneamente l’esercizio dell’attività autonoma.<br>Il parere chiarisce così che l’iscrizione all’Albo non dipende dall’esistenza di una partita IVA attiva, evitando che un mero adempimento fiscale venga confuso con un requisito essenziale per l’appartenenza all’Ordine professionale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sorella con delega sul conto della madre: può prelevare dopo il decesso? Cosa dice la legge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sorella-con-delega-sul-conto-della-madre-puo-prelevare-dopo-il-decesso-cosa-dice-la-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[delega morte]]></category>
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					<description><![CDATA[La legge impone alcune doverose distinzioni, come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia. Alla morte di una persona, uno dei problemi più frequenti riguarda la gestione del conto corrente intestato al [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>La legge impone alcune doverose distinzioni, come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia.</strong></p>



<p>Alla morte di una persona, uno dei problemi più frequenti riguarda la gestione del conto corrente intestato al defunto. Non è raro che un familiare, che in vita aveva ricevuto una delega a operare sul conto, continui a effettuare prelievi anche dopo il decesso, talvolta senza informare gli altri eredi. Ma un simile comportamento è legittimo o può integrare un reato?</p>



<p>Occorre innanzitutto chiarire che la delega bancaria conferita dal titolare del conto è un rapporto fondato sulla fiducia personale. Con la morte del correntista, la delega perde efficacia e il delegato non può più disporre liberamente delle somme depositate. Da quel momento, infatti, il denaro entra a far parte dell&#8217;asse ereditario e diviene oggetto di comunione tra tutti gli eredi.</p>



<p>Se il soggetto delegato, dopo aver appreso del decesso, effettua prelievi o bonifici in proprio favore senza il consenso degli altri coeredi, può essere chiamato a rispondere sul piano civile per la restituzione delle somme indebitamente sottratte all&#8217;eredità. Gli altri eredi potranno agire giudizialmente per ottenere il rendiconto delle operazioni compiute e la reintegrazione del patrimonio ereditario.</p>



<p>In determinate circostanze possono emergere anche profili penalmente rilevanti. La giurisprudenza ha più volte evidenziato che il prelievo di somme appartenenti all&#8217;asse ereditario, effettuato da chi non ne ha la disponibilità esclusiva e con l&#8217;intento di appropriarsene, può integrare il reato di appropriazione indebita, previsto dall&#8217;articolo 646 del Codice penale. Ciò avviene soprattutto quando il soggetto trattiene il denaro come se fosse di sua esclusiva proprietà, escludendo gli altri aventi diritto.</p>



<p>La valutazione, tuttavia, dipende dalle circostanze concrete. Ad esempio, se il delegato utilizza parte delle somme per sostenere spese funerarie o per adempiere a obbligazioni urgenti del defunto, documentando accuratamente ogni movimento, difficilmente si potrà parlare di appropriazione. Diverso è il caso di chi svuoti il conto e trasferisca il denaro sul proprio patrimonio personale senza alcuna giustificazione.</p>



<p>Va inoltre ricordato che le banche, una volta ricevuta notizia del decesso del correntista, normalmente bloccano l&#8217;operatività del conto fino all&#8217;individuazione degli eredi e alla presentazione della documentazione successoria. Eventuali operazioni eseguite successivamente possono quindi essere oggetto di particolare attenzione e verifiche.</p>



<p>Per gli eredi che si ritengano danneggiati è fondamentale acquisire gli estratti conto e ricostruire cronologicamente tutti i movimenti effettuati prima e dopo la morte del familiare. La prova della data del decesso e della conoscenza di tale evento da parte del delegato può infatti assumere un ruolo decisivo.</p>



<p>Come illustrato, chi dispone di una delega bancaria non acquisisce alcun diritto di proprietà sulle somme depositate. Dopo la morte del titolare, dunque, il denaro appartiene all&#8217;eredità e ogni prelievo effettuato senza il consenso degli altri eredi può comportare obblighi restitutori e, nei casi più gravi, anche responsabilità penale per appropriazione indebita. Agire con trasparenza e coinvolgere tutti i coeredi rappresenta quindi la soluzione più prudente per evitare contenziosi e possibili accuse di reato.</p>
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		<title>Trovato testamento olografo di un genitore, ma la data non si legge: il documento è valido? Le regole del Codice Civile</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/trovato-testamento-olografo-di-un-genitore-ma-la-data-non-si-legge-il-documento-e-valido-le-regole-del-codice-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
		<category><![CDATA[testamento olografo]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra a quali caratteristiche deve rispondere un testamento, per essere valido! Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice e diffusa attraverso cui una persona può [...]]]></description>
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<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra a quali caratteristiche deve rispondere un testamento, per essere valido!</strong></p>



<p>Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice e diffusa attraverso cui una persona può disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte. Proprio perché può essere redatto senza l&#8217;assistenza di un notaio, la legge richiede il rigoroso rispetto di alcuni requisiti formali, la cui mancanza può determinare l&#8217;invalidità dell&#8217;atto.</p>



<p>Uno degli aspetti che più frequentemente genera controversie riguarda la data. L&#8217;articolo 602 del Codice Civile stabilisce infatti che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore.</p>



<p><strong>Ma cosa accade se la data è poco leggibile o incompleta?<br></strong>La giurisprudenza ha chiarito che la data non costituisce un semplice formalismo. Essa serve a verificare la capacità di intendere e di volere del testatore nel momento della redazione e consente inoltre di stabilire quale sia il testamento più recente nel caso ne esistano più di uno.</p>



<p>Se la data è presente ma alcuni elementi risultano difficilmente leggibili, il testamento non è automaticamente nullo. Il giudice può infatti ricorrere ad elementi interni al documento o a prove esterne per ricostruire con sufficiente certezza il giorno, il mese e l&#8217;anno di redazione.</p>



<p>Diverso è il caso in cui la data sia del tutto assente oppure talmente incerta da non consentire alcuna ricostruzione attendibile. In tale situazione il testamento può essere annullabile, soprattutto quando la data assume rilevanza per accertare la capacità del disponente o per risolvere conflitti tra più disposizioni testamentarie.</p>



<p>Oltre alla data, il testamento olografo deve possedere altri requisiti essenziali.<br>Innanzitutto deve essere interamente scritto a mano dal testatore. Non sono ammessi documenti dattiloscritti, stampati al computer o compilati da terzi, neppure se successivamente firmati dall&#8217;interessato. L&#8217;autografia costituisce infatti una garanzia di genuinità della volontà espressa.</p>



<p>È inoltre necessaria la sottoscrizione, normalmente apposta alla fine delle disposizioni. La firma deve consentire l&#8217;identificazione del testatore e dimostrare l&#8217;assunzione della paternità dell&#8217;atto. Non è indispensabile che contenga nome e cognome completi, purché sia idonea a individuare con certezza la persona che ha redatto il documento.</p>



<p>Fondamentale è poi che il contenuto esprima una volontà testamentaria chiara. Ambiguità, cancellature, aggiunte successive o disposizioni contraddittorie possono dar luogo a contestazioni interpretative e, nei casi più gravi, a pronunce di invalidità.</p>



<p>Occorre ricordare che la nullità del testamento rappresenta una misura eccezionale. I giudici tendono infatti a privilegiare la conservazione della volontà del defunto ogni volta che sia possibile individuare con ragionevole certezza le sue intenzioni. Per questa ragione, una data non perfettamente leggibile non comporta necessariamente l&#8217;invalidità dell&#8217;atto.</p>



<p>Riassumendo, affinché un testamento olografo sia valido deve essere scritto integralmente a mano, contenere una data riconoscibile e recare la firma del testatore. Quando uno di questi requisiti manca o risulta gravemente incerto, il rischio di impugnazione da parte degli eredi diventa concreto, con possibili conseguenze sulla successione e sulla volontà che il defunto intendeva effettivamente realizzare.</p>
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		<title>Cassazione: illegale è il comportamento, non i beni coinvolti nei reati</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-illegale-e-il-comportamento-non-i-benicoinvolti-nei-reati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L’illiceità riguarda la condotta, non il bene: il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza, ha ribadito un principio di particolare importanza nel diritto penale: l’illiceità non può essere attribuita ai [...]]]></description>
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<p>L’illiceità riguarda la condotta, non il bene: il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza, ha ribadito un principio di particolare importanza nel diritto penale: l’illiceità non può essere attribuita ai beni che costituiscono l’oggetto materiale del reato, ma esclusivamente ai comportamenti posti in essere dall’autore dell’illecito. Tale orientamento si inserisce nel solco dei principi fondamentali dell’ordinamento, secondo cui il diritto penale punisce le condotte umane e non le cose in sé considerate.</p>



<p>La pronuncia prende le distanze da una visione che tende a qualificare come “illecito” un bene soltanto perché coinvolto in una vicenda criminosa. In realtà, un oggetto, una somma di denaro o qualsiasi altro bene non assumono automaticamente una natura illecita per il solo fatto di essere stati utilizzati o acquisiti nell’ambito di un reato. Ciò che rileva penalmente è il comportamento dell’agente, ossia il modo in cui quel bene viene impiegato o ottenuto.</p>



<p>Il principio trova applicazione in molteplici settori. Si pensi al denaro rinvenuto nella disponibilità di una persona indagata: non può essere considerato automaticamente profitto del reato né essere sottoposto a misure ablative senza la dimostrazione di un concreto collegamento causale con la condotta criminosa contestata. Analogamente, un’autovettura, un immobile o uno strumento informatico non diventano “beni illeciti” per il solo fatto di essere stati utilizzati per commettere un reato. Occorre sempre verificare il nesso tra il bene e la specifica attività delittuosa.</p>



<p>La Cassazione richiama così un principio di civiltà giuridica: il diritto penale è il diritto del fatto e della responsabilità personale. L’ordinamento non conosce cose “colpevoli”, ma soltanto persone responsabili di determinate condotte. Attribuire una sorta di marchio permanente di illiceità ai beni significherebbe confondere il piano oggettivo con quello soggettivo della responsabilità penale.<br>La decisione assume rilievo anche sotto il profilo delle misure di confisca. Per disporre l’ablazione di un bene non è sufficiente evidenziare che esso sia stato coinvolto in una vicenda criminosa; è invece necessario accertare il rapporto concreto e diretto tra il bene e il reato, motivando adeguatamente la decisione. Diversamente, si rischierebbe di trasformare uno strumento eccezionale di prevenzione e repressione in una misura svincolata dai principi di legalità e proporzionalità.</p>



<p>La sentenza conferma dunque che l’illiceità è una qualificazione riferibile alle azioni umane e non alle cose. I beni possono essere oggetto, strumento o profitto del reato, ma non diventano per questo intrinsecamente illeciti. È sempre la condotta dell’uomo a rappresentare il vero fulcro della responsabilità penale.</p>
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		<title>Hai una tartaruga di terra in casa? Attenzione: ecco cosa prevede la legge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/hai-una-tartaruga-di-terra-in-casa-attenzione-ecco-cosa-prevede-la-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 14:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Certamente sì ed è consigliabile conoscerla per evitare problemi: così ci consiglia l&#8217;avvocato Simone Labonia! Negli ultimi anni è aumentato il numero di persone che scelgono di tenere in casa [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Certamente sì ed è consigliabile conoscerla per evitare problemi: così ci consiglia l&#8217;avvocato Simone Labonia! </strong></p>



<p>Negli ultimi anni è aumentato il numero di persone che scelgono di tenere in casa tartarughe, iguane, serpenti, pappagalli o altri animali esotici. Tuttavia, la normativa italiana è particolarmente rigorosa e non tutti gli animali possono essere detenuti liberamente. In alcuni casi, la semplice presenza dell’animale in casa può comportare sanzioni amministrative, sequestri e persino conseguenze penali. Il principale riferimento normativo è la Convenzione Comunitaria, recepita anche dall’Italia, che disciplina il commercio e la detenzione delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione. Molte tartarughe terrestri rientrano tra le specie protette e devono essere accompagnate dalla documentazione che ne attesta la provenienza lecita. In molti casi è inoltre obbligatorio il microchip identificativo. Chi acquista o riceve una tartaruga senza certificati rischia seri problemi. </p>



<p>La legge prevede infatti sanzioni penali per la detenzione di esemplari protetti privi della prescritta documentazione. La giurisprudenza recente ha chiarito che il rischio non riguarda soltanto chi commercia animali. Anche la mera detenzione di specie protette senza poter dimostrare la legittima provenienza può integrare una condotta penalmente rilevante. La tracciabilità dell’animale costituisce infatti un elemento essenziale per contrastare il traffico illecito di fauna selvatica. Particolare attenzione deve essere prestata anche alle cosiddette specie esotiche invasive; la normativa del 2017 vieta, salvo specifiche eccezioni, la detenzione, la riproduzione e la diffusione di determinate specie considerate pericolose per gli ecosistemi. Chi già ne possedeva alcuni esemplari ha dovuto denunciarne il possesso alle autorità competenti e adottare misure per impedirne la fuga o la riproduzione. Esistono poi animali la cui detenzione è vietata per ragioni di sicurezza pubblica o tutela ambientale.</p>



<p> Alcune specie di primati, grandi felini, orsi, lupi e altri animali selvatici non possono essere tenuti come animali da compagnia. La violazione può determinare il sequestro dell’esemplare e ulteriori responsabilità amministrative o penali. Occorre ricordare che il Codice Penale punisce la detenzione non autorizzata di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche protette, prevedendo arresto o ammenda nei casi previsti dalla legge. In buona sostanza, possedere una tartaruga o un animale esotico non è sempre illecito, ma è indispensabile verificare preventivamente la specie, la documentazione e gli eventuali obblighi di denuncia. Accettare un animale “regalato” senza certificati o acquistarlo da canali non autorizzati può esporre a conseguenze molto più gravi di quanto comunemente si immagini.</p>
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		<title>In ferie posso spegnere il telefono e sparire? Ecco quando il lavoratore ha il diritto di disconnettersi</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/in-ferie-posso-spegnere-il-telefono-e-sparire-ecco-quando-il-lavoratore-ha-il-diritto-di-disconnettersi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 14:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia tende a tranquillizzare i lavoratori! Le ferie rappresentano un diritto fondamentale del lavoratore, tutelato dall’articolo 36 della Costituzione, che garantisce a ogni dipendente il diritto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia tende a tranquillizzare i lavoratori!</strong></p>



<p>Le ferie rappresentano un diritto fondamentale del lavoratore, tutelato dall’articolo 36 della Costituzione, che garantisce a ogni dipendente il diritto a un periodo annuale di riposo retribuito. La finalità delle ferie non è soltanto quella di interrompere temporaneamente la prestazione lavorativa, ma soprattutto consentire il recupero delle energie fisiche e psicologiche, favorendo la vita familiare, sociale e personale.<br>Proprio per questa ragione, una questione sempre più attuale riguarda la possibilità per il lavoratore di rendersi irreperibile durante le ferie, evitando telefonate, e-mail, messaggi o altre richieste provenienti dal datore di lavoro. La risposta, in linea generale, è positiva.</p>



<p>Durante il periodo di ferie il dipendente è infatti esonerato dall’obbligo di svolgere attività lavorativa e non è tenuto a garantire una costante reperibilità. Diversamente opinando, verrebbe meno la stessa funzione del riposo annuale, che perderebbe la propria efficacia se il lavoratore fosse costretto a rimanere permanentemente disponibile per esigenze aziendali.</p>



<p>Negli ultimi anni si è inoltre affermato il principio del cosiddetto “diritto alla disconnessione”, espressamente disciplinato per alcune forme di lavoro agile ma ormai considerato un criterio generale di tutela della persona. Tale principio riconosce il diritto del lavoratore a non essere continuamente raggiungibile tramite strumenti tecnologici al di fuori dell’orario di lavoro e durante i periodi di assenza legittima, comprese le ferie.</p>



<p>Ciò significa che il dipendente può decidere di spegnere il telefono aziendale, non consultare la posta elettronica e non rispondere ai messaggi ricevuti durante il periodo di vacanza. Una simile condotta non costituisce insubordinazione né violazione degli obblighi contrattuali, purché non esistano specifici accordi che prevedano un &#8220;servizio di reperibilità regolarmente retribuito&#8221;.</p>



<p>Si tratta di un istituto contrattuale che impone al lavoratore di restare disponibile per eventuali chiamate dell’azienda in determinati periodi, dietro corresponsione di una specifica indennità. Se il dipendente è formalmente inserito in un turno di reperibilità, l’obbligo di risposta sussiste.</p>



<p>Il datore di lavoro non può revocare unilateralmente le ferie o interromperle arbitrariamente, salvo situazioni eccezionali e comprovate esigenze aziendali di particolare gravità: ma si tratta di ipotesi rare che devono essere adeguatamente giustificate.</p>



<p>Dal punto di vista pratico, quindi, il lavoratore in ferie può legittimamente scegliere di non comunicare il luogo in cui si trova, non rispondere alle telefonate aziendali e rendersi di fatto irreperibile. La legge tutela il diritto al riposo effettivo e considera le ferie un momento sottratto alle ordinarie pretese organizzative del datore di lavoro.</p>



<p>L’irreperibilità durante il periodo di vacanza non solo è generalmente ammessa, ma costituisce spesso la naturale conseguenza del diritto costituzionale al riposo e alla piena fruizione del tempo libero.</p>
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		<item>
		<title>Minori sul web: diritti e protezioni, dalle regole sulla privacy alla sicurezza online</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/minori-sul-web-diritti-e-protezioni-dalle-regole-sulla-privacy-alla-sicurezza-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI & Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Internet è diventato uno spazio quotidiano per bambini e adolescenti: studio, comunicazione, intrattenimento e socialità passano sempre più spesso attraverso smartphone, tablet e piattaforme digitali. Accanto alle opportunità offerte dalla [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Internet è diventato uno spazio quotidiano per bambini e adolescenti: studio, comunicazione, intrattenimento e socialità passano sempre più spesso attraverso smartphone, tablet e piattaforme digitali. Accanto alle opportunità offerte dalla rete crescono però anche le esigenze di tutela, soprattutto quando sono coinvolti i minori.</p>



<p>La protezione dei più giovani online riguarda diversi aspetti: dalla privacy alla diffusione delle immagini, dal cyberbullismo ai rischi legati ai contatti con sconosciuti, fino alla necessità di educare a un uso consapevole degli strumenti digitali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Privacy e dati personali</h2>



<p>Uno dei temi centrali è la gestione dei dati personali. Le informazioni condivise online – fotografie, video, posizione, interessi, dati di registrazione – possono lasciare una traccia digitale difficile da cancellare.</p>



<p>La normativa europea sulla protezione dei dati, il <strong>Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)</strong>, prevede una tutela specifica per i minori e stabilisce regole sul trattamento dei dati personali dei ragazzi. In particolare, per alcuni servizi della società dell&#8217;informazione il consenso dei minori è soggetto a condizioni particolari e gli Stati membri possono stabilire un&#8217;età minima, entro i limiti previsti dal regolamento.</p>



<p>In Italia il quadro è collegato anche alle norme nazionali sulla privacy e al ruolo dell&#8217;autorità garante per la protezione dei dati personali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Foto e video dei minori: il diritto alla riservatezza</h2>



<p>La pubblicazione di immagini che ritraggono bambini e ragazzi è uno degli argomenti più discussi. Una fotografia condivisa online può essere copiata, modificata o diffusa oltre il controllo iniziale.</p>



<p>Il principio generale è la tutela dell&#8217;interesse del minore: prima di pubblicare immagini che lo riguardano è necessario valutare il rispetto della sua riservatezza e, quando richiesto, ottenere i consensi previsti dalla legge.</p>



<p>Anche nelle famiglie cresce l&#8217;attenzione sul fenomeno dello &#8220;sharenting&#8221;, cioè la condivisione frequente da parte dei genitori di contenuti sui propri figli.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cyberbullismo e comportamenti online</h2>



<p>Il cyberbullismo rappresenta una delle principali aree di attenzione. Offese, minacce, diffusione di contenuti senza consenso e isolamento digitale possono avere conseguenze importanti sulla vita dei ragazzi.</p>



<p>In Italia la legge n. 71 del 2017 ha introdotto disposizioni specifiche per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, prevedendo strumenti di tutela per i minori e interventi nelle scuole.</p>



<p>Tra le possibilità previste c&#8217;è anche la richiesta di rimozione dei contenuti ritenuti lesivi della dignità del minore attraverso le procedure stabilite dalla normativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Social network e limiti di età</h2>



<p>Le piattaforme digitali prevedono generalmente limiti di età per l&#8217;iscrizione ai servizi. Queste regole hanno l&#8217;obiettivo di proteggere i minori dalla raccolta di dati, dall&#8217;esposizione a contenuti non adatti e da interazioni potenzialmente rischiose.</p>



<p>La sola presenza di un limite anagrafico, però, non elimina il problema: per questo la sicurezza digitale passa anche dall&#8217;educazione, dal dialogo familiare e dalla capacità dei ragazzi di riconoscere situazioni problematiche.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il ruolo della famiglia e della scuola</h2>



<p>La tutela dei minori online non riguarda soltanto il controllo degli strumenti, ma soprattutto la formazione. Imparare a scegliere cosa condividere, proteggere le proprie password, riconoscere tentativi di manipolazione e chiedere aiuto sono competenze fondamentali.</p>



<p>Anche la scuola ha un ruolo importante nell&#8217;educazione alla cittadinanza digitale, promuovendo consapevolezza, rispetto degli altri e conoscenza dei propri diritti.</p>



<p>La rete è ormai parte integrante della vita dei più giovani. La sfida non è soltanto limitare i rischi, ma costruire una cultura digitale in cui libertà, responsabilità e protezione possano convivere.</p>



<p>Per bambini e adolescenti il web può essere uno spazio di crescita e apprendimento, a condizione che siano garantiti strumenti adeguati, regole chiare e attenzione costante ai diritti fondamentali della persona.</p>
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		<item>
		<title>Infezioni in ospedale, la Cassazione: spetta alla struttura provare di aver adottato tutte le misure preventive</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/infezioni-in-ospedale-la-cassazione-spetta-alla-struttura-provare-di-aver-adottato-tutte-le-misure-preventive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[infezioni ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[infezioni ospedale cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte torna ad affrontare il delicato tema della responsabilità sanitaria e dell’inversione dell’onere della prova nei casi di infezioni contratte in ospedale. Una decisione destinata ad avere forte impatto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte torna ad affrontare il delicato tema della responsabilità sanitaria e dell’inversione dell’onere della prova nei casi di infezioni contratte in ospedale. Una decisione destinata ad avere forte impatto pratico, perché ribadisce un principio ormai sempre più consolidato: quando un paziente contrae un’infezione durante il ricovero, non può essere il malato o i suoi familiari a dover dimostrare nel dettaglio ogni errore della struttura sanitaria. Spetta invece all’ospedale fornire la prova di avere adottato tutte le misure necessarie per prevenire il contagio.</p>



<p>La vicenda nasce dal decesso di un paziente che, durante il ricovero, aveva sviluppato una grave infezione. I familiari avevano agito in giudizio sostenendo che la struttura non avesse rispettato i protocolli di prevenzione e controllo del rischio infettivo.</p>



<p>La Cassazione ha chiarito che il paziente o gli eredi devono limitarsi a dimostrare l’esistenza del ricovero, l’insorgenza dell’infezione e il peggioramento delle condizioni di salute collegato all’evento. Una volta forniti questi elementi, l’onere probatorio si sposta sulla struttura ospedaliera, la quale deve dimostrare di avere rispettato rigorosamente tutte le procedure sanitarie, igieniche e preventive previste dalla normativa e dai protocolli clinici.</p>



<p>Secondo i giudici, infatti, le informazioni relative alla sterilizzazione degli ambienti, ai controlli sulle sale operatorie, all’utilizzo dei dispositivi medici, alla sanificazione e alla corretta applicazione delle linee guida sono nella disponibilità esclusiva della struttura sanitaria. Sarebbe quindi irragionevole pretendere che il paziente possa ricostruire dettagli tecnici interni all’organizzazione ospedaliera.</p>



<p>L’ordinanza richiama il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”, secondo cui l’onere deve gravare sulla parte che concretamente possiede la documentazione e gli strumenti per dimostrare i fatti. In ambito sanitario questo principio assume particolare importanza, perché il rapporto tra paziente e struttura è caratterizzato da una evidente asimmetria informativa.<br>La decisione della Cassazione rafforza inoltre la tutela del diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione.</p>



<p>Non significa automaticamente che ogni infezione contratta in ospedale comporti responsabilità della struttura. Tuttavia, in assenza della prova rigorosa di avere adottato tutte le cautele necessarie, la responsabilità può essere riconosciuta dal giudice.</p>



<p>Un orientamento volto a garantire maggiore equilibrio tra cittadino e sistema sanitario, evitando che il paziente debba affrontare un onere probatorio praticamente impossibile da sostenere.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>«Mi ha rubato la vittoria dopandosi»: risarcito l&#8217;atleta che perse il primo posto</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/mi-ha-rubato-la-vittoria-dopandosi-risarcito-latleta-che-perse-il-primo-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 15:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La perdita di un’occasione irripetibile può trasformarsi in un danno risarcibile. È questo il principio che emerge dalla sentenza commentata: una decisione destinata a far discutere perché riconosce il danno [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La perdita di un’occasione irripetibile può trasformarsi in un danno risarcibile. È questo il principio che emerge dalla sentenza commentata: una decisione destinata a far discutere perché riconosce il danno esistenziale subito da un atleta giunto secondo in una competizione sportiva a causa di un comportamento illecito che ne avrebbe compromesso la vittoria.</p>



<p>Il caso ruota attorno non soltanto all’aspetto agonistico, ma soprattutto al valore umano ed emotivo di quel risultato mancato. L’atleta, infatti, ha sostenuto in giudizio che il primo posto rappresentasse molto più di una semplice soddisfazione sportiva: voleva dedicare quella vittoria al figlio, presente sul traguardo, vivendo insieme un momento unico e irripetibile. Proprio questa dimensione personale ha assunto un peso decisivo nella valutazione del giudice.</p>



<p>Secondo il Tribunale, il danno esistenziale non coincide necessariamente con una perdita economica. Può riguardare anche il peggioramento concreto della qualità della vita, delle relazioni personali e delle esperienze emotive dell’individuo. In tale prospettiva, la sofferenza derivante dalla privazione di un momento particolarmente significativo può assumere rilevanza giuridica quando sia conseguenza diretta di un comportamento illegittimo.</p>



<p>La frase pronunciata dall’atleta, “Nessuno mi potrà restituire quel momento che volevo dedicare a mio figlio presente sul traguardo”, sintetizza perfettamente il senso della decisione. Il giudice ha ritenuto che non fosse in discussione soltanto una classifica sportiva, ma la perdita definitiva di un’esperienza affettiva e simbolica che non potrà più ripetersi nelle medesime condizioni.</p>



<p>La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce dignità autonoma al danno non patrimoniale, purché venga dimostrata la concreta lesione di diritti inerenti alla persona. Non basta, quindi, un semplice dispiacere o una delusione momentanea. Occorre che il pregiudizio abbia inciso in maniera seria e apprezzabile sulla sfera esistenziale del soggetto.</p>



<p>Nel caso esaminato dal Tribunale di Ravenna, la presenza del figlio all’arrivo, il valore simbolico della gara e la particolare importanza attribuita dall’atleta a quel traguardo hanno contribuito a dimostrare l’effettività della lesione subita. Il giudice ha dunque valorizzato il lato umano della vicenda, riconoscendo che alcune occasioni perdute non possono essere compensate integralmente dal denaro, pur meritando tutela risarcitoria.</p>



<p>La pronuncia rappresenta un segnale importante anche oltre il mondo sportivo. Ribadisce infatti che il diritto non protegge soltanto interessi economici, ma anche aspetti profondi della vita relazionale ed emotiva della persona. Vi sono momenti che segnano un’esistenza e che, una volta perduti, non possono essere restituiti. Proprio per questo, quando la loro perdita dipende da un fatto illecito, l’ordinamento può riconoscere il diritto al risarcimento del danno esistenziale.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vicini rumorosi e denunzia per stalking non vanno sempre d&#8217;accordo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/vicini-rumorosi-e-denunzia-per-stalking-non-vanno-sempre-daccordo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=250883</guid>

					<description><![CDATA[Ce lo spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia con questo suo commento, che interviene sul delicato campo di battaglia del condominio! I rapporti di vicinato rappresentano una delle principali fonti di conflitto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Ce lo spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia con questo suo commento, che interviene sul delicato campo di battaglia del condominio!</em></p>



<p>I rapporti di vicinato rappresentano una delle principali fonti di conflitto nella vita quotidiana. Rumori continui, schiamazzi notturni, musica ad alto volume, urla o comportamenti molesti possono trasformare la convivenza in un vero incubo. Ma quando i comportamenti di un vicino particolarmente rumoroso possono integrare il reato di stalking?</p>



<p>Occorre innanzitutto ricordare che il reato di atti persecutori, previsto dall&#8217;articolo 612-bis del Codice penale, non riguarda esclusivamente le relazioni sentimentali o familiari. La giurisprudenza ha più volte chiarito che può configurarsi anche nell&#8217;ambito dei rapporti di vicinato, di lavoro o di semplice conoscenza.</p>



<p>Affinché si possa parlare di stalking, tuttavia, il semplice disturbo arrecato da rumori non è sufficiente. È necessario che vi sia una condotta reiterata e volontaria, capace di provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura, oppure di costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.</p>



<p>La differenza tra una semplice violazione delle norme sulla quiete pubblica e gli atti persecutori risiede proprio nell&#8217;elemento soggettivo e negli effetti prodotti sulla persona offesa. Se il vicino ascolta musica ad alto volume per incuranza o maleducazione, potrà rispondere di altre violazioni, ma non necessariamente di stalking. Diverso è il caso di chi utilizza deliberatamente il rumore come strumento di vessazione nei confronti di uno specifico condomino.</p>



<p>Si pensi all&#8217;ipotesi di un vicino che, dopo una lite, inizi sistematicamente a sbattere porte, trascinare mobili, utilizzare apparecchi rumorosi nelle ore notturne o provocare schiamazzi ogni volta che la vittima rientra a casa. Se tali comportamenti vengono posti in essere con finalità intimidatorie o persecutorie e determinano conseguenze psicologiche rilevanti, la fattispecie di stalking può risultare integrata.</p>



<p>La giurisprudenza ha riconosciuto in diverse occasioni che le molestie rumorose possono costituire uno degli strumenti attraverso cui si realizza una persecuzione continuata. In questi casi il giudice valuta l&#8217;intero contesto, verificando la frequenza degli episodi, la loro intenzionalità, l&#8217;esistenza di precedenti contrasti e soprattutto l&#8217;impatto concreto sulla vita della vittima.</p>



<p>Particolarmente significativo è il requisito del cambiamento delle abitudini di vita. Ad esempio, può assumere rilievo il fatto che la persona perseguitata sia costretta a dormire altrove, a modificare gli orari di permanenza nell&#8217;abitazione, a ricorrere a cure mediche o psicologiche oppure addirittura a trasferirsi per sottrarsi alle molestie.</p>



<p>Naturalmente la prova non è sempre agevole. Registrazioni audio, testimonianze di altri condomini, interventi delle forze dell&#8217;ordine, verbali dell&#8217;amministratore e certificazioni mediche possono assumere un ruolo determinante nell&#8217;accertamento dei fatti.</p>
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		<title>Separazioni, la Cassazione: il padre figura indispensabile quanto la madre</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/separazioni-la-cassazione-il-padre-figura-indispensabile-quanto-la-madre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bigenitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La tradizionale presunzione secondo cui, in caso di separazione, i figli minori debbano essere collocati prevalentemente presso la madre continua a perdere terreno nella giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La tradizionale presunzione secondo cui, in caso di separazione, i figli minori debbano essere collocati prevalentemente presso la madre continua a perdere terreno nella giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai centrale nel diritto di famiglia: il criterio guida non è il genere del genitore, ma l’interesse concreto del minore ad una crescita equilibrata e alla presenza effettiva di entrambe le figure genitoriali.</p>



<p>La pronuncia si inserisce nel solco dell’affido condiviso introdotto dalla legge n. 54 del 2006, che ha superato la vecchia logica dell’affidamento esclusivo “naturale” alla madre. Per molti anni, tuttavia, nella prassi giudiziaria il collocamento prevalente presso la madre è rimasto quasi automatico, soprattutto per figli piccoli. La Cassazione chiarisce invece che non può esistere una preferenza basata su schemi culturali o automatismi sociali.<br />Secondo i giudici, il fatto biologico che “la madre sia una sola” non può tradursi nella marginalizzazione della figura paterna. Il padre non rappresenta un semplice supporto economico o una presenza accessoria nella vita dei figli, ma costituisce un elemento essenziale per il loro sviluppo psicologico, emotivo e persino fisico. La crescita armonica del minore richiede, salvo situazioni pregiudizievoli, il mantenimento di rapporti stabili, continuativi e significativi con entrambi i genitori.</p>



<p>La Suprema Corte richiama così il principio della bigenitorialità, già riconosciuto dalla normativa nazionale e dalle convenzioni internazionali, come diritto del figlio e non semplice prerogativa degli adulti. Il minore ha diritto a ricevere educazione, cura, presenza affettiva e riferimenti valoriali sia dalla madre che dal padre.</p>



<p>La decisione evidenzia inoltre come il giudice debba valutare in concreto le capacità genitoriali di ciascuno: disponibilità di tempo, equilibrio emotivo, capacità educativa, vicinanza affettiva e attitudine a favorire il rapporto con l’altro genitore. Non è più sufficiente richiamare il ruolo materno come criterio preferenziale.</p>



<p>Ciò non significa imporre una divisione matematica dei tempi o negare l’importanza del legame materno, soprattutto nei primi anni di vita. Significa però abbandonare definitivamente stereotipi ormai superati, secondo cui la madre sarebbe l’unica figura naturalmente idonea alla crescita quotidiana dei figli.</p>



<p>La sentenza conferma dunque una trasformazione culturale prima ancora che giuridica: la genitorialità moderna si fonda sulla collaborazione e sulla pari dignità educativa di madre e padre. In una società in cui i ruoli familiari sono profondamente cambiati, anche il diritto deve riconoscere che l’equilibrio dei minori passa dalla presenza concreta di entrambe le figure genitoriali.</p>
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		<title>Agroalimentare, nuova legge contro frodi e contraffazioni: più controlli e tracciabilità</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/agroalimentare-nuova-legge-contro-frodi-e-contraffazioni-piu-controlli-e-tracciabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[La nuova legge rappresenta uno degli interventi più incisivi degli ultimi anni nel settore agroalimentare italiano. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2026 ed in vigore dal [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La nuova legge rappresenta uno degli interventi più incisivi degli ultimi anni nel settore agroalimentare italiano. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2026 ed in vigore dal 29 maggio, introduce un sistema organico di tutela del patrimonio alimentare nazionale, con l’obiettivo di rafforzare controlli, tracciabilità e contrasto alle frodi.</p>



<p>L’attenzione del legislatore verso il comparto agroalimentare emerge anzitutto dalla scelta di intervenire sia sul piano penale sia su quello amministrativo. La riforma introduce nel Codice Penale un nuovo impianto dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, ampliando notevolmente la protezione delle produzioni italiane, in particolare di quelle DOP e IGP.</p>



<p>Tra le novità più rilevanti figura il nuovo reato di “frode alimentare”, che punisce non solo la vendita di prodotti alterati o non genuini, ma anche le attività preliminari di importazione, deposito, trasporto e distribuzione di alimenti irregolari. Accanto ad esso viene introdotto il reato di “commercio di alimenti con segni mendaci”, destinato a colpire l’utilizzo di etichette, marchi o indicazioni idonee ad ingannare il consumatore sull’origine o sulla qualità dei prodotti.</p>



<p>Grande rilievo assume il rafforzamento della tracciabilità. La legge prevede infatti nuove sanzioni per le violazioni in materia di etichettatura e rintracciabilità alimentare, con importi parametrati anche al fatturato aziendale. Si tratta di un segnale chiaro: la trasparenza della filiera diventa elemento centrale della tutela del consumatore e del Made in Italy agroalimentare.</p>



<p>Ulteriore elemento significativo è l’istituzione presso il Ministero dell’Agricoltura della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore. La riforma introduce inoltre il cosiddetto “blocco ufficiale temporaneo”, misura meno invasiva del sequestro immediato. Nei casi di irregolarità documentali formali, l’operatore potrà regolarizzare la propria posizione entro termini stabiliti, purché non vi siano rischi per la salute pubblica. Anche questo aspetto dimostra la volontà del legislatore di coniugare rigore nei controlli e tutela dell’attività produttiva sana.</p>



<p>Una strategia precisa, quindi, per proteggere il settore agroalimentare italiano come patrimonio economico e culturale nazionale, rafforzando la fiducia dei consumatori e contrastando con maggiore efficacia frodi, contraffazioni e pratiche commerciali scorrette.</p>



<p>Fonte foto: <a href="https://formazionesicuraonline.it/filiera-agroalimentare-tracciabilita-haccp-novita-legislative/">https://formazionesicuraonline.it/filiera-agroalimentare-tracciabilita-haccp-novita-legislative/</a></p>
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		<title>Possibile che la minaccia di bucarmi le ruote non sia reato e neanche se lo fanno davvero?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/possibile-che-la-minaccia-di-bucarmi-le-ruote-non-sia-reato-e-neanche-se-lo-fanno-davvero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[minaccia]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci guida nei meandri del diritto, chiarendoci una circostanza che sembra incomprensibile! Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte nel tentativo di alleggerire il carico [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci guida nei meandri del diritto, chiarendoci una circostanza che sembra incomprensibile!</em></p>



<p>Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte nel tentativo di alleggerire il carico dei tribunali, trasformando alcune fattispecie minori in illeciti perseguibili solo a querela o addirittura in violazioni di natura civile. Tra gli argomenti che continuano però a generare confusione vi sono il reato di minaccia e quello relativo al danneggiamento dell’autovettura, specie quando avviene in un luogo pubblico.<br>Occorre innanzitutto chiarire che il reato di minaccia non è stato completamente depenalizzato. L’articolo 612 del codice penale continua infatti a punire chi prospetta ad altri un male ingiusto idoneo a incutere timore. Tuttavia, nelle ipotesi considerate lievi, la procedibilità è normalmente a querela della persona offesa. Questo significa che le forze dell’ordine possono raccogliere la denuncia, ma senza querela della vittima il procedimento non prosegue.</p>



<p>Diverso è il caso delle minacce gravi. Quando la condotta avviene con armi, da persona travisata, con modalità mafiose o comunque in forma particolarmente intimidatoria, il reato mantiene una maggiore rilevanza penale e può comportare conseguenze ben più pesanti. Anche la reiterazione delle condotte può trasformare un semplice episodio in un’ipotesi di atti persecutori o stalking.</p>



<p>Molti cittadini ritengono erroneamente che espressioni aggressive o intimidatorie non abbiano più alcuna rilevanza penale. In realtà la giurisprudenza continua a distinguere tra mero sfogo verbale, frase pronunciata in un momento d’ira e concreta minaccia capace di comprimere la libertà psicologica altrui. La valutazione dipende sempre dal contesto, dal tono, dai rapporti tra le persone e dalla reale capacità intimidatoria della frase pronunciata.</p>



<p>Tema altrettanto discusso è quello delle ruote dell’auto bucate. Anche qui circola spesso l’idea che, se il veicolo si trova in strada o in un parcheggio pubblico, il responsabile rischi poco o nulla. Non è così.<br>Bucare gli pneumatici di un’automobile integra normalmente il reato di danneggiamento previsto dall’articolo 635 del codice penale e la circostanza che il mezzo si trovi in luogo pubblico non elimina il reato, anzi può aggravarne il rilievo sotto il profilo della pubblica esposizione del bene. Il danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede continua infatti ad avere rilevanza penale.</p>



<p>Diverso potrebbe essere il caso di un veicolo custodito in area privata chiusa, garage personale o parcheggio esclusivamente privato con sistemi di controllo. In tali ipotesi vengono meno alcune aggravanti legate all’esposizione del bene alla pubblica fede. La denuncia tempestiva consente spesso di acquisire elementi utili all’identificazione del responsabile, soprattutto nelle aree urbane ormai ampiamente videosorvegliate.</p>



<p>La convinzione che piccoli atti vandalici o minacce “non contino più nulla” è quindi errata. La legge distingue le situazioni meno gravi da quelle più allarmanti, ma la tutela penale continua a esistere, soprattutto quando la condotta incide concretamente sulla serenità o sul patrimonio della vittima.</p>
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		<item>
		<title>Il diritto all&#8217;oblio non perdona la lentezza della rete: e il danno si presume</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-diritto-alloblio-non-perdona-la-lentezza-della-rete-e-il-danno-si-presume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI & Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[La permanenza online di notizie ormai superate, inesatte o comunque fortemente lesive della reputazione personale continua a rappresentare uno dei temi più delicati del diritto dell’informazione. La Corte di Cassazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La permanenza online di notizie ormai superate, inesatte o comunque fortemente lesive della reputazione personale continua a rappresentare uno dei temi più delicati del diritto dell’informazione.</p>



<p>La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il rapporto tra diritto di cronaca, diritto all’oblio e responsabilità per il ritardo nella rimozione dei contenuti dal web.</p>



<p>La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce che il danno derivante dalla mancata tempestiva cancellazione o deindicizzazione di notizie invalidanti non è automatico, ma può essere riconosciuto anche attraverso presunzioni fondate su elementi concreti.</p>



<p>Il diritto all’oblio non comporta una cancellazione indiscriminata delle informazioni, soprattutto quando sussista un interesse pubblico alla conoscibilità della notizia. Tuttavia, quando l’informazione diventa non più attuale e produce un pregiudizio sproporzionato alla persona coinvolta, il gestore del sito o comunque il soggetto tenuto alla gestione del contenuto deve intervenire entro tempi ragionevoli.<br>Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda il tema della prova del danno. I giudici hanno precisato che il risarcimento non può derivare automaticamente dalla semplice permanenza online della notizia. Non basta, quindi, dimostrare il ritardo nella rimozione per ottenere automaticamente un indennizzo economico.</p>



<p>Allo stesso tempo, però, la Corte ha riconosciuto che il danno alla reputazione, all’immagine o alla vita privata può essere provato anche in via presuntiva. In altre parole, il giudice può desumere l’esistenza del pregiudizio da circostanze oggettive, come la diffusione del contenuto, la facilità di reperimento tramite motori di ricerca, la gravità delle informazioni pubblicate o le conseguenze sociali e lavorative ragionevolmente prevedibili.</p>



<p>Si tratta di un passaggio molto importante, perché spesso il danno reputazionale digitale è difficile da dimostrare in modo diretto. Non sempre esistono prove documentali immediate di occasioni lavorative perse o relazioni compromesse. La lesione può manifestarsi in modo silenzioso ma costante, soprattutto in un contesto in cui una semplice ricerca online consente di associare immediatamente il nominativo della persona a fatti negativi o giudiziari.</p>



<p>La sentenza conferma dunque l’esigenza di un equilibrio tra libertà di informazione e tutela della dignità personale. Internet non può trasformarsi in un archivio eterno capace di condannare indefinitamente una persona al peso di vicende passate, soprattutto quando siano venuti meno attualità e interesse pubblico concreto.</p>



<p>Per operatori dell’informazione, gestori di siti e piattaforme digitali, la decisione rappresenta anche un richiamo alla tempestività nella gestione delle richieste di rimozione o aggiornamento dei contenuti. Ignorare o ritardare tali interventi può infatti esporre a responsabilità risarcitorie, purché il danno venga adeguatamente allegato e desumibile anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>“Niente sesso, siamo coniugi”: il rifiuto dell’intimità può avere conseguenze legali</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/niente-sesso-siamo-coniugi-il-rifiuto-dellintimita-puo-avere-conseguenze-legali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[coniugi]]></category>
		<category><![CDATA[consenso]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Tra moglie e marito, solo per una volta, si inserisce il commento giuridico dell&#8217;avvocato Simone Labonia, per chiarire i risvolti di un aspetto delicato della vita di coppia! Nel diritto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Tra moglie e marito, solo per una volta, si inserisce il commento giuridico dell&#8217;avvocato Simone Labonia, per chiarire i risvolti di un aspetto delicato della vita di coppia!</strong></p>



<p>Nel diritto di famiglia italiano, il tema dei rapporti intimi tra coniugi è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, soprattutto in relazione all’addebito della separazione. Tuttavia, occorre chiarire subito un principio fondamentale: il matrimonio non comporta mai un obbligo coercibile ad avere rapporti sessuali. Il consenso resta sempre libero e revocabile, anche tra marito e moglie.</p>



<p>Ciò che la giurisprudenza valuta, però, è diverso. I giudici hanno infatti più volte affermato che una prolungata e ingiustificata assenza di intimità può costituire violazione dei doveri matrimoniali previsti dall’articolo 143 del Codice Civile, che impone ai coniugi reciproca assistenza morale e materiale. In questa prospettiva, la vita affettiva e sessuale viene considerata parte integrante della comunione coniugale.</p>



<p>Secondo la Corte di Cassazione, il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il partner, se immotivato e protratto nel tempo, può provocare umiliazione, frustrazione e sofferenza psicologica tali da rendere intollerabile la convivenza. In questi casi il comportamento può essere valutato come causa della crisi matrimoniale e determinare l’addebito della separazione.</p>



<p>Particolarmente esemplificativa una sentenza nella quale la Cassazione confermò l’addebito nei confronti di un marito che, per anni, aveva rifiutato ogni rapporto con la moglie per spirito di ritorsione. I giudici definirono tale condotta una “grave offesa alla dignità e personalità del partner”.</p>



<p>Il rifiuto costante dell’intimità non rappresenta soltanto una scelta privata, ma può integrare violazione dell’obbligo di assistenza morale reciproca. Questo non significa, però, che un coniuge possa pretendere rapporti sessuali contro la volontà dell’altro. La libertà personale e l’autodeterminazione sessuale sono tutelate dalla Costituzione e dal diritto penale. Un rifiuto legato a motivi di salute, disagio psicologico, crisi affettiva, violenze subite o altre ragioni serie non può certamente tradursi in una colpa automatica.</p>



<p>La differenza, quindi, sta nella valutazione concreta del comportamento. Se entrambi i coniugi decidono consensualmente di vivere un rapporto senza sessualità, nessuna conseguenza giuridica può derivarne. Diverso è il caso in cui uno dei due imponga unilateralmente una totale e persistente chiusura, senza giustificazione e senza alcuna volontà di confronto, contribuendo così alla rottura del matrimonio.</p>



<p>La giurisprudenza, dunque, non afferma un “diritto a pretendere” rapporti sessuali, ma riconosce che la totale negazione dell’intimità, quando rappresenti una scelta arbitraria e offensiva verso il partner, possa incidere sul giudizio relativo alle responsabilità della separazione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: prove fotografiche di tradimento possono incidere sul mantenimento, ma non bastano da sole</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-prove-fotografiche-di-tradimento-possono-incidere-sul-mantenimento-ma-non-bastano-da-sole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La prova fotografica di un tradimento può incidere concretamente sull’assegno di mantenimento, ma non in modo automatico. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione,tornata a chiarire i rapporti tra infedeltà [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La prova fotografica di un tradimento può incidere concretamente sull’assegno di mantenimento, ma non in modo automatico. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione,tornata a chiarire i rapporti tra infedeltà coniugale, addebito della separazione e conseguenze economiche tra i coniugi.</p>



<p>Il caso riguardava una separazione nella quale la moglie era stata ritenuta responsabile della crisi matrimoniale a causa di una relazione extraconiugale. Decisive, secondo i giudici di merito, erano state anche le risultanze investigative e i rilievi fotografici prodotti in giudizio, dai quali emergeva l’esistenza di una relazione sentimentale antecedente alla rottura definitiva del matrimonio. La Cassazione ha confermato tale impostazione, dichiarando inammissibile il ricorso della donna che contestava la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento del mantenimento.</p>



<p>L’aspetto centrale della decisione riguarda proprio il valore della prova fotografica. Le immagini, infatti, non costituiscono automaticamente una “prova assoluta” di infedeltà, ma possono assumere rilevanza quando vengono inserite in un quadro probatorio più ampio: pedinamenti investigativi, comportamenti incompatibili con i doveri coniugali, messaggi, frequentazioni abituali o altri elementi idonei a dimostrare una relazione extraconiugale stabile.</p>



<p>Dal punto di vista economico, il principio resta quello consolidato: il coniuge cui venga addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento. Tuttavia il tradimento, da solo, non basta. Occorre dimostrare che l’infedeltà sia stata la causa della crisi matrimoniale e non una conseguenza di un rapporto già compromesso. Se la coppia era già in una situazione di rottura irreversibile, il tradimento non determina l’addebito e quindi non fa venir meno il diritto al mantenimento.</p>



<p>La Suprema Corte ha inoltre ricordato un principio processuale importante: in Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. Se Tribunale e Corte d’Appello hanno motivato in maniera logica la decisione, la Cassazione non può sostituirsi a loro nella ricostruzione dei fatti.</p>



<p>La pronuncia, dunque, conferma come fotografie e relazioni investigative possano avere un peso significativo nelle cause di separazione, soprattutto quando riescano a dimostrare che la relazione extraconiugale esisteva prima della definitiva crisi coniugale. In tali casi, le conseguenze non sono soltanto morali o personali, ma possono riflettersi direttamente anche sul piano patrimoniale, con la perdita del diritto al mantenimento da parte del coniuge ritenuto responsabile della rottura del matrimonio.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ti comprai l’auto da sposati, ora non lo siamo più. Restituiscimi i soldi: la cassazione apre al rimborso</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ti-comprai-lauto-da-sposati-ora-non-lo-siamo-piu-restituiscimi-i-soldi-la-cassazione-apre-al-rimborso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel contesto dei rapporti matrimoniali non ogni bene acquistato o intestato al partner può essere automaticamente considerato un regalo definitivo. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="p1">Nel contesto dei rapporti matrimoniali non ogni bene acquistato o intestato al partner può essere automaticamente considerato un regalo definitivo. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10388 del 2026, destinata ad incidere in maniera significativa sulle controversie patrimoniali tra coniugi ed ex conviventi.</p>



<p class="p1">La vicenda nasce dall’acquisto di un’autovettura effettuato da una moglie in regime di separazione dei beni. La donna aveva sostenuto integralmente il costo del mezzo, sia attraverso la permuta della propria auto sia mediante un finanziamento acceso e pagato personalmente, pur intestando il veicolo al marito. Terminata la relazione, aveva richiesto la restituzione delle somme versate, sostenendo che non si trattasse di una liberalità ma di un’operazione effettuata nell’ambito della vita familiare.</p>



<p class="p1">La Corte d’appello aveva qualificato l’operazione come donazione indiretta, escludendo quindi qualsiasi obbligo restitutorio. La Cassazione, invece, ha censurato tale impostazione, precisando che nei rapporti affettivi e matrimoniali la semplice esistenza del legame coniugale non basta per presumere automaticamente l’“animus donandi”, cioè la volontà di arricchire gratuitamente l’altro coniuge.</p>



<p class="p1">Secondo i giudici di legittimità, occorre una prova rigorosa dell’intento liberale. In altre parole, chi sostiene che un bene o una somma siano stati donati deve dimostrare chiaramente che vi fosse la volontà di effettuare un regalo definitivo e non semplicemente di contribuire alla gestione della vita familiare o di effettuare un prestito. La Suprema Corte evidenzia infatti che molte attribuzioni patrimoniali tra coniugi trovano giustificazione nei doveri di collaborazione e assistenza reciproca previsti dall’articolo 143 del codice civile.</p>



<p class="p1">L’ordinanza assume particolare rilievo perché ridimensiona l’orientamento secondo cui le spese sostenute durante il matrimonio sarebbero quasi sempre irripetibili. Se manca la prova della donazione, il coniuge che ha sostenuto economicamente l’acquisto potrebbe quindi chiedere la restituzione delle somme o agire per indebito arricchimento.<br />La decisione non significa che ogni regalo tra coniugi debba essere restituito alla fine del rapporto. Restano certamente valide le liberalità d’uso e i doni effettuati con effettiva volontà liberale. Tuttavia la Cassazione invita i giudici a non confondere automaticamente la solidarietà familiare con una donazione irrevocabile.</p>



<p>La pronuncia rappresenta dunque un importante monito pratico: nelle operazioni economicamente rilevanti tra coniugi o conviventi è opportuno chiarire sin dall’inizio la natura dell’attribuzione patrimoniale, soprattutto quando un bene viene intestato ad uno solo dei partner ma pagato interamente dall’altro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come si può calcolare il danno provocato dall’assenza di un padre?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/come-si-puo-calcolare-il-danno-provocato-dallassenza-di-un-padre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[assenza genitore]]></category>
		<category><![CDATA[danno giuridico]]></category>
		<category><![CDATA[disinteresse genitoriale]]></category>
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<p>L’assenza di un genitore non produce soltanto conseguenze affettive, ma può trasformarsi in un vero e proprio danno giuridicamente risarcibile. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che affronta il delicato tema del disinteresse genitoriale e delle sue ricadute sui figli.</p>



<p>La vicenda trae origine da una controversia relativa al mantenimento di un figlio e al comportamento del padre, ritenuto gravemente assente non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto sotto quello umano ed educativo. La Suprema Corte ha confermato che il dovere genitoriale non si esaurisce nel semplice versamento dell’assegno di mantenimento: essere genitori significa garantire presenza, sostegno morale, cura e partecipazione alla crescita del figlio.</p>



<p>Secondo la Cassazione, quando il comportamento del genitore integra una violazione grave e prolungata dei doveri familiari, può configurarsi un illecito endofamiliare. In tali casi il figlio può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla privazione del rapporto genitoriale e dalla lesione del diritto alla bigenitorialità, principio tutelato dalla Costituzione.</p>



<p>L’ordinanza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte evidenzia infatti che il danno non nasce automaticamente dalla separazione o dalla lontananza del genitore, ma dalla scelta consapevole di sottrarsi ai propri compiti affettivi ed educativi. Non basta quindi dimostrare una presenza saltuaria: occorre verificare se il comportamento abbia causato nel figlio sofferenze, senso di abbandono, fragilità emotive o compromissioni dello sviluppo personale.</p>



<p>Di particolare rilievo è anche il richiamo al principio di proporzionalità nel mantenimento dei figli. I giudici hanno ricordato che il contributo economico deve essere valutato considerando tutte le risorse dei genitori e non soltanto il reddito formalmente dichiarato. Tuttavia il profilo patrimoniale non esaurisce la responsabilità genitoriale, che comprende anche la vicinanza emotiva e relazionale.<br />La pronuncia assume un forte valore sociale. Sempre più spesso i tribunali sono chiamati a valutare situazioni in cui un genitore resta formalmente presente ma, nei fatti, abbandona il figlio sotto il profilo affettivo: tale comportamento può avere, quindi, conseguenze risarcitorie autonome, perché il diritto del minore ad una crescita equilibrata e alla presenza di entrambe le figure genitoriali rappresenta un bene costituzionalmente protetto.</p>
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