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	<title>Sentenze e Giurisprudenza | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Stalking: Cassazione, escluso il reato se le condotte sono reciproche</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/stalking-cassazione-escluso-il-reato-se-le-condotte-sono-reciproche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[stalking]]></category>
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					<description><![CDATA[In merito alla reciprocità dei comportamenti persecutori, gli Ermellini hanno escluso la configurabilità del delitto di atti persecutori quando entrambe le parti pongano in essere condotte analoghe, aggressive e reiterate, [...]]]></description>
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<p>In merito alla reciprocità dei comportamenti persecutori, gli Ermellini hanno escluso la configurabilità del delitto di atti persecutori quando entrambe le parti pongano in essere condotte analoghe, aggressive e reiterate, in una sorta di “do ut des” relazionale caratterizzato da continui reciproci attacchi.</p>



<p>La decisione si inserisce nel solco interpretativo dell’articolo 612-bis del codice penale, norma introdotta per tutelare chi subisce una persecuzione idonea a generare ansia, paura o un fondato timore per la propria incolumità. Tuttavia, secondo la Cassazione, il reato presuppone una posizione di effettiva vittima, ossia un soggetto che subisca passivamente una serie di comportamenti vessatori senza partecipare attivamente alla medesima dinamica conflittuale.</p>



<p>Nel caso esaminato, i giudici hanno rilevato come entrambe le parti avessero mantenuto atteggiamenti offensivi, provocatori e intrusivi, alimentando reciprocamente il conflitto. Telefonate insistenti, messaggi aggressivi, pedinamenti o minacce non erano riconducibili ad una persecuzione unilaterale, bensì ad uno scontro continuo e bilaterale. In un simile contesto viene meno l’asimmetria tipica dello stalking, elemento essenziale affinché possa configurarsi il reato.</p>



<p>La Suprema Corte ha quindi chiarito che non ogni relazione tossica o litigiosa integra automaticamente atti persecutori. Il diritto penale non può trasformarsi in uno strumento per “cristallizzare” una sola persona nel ruolo di persecutore quando il rapporto degenerato è in realtà alimentato da entrambe le parti.<br />Ciò non significa, naturalmente, che ogni conflitto reciproco escluda responsabilità penali. Restano configurabili altri reati, quali minacce, ingiurie ove rilevanti in sede civile, diffamazione, violenza privata o lesioni, a seconda delle condotte concretamente accertate. La pronuncia sottolinea però la necessità di distinguere tra vera persecuzione e conflittualità reciproca.</p>



<p>Particolarmente importante è il richiamo al principio probatorio. Nei procedimenti per stalking assume spesso un ruolo centrale il racconto della persona offesa. La Cassazione invita pertanto i giudici di merito ad analizzare attentamente il comportamento di entrambe le parti, verificando se la presunta vittima abbia in realtà partecipato attivamente all’escalation conflittuale.</p>



<p>Un punto di equilibrio, dunque, tra tutela delle vittime autentiche e garanzie difensive dell’imputato, evitando che il reato di stalking venga esteso oltre i limiti fissati dalla legge.</p>
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		<title>Triplice genitorialità, cosa dice la sentenza della Corte d’Appello di Bari sul riconoscimento di un figlio con tre genitori</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/triplce-genitorialita-cosa-dice-la-sentenza-della-corte-dappello-di-bari-sul-riconoscimento-di-un-figlio-con-tre-genitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[tripla genitorialità]]></category>
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					<description><![CDATA[La famiglia cambia più velocemente delle leggi e ce lo illustra il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. Per la prima volta in Italia, con una sentenza della Corte d&#8217;Appello di Bari, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La famiglia cambia più velocemente delle leggi e ce lo illustra il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>Per la prima volta in Italia, con una sentenza della Corte d&#8217;Appello di Bari, è stato riconosciuto un minore come figlio di tre genitori: la madre biologica e due padri che lo crescono stabilmente sin dalla nascita.<br>La vicenda riguarda un bambino nato in Germania da una scelta di cogenitorialità consapevole. Nessuna maternità surrogata, tema oggi particolarmente delicato anche sul piano politico e penale, ma un progetto familiare condiviso tra una donna e una coppia omosessuale unita da oltre dieci anni. Il padre biologico aveva già riconosciuto il figlio alla nascita, mentre successivamente il partner aveva ottenuto in Germania l’adozione del minore, mantenendo però intatto il rapporto giuridico con la madre naturale.</p>



<p>Il nodo nasce nel momento in cui è stata chiesta la trascrizione dell’atto anche in Italia. Il Comune di Bari aveva inizialmente negato il riconoscimento, costringendo la famiglia a rivolgersi alla Corte d’Appello. I giudici baresi hanno però ritenuto compatibile il provvedimento tedesco con l’ordinamento italiano, valorizzando soprattutto il superiore interesse del minore, principio cardine del diritto di famiglia contemporaneo.</p>



<p>La decisione assume rilievo perché apre alla cosiddetta “genitorialità plurima”, ossia alla possibilità che un bambino abbia più di due figure genitoriali legalmente riconosciute. Un concetto che fino a pochi anni fa sembrava incompatibile con il sistema italiano, storicamente costruito sul modello biparentale tradizionale.</p>



<p>Determinante, nella valutazione della Corte, è stata la situazione concreta del minore. I servizi sociali tedeschi avevano documentato un ambiente familiare stabile, affettivamente equilibrato e privo di conflitti. Il bambino manteneva rapporti continui sia con la madre sia con i due padri, oltre che con i fratelli uterini. Nessuna forzatura artificiale, dunque, ma una realtà familiare già consolidata nella quotidianità del minore.</p>



<p>Dal punto di vista giuridico, la sentenza potrebbe incidere profondamente sul dibattito italiano in materia di famiglie omogenitoriali e nuove forme di filiazione. La Corte non ha creato una nuova legge, ma ha interpretato gli strumenti già esistenti, in particolare l’adozione in casi particolari, in chiave costituzionalmente orientata, mettendo al centro la tutela concreta del bambino piuttosto che schemi familiari rigidi.</p>



<p>Resta però evidente il vuoto normativo. Oggi casi simili dipendono ancora dall’intervento dei giudici e dall’analisi delle singole situazioni. Proprio per questo la decisione della Corte d’Appello di Bari potrebbe diventare un precedente destinato a influenzare future controversie in materia di filiazione e responsabilità genitoriale condivisa. Una sentenza che, al di là delle inevitabili polemiche ideologiche, conferma come il diritto di famiglia sia sempre più chiamato a confrontarsi con trasformazioni sociali ormai già presenti nella realtà quotidiana.</p>
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		<title>Cassazione: i precedenti penali non possono da soli giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-i-precedenti-penali-non-possono-da-soli-giustificare-il-diniego-della-sospensione-condizionale-della-pena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 163 codice penale]]></category>
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		<category><![CDATA[Cassazione penale]]></category>
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		<category><![CDATA[sentenza 14985/2026]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione condizionale della pena]]></category>
		<category><![CDATA[suprema corte]]></category>
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					<description><![CDATA[La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere negata automaticamente solo perché l’imputato ha precedenti condanne: annullata una decisione della Corte d’Appello ritenuta carente sotto il profilo motivazionale. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere negata automaticamente solo perché l’imputato ha precedenti condanne: annullata una decisione della Corte d’Appello ritenuta carente sotto il profilo motivazionale.</p>



<p>La vicenda riguarda un imputato al quale i giudici di secondo grado avevano negato il beneficio previsto dall’articolo 163 del codice penale, fondando il diniego esclusivamente sull’esistenza di precedenti penali. Una valutazione considerata insufficiente dalla Suprema Corte, secondo cui il giudice è invece tenuto a formulare una concreta prognosi sulla futura condotta dell’imputato.</p>



<p>La sospensione condizionale della pena rappresenta uno degli strumenti più importanti del sistema penale italiano. Consente infatti di evitare l’esecuzione della pena detentiva quando il condannato dia ragionevoli garanzie di non commettere ulteriori reati. Non si tratta quindi di un automatismo premiale, ma di una valutazione che deve guardare soprattutto al futuro.</p>



<p>Ed è proprio su questo aspetto che la Cassazione ha richiamato l’attenzione dei giudici di merito. I precedenti penali possono certamente incidere sulla decisione, ma non possono diventare l’unico elemento preso in considerazione. Occorre invece verificare il comportamento complessivo dell’imputato, la natura dei fatti contestati, il tempo trascorso dalle precedenti condanne, il percorso personale eventualmente intrapreso e ogni altro elemento utile a comprendere se vi sia il rischio concreto di recidiva.</p>



<p>Secondo gli Ermellini, limitarsi a richiamare genericamente i precedenti significa trasformare il diniego della sospensione condizionale in una sorta di sanzione automatica, incompatibile con i principi costituzionali di individualizzazione della pena e funzione rieducativa sanciti dall’articolo 27 della Costituzione.</p>



<p>La decisione assume particolare rilievo anche sotto il profilo sociale. Molte persone con piccoli precedenti penali rischiano infatti di vedersi preclusa ogni possibilità di reinserimento proprio a causa di valutazioni stereotipate. La sospensione condizionale, invece, nasce per favorire il recupero sociale del condannato quando vi siano elementi concreti che facciano ritenere improbabile la reiterazione del reato. La Cassazione ribadisce dunque un principio di equilibrio: i precedenti contano, ma non bastano da soli. Il giudice deve motivare in modo specifico perché ritiene negativa la prognosi futura. In assenza di tale valutazione, la decisione risulta viziata e deve essere annullata.</p>



<p>Una pronuncia che richiama la magistratura ad un esame più approfondito della persona, evitando automatismi incompatibili con un diritto penale realmente orientato alla rieducazione e non soltanto alla punizione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il proprietario pretende che io ritinteggi la casa a fine locazione: ma è una richiesta lecita?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-proprietario-pretende-che-io-ritinteggi-la-casa-a-fine-locazione-ma-e-una-richiesta-lecita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[affitto li locazione]]></category>
		<category><![CDATA[immobile ritinteggiare]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito, alla luce di recenti sentenze dalla Cassazione! La ritinteggiatura dell’immobile a fine locazione continua ad essere uno dei temi più controversi nei rapporti tra [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito, alla luce di recenti sentenze dalla Cassazione!</strong></p>



<p>La ritinteggiatura dell’immobile a fine locazione continua ad essere uno dei temi più controversi nei rapporti tra proprietario e inquilino. Molti locatori, infatti, pretendono che l’appartamento venga restituito “imbiancato a nuovo”, spesso richiamando specifiche clausole inserite nel contratto. Ma la Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato e recentemente ribadito, ha chiarito che tale pretesa non è automaticamente legittima.</p>



<p>La pronuncia di riferimento resta la sentenza della Suprema Corte, secondo cui è nulla la clausola che obbliga il conduttore a sostenere le spese di tinteggiatura quando il deterioramento delle pareti dipende dal normale utilizzo dell’immobile. Secondo gli Ermellini infatti, il locatore non può pretendere un vantaggio economico ulteriore rispetto al canone di locazione, trasferendo sull’inquilino costi che rientrano nell’ordinaria usura.</p>



<p>Il principio nasce dall’applicazione combinata degli articoli del Codice civile e della legge sull’equo canone. Quest’ultima norma considera nulle tutte le clausole che attribuiscano al proprietario benefici ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla legge. In sostanza, l’inquilino deve restituire l’immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso quotidiano. Pareti scolorite dal tempo, piccoli segni o fisiologica usura non possono quindi giustificare richieste economiche aggiuntive.</p>



<p>Diverso, però, è il caso dei danni veri e propri. Se l’immobile presenta scritte sui muri, colori anomali, macchie profonde, fori numerosi o deterioramenti eccedenti il normale uso, il proprietario può chiedere il risarcimento delle spese necessarie al ripristino. La distinzione tra normale usura e danno effettivo diventa quindi centrale e spesso sfocia in contenziosi giudiziari.</p>



<p>Negli ultimi mesi la questione è tornata di forte attualità anche sui forum giuridici e nelle discussioni online tra locatori e conduttori. Numerosi inquilini lamentano trattenute sulla cauzione motivate proprio con la necessità di ritinteggiare l’appartamento, nonostante l’assenza di danni concreti. Alcuni riferiscono persino di aver sostenuto spese imposte dal proprietario salvo poi scoprire che la clausola contrattuale </p>



<p>era probabilmente nulla.La giurisprudenza, tuttavia, sembra ormai orientata a tutelare il principio secondo cui il locatore non possa pretendere la restituzione di una casa “rimessa a nuovo”. Il normale deperimento rappresenta infatti una conseguenza inevitabile dell’uso abitativo dell’immobile. Per questo motivo, prima di trattenere la cauzione o avanzare richieste economiche, il proprietario dovrebbe dimostrare l’esistenza di un danno concreto e non limitarsi a invocare una clausola standard di fine locazione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Mi prostituisco: ecco perché, di per sé, non è un reato in Italia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/mi-prostituisco-ecco-perche-di-per-se-non-e-un-reato-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Senza entrare in valutazioni di carattere etico o morale, l&#8217;avvocato Simone Labonia ci chiarisce gli aspetti legali della questione. Per molti cittadini la prostituzione viene automaticamente associata ad un’attività illecita. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Senza entrare in valutazioni di carattere etico o morale, l&#8217;avvocato Simone Labonia ci chiarisce gli aspetti legali della questione.</strong></p>



<p>Per molti cittadini la prostituzione viene automaticamente associata ad un’attività illecita. In realtà, nel diritto italiano, il concetto è molto più complesso: prostituirsi non costituisce di per sé un reato. L’equivoco nasce da decenni di dibattiti morali, da interventi repressivi collegati allo sfruttamento sessuale e da una normativa che distingue nettamente tra esercizio della prostituzione e condotte che la circondano.</p>



<p>La disciplina italiana ruota ancora oggi attorno alla cosiddetta “Legge Merlin”, ovvero la legge n. 75 del 1958, che abolì le case chiuse e pose fine alla regolamentazione statale della prostituzione. La riforma non vietò però la prostituzione in sé. Ciò che il legislatore volle colpire furono invece lo sfruttamento, il favoreggiamento e l’induzione alla prostituzione.</p>



<p>In pratica, una persona adulta che decide liberamente di prostituirsi non commette alcun reato. Non esiste nel codice penale una norma che punisca il mero esercizio della prostituzione. È questo il punto che spesso sfugge all’opinione pubblica.</p>



<p>L’errore nasce soprattutto da tre fattori. Il primo è culturale: per decenni la prostituzione è stata percepita come fenomeno “criminale” per ragioni etiche e sociali, anche se il diritto positivo non la considera tale. Il secondo riguarda la frequente presenza di reati connessi, come tratta di esseri umani, sfruttamento o violenza, che finiscono per sovrapporsi nell’immaginario collettivo alla prostituzione stessa. Il terzo elemento è dato dagli interventi amministrativi dei Comuni, che talvolta introducono ordinanze contro l’adescamento in strada o contro determinate condotte in luoghi pubblici. Tali sanzioni, però, non trasformano automaticamente la prostituzione in reato penale.</p>



<p>La normativa vigente punisce severamente chi trae profitto dall’attività prostitutiva altrui. È reato organizzare, agevolare o sfruttare la prostituzione di altre persone. Analogamente, sono gravissime le ipotesi di tratta, coercizione o prostituzione minorile, disciplinate con pene molto elevate dal codice penale.</p>



<p>Dal punto di vista fiscale e civilistico, inoltre, la prostituzione è stata più volte riconosciuta come attività economicamente rilevante. La giurisprudenza tributaria ha persino affermato che i redditi derivanti possono essere assoggettati a tassazione, proprio perché non provenienti da un’attività penalmente vietata.</p>



<p>Il sistema italiano mantiene, dunque, una distinzione fondamentale: la prostituzione volontaria tra adulti non è reato, mentre è penalmente perseguito tutto ciò che comporta sfruttamento, induzione, violenza o lucro sull’attività altrui. Comprendere questa differenza è essenziale non solo per evitare errori giuridici, ma anche per affrontare il fenomeno con maggiore consapevolezza, distinguendo tra libertà individuale, ordine pubblico e tutela delle persone vulnerabili.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Precedenti penali non bastano per negare la clemenza: la Cassazione boccia gli automatismi</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/precedenti-penalinon-bastano-per-negare-la-clemenza-la-cassazione-boccia-gli-automatismi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:18:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere negata automaticamente solo perché l’imputato ha precedenti condanne: annullata una decisione della Corte d’Appello ritenuta carente sotto il profilo motivazionale. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La concessione della sospensione condizionale della pena non può essere negata automaticamente solo perché l’imputato ha precedenti condanne: annullata una decisione della Corte d’Appello ritenuta carente sotto il profilo motivazionale.</p>



<p>La vicenda riguarda un imputato al quale i giudici di secondo grado avevano negato il beneficio previsto dall’articolo 163 del codice penale, fondando il diniego esclusivamente sull’esistenza di precedenti penali. Una valutazione considerata insufficiente dalla Suprema Corte, secondo cui il giudice è invece tenuto a formulare una concreta prognosi sulla futura condotta dell’imputato.</p>



<p>La sospensione condizionale della pena rappresenta uno degli strumenti più importanti del sistema penale italiano. Consente infatti di evitare l’esecuzione della pena detentiva quando il condannato dia ragionevoli garanzie di non commettere ulteriori reati. Non si tratta quindi di un automatismo premiale, ma di una valutazione che deve guardare soprattutto al futuro.</p>



<p>Ed è proprio su questo aspetto che la Cassazione ha richiamato l’attenzione dei giudici di merito. I precedenti penali possono certamente incidere sulla decisione, ma non possono diventare l’unico elemento preso in considerazione. Occorre invece verificare il comportamento complessivo dell’imputato, la natura dei fatti contestati, il tempo trascorso dalle precedenti condanne, il percorso personale eventualmente intrapreso e ogni altro elemento utile a comprendere se vi sia il rischio concreto di recidiva.</p>



<p>Secondo gli Ermellini, limitarsi a richiamare genericamente i precedenti significa trasformare il diniego della sospensione condizionale in una sorta di sanzione automatica, incompatibile con i principi costituzionali di individualizzazione della pena e funzione rieducativa sanciti dall’articolo 27 della Costituzione.</p>



<p>La decisione assume particolare rilievo anche sotto il profilo sociale. Molte persone con piccoli precedenti penali rischiano infatti di vedersi preclusa ogni possibilità di reinserimento proprio a causa di valutazioni stereotipate. La sospensione condizionale, invece, nasce per favorire il recupero sociale del condannato quando vi siano elementi concreti che facciano ritenere improbabile la reiterazione del reato.<br>La Cassazione ribadisce dunque un principio di equilibrio: i precedenti contano, ma non bastano da soli. Il giudice deve motivare in modo specifico perché ritiene negativa la prognosi futura. In assenza di tale valutazione, la decisione risulta viziata e deve essere annullata.</p>



<p>Una pronuncia che richiama la magistratura ad un esame più approfondito della persona, evitando automatismi incompatibili con un diritto penale realmente orientato alla rieducazione e non soltanto alla punizione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sono disoccupato e non riesco a pagare il mantenimento: la Cassazione distingue chi non può da chi non vuole</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sono-disoccupato-e-non-riesco-a-pagare-il-mantenimento-la-cassazione-distingue-chi-non-puo-da-chi-non-vuole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 12:25:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La tutela dei figli rappresenta uno dei cardini dell’ordinamento italiano: ma dietro il principio giuridico dell’obbligo di mantenimento si nascondono spesso drammi sociali profondi.Cosa accade quando un genitore non rifiuta [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La tutela dei figli rappresenta uno dei cardini dell’ordinamento italiano: ma dietro il principio giuridico dell’obbligo di mantenimento si nascondono spesso drammi sociali profondi.<br>Cosa accade quando un genitore non rifiuta di mantenere i figli per egoismo o disinteresse, ma perché materialmente impossibilitato a farlo?</p>



<p>La Suprema Corte ha ribadito che l’obbligo di mantenimento non può essere valutato in modo astratto o automatico. Il giudice deve distinguere il genitore che volutamente si sottrae ai propri doveri da quello che versa in una situazione di reale e incolpevole indigenza: nessuno può essere obbligato a fare ciò che non è concretamente in grado di fare.</p>



<p>Sempre più genitori separati si trovano schiacciati tra obblighi economici (fissati anni prima) e una situazione reddituale radicalmente peggiorata. Perdere il lavoro e vivere di occupazioni occasionali, rende impossibile rispettare integralmente l’assegno stabilito dal tribunale.</p>



<p>La Cassazione, tuttavia, chiarisce che non basta dichiararsi poveri per essere esonerati dalle responsabilità. L’impossibilità deve essere concreta, assoluta e non dipendere da scelte volontarie.<br>Ovviamente non può invocare la crisi economica chi si dimette deliberatamente da un impiego o chi riduce artificiosamente i propri redditi per sottrarsi al mantenimento.</p>



<p>Il vero nodo sociale è che molti genitori economicamente fragili finiscono intrappolati in un sistema che rischia di trasformare la povertà in una colpa. In diversi casi il genitore obbligato vive ai margini, sostenuto da familiari o servizi sociali, senza alcuna reale capacità di recuperare una stabilità economica. La sentenza invita quindi ad una valutazione più umana e concreta delle vicende familiari. Il diritto al mantenimento dei figli resta prioritario, ma deve convivere con il principio di proporzionalità e con la verifica effettiva delle capacità reddituali.</p>



<p>Dietro molti fascicoli giudiziari non ci sono soltanto numeri o assegni non versati, ma storie di disoccupazione, fragilità psicologica e marginalità sociale. In questi casi il Diritto è chiamato a trovare il difficile equilibrio tra tutela dei figli e dignità di chi, pur volendo adempiere ai propri doveri, non riesce materialmente a farlo.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Figli mantenuti da un solo genitore: la Cassazione dice basta. Scatta il diritto al rimborso</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 12:20:56 +0000</pubDate>
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<p>La crescita dei figli non può trasformarsi in un peso economico sopportato da un solo genitore: il rimborso delle spese sostenute da un coniuge per mantenere, educare e far crescere i figli quando l’altro genitore si sia sottratto, in tutto o in parte, ai propri obblighi, viene sancita da questa peonuncia.<br>La Suprema Corte chiarisce che il mantenimento dei figli non si esaurisce nel semplice assegno periodico fissato dal giudice. L’obbligo genitoriale previsto dagli articoli 147 e 316-bis del codice civile impone infatti ad entrambi i genitori di contribuire in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche a tutte le esigenze della prole: alimentazione, istruzione, salute, attività sportive, formazione e sviluppo personale.</p>



<p>Secondo gli Ermellini, quando uno dei due coniugi anticipa integralmente spese necessarie per la crescita dei figli, può chiedere all’altro il rimborso della quota di competenza.</p>



<p>Non si tratta di una liberalità né di una scelta spontanea priva di effetti giuridici, ma dell’adempimento di un obbligo che grava su entrambi i genitori.</p>



<p>La sentenza assume particolare rilievo nei casi di separazione conflittuale, nei quali uno dei genitori sostiene da solo costi scolastici, spese mediche, rette universitarie o attività extrascolastiche. La Cassazione evidenzia che il genitore inadempiente non può sottrarsi al rimborso sostenendo di non aver preventivamente autorizzato le spese, quando queste risultino coerenti con l’interesse del figlio e compatibili con il tenore di vita familiare.</p>



<p>La Corte distingue inoltre tra spese ordinarie e straordinarie. Le prime sono normalmente coperte dall’assegno di mantenimento; le seconde, invece, comprendono esborsi imprevedibili o di particolare entità, come cure mediche specialistiche, tasse universitarie o percorsi formativi specifici. In tali casi il rimborso può essere richiesto anche successivamente, purché il genitore che ha anticipato i costi dimostri la necessità e la congruità delle somme sostenute.</p>



<p>Un altro passaggio centrale della sentenza riguarda il principio di proporzionalità. Il contributo economico non deve essere identico, ma commisurato alle reali disponibilità patrimoniali e reddituali dei genitori. Ciò significa che il coniuge economicamente più forte può essere tenuto a rimborsare una quota maggiore delle spese affrontate per i figli.</p>
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		<title>Violenza domestica: la testimonianza della vittima può bastare per la condanna, ma il giudice deve valutarla con rigore</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/violenza-domestica-la-testimonianza-della-vittima-puo-bastare-per-la-condanna-ma-il-giudice-deve-valutarla-con-rigore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:56:17 +0000</pubDate>
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<p>Nei procedimenti per violenza domestica, uno dei temi più delicati riguarda l’attendibilità della persona offesa. La recente pronuncia è tornata ad affrontare il problema, ribadendo un principio ormai consolidato: la testimonianza della vittima può essere sufficiente, da sola, a fondare una condanna, purché il giudice ne verifichi con particolare rigore coerenza, logicità e credibilità complessiva.<br>La Suprema Corte ha evidenziato come i reati consumati all’interno delle relazioni familiari o affettive presentino caratteristiche peculiari. Molto spesso le violenze avvengono in ambito domestico, senza testimoni esterni e in un clima di sopraffazione psicologica protratta nel tempo. Pretendere prove “perfette” o riscontri costanti significherebbe, di fatto, rendere quasi impossibile la tutela penale delle vittime.</p>



<p>Secondo gli Ermellini, il giudice non può valutare le dichiarazioni della persona offesa attraverso stereotipi o pregiudizi, come ad esempio dubitare della vittima perché non ha denunciato immediatamente, perché è rimasta nella relazione o perché ha mantenuto successivi contatti con l’aggressore. Nei contesti di violenza domestica, infatti, paura, dipendenza economica, condizionamento emotivo e timore di ritorsioni possono spiegare comportamenti apparentemente contraddittori.<br>La Cassazione ha però precisato che non esiste alcuna “presunzione automatica” di veridicità. La parola della vittima non gode di una patente privilegiata solo perché riferita a reati di genere o familiari. Il controllo del giudice deve restare rigoroso e concreto, verificando eventuali contraddizioni, compatibilità cronologiche, riscontri indiretti, messaggi, referti medici, testimonianze di persone informate sui fatti e comportamenti successivi delle parti.</p>



<p>Particolarmente significativo è il richiamo della Suprema Corte al divieto di utilizzare categorie culturali superate nella valutazione della prova. Non può, ad esempio, ritenersi inattendibile una donna solo perché non ha avuto la reazione “attesa” davanti alla violenza subita. Ogni vittima reagisce in modo diverso e il trauma può produrre silenzi, esitazioni o apparenti incoerenze che non equivalgono automaticamente a falsità. La decisione conferma quindi un equilibrio delicato: da un lato la necessità di garantire effettiva protezione alle vittime di violenza domestica; dall’altro il dovere di preservare i principi del giusto processo e della verifica critica della prova. Un equilibrio che oggi rappresenta uno dei punti centrali della giurisprudenza penale italiana.</p>
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		<title>Ma è vero che se un figlio non aiuta il genitore disabile rischia una condanna penale?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ma-e-vero-che-se-un-figlio-non-aiuta-il-genitore-disabile-rischia-una-condanna-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Salute & Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[genitore disabile]]></category>
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					<description><![CDATA[Risponde al quesito con un suo commento l&#8217;avvocato Simone Labonia. Quando un genitore anziano o disabile non riesce più a sostenersi economicamente, il problema non è soltanto morale o familiare: [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Risponde al quesito con un suo commento l&#8217;avvocato Simone Labonia.</p>



<p>Quando un genitore anziano o disabile non riesce più a sostenersi economicamente, il problema non è soltanto morale o familiare: in determinati casi può trasformarsi anche in una questione penale. L’ordinamento italiano, infatti, impone ai figli specifici obblighi di assistenza verso i genitori in stato di bisogno, soprattutto quando questi non dispongano di redditi sufficienti per una vita dignitosa.<br>Il primo riferimento normativo è l’articolo 433 del codice civile, che disciplina gli “alimenti”. La legge stabilisce che i figli sono tenuti a contribuire al mantenimento del genitore che versi in stato di necessità economica e non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni essenziali. Non si tratta di garantire agi o benessere elevato, ma di assicurare il minimo indispensabile: cibo, cure mediche, abitazione e assistenza quotidiana.</p>



<p>Se il figlio si sottrae volontariamente a tale obbligo, possono emergere conseguenze anche sul piano penale. L’ipotesi più frequente è quella prevista dall’articolo 570 del codice penale, relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare. La norma punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai familiari verso i quali abbia obblighi giuridici di assistenza. In presenza di un genitore disabile, malato o non autosufficiente, il rischio di contestazione aumenta sensibilmente.</p>



<p>La giurisprudenza ha chiarito che per “mezzi di sussistenza” non si intendono soltanto vitto e alloggio, ma tutto ciò che è indispensabile per una sopravvivenza dignitosa, comprese medicine, assistenza sanitaria e necessità quotidiane compatibili con le condizioni della persona fragile. Non basta quindi sostenere che il genitore percepisca una pensione: se questa è insufficiente a coprire le spese essenziali, il figlio economicamente in grado di intervenire potrebbe essere chiamato a rispondere della propria inerzia. Naturalmente non ogni rifiuto integra automaticamente un reato. Occorre verificare diversi elementi: il reale stato di bisogno del genitore, la concreta capacità economica del figlio e soprattutto il dolo, cioè la consapevole volontà di non prestare assistenza pur potendo farlo.</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;inquilino di sotto ha ancorato una tenda al mio balcone: ma può farlo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/linquilino-di-sotto-ha-ancorato-una-tenda-al-mio-balcone-ma-puo-farlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 18:14:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito spiegando l&#8217;importanza dell&#8217;azione negatoria della servitù. L’installazione di una tenda da sole da parte del proprietario dell’appartamento sottostante, con aggancio al balcone sovrastante, è [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito spiegando l&#8217;importanza dell&#8217;azione negatoria della servitù.</p>



<p>L’installazione di una tenda da sole da parte del proprietario dell’appartamento sottostante, con aggancio al balcone sovrastante, è una delle controversie più frequenti nei rapporti di vicinato in condominio. Il problema nasce quando il vicino utilizza una porzione del balcone altrui come punto di ancoraggio, sostenendo magari che si tratti di una prassi tollerata o di una necessità tecnica. In realtà, la questione coinvolge direttamente il tema della servitù e dell’azione revocatoria o negatoria prevista dal codice civile.</p>



<p>La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 832 e 949 del codice civile. Il primo tutela il diritto di proprietà, riconoscendo al proprietario il potere di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo. L’articolo 949 c.c., invece, disciplina l’azione negatoria di servitù, cioè lo strumento con cui il proprietario può chiedere al giudice di accertare l’inesistenza di diritti vantati da altri sul proprio immobile.</p>



<p>Nel caso della tenda da sole, il proprietario del piano inferiore potrebbe sostenere di avere il diritto di fissare i supporti al balcone soprastante perché ciò sarebbe necessario alla stabilità della struttura. Tuttavia, senza un consenso espresso del proprietario del balcone o senza un titolo valido, tale comportamento rischia di configurare un’illegittima compressione del diritto di proprietà.</p>



<p>La giurisprudenza è piuttosto rigorosa sul punto. Il balcone aggettante viene normalmente considerato proprietà esclusiva dell’appartamento cui accede, salvo alcune parti decorative aventi funzione estetica per l’intero edificio. Ne consegue che forare, ancorare o utilizzare il balcone altrui per sostenere una struttura privata integra un’ingerenza non consentita, soprattutto quando altera il bene o ne limita il libero utilizzo.</p>



<p>In questi casi il proprietario del balcone superiore può agire chiedendo la rimozione degli ancoraggi e il ripristino dello stato dei luoghi. L’azione negatoria di servitù serve proprio ad impedire che un comportamento tollerato nel tempo possa trasformarsi, secondo la controparte, in una sorta di diritto acquisito.</p>



<p>Ciò dimostra come, in ambito condominiale, anche interventi apparentemente minimi possano trasformarsi in questioni giuridiche complesse, nelle quali il confine tra semplice tolleranza e nascita di una servitù diventa decisivo.</p>
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		<item>
		<title>Ero in malattia e mi hanno ripreso in spiaggia inviando una foto al mio capo: quali conseguenze?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ero-in-malattia-e-mi-hanno-ripreso-in-spiaggia-inviando-una-foto-al-mio-capo-quali-conseguenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:30:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Spesso, per collaborazione o per invidia, le persone compiono gesti di delazione opinabili: l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra gli aspetti della questione. L’invio al datore di lavoro di una fotografia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Spesso, per collaborazione o per invidia, le persone compiono gesti di delazione opinabili: l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra gli aspetti della questione.</p>



<p>L’invio al datore di lavoro di una fotografia che ritrae un dipendente, formalmente in malattia, mentre si trova in spiaggia a prendere il sole apre una questione giuridica delicata, sospesa tra diritto di segnalazione, tutela della privacy e correttezza dei rapporti lavorativi.<br>In linea generale, la condotta di chi trasmette tale immagine non è automaticamente illecita. Se la fotografia è stata scattata in un luogo pubblico, senza artifici o intrusioni nella sfera privata, e viene inoltrata al datore con l’intento di segnalare un possibile abuso (ossia una falsa malattia), si può ritenere prevalente l’interesse alla tutela dell’organizzazione aziendale. Tuttavia, questo principio non è assoluto e deve essere bilanciato con il diritto alla riservatezza del lavoratore.<br>Il primo nodo riguarda proprio la liceità della raccolta e diffusione dell’immagine. Se lo scatto è avvenuto in modo lecito, ad esempio su una spiaggia accessibile al pubblico e senza modalità invasive o persecutorie, difficilmente si potrà configurare un reato. Diversamente, se la foto è frutto di pedinamenti insistenti, appostamenti o violazioni della sfera privata, si potrebbe profilare un’ipotesi di illecito civile o addirittura penale.</p>



<p>Sul versante del lavoratore, la situazione è altrettanto complessa. Essere in malattia non implica necessariamente l’obbligo di permanere in casa. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il dipendente possa svolgere attività compatibili con lo stato patologico, purché non ritardino o compromettano la guarigione. Una giornata al mare, quindi, non è di per sé prova di simulazione della malattia: molto dipende dalla patologia certificata. Un conto è una frattura immobilizzante, altro è una sindrome ansiosa o uno stato depressivo, per i quali un contesto rilassante potrebbe addirittura essere coerente con il percorso di recupero.<br>Il datore di lavoro, ricevuta la segnalazione, non può adottare automaticamente sanzioni disciplinari. È tenuto a verificare la situazione, eventualmente attivando controlli medico-legali o richiedendo chiarimenti al dipendente. Solo se emerge che il comportamento è incompatibile con la malattia dichiarata o idoneo a ritardarne la guarigione, si potrà procedere disciplinarmente, fino al licenziamento nei casi più gravi.<br>Se la segnalazione è fatta in buona fede e su basi concrete, difficilmente sarà sanzionabile. Ma se emerge un intento diffamatorio o ritorsivo, oppure se l’immagine viene diffusa oltre il necessario, si potrebbe incorrere in responsabilità per violazione della privacy o per danno all’immagine del lavoratore.</p>



<p>Non esiste una risposta univoca: la liceità del comportamento dipende dalle modalità di acquisizione della foto, dall’uso che se ne fa e dal contesto complessivo. Ancora una volta, è il principio di proporzionalità a fare da guida nel bilanciamento tra interessi contrapposti.</p>
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		<item>
		<title>Multa per parcheggio su stallo disabili in un centro commerciale: ma è legale?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/multa-per-parcheggio-su-stallo-disabili-in-un-centro-commerciale-ma-e-legale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 12:46:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ci chiarisce il dubbio il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, in relazione alla normativa vigente. La questione della liceità delle multe elevate all’interno dei parcheggi di centri commerciali, pur trattandosi di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ci chiarisce il dubbio il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia, in relazione alla normativa vigente.</p>



<p>La questione della liceità delle multe elevate all’interno dei parcheggi di centri commerciali, pur trattandosi di aree private, rappresenta un tema ricorrente e spesso frainteso.<br>Il punto centrale è comprendere se tali spazi, benché di proprietà privata, possano essere considerati soggetti alla disciplina del Codice della strada.</p>



<p>La giurisprudenza, ormai consolidata, chiarisce che ciò che rileva non è tanto la natura pubblica o privata del suolo, quanto la sua destinazione all’uso pubblico. Un parcheggio di un centro commerciale, infatti, è generalmente aperto a una collettività indeterminata di utenti: clienti, fornitori, visitatori. Questa apertura al pubblico comporta l’applicazione delle norme sulla circolazione stradale, come previsto dall’art. 2 del Codice della strada, che estende la disciplina anche alle aree private ad uso pubblico.</p>



<p>Ne deriva che, all’interno di tali parcheggi, devono essere rispettate le regole di circolazione: segnaletica orizzontale e verticale, limiti di velocità, divieti di sosta e fermata. Di conseguenza, la violazione di queste norme può legittimamente comportare l’irrogazione di sanzioni amministrative, purché elevate da soggetti abilitati, come la polizia municipale o altri organi accertatori previsti dalla legge.</p>



<p>Diverso è il caso delle sanzioni irrogate direttamente dal gestore del parcheggio o da società private. In questi casi, non si tratta di vere e proprie “multe” in senso amministrativo, ma di richieste di pagamento fondate su un rapporto contrattuale atipico. Ad esempio, l’accesso al parcheggio può implicare l’accettazione di condizioni d’uso (talvolta indicate su cartelli), che prevedono penali in caso di violazione. Tuttavia, tali richieste non hanno la stessa forza delle sanzioni amministrative e possono essere contestate, soprattutto se risultano vessatorie o non adeguatamente portate a conoscenza dell’utente.</p>



<p>Un ulteriore profilo riguarda la segnaletica: affinché una sanzione sia legittima, è necessario che le prescrizioni siano chiaramente indicate e visibili. In mancanza di adeguata segnalazione, la multa può essere annullata per difetto di informazione. Dunque, la multa in un parcheggio di un centro commerciale può essere pienamente lecita se deriva dalla violazione del Codice della Strada in un’area privata aperta al pubblico e se è elevata da un’autorità competente. Diversamente, le sanzioni di natura privatistica devono essere valutate caso per caso, alla luce dei principi di trasparenza, correttezza contrattuale e tutela del consumatore.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sono sotto processo ma spero che il PM trovi il modo di scagionarmi</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sono-sotto-processo-ma-spero-che-il-pm-trovi-il-modo-di-scagionarmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 14:43:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Questa recente pronuncia si inserisce nel solco delle recenti riforme del processo penale, offrendo però una lettura evolutiva e, per certi versi innovativa, del ruolo del pubblico ministero. La Consulta [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Questa recente pronuncia si inserisce nel solco delle recenti riforme del processo penale, offrendo però una lettura evolutiva e, per certi versi innovativa, del ruolo del pubblico ministero. La Consulta coglie l’occasione per ribadire un principio di fondo: il p.m. non è mero organo dell’accusa, ma garante della legalità e dell’equilibrio del processo.</p>



<p>Tutto nasce dal dubbio di costituzionalità sollevato, in riferimento all&#8217;art. 554-ter c.p.p., nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere di assumere prove decisive prima del dibattimento. La Corte respinge la censura, ritenendo la disciplina coerente con i principi di ragionevolezza e con la struttura del processo penale: tuttavia, nel farlo, valorizza il ruolo del pubblico ministero come primo filtro dell’azione penale.</p>



<p>Secondo la Corte, l’obbligatorietà dell’azione penale non può essere interpretata come automatismo accusatorio, ma come esercizio responsabile fondato su indagini complete e imparziali. In questo senso, il p.m. è chiamato a valutare non solo gli elementi a carico, ma anche quelli a favore dell’indagato, evitando di sostenere accuse deboli o non sufficientemente corroborate.</p>



<p>È proprio qui che si coglie l’ampliamento della figura del pubblico ministero: da “parte” processuale a soggetto istituzionalmente orientato alla ricerca della verità. La Corte sottolinea che il sistema processuale già prevede strumenti per correggere eventuali lacune investigative nel dibattimento, escludendo quindi la necessità di un intervento officioso del giudice nella fase predibattimentale.<br>Ma ciò implica, a monte, un rafforzamento della responsabilità del p.m., chiamato a selezionare le notizie di reato secondo criteri di solidità probatoria.</p>



<p>Ne deriva una concezione del pubblico ministero come “difensore della giustizia”, in linea con la sua indipendenza costituzionale e con il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non più soltanto titolare dell’accusa, dunque, ma garante del corretto esercizio della funzione punitiva dello Stato.<br>In conclusione, la sentenza non modifica formalmente i poteri del p.m., ma ne ridefinisce la funzione sostanziale, facendolo diventare il primo presidio contro processi inutili o ingiustificati e contribuendo a un modello di giustizia più equo, efficiente e rispettoso dei diritti fondamentali.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nella mediazione obbligatoria l’avvocato “factotum” non può difendere e rappresentare la parte contemporaneamente</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/nella-mediazione-obbligatoria-lavvocato-factotum-non-puo-difendere-e-rappresentare-la-parte-contemporaneamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 12:40:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Si affronta un tema che negli ultimi anni ha generato non poche incertezze applicative: la partecipazione personale delle parti nella mediazione obbligatoria e i limiti del ruolo del difensore.Il caso [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Si affronta un tema che negli ultimi anni ha generato non poche incertezze applicative: la partecipazione personale delle parti nella mediazione obbligatoria e i limiti del ruolo del difensore.<br>Il caso affrontato dai giudici di legittimità riguarda la validità del tentativo di mediazione quando le parti non compaiono personalmente, ma si limitano a delegare il proprio avvocato. La Suprema Corte ribadisce un principio già affermato in precedenti situazioni, rafforzandone però la portata: nella mediazione obbligatoria è necessaria la presenza delle parti, oppure di un loro delegato sostanziale, purché distinto dal difensore.</p>



<p>La &#8220;ratio&#8221; della decisione si fonda sulla natura stessa della mediazione, che non è un mero adempimento formale, ma uno strumento volto a favorire un effettivo confronto tra i soggetti coinvolti nella lite. La presenza personale, o quantomeno di un rappresentante munito di poteri sostanziali, consente infatti di esplorare soluzioni conciliative reali, che difficilmente possono emergere attraverso una partecipazione solo “tecnica” del legale.</p>



<p>Chiaro, dunque, il passaggio in cui la Cassazione esclude la possibilità per l’avvocato di cumulare il ruolo di difensore con quello di rappresentante sostanziale della parte. Tale cumulo viene ritenuto incompatibile con la funzione della mediazione: il difensore, per sua natura, tutela una posizione giuridica in chiave contenziosa, mentre il rappresentante sostanziale deve poter disporre dei diritti oggetto di lite con margini di autonomia decisionale.</p>



<p>Ne consegue che la delega conferita al solo avvocato, priva di un’effettiva distinzione di ruoli, non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza. In tali casi, il tentativo di mediazione deve considerarsi non validamente esperito, con conseguenze rilevanti anche sul piano processuale, potendo incidere sulla procedibilità della domanda giudiziale.</p>



<p>L’ordinanza in esame, dunque, si inserisce in un filone interpretativo volto a contrastare prassi meramente elusive dell’obbligo di mediazione. Il messaggio è chiaro: la mediazione non può essere ridotta a un passaggio burocratico, ma richiede un coinvolgimento autentico delle parti. Solo così essa può assolvere alla funzione deflattiva e conciliativa che il legislatore le ha attribuito.</p>
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		<title>Ho sentito parlare di una nuova legge contro gli occupanti abusivi di alloggi: cosa c&#8217;è di vero?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-sentito-parlare-di-una-nuova-legge-contro-gli-occupanti-abusivi-di-alloggi-cosa-ce-di-vero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alloggi abusivi]]></category>
		<category><![CDATA[legge alloggi abusivi]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia commenta la novità prospettata, cercando di evidenziare gli aspetti positivi e le perplessità sollevate da alcuni operatori del settore. Il disegno di legge sul cosiddetto “sfratto lampo” [...]]]></description>
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<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia commenta la novità prospettata, cercando di evidenziare gli aspetti positivi e le perplessità sollevate da alcuni operatori del settore.</strong></p>



<p>Il disegno di legge sul cosiddetto “sfratto lampo” si inserisce nel solco di una crescente esigenza di tutela della proprietà immobiliare, ma al contempo solleva interrogativi delicati sul piano sociale, specie in relazione alla morosità incolpevole. L’intervento normativo mira a ridurre drasticamente i tempi di rilascio degli immobili sia nei casi di occupazione abusiva sia in presenza di mancato pagamento del canone, introducendo procedure accelerate e semplificate.</p>



<p>Per quanto riguarda le occupazioni senza titolo, il ddl prevede un iter giudiziario snello che consenta al proprietario di ottenere in tempi brevi un provvedimento esecutivo, limitando gli spazi per opposizioni dilatorie. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare fenomeni di illegalità diffusa che, soprattutto nelle grandi città, incidono in modo significativo sulla disponibilità del patrimonio immobiliare e sulla fiducia dei proprietari nel mercato delle locazioni.</p>



<p>Più complesso è il discorso relativo alla morosità incolpevole, ossia quella determinata da eventi indipendenti dalla volontà dell’inquilino, come perdita del lavoro, malattia o crisi economiche improvvise. Il disegno di legge, pur mantenendo una distinzione formale tra morosità colpevole e incolpevole, introduce comunque meccanismi accelerati anche per questi casi, suscitando perplessità tra gli operatori del diritto e le associazioni di tutela sociale.</p>



<p>Il rischio evidenziato è quello di comprimere eccessivamente il diritto all’abitazione, soprattutto in assenza di adeguate misure compensative. In tal senso, il ddl richiama l’esigenza di rafforzare strumenti di sostegno pubblico, come fondi di garanzia per gli affitti e contributi straordinari, ma non sempre definisce con chiarezza tempi e modalità di intervento. Ne deriva una possibile frizione tra l’efficienza del sistema giudiziario e la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.</p>



<p>Dal punto di vista procedurale, l’introduzione dello “sfratto lampo” comporterebbe una riduzione dei termini per la convalida e l’esecuzione, nonché una maggiore discrezionalità del giudice nel valutare la fondatezza delle opposizioni. Tuttavia, proprio questa compressione dei tempi potrebbe incidere sul diritto di difesa, rendendo più difficile per l’inquilino dimostrare la propria condizione di difficoltà.</p>



<p>Il disegno di legge rappresenta un tentativo di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato la tutela della proprietà e la certezza dei rapporti giuridici, dall’altro la salvaguardia del diritto all’abitare. La sua efficacia dipenderà in larga misura dalla capacità del legislatore di accompagnare le misure repressive con adeguati strumenti di sostegno sociale, evitando che la velocità delle procedure si traduca in un aggravamento delle difficoltà economiche.</p>
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		<item>
		<title>Una parte del ballatoio la chiudo con un cancello ma resta condominiale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/una-parte-del-ballatoio-la-chiudo-con-un-cancello-ma-resta-condominiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[art. 1102 c.c]]></category>
		<category><![CDATA[ballatoio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La sentenza interviene su uno dei temi più frequenti nella vita condominiale: l’uso delle parti comuni e i limiti entro cui il singolo condomino può spingersi senza comprimere i diritti [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La sentenza interviene su uno dei temi più frequenti nella vita condominiale: l’uso delle parti comuni e i limiti entro cui il singolo condomino può spingersi senza comprimere i diritti altrui.</p>



<p>Il caso trae come spesso origine da una controversia relativa all’utilizzo di una porzione di bene comune, (tipicamente cortili, androni o spazi di passaggio), che uno dei condomini inizia a sfruttare in modo più intenso rispetto agli altri, suscitando opposizioni. La questione giuridica ruotava attorno all’interpretazione dell’art. 1102 c.c., che consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso.</p>



<p>Gli “ermellini” adottano una soluzione definita “salomonica”, evitando sia un divieto assoluto sia un via libera indiscriminato. La Corte, infatti, riconosce che un uso più intenso del bene comune è legittimo, anche se non identico a quello degli altri condomini, purché resti compatibile con la funzione del bene e non si traduca in una sostanziale esclusione degli altri.</p>



<p>Nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto che l’utilizzo contestato non dovesse essere completamente vietato, ma neppure potesse proseguire senza limiti: è quindi necessario un bilanciamento concreto, da valutare caso per caso, che tenga conto della struttura del bene, delle esigenze degli altri condomini e dell’effettiva incidenza dell’uso “rafforzato”.</p>



<p>Il principio che emerge è chiaro: il condominio non è un sistema di utilizzi rigidamente identici, ma uno spazio di convivenza regolata. L’uguaglianza tra i condomini non significa uniformità assoluta, bensì pari possibilità di godimento. Quando l’uso di uno diventa invasivo o riduce in modo apprezzabile quello degli altri, scatta il limite.</p>



<p>La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata, ma ne precisa i contorni applicativi, invitando i giudici di merito a privilegiare soluzioni equilibrate rispetto a posizioni estreme. In questo senso, la scelta “salomonica” rappresenta un approccio pragmatico: non tanto stabilire chi abbia torto o ragione in modo netto, quanto individuare un punto di equilibrio sostenibile tra interessi contrapposti. Per i condomini, il messaggio è evidente: l’iniziativa individuale è ammessa, ma deve sempre confrontarsi con il diritto degli altri. E, soprattutto, le controversie non si risolvono con automatismi, bensì attraverso una valutazione concreta dell’impatto dell’uso sul bene comune e sulla collettività condominiale.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione, svolta sui rapporti tra coniugi: “Non tutte le somme sono donazioni, possono essere prestiti da restituire”</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-svolta-sui-rapporti-tra-coniugi-non-tutte-le-somme-sono-donazioni-possono-essere-prestiti-da-restituire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La sentenza della Suprema Corte introduce un rilevante mutamento in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, con particolare riferimento alle spese sostenute durante il matrimonio a favore dell’altro.Per lungo tempo, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La sentenza della Suprema Corte introduce un rilevante mutamento in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, con particolare riferimento alle spese sostenute durante il matrimonio a favore dell’altro.<br />Per lungo tempo, l’orientamento prevalente ha ritenuto che le attribuzioni economiche tra coniugi, specie se inserite nel contesto della vita matrimoniale, fossero assistite da una presunzione di gratuità. In altre parole, si dava per scontato che tali esborsi rientrassero nei doveri di solidarietà coniugale e, quindi, non fossero ripetibili, salvo prova contraria particolarmente rigorosa. Questo schema finiva per porre a carico di chi chiedeva la restituzione un onere probatorio gravoso, spesso difficile da assolvere.<br />La pronuncia in esame segna un’inversione di rotta. La Corte chiarisce che la presunzione di gratuità non può operare in modo automatico e indiscriminato, soprattutto quando le somme erogate eccedano in maniera significativa i limiti della normale contribuzione alla vita familiare. In tali ipotesi, viene meno l’assunto secondo cui ogni attribuzione patrimoniale sarebbe giustificata dal vincolo coniugale.<br />Il passaggio più innovativo riguarda proprio il riparto dell’onere della prova: non è più il coniuge che chiede la restituzione a dover dimostrare in modo stringente l’esistenza di un accordo restitutorio, ma spetta piuttosto a chi ha ricevuto le somme provare che esse erano giustificate da finalità di solidarietà familiare. Si assiste dunque a una vera e propria inversione dell’onere probatorio, che ridimensiona la tradizionale tutela accordata alla presunzione di liberalità tra coniugi.<br />La Corte precisa che il discrimine va individuato nel concetto di “normalità” delle spese rispetto al tenore di vita della coppia e alle concrete modalità della convivenza. Le spese ordinarie, legate al rapporto familiare, restano irripetibili; diversamente, quelle di importo rilevante o destinate a soddisfare interessi esclusivamente personali dell’altro coniuge possono dar luogo a un obbligo di restituzione, in assenza di prova contraria.<br />La decisione assume una portata dirompente: supera un orientamento consolidato e impone una valutazione più attenta della causa concreta delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi. Ne deriva un rafforzamento della tutela di chi ha sostenuto esborsi significativi, evitando che il richiamo generico ai doveri matrimoniali si traduca in un ingiustificato sacrificio economico.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il giudizio dei docenti non è sindacabile nel merito, salvo vizi procedurali</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-giudizio-di-docenti-non-e-sindacabile-nel-merito-salvo-vizi-procedurali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[bocciatura studenti]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[diritto scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[discrezionalità tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[giudice amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio studenti]]></category>
		<category><![CDATA[motivazione consiglio di classe]]></category>
		<category><![CDATA[non ammissione classe successiva]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza 1769/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[TAR Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[valutazioni scolastiche]]></category>
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					<description><![CDATA[La pronuncia affronta un tema ricorrente nel contenzioso scolastico: la legittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva e i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni didattiche. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La pronuncia affronta un tema ricorrente nel contenzioso scolastico: la legittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva e i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni didattiche. Il caso trae origine dal ricorso proposto dalla famiglia di uno studente avverso il provvedimento del consiglio di classe che ne aveva disposto la non ammissione. Le doglianze si concentravano, da un lato, su presunti vizi procedurali (difetto di motivazione, mancata considerazione di elementi favorevoli, irregolarità nella verbalizzazione) e, dall’altro, sull’asserita illogicità e sproporzione del giudizio finale rispetto al percorso scolastico dell’alunno.</p>



<p>Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, ribadendo un principio consolidato: la valutazione degli studenti rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione scolastica. Ciò significa che il giudice può intervenire solo in presenza di errori manifesti, illogicità evidenti o violazioni procedurali rilevanti, ma non può sostituirsi ai docenti nel merito delle scelte valutative. Nel caso di specie, il collegio ha rilevato come il giudizio di non ammissione fosse adeguatamente motivato, fondato su una pluralità di insufficienze gravi e su un percorso didattico caratterizzato da carenze persistenti, non colmate nonostante gli interventi di recupero attivati.</p>



<p>Particolare rilievo è stato attribuito alla documentazione scolastica: verbali del consiglio di classe, schede di valutazione e relazioni dei docenti hanno evidenziato un quadro coerente e non contraddittorio. Il TAR ha sottolineato come la motivazione possa anche essere sintetica, purché consenta di comprendere l’iter logico seguito dall’organo collegiale. Non è quindi necessario un livello di dettaglio analitico su ogni singola disciplina, se il complesso degli atti rende chiaro il giudizio complessivo. Quanto alle ragioni del ricorso, esse si inseriscono in una prassi diffusa: le famiglie tendono a impugnare le bocciature soprattutto quando ritengono che non siano stati adeguatamente valorizzati i progressi dell’alunno o che la scuola non abbia predisposto sufficienti strumenti di supporto. Tuttavia, come ribadito anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, tali elementi non sono di per sé decisivi se non accompagnati da evidenti profili di illegittimità.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Essere mamma, tra diritti e ostacoli: cosa prevede oggi la legge per le lavoratrici madri in Italia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/essere-mamma-tra-diritti-e-ostacoli-cosa-prevede-oggi-la-legge-per-le-lavoratrici-madri-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 22:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratrici madri]]></category>
		<category><![CDATA[mamme lavoratrici]]></category>
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					<description><![CDATA[In Italia la maternità continua a rappresentare uno dei principali fattori di disuguaglianza nel mondo del lavoro. Se da una parte negli ultimi anni sono state introdotte nuove misure a [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In Italia la maternità continua a rappresentare uno dei principali fattori di disuguaglianza nel mondo del lavoro. Se da una parte negli ultimi anni sono state introdotte nuove misure a sostegno delle famiglie, dall’altra molte donne continuano a lasciare il lavoro dopo la nascita di un figlio o a subire forti penalizzazioni economiche e professionali.</p>



<p>Secondo gli ultimi dati diffusi da Save the Children, nel 2026 lavora appena il 58,2% delle madri con figli piccoli, mentre l’occupazione maschile resta nettamente più alta. </p>



<p>Negli ultimi anni il Governo ha rafforzato alcuni strumenti previsti dal Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001). Tra le novità più importanti c’è il potenziamento del congedo parentale: con la Legge di Bilancio 2025, infatti, tre mesi di congedo possono essere retribuiti fino all’80% dello stipendio, contro il tradizionale 30%. La misura vale per i genitori lavoratori dipendenti e mira a favorire una maggiore condivisione della cura familiare. </p>



<p>Resta inoltre in vigore il diritto al congedo parentale fino ai 12 anni del figlio, con tutela contro licenziamenti e discriminazioni sul lavoro. </p>



<p>Sul fronte economico, una delle misure più discusse è il cosiddetto “Bonus mamme”, introdotto con la Legge di Bilancio 2024 e poi modificato nel 2025. Attualmente prevede agevolazioni contributive e un’integrazione economica per le lavoratrici madri con due o più figli e redditi inferiori a 40mila euro annui. </p>



<p>Tuttavia, sindacati e associazioni sottolineano come gli interventi restino insufficienti rispetto ai problemi strutturali: salari più bassi, precarietà, carenza di asili nido e difficoltà nel conciliare tempi di vita e lavoro. In molte realtà italiane, soprattutto nel Mezzogiorno, diventare madre continua ancora oggi a significare rinunciare alla carriera o all’indipendenza economica.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: «No a perquisizioni digitali indiscriminate sui cellulari, serve proporzionalità e motivazione specifica»</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-no-a-perquisizioni-digitali-indiscriminate-sui-cellulari-serve-proporzionalita-e-motivazione-specifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione penale]]></category>
		<category><![CDATA[Dati digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti fondamentali]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[Investigazioni]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[procedura penale]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Sequestro cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[Questa pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta al bilanciamento tra esigenze investigative e tutela della sfera privata, con particolare riferimento al sequestro dei telefoni cellulari. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Questa pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta al bilanciamento tra esigenze investigative e tutela della sfera privata, con particolare riferimento al sequestro dei telefoni cellulari. Il principio affermato è netto: l’acquisizione integrale di uno smartphone non può essere considerata un atto automatico, ma deve rispondere a criteri di stretta necessità e proporzionalità rispetto al reato contestato.</p>



<p>La Corte sottolinea come il telefono cellulare rappresenti oggi un contenitore estremamente ampio di dati personali, spesso non pertinenti all’indagine: conversazioni, fotografie, contenuti sensibili e informazioni relative alla vita privata. Proprio per questa natura “onnicomprensiva”, il sequestro indiscriminato del dispositivo si traduce in una compressione significativa dei diritti fondamentali della persona, tra cui la riservatezza e la libertà di comunicazione.</p>



<p>Di conseguenza, il provvedimento di sequestro deve essere sorretto da una motivazione puntuale che individui quali specifici dati si intendono ricercare e per quali ragioni essi risultino indispensabili ai fini probatori. Non è sufficiente un generico riferimento alla possibilità che nel dispositivo siano contenute informazioni utili: occorre invece una correlazione concreta tra il contenuto ricercato e il fatto di reato.<br>La Cassazione chiarisce inoltre che, laddove sia possibile, l’autorità giudiziaria deve privilegiare modalità meno invasive, come l’estrazione mirata dei dati pertinenti, evitando il trattenimento prolungato del dispositivo. Il sequestro “esplorativo”, volto cioè a una ricerca indiscriminata di elementi a carico, viene così esplicitamente censurato.</p>



<p>La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto il profilo procedurale: la difesa può contestare la legittimità del sequestro quando esso risulti sproporzionato o privo di adeguata delimitazione dell’oggetto dell’indagine probatoria. In tal senso, la decisione rafforza gli strumenti di controllo giurisdizionale sugli atti invasivi.</p>



<p>La sentenza ribadisce un principio di civiltà giuridica: l’efficacia dell’azione penale non può prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali ed il sequestro del cellulare è legittimo solo quando rappresenta uno strumento realmente indispensabile per accertare fatti specifici, e non una scorciatoia investigativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ho pubblicato in rete varie fotografie dei miei figli minorenni ma mio marito si è opposto: è un comportamento lecito?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ho-pubblicato-in-rete-varie-fotografie-dei-miei-figli-minorenni-ma-mio-marito-si-e-opposto-e-un-comportamento-lecito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato labonia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie minori]]></category>
		<category><![CDATA[scelte immagine]]></category>
		<category><![CDATA[social minori]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito, che coinvolge la tranquillità familiare in merito alle scelte di immagine. La pubblicazione di fotografie di figli minori sui social network o su siti [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito, che coinvolge la tranquillità familiare in merito alle scelte di immagine.</strong></p>



<p>La pubblicazione di fotografie di figli minori sui social network o su siti web pone una questione giuridica sempre più rilevante: la necessità di una scelta univoca e condivisa da parte di entrambi i genitori. Non si tratta solo di una buona prassi educativa, ma di un vero e proprio obbligo giuridico che discende dall’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.</p>



<p>Nel nostro ordinamento, infatti, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo. La diffusione di immagini dei minori in rete rientra pienamente tra queste scelte, poiché incide su diritti fondamentali della persona, quali la riservatezza, l’identità personale e la protezione dei dati. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la pubblicazione non può essere considerata un atto di ordinaria amministrazione, soprattutto per la sua potenziale irreversibilità.</p>



<p>Il consenso di entrambi i genitori, dunque, è necessario. In caso di disaccordo, non è legittimo che uno dei due proceda unilateralmente alla pubblicazione. In tali situazioni, la questione può essere rimessa al giudice, che valuterà l’interesse superiore del minore. Non è raro che i tribunali dispongano la rimozione delle immagini già pubblicate o vietino ulteriori diffusioni, anche con provvedimenti d’urgenza. I rischi connessi alla pubblicazione online sono molteplici. In primo luogo, vi è la perdita di controllo sull’immagine: una volta immessa in rete, la fotografia può essere condivisa, modificata o utilizzata da terzi senza autorizzazione. Questo espone il minore a possibili abusi, tra cui fenomeni di pedopornografia o utilizzi distorti dell’immagine.</p>



<p>Un ulteriore profilo riguarda il cosiddetto “diritto all’oblio”. Il minore, crescendo, potrebbe non riconoscersi nei contenuti pubblicati dai genitori e subire un pregiudizio alla propria identità digitale. La creazione di un’impronta online precoce e non consensuale può incidere anche sullo sviluppo della personalità e sulle relazioni sociali future. Non va poi sottovalutato il rischio di cyberbullismo: immagini innocue nel contesto familiare possono essere decontestualizzate e diventare oggetto di scherno o derisione. Inoltre, la diffusione di dettagli sulla vita privata può facilitare fenomeni di adescamento o violazioni della sicurezza personale. </p>



<p>Alla luce di tali criticità, emerge con chiarezza l’importanza di un approccio prudente e condiviso. I genitori sono chiamati a bilanciare il desiderio di condividere momenti della vita familiare con la necessità di tutelare i diritti dei figli. La scelta di pubblicare immagini non può essere impulsiva né unilaterale: richiede consapevolezza, accordo reciproco e, soprattutto, attenzione all’interesse del minore, che deve restare il criterio guida in ogni decisione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un esercizio pubblico mi ha rifiutato un pagamento con monetine: è un comportamento lecito?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/un-esercizio-pubblico-mi-ha-rifiutato-un-pagamento-con-monetine-e-un-comportamento-lecito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[monetine pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagare con le monete]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Ormai i centesimi di euro vengono considerati solo un fastidio: ma la legge cosa dispone? Ce lo spiega il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia. Il pagamento in contanti con monete di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Ormai i centesimi di euro vengono considerati solo un fastidio: ma la legge cosa dispone? Ce lo spiega il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia.</strong></p>



<p>Il pagamento in contanti con monete di piccolo taglio, in particolare i centesimi di euro, è un tema che genera spesso discussioni tra consumatori ed esercenti. La domanda è semplice solo in apparenza: si possono rifiutare i centesimi oppure no?</p>



<p>Dal punto di vista giuridico, la risposta parte da un principio fondamentale: le monete in euro, comprese quelle da 1 e 2 centesimi, hanno corso legale in tutti i Paesi dell’area euro. Ciò significa che, in linea generale, rappresentano un mezzo di pagamento valido e idoneo ad estinguere un debito.<br>Tuttavia, questo principio non è assoluto.</p>



<p>La normativa europea, in particolare una raccomandazione della Commissione del 2010, stabilisce che il creditore non è obbligato ad accettare più di 50 monete per un singolo pagamento. Questo limite si applica indipendentemente dal valore delle monete stesse: dunque, anche se si tratta di centesimi, il pagamento può essere legittimamente rifiutato se supera tale soglia. La ratio è evidente: evitare disagi operativi e rallentamenti nelle transazioni, soprattutto in ambito commerciale.</p>



<p>In Italia, non esiste una norma che imponga agli esercenti di accettare sempre e comunque pagamenti in contanti di qualsiasi composizione. Anzi, è generalmente riconosciuta la possibilità di rifiutare modalità di pagamento che risultino eccessivamente gravose o poco pratiche, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.</p>



<p>Un ulteriore elemento da considerare riguarda la prassi commerciale. Molti negozi espongono cartelli con cui dichiarano di non accettare pagamenti in monete di piccolo taglio oltre una certa quantità. Questa indicazione, se resa nota al cliente prima della conclusione dell’acquisto, rafforza la legittimità del rifiuto. Diversamente, un rifiuto improvviso potrebbe essere contestato, soprattutto se il cliente non dispone di altri mezzi di pagamento.</p>



<p>Va poi ricordato che, a partire dal 2018, in Italia è stata introdotta una regola di arrotondamento per i pagamenti in contanti: il totale dello scontrino viene arrotondato ai 5 centesimi più vicini. Ciò ha ridotto significativamente l’uso delle monete da 1 e 2 centesimi, pur senza eliminarle dalla circolazione né privarle del loro valore legale.</p>



<p>Per concludere, i centesimi di euro sono a tutti gli effetti moneta legale, ma il loro utilizzo incontra limiti pratici e giuridici. Il rifiuto è possibile quando il pagamento avviene con un numero eccessivo di monete, mentre resta doveroso accettarle entro soglie ragionevoli. Come spesso accade, l’equilibrio tra diritti e esigenze pratiche si gioca sul terreno della proporzionalità e del buon senso.</p>
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		<title>Spesso si paventa l’entrata in guerra dell’Italia: ma a chi competerebbe la decisione?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/spesso-si-paventa-lentrata-in-guerra-dellitalia-ma-a-chi-competerebbe-la-decisione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quali sono le normative vigenti, relative ad un evento che tutti auspichiamo non debba mai più avvenire! Nel sistema costituzionale italiano, l’eventuale ingresso in guerra [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega quali sono le normative vigenti, relative ad un evento che tutti auspichiamo non debba mai più avvenire!</p>



<p>Nel sistema costituzionale italiano, l’eventuale ingresso in guerra non è una decisione rimessa a un solo organo, ma il risultato di un equilibrio tra poteri dello Stato, delineato in modo preciso dalla Costituzione italiana. Il punto di partenza è l’articolo 11, che sancisce il ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Questa norma non esclude in assoluto l’uso della forza, ma lo limita a ipotesi compatibili con il diritto internazionale, come la legittima difesa o la partecipazione a missioni autorizzate in ambito sovranazionale.</p>



<p>La decisione formale di deliberare lo stato di guerra spetta alle Camere, ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione: è dunque il Parlamento, espressione della sovranità popolare, a conferire al Governo i poteri necessari. Si tratta di una riserva di competenza particolarmente forte, che riflette la volontà dei Costituenti di evitare derive autoritarie e concentrazioni di potere in materia così delicata.</p>



<p>Il ruolo del Governo, tuttavia, è centrale nella fase politica e operativa. L’esecutivo valuta il contesto internazionale, assume iniziative diplomatiche e, nei casi urgenti, può adottare atti immediati, che dovranno però essere sottoposti al vaglio parlamentare. In pratica, la scelta politica nasce spesso in seno al Governo, ma necessita della legittimazione delle Camere.</p>



<p>Un ulteriore attore è il Presidente della Repubblica, cui l’articolo 87 attribuisce il comando delle Forze armate e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento. La funzione presidenziale è di garanzia: non decide in autonomia l’ingresso in guerra, ma assicura il rispetto della Costituzione e l’equilibrio tra i poteri.</p>



<p>Nella prassi contemporanea, poi, il tema si intreccia con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, in particolare nell’ambito della NATO e dell’Unione Europea. Le missioni militari all’estero, spesso qualificate come operazioni di pace o di stabilizzazione, non vengono formalmente definite “guerra”, ma richiedono comunque un coinvolgimento parlamentare attraverso autorizzazioni e rifinanziamenti periodici.</p>



<p>In definitiva, l’ordinamento italiano costruisce un sistema di pesi e contrappesi: il Governo propone e gestisce, il Parlamento decide e controlla, il Presidente della Repubblica garantisce. L’ingresso in guerra, proprio per la sua gravità, non può essere il frutto di una scelta unilaterale, ma richiede una convergenza istituzionale che riflette i principi democratici e pacifisti su cui si fonda la Repubblica.</p>



<p>Fonte foto <a href="https://initalia.virgilio.it/piano-riarmo-italia-quanti-soldati-esercito-102479/amp">https://initalia.virgilio.it/piano-riarmo-italia-quanti-soldati-esercito-102479/amp</a></p>
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		<title>“Ti boccio” detto in classe: richiamo educativo o abuso? Quando la frase del docente può diventare reato</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/ti-boccio-detto-in-classe-richiamo-educativo-o-abuso-quando-la-frase-del-docente-puo-diventare-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[abuso di mezzi di correzione]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[bocciatura]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto scolastico]]></category>
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		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito, nel rispetto totale delle figure di docenti ed alunni, che devono sempre agire in simbiosi. Nel linguaggio scolastico, espressioni come “ti boccio” vengono spesso [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia risponde al quesito, nel rispetto totale delle figure di docenti ed alunni, che devono sempre agire in simbiosi.</p>



<p>Nel linguaggio scolastico, espressioni come “ti boccio” vengono spesso utilizzate per richiamare l’attenzione dell’alunno o sottolinearne il rendimento insufficiente. Tuttavia, quando tale frase viene reiterata, pronunciata in modo umiliante o inserita in un contesto di pressione psicologica, può assumere una valenza ben diversa, fino a integrare ipotesi di rilievo penale secondo l’orientamento della Corte di Cassazione.</p>



<p>La giurisprudenza ha chiarito che il discrimine non risiede nella frase in sé, ma nelle modalità e nel contesto in cui viene pronunciata. Il docente, infatti, esercita un potere educativo e valutativo che deve sempre essere improntato a criteri di correttezza, proporzionalità e rispetto della dignità dello studente. Se l’espressione “ti boccio” diventa uno strumento di mortificazione sistematica, reiterato nel tempo e rivolto a colpire la persona più che a valutare il profitto, si può configurare il reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina.</p>



<p>Tale fattispecie, prevista dall’art. 571 c.p., si realizza quando il soggetto investito di un ruolo educativo eccede nei mezzi correttivi, arrecando un danno morale o psicologico all’allievo. La Cassazione ha più volte ribadito che l’insegnante non può utilizzare forme di pressione o minaccia che travalichino la funzione educativa, soprattutto se idonee a generare ansia, paura o svilimento.</p>



<p>In casi più gravi, laddove la condotta sia caratterizzata da sistematicità e intenzionalità vessatoria, si può arrivare a ipotizzare il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), tipicamente configurabile nei rapporti di autorità, tra cui quello scolastico. In questo scenario, la reiterazione della frase “ti boccio” potrebbe assumere il valore di una vera e propria strategia persecutoria, specie se accompagnata da altri comportamenti denigratori o discriminatori.</p>



<p>Va esclusa, invece, ogni rilevanza penale quando l’espressione rientra in un legittimo richiamo al rendimento scolastico, privo di intento offensivo e non reiterato in modo ossessivo. La bocciatura è infatti un esito possibile e legittimo del percorso educativo, e il docente ha il dovere di comunicarne il rischio all’alunno.</p>



<p>Il punto centrale resta dunque l’equilibrio tra funzione educativa e tutela della dignità dello studente. La scuola non è solo luogo di apprendimento, ma anche ambiente di crescita personale, nel quale il rispetto reciproco rappresenta un principio imprescindibile. Quando questo equilibrio si rompe, anche una frase apparentemente innocua può trasformarsi in un comportamento giuridicamente censurabile.</p>
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		<title>Matrimonio “truffa” e 13 anni per il divorzio: da Teggiano l&#8217;appello a Mattarella per accorciare i tempi della giustizia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/matrimonio-truffa-e-13-anni-per-il-divorzio-da-teggiano-lappello-a-mattarella-per-accorciare-i-tempi-della-giustizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Teggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Vallo di Diano]]></category>
		<category><![CDATA[agnese di sarli]]></category>
		<category><![CDATA[donna truffata matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[teggiano]]></category>
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					<description><![CDATA[Un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per riformare le norme sul matrimonio e ridurre i tempi della giustizia civile. A scrivere è Agnese Di Sarli, originaria di Teggiano, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per riformare le norme sul matrimonio e ridurre i tempi della giustizia civile. A scrivere è Agnese Di Sarli, originaria di Teggiano, che denuncia una vicenda personale durata oltre tredici anni. </p>



<p>Al centro della storia &#8211; <em><a href="https://www.ansa.it/campania/notizie/2026/05/04/13-anni-per-divorziare-dopo-un-matrimonio-truffa-appello-a-mattarella_b32d4a30-ee4a-4627-aff7-3a487dcd78dd.html?fbclid=IwY2xjawRlZO1leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeiFE2lToFaonuVa3oJkD9tDf9IAT3hIis57yhq-7cunvU5qWGXvAKyi1sV0E_aem_iuMnXMvTyxez9rUF0TUAjQ" data-type="link" data-id="https://www.ansa.it/campania/notizie/2026/05/04/13-anni-per-divorziare-dopo-un-matrimonio-truffa-appello-a-mattarella_b32d4a30-ee4a-4627-aff7-3a487dcd78dd.html?fbclid=IwY2xjawRlZO1leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeiFE2lToFaonuVa3oJkD9tDf9IAT3hIis57yhq-7cunvU5qWGXvAKyi1sV0E_aem_iuMnXMvTyxez9rUF0TUAjQ">riportata in un articolo dall&#8217;Ansa</a></em> &#8211; un matrimonio celebrato nel 2011 e rivelatosi, secondo quanto riferito, una truffa. Il marito, che si fingeva dirigente della Polizia di Stato, fu arrestato nel 2012 a Roma al termine delle indagini della Squadra Mobile.</p>



<p>Dalla vicenda è nato anche il libro “Rosso Amarone”, in cui Di Sarli racconta la propria esperienza con l’obiettivo di sensibilizzare su casi analoghi. Sul piano giudiziario, l’iter si è concluso solo nel 2024 con il divorzio, arrivato dopo un percorso definito “lungo e complesso”, aggravato anche dall’irreperibilità dell’ex coniuge.</p>



<p>“Ci sono voluti 13 lunghissimi anni per uscire dall’incubo”, scrive la donna, sottolineando le conseguenze personali della vicenda: “In questi anni mi è stata negata la possibilità di avere un figlio”.</p>



<p>Nel mirino la normativa civile italiana, in particolare l’articolo 122 del codice civile del 1942, ritenuto ormai inadeguato. Secondo Di Sarli, la norma non contemplerebbe pienamente casi di inganno o violenza morale nel matrimonio e non consentirebbe una rapida nullità del vincolo.</p>



<p>Nel suo appello, l’autrice mette a confronto il sistema civile con quello ecclesiastico, osservando come il diritto canonico si sia aggiornato nel tempo, a differenza della normativa civile.</p>



<p>Non è la prima iniziativa della donna: già nel 2014 aveva scritto all’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Oggi rinnova la richiesta di una riforma del diritto di famiglia, sollecitando un intervento delle istituzioni.</p>



<p>Foto: Ansa</p>
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		<title>Vincite in TV: quanto resta davvero? L’avvocato spiega tasse e sorprese</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/vincite-in-tv-quanto-resta-davvero-lavvocato-spiega-tasse-e-sorprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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		<category><![CDATA[ritenuta alla fonte]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione premi]]></category>
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		<category><![CDATA[vincite tv]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci dimostra che, come sempre, non è tutto oro quel che brilla, e ci spiega le regole del gioco! Nel nostro ordinamento le vincite conseguite nei programmi [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci dimostra che, come sempre, non è tutto oro quel che brilla, e ci spiega le regole del gioco!</p>



<p>Nel nostro ordinamento le vincite conseguite nei programmi televisivi (quiz, talent show, game show) sono disciplinate da una normativa fiscale piuttosto chiara, che le inquadra tra i cosiddetti “redditi diversi”.</p>



<p>La base giuridica si rinviene principalmente:<br />nell’art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR, che include tra i redditi diversi i premi e le vincite;<br />nell’art. 30 del D.P.R. 600/1973, che disciplina le modalità di tassazione alla fonte.<br />Tali norme stabiliscono che le somme vinte in trasmissioni televisive, indipendentemente dal fatto che derivino da abilità o fortuna, sono soggette a imposizione fiscale immediata.</p>



<p>Per i premi televisivi si applica una ritenuta alla fonte del 20%, con caratteristiche ben precise:<br />è a titolo d’imposta (quindi definitiva);<br />è sostitutiva dell’IRPEF;<br />viene trattenuta direttamente dall’emittente o dalla società organizzatrice.<br />Ciò significa che il vincitore:<br />riceve già l’importo netto;<br />non deve dichiarare la vincita nella dichiarazione dei redditi.<br />Esempio: su una vincita di 10.000 euro, il concorrente percepisce 8.000 euro netti, mentre 2.000 euro vengono versati allo Stato.</p>



<p>La società che organizza il programma (es. rete televisiva) agisce come sostituto d’imposta, cioè:<br />trattiene la tassa;<br />la versa all’Erario;<br />assolve tutti gli obblighi fiscali connessi.<br />Questo sistema semplifica notevolmente la posizione del vincitore.</p>



<p>Tradizionalmente, molti programmi non erogano denaro ma gettoni d’oro. Questo comporta ulteriori effetti fiscali:<br />applicazione dell’IVA (22%) sull’acquisto dell’oro;<br />riduzione del valore reale in caso di conversione in denaro.<br />Di fatto, il premio effettivamente incassato può risultare sensibilmente inferiore rispetto al valore nominale annunciato in TV.<br />Negli ultimi anni, tuttavia, alcune trasmissioni stanno passando al pagamento diretto in denaro proprio per evitare tali complicazioni.</p>



<p>È importante distinguere le differenze tra<br />giochi televisivi, con ritenuta 20% rispetto a<br />lotterie e simili, con ritenuta generalmente del 10%!</p>



<p>La normativa italiana prevede un sistema semplice e immediato: le vincite nei programmi televisivi sono tassate direttamente alla fonte, senza ulteriori adempimenti per il vincitore.</p>



<p>In buona sostanza, tra ritenuta fiscale e possibili costi legati ai gettoni d’oro, il premio reale può risultare anche molto inferiore rispetto alla cifra pubblicizzata, dimostrando come il “montepremi” televisivo sia sempre da considerare al lordo delle imposte.</p>
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		<item>
		<title>Litigio e minacce di diffusione di video intimi: cosa prevede la legge e quali reati si configurano</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/litigio-e-minacce-di-diffusione-di-video-intimi-cosa-prevede-la-legge-e-quali-reati-si-configurano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale]]></category>
		<category><![CDATA[minacce]]></category>
		<category><![CDATA[revenge porn]]></category>
		<category><![CDATA[violenza psicologica]]></category>
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					<description><![CDATA[Al giorno d&#8217;oggi non si scherza con questo argomento, come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia con il suo commento. La minaccia di diffondere in rete video intimi della propria partner, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Al giorno d&#8217;oggi non si scherza con questo argomento, come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia con il suo commento.</em></p>



<p>La minaccia di diffondere in rete video intimi della propria partner, soprattutto se pronunciata al culmine di un litigio, non è una semplice espressione di rabbia, ma può integrare una precisa ipotesi di reato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito come tali condotte assumano rilevanza penale già nella fase della minaccia, anche prima che la diffusione avvenga concretamente.</p>



<p>Il riferimento normativo principale è l’art. 612 c.p., che punisce il reato di minaccia, aggravato quando è idoneo a incutere un serio timore nella vittima. Nel caso specifico, la prospettazione di rendere pubblici contenuti intimi – per loro natura destinati a rimanere nella sfera privata – rappresenta una forma di pressione particolarmente incisiva, capace di ledere dignità, reputazione e libertà morale della persona offesa.</p>



<p>A ciò si affianca l’art. 612-ter c.p., introdotto per contrastare il fenomeno del cosiddetto “revenge porn”. La norma punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che anche la sola minaccia di diffusione può essere penalmente rilevante, soprattutto quando è finalizzata a ottenere un comportamento dalla vittima (ad esempio, continuare la relazione o evitare la rottura). In tali casi, la condotta può sfociare anche nel più grave reato di estorsione (art. 629 c.p.), se accompagnata da una richiesta o da una costrizione.</p>



<p>La giurisprudenza sottolinea inoltre che il contesto relazionale non attenua la gravità del fatto. Anzi, il fatto che i contenuti siano stati acquisiti nell’ambito di un rapporto di fiducia rende la minaccia ancora più odiosa, perché sfrutta un’intimità condivisa per esercitare un potere ricattatorio. Non rileva, dunque, che i video siano stati originariamente realizzati con il consenso della partner: ciò che conta è l’uso distorto e intimidatorio che se ne intende fare.</p>



<p>Un ulteriore profilo riguarda la configurabilità di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), qualora la minaccia sia reiterata nel tempo e produca uno stato di ansia o paura nella vittima. In questo senso, la minaccia di diffusione può diventare uno strumento di controllo e sopraffazione, inserendosi in una più ampia dinamica di violenza psicologica.</p>



<p>La Cassazione conferma un orientamento rigoroso: la minaccia di pubblicare video intimi non è mai una “frase detta per rabbia”, ma una condotta che può integrare diversi reati, anche gravi. La tutela della dignità e della riservatezza personale prevale su qualsiasi giustificazione emotiva, e il diritto penale interviene già nella fase della intimidazione per prevenire conseguenze ancora più dannose.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Avvocati sempre reperibili: il CNF apre al cellulare per l’iscrizione all’albo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/avvocati-sempre-reperibili-il-cnf-apre-al-cellulare-per-liscrizione-allalbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati reperibili]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Consiglio Nazionale Forense, con questo parere, interviene su un tema apparentemente marginale ma in realtà significativo nel processo di modernizzazione della professione forense: la validità del recapito telefonico ai [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il Consiglio Nazionale Forense, con questo parere, interviene su un tema apparentemente marginale ma in realtà significativo nel processo di modernizzazione della professione forense: la validità del recapito telefonico ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati.</p>



<p>Il quesito, sollevato dal COA di Ferrara, riguardava la necessità o meno di indicare un’utenza telefonica fissa destinata all’attività professionale, oppure se potesse ritenersi sufficiente un recapito di telefonia mobile, anche coincidente con quello personale. La risposta del CNF si inserisce in un contesto normativo che, pur disciplinando i requisiti formali dell’iscrizione, non impone espressamente l’utilizzo di una linea fissa.</p>



<p>In particolare, il Consiglio richiama l’art. 17 della legge n. 247/2012 e le disposizioni attuative contenute nel d.m. n. 178/2016 e nel d.m. n. 47/2016. Tali norme si limitano a prevedere l’indicazione di un generico “recapito telefonico” o la disponibilità di una “utenza telefonica”, senza distinguere tra fisso e mobile.<br>Da ciò deriva un principio chiaro: in assenza di una prescrizione specifica, non può essere imposto un vincolo non previsto dalla legge. Il CNF afferma quindi la piena validità del recapito cellulare ai fini dell’iscrizione all’albo, anche quando esso coincida con quello ad uso personale del professionista.</p>



<p>La portata del parere va oltre la questione formale. Esso rappresenta un riconoscimento esplicito dell’evoluzione tecnologica e organizzativa della professione forense. L’idea di uno studio legale necessariamente ancorato a una sede fisica e a strumenti tradizionali, come il telefono fisso, lascia spazio a modelli più flessibili, in cui la reperibilità e l’effettività dell’esercizio professionale non dipendono più da infrastrutture statiche.</p>



<p>Naturalmente, resta fermo il dovere dell’avvocato di garantire la propria reperibilità e il corretto esercizio dell’attività, anche ai fini delle verifiche previste per l’accertamento della continuità professionale.<br>Il recapito telefonico, pur nella sua forma mobile, deve quindi essere effettivo e funzionale. Il parere segna un ulteriore passo verso la semplificazione amministrativa e l’adeguamento dell’ordinamento forense alla realtà contemporanea. Non si tratta solo di “dire addio al telefono fisso”, ma di riconoscere che la professionalità dell’avvocato si misura nella sostanza dell’attività svolta, non negli strumenti utilizzati per renderla accessibile</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinistri stradali, la Cassazione: il risarcimento del danno all’auto spetta anche senza fattura di riparazione</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sinistri-stradali-la-cassazione-il-risarcimento-del-danno-allauto-spetta-anche-senza-fattura-di-riparazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza 6471/2026]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità civile]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni auto]]></category>
		<category><![CDATA[sinistri stradali]]></category>
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					<description><![CDATA[La Suprema Corte torna su un tema molto discusso nella prassi dei sinistri stradali: la necessità o meno della fattura per ottenere il risarcimento del danno al veicolo. La decisione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Suprema Corte torna su un tema molto discusso nella prassi dei sinistri stradali: la necessità o meno della fattura per ottenere il risarcimento del danno al veicolo.</p>



<p>La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, chiarendo che il ristoro economico non è subordinato alla prova dell’avvenuta riparazione, né tantomeno alla produzione della relativa documentazione fiscale. Il principio affermato è netto: ciò che rileva è il danno in sé, accertato in via tecnica, e non il fatto che il bene sia stato effettivamente ripristinato.</p>



<p>In altre parole, il diritto al risarcimento nasce al momento del sinistro e si fonda sulla perdita patrimoniale subita, non sull’eventuale scelta del danneggiato di procedere o meno alla riparazione. La Corte valorizza dunque il ruolo della perizia, quale strumento idoneo a quantificare il pregiudizio economico. Il danno viene determinato sulla base dei costi necessari per riportare il veicolo allo stato originario, indipendentemente dall’esecuzione concreta dei lavori. </p>



<p>Pretendere la fattura significherebbe introdurre un requisito non previsto dall’ordinamento e, di fatto, limitare il diritto al risarcimento. Non è raro, infatti, che il proprietario decida di non riparare l’auto per ragioni economiche o personali, oppure di provvedere in modo diverso rispetto a quanto stimato. Ciò non incide sulla sussistenza del danno, che resta oggettivamente valutabile. Diversamente opinando, si finirebbe per subordinare il risarcimento a una scelta libera del danneggiato, snaturando la funzione compensativa della responsabilità civile.</p>



<p>L’ordinanza si pone quindi a tutela del principio di integrale ristoro del danno, evitando che formalismi probatori possano comprimere diritti sostanziali. Resta ferma, naturalmente, la necessità che il danno sia rigorosamente dimostrato, ma tale prova può essere fornita attraverso accertamenti tecnici attendibili, senza che sia indispensabile documentare la spesa effettivamente sostenuta. Si tratta di un chiarimento importante per cittadini e operatori del diritto: il risarcimento non è il rimborso di una spesa, ma la compensazione di una perdita: e la perdita, quando è certa e quantificata, merita tutela anche senza fattura.</p>
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		<title>L&#8217;eterna guerra dei condomini sul campo di battaglia delle scale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/leterna-guerra-dei-condomini-sul-campo-di-battaglia-delle-scale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[scale condominiali]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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<p>La pronuncia interviene su uno dei temi più ricorrenti, e spesso più litigiosi, della vita condominiale: il riparto delle spese per la pulizia delle scale. Una questione apparentemente banale, ma capace di generare attriti duraturi tra i condomini, specie nei fabbricati con più piani e con utilizzi differenziati delle parti comuni.</p>



<p>La Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato: le spese relative alla pulizia e manutenzione delle scale devono essere ripartite in base all’art. 1124 c.c., ossia tenendo conto sia del valore delle singole unità immobiliari (millesimi di proprietà), sia dell’altezza del piano. </p>



<p>Non si tratta, dunque, di una divisione meramente aritmetica o uguale per tutti, ma di un criterio misto che mira a bilanciare equità e utilizzo effettivo del bene comune. Il ragionamento è semplice: chi abita ai piani più alti utilizza le scale in misura maggiore rispetto a chi vive ai piani inferiori. Tuttavia, tale utilizzo non esaurisce il criterio di riparto, perché le scale restano comunque una parte comune dell’edificio, funzionale all’intero fabbricato.</p>



<p>Da qui la necessità di combinare il parametro dell’uso con quello del valore della proprietà. La Cassazione, con la pronuncia in esame, sottolinea inoltre che eventuali deroghe a tale criterio devono essere espressamente previste dal regolamento condominiale di natura contrattuale. Non è sufficiente una delibera assembleare a maggioranza per modificare i criteri legali di riparto: occorre il consenso unanime dei condomini, trattandosi di diritti individuali. </p>



<p>La decisione assume particolare rilievo nei contesti in cui si tende, per prassi o comodità, a suddividere le spese in parti uguali oppure esclusivamente in base ai millesimi. Tali soluzioni, se non supportate da un valido titolo, rischiano di essere impugnate e annullate. In definitiva, la sentenza rappresenta un ulteriore richiamo all’importanza del rispetto dei criteri legali nella gestione condominiale.</p>



<p>Le scale, simbolo quotidiano della convivenza, diventano così anche il terreno su cui si misura la capacità di equilibrio tra diritti e doveri dei singoli. Come spesso accade, è proprio nei dettagli della vita comune che si annidano le maggiori tensioni.</p>
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