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	<title>Sentenze e Giurisprudenza | Giornale del Cilento</title>
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	<description>Notizie dal Cilento. News, Cronaca, Turismo e Territorio</description>
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		<title>Patente sospesa, niente sconto dopo il percorso riparativo: la Consulta conferma lo stop</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/patente-sospesa-niente-sconto-dopo-il-percorso-riparativo-la-consulta-conferma-lo-stop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione patente]]></category>
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					<description><![CDATA[Scappare dopo aver provocato un incidente con danni alle persone comporta una conseguenza che non può essere attenuata neppure quando il conducente abbia successivamente intrapreso e concluso positivamente un percorso [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Scappare dopo aver provocato un incidente con danni alle persone comporta una conseguenza che non può essere attenuata neppure quando il conducente abbia successivamente intrapreso e concluso positivamente un percorso riparativo.</p>



<p>È il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza commentata, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 189, comma 6, e 224, comma 3, del Codice della strada.</p>



<p>Al centro della vicenda vi era un conducente al quale era stata sospesa la patente per undici mesi dopo la contestazione del reato di fuga previsto dall’articolo 189, comma 6. Il procedimento penale si era poi concluso con l’estinzione del reato a seguito dell’esito positivo del lavoro di pubblica utilità.</p>



<p>Il conducente aveva quindi chiesto che anche la sospensione della patente fosse ridotta della metà, analogamente a quanto previsto dall’articolo 186, comma 9-bis, per la guida in stato di ebbrezza, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.<br>La Consulta ha però respinto l&#8217;istanza.</p>



<p>La possibilità di dimezzare la sospensione rappresenta infatti un beneficio previsto per una fattispecie diversa e non può essere automaticamente estesa alla fuga dopo un incidente con danni alle persone.<br>La differenza è sostanziale. Nel reato di cui all’articolo 189, comma 6, l’incidente con danno alle persone e la mancata ottemperanza all’obbligo di fermarsi costituiscono elementi della condotta criminosa. La fuga, sottolinea la Corte, esprime uno «speciale disvalore», perché manifesta la volontà consapevole di sottrarsi alle conseguenze dell’incidente e può ostacolare l&#8217;identificazione del conducente, l&#8217;individuazione del veicolo e la ricostruzione della dinamica.</p>



<p>Non è quindi irragionevole, secondo i giudici costituzionali, che il legislatore abbia adottato un trattamento più severo. Il reato di fuga è un delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e richiede il dolo; la guida in stato di ebbrezza, invece, è una contravvenzione e il beneficio del dimezzamento è comunque escluso quando il conducente provochi un incidente.</p>



<p>La Corte ha dunque confermato che il positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova può determinare l’estinzione del reato, ma non cancella né riduce automaticamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente prevista per chi fugge dopo un incidente con danni alle persone.</p>



<p>La scelta legislativa, conclude la Consulta, non supera i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità: la condotta di chi, dopo un sinistro potenzialmente lesivo, abbandona il luogo dell’incidente presenta una gravità tale da giustificare che la sospensione della patente resti integralmente applicata.</p>
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		<title>Amministratore di sostegno, posso scegliere oggi chi si prenderà cura di me domani?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/amministratore-di-sostegno-posso-scegliere-oggi-chi-si-prendera-cura-di-me-domani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di sostegno]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia viene spiegata una norma non molto conosciuta: la designazione di un Amministratore di Sostegno anticipata, per scegliere oggi chi ci assisterà domani. Pensare oggi a [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia viene spiegata una norma non molto conosciuta: la designazione di un Amministratore di Sostegno anticipata, per scegliere oggi chi ci assisterà domani.</p>



<p>Pensare oggi a chi dovrà occuparsi dei nostri interessi nel caso in cui, in futuro, non fossimo più autonomi significa esercitare una forma concreta di autodeterminazione.<br>L’ordinamento italiano consente infatti di designare anticipatamente il proprio amministratore di sostegno, evitando che la scelta venga rimessa interamente al giudice tutelare nel momento in cui sopraggiunga una situazione di incapacità.</p>



<p>La disciplina fondamentale è contenuta nella legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto nel Codice civile la figura dell’amministrazione di sostegno con l’obiettivo di proteggere, limitando il meno possibile la capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia.</p>



<p>La norma stabilisce espressamente che l’amministratore di sostegno può essere designato direttamente dall’interessato «in previsione della propria eventuale futura incapacità», attraverso atto pubblico oppure scrittura privata autenticata.</p>



<p>La designazione può inoltre essere revocata dallo stesso autore, rispettando le medesime forme.<br>La designazione, tuttavia, non equivale alla nomina automatica. Quando si verificheranno i presupposti dell’amministrazione di sostegno, sarà sempre il giudice tutelare a procedere alla nomina: la norma prevede infatti la misura nel caso che una persona, a causa di infermità o menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.<br>E proprio qui emerge la forza della designazione anticipata: il giudice deve tenerne conto delle indicazioni, salvo che sussistano gravi motivi che rendano opportuno scegliere una persona diversa. In assenza di una designazione, la legge indica una precisa preferenza: coniuge non legalmente separato, convivente stabile, padre, madre, figlio, fratello o sorella, parente entro il quarto grado oppure il soggetto indicato dal genitore superstite.</p>



<p>La scelta deve comunque essere effettuata esclusivamente nell’interesse del beneficiario.<br>Non è dunque sufficiente indicare una persona gradita: il giudice conserva il potere di verificare che quella scelta sia realmente compatibile con le esigenze di protezione. La norma disciplina il decreto di nomina, la durata e la pubblicità della misura, individua i soggetti legittimati a promuovere il procedimento, stabilisce le regole procedurali e l’ascolto personale dell’interessato. Ed ancora tutela la capacità di agire del beneficiario per gli atti non riservati all’amministratore, disciplina i doveri dell’amministratore, individua le norme applicabili, regola gli atti compiuti in violazione di legge o delle disposizioni del giudice e disciplina cessazione e sostituzione dell’amministratore.</p>



<p>La procedura ha subito modifiche con la riforma Cartabia, con una nuova disciplina processuale entrata a regime per i procedimenti successivi al 28 febbraio 2023.</p>



<p>In definitiva, la designazione anticipata rappresenta uno strumento importante di pianificazione personale: non sostituisce il giudice tutelare, ma consente alla persona, quando è ancora pienamente capace, di esprimere una preferenza destinata ad assumere rilievo proprio nel momento in cui non sarà più in grado di farlo.<br>Una scelta preventiva che può ridurre conflitti familiari e rendere più aderente alla volontà dell’interessato la futura misura di protezione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Licenziamento, anche i comportamenti nella vita privata possono rompere il rapporto di fiducia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/licenziamento-anche-i-comportamenti-nella-vita-privata-possono-rompere-il-rapporto-di-fiducia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
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					<description><![CDATA[La giurisprudenza, come ci illustra l&#8217;avvocato Simone Labonia, si sta allineando su una linea di giudizio univoca. Il rapporto di lavoro non è una parentesi isolata nella vita privata del [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La giurisprudenza, come ci illustra l&#8217;avvocato Simone Labonia, si sta allineando su una linea di giudizio univoca.</p>



<p>Il rapporto di lavoro non è una parentesi isolata nella vita privata del dipendente. Esistono infatti comportamenti commessi al di fuori dell’orario e dell’ambiente di lavoro che, per la loro gravità e per le caratteristiche del rapporto, possono incidere sul vincolo fiduciario con il datore e arrivare a giustificare il licenziamento. </p>



<p>Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, confermando il licenziamento di un lavoratore, coinvolto in uno spaccio di droga.  Il principio, però, non significa che il datore possa controllare o sanzionare indiscriminatamente la vita privata del dipendente. </p>



<p>La regola generale è che i comportamenti estranei all&#8217;esecuzione della prestazione lavorativa sono irrilevanti sul piano disciplinare. Possono diventare invece rilevanti quando, per gravità e caratteristiche concrete, siano idonei a compromettere la fiducia necessaria alla prosecuzione del rapporto.<br>Il fondamento si trova innanzitutto nell’articolo 2119 del Codice civile, che consente il licenziamento per giusta causa quando si verifichi una situazione tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.<br>La Cassazione ha chiarito da tempo che la condotta extralavorativa può assumere rilievo quando il lavoratore, anche nella propria vita privata, ponga in essere comportamenti capaci di ledere gli interessi morali o materiali dell’impresa oppure di compromettere il rapporto fiduciario.</p>



<p>Ma non esiste alcun automatismo tra reato commesso fuori dal lavoro e licenziamento. È necessario verificare concretamente se quel comportamento sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto, considerando la natura delle mansioni, il ruolo ricoperto, il grado di affidamento richiesto e l’effettiva incidenza della condotta sull&#8217;immagine o sugli interessi dell’azienda.</p>



<p>Il punto, dunque, è l’equilibrio tra vita privata e affidabilità professionale. Il dipendente non perde il diritto alla propria sfera personale, ma quando un comportamento particolarmente grave rende oggettivamente incompatibile la sua permanenza nell&#8217;organizzazione, il datore può arrivare al licenziamento. La fiducia, tuttavia, deve essere realmente incrinata e il giudizio deve essere concreto e proporzionato: non basta la semplice riprovazione morale per trasformare un fatto privato in una giusta causa di licenziamento.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sfratto, è davvero più facile mandare via un inquilino moroso che un occupante abusivo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sfratto-e-davvero-piu-facile-mandare-via-un-inquilino-moroso-che-un-occupante-abusivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[sfratto]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i vari risvolti giuridici delle due fattispecie. A prima vista potrebbe sembrare paradossale: chi entra in una casa senza averne alcun diritto dovrebbe essere più [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i vari risvolti giuridici delle due fattispecie.</p>



<p>A prima vista potrebbe sembrare paradossale: chi entra in una casa senza averne alcun diritto dovrebbe essere più facilmente allontanato rispetto a chi, invece, vi è entrato legittimamente con un contratto di locazione e poi ha smesso di pagare. La realtà giuridica è più articolata e dipende soprattutto dal modo in cui è avvenuta l&#8217;occupazione e dal titolo che deve essere fatto valere per ottenere il rilascio.</p>



<p>L&#8217;inquilino moroso è un soggetto che dispone, almeno originariamente, di un titolo legittimo. Ha stipulato un contratto di locazione, ha ricevuto le chiavi e occupa l&#8217;immobile con il consenso del proprietario. Quando smette di pagare il canone, il locatore può ricorrere allo sfratto per morosità, disciplinato dall&#8217;articolo 658 del codice di procedura civile, chiedendo anche nello stesso procedimento il pagamento dei canoni scaduti.</p>



<p>Si tratta di una procedura speciale, generalmente più rapida rispetto a una causa ordinaria. Il giudice, verificata la situazione, può convalidare lo sfratto e fissare la data per l&#8217;esecuzione. Se l&#8217;inquilino si oppone, tuttavia, il procedimento può trasformarsi in un giudizio a cognizione piena, con inevitabile allungamento dei tempi.</p>



<p>Diversa è la posizione dell&#8217;occupante abusivo, che non può essere qualificato semplicemente come &#8220;inquilino che non paga&#8221;. In questo caso manca, infatti, un contratto di locazione valido e il proprietario deve ottenere il rilascio facendo valere il proprio diritto alla restituzione dell&#8217;immobile. Non è quindi possibile utilizzare automaticamente lo sfratto per morosità previsto dall&#8217;articolo 658 c.p.c., proprio perché manca il rapporto locatizio.<br>In assenza di violenza, minaccia o delle altre condotte previste dalla norma, il proprietario dovrà normalmente rivolgersi al giudice civile per ottenere il rilascio e successivamente procedere all&#8217;esecuzione forzata.</p>



<p>Il confronto, dunque, porta a una conclusione precisa: l&#8217;inquilino moroso dispone di maggiori strumenti per ritardare il rilascio perché parte da un titolo contrattuale e può contestare la morosità o altri aspetti del rapporto; l&#8217;occupante abusivo, invece, non gode di alcun diritto derivante da un contratto, ma la rapidità della sua estromissione dipende dalla natura dell&#8217;occupazione e dalla possibilità di applicare le nuove norme penali.</p>



<p>In ogni caso, il proprietario non può farsi giustizia da sé: cambiare la serratura, interrompere arbitrariamente le utenze o usare la forza per riprendere possesso dell&#8217;immobile può generare ulteriori responsabilità. La tutela del diritto di proprietà deve passare attraverso gli strumenti giudiziari previsti dalla legge.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Auto danneggiata, la riparazione può superare il valore di mercato: la sentenza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/auto-danneggiata-la-riparazione-puo-superare-il-valore-di-mercato-la-sentenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 13:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze]]></category>
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					<description><![CDATA[Per anni, di fronte a un’auto gravemente danneggiata in un incidente, il principio sembrava quasi scontato: se il costo della riparazione superava il valore commerciale del veicolo, il risarcimento doveva [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per anni, di fronte a un’auto gravemente danneggiata in un incidente, il principio sembrava quasi scontato: se il costo della riparazione superava il valore commerciale del veicolo, il risarcimento doveva essere contenuto entro la quotazione di mercato. Una regola pratica che spesso trasformava il proprietario in una sorta di “danneggiato a metà”.</p>



<p>La sentenza rimette in discussione questo automatismo e valorizza, invece, il costo reale necessario per riportare il mezzo nelle condizioni precedenti al sinistro. Il caso riguardava un&#8217;auto rimasta gravemente danneggiata dopo l’impatto contro un manufatto in cemento armato, non adeguatamente segnalato lungo una strada comunale. La riparazione aveva comportato una spesa superiore ai 10 mila euro.<br>Il Comune aveva sostenuto che il risarcimento non potesse superare il valore commerciale dell’auto. </p>



<p>Il Tribunale, invece, ha riconosciuto le spese effettivamente sostenute e documentate. Il punto centrale è l’articolo 2058 del Codice civile, che pone come regola il risarcimento in forma specifica: il danneggiato ha diritto, in linea generale, a ottenere il ripristino della situazione precedente al fatto illecito. Il risarcimento per equivalente, cioè la corresponsione del valore economico del bene, costituisce una soluzione alternativa quando la reintegrazione risulti eccessivamente onerosa.</p>



<p>Ed è proprio qui che si trova la novità più significativa. Il semplice superamento del valore commerciale dell’auto non rende automaticamente “eccessivamente onerosa” la riparazione. Occorre verificare concretamente la situazione: età del veicolo, stato di conservazione, condizioni anteriori all’incidente, entità delle riparazioni e possibile vantaggio patrimoniale ingiustificato per il proprietario. La quotazione dell’usato, quindi, non può essere trasformata in un tetto rigido e automatico al risarcimento. Diverso è il caso in cui la riparazione comporti un effettivo arricchimento del danneggiato o presenti costi sproporzionati rispetto all’utilità ottenibile.</p>



<p>La decisione di Catanzaro segna così un passaggio importante: non sempre il valore di mercato coincide con il valore del danno. Se un’automobile, soprattutto se quasi nuova e ben conservata, può essere concretamente riportata alle condizioni precedenti al sinistro, il responsabile non può limitarsi a offrire quanto risulterebbe dalle quotazioni dell’usato.</p>



<p>Una prospettiva che rafforza la funzione autenticamente riparatoria del risarcimento: chi subisce un danno non deve necessariamente essere costretto a sostituire il proprio veicolo o ad accettare una perdita patrimoniale solo perché il mercato attribuisce alla sua auto un valore inferiore al costo necessario per ripararla.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Lavoro, le ore di riposo non sono “compensabili”: serve un recupero effettivo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/lavoro-le-ore-di-riposo-non-sono-compensabili-serve-un-recupero-effettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[riposo lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[Il diritto al riposo del lavoratore non può essere svuotato attraverso un semplice conteggio aritmetico delle ore. È questo il principio che emerge dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il diritto al riposo del lavoratore non può essere svuotato attraverso un semplice conteggio aritmetico delle ore. È questo il principio che emerge dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di mancato riposo e recupero delle prestazioni lavorative, secondo un orientamento che tutela non soltanto la quantità del tempo libero, ma soprattutto la sua effettiva funzione di recupero delle energie psicofisiche.</p>



<p>Il punto è particolarmente importante nei rapporti di lavoro organizzati su turni, nei quali può accadere che il dipendente venga chiamato a prestare attività oltre i limiti ordinari o &#8220;senza rispettare il necessario intervallo di riposo&#8221;.</p>



<p>In questi casi non è sufficiente sostenere che le ore perdute potranno essere restituite successivamente, magari attraverso brevi periodi di pausa distribuiti nel tempo. La Cassazione ha infatti chiarito che il recupero delle ore di mancato riposo deve essere effettivo e coerente con la finalità dell&#8217;istituto: non può essere artificiosamente frazionato, ma deve consentire al lavoratore di beneficiare di un periodo di recupero realmente idoneo a compensare la maggiore fatica subita. Il principio era già stato affermato con l&#8217;ordinanza n. 18390 del 2024, e successivamente confermato da una coerenza giurisprudenziale, secondo cui il riposo compensativo deve essere fruito in maniera continuativa.</p>



<p>La questione non è quindi soltanto economica. Il riposo rappresenta una componente essenziale della tutela della persona che lavora. L&#8217;ordinamento distingue infatti nettamente tra orario di lavoro e periodo di riposo: il primo serve allo svolgimento della prestazione, il secondo al recupero delle energie fisiche e psichiche.</p>



<p>Ne deriva che il datore di lavoro non può considerare le ore come semplici unità intercambiabili, compensando una violazione del diritto al riposo con un generico successivo “recupero”. Quando il recupero non è concretamente possibile o viene organizzato in modo tale da non assicurare una reale pausa, possono emergere conseguenze anche sul piano risarcitorio.<br>La pronuncia della Cassazione è dunque chiara: il tempo del lavoro e quello del riposo non sono vasi comunicanti. Le ore sottratte al necessario recupero non possono essere cancellate da un semplice saldo contabile; occorre restituire al lavoratore ciò che la legge tutela davvero, cioè un periodo di riposo effettivo e adeguato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nonni e mantenimento dei nipoti: quando scatta davvero l&#8217;obbligo</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/nonni-e-mantenimento-dei-nipoti-quando-scatta-davvero-lobbligo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 17:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato labonia]]></category>
		<category><![CDATA[nonni nipoti mantenimento]]></category>
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					<description><![CDATA[Non è vero che, se un genitore non paga il mantenimento dei figli, automaticamente il conto passa ai nonni. La giurisprudenza della Cassazione, di cui vi faremo cenno, ha chiarito [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Non è vero che, se un genitore non paga il mantenimento dei figli, automaticamente il conto passa ai nonni. La giurisprudenza della Cassazione, di cui vi faremo cenno, ha chiarito più volte che l’obbligo degli ascendenti esiste, ma ha natura sussidiaria e non sostitutiva rispetto a quello dei genitori.</p>



<p>Il riferimento normativo è l’articolo 316-bis del Codice civile, secondo cui, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, devono fornire loro i mezzi necessari per adempiere ai doveri verso i figli. Un principio già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010, la quale stabilisce che il mantenimento dei figli grava innanzitutto e integralmente sui genitori. Pertanto, se uno dei due non adempie, l’altro deve, nell’interesse del figlio, fare fronte alle necessità del minore con le proprie risorse, potendo poi agire contro il genitore inadempiente. Non è invece possibile rivolgersi ai nonni se il genitore che mantiene il bambino dispone di risorse sufficienti.<br>Il principio è stato ribadito con particolare chiarezza anche dall’ordinanza n. 13345 del 16 maggio 2023.<br>In quel caso il padre era irreperibile e da anni non versava l’assegno stabilito dal giudice; la madre, tuttavia, disponeva soltanto di un reddito di circa 612 euro mensili e non era in grado di sostenere da sola le esigenze della figlia.</p>



<p>La Cassazione ha quindi ritenuto legittimo il contributo imposto ai nonni, considerata anche la loro situazione patrimoniale e reddituale. La Suprema Corte ha precisato che non si tratta di una “surroga” del genitore inadempiente: l’intervento degli ascendenti diventa necessario quando, complessivamente, le esigenze dei minori non possono essere soddisfatte dai genitori. L’obbligo riguarda inoltre gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive condizioni economiche.</p>



<p>Nella stessa direzione si colloca l’ordinanza n. 28446 del 12 ottobre 2023. La Cassazione ha sottolineato che il giudice deve verificare concretamente le condizioni economiche di entrambi i genitori e accertare che l’insufficienza delle risorse non sia semplicemente conseguenza della volontà di uno di essi di sottrarsi ai propri obblighi.</p>



<p>La regola, dunque, è chiara: prima vengono i genitori, soltanto quando questi non sono concretamente in grado di garantire il mantenimento possono essere chiamati in causa i nonni. Non basta l’inadempimento volontario di un padre o di una madre: occorre che, nonostante le risorse e la capacità contributiva dell’altro genitore, il minore rimanga privo di quanto necessario per il suo mantenimento.<br>È una tutela estrema, pensata per evitare che l’incapacità economica dei genitori ricada sui figli.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mio padre vuole adottare un maggiorenne ma io glielo voglio impedire: solo per ripicca</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/mio-padre-vuole-adottare-un-maggiorenne-ma-io-glielo-voglio-impedire-solo-per-ripicca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[adozioni maggiorenne]]></category>
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					<description><![CDATA[C’è un caso, nel diritto di famiglia, in cui il giudice si trova davvero con le mani legate: quello del figlio maggiorenne dell’adottante che nega il proprio assenso all’adozione di [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>C’è un caso, nel diritto di famiglia, in cui il giudice si trova davvero con le mani legate: quello del figlio maggiorenne dell’adottante che nega il proprio assenso all’adozione di un maggiorenne. Anche quando quel rifiuto appare frutto di un rapporto familiare deteriorato, di rancori accumulati negli anni o persino di un interesse economico.</p>



<p>A ribadirlo è la Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 297, secondo comma, del codice civile.</p>



<p>La vicenda sottoposta alla Consulta era particolarmente significativa. Un uomo chiedeva di adottare la figlia maggiorenne della propria moglie, con la quale aveva instaurato un rapporto familiare consolidato.<br>La donna considerava l’adottante come un genitore.</p>



<p>Ad opporsi, però, era il figlio maggiorenne dell’uomo, con il quale i rapporti erano pressoché inesistenti da anni. Il figlio aveva spiegato il proprio dissenso richiamando ragioni economiche e la volontà di tutelare la propria posizione ereditaria. Il Tribunale aveva chiesto alla Corte costituzionale di consentire al giudice di valutare le ragioni del rifiuto, analogamente a quanto già accade per il coniuge non convivente dell’adottante.</p>



<p>La risposta della Consulta è stata netta. Il figlio maggiorenne dell’adottante conserva un potere di veto che non può essere sottoposto a un giudizio di merito da parte del tribunale. Non conta, dunque, che i rapporti con il genitore siano da tempo deteriorati, che non vi sia convivenza o che il rifiuto possa apparire dettato prevalentemente da interessi patrimoniali. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella del figlio.</p>



<p>La ragione sta nella particolare natura del rapporto di filiazione. A differenza del matrimonio, il rapporto tra genitore e figlio non viene meno con la separazione, con la lontananza o con il deterioramento dei rapporti personali. Lo status di figlio permane e con esso permane la posizione giuridicamente tutelata che la legge gli riconosce. Anche se il dissenso appare, sul piano umano, discutibile o addirittura pretestuoso, il giudice non può stabilire che sia “ingiustificato” e procedere ugualmente all’adozione.</p>



<p>La vincolatività del diniego costituisce, secondo la Consulta, una scelta ragionevole del legislatore, finalizzata a evitare che un nuovo vincolo familiare possa aggravare conflitti già esistenti o compromettere definitivamente la coesione della famiglia d’origine.</p>
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		<title>Perquisizione ingiusta, cosa rischia il cittadino che si oppone? I limiti dell&#8217;azione di polizia</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/perquisizione-ingiusta-cosa-rischia-il-cittadino-che-si-oppone-i-limiti-dellazione-di-polizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legalità nel Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega limiti e modalità di reazione ad una ingiustificata operazione di polizia. Una perquisizione personale non può trasformarsi in un potere indiscriminato nelle mani degli organi [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega limiti e modalità di reazione ad una ingiustificata operazione di polizia.</p>



<p>Una perquisizione personale non può trasformarsi in un potere indiscriminato nelle mani degli organi di polizia. Il punto centrale è il cosiddetto nesso di pertinenzialità. Una perquisizione è giustificata soltanto quando esista un fondato motivo di ritenere che sulla persona, o nel luogo sottoposto a controllo, possano trovarsi cose o tracce pertinenti al reato.</p>



<p>Se, invece, l&#8217;accertamento viene effettuato senza che sia concretamente individuabile ciò che si sta cercando, l&#8217;intervento rischia di trasformarsi in un&#8217;inammissibile compressione della libertà personale.<br>La questione diventa ancora più interessante quando la perquisizione viene collegata al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Se la condotta contestata consiste esclusivamente nell&#8217;uso della forza fisica o nella resistenza all&#8217;operato degli agenti, non è automaticamente possibile sostenere che sulla persona dell&#8217;interessato debbano essere ricercate cose o tracce pertinenti a quel reato.<br>Ma attenzione a non trasformare questo principio in un improprio “diritto a resistere”.</p>



<p>L&#8217;illegittimità dell&#8217;atto e la legittimità della reazione sono questioni distinte, che devono essere valutate separatamente. Ciò che viene tutelato è, piuttosto, la possibilità di contestare successivamente un&#8217;attività di polizia priva dei necessari presupposti.</p>



<p>L&#8217;articolo 252-bis del codice di procedura penale consente infatti, quando non sia seguito un sequestro, di proporre opposizione contro il decreto di perquisizione, entro dieci giorni dalla sua esecuzione o dalla conoscenza dell&#8217;atto; il giudice deve accogliere l&#8217;opposizione quando accerti che la perquisizione è stata disposta fuori dai casi previsti dalla legge.</p>



<p>La lezione della Cassazione è dunque importante: l&#8217;autorità può esercitare i poteri che la legge le attribuisce, ma deve rispettarne rigorosamente presupposti e finalità. La libertà personale, protetta dall&#8217;articolo 13 della Costituzione, non può essere sacrificata sulla base di formule generiche o di un semplice sospetto privo di riscontri.</p>



<p>E proprio qui sta il delicato equilibrio: il cittadino deve rispettare l&#8217;autorità e non può farsi giustizia da sé, ma l&#8217;autorità, dal canto suo, deve poter dimostrare che ogni limitazione della libertà personale trova nella legge e nelle concrete circostanze del caso una precisa giustificazione.</p>



<p>Fonte foto: <a href="https://www.instagram.com/teleclubitalia/">teleclubitalia</a></p>
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		<title>Social, un “mi piace” può essere diffamazione? L’avvocato Labonia: “Attenzione ai contenuti”</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/social-un-mi-piace-puo-essere-diffamazione-lavvocato-labonia-attenzione-ai-contenuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, esortando sempre ad una grande attenzione sui social. Un “mi piace” apposto sotto un contenuto pubblicato da altri può sembrare un gesto innocuo, quasi automatico. Eppure, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Risponde l&#8217;avvocato Simone Labonia, esortando sempre ad una grande attenzione sui social.</strong></p>



<p>Un “mi piace” apposto sotto un contenuto pubblicato da altri può sembrare un gesto innocuo, quasi automatico. Eppure, quando il post o il link contiene affermazioni potenzialmente diffamatorie, l’interazione sui social può assumere un significato più delicato. Ma attenzione: mettere un like non significa, di per sé, commettere il reato di diffamazione.</p>



<p>Il tema nasce dal modo in cui i social network hanno modificato la comunicazione. Un contenuto offensivo può raggiungere rapidamente centinaia o migliaia di persone e ogni forma di interazione, dalla condivisione al commento, fino alla semplice reazione , può contribuire alla sua visibilità. Sul piano giuridico, tuttavia, è necessario distinguere le diverse condotte.</p>



<p>La diffamazione, prevista dall’articolo 595 del Codice penale, richiede in linea generale l’offesa alla reputazione di una persona comunicata a più persone, in assenza della persona offesa. Per stabilire eventuali responsabilità occorre quindi valutare concretamente che cosa sia stato fatto, quale contenuto sia stato veicolato e quale significato abbia assunto quella condotta.</p>



<p>Un conto è condividere un articolo accompagnandolo con un commento che fa proprie le accuse contenute nel testo; altro è limitarsi a una reazione, come un “mi piace”, che può avere molteplici significati e non costituisce automaticamente una nuova pubblicazione dell’offesa. Anche la semplice condivisione di un link, però, non può essere valutata in astratto: contesto, modalità della condivisione, eventuali commenti e portata del messaggio possono diventare elementi rilevanti.</p>



<p>Il principio fondamentale è dunque quello della valutazione caso per caso. Non basta individuare la presenza di un like per affermare automaticamente la responsabilità penale dell’utente. Occorre verificare se quella specifica condotta abbia effettivamente contribuito alla diffusione dell’offesa e se possa essere attribuita alla persona una volontà o comunque una condotta giuridicamente rilevante rispetto al contenuto diffamatorio.</p>



<p>La prudenza è quindi essenziale. Prima di interagire con post contenenti accuse personali, insulti o informazioni lesive della reputazione altrui, è opportuno considerare che anche un gesto apparentemente marginale può inserirsi in una più ampia dinamica di diffusione del contenuto.</p>
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		<title>Quartieri contro le &#8216;gattare&#8217;, ma la Cassazione: chi accudisce i randagi non è responsabile dei danni</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/quartieri-contro-le-gattare-ma-la-cassazione-chi-accudisce-i-randagi-non-e-responsabile-dei-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 19:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Prendersi cura dei gatti randagi e lasciargli del cibo o garantirgli assistenza non significa diventarne proprietari, né assumersi la responsabilità per eventuali danni causati dagli stessi. È il principio ribadito [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Prendersi cura dei gatti randagi e lasciargli del cibo o garantirgli assistenza non significa diventarne proprietari, né assumersi la responsabilità per eventuali danni causati dagli stessi.</p>



<p>È il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza commentata, destinata ad avere importanti riflessi soprattutto per le cosiddette &#8220;gattare&#8221;, da anni impegnate nella cura delle colonie feline. La Suprema Corte ha tracciato una netta distinzione tra la proprietà esclusiva di un animale domestico e la semplice attività di supporto nei confronti di animali che vivono in libertà.</p>



<p>Nel primo caso trova applicazione l&#8217;art. 2052 del Codice civile, che prevede una responsabilità oggettiva del proprietario o di chi si serve dell&#8217;animale per il tempo in cui lo ha in uso.</p>



<p>Diversa è invece la posizione di chi si limita a favorire la sopravvivenza di animali randagi, senza esercitare su di essi alcun potere di controllo o custodia. Secondo la Cassazione, offrire cibo, acqua o cure veterinarie occasionali non trasforma il volontario nel detentore dell&#8217;animale. </p>



<p>I gatti delle colonie feline, così come gli altri animali che vivono stabilmente in libertà, (ultimamente la cronaca televisiva ha dato clamore ai problemi creati dai piccioni), mantengono infatti la loro autonomia e non possono essere equiparati ad animali di proprietà privata. Ne consegue che il semplice accudimento non comporta alcuna responsabilità civile per i danni o fastidi eventualmente provocati dagli animali a persone o cose. Diversamente si finirebbe per scoraggiare un&#8217;attività di evidente utilità sociale, svolta quotidianamente da migliaia di volontari e spesso favorita dalle stesse amministrazioni comunali nell&#8217;ambito della tutela del benessere della fauna.</p>



<p>La pronuncia offre quindi un importante chiarimento giuridico: la solidarietà verso gli animali randagi non può essere confusa con la titolarità del rapporto di proprietà. Solo chi ha un effettivo potere di governo sull&#8217;animale può essere chiamato a rispondere delle conseguenze del suo comportamento. Per le &#8220;gattare&#8221; e per tutti coloro che, con spirito di volontariato, assistono gli animali liberi, la sentenza rappresenta un significativo sospiro di sollievo.</p>



<p>Continuare ad alimentare una colonia felina o prestare cure ad animali randagi, non significa esporsi automaticamente a richieste risarcitorie. Un principio che valorizza il ruolo del volontariato e riconosce la differenza tra il possesso di un animale e un gesto di semplice civiltà verso esseri viventi che condividono gli spazi urbani.</p>
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		<title>Il mio vicino ha un cane che abbaia a tutte le ore del giorno e della notte: cosa posso fare?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/il-mio-vicino-ha-un-cane-che-abbaia-a-tutte-le-ore-del-giorno-e-della-notte-cosa-posso-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 17:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Norme & Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Non esistono leggi specifiche, ma l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i limiti del problema. L&#8217;abbaiare di un cane è un comportamento naturale, ma quando si protrae in modo continuo, soprattutto [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Non esistono leggi specifiche, ma l&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra i limiti del problema.</p>



<p>L&#8217;abbaiare di un cane è un comportamento naturale, ma quando si protrae in modo continuo, soprattutto nelle ore notturne, può trasformarsi in una fonte di grave disagio per il vicinato e assumere rilevanza giuridica. L&#8217;ordinamento italiano tutela infatti il diritto al riposo e alla tranquillità domestica, prevedendo strumenti sia in sede civile che penale.<br />Sul piano penale trova applicazione l&#8217;art. 659 del Codice penale, che punisce il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. La responsabilità non deriva dal semplice fatto che il cane abbai, ma dall&#8217;omessa vigilanza del proprietario, il quale ha il dovere di adottare tutte le misure idonee a evitare che l&#8217;animale arrechi un disturbo tale da coinvolgere una pluralità di persone.<br />La Corte di Cassazione ha più volte precisato che il reato non sussiste se il rumore reca fastidio soltanto a un vicino. È invece necessario che il disturbo sia potenzialmente percepibile da un numero indeterminato di persone, come gli abitanti di un intero condominio o di una parte significativa del quartiere. In numerose pronunce la Suprema Corte ha inoltre chiarito che, ai fini della condanna, non è indispensabile una perizia fonometrica: possono essere sufficienti le testimonianze dei residenti e degli agenti intervenuti, purché dimostrino l&#8217;effettiva intensità e continuità dei rumori.<br />Accanto al profilo penale vi è quello civile. L&#8217;art. 844 del Codice civile vieta le immissioni rumorose che superino la normale tollerabilità. In questi casi il vicino può chiedere al giudice un provvedimento che imponga al proprietario dell&#8217;animale di eliminare o ridurre il disturbo e, qualora dimostri di aver subito un danno, ottenere anche il risarcimento.<br />Non ogni abbaiare, quindi, giustifica un&#8217;azione giudiziaria. I giudici valutano la frequenza, la durata, l&#8217;orario e l&#8217;intensità dei rumori, nonché il contesto in cui essi si verificano. Un cane che abbaia sporadicamente non integra alcuna violazione; diverso è il caso di un animale lasciato per ore da solo sul balcone o in giardino, che continui ad abbaiare impedendo il riposo dei vicini.<br />Prima di ricorrere alle vie legali è sempre consigliabile tentare una soluzione bonaria, informando il proprietario del disagio e cercando un accordo. Se il problema persiste, è possibile rivolgersi all&#8217;amministratore di condominio, promuovere una mediazione nelle controversie civili o, nei casi più gravi, presentare un esposto alle autorità competenti.</p>



<p>La giurisprudenza della Cassazione conferma dunque un principio di equilibrio: il benessere degli animali domestici merita tutela, ma non può comprimere il diritto dei vicini alla quiete e al riposo. Il proprietario è chiamato a custodire il proprio cane con diligenza, prevenendo comportamenti che possano trasformare un normale abbaio in una fonte costante di disturbo per la collettività.</p>
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		<item>
		<title>Anche nell&#8217;emergenza la legge non si ferma: Cassazione sui tamponi eseguiti da non abilitati</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/anche-nellemergenza-la-legge-non-si-ferma-cassazione-sui-tamponi-eseguiti-da-non-abilitati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Prima dell&#8217;emergenza pandemica e, soprattutto, durante la fase più critica del Covid-19, migliaia di operatori sanitari sono stati chiamati a svolgere attività straordinarie per far fronte all&#8217;enorme richiesta di tamponi [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Prima dell&#8217;emergenza pandemica e, soprattutto, durante la fase più critica del Covid-19, migliaia di operatori sanitari sono stati chiamati a svolgere attività straordinarie per far fronte all&#8217;enorme richiesta di tamponi diagnostici. Tuttavia, la situazione emergenziale non ha sospeso le regole che disciplinano l&#8217;esercizio delle professioni sanitarie.</p>



<p>Con la recente sentenza che commentiamo, (che lascia un poco di amaro in bocca), la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità penale di chi, pur animato dall&#8217;intento di collaborare con le strutture sanitarie, abbia eseguito prelievi oro-rinofaringei senza possedere il titolo professionale richiesto o senza essere legittimato a svolgere tale attività.</p>



<p>La Suprema Corte ha ribadito che il tampone oro-rinofaringeo non costituisce un&#8217;attività meramente materiale o esecutiva, ma rappresenta un atto sanitario che richiede specifiche competenze tecniche. Un prelievo eseguito in modo non corretto può infatti compromettere l&#8217;attendibilità del risultato diagnostico oppure provocare lesioni al paziente. Per questo motivo, chi ha effettuato tali prelievi senza averne titolo può aver integrato il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto dall&#8217;art. 348 del Codice penale.</p>



<p>Non assume rilievo il fatto che l&#8217;attività sia stata svolta gratuitamente, per spirito di solidarietà o nell&#8217;ambito dell&#8217;emergenza pandemica: ciò che rileva è l&#8217;esercizio di un&#8217;attività riservata dalla legge a professionisti abilitati.</p>



<p>La Cassazione sottolinea inoltre che la gravissima situazione sanitaria vissuta durante il Covid non autorizzava a derogare indiscriminatamente alle norme poste a tutela della salute pubblica. L&#8217;eccezionalità del momento poteva giustificare procedure organizzative straordinarie, ma sempre nel rispetto delle disposizioni normative e delle autorizzazioni previste.</p>



<p>La pronuncia rappresenta quindi un importante chiarimento: la disponibilità ad aiutare il sistema sanitario è certamente meritevole, ma non può tradursi nello svolgimento di attività professionali riservate senza i necessari requisiti. La tutela della salute passa anche attraverso la certezza che gli atti sanitari siano eseguiti da personale qualificato e legittimato.</p>



<p>La sentenza conferma così un principio di carattere generale: nelle professioni sanitarie il possesso dell&#8217;abilitazione non costituisce un semplice requisito formale, bensì una garanzia essenziale per la sicurezza dei pazienti e per l&#8217;affidabilità dell&#8217;intero sistema sanitario, anche e soprattutto, nei momenti di massima emergenza.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Handicap grave, Cassazione: sottile confine tra sostegno e discriminazione a scuola</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/handicap-grave-cassazione-sottile-confine-tra-sostegno-e-discriminazione-a-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[handicap grave]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte Suprema affronta un tema particolarmente delicato: quando un provvedimento adottato dalla scuola nei confronti di un alunno con disabilità grave rappresenta una misura di sostegno e quando, invece, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte Suprema affronta un tema particolarmente delicato: quando un provvedimento adottato dalla scuola nei confronti di un alunno con disabilità grave rappresenta una misura di sostegno e quando, invece, finisce per tradursi in una forma di discriminazione. La pronuncia ribadisce che non è sufficiente richiamare finalità organizzative o dichiarare di voler agevolare lo studente. Occorre verificare, in concreto, se la misura adottata favorisca realmente il diritto all&#8217;istruzione e all&#8217;inclusione oppure se determini un trattamento deteriore rispetto agli altri alunni.</p>



<p>Il principio si inserisce nel quadro delineato dalla Costituzione, che tutela il diritto allo studio e il principio di uguaglianza sostanziale (artt. 3, 34 e 38), dalla legge n. 104/1992 e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che impongono alle istituzioni scolastiche di rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena partecipazione alla vita scolastica.</p>



<p>La Cassazione evidenzia come la distinzione tra misura inclusiva e atto discriminatorio dipenda dagli effetti concreti del provvedimento. Una diversa organizzazione delle attività, un orario personalizzato o specifiche modalità di frequenza possono essere pienamente legittimi se rispondono alle esigenze educative dell&#8217;alunno e sono condivisi nell&#8217;ambito del progetto individualizzato.</p>



<p>Diversamente, se tali decisioni comportano un isolamento ingiustificato, una riduzione delle opportunità formative o una limitazione della partecipazione alla vita della classe, esse possono integrare una discriminazione, anche quando siano state adottate con finalità apparentemente protettive. Il giudice è quindi chiamato a valutare caso per caso, verificando se il sacrificio imposto allo studente sia realmente necessario, proporzionato e funzionale al suo interesse oppure se derivi esclusivamente da esigenze organizzative della scuola, che non possono prevalere sui diritti fondamentali dell&#8217;alunno.</p>



<p>La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: l&#8217;inclusione scolastica non può limitarsi a garantire l&#8217;accesso all&#8217;istituto, ma deve assicurare una partecipazione effettiva e paritaria al percorso educativo. Ogni scelta che, anche indirettamente, emargini lo studente con disabilità o ne riduca le opportunità di apprendimento rischia di assumere carattere discriminatorio, con la conseguente possibilità di tutela davanti all&#8217;autorità giudiziaria.</p>



<p>La sentenza richiama così le scuole a un equilibrio non sempre semplice, ma imprescindibile: adottare misure personalizzate senza trasformare la diversità in motivo di esclusione, perché l&#8217;inclusione si realizza solo quando gli strumenti predisposti consentono allo studente di partecipare pienamente alla vita scolastica, nel rispetto della sua dignità e dei suoi diritti.</p>
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		<item>
		<title>Elicottero antincendio svuota senza permesso una piscina privata: ma può farlo?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/elicottero-antincendio-svuota-senza-permesso-unapiscina-privatama-puo-farlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 20:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega che la pubblica necessità ha il sopravvento sulla proprietà privata! Durante la stagione estiva, soprattutto nelle aree colpite dagli incendi boschivi, non è raro vedere [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega che la pubblica necessità ha il sopravvento sulla proprietà privata!</em></p>



<p>Durante la stagione estiva, soprattutto nelle aree colpite dagli incendi boschivi, non è raro vedere elicotteri e canadair attingere acqua da laghi, fiumi, bacini artificiali e, in alcuni casi, anche da piscine private. La domanda che molti proprietari si pongono è se tale attività sia lecita senza una preventiva autorizzazione o il consenso del titolare dell&#8217;immobile.</p>



<p>La risposta è affermativa. In presenza di un&#8217;emergenza di protezione civile, il prelievo d&#8217;acqua da una piscina privata può essere effettuato legittimamente qualora sia necessario per fronteggiare un incendio e non vi siano alternative altrettanto efficaci. L&#8217;interesse pubblico alla salvaguardia della vita umana, dell&#8217;ambiente e del patrimonio prevale infatti sul diritto del singolo alla piena disponibilità del proprio bene.</p>



<p>Il fondamento giuridico di questa possibilità si rinviene innanzitutto nel Codice della Protezione Civile (D.Lgs. n. 1/2018), che attribuisce alle autorità competenti e alle strutture operative poteri straordinari per fronteggiare situazioni di emergenza. Il sistema nazionale della Protezione Civile, di cui fanno parte anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la flotta aerea antincendio dello Stato, può adottare tutte le misure indispensabili per contenere il pericolo e limitarne le conseguenze.</p>



<p>A ciò si aggiunge il principio dello stato di necessità, disciplinato dall&#8217;articolo 54 del Codice penale, che esclude la punibilità di chi compie un fatto per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, quando il pericolo non sia altrimenti evitabile. Sebbene la norma riguardi principalmente la responsabilità penale, essa esprime un principio generale dell&#8217;ordinamento: nelle situazioni di grave e imminente pericolo, la tutela dell&#8217;incolumità pubblica può giustificare limitazioni temporanee ai diritti dei privati.<br />Naturalmente il prelievo deve essere strettamente proporzionato alle esigenze operative. Gli equipaggi non possono utilizzare una piscina privata per ragioni di comodità, ma solo quando essa rappresenti una fonte d&#8217;acqua utile e funzionale allo spegnimento dell&#8217;incendio.</p>



<p>Qualora dall&#8217;operazione derivino danni alla piscina o alle sue pertinenze, il proprietario potrà richiederne il risarcimento secondo le ordinarie regole sulla responsabilità della pubblica amministrazione, purché dimostri l&#8217;effettiva esistenza del danno e il nesso causale con l&#8217;intervento.</p>



<p>In definitiva, il proprietario non può opporsi al prelievo d&#8217;acqua durante un&#8217;emergenza antincendio. La legge attribuisce infatti priorità assoluta alla salvaguardia della vita, dell&#8217;ambiente e della sicurezza collettiva, consentendo alle strutture operative di utilizzare temporaneamente anche risorse private quando ciò sia indispensabile per contrastare un incendio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cibo da casa al lido, il gestore può vietarlo? Cosa prevede la normativa</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cibo-da-casa-al-lido-il-gestore-puo-vietarlo-cosa-prevede-la-normativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;estate è ormai ufficialmente iniziata e, con essa, gli eterni &#8220;conflitti da spiaggia&#8221;!Ci chiarisce la normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia! Con l&#8217;arrivo della stagione balneare torna puntualmente una domanda [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;estate è ormai ufficialmente iniziata e, con essa, gli eterni &#8220;conflitti da spiaggia&#8221;!<br>Ci chiarisce la normativa, il commento dell&#8217;avvocato Simone Labonia!</strong></p>



<p>Con l&#8217;arrivo della stagione balneare torna puntualmente una domanda che interessa migliaia di bagnanti: il gestore di uno stabilimento balneare può vietare ai clienti di consumare cibo e bevande portati da casa?<br />La risposta non è univoca e richiede di distinguere tra il diritto del gestore di organizzare la propria attività economica e i limiti imposti dalla normativa a tutela dei consumatori.<br />In linea generale, lo stabilimento balneare è un&#8217;impresa privata che opera su un bene demaniale in forza di una concessione. Il gestore può quindi adottare un regolamento interno volto a disciplinare l&#8217;utilizzo dei servizi, purché le regole siano rese note agli utenti, non siano discriminatorie e risultino proporzionate alle finalità perseguite.<br />Tuttavia, un divieto assoluto di introdurre o consumare cibo e bevande acquistati altrove potrebbe risultare problematico sotto il profilo della tutela del consumatore e della concorrenza. Se il cliente paga esclusivamente il noleggio di ombrellone e lettini, senza essere obbligato ad acquistare ulteriori servizi, impedirgli di consumare un panino o una bottiglia d&#8217;acqua portati da casa rischia di costituire una limitazione non adeguatamente giustificata.<br />Diverso è il caso in cui il divieto sia motivato da esigenze concrete di sicurezza, igiene o tutela degli spazi comuni. Ad esempio, possono essere legittime limitazioni relative all&#8217;introduzione di contenitori in vetro, apparecchi per cucinare, barbecue o altre attrezzature che possano arrecare pericolo o disturbo agli altri frequentatori.<br />Sul piano normativo non esiste una disposizione nazionale che attribuisca ai gestori degli stabilimenti balneari il potere di vietare in modo generalizzato il consumo di alimenti portati dall&#8217;esterno. Anche le ordinanze balneari emanate annualmente dalle Regioni o dalle Capitanerie di porto disciplinano prevalentemente aspetti concernenti sicurezza, balneazione e utilizzo del demanio marittimo, senza introdurre un simile divieto.<br />La giurisprudenza amministrativa e l&#8217;orientamento delle autorità garanti della concorrenza evidenziano come i regolamenti interni non possano comprimere in maniera irragionevole i diritti dell&#8217;utenza né tradursi nell&#8217;imposizione indiretta dell&#8217;acquisto di beni o servizi offerti esclusivamente dal gestore. Clausole eccessivamente restrittive potrebbero inoltre essere valutate alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e delle norme del Codice del consumo.<br />In conclusione, il gestore può certamente fissare regole per garantire ordine, sicurezza e decoro dello stabilimento, ma un divieto generalizzato di consumare cibo e bevande portati da casa non trova uno specifico fondamento legislativo e potrebbe essere considerato illegittimo se finalizzato esclusivamente a incentivare gli acquisti presso il bar o il ristorante del lido.</p>



<p>Come spesso accade, la legittimità della limitazione dipenderà dalla sua ragionevolezza, dalla proporzionalità e dalle concrete motivazioni che la giustificano.</p>
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		<title>In costume da bagno fuori dalla spiaggia, quando scatta la multa: cosa dice la legge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/in-costume-da-bagno-fuori-dalla-spiaggia-quando-scatta-la-multa-cosa-dice-la-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[balneare]]></category>
		<category><![CDATA[costume]]></category>
		<category><![CDATA[decoro]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l&#8217;arrivo dell&#8217;estate torna puntualmente il dibattito sull&#8217;abbigliamento dei turisti nelle località balneari. Passeggiare per le vie cittadine in costume da bagno, a torso nudo o in abiti ritenuti non [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con l&#8217;arrivo dell&#8217;estate torna puntualmente il dibattito sull&#8217;abbigliamento dei turisti nelle località balneari. Passeggiare per le vie cittadine in costume da bagno, a torso nudo o in abiti ritenuti non consoni può infatti comportare sanzioni, non per effetto di una legge nazionale che vieti espressamente il cosiddetto &#8220;dress code marinaro&#8221;, ma in forza dei regolamenti comunali e delle ordinanze adottate dai sindaci.<br>L&#8217;ordinamento italiano attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il decoro urbano attraverso i propri regolamenti e, nei casi previsti dalla legge, mediante ordinanze sindacali. Il riferimento principale è il Testo unico degli enti locali.<br>Molti Comuni turistici, soprattutto nelle località di mare, hanno quindi previsto il divieto di circolare fuori dalle spiagge o dalle aree balneari indossando soltanto il costume da bagno o a torso nudo. Le limitazioni riguardano generalmente centri storici, piazze, vie commerciali, uffici pubblici, musei e luoghi di culto. In caso di violazione possono essere applicate sanzioni amministrative che variano da Comune a Comune e che, in alcuni casi, superano i 200 euro.<br>Tali provvedimenti non hanno finalità moralistiche, ma sono giustificati dall&#8217;esigenza di preservare il decoro urbano, favorire la convivenza civile e valorizzare il patrimonio storico e culturale delle città. Naturalmente, ogni limitazione deve rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione sanciti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza amministrativa. Un divieto eccessivamente generico o sproporzionato potrebbe infatti essere oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo.<br>È importante distinguere tra le aree destinate alla balneazione, dove il costume rappresenta un abbigliamento perfettamente appropriato, e gli spazi cittadini nei quali il Comune può legittimamente richiedere un abbigliamento più decoroso. Per questo motivo i regolamenti prevedono quasi sempre l&#8217;obbligo di indossare almeno una maglietta o un copricostume quando si lascia la spiaggia.<br>Per residenti e turisti è quindi consigliabile informarsi sulle regole vigenti nel Comune di destinazione, poiché le prescrizioni possono cambiare da località a località. Un semplice cambio di abbigliamento prima di entrare nel centro abitato consente di evitare sanzioni e contribuisce al rispetto delle regole di convivenza, conciliando la libertà individuale con la tutela del decoro degli spazi pubblici.</p>
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		<title>Si possono filmare gli interventi della polizia? Ecco quando è consentito e quali sono i limiti</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/si-possono-filmare-gli-interventi-della-polizia-ecco-quando-e-consentito-e-quali-sono-i-limiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[Svolgere azione di controllo con videoriprese sull&#8217;operato delle Forze dell&#8217;Ordine è lecito, ma con dei limiti: come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia. L&#8217;uso degli smartphone ha reso sempre più frequente [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Svolgere azione di controllo con videoriprese sull&#8217;operato delle Forze dell&#8217;Ordine è lecito, ma con dei limiti: come ci spiega l&#8217;avvocato Simone Labonia.</strong></p>



<p>L&#8217;uso degli smartphone ha reso sempre più frequente la registrazione di interventi delle Forze dell&#8217;Ordine durante controlli, arresti o altre attività svolte in luoghi pubblici. Ma è davvero consentito riprendere gli agenti? E questi ultimi possono imporre di interrompere il filmato o sequestrare il telefono?<br />In linea generale, la risposta è sì: chiunque può filmare l&#8217;operato delle Forze dell&#8217;Ordine quando esse agiscono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché la registrazione non interferisca con lo svolgimento del servizio. L&#8217;attività degli agenti, infatti, è un&#8217;attività pubblica e documentarla, di per sé, non costituisce reato.<br />Il diritto di cronaca e di informazione, unito alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall&#8217;articolo 21 della Costituzione, legittima la raccolta di immagini di fatti che avvengono in pubblico. Diverso è il discorso relativo alla diffusione del filmato, che deve rispettare le norme sulla privacy e sull&#8217;eventuale tutela dell&#8217;immagine delle persone coinvolte, soprattutto se si tratta di soggetti estranei ai fatti, minori o vittime di reato.<br />Esistono, però, limiti ben precisi. Chi riprende non deve ostacolare l&#8217;intervento degli operatori, intralciare le operazioni di polizia o assumere comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza degli agenti o di terzi. In tali casi potrebbero configurarsi ipotesi di reato, come la resistenza o l&#8217;interruzione di pubblico servizio, qualora la condotta superi la semplice registrazione.<br />Gli agenti, dal canto loro, non possono vietare automaticamente di effettuare una ripresa solo perché non gradiscono essere filmati. Un ordine di interrompere la registrazione è legittimo soltanto quando sussistano concrete esigenze di ordine pubblico, sicurezza, tutela di attività investigative riservate oppure quando il comportamento di chi filma ostacoli materialmente l&#8217;intervento.<br />Nemmeno il sequestro del telefonino può essere disposto arbitrariamente. Il dispositivo può essere sottoposto a sequestro esclusivamente nei casi previsti dalla legge e con le garanzie stabilite dal codice di procedura penale, ad esempio quando costituisca corpo del reato o contenga prove rilevanti per un procedimento penale. Non è invece consentito pretendere la cancellazione dei video, poiché tale condotta sarebbe priva di base giuridica.<br />Occorre infine distinguere tra il diritto di registrare e quello di pubblicare. La diffusione sui social network di immagini che consentano di identificare agenti, persone fermate o altri soggetti coinvolti può comportare responsabilità civili o, nei casi più gravi, penali, specie se le immagini sono accompagnate da commenti diffamatori o violano specifici divieti di legge.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione: nuovo figlio non basta per ridurre l’assegno divorzile all’ex coniuge</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-nuovo-figlio-non-basta-per-ridurre-lassegno-divorzile-allex-coniuge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 19:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[divorzio]]></category>
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					<description><![CDATA[La nascita di un figlio da una nuova relazione non è, di per sé, sufficiente a ottenere la riduzione dell&#8217;assegno divorzile dovuto all&#8217;ex coniuge. Lo ribadisce la Corte di Cassazione [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La nascita di un figlio da una nuova relazione non è, di per sé, sufficiente a ottenere la riduzione dell&#8217;assegno divorzile dovuto all&#8217;ex coniuge. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza commentata, confermando un orientamento ormai consolidato: chi chiede la revisione dell&#8217;assegno deve dimostrare che il mutamento delle proprie condizioni economiche sia reale, significativo e tale da alterare l&#8217;equilibrio patrimoniale esistente al momento del divorzio.</p>



<p>Il caso riguardava un ex marito che aveva fatto istanza per la riduzione dell&#8217;assegno, sostenendo che la nascita di un nuovo figlio e i conseguenti maggiori oneri economici avessero inciso sulla propria capacità contributiva. Per la Suprema Corte, tuttavia, tale circostanza non èsufficiente.</p>



<p>La scelta di costituire una nuova famiglia e di assumere ulteriori obblighi di mantenimento non determina automaticamente il diritto a versare meno all&#8217;ex coniuge.<br />I giudici hanno ricordato che, nei procedimenti di revisione dell&#8217;assegno divorzile (previsti dall&#8217;art. 9 della legge n. 898/1970), grava sul richiedente l&#8217;onere di provare non solo il fatto sopravvenuto, ma anche la concreta incidenza negativa di tale evento sulla propria situazione reddituale e patrimoniale. In altre parole, occorre dimostrare che le nuove spese abbiano realmente compromesso la capacità economica dell&#8217;obbligato rispetto al quadro valutato nella sentenza di divorzio.</p>



<p>Il giudice, inoltre, deve procedere a una valutazione complessiva delle condizioni economiche di entrambe le parti. Non è sufficiente allegare un aumento delle uscite, ma è necessario verificare se vi siano anche incrementi di reddito, disponibilità patrimoniali o altre circostanze idonee a compensare i nuovi oneri familiari.</p>



<p>La decisione tutela il principio secondo cui l&#8217;assegno divorzile può essere modificato solo in presenza di fatti sopravvenuti che incidano concretamente sull&#8217;equilibrio economico tra gli ex coniugi. La formazione di una nuova famiglia rappresenta certamente un elemento valutabile, ma non costituisce un motivo automatico di riduzione dell&#8217;assegno. La prova dell&#8217;effettivo peggioramento economico resta indispensabile, evitando che una scelta personale possa tradursi, senza adeguata dimostrazione, in un pregiudizio per il coniuge beneficiario.</p>
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		<item>
		<title>Per quieto vivere ho concesso un piccolo assegno divorzile: ho fatto bene?</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/per-quieto-vivere-ho-concesso-un-piccolo-assegno-divorzile-ho-fatto-bene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio. Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio.</p>



<p>Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei coniugi, pur ritenendo che l&#8217;altro non abbia diritto a un mantenimento, accetti il riconoscimento di un assegno divorzile di importo modesto, talvolta anche di poche decine di euro mensili, con l&#8217;obiettivo di favorire un accordo e velocizzare la definizione della causa.<br />Una scelta che può apparire conveniente nell&#8217;immediato, ma che produce effetti giuridici tutt&#8217;altro che trascurabili.</p>



<p>L&#8217;assegno divorzile, disciplinato dall&#8217;articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non rappresenta infatti soltanto un sostegno economico.<br />Il suo riconoscimento da parte del giudice costituisce l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza dei presupposti previsti dalla legge e determina l&#8217;acquisizione di uno specifico status giuridico in capo al beneficiario.</p>



<p>Da tale riconoscimento possono derivare conseguenze rilevanti anche per il futuro. Innanzitutto, l&#8217;assegno potrà essere oggetto di revisione qualora sopravvengano mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti. Chi percepisce un assegno simbolico potrebbe quindi chiedere successivamente un aumento, dimostrando il peggioramento della propria situazione o il miglioramento di quella dell&#8217;ex coniuge.</p>



<p>Vi sono poi effetti ancora più importanti.<br />Il riconoscimento dell&#8217;assegno divorzile costituisce infatti uno dei presupposti per il diritto alla pensione di reversibilità dell&#8217;ex coniuge, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa previdenziale.<br />Analogamente, può consentire l&#8217;accesso all&#8217;assegno periodico gravante sull&#8217;eredità dell&#8217;ex coniuge deceduto, nei casi disciplinati dalla stessa legge sul divorzio.<br />Concede anche il diritto ad ottenere il 40% del TFR, calcolato sulla durata degli anni di matrimonio</p>



<p>La giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte evidenziato come il diritto all&#8217;assegno divorzile non possa essere considerato una mera formalità processuale, ma rappresenti il risultato di una valutazione giudiziale fondata sui criteri dell&#8217;inadeguatezza dei mezzi, del contributo dato alla vita familiare e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.</p>



<p>Per questa ragione, accettare di concedere un assegno &#8220;simbolico&#8221; esclusivamente per accelerare la conclusione del procedimento richiede un&#8217;attenta valutazione. Se da un lato può favorire una rapida definizione della controversia, dall&#8217;altro determina effetti destinati a protrarsi nel tempo e ad incidere su diritti di natura previdenziale e successoria.</p>



<p>Prima di prestare il proprio consenso è quindi opportuno valutare attentamente, non solo il vantaggio immediato della chiusura della causa, ma anche le conseguenze future che il riconoscimento, pur di un assegno minimo, è in grado di produrre.<br>In materia di divorzio, infatti, anche una decisione apparentemente marginale può influenzare in modo significativo la posizione giuridica degli ex coniugi per molti anni.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tornano insieme dopo la separazione: gli alimenti non versati si possono ancora chiedere</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/tornano-insieme-dopo-la-separazione-gli-alimenti-non-versati-si-possono-ancora-chiedere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 14:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rinconciliazione]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come la Legge risponda sempre a regole di equità ben precise! La riconciliazione tra i coniugi non rappresenta soltanto la ripresa della convivenza e del [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci spiega come la Legge risponda sempre a regole di equità ben precise!</strong></p>



<p>La riconciliazione tra i coniugi non rappresenta soltanto la ripresa della convivenza e del progetto di vita comune, ma produce anche importanti conseguenze sul piano giuridico. Quando marito e moglie decidono di superare la crisi matrimoniale, infatti, cessano gli effetti della separazione personale e vengono meno molte delle controversie che avevano trovato origine proprio nello stato di separazione.<br>L&#8217;istituto è disciplinato dall&#8217;articolo 157 del Codice civile, secondo cui la separazione cessa per effetto della riconciliazione, che può risultare da una dichiarazione espressa oppure da comportamenti incompatibili con la volontà di rimanere separati. La semplice ripresa della convivenza, tuttavia, non è sempre sufficiente: occorre che emerga la concreta volontà di ricostituire stabilmente il rapporto coniugale.</p>



<p>Con la riconciliazione vengono meno gli effetti della separazione personale. Ciò significa che cessano gli obblighi e i diritti sorti esclusivamente in conseguenza della separazione, come il diritto all&#8217;assegno di mantenimento previsto tra i coniugi separati, &#8220;salvo quanto già maturato prima della riconciliazione stessa&#8221;.</p>



<p>Anche i procedimenti giudiziari aventi ad oggetto questioni strettamente connesse alla separazione perdono, di regola, la loro ragion d&#8217;essere. Se la domanda proposta in giudizio riguarda, ad esempio, la modifica delle condizioni della separazione, la revisione dell&#8217;assegno di mantenimento o altri aspetti destinati a operare solo durante la separazione, la riconciliazione determina la cessazione dell&#8217;interesse a proseguire la causa, con conseguente chiusura del contenzioso.</p>



<p>Naturalmente, non tutte le controversie vengono automaticamente cancellate. Come detto, restano, infatti, azionabili i diritti già maturati prima della riconciliazione, come gli eventuali arretrati dell&#8217;assegno di mantenimento o le somme dovute in forza di obblighi non adempiuti durante il periodo di separazione, (anche se parrebbe un innaturale controsenso dichiararsi riconciliati e poi attivare un&#8217;azione giudiziaria contro l&#8217;altro coniuge).</p>



<p>La riconciliazione non incide neppure sui rapporti con i figli. Gli obblighi di mantenimento, educazione e cura della prole continuano a trovare fondamento direttamente nella responsabilità genitoriale e non vengono meno per il semplice fatto che i genitori abbiano ripreso la convivenza. In ogni caso, qualora in futuro la crisi dovesse ripresentarsi, non sarà possibile far rivivere la precedente separazione: sarà necessario avviare un nuovo procedimento, poiché la riconciliazione ha definitivamente estinto gli effetti della precedente.</p>



<p>L&#8217;ordinamento, dunque, guarda con favore alla ricostituzione della famiglia, attribuendo alla riconciliazione un effetto estintivo della separazione e dei contenziosi ad essa strettamente collegati. Un principio che valorizza la ripresa del rapporto coniugale, senza però sacrificare i diritti già acquisiti dalle parti durante il periodo in cui la separazione era efficace.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sconto di pena, decide il magistrato di sorveglianza: il chiarimento della Consulta</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/sconto-di-pena-decide-il-magistrato-di-sorveglianza-il-chiarimento-della-consulta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, spetta al magistrato di sorveglianza.<br>,La Consulta ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 69 e 69-bis dell&#8217;ordinamento penitenziario.<br>Il dubbio nasceva dalla recente riforma delle pene sostitutive, che ha ampliato il ricorso al lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive brevi. Secondo il giudice rimettente sarebbe stato più coerente attribuire il potere di concedere la liberazione anticipata al giudice dell&#8217;esecuzione, già competente per la gestione della pena sostitutiva, anziché al magistrato di sorveglianza.<br>La Corte costituzionale ha però escluso qualsiasi contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. I giudici hanno osservato che la liberazione anticipata rappresenta un istituto strettamente collegato alla valutazione del percorso rieducativo del condannato. Si tratta di una verifica che, per tradizione e competenza, appartiene al magistrato di sorveglianza, organo specializzato nell&#8217;apprezzare la partecipazione del detenuto o del condannato al processo di risocializzazione.<br>La decisione conferma quindi che non è decisiva la tipologia della pena in esecuzione, ma la natura della valutazione richiesta. Lo sconto di pena non costituisce un automatismo, bensì il riconoscimento dell&#8217;effettiva adesione del condannato al percorso rieducativo previsto dall&#8217;articolo 27 della Costituzione.<br>La sentenza consolida inoltre il ruolo della magistratura di sorveglianza quale garante della finalità rieducativa della pena, evitando una frammentazione delle competenze che potrebbe generare decisioni non uniformi. Pur nell&#8217;ambito delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma, resta dunque fermo il principio secondo cui la valutazione sul merito del comportamento del condannato e sull&#8217;eventuale riduzione della pena compete al giudice specializzato in materia di esecuzione penitenziaria.<br>La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nell&#8217;assestamento interpretativo della riforma Cartabia, confermando la centralità del magistrato di sorveglianza nelle decisioni che incidono concretamente sulla durata della pena e sul percorso di reinserimento sociale del condannato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assegno divorzile, anche pochi euro possono costare caro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/assegno-divorzile-anche-pochi-euro-possono-costare-caro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledelcilento.it/?p=253393</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio. Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra quali siano le conseguenze legate al riconoscimento di un seppur modesto assegno, in sede di divorzio.</p>



<p>Nel giudizio di divorzio può accadere che uno dei coniugi, pur ritenendo che l&#8217;altro non abbia diritto a un mantenimento, accetti il riconoscimento di un assegno divorzile di importo modesto, talvolta anche di poche decine di euro mensili, con l&#8217;obiettivo di favorire un accordo e velocizzare la definizione della causa.<br />Una scelta che può apparire conveniente nell&#8217;immediato, ma che produce effetti giuridici tutt&#8217;altro che trascurabili.</p>



<p>L&#8217;assegno divorzile, disciplinato dall&#8217;articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non rappresenta infatti soltanto un sostegno economico.<br />Il suo riconoscimento da parte del giudice costituisce l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza dei presupposti previsti dalla legge e determina l&#8217;acquisizione di uno specifico status giuridico in capo al beneficiario.</p>



<p>Da tale riconoscimento possono derivare conseguenze rilevanti anche per il futuro. Innanzitutto, l&#8217;assegno potrà essere oggetto di revisione qualora sopravvengano mutamenti significativi nelle condizioni economiche delle parti. Chi percepisce un assegno simbolico potrebbe quindi chiedere successivamente un aumento, dimostrando il peggioramento della propria situazione o il miglioramento di quella dell&#8217;ex coniuge.</p>



<p>Vi sono poi effetti ancora più importanti.<br />Il riconoscimento dell&#8217;assegno divorzile costituisce infatti uno dei presupposti per il diritto alla pensione di reversibilità dell&#8217;ex coniuge, purché ricorrano anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa previdenziale.<br />Analogamente, può consentire l&#8217;accesso all&#8217;assegno periodico gravante sull&#8217;eredità dell&#8217;ex coniuge deceduto, nei casi disciplinati dalla stessa legge sul divorzio.<br />Concede anche il diritto ad ottenere il 40% del TFR, calcolato sulla durata degli anni di matrimonio</p>



<p>La giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte evidenziato come il diritto all&#8217;assegno divorzile non possa essere considerato una mera formalità processuale, ma rappresenti il risultato di una valutazione giudiziale fondata sui criteri dell&#8217;inadeguatezza dei mezzi, del contributo dato alla vita familiare e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.</p>



<p>Per questa ragione, accettare di concedere un assegno &#8220;simbolico&#8221; esclusivamente per accelerare la conclusione del procedimento richiede un&#8217;attenta valutazione. Se da un lato può favorire una rapida definizione della controversia, dall&#8217;altro determina effetti destinati a protrarsi nel tempo e ad incidere su diritti di natura previdenziale e successoria.</p>



<p>Prima di prestare il proprio consenso è quindi opportuno valutare attentamente, non solo il vantaggio immediato della chiusura della causa, ma anche le conseguenze future che il riconoscimento, pur di un assegno minimo, è in grado di produrre.<br>In materia di divorzio, infatti, anche una decisione apparentemente marginale può influenzare in modo significativo la posizione giuridica degli ex coniugi per molti anni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: risarcibile anche il figlio non ancora nato al momento dell&#8217;illecito, conta il danno subito dopo la nascita</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-risarcibile-anche-il-figlio-non-ancora-nato-al-momento-dellillecito-conta-il-danno-subito-dopo-la-nascita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La Suprema Corte ha ribadito un principio di grande rilievo: il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto anche a una persona che, al momento dell&#8217;evento lesivo, non era [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Suprema Corte ha ribadito un principio di grande rilievo: il diritto al risarcimento del danno può essere riconosciuto anche a una persona che, al momento dell&#8217;evento lesivo, non era ancora nata, purché il pregiudizio si manifesti dopo la nascita e sia conseguenza diretta del fatto illecito.</p>



<p>La decisione, non disconoscendo l&#8217;orientamento ormai consolidato secondo cui la capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1 del Codice civile), non impedisce all&#8217;ordinamento di riconoscere tutela a situazioni soggettive che trovino origine nel periodo precedente.</p>



<p>In altre parole, il diritto al risarcimento sorge nel momento in cui il soggetto viene alla luce vivo, mentre il fatto generatore del danno può essersi verificato quando egli era ancora solamente concepito.</p>



<p>La Cassazione evidenzia che ciò che viene protetto non è una capacità giuridica anticipata del nascituro, bensì il diritto, acquisito con la nascita, a ottenere il ristoro per un danno ingiusto che incide direttamente sulla sua persona o sulla sua sfera relazionale.</p>



<p>Il nesso causale tra l&#8217;illecito e il pregiudizio subito rappresenta quindi il presupposto essenziale della tutela. Sotto il profilo costituzionale, la pronuncia richiama i principi della Costituzione, che impongono una protezione effettiva dei diritti fondamentali della persona e il pieno risarcimento delle conseguenze derivanti da un comportamento illecito.</p>



<p>Negare il ristoro solo perché il danneggiato non era ancora nato al momento del fatto significherebbe creare un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento.</p>



<p>La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che ha già riconosciuto il risarcimento ai figli nati dopo la morte di un genitore causata dall&#8217;altrui illecito o ai bambini che abbiano riportato danni derivanti da condotte lesive intervenute durante la gestazione. In tali ipotesi, il danno risarcibile non è meramente eventuale, ma si concretizza con la nascita e con l&#8217;effettiva compromissione di diritti costituzionalmente garantiti.</p>



<p>La sentenza conferma quindi un principio di civiltà giuridica: la tutela risarcitoria deve seguire il danno effettivamente patito e non fermarsi a una rigida interpretazione del momento in cui il soggetto acquista la capacità giuridica. L&#8217;obiettivo dell&#8217;ordinamento è assicurare una protezione piena ed effettiva a chi subisce le conseguenze di un illecito, anche quando tali conseguenze si manifestano soltanto dopo la nascita.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lite con lievi lesioni o danni: quando scatta davvero il procedimento penale</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/lite-con-lievi-lesioni-o-danni-quando-scatta-davvero-il-procedimento-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa vigente, nei casi di danni fisici o materiali, provocati o subiti. Nel linguaggio giuridico capita spesso di confondere i concetti di configurabilità e [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>L&#8217;avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa vigente, nei casi di danni fisici o materiali, provocati o subiti.</em></p>



<p>Nel linguaggio giuridico capita spesso di confondere i concetti di configurabilità e procedibilità del reato. Si tratta invece di due profili distinti, che possono condurre a conseguenze molto diverse. La riforma Cartabia ha reso questa distinzione ancora più rilevante, soprattutto in relazione ai reati che provocano un danno alla persona offesa.</p>



<p>La configurabilità riguarda la sussistenza del reato. In altre parole, il giudice deve verificare se il fatto commesso possieda tutti gli elementi previsti dalla legge penale: condotta, evento, nesso di causalità ed elemento soggettivo (dolo o colpa, a seconda dei casi). Se tali presupposti ricorrono, il reato è configurabile e l&#8217;autore può essere chiamato a risponderne.</p>



<p>La procedibilità, invece, concerne le condizioni necessarie affinché lo Stato possa esercitare l&#8217;azione penale. Un reato perfettamente configurabile potrebbe infatti non essere immediatamente perseguibile se la legge richiede un&#8217;ulteriore condizione, come la presentazione della querela da parte della persona offesa.</p>



<p>È proprio su questo aspetto che la riforma Cartabia è intervenuta in maniera significativa. Per numerose fattispecie, soprattutto contro il patrimonio e contro la persona quando non ricorrono particolari aggravanti, il legislatore ha trasformato la procedibilità da ufficio a querela di parte. L&#8217;obiettivo è stato quello di concentrare le risorse della giustizia sui fatti più gravi, valorizzando al contempo la volontà della vittima nei reati di minore allarme sociale.</p>



<p>Si pensi, ad esempio, a un danno provocato intenzionalmente a un bene altrui. Il fatto può integrare tutti gli elementi del reato di danneggiamento, risultando quindi pienamente configurabile. Tuttavia, se la fattispecie rientra tra quelle perseguibili a querela, il pubblico ministero non potrà procedere in assenza della tempestiva denuncia della persona offesa, salvo che ricorrano specifiche circostanze aggravanti che rendano il reato procedibile d&#8217;ufficio.</p>



<p>Ne consegue che l&#8217;assenza della querela non elimina il reato né rende lecita la condotta. Semplicemente impedisce l&#8217;avvio o la prosecuzione del procedimento penale. Diversamente, quando il reato è procedibile d&#8217;ufficio, l&#8217;autorità giudiziaria ha il dovere di attivarsi non appena acquisisca la notizia di reato, indipendentemente dalla volontà della vittima.</p>



<p>La distinzione assume particolare rilievo anche sul piano pratico. Non è raro che una persona ritenga erroneamente che, essendo evidente il danno subito, il responsabile verrà automaticamente perseguito. Dopo la riforma Cartabia ciò non è sempre vero: occorre verificare se il reato sia procedibile d&#8217;ufficio oppure richieda la querela.</p>



<p>In definitiva, configurabilità e procedibilità rappresentano due momenti autonomi del diritto penale. La prima accerta l&#8217;esistenza del reato; la seconda stabilisce se e a quali condizioni lo Stato possa esercitare l&#8217;azione penale. Comprendere questa differenza è fondamentale per evitare equivoci e per tutelare efficacemente i propri diritti, soprattutto alla luce delle recenti modifiche.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Caso Roggero, la Cassazione conferma la condanna: cosa prevede la legge sulla legittima difesa</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/caso-roggero-la-cassazione-conferma-la-condanna-cosa-prevede-la-legge-sulla-legittima-difesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 19:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[caso roggero]]></category>
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					<description><![CDATA[È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, nel Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, nel Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo una rapina avvenuta nella sua attività il 28 aprile 2021. La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito.</p>



<p>Secondo la ricostruzione giudiziaria, dopo l&#8217;assalto al negozio Roggero uscì all&#8217;esterno e sparò contro i rapinatori mentre si stavano allontanando. Due di loro morirono, mentre il terzo rimase ferito. La tesi della legittima difesa sostenuta dall&#8217;imputato non è stata accolta dai giudici, che hanno ritenuto conclusa la situazione di pericolo nel momento della reazione armata. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa dice la legge</h2>



<p>L&#8217;articolo 52 del Codice penale stabilisce che non è punibile chi commette un fatto per la necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro un&#8217;offesa ingiusta, purché vi sia un rapporto tra il pericolo subito e la reazione adottata.</p>



<p>La legittima difesa richiede quindi alcuni elementi fondamentali: un&#8217;aggressione ingiusta, un pericolo attuale e la necessità di reagire per evitarlo. Se l&#8217;aggressione è terminata e non vi è più un rischio immediato, la reazione successiva può non rientrare nella causa di giustificazione prevista dalla legge.</p>



<p>La riforma del 2019 ha modificato la disciplina della legittima difesa nei luoghi di privata dimora e nelle attività commerciali, rafforzando la tutela di chi subisce un&#8217;aggressione in questi contesti. La norma, tuttavia, non elimina la necessità di accertare in concreto la dinamica dei fatti e la presenza dei presupposti richiesti dalla legge.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La differenza tra difendersi e reagire dopo il pericolo</h2>



<p>Il punto centrale del caso Roggero riguarda il momento della reazione. La legge consente di difendersi da un&#8217;aggressione in corso, ma non riconosce un generale diritto a inseguire o colpire chi si sta allontanando.</p>



<p>È proprio questa distinzione che i giudici hanno applicato nel caso concreto: secondo la sentenza, la condotta contestata non era più collegata alla necessità di respingere un pericolo attuale.</p>



<p>La vicenda conferma un principio costante della giurisprudenza: la legittima difesa non viene valutata in astratto, ma sulla base delle circostanze specifiche, del comportamento delle persone coinvolte e del momento esatto in cui avviene la reazione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infiltrazioni dal terrazzo: il danneggiato sceglie chi citare, poi saranno i responsabili a regolare i conti tra loro</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/infiltrazioni-dal-terrazzo-il-danneggiato-sceglie-chi-citare-poi-saranno-i-responsabili-a-regolare-i-conti-tra-loro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Infiltrazioni dal terrazzo di copertura: il danneggiato può chiedere il risarcimento a condominio, proprietario o conduttore a sua scelta! La sentenza ribadisce un principio di grande rilievo pratico in materia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Infiltrazioni dal terrazzo di copertura: il danneggiato può chiedere il risarcimento a condominio, proprietario o conduttore a sua scelta!</p>



<p>La sentenza ribadisce un principio di grande rilievo pratico in materia di infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura: il soggetto che ha subito il danno non è tenuto a individuare preventivamente il reale responsabile tra condominio, proprietario esclusivo del terrazzo o eventuale conduttore.<br />Può, infatti, agire nei confronti di uno qualsiasi di essi, lasciando che siano poi i soggetti coinvolti a regolare internamente le rispettive responsabilità.<br />La decisione si fonda sull&#8217;esigenza di garantire una tutela effettiva al danneggiato, che spesso si trova nell&#8217;impossibilità di stabilire se le infiltrazioni siano state causate da difetti strutturali dell&#8217;edificio, da carenze manutentive imputabili al condominio o da un comportamento negligente del proprietario o del conduttore del terrazzo.<br />Secondo la Cassazione, chi subisce il danno non può essere gravato dell&#8217;onere di ricostruire rapporti giuridici e obblighi manutentivi che riguardano esclusivamente i possibili responsabili.<br />Per questo motivo è legittimato a convenire in giudizio il soggetto che ritiene più opportuno, ottenendo il risarcimento qualora ne ricorrano i presupposti.<br />Solo in un momento successivo, una volta soddisfatte le pretese del danneggiato, i soggetti coinvolti potranno esercitare le rispettive azioni di rivalsa o di regresso per stabilire su chi debba ricadere definitivamente il peso economico del risarcimento.<br />Sarà quindi il giudice, ove necessario, ad accertare se la responsabilità sia imputabile al condominio, al proprietario esclusivo del terrazzo, al conduttore oppure a più soggetti concorrenti.</p>



<p>Il principio conferma l&#8217;orientamento della giurisprudenza volto a privilegiare la posizione del danneggiato rispetto alle complesse dinamiche interne tra i potenziali responsabili.<br />In questo modo si evitano lunghe contestazioni preliminari sull&#8217;individuazione del debitore del risarcimento, consentendo al soggetto leso di ottenere una tutela più rapida ed efficace.</p>



<p>La sentenza rappresenta quindi un importante richiamo alla funzione protettiva della responsabilità civile: il rischio derivante dall&#8217;incertezza sull&#8217;effettiva imputazione delle infiltrazioni non deve ricadere su chi ha subito il danno, ma sui soggetti che, in base ai rispettivi obblighi di custodia, manutenzione e conservazione del terrazzo e delle parti comuni, sono chiamati a chiarire tra loro la ripartizione delle responsabilità.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Giustizia: Consulta, lo sconto di pena per chi svolge lavori di pubblica utilità decide il magistrato di sorveglianza</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/giustizia-consulta-lo-sconto-di-pena-per-chi-svolge-lavori-di-pubblica-utilita-decide-il-magistrato-di-sorveglianza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[studio labonia]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte ha chiarito un importante aspetto dell&#8217;esecuzione penale: la decisione sulla concessione della liberazione anticipata, e quindi dello sconto di pena, nei confronti di chi sta eseguendo una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, spetta al magistrato di sorveglianza.</p>



<p>La Consulta ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 69 e 69-bis dell&#8217;ordinamento penitenziario. Il dubbio nasceva dalla recente riforma delle pene sostitutive, che ha ampliato il ricorso al lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive brevi. Secondo il giudice rimettente sarebbe stato più coerente attribuire il potere di concedere la liberazione anticipata al giudice dell&#8217;esecuzione, già competente per la gestione della pena sostitutiva, anziché al magistrato di sorveglianza.</p>



<p>La Corte costituzionale ha però escluso qualsiasi contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. I giudici hanno osservato che la liberazione anticipata rappresenta un istituto strettamente collegato alla valutazione del percorso rieducativo del condannato. Si tratta di una verifica che, per tradizione e competenza, appartiene al magistrato di sorveglianza, organo specializzato nell&#8217;apprezzare la partecipazione del detenuto o del condannato al processo di risocializzazione.</p>



<p>La decisione conferma quindi che non è decisiva la tipologia della pena in esecuzione, ma la natura della valutazione richiesta. Lo sconto di pena non costituisce un automatismo, bensì il riconoscimento dell&#8217;effettiva adesione del condannato al percorso rieducativo previsto dall&#8217;articolo 27 della Costituzione.</p>



<p>La sentenza consolida inoltre il ruolo della magistratura di sorveglianza quale garante della finalità rieducativa della pena, evitando una frammentazione delle competenze che potrebbe generare decisioni non uniformi. Pur nell&#8217;ambito delle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma, resta dunque fermo il principio secondo cui la valutazione sul merito del comportamento del condannato e sull&#8217;eventuale riduzione della pena compete al giudice specializzato in materia di esecuzione penitenziaria.</p>



<p>La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nell&#8217;assestamento interpretativo della riforma Cartabia, confermando la centralità del magistrato di sorveglianza nelle decisioni che incidono concretamente sulla durata della pena e sul percorso di reinserimento sociale del condannato.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: rette RSA per malati di Alzheimer a carico del SSN se cure e assistenza sono inscindibili</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-rette-rsa-per-malati-di-alzheimer-a-carico-del-ssn-se-cure-e-assistenza-sono-inscindibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[servizio sanitario nazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[In riferimento alle rette RSA per i malati di Alzheimer, la Cassazione rafforza il principio della copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con un nuovo e importante passo avanti [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In riferimento alle rette RSA per i malati di Alzheimer, la Cassazione rafforza il principio della copertura a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con un nuovo e importante passo avanti nella tutela dei malati ricoverati.</p>



<p>Con l&#8217;ordinanza commentata, inserita in un gruppo di pronunce depositate a fine maggio, la Suprema Corte ha ribadito che, quando le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali risultano strettamente integrate e inscindibili, l&#8217;intero costo della retta deve gravare sul Servizio Sanitario Nazionale e non sul paziente o sulla sua famiglia.</p>



<p>La decisione riguarda i casi di persone affette da Alzheimer in fase avanzata, da gravi patologie neurologiche degenerative o in stato vegetativo permanente: condizioni nelle quali l&#8217;assistenza quotidiana costituisce parte integrante del percorso terapeutico.</p>



<p>In tali ipotesi non è possibile separare artificialmente la componente sanitaria da quella assistenziale per addossare ai familiari una quota della retta.</p>



<p>La Cassazione richiama il quadro normativo vigente, chiarendo che le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria devono essere integralmente finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale, anche nelle fasi di lungoassistenza.<br>Non può quindi trovare automatica applicazione il criterio della ripartizione del costo tra sanità e utente quando l&#8217;assistenza rappresenta un indispensabile completamento delle cure mediche.</p>



<p>Le conseguenze pratiche sono rilevanti. Le famiglie che hanno sostenuto il pagamento delle rette potrebbero avere titolo per chiedere il rimborso delle somme versate, purché ricorrano i presupposti individuati dalla giurisprudenza e sia dimostrata la natura inscindibile delle prestazioni erogate durante il ricovero. Ogni situazione, tuttavia, richiede una valutazione concreta della documentazione clinica e delle caratteristiche dell&#8217;assistenza ricevuta.</p>



<p>La recente ordinanza contribuisce così a consolidare un orientamento che negli ultimi anni si è progressivamente rafforzato, offrendo un&#8217;importante tutela ai soggetti più fragili e alle loro famiglie. Resta ora da verificare se il legislatore o le Regioni interverranno per uniformare le prassi amministrative ed evitare che i cittadini siano costretti a rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento di un diritto già affermato dalla Suprema Corte.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cassazione: al nipote non spetta automaticamente il risarcimento per la perdita del nonno</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/cassazione-al-nipote-non-spetta-automaticamente-il-risarcimento-per-la-perditadel-nonno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Per il riconoscimento del danno parentale al nipote, non basta il vincolo di sangue: serve la prova di un autentico rapporto affettivoIl semplice legame di parentela, dunque, non è sufficiente [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per il riconoscimento del danno parentale al nipote, non basta il vincolo di sangue: serve la prova di un autentico rapporto affettivo<br>Il semplice legame di parentela, dunque, non è sufficiente a far riconoscere il risarcimento, come ribadisce la Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza commentata, che affronta il caso della richiesta avanzata da un nipote in tenerissima età, per la perdita del nonno.</p>



<p>La Suprema Corte ricorda che il danno da perdita del rapporto parentale non costituisce una conseguenza automatica dell&#8217;evento mortale. Esso richiede la dimostrazione dell&#8217;effettiva esistenza di un rapporto affettivo stabile e significativo tra la vittima e il familiare che agisce in giudizio.</p>



<p>Se tale rapporto non viene provato, il risarcimento non può essere riconosciuto.<br />Nel caso esaminato, il richiedente era ancora infante al momento del decesso del nonno.<br />Proprio la tenerissima età del bambino ha indotto i giudici a escludere qualsiasi automatismo.</p>



<p>La Corte osserva che, in simili circostanze, non può presumersi l&#8217;esistenza di un legame affettivo così intenso da giustificare il risarcimento, soprattutto quando mancano elementi concreti idonei a dimostrare una frequentazione abituale, una convivenza, un ruolo educativo o una presenza costante del nonno nella crescita del nipote.</p>



<p>L&#8217;ordinanza si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il danno parentale è un danno-conseguenza e, come tale, deve essere allegato e provato.<br />Pur potendo il giudice fare ricorso a presunzioni semplici, queste devono fondarsi su circostanze specifiche e non sulla sola esistenza del rapporto di parentela.</p>



<p>Naturalmente, ciò non significa che un nipote minorenne non possa mai ottenere il risarcimento per la perdita del nonno. Al contrario, esso è pienamente riconoscibile quando emerga la prova di un rapporto intenso e quotidiano, ad esempio attraverso la convivenza, l&#8217;assidua frequentazione, il ruolo di accudimento svolto dal nonno o altre circostanze capaci di dimostrare una relazione affettiva particolarmente significativa.</p>



<p>La decisione conferma quindi un principio di equilibrio: il risarcimento del danno parentale tutela il valore degli affetti realmente vissuti, ma non può trasformarsi in una conseguenza automatica della morte di un congiunto.</p>



<p>Ogni vicenda deve essere valutata nella sua concreta realtà, verificando se la perdita abbia inciso effettivamente e profondamente sulla sfera emotiva del familiare superstite.<br />Per i nipoti in età infantile, la prova di tale incidenza richiede particolare attenzione, non essendo sufficiente richiamare il solo rapporto genealogico con il nonno deceduto.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Caporalato, Cassazione: non basta il lavoro irregolare serve prova dello stato di bisogno</title>
		<link>https://www.giornaledelcilento.it/caporalato-cassazione-non-basta-il-lavoro-irregolare-serve-prova-dello-stato-di-bisogno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio Labonia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco & normativa d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione torna a delineare i confini del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall&#8217;art. 603-bis del codice penale, ribadendo che il cosiddetto &#8220;caporalato&#8221; non [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Corte di Cassazione torna a delineare i confini del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall&#8217;art. 603-bis del codice penale, ribadendo che il cosiddetto &#8220;caporalato&#8221; non coincide con qualsiasi violazione della normativa lavoristica, ma richiede la presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.</p>



<p>La pronuncia prende le mosse da una vicenda riguardante lavoratrici impiegate in un&#8217;azienda con retribuzioni notevolmente inferiori ai minimi previsti dal contratto collettivo, in parte senza regolare assunzione e in condizioni lavorative caratterizzate anche da carenze sotto il profilo della sicurezza.<br />La Suprema Corte conferma che tali circostanze rappresentano significativi indici di sfruttamento, soprattutto quando il compenso è sproporzionato rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.<br />Secondo i giudici, nel valutare la congruità della retribuzione non bisogna limitarsi alla paga oraria, ma considerare anche il mancato riconoscimento di ferie, riposi, contributi previdenziali, tutele per malattia e maternità. Tutti elementi che incidono sul reale trattamento economico del lavoratore e possono integrare gli indici previsti dall&#8217;art. 603-bis c.p.</p>



<p>La decisione, tuttavia, pone un limite importante all&#8217;applicazione del reato. Per la sua configurazione non è sufficiente accertare condizioni lavorative illegittime o retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali: occorre anche dimostrare che il datore di lavoro abbia approfittato dello stato di bisogno del lavoratore.<br />La Cassazione sottolinea che tale condizione deve essere verificata in modo concreto e individualizzato. Non è possibile presumere automaticamente lo stato di bisogno dal semplice fatto che il lavoratore abbia accettato un impiego irregolare o sottopagato. È invece necessario accertare una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da comprimere concretamente la libertà di scelta della vittima e indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.<br />La sentenza conferma quindi un orientamento equilibrato: da un lato rafforza la tutela contro le forme più gravi di sfruttamento lavorativo; dall&#8217;altro evita che ogni violazione della disciplina del lavoro venga automaticamente trasformata in responsabilità penale per caporalato.<br />Il mancato rispetto dei minimi retributivi, delle tutele contrattuali e delle norme di sicurezza costituisce, dunque, un forte indice di sfruttamento: ma la condanna per il reato di cui all&#8217;art. 603-bis richiede anche la prova dell&#8217;approfittamento di uno stato di bisogno effettivo e specificamente accertato in capo ai singoli lavoratori.</p>
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