Incompatibilità Ricchiuti, pronti al ricorso in cassazione: «Non può ricoprire carica di sindaco e consigliere regionale»

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Incompatibilità Ricchiuti, pronti al ricorso in cassazione: «Non può ricoprire carica di sindaco e consigliere regionale»

L’avvocato Marcello Feola, legale di Adriano De Vita, Angelo Raffaele Giuliano, Michele Guida, Ugo Romaniello e Giuseppina Speranza, ha ricevuto l’incarico di proporre ricorso alla Corte suprema di Cassazione sulla sentenza della Corte d’appello di Salerno che ha stabilito la compatibilità per Maria Ricchiuti di poter ricoprire contemporaneamente l’incarico di sindaco di Novi Velia e di consigliere regionale della Campania. «Rimaniamo, infatti, convinti che Maria Ricchiuti non possa ricoprire la carica di sindaco di Novi Velia insieme a quella di consigliere regionale, – dice Feola – applicandosi ad essa l’articolo 65 del Tuel, che non opera alcuna distinzione in relazione alla dimensione demografica del Comune, stabilendo in senso assoluto l’incompatibilità della carica di Sindaco con quella di Consigliere regionale». Secondo i consiglieri infatti, la Ricchiuti non dovrebbe ricoprire entrambi gli incarichi contemporaneamente.

La sentenza della Corte d’appello di Salerno, però, ha stabilito altro e cioè che è insussistente la causa di incompatibilità delle due cariche pubbliche contemporaneamente. E che quindi la Ricchiuti può ricoprire entrambe le cariche perché il Comune di Novi Velia è inferiore a 5mila abitanti. Lo hanno reso noto i legali della Ricchiuti, gli avvocati Antonio Brancaccio, Pasquale D’Angiolillo e Antonio Verde sottolineando che  si tratta della prima pronuncia di appello con la quale la regione Campania ha disciplinato, tra l’altro, la materia dell’incompatibilità tra le cariche di consigliere regionale e di sindaco di Comune con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Una decisione che era andata in questo senso anche per il tribunale di Vallo della Lucania che in primo grado «aveva correttamente individuato la disciplina applicabile al caso di specie», spiega il giudice. «Nello specifico, la sentenza ha posto in rilievo come tali norme, – spiegano i legali – diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non operano su piani autonomi e distinti, ma vanno interpretate e applicate in una visione unitaria, in armonia con i principi costituzionali, afferendo, sia la legge statale che quella regionale, alla ipotesi, perfettamente speculare, del cumulo di una carica pubblica con altra preesistente carica elettorale».  

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