Novi Velia, consigliere regionale e sindaco, la corte d’appello: «La Ricchiuti è compatibile»

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Novi Velia, consigliere regionale e sindaco, la corte d’appello: «La Ricchiuti è compatibile»

La corte d’appello di Salerno conferma la compatibilità tra le cariche di consigliere regionale e di sindaco, ricoperte dall’avvocato Maria Ricchiuti. La sezione civile ha respinto l’appello proposto da Adriano De Vita, Angelo Raffaele Giuliano, Michele Guida, Ugo Romaniello e Giuseppina Speranza, che in qualità di cittadini elettori del Comune di Novi Velia, sull’annullamento della sentenza emessa dal tribunale di Vallo della Lucania, lo scorso febbraio, sulla compatibilità tra le cariche di consigliere regionale della Campania e di sindaco di Novi Velia, ricoperte dalla Ricchiuti.

Il giudice ha dunque ribadito l’insussistenza di alcuna causa di incompatibilità delle due cariche pubbliche contemporaneamente. Lo rendono noto i legali della Ricchiuti, gli avvocati Antonio Brancaccio, Pasquale D’Angiolillo e Antonio Verde. Si tratta della prima pronuncia di appello con la quale la regione Campania ha disciplinato, tra l’altro, la materia dell’incompatibilità tra le cariche di consigliere regionale e di sindaco di Comune con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Peraltro, si tratta della prima sentenza nel panorama nazionale, che afferma «la piena legittimità di una disciplina regionale vertente sulle cause di incompatibilità tra cariche regionali e locali, in coerenza con i canoni costituzionali recepiti dal legislatore nazionale all’art. 3 L. 165/2004, a fronte di precedenti statuizioni della Consulta che avevano “bocciato” disposizioni contenute in Leggi Regionali per il contrasto con i principi dell’ordinamento applicabili alla materia».

Il giudice ha spiegato anche che il tribunale vallese «aveva correttamente individuato la disciplina applicabile al caso di specie». «Nello specifico, la sentenza ha posto in rilievo come tali norme, – spiegano i legali – diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non operano su piani autonomi e distinti, ma vanno interpretate e applicate in una visione unitaria, in armonia con i principi costituzionali, afferendo, sia la legge statale che quella regionale, alla ipotesi, perfettamente speculare, del cumulo di una carica pubblica con altra preesistente carica elettorale. La pronuncia ha, quindi, posto l’accento sul principio della corrispondenza biunivoca che caratterizza le cause di incompatibilità, evidenziando come una identica situazione di fatto non può comportare un diverso trattamento, in base alla diversa disciplina, statale e regionale, che regola l’una e l’altra carica, con conseguente ingiustificabile violazione del principio di uguaglianza».

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