Per gli avvocati di De Luca legge Severino è inapplicabile: «Ecco il parere, posso governare»

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Per gli avvocati di De Luca legge Severino è inapplicabile: «Ecco il parere, posso governare»

La legge Severino è inapplicabile nei confronti di Vincenzo De Luca perché si tratta di carica elettiva acquisita in epoca successiva all’emanazione della sentenza di primo grado. E’ quello che si legge in un parere degli avvocati Giuseppe Abbamonte e Pietro Rescigno, legali del neogovernatore della Campania, e consegnato alla presidenza del consiglio dei ministri, al ministero dell’Interno e al ministero per gli Affari regionali. Parere che arriva dopo la decisione del premier di procedere applicando la Legge Severino. «E’ nostro intendimento – ha detto Renzi – procedere alla sospensione come previsto dalla legge Severino del presidente della regione Campania: stiamo attendendo il parere dei ministri e che l’avvocatura dello Stato ci spieghi come questa procedura si deve svolgere, in considerazione del fatto che è un provvedimento inedito».

La legge – spiegano i legali nel parere – ha delimitato il potere del Governo in tema di sospensione e decadenza da cariche pubbliche, «unicamente per sentenze di condanna intervenute successivamente all’assunzione della carica». E dunque: «Le condanne precedenti al conferimento del mandato elettivo – insistono – non rilevano in termini di sospensione della carica successivamente assunta». «In assenza di una norma espressa di fonte primaria che limiti tassativamente l’esercizio delle cariche pubbliche elettive anche per le condanne non definitive al conferimento del mandato elettivo, la sospensione della carica di presidente della giunta regionale non può essere applicata al De Luca», concludono i due avvocati, la condanna «è peraltro scaturita dall’abnorme durata del processo di primo grado». Quindi per i giuristi la sospensione o la decadenza, in sintesi, non possono avere effetto automatico, visto che l’iter prevede la comunicazione al prefetto competente da parte della cancelleria o al pm, dal prefetto al presidente del Consiglio, l’acquisizione dei pareri dei ministeri degli Interni e degli Affari regionali e infine il decreto del premier, notificato poi dal prefetto al consiglio regionale che deve prenderne atto. «Solo alla fine di tale procedimento – concludono Abbamonte e Resciniti – la sospensione diviene efficace e dunque opponibile al soggetto colpito dalla misura inibitoria».

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