Le norme approvate dallla Regione pongono delle questioni interpretative

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Le norme approvate dallla Regione pongono delle questioni interpretative

Per gli immobili ad uso residenziale ove pendono istanze di condono edilizio, con spunti di riflessione sugli immobili siti in zone vincolare ove pendono istanze di condono ex L. n°326/2003

La legge del Piano Casa di recente approvata dal Consiglio Regionale della Campania ha introdotto una importantissima novità, rispetto alla sua originaria stesura, che necessariamente induce a spunti di riflessione. Infatti l’art.6 consente la possibilità di applicare il Piano Casa anche agli "edifici contenenti unità abitative destinate a prima casa dei richiedenti, intendendosi per prima casa quella di residenza anagrafica, per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte". Pertanto è possibile usufruire delle agevolazioni del Piano Casa, per immobili contenenti unità destinate a prima casa dei richiedenti, sui quali sia stata presentata istanza di condono edilizio anche ancora in corso di definizione, se sono state versate le somme prescritte (quali oblazioni ed anticipi di oneri concessori nel caso dell’ultimo e terzo condono edilizio).Pertanto se gli immobili ove pende istanza di condono edilizio non ricadono nella fattispecie per la quale è esclusa l’applicazione del pianto casa, quella definita dall’art.3 della stessa legge, essi possono essere oggetto degli Interventi straordinari di ampliamento (nel limite del 20%) o degli Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione (nel limite del 35%), di cui agli art.4 e 5 della stessa Legge Regionale. Qui si pone un interessantissimo spunto di riflessione per gli immobili soggetti ad istanze del terzo condono edilizio (quelle ex L. 326/2003) in zone soggette a vincolo paesaggistico. Orbene per questi immobili, in assenza del requisito di conformità rispetto alle vigenti norme urbanistiche, il condono allo stato non potrebbe essere rilasciato. Però cosa oggi accade nel caso che l’abuso oggetto di istanza del terzo condono edilizio rispetti i previsti limiti indicati dal vigente piano casa, ed in particolare attenga ad opere abusive che hanno interessato un ampliamento nel limite massimo del 20% della originaria costruzione è/o la demolizione e ricostruzione di essa con un incremento massimo del 35% del suo originario volume, e venga richiesto di accedere alle misure straordinarie della Legge, ai sensi del suo art.6? Infatti in questo caso si potrebbe configurare la conformità rispetto alle vigente normativa urbanistica, quella modificata ed integrata dalle norme straordinarie del piano casa nel previsto periodo di sua vigenza, ed il terzo condono edilizio potrebbe essere rilasciato anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. In sintesi, che senso avrebbe rigettare l’istanza del terzo condono edilizio, procedendo ad una demolizione di opere abusive che potrebbero poi essere immediatamente ricostruite, usufruendo delle agevolazioni previste dal piano casa?

FONTE: dentrosalerno.it

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