Cilento: saldo IMU, chiarimenti sull’imposta da pagare entro metà mese

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Cilento: saldo IMU, chiarimenti sull’imposta da pagare entro metà mese

Anche per i contribuenti cilentani si avvicina il 17 dicembre, termine ultimo per il pagamento del saldo Imu. Nonostante se ne parli da circa un anno, per molti ancora non è chiara l’origine dell’imposta e le sue principali implicazioni per un territorio come quello cilentano. L’Imu, in sostanza, è stata delineata dal d.lgs. n° 23 del 2011, il quale aveva previsto per il 2014 questa nuova forma di imposizione fiscale da applicare, però, agli immobili diversi dall’abitazione principale, in un ottica di federalismo fiscale. L’obiettivo era di decentralizzare il  finanziamento degli enti locali, soprattutto per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali riconosciute loro dalla nostra Costituzione. Si modificavano le regole di finanziamento dei comuni sostituendo l’Imu ai trasferimenti statali e regionali.  Quindi, oltre a sostituire l’Ici, l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali comunali e  regionali sul reddito prodotto dagli immobili, ad eccezione di quelli locati, i quali continuano a formare reddito soggetto a Irpef o cedolare secca. Ciò vuol dire che dalla prossima dichiarazione dei redditi, la rendita catastale delle abitazioni non contribuirà a formare la base imponibile su cui calcolare l’Irpef. L’applicazione dell’imposta è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214. La conformazione storico-culturale del territorio cilentano mi portano a soffermarmi su alcune disposizioni della legge in particolare, mi riferisco alle abitazioni rurali, le quali hanno il medesimo trattamento delle case civili e non rileva neppure che le abitazioni siano situate in territori montani.  I fabbricati rurali a uso strumentale sono soggetti, invece, all’aliquota ridotta dello 0,2 %, inoltre il coefficiente moltiplicatore della rendita è pari a 60. In quest’ultimo caso è possibile godere dell’esenzione totale per i fabbricati situati in Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’Istat, inoltre i Comuni hanno la facoltà di ridurre l’aliquota allo 0,1%. I fabbricati rurali strumentali hanno l’obbligo, in virtù del Dl 212/2012, dell’accatastamento, quindi i fabbricati iscritti nel catasto terreni devono transitare nel catasto urbano. Particolare importanza assume la disciplina Imu degli immobili inabitabili o inagibili e degli immobili d’interesse storico-artistico, per queste strutture la base imponibile è ridotta alla metà. Per ottenere il riconoscimento d’inagibilità è necessario il sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale, a spese del proprietario, oppure presentare la dichiarazione sostitutiva di notorietà. L’agevolazione per i fabbricati d’interesse storico-artistico spetta anche in caso di abitazione principale del possessore. I fabbricati collabenti, come i ruderi, rientranti nella categoria F2, non sono soggetti all’Imu in quanto privi di rendita catastale.  L’Imu in questo caso sarà pagata solo sul valore del reddito dominicale del terreno agricolo, rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore 135, al valore così ottenuto si applica l’aliquota stabilita dal regolamento comunale. Particolari riduzioni sono previste per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola. Sono soggetti all’Imposta anche i terreni incolti, ad eccezione di quelli situati in zone montane.

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