Vallo della Lucania, incongruenze nel bando sull’opera d’arte in piazza Vittorio Emanuele II

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Vallo della Lucania, incongruenze nel bando sull’opera d’arte in piazza Vittorio Emanuele II

L’opera d’arte è frutto di un bando rilasciato dal comune di Vallo della Lucania il 15 gennaio 2015 e si inserisce all’interno dei lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II.

La legge  L’opera d’arte è frutto di un bando del Comune di Vallo della Lucania e si inserisce all’interno dei lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II. Se l’opera d’arte trae origine dal bando, quest’ultimo non nasce dal caso ma è applicazione di una legge dello Stato: la legge numero 717 del 1949, anche detta Legge per il 2%. Questa norma dice che nei lavori riguardanti gli edifici pubblici, e vi rientrano anche i lavori in Piazza, bisogna destinare in opere d’arte almeno il 2% dell’importo complessivo dei lavori. E’ una legge di fondamentale importanza che deve essere letta e studiata con estrema attenzione, perché è la stessa legge a vietare il collaudo degli interi lavori nel caso di una sua anche parziale violazione. E, senza collaudo, nessun edificio può essere aperto. Piazza compresa. Attualmente questo rischio è reale perché il bando del Comune non rispetta pienamente gli obblighi previsti. Vediamo nello specifico dove la norma è stata violata.

La commissione giudicatrice Se il primo articolo della Legge 717 del 1949 impone la realizzazione di un’opera d’arte, all’articolo successivo dice come deve essere composta la Commissione che andrà a sceglierla. Citiamo integralmente questo articolo 2: «La scelta degli artisti per l’esecuzione delle opere d’arte di cui all’articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della  costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall’amministrazione medesima». Il bando invece dispone che: «La Commissione giudicatrice verrà nominata dalla giunta comunale con proprio atto dopo la scadenza del concorso. I componenti della commissione saranno in numero di cinque e la presidenza verrà assunta dal sindaco. Oltre al presidente, ne faranno parte:

1.    Funzionario nominato dalla soprintendenza ai Bap di Salerno ed Avellino
2.    Un esperto di storia locale
3.    Un esperto/a di opere d’arte
4.    Il responsabile del settore LL.PP». 

Perché la Legge del 2% richiede ‘due artisti di chiara fama’? Perché la commissione deve garantire che venga effettivamente arricchito il patrimonio artistico dello Stato e per questo motivo chi giudicherà dovrà offrire un apporto specialistico, particolarmente qualificato, nella selezione delle opere. Naturalmente questo non lo dico io ma lo dicono le ‘Linee guida per l’applicazione della legge n. 717/1949‘ (D.M. 23 marzo 2006) che costituiscono “atto di indirizzo interpretativo ed applicativo rivolto a tutte le Amministrazioni dello Stato”. In sostanza, proprio perché questa legge è così importante, lo Stato offre un libretto di istruzioni per applicarla correttamente. Vediamo cosa dice a tal proposito questo Decreto Ministeriale: «Per quanto riguarda la composizione della commissione, la norma in commento prevede la presenza di due artisti di «chiara fama». Si può ritenere che questa prescrizione, oltre ad assicurare la presenza di un apporto specialistico ai lavori della commissione, sia intesa a garantire che l’acquisto (o la realizzazione) di opere d’arte concorra, a tutti gli effetti, ad incrementare il patrimonio artistico dello Stato. In questo senso, la stazione appaltante, cui spetta il compito di costituire la commissione di aggiudicazione del concorso per opere artistiche, oltre al proprio rappresentante, al progettista e al Soprintendente, deve prevedere la presenza di artisti che, per la loro rappresentatività (nota 6) sul piano (almeno) nazionale, siano in grado di offrire un apporto specialistico, particolarmente qualificato, nella selezione delle opere poste a concorso». La legge tiene a specificare che la scelta di un’opera è importante e delicata e, nel farlo, c’è bisogno di persone che la legge ritiene qualificate visto che non stiamo parlando di mettere un nano da giardino nella propria casa ma di intervenire in un luogo pubblico spendendo un sacco di soldi.

Nel bando del Comune si parla di ‘esperto di Opere d’arte’ e di ‘esperto di storia locale’, non vanno bene lo stesso? No, non vanno bene. E purtroppo chi ha redatto il bando ha mostrato di non conoscere in alcun modo il mondo dell’arte e le sue figure professionali perché la figura di ‘esperto di opere d’arte’ è una figura che non esiste da nessuna parte. E’ come dire ‘esperto di case’, ‘esperto di sport’, ‘esperto di frutta’ o ‘esperto di canzoni’. Ma nessuno è obbligato a conoscere le figure professionali del mondo dell’arte e proprio per supplire a queste ignoranze interviene la legge che dice chiaramente da chi deve essere composta la commissione giudicatrice. A chi ha scritto il bando del comune non possiamo rimproverare di non conoscere il mondo dell’arte, ci mancherebbe altro, ma possiamo rimproverargli di ignorare la legge; che è grave. La legge quindi dice chiaramente chi devono essere i cinque componenti della commissione che sceglierà l’opera d’arte. In casi di particolare complessità, le nostre affezionatissime linee guida dicono che a questi cinque membri possono aggiungersene altri: ma questi esperti devono essere storici dell’arte contemporanea o critici dell’arte contemporanea e «resta inteso che la partecipazione degli esperti ha carattere consultivo e che alla valutazione dei concorrenti in senso stretto (con attribuzione di punteggi e votazioni) possono partecipare soltanto i cinque componenti della commissione previsti dall’art. 2.».

Quali sono i rischi e le conseguenze di queste violazioni di legge? Affidare la scelta di un’opera d’arte da mettere nel bel mezzo di Vallo a chi non è esperto d’arte è chiaramente una cosa molto rischiosa. Se a casa mi si rompe un tubo, non mi fingo idraulico ma mi rivolgo ad un idraulico. Se ho un problema di salute non mi fingo medico ma mi rivolgo ad un medico. Se mi devo tagliare i capelli vado dal barbiere, non è che mi sfregio da solo i capelli davanti allo specchio di casa perché sono convinto di essere ‘esperto in capelli’. La funzione della commissione giudicatrice è una funzione di garanzia e di tutela della qualità ed è per questo motivo che la legge è molto puntuale e risponde severamente in caso di trasgressione. Tutta la Legge del 2% deve essere rispettata altrimenti «il collaudatore non potra’ concludere la collaudazione della costruzione, fintanto che non  siano  state  completate  le  procedure  di  cui  all’articolo 2» che, come abbiamo visto è quello che tratta della composizione della commissione. Quindi, per concludere, se la Legge del 2% non viene rispettata non si può procedere al collaudo dell’intera Piazza.

Il Comune può rimediare a questi errori? Certo. Il Comune può rimediare esercitando un potere che in diritto amministrativo si chiama ‘autotutela decisoria’. L’autotutela decisoria è il potere della pubblica amministrazione di riesaminare i propri atti modificandoli in maniera rispettosa della legge (come nel nostro caso) o di revocarli. Più volte ho provato a parlare col sindaco dalla fine del mese di Aprile 2014 per esporgli preoccupazione ma soprattutto interesse per la buona riuscita dell’intervento. Ma a quanto pare, il contributo di un cittadino non è stato ritenuto meritevole di considerazione. In ogni caso, vista la gravità della situazione, mi faccio carico di protocollare al sindaco queste piccole considerazioni e di allegare tutti i riferimenti normativi all’attenzione sua e di chi ha redatto il bando.

Mi fermo qui. In attesa della prossima puntata, chi volesse può approfondire l’argomento attraverso  i link alla normativa di riferimento:

Legge 717/49 
Circolare Ministeriale del 28 maggio 2014, n. 3728 
Linee guida per l’applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l’arte negli edifici pubblici

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