Dopo il servizio delle Iene scoppia il caso “strisce blu”

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Dopo il servizio delle Iene scoppia il caso “strisce blu”

Sono un calvario per i residenti di ogni città e tormentano i sogni dei guidatori incalliti e degli amanti del parcheggio “dentro” la propria destinazione. Scagliarsi contro le strisce blu è un po’ come sparare su un nemico disarmato che si ci trova difronte: difficilmente si sbaglia il colpo.
A creare ulteriori polemiche sui parcheggi a pagamento è un servizio realizzato dalla nota trasmissione televisiva di Italia Uno, Le Iene, sulla distribuzione delle strisce blu a Milano che ha suscitato un’onda lunga di protesta che ha coinvolto quasi tutti i comuni italiani. A scatenare la polemica l’articolo 7 comma 6 del Codice della Strada che regolamenta la collocazione delle strisce di parcheggio nelle città italiane: “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”. 
Interpretando alla lettera questa norma, dovremmo dedurre che ad Agropoli, dove le strisce blu aumentano sempre più tra il malcontento dei cittadini, almeno l’80% dei parcheggi dovrebbe essere fuori legge.
In realtà però, è sul concetto di “carreggiata” e “strada” che si gioca la partita della contestazione.
Proprio nel servizio, un istruttore di scuola guida delimita la carreggiata come lo spazio esistente tra due marciapiedi, nel quale scorre il traffico. Se così fosse, questo tipo di parcheggi sarebbe certamente contrario a quanto previsto dal codice della strada. 
Ad avvalorare la tesi, non solo tre avvocati intervistati da “Le Iene” ma anche una sentenza di un giudice di pace romano chiamato a decidere su un caso simile. “Dalla documentazione prodotta – si legge nella sentenza – emerge che gli spazi destinati a parcheggio, nelle vie indicate, sono stati predisposti in violazione di quanto previsto dai commi 6 e 8 dell’articolo 7 del codice della strada, all’interno della carreggiata, con evidente restringimento della medesima”. Poi, anche se le decisioni dei giudici di pace non fanno giurisprudenza, il giudice Romano va oltre, dichiarando “l’illegittimità” delle aree blu.
Secondo la dottrina invece, l’espressione “fuori della carreggiata”, deve essere intesa nel senso che il parcheggio deve essere collocato fuori del flusso della circolazione, e non necessariamente fuori della sede stradale. Infatti, da una parte la carreggiata è definita dal n. 7 dell’ art. 3 CDS come la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli”, e quindi non comprende le eventuali aree destinate alla sosta collocate a lato della carreggiata, dall’altra lo stesso art. 7 comma 6 precisa che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate “comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”. Pertanto alcune false credenze costruite attorno a questa definizione vanno assolutamente cancellate.
Sostiene questa tesi anche il giornalista del Sole 24 ore Maurizio Caprino, esperto di Codice della Strada che sul suo blog precisa: “Tanto per cominciare, non è vero che riguardi solo i parcheggi a pagamento: il comma 6 dell’articolo 7 del Codice della strada, su cui si basa la dimostrazione di illegalità, non fa distinzione con quelli gratuiti. Se è così, ci sarebbe da concludere che nelle città italiane sarebbe praticamente vietato sostare, visto che la maggior parte dei posti disponibili si trova appunto sulla carreggiata.
Effetti paradossali a parte, andiamo a frugare bene nelle astruse definizioni che usa il Codice. Non è raro che alcune parole che noi nel linguaggio comune utilizziamo con un determinato significato ne assumano uno diverso nel burocratese codicistico. E allora prendiamo in mano l’articolo 3, che funge un po’ da glossario.
Qui troviamo la definizione n. 23, che individua la “fascia di sosta laterale” come la “parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra”. Saltando qualche riga più sotto, vediamo che al n. 34 c’è anche il parcheggio, definito come “area o infrastruttura posta fuori dalla carreggiata , destinata alla sosta regolamentata o o non dei veicoli”.
Dunque, non è vero che a bordo strada non si possa parcheggiare: semplicemente, lo spazio dove lo si fa in burocratese non si chiama “parcheggio” bensì “fascia di sosta laterale”. D’altra parte, quando disciplina la sosta (articolo 157), il Codice impone di mettersi fuori dalla carreggiata esclusivamente nel caso delle strade extraurbane. Inoltre, il Regolamento di esecuzione (articolo 149) nemmeno obbliga a tracciare le strisce quando la sosta è consentita in modo parallelo al senso di marcia come da regole generali.
Resta il problema della striscia di margine discontinua, che effettivamente spesso non è tracciata (anche per ragioni di spazio). E il filmato de “Le Iene” segnala una grande verità, cioè che quando si tratta di parcheggi a pagamento si disegnano posti pure in prossimità degli incroci o in altre situazioni pericolose in cui il Codice vieta la sosta a prescindere: insomma, basta pagare e ciò che è illegale e/o pericoloso diventa lecito. Ma di qui a dire che in strada non si può parcheggiare ce ne corre”.
Insomma ancora una volta le leggi italiani non si distinguono per facilità d’interpretazione e da una stessa norma è facile osservare come si possa arrivare a significati diversi. Univoco invece il significato delle strisce blu per la quasi totalità degli automobilisti qualcosa da cui fuggire. Intanto però, in molti comuni italiani dopo il servizio de “Le Iene” si fa già festa. Ma le strisce blu, sono un nemico non ancora sconfitto.

Fonte: www.infoagropoli.it

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