Stalking: La parola all’esperto

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Stalking: La parola all’esperto

Secondo il ministero delle Pari Opportunità sono 5200  le denunce per stalking presentate in Italia durante il primo anno in cui è entrata in vigore la legge. Gli arresti sono stati oltre 1000. Nei primi mesi del 2010, le richieste di aiuto al numero anti-violenza del ministero per le Pari Opportunità sono aumentate del 63,3% rispetto all’anno scorso.

Dalle fonti del e del ministero della Difesa si apprende che nel corso di quest’anno saranno formati circa 6000 ufficiali dei Carabinieri per assistere al meglio le vittime di stalking. Questi in sintesi i numeri di un fenomeno, lo stalking che sta prendendo piede anche nel tessuto sociale italiano.

Ma cos’è questo fenomeno? Come ci si può difendere? Lo spiega al Giornaledelcilento.it Nicola Suadoni, avvocato civilista e penalista. 

Stalking è un termine inglese (letteralmente: perseguitare) che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola e generando stati di ansia e paura fino a comprometterne il normale svolgimento della vita quotidiana.

Inseguimento, molestia e persecuzione possono manifestarsi sotto innumerevoli forme. Possono essere qualcosa di sporadico, oppure manifestazioni insistenti di un fenomeno psicologico e sociale conosciuto, come stalking, appunto.

Tali comportamenti possono rientrare in due tipologie:

– la prima comprende le comunicazioni intrusive, ad esempio tutti i comportamenti con scopo di trasmettere messaggi sulle proprie emozioni, sui bisogni, sugli impulsi, sui desideri o sulle intenzioni;

– la seconda è costituita dai contatti che possono essere attuati sia attraverso comportamenti di controllo diretto (pedinare o sorvegliare) che mediante comportamenti di confronto diretto (visite sotto casa o sul posto di lavoro).

A subire molestie assillanti sono soprattutto le donne tra i 18 ed i 24 anni. Tuttavia, alcuni tipi di persecuzione, come quelle legate al risentimento che nasce dall’essere respinti o alla paura di perdere la relazione, sono rivolte principalmente a donne tra i 35 ed i 44 anni.

Il diffondersi di tale fenomeno nel panorama sociale nazionale ha spinto il legislatore ad adottare opportuni provvedimenti al fine di punire severamente i molestatori (detti stalkers) e a tutelare giuridicamente le vittime di tali comportamenti persecutori.

Con decreto legge del 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in legge con l. del 23 aprile 2009 n. 38, è stato introdotto nel nostro codice penale, art. 612 -bis c.p., una nuova figura di reato rubricata sotto il nome di atti persecutori, diretta a punire severamente gli stalkers.

Tale articolo prevede espressamente che "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante o grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona la medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato".

In questo modo il legislatore ha inteso punire in modo rigoroso e categorico tutti coloro i quali abbiano condotte moleste e minacciose persistenti nel tempo e tali da compromettere l’incolumità fisica e psicologica delle loro vittime.

Oltre a ciò, le vittime di stalking che non intendano proporre querela in sede penale, possono avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore. In conseguenza di tale istanza, il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata tale richiesta, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Tale ammonimento comporta, tra l’altro, che la pena prevista dall’art. 612 – bis c.p. sia aumentata nei confronti del soggetto ammonito.

A tutela delle vittime di stalking, il giudice può ordinare agli imputati per stalking di non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati abitualmente dalle loro vittime e dai loro prossimi congiunti e/o conviventi ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi.

L’art. 282 – ter c.p.p. prevede che il giudice possa, altresì, prescrivere agli imputati di non comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le loro vittime ed i loro prossimi congiunti e/o conviventi.

La speranza è che questa novità legislativa possa in qualche modo eliminare o, quantomeno, ridurre tale allarmante problema sociale che si sta diffondendo sempre più nella nostra società.

Di sicuro tale legge garantisce una sanguigna tutela alle vittime di stalking fornendo loro mezzi adeguati, di cui in passato erano sprovvisti, per difendersi legalmente dalle persecuzioni subite.

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