Banca del Cilento, sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

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Banca del Cilento, sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

di Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania

L’articolo dispone su tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso dal il 9 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali, assegni ed ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione dei titoli di credito ovvero: banche, poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti o beneficiari di assegni.

Pertanto, avuto riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce, ovviamente, ai beneficiari di presentare il titolo in pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto ad essere pagabile dal trattario nel giorno della presentazione, qualora vi siano fondi disponibili sul conto del traente.      

 In caso di difetto di provvista varrà per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità –sino al 30 Aprile 2020- del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno (CAI).

In tale contesto non dovrà essere inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo della sospensione; qualora l’avviso di revoca fosse già stato inviato, il termine dei 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo, è sospeso sino alla scadenza del periodo di sospensione (30 Aprile 2020).    

Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, disponibilità di fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità) saranno, quindi, valutati al termine del periodo di sospensione (30 Aprile 2020).

E’ stata sospesa la trasmissione alle Camere di Commercio, da parte dei Pubblici Ufficiali, dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, intervenendo, infatti, il periodo di sospensione. Ove tali atti siano già stati pubblicati sarà onere delle Camere di Commercio provvedere d’ufficio alla cancellazione.

Con riferimento allo stesso periodo (sino al 30 Aprile) sono sospese anche le Informative al Prefetto di cui all’art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990 nr. 386.     

           

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