Camerota, caso Soget: Ruocco invia lettera all’amministrazione comunale

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Camerota, caso Soget: Ruocco invia lettera all’amministrazione comunale

Orazio Ruocco, dottore commercialista, scrive una lettera indirizzata al sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, agli assessori e ai consiglieri, tornando a parlare di Soget, società concessionaria per la riscossione dei tributi nel Comune di Camerota.

Riportiamo di seguito la lettera integralmente.

E’ con profonda preoccupazione e con vivo senso di responsabilità civica che mi rivolgo alle vostre persone, ciascuna per il proprio ruolo istituzionale e per le proprie competenze. Chiarisco e premetto da subito di non essere uomo pubblico, di non parlare a nome di qualsivoglia organismo associativo politico o di categoria, né tantomeno per interposta persona, e di disdegnare sterili e inutili dibattiti pubblici. Sono uomo pragmatico e concreto che guarda alle questioni e ai problemi nella loro nuda e scarna essenzialità.

Mi rivolgo quindi con questo spirito a Voi, nella concreta speranza che questa mia trovi la giusta, e mi auguro meritata, attenzione. Sono oltre due anni che la Soget svolge la sua funzione di Società concessionaria per la riscossione dei tributi nel Comune di Camerota. Per scelta politica, o per autonoma determinazione di quest’ultima, si è inteso recuperare tutti i tributi comunali in due stringenti tornate di accertamenti che hanno coinvolto prima la tarsu-tares-tari, ed in questi giorni l’Ici-Imu con l’invio delle prime due annualità, 2014-2015, cui seguiranno a breve il 2016 e il 2017. Quali siano i motivi e le ragioni di questa arrembante azione di recupero delle imposte e tasse dovute alle casse comunali non vogliono entrare a far parte delle mie considerazioni. Le lascio al confronto politico che se vorrà potrá occuparsene nelle sedi, nei modi e nei termini che vorrà. 

Lo spirito e le ragioni che invece ispirano e informano questa mia missiva sono tutt’altri, anche se diretta conseguenza di quella scelta. Un anno fa circa si è conclusa la prima tornata di accertamenti Tarsu Tares Tari che ha interessato 5 annualità. Rilevante l’imposizione fiscale posta a carico dei contribuenti e delle imprese che si son viste recapitare tasse afferenti annualità pregresse per i quali i bilanci erano già chiusi. Nella vita reale di un’azienda la programmazione, gli investimenti e le assunzioni assumono un ruolo fondamentale, determinante, e oserei dire decisivo per l’economicità della medesima. Ed è evidente che un evento così traumatico ha inciso profondamente sul normale andamento economico delle imprese. Impossibilitate quindi a saldare quanto dovuto in unica soluzione, hanno rateizzato il loro debito nei modi ed in numero di rate quali previsti dal precedente regolamento delle entrate comunali.

Molti, data l’esosità dei tributi percetti, non sono stati in grado di versare quanto richiesto e si son visti recapitare un ingiunzione di pagamento a cui evidentemente, come per gli accertamenti, non sono o non sono stati in grado di far fronte. Altri, invece, per le specifiche condizioni di accesso alla rateizzazione particolarmente restrittive, si trovano nella impossibilità di poter pagare quanto dovuto e quindi, ad oggi, soggetti inermi all’azione esecutiva della Soget che, nel frattempo, è giunta ormai anche alla richiesta di un fallimento. E’ infatti di qualche giorno fa la notizia che una richiesta in tal senso è stata avanzata presso il Tribunale di Vallo della Lucania a carico di una società partecipata del Comune. Questa iniziativa, a parere dello scrivente, costituisce un precedente che giustificherà nell’immediato futuro qualsiasi altra, eventuale, e pur sempre legittima, attività di questo tipo. Non ritengo però sia questo l’obiettivo ultimo che l’Ente comunale debba o voglia perseguire per i propri amministrati.

Pertanto, e vengo, così, al punto centrale di questa mia iniziativa, ripeto del tutto pesonale, che mira a sottoporre alla vostra saggezza, lungimiranza e responsabilità un problema che ormai è di carattere sociale e che coinvolge indistintamente imprenditori, lavoratori autonomi e cittadini privati. L’obiettivo da porsi, a mio parere, non è tanto quello di pagare, tutti, i tributi comunali perché questo è fin troppo ovvio, ma piuttosto di metter tutti in condizioni di poterlo fare con procedure semplici, snelle, comprensibili ed accessibili a tutti, senza vincoli o condizioni che di fatto rendono il pagamento rateale impraticabile. Un esempio su tutti: la polizza fidejussoria. Chi, a differenza mia, non naviga per queste sabbie paludosi, non sa nemmeno cosa sia. Ma provate, anche per semplice celia o curiosità, a chiedere al vostro assicuratore: “Ho bisogno di una polizza fidejussoria”, e ascoltate cosa vi risponde.

Altra condizione, o sarebbe meglio definirlo altro “intoppo”, alla possibilità di poter pagare ratealmente i propri debiti tributari, è rappresentato dall’Isee. A differenza della polizza fidejussoria, questo è uno strumento più noto e familiare, ed è il lasciapassare per avere diritto ad agevolazioni o prestazioni sociali. Nel nostro Regolamento comunale, all’art.20 comma 7, è stato posto il limite di euro 15.000 di valore Isee per poter beneficiare della rateizzazione. Ora, chi ha qualche dimestichezza con questa barocca carta di identità economica di una famiglia, sa bene che quel limite è di fatto riservato a pochi intimi.Un imprenditore ditta individuale che ha la propria impresa costituita principalmente da immobili, o un cittadino che possiede un altro immobile oltre quello principale, è inevitabilmente fuori da questo “plafond”.

Ma a parte queste considerazioni di fatto, il medesimo articolo 20 pone a carico del contribuente l’onere di comprovare il disagio economico mediante l’Isee. Nella più ampia accezione di contribuente vanno però ricomprese anche le società, e non rileva se di persone o di capitale. L’Isee, come è noto, è uno strumento rivolto soltanto alle famiglie per finalità sociali ed è evidente quindi che non ha alcuna coerenza con la struttura economica e patrimoniale di una società. Nello specifico, quindi, una società è impossibilitata a dimostrare il disagio economico previsto dalla norma regolamentare. Questa grave lacuna conduce inevitabilmente ad un arbitrio nel concedere o meno il beneficio del pagamento rateale, a meno che non venga intesa in senso restrittivo (le società non sono mai ammesse alla rateizzazione) o estensivo (le società sono sempre ammesse alla rateizzazione). Urge quindi normare questa fattispecie che risulta chiaramente assente nella disciplina prevista dall’art.20.

In conclusione, e dopo tutte queste considerazioni che mi auguro abbiano chiarito a pieno il senso del mio sconcerto e delle mie preoccupazioni, mi permetto di sottoporre alla vostra cortese attenzione le modifiche/integrazioni che sarebbe opportuno apportare agli artt. 18 e 20 del Regolamento delle Entrate Comunali al fine di renderlo più chiaro ed esplicito, ma soprattutto scevro da confuse e pericolose interpretazioni, con l’evidente vantaggio di una più snella, serena e sostenibile attività di riscossione dei tributi comunali, soprattutto quelli relativi agli anni pregressi per la loro indubbia esosità secondo quanto più sopra illustrato

I suggerimenti proposti saranno distintamente esposti per i due singoli articoli.


Art. 18 – c. 3:

Al primo rigo, dopo le parole “ …la posizione morosa ecceda …” sostituire la cifra “10.000” con la cifra “50.000”, così da prevedere la garanzia di una polizza fidejussoria soltanto per i debiti più consistenti, e sicuramente meritevoli di adeguato presidio di copertura
Più incisivo ritengo l’intervento da apportare all’art. 20, che necessita di opportune variazioni al fine di distinguere le posizioni dei contribuenti privati da quelle degli esercenti attività di impresa sia sotto la forma di ditta individuale che in forma societaria, attualmente assolutamente carente e confuso.

Anche qui, i suggerimenti proposti sono i seguenti:


Art.20 – c. 7:

– Il primo capoverso, dalle parole “Per i soggetti tenuti al pagamento …” sino alla fine “… non ne abbiano richiesto l’elaborazione.”, sostituirlo coi seguenti:
“ Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell’indicatore della situazione economica del proprio nucleo familiare (Isee) che non dovrà essere superiore al limite di euro 20.000,00. Per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica. 

Per accedere alla rateazione ordinaria tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, associazioni, ecc.), dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica secondo le seguenti distinzioni:

a)- Le ditte individuali in contabilità semplificata: modello Isee con valore che non ecceda il limite di euro 30.000,00.

b)- Le ditte individuali in contabilità ordinaria, le società di persone e di capitali,ecc.: certificazione dell’indice di liquidità, asseverata da professionista contabile abilitato (Commercialista o Consulente del lavoro) e calcolato nel modo seguente: Liquidità differita + Liquidità corrente: passivo corrente. Nel caso tale indice sia uguale o maggiore di 1 la rateizzazione non è ammessa. Nel caso inverso la rateizzazione è ammessa.
c)- In alternativa, e se più agevole per il contribuente, per valutare il requisito di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, il contribuente deve presentare apposita istanza all’ufficio competente contestualmente ad autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 per quanto concerne il dato reddituale. Costituisce un obiettivo dato di riferimento, per tale valutazione, l’avere posseduto un reddito imponibile non superiore ad € 30.000,00 per le persone fisiche, e ad € 40.000,00 per gli enti e le società o ditte individuali, come individuato dalla normativa in materia di imposte sul reddito, con riguardo a ciascun anno del biennio antecedente l’anno di presentazione della istanza.
d)- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, le certificazioni richieste ai precedenti punti b) e c) non sono richieste qualora il contribuente rilasci garanzia fidejussoria. Per tutti questi soggetti, inoltre, qualora il piano rateale richiesto non ecceda 18 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica, né polizza fidejussoria a garanzia.
2)- Al secondo capoverso del comma 7, dopo le parole: …la posizione morosa ecceda …” sostituire alla cifra 10.000,00 con la cifra 50.000,00.
Al termine di queste proposte di modifica, voglio sgombrare immediatamente il campo da facili e pretestuose obiezioni che vogliano addebitarmi l’architettura di una fittizia disciplina che in realtà mira ad un accesso generalizzato al beneficio senza le adeguate garanzie. Chiarisco subito che non è così. Il fine è sicuramente quello di allargare in modo trasparente la platea dei contribuenti ammessi, ma è pur vero che vincoli e garanzie non spariscono del tutto e sopravvivono soltanto per le posizioni debitorie più consistenti, più dubbie e più pericolose.

Mi si consenta infine un’ultima considerazione. Il limite di euro 50.000,00 non costituisce, né vuole costituire, un privilegio per i contribuenti del Comune di Camerota atteso che altri Comuni d’Italia l’hanno inserito nei loro regolamenti perché scatti l’obbligo della polizza fidejussoria. Fra tutti cito, ad esempio, il Comune di Torino nei cui confronti rappresentiamo soltanto lo 0,79% della popolazione, e il cui reddito medio pro capite (euro 31.097) è circa tre volte quello de cittadini di Camerota (euro 11.045). Analoga considerazione la si può fare per un Comune a noi molto più vicino per affinità storiche, culturali, sociali ed economiche, Il Comune di Salerno, che ha previsto l’obbligo della fidejussione per debiti superiori ad euro 40.000,00. L’obiettivo pertanto deve essere quello di equiparare e uniformare le modalità e i limiti di accesso, a quelli previsti da tanti altri Comuni italiani, sicuramente anch’essi responsabili e virtuosi.


Naturalmente queste mie proposte di modifica del regolamento comunale vogliono essere soltanto un concreto esempio di come potrebbe, per alcune parti, e di come dovrebbe, per altre, cambiare. Lascio alla vostra potestà istituzionale il compito di declinare, di accogliere “in toto” o in parte queste mie proposte.
Confidando nella vostra cortese attenzione, mi auguro che questa mia missiva induca tutti almeno ad un momento di riflessione.

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