‘Giù le mani dagli scogli di Don Olindo’. Ecco le sentenze a favore dell’interesse pubblico

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‘Giù le mani dagli scogli di Don Olindo’. Ecco le sentenze a favore dell’interesse pubblico

Nel mentre su facebook continua il botta e risposta tra i proprietari della residenza Mariosa che si dicono proprietari anche degli scogli sotto casa e alcuni residenti che invece li considerano ospiti, poichè non autoctoni, evidenziando l’interesse pubblico su quell’area, qualcosa si muove anche al livello istituzionale. Bortone, sindaco di Camerota ha fatto sapere che in queste ore è a lavoro per prendere visione di tutta la documentazione relativa a questa antica vicenda, e per ripristinare il libero accesso all’area nella tutela dell’interesse pubblico. Intanto i residenti del quartiere La Punta sono in forte agitazione per sollecitare l’intervento dell’autorità e rimuovere quello che a loro avviso rappresenta una grave violazione alla libertà ed alla identità di questa comunità, strettamente legata al suo mare, ai luoghi di balneazione che hanno visto crescere numerose generazioni, alla bellezza di questi scogli. Mentre c’è chi tira fuori le sentenze del Consiglio di stato che si è pronunciato a favore dell’interesse pubblico per l’utilizzo di quell’area, i cui documenti sonoconsultabili qui di seguito, bocciando le rivendicazioni private, c’è anche chi chiede la verifica delle certificazioni comunali per la realizzazione del cancello e della scala che porta al mare. Ricordiamo che il cancello è stato installato da qualche giorno dal condominio Mariosa, a delimitare quella che a loro avviso è una proprietà privata, con tanto di cartello e di targa in marmo collocati qui precedentemente. Secondo alcuni condomini di questa storica palazzina che affaccia su uno dei luoghi più incantevoli di Marina di Camerota, sulle cui terrazze Libero Bovio scrisse "Silenzio cantatore", come ricorda anche una targa, la famiglia Mariosa, alla fine dell’800 ha comprato la proprietà degli scogli, "come fossero dei mattoni", per cui è di loro esclusiva competenza la decisione di chi può e di chi non può accedere in quell’area per fare il bagno. Infatti ricordano su facebook che ai residenti ed in particolar modo agli abitanti del quartiere Punta non sarà negato l’accesso, mentre sarà fatto per gli ospiti dei loro appartamenti, ovvero per i turisti, soprattutto se "napoletani" e se non rispettosi delle "regole che loro decidono" ed a cui tutti devono attenersi. Frasi queste che hanno aumentato il livello di agitazione tra i residenti della Punta che non sopportano di essere considerati ospiti di un’area del loro paese, soprattutto da parte di chi è "ospite per davvero", ovvero i familiari Mariosa, che provengono da fuori paese, la cui storia però ha avuto molto a che fare con questa comunità e la cui memoria è favorevolmente custodita tra gli anziani residenti.  Viene comunicato verbalmente a questa redazione che il signor Schettini, del domicilio Mariosa, lamenta la mancata pubblicazione su questo giornale della sua rettifica. Cogliamo l’occasione per ricordare al signor Schettini che questo giornale è disponibile a pubblicare eventuali sue comunicazioni, previo invio presso l’indirizzo mail della redazione che è redazione@giornaledelcilento.it

Ecco le sentenze

REPUBBLICA  ITALIANATRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SALERNO  SECONDA SEZIONE  Registro Ordinanze:/                                                                                                   Registro Generale:          761/2005   nelle persone dei Signori: LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente   SABATO GUADAGNO Cons. , relatoreEZIO FEDULLO Primo Ref.  ha pronunciato la seguente  ORDINANZA nella Camera di Consiglio  del 29 Giugno 2006  Visto il ricorso 761/2005  proposto da:MARIOSA MARINA  rappresentato e difeso da:ILLIANO AVV. IVAN con domicilio eletto in SALERNO C/O SEGRETERIA T.A.R.  contro COMUNE DI CAMEROTA   rappresentato e difeso da:GIUDICE AVV. GIANPAOLO con domicilio eletto in SALERNO VIA PAOLO VOCCA,6 C/O TALAMO  per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,del provvedimento prot. n. 1308/05 relativo a installazione di un cancello; della delibera n.31/05; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;Visto l’atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI CAMEROTA  Udito il relatore Cons. SABATO GUADAGNO  e uditi i difensori presenti come da verbale;-Considerato che al danno  lamentato può ovviarsi ordinando all’intimata Amministrazione in riferimento ai rilievi formulati nei motivi aggiunti;Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art.3 della legge n.205/2000;Ritenuto che sussistono le ragioni previste dal citato art.21 della legge 6.12.1971 n.1034; P.Q.M.                    Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei sensi di cui in motivazione. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

SALERNO, lì 29 giugno 2006

                                                                                                                   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza:/ 97/07Registro Generale:9076/2006  Sezione Quinta  

composto dai Signori:

Pres. Emidio Frascione   Cons. Corrado Allegretta  Cons. Cesare Lamberti  Cons. Marco Lipari  Cons. Adolfo Metro Est.  

ha pronunciato la presente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 12 Gennaio 2007 . Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto l’appello proposto da:

  COMUNE DI MARINA DI CAMEROTA rappresentato e difeso da:  Avv.  ALARINDO CESAREO con domicilio  eletto in Roma VIA NOVARA, 53  pressoIVAN CANELLI contro MARIOSA MARINA non costituitosi;    

per l’annullamento dell’ordinanza del TAR  CAMPANIA    SALERNO  SEZ.  II   n. 715/2006 , resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE   INSTALLAZIONE DI UN CANCELLO ;Visti gli atti e documenti depositati con l’appello; Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado; Udito il relatore Cons. Adolfo Metro   e udito  , altresì, per la   parte  appellante l’avv. Roberto Curcuruto, per delega A. Cesareo; Considerata la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso alla spiaggia; P.Q.M. Accoglie l’appello (Ricorso numero: 9076/2006 ) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata,  respinge  l’istanza  cautelare  proposta  in primo grado. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Roma, 12 Gennaio 2007

  

 

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