Caso Don Olindo. Il consigliere Romano: “Esiste un precedente di condanna in favore del libero accesso al mare. Le autorità intervengano. Subito un comitato cittadino”

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Caso Don Olindo. Il consigliere Romano: “Esiste un precedente di condanna in favore del libero accesso al mare. Le autorità intervengano. Subito un comitato cittadino”

Riceviamo e pubblichiamo.

Spett.le Redazione,

avrei preferito non intervenire perché pensavo che la “ragione” ed “il rispetto della legge”, oltre che il “buon senso” avrebbero messo le cose a poste. Ma così non è stato.

Ho personalmente parlato con il Sindaco e con il Responsabile del Servizio demanio che mi hanno riferito che rispetto all’ordinanza del Consiglio di Stato (2007) che si è pronunciato a favore dell’accesso libero al mare dei cittadini non vi è stato alcun provvedimento modificativo di  tale situazione.

Ritengo di fare chiarezza una volta per tutte riprendendo da un servizio giornalistico del 2001 le motivazioni giuridiche che hanno portato il Consiglio di Stato alla pronuncia suddetta ed inserendo anche la sentenza della Cassazione che ha definitivamente posto fine alla problematica già nel 2001.

"Nessuna proprietà privata e per nessun motivo può  impedire l’accesso al mare alla collettività se la proprietà stessa è l’unica via per raggiungere una determinata spiaggia". Questa sentenza emessa dalla Terza sezione penale della Cassazione il 16.2.2001, al termine di una lunga battaglia giudiziaria, dovrebbe definitivamente regolare l’inalienabile diritto della collettività di poter liberamente accedere al mare. Diritto troppo spesso violato da proprietari di residence, villaggi vacanze, stabilimenti, ville con annessa spiaggia privata che spadroneggiano sulle nostre coste impedendo alla pubblica fruibilità tratti di litorale.

Il buon senso deve prevalere ed a questo proposito lancio una proposta di creazione di un Comitato cittadino per adottare la scogliera di Donn’Aulindo in collaborazione con il condominio Mariosa e con l’Amministrazione comunale per la tutela del sito rispetto alle problematiche della pulizia e dell’ordine pubblico e pensando, eventualmente, anche ad un regolamento di utilizzo dello stesso da rendere visibile a tutti.

Con l’auspicio di aver dato un contributo in positivo sulla problematica in esame, ringrazio la redazione per la pubblicazione ed in generale per l’azione di pubblicità e trasparenza di cui è portatore nell’interesse dei cittadini tutti. Ecco gli atti.

LIBERO ACCESSO ALLE SPIAGGE – Primo effetto della sentenza sarà  la riapertura definitiva della spiaggia dello Sbarcatello all’Argentario, la spiaggia dove sorge la villa «L’Elefante felice» dei reali d’Olanda e altre residenze di Vip come quelle dell’ex ministro Giuseppe Guarino, del regista Luigi Squarzina, dell’industriale discografico Aurelio Ciarallo e gli eredi Borghese. La terza sezione penale della Cassazione ha infatti rigettato il ricorso dell’amministratore del consorzio lo Sbarcatello di Porto Ercole, chiudendo così un contenzioso sull’accesso alla spiaggia che da 10 anni vedeva l’Associazione donne dazionedell’Argentario, Legambiente e la regione Toscana combattere a colpi di carta bollata per il libero accesso all’arenile circondato dalla macchia mediterranea.

Fonte: http://www.ambienteelavoro.eu/joo/index.

Cassazione penale , sez. III, 16 febbraio  2001, n. 15268

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai sig.ri

….

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da <C. A.>, nato il 9 novembre 1931  a  S.Angelo  Limosano,  avverso  la sentenza del Tribunale di Grosseto-Orbetello 2 febbraio 2000  n.  56, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall’art. 1161 cod. nav., accertato in località (*) Sbarcatello del comune di Monte  Argentario il 13 gennaio 1995, e condannato, con le attenuanti  generiche,  alla pena di L. 800.000 di ammenda.

Sentita la relazione svolta dal Cons. S.F. MANNINO;

Sentita la requisitoria del P.G., in persona  del  dr.  Wladimiro  DE NUNZIO,,  (*)  il  quale  ha  chiesto   l’annullamento   con   rinvio limitatamente all’azione di  risarcimento  danni  e  il  rigetto  del ricorso nel resto;

 
Sentita  l’arringa  del  difensore  di  parte  civile,  avv.   Nicola LOMBARDI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentita l’arringa del difensore, avv. Giorgio PADOVANI, il  quale  ha chiesto l’accoglimeno (*) del ricorso;

osserva

Fatto-Diritto

Con  sentenza  n.  56  del  2   febbraio   2000   il   Tribunale   di Grosseto-Orbetello ha dichiarato  <A.  C.>  colpevole  del  reato  in epigrafe per aver impedito l’uso pubblico del  demanio  marittimo  in località Sbarcatello del comune di Monte Argentario.

Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha  premesso  in  fatto che il giudizio reso nei  confronti  del  <C.>  costituisce  l’ultimo episodio di una controversia insorta più di  dieci  anni  prima  fra associazioni rappresentative  di  interessi  diffusi,  come  la  Lega Ambiente e l’A.D.A. (Associazione Donne dell’Argentario, costituitasi allo scopo), e l’amministrazione del Consorzio dello Sbarcatello.

La controversia  riguardava  la  rivendicazione  da  parte   dell’intera collettività dell’uso della strada  che  attraversava  un  tempo  il podere Sbarcatello e che in atto, a seguito del  frazionamento  della proprietà fondiaria e della costruzione di  case  di  villeggiatura, attraversa  l’area  annessa  al   condominio   omonimo,   consentendo l’accesso a proprietà immobiliari private e al demanio marittimo.

…..gli accessi al lido  dello  Sbarcatello  ed  alla  spiaggia  erano  stati progressivamente ristretti, fino  ad  essere  eliminati,  consentendo l’utilizzazione della strada ai soli condomini.

Questo era avvenuto mediante la recinzione dell’intera  proprietà  e l’installazione in corrispondenza della strada di un  cancello,  reso funzionale attraverso un efficiente servizio di guardia.

Si era, quindi, proceduto penalmente  a  carico  di  <A.  C.>,  quale amministratore del condominio dello Sbarcatello e autore delle  opere che avevano determinato l’interruzione dell’accesso al  lido  e  alla spiaggia.

…….omissis

L’art. 1161 codice della  navigazione.  attua  una  tutela  completa  e  articolata  del demanio marittimo, prevedendo come reato quattro forme alternative di condotta, costituite dall’occupazione diretta o  dall’esecuzione  sul demanio di innovazioni non autorizzate  o  dall’impedimento  dell’uso pubblico di esso ovvero dall’inosservanza  delle  disposizioni  degli artt. 55, 714 e 716 c. nav..

Il reato è, dunque, a forma mista,  nel senso  che  una  sola  delle  azioni  alternativamente  previste   è sufficiente a commetterlo e che la commissione di due o più di  tali azioni realizza un’ipotesi di concorso di reati.

….Nel prevedere come reato l’impedimento all’uso pubblico del  demanio, l’art. 1161 c. nav. non pone alcuna limitazione riguardo ai modi e ai termini in  cui  l’impedimento  dev’essere  realizzato  per  divenire penalmente rilevante. Ne deriva che il reato configurato è  a  forma libera, in quanto il precetto  penale  comprende  qualsiasi  tipo  di condotta che, al di fuori dall’occupazione  diretta,  impedisca  tale uso, ad es., precludendovi, o  anche  semplicemente  rendendovi  più difficile l’accesso mediante opere realizzate  in  zona  limitrofa  a quella demaniale.

…..Pertanto si rende colpevole del reato previsto dall’art. 1161 c. nav. colui che, pur senza occupare direttamente  una  zona  demaniale,  ne impedisca tuttavia l’uso pubblico  mediante  l’esecuzione  nella  sua proprietà  di  opere,  quali  sbarramenti,  recinzioni,  cancelli  e simili, che se non negano in diritto, ostacolano comunque in concreto l’esercizio di fatto della facoltà  di  raggiungere  il  demanio  e, quindi, di usufruirne secondo la  destinazione  che  gli  è  propria (Cass., Sez. III, 24 settembre  1996  n.  1219,  ric.  Di  Giorgio  e altri).

Questo è quanto è avvenuto nel caso in esame.

Infatti,  il  ricorrente,  recintando  la  superficie  di  proprietà condominiale ed apponendo un cancello in corrispondenza della  strada che porta al  lido  di  Sbarcatello,  si  è  di  fatto  impossessato dell’accesso al  demanio  marittimo,  sottraendolo  alla  generalità degli aventi diritto e riservandolo esclusivamente ai condomini.

La sentenza di  condanna  ha,  perciò,  applicato  correttamente  la norma,

……… …..Il reato  di  impedimento  all’uso  del  demanio  marittimo  previsto dall’art. 1161 c. nav., commesso mediante interruzione di una  strada gravata da servitù di uso pubblico,  costituisce  altresì  illecito civile quale spoglio della servitù stessa, per cui il Giudice penale che con la sentenza di condanna per  il  reato  ordina  la  rimozione degli  ostacoli  che   hanno   determinato   l’illecito   impedimento all’accesso al bene demaniale, adotta un provvedimento  di  rilevanza penale in quanto rivolto a  far  cessare  la  permanenza  del  reato, assicurando che questo non venga  portato  a  ulteriori  conseguenze, oltre che di rilievo civilistico, perché reintegrativo degli  aventi diritto nel possesso della servitù oggetto dello spoglio.

La Corte

condanna il ricorrente al pagamento delle  spese processuali e al rimborso alle parti civili  delle  spese  di  questo grado, liquidate in complessive L. 2.200.000, ivi comprese L. 200.000 per spese, più I.V.A. e C.A..

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 12 APR. 2001.

Credo che a questo punto debba intervenire il Sindaco per il rispetto della legge e per evitare che sulla questione si continui a creare confusione.

Antonio Romano

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