Stangata all’Olevanese. Inflitte due sconfitte a tavolino dal giudice sportivo

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Stangata all’Olevanese. Inflitte due sconfitte a tavolino dal giudice sportivo

GARA COMP. VALDIANESE – OLEVANESE DELL’11/4/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della società Olevanese. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53 NOIF e dell’art. 17 CGS;
DELIBERA
Di infliggere, per rinuncia, alla società Olevanese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) relativa alla prima rinuncia, sanzione raddoppiata per le ultime tre gare come da C.U. n. 1 dell’1/7/2009. Fa obbligo alla società Olevanese di versare a favore della società Comp. Valdianese, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma si € 300.00.

RECLAMO BARATTA 2009 – GARA OLEVANESE / BARATTA 2009 DEL 19.09.2009

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto, dalla società Baratta 2009, in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore D’Ambrosio Umberrto (nato l’1.09.1992); vista la comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva la fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, il nominato calciatore, come dal C.U. n. 63 dell’11.06.2009, pagina 896, del C.R. Campania – Settore per l’attività giovanile e scolastica, nella gara del 7.06.2009, tra lo Sporting Club Picentia (a favore della quale ultima il calciatore in argomento era tesserato) e la Scuola Calcio Spes, valevole quale ultima gara di Coppa Campania – Categoria Allievi Regionali, della stagione sportiva 2008/2009, veniva sanzionato, da questo Giudice Sportivo Territoriale, quale calciatore espulso dal campo, con la squalifica per due giornate di gara. La squalifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 3, C.G.S., avrebbe dovuto essere scontata nelle gare della squadra, nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento (ovvero, per la squadra Allievi Regionali della società Sporting Club Picentia). Deve tuttavia precisarsi, sul punto, che la gara innanzi richiamata, nel corso della quale il calciatore in parola è stato espulso, è stata l’ultima, disputata dalla società Sporting Club Picentia per il Campionato Allievi Regionali 2008/2009. Di conseguenza, il calciatore avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica nella competizione della stagione sportiva successiva, ovvero 2009/2010. Orbene, fino alla data del 7 settembre 2009, il calciatore è restato tesserato a favore della società Sporting Club Picentia, per poi essere trasferito, alla società Olevanese, con decorrenza dall’8.09.2009, ovvero in data antecedente il giorno di disputa della gara in epigrafe. La posizione soggettiva del calciatore, quindi, è
mutata dalla citata data dell’8 settembre 2009. Di conseguenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 6, C.G.S., la squalifica a suo carico avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale, successiva alla data dell’8 settembre 2009, della prima squadra della sua nuova società (in questo caso: nella prima squadra della società Olevanese, nelle gare del Campionato Regionale di Promozione).

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2010 Pagina 2225

In violazione della richiamata normativa, è stato, viceversa, utilizzato nelle seguenti gare della sua nuova società di appartenenza: Alburni Roccadaspide / Olevanese del 13.09.2009 (prima giornata del Campionato di Promozione 2009/2010), nonché in quella oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza, il nominato
calciatore ha partecipato, alla gara di cui all’epigrafe, in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Baratta 2009:
DELIBERA
di infliggere a carico della società Olevanese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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