Questione musica alta. Il parere dell’esperto. Una cittadina risponde

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Questione musica alta. Il parere dell’esperto. Una cittadina risponde

Dagli articoli che sto continuando a leggere sul vostro
giornale, tutti si lamentano del rumore ma non danno un riscontro in
decibel.
Cioè, per stabilire in quali termini si disturba per prima
cosa è necessario quantificare il livello di rumore oltre il quale si
crea disturbo.
Fatto ciò è ovvio che un superamento dei limiti
determina una sanzione se non corretti.
Le norme che illustro fanno
proprio questo, e nelle città (ad es. Milano, Napoli) e nelle zone
turistiche più rinomate per i locali dedicati alla musica (ad es.
Rimini) si applicano già da tempo.
Saluti e a presto
Riccardo Ciociano

Inquinamento Acustico – Fare musica rispettando le leggi
Breve sunto per “profani” sulle regole da applicare per lavorare con la musica
“consapevolmente”
➢ La Legge 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull’inquinamento acustico", stabilisce che i
soggetti responsabili dei progetti devono allegare alla domanda di concessione da presentare al
comune una relazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica
ambientale, relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
• autostrade, strade extraurbane ed urbane;
• aeroporti, eliporti;
• discoteche;
• impianti sportivi e ricreativi;
• circoli privati e pubblici;
• insediamenti industriali;
• centri commerciali polifunzionali;
• ferrovie.
Ed ancora, stabilire il clima acustico delle aree interessate dalle seguenti tipologie di insediamenti
(in tali casi, lo scopo principale è quello di proteggere gli edifici dalle sorgenti di rumore esistenti):
• scuole e asili;
• ospedali;
• case di cura e di riposo;
• parchi pubblici;
• nuovi edifici residenziali prossimi alle opere indicate precedentemente.
La documentazione da presentare alle autorità competenti deve contenere:
• classificazione acustica dell’area sulla base della zonizzazione adottata dal Comune, o in
assenza, in base alla classificazione provvisoria prevista dal DPCM del 1/3/1991;
• identificazione del livello sonoro attualmente esistente nell’area d’interesse e aree limitrofe,
attraverso rilievi strumentali;
• previsione dei livelli sonori attesi nell’area e dintorni a seguito del nuovo insediamento (nel
caso preveda l’installazione di impianti tecnologici e/o incremento del traffico veicolare);
• eventuale previsione di opere di mitigazione per impedire il superamento dei limiti di legge
(sia di zona che differenziale).
In tabella sono elencata i limiti acustici (in dB(A)) cui attenersi in base alla classificazione acustica del
territorio Comunale
DPR 14/11/1997
Valori limite di
emissione dB(A)
Valori limite assoluti
di immissione dB(A)
Valori di qualità
dB(A)
Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno
Aree particolarmente protette 45 35 50 40 47 37
Aree prevalentemente residenziali 50 40 55 45 52 42
Aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47
Aree di intensa attività umana 60 50 65 55 62 52
Aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 67 57
Aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 70 70
➢ Il D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei
pubblici esercizi” regolamenta i livelli sonori massimi ammissibili nei luoghi di intrattenimento
danzante, di pubblico spettacolo, circoli privati in possesso di prescritta autorizzazione, nonché i
pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora.
Il Legislatore con questo DPCM intende salvaguardare l’incolumità e la salute dei clienti e
avventori dei locali interessati.
Locali interessati
• Discoteche
• Locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante
• Cinema
• Teatri
• Pub
• Circoli privati
• Bar
• Supermercati e tutti quei luoghi che utilizzano sistemi di amplificazione e diffusione sonora
Obblighi del gestore
Il Gestore, avvalendosi di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2 commi 6,7,8 Legge
26 Ottobre 1995 n° 447), deve verificare se l’impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche
idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti (art. 4,5,6 D.P.C.M. N° 215).
I limiti da rispettare all’interno del locale sono:
• LAeq 95 dB(A)
• LASmax 102 dB(A)
All’esterno del locale si devono rispettare i limiti del DPR 14/11/1997 (vedi tabella precedente).
Responsabilità
Il soggetto, diverso dal Gestore, che utilizza autonomamente l’impianto, in base ad un titolo di
godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione
continuativa o coordinata, risponde in solido con il Gestore della violazione degli obblighi previsti dal
D.P.C.M. n° 215.
Sanzioni
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera agli
adempimenti di Legge, è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da
£ 500.000 a £ 20.000.000 (art. 10 comma 3, Legge 447/95).

Riccardo Ciociano
Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

 

 

Salve, vorrei rispondere in merito al parere dell’esperto che, forse, non ha letto con attenzione gli interventi sul tema.
In primis, se svolge la sua professione a Marina di Camerota dovrebbe saperlo, i lidi in questione hanno una autorizzazione comunale per restare aperti fino alle 24.00 e non hanno alcun tipo di licenza per svolgere l’attività di discoteca..quindi la violazione delle normative è nel semplice fatto che restino aperti fino alle 4.00 del mattino svolgendo attività di discoteca…superino o meno la normale tollerabilità del suono.
Per quanto concerne il superamento della normale tollerabilità della musica, è vero purtroppo, e dico purtroppo, l’amministrazione comunale non ha mai provveduto a contattare l’A.R.P.A.C. per gli accertamenti del caso…spero che nella prossima stagione estiva a ciò si provveda..cmq le dico che le finestre della mia abitazione (posta peraltro non vicina ai lidi) di notte tremavano..quindi in base alla sua esperienza faccia un pò lei…poi ribadisco non essendo autorizzati allo svolgimento di tale attività tali strutture sono del tutto mancanti di impianti debitamente insonorizzati e quindi, nell’attesa di un gradito riscontro dell’A.R.P.A.C., mi sento già di poter affermare che superano il limite dei 3 db(A), rispetto al rumore di fondo, considerato dall’orientamento unanime della giurisprudenza come limite alla normale tollerabilità.
Grazie per lo spazio concesso.
Lorenza Attanasio

 

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