Codice rosso per la violenza sulle donne, cosa prevede la legge

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Codice rosso per la violenza sulle donne, cosa prevede la legge

(e del dott. Domenico Luise)

L’intervento legislativo della riforma denominata “codice rosso”, in vigore ormai da quasi tre anni, si sviluppa in base alla “necessità di contrastare con la massima efficacia possibile ogni ipotesi di delitto che si caratterizzi quale manifestazione di violenza domestica e di genere, nonché di adeguare il nostro ordinamento ai livelli richiesti dalla normativa sovranazionale e dalle recenti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

In questa prospettiva la novella, che apporta numerose modifiche alla previgente normativa dal punto di vista processualpenalistico, intende annullare quegli spazi “morti” , nello svolgimento e nella conduzione delle indagini preliminari relativamente a specifiche fattispecie, innestandosi in maniera organica nel quadro normativo vigente, connotato per altro da un livello (già) avanzato di tutela per le vittime dei reati in argomento.

La norma in particolare si pone l’obbiettivo di incidere “sul tema della celere definizione di procedimenti relativi a reati che si caratterizzano per la reiterazione e, spesso, per lo sviluppo delle condotte lesive con modalità tali da portare, ove non efficacemente e tempestivamente arginate, ad una progressione criminosa tale da aggravare le conseguenze dannose, fino a giungere ad esiti letali, per le vittime” 

Le principali novità possono essere così riassunte: l’istituzione di nuovi reati; l’aggravamento delle pene dei reati commessi in ambito familiare o in occasione dell’interruzione di relazioni familiari, come separazione e divorzio, (nello specifico, si tratta dei maltrattamenti contro i familiari conviventi, degli atti persecutori, degli atti sessuali con minorenni, della violenza sessuale, della violenza sessuale di gruppo); l’accelerazione delle indagini nei procedimenti per i reati di violenza sessuale, stalking, maltrattamenti e lesioni; la possibilità per il pubblico ministero  di ascoltare la persona offesa e/o il denunciante entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro della Procura.

Per quanto riguarda le modifiche al Codice di procedura penale, il legislatore ha stabilito delle norme molto stringenti e, a differenza di altri reati, è previsto espressamente che la polizia giudiziaria, che acquisisca una notizia di reato relativamente ai maltrattamenti, allo stalking, alle lesioni gravi e a tutta una serie di reati previsti e innovati da questa normativa, deve immediatamente riferirla al pubblico ministero, anche in forma orale, a cui seguirà in un secondo momento la comunicazione ordinaria per iscritto.

L’aspetto dell’accelerazione delle indagini preliminari ha sollevato numerose perplessità. Alcuni giuristi hanno criticato questa sorta di canale privilegiato riconosciuto ai reati del Codice rosso, in quanto porterebbe ad una disparità di trattamento per l’accertamento di altri reati. Ad una considerazione di tal stampo vi si può opporre l’aumento preoccupante di reati di violenza domestica e maltrattamenti, dovuto non da ultimo alla pandemia Civid-19 che ha compresso le libertà personali di ognuno. 

Indubbiamente tale presa di posizione, nei confronti di reati così odiosi e lesivi soprattutto da un punto di vista psicologico, inneggiati a rimedio tout court per combattere il dilagante aumento di queste casistiche nelle aule dei tribunali, può confortare quanti credono che il diritto penale debba essere uno strumento afflittivo; dobbiamo ricordare però che come citato dall’articolo 27 della Costituzione, alla pena viene attribuita una funzione rieducativa: non si deve guardare al condannato come un soggetto irrecuperabile, un relitto di cui disfarsi, dimenticarsene e passare oltre, anzi si deve far di tutto affinché il reo diventi una persona in grado di riabilitarsi per poter, un giorno, essere riammesso nella società.

Di fondamentale importanza sono quindi le previsioni, che, al fine di contenere i tassi di recidiva e favorire il distanziamento degli autori di reato dalle dinamiche violente nonché il recupero dei condannati, si possa prevedere la possibilità di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere, subordinata quale conditio sine qua non alla partecipazione a specifici percorsi di recupero 

Detti percorsi prevedono che, in relazione ai reati di cui agli artt. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) 583-quinquies c.p. (deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e 612-bis c.p. (atti persecutori), i condannati possano essere ammessi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, positivamente valutabile ai fini dell’ammissione ai benefici penitenziari, ed inoltre a percorsi per il reinserimento nella società o di recupero presso enti ed associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati.

Altro importante aspetto da considerare e che viene messo in secondo piano nella riforma, è l’assistenza post-facto che si assicura alla vittima di violenza, spesso lasciata in solitudine ad affrontare i traumi derivanti dagli eventi subiti.

Sarebbe fondamentale prevedere un fondo volto ad assicurare un percorso di assistenza psicologica per le vittime, tanto al fine di aiutarle dopo aver subito condotte di enorme gravità non solo a livello fisico. 

Ed invero è necessario non solo “reprimere” le condotte lesive ma anche aiutare e tutelare le vittime nel miglior modo possibile, supportandole con percorsi di recupero.

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