Suor Soledad, avvocato Di Vietri chiarisce: «Omesse molte cose»

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Suor Soledad, avvocato Di Vietri chiarisce: «Omesse molte cose»

«A proposito della sentenza di appello del processo c.d. Suor Soledad, i due articoli presenti sul sito per un verso sono parziali e per altro verso contengono degli errori. Prescindo dal commento dell’avv. Maldonato che, per la cronaca, non è stato l’unico difensore nel processo che ha invece visto impegnati oltre lui (per Aniello Labruna) l’avv. prof. Guglielmo Gulotta e l’avv. Vincenzo Cannavacciuolo per  suor Soledad e le consorelle e chi vi scrive per Antonio Rinaldi ( e per tutti gli altri dello studio fotografico usciti dal processo ben prima del giudizio di I^ grado)». A chiarire alcuni aspetti della vicenda Suor Soledad è l’avvocato di uno degli imputati, Gaetano Di Vietri. Pubblichiamo integralmente 

«Dopo aver sbattuto più di un mostro in prima pagina, prima della sentenza di I^ grado e dopo di essa, nessuno della stampa si è preoccupato di leggere quella decisione per capire se e quanto fosse plausibile. Una sentenza invece che, sottoscritta da tutti i membri del Collegio giudicante, denotava una grande difficoltà di collegamento interno con una frattura tra la parte di condanna e la parte di assoluzione e relativamente a quest’ultima tra le due formule di assoluzione.

Va chiarito (voi non lo dite) che in primo grado Labruna e suor Soledad erano già stati assolti dagli episodi che si assumevano accaduti nella c.d. casa del muratore con la formula perchè il fatto non sussiste ma ai sensi del II comma dell’art. 530 cpp  cioè col dubbio che il fatto si fosse verificato mentre Rinaldi era stato assolto,senza alcun dubbio, perchè il fatto non sussiste.

La Procura Generale aveva proposto appello contro questa parte della sentenza chiedendo la condanna e chiedendo altresì la condanna al risarcimento del danno anche in favore delle parti civili alle quali il Tribunale non aveva riconosciuto alcun danno.
Nessuna impugnazione era stata proposta con riferimento alla sentenza di assoluzione del Rinaldi che era passata in cosa giudicata. Rinaldi era a giudizio innanzi alla Corte di Appello perché una sola delle parti civili aveva impugnato la sentenza ai soli fini civili, in pratica per ottenere la  condanna del Rinaldi al risarcimento dei danni.

La Corte di Appello ha eliminato la condanna inflitta in primo grado alle suore, ha riformato l’assoluzione per La Bruna e Soledad ai sensi dell’art. 530 I comma cpp ha rigettato l’appello della Procura Generale, ha rigettato l’appello delle parti civili, ha condannato le parti civili alle spese processuali che non sono le spese per i legali degli imputati. Questa è una breve sintesi. Di una storia della quale occorrerà riparlare non come cronaca di una vicenda giudiziaria ma di una vicenda che ha segnato non poco  vite personali, famiglie, comunità».

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