Tar dà ragione al Comune di Pisciotta: il Puc non va sospeso, procedimento legittimo

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Tar dà ragione al Comune di Pisciotta: il Puc non va sospeso, procedimento legittimo

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione di Salerno ha respinto l’istanza di sospensione del piano urbanistico comunale di Pisciotta adottato lo scorso 11 marzo, avanzata dall’associazione ambientalista “Osservatorio per la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo umano”.

Il contenzioso ha tratto origine dal ricorso straordinario al presidente della Repubblica, poi trasferito dinanzi al Tar con il quale era stata contestata l’impostazione del nuovo strumento pianificatorio del centro costiero cilentano, opponendosi, inizialmente, alla delibera di giunta comunale n. 101/2017, diretta a revocare una prima versione del piano e, di qui, a ribadire i contenuti del preliminare già approvato con delibera n. 63/2016, poi, censurando, con due ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, le delibere di giunta comunale n. 18/2019 di adozione del p.u.c. e n. 62/2019 di valutazione delle osservazioni presentate dai cittadini.

Nel proporre l’impugnativa, l’associazione ha contestato l’impianto pianificatorio del puc, ritenendo che il Comune avesse impedito la partecipazione della comunità locale alla determinazione delle scelte di pianificazione, prevedendo un eccessivo incremento del carico urbanistico e disattendendo il procedimento di integrazione del vincolo paesaggistico, già presente sull’area d’interesse, avviato dal Ministero per i beni e le attività culturali lo scorso 21 febbraio e tuttora non concluso.  

Tali rilievi erano già stati contrastati dal sindaco, Ettore Liguori, e dall’assessore all’urbanistica, Antonio Greco, i quali hanno rimarcato più volte «la correttezza dell’iter seguito», precisando «gli obiettivi di tutela e di sviluppo del territorio, da conseguire attraverso il p.u.c. mediante la valorizzazione del contesto paesaggistico e dell’identità locale e con la qualificazione dell’offerta ricettiva e di servizi».

Con la pronuncia, il Tribunale Amministrativo Regionale, condividendo le tesi degli avvocati Antonio Brancaccio e Pasquale D’Angiolillo, difensori del Comune, ha posto in risalto il difetto di legittimazione della compagine ricorrente ad impugnare gli atti del piano, ritenendo le censure “non meritevoli di favorevole apprezzamento”, oltre che “inammissibili per carenza di interesse”, in quanto rivolte avverso provvedimenti assorbiti e sostituiti da atti sopravvenuti o, comunque, non lesivi.

Nello specifico il Collegio ha ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione comunale e ha così condannato l’associazione al pagamento delle spese, in favore dell’ente locale, per 1.500,00 euro.

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