Santa Marina, sindaco vieta transito mezzi di raccolta rifiuti in zona Hangar ma il Tar annulla l’ordinanza

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Santa Marina, sindaco vieta transito mezzi di raccolta rifiuti in zona Hangar ma il Tar annulla l’ordinanza

Illegittima l’ordinanza del sindaco del Comune di Santa Marina che vietava il transito dei mezzi di raccolta dei rifiuti solidi urbani in contrada Hangar, nella frazione di Policastro Bussentino. Lo ha sentenziato il Tar Campania-Salerno con una sentenza. Il divieto precludeva il regolare utilizzo della strada vicinale ‘Valle di Natale’, unica via idonea a consentire l’accesso all’isola ecologica ai veicoli adibiti al servizio di igiene urbana del Comune di San Giovanni a Piro.

Con sentenza breve, pubblicata martedì mattina, il Tar Campania ha annullato l’ordinanza numero 30 del 2016, con la quale il sindaco del Comune di Santa Marina, Giovanni Fortunato, aveva disposto «il divieto di transito di tutti i mezzi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, eccettuati quelli comunali, sulla strada vicinale ‘Valle di Natale’, individuata al foglio di mappa numero 33  e sita in contrada Hangar nella frazione di Policastro Bussentino» nonché «il divieto di sosta, nelle aree destinate a standard pubblici e alla viabilità, nella zona Pip industriale di proprietà del Comune di Santa Marina sita in località Hangar».

In concreto, il sindaco di Santa Marina, escludendo gli automezzi del proprio Comune dall’applicazione del provvedimento censurato dal Tar, aveva precluso l’utilizzo dell’asse viario esclusivamente ai mezzi adibiti al servizio di igiene urbana del Comune di San Giovanni a Piro, atteso che erano gli unici a percorrerlo per raggiungere l’isola ecologica comunale, il villaggio Bussento, prossimo alla frazione Scario, e il relativo nucleo abitato.

Il tribunale amministrativo regionale, accogliendo quanto formulato dal Comune di San Giovanni a Piro, che si è costituito in giudizio con l’avvocato Pasquale D’Angiolillo, e dalla Sarim srl, difesa dall’avvocato Feliciana Ferrentino, ha «rilevato che il provvedimento gravato si limita ad un generico riferimento a non meglio specificate ragioni di tutela della igiene pubblica e della sicurezza dell’abitato, senza null’altro motivare quanto alle ragioni che lo hanno determinato, anche in considerazione della circostanza, peraltro non smentita dal Comune di Santa Marina, tra l’altro non costituitosi in giudizio, che il divieto di transito sarebbe imposto sull’unica strada percorribile per la ricorrente, così di fatto impedendo la corretta gestione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti». Con la sentenza emessa, il Tar salernitano ha anche condannato l’amministrazione comunale di Santa Marina a 1.500 euro.

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