Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il D.L.citato, che riforma profondamente la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel Testo Unico sulle successioni e donazioni (TUS). Le nuove regole si applicano alle successioni aperte e alle donazioni o atti a titolo gratuito realizzati a partire da tale data.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’abrogazione del cosiddetto “coacervo successorio”, cioè la regola che imponeva di sommare al patrimonio ereditario anche le donazioni eventualmente già ricevute in vita dallo stesso soggetto.
A partire da gennaio 2026 non si terrà più conto delle donazioni fatte in vita quando si calcola l’imposta di successione al momento del decesso. Donazioni e successioni diventano due eventi distinti, fiscalmente separati.
Di conseguenza, chi eredita può beneficiare in modo pieno delle franchigie previste per successioni e per donazioni. La soglia esentasse per successione resta la stessa e si applica solo sul patrimonio ereditato, senza che le donazioni pregresse incidano.
Anche la prassi di calcolare insieme donazioni pregresse e successioni, con conseguente rischio di superamento della soglia di esenzione o applicazione di imposte maggiori, viene superata. Il calcolo dell’imposta diviene più lineare e pulito.
L’obiettivo della riforma è duplice: semplificare la burocrazia e rendere più equo il sistema fiscale. Da un lato il contribuente ora deve effettuare la “autoliquidazione” dell’imposta, ossia fare lui stesso i calcoli e versamenti, senza attendere un avviso dell’Amministrazione finanziaria. Dall’altro, l’eliminazione del “coacervo” rende più coerente la normativa con gli orientamenti giurisprudenziali e con la prassi ormai consolidata.
È importante sottolineare che la riforma riguarda l’imposizione fiscale. Dal punto di vista della ripartizione dell’eredità, cioè delle quote legittime e della divisione tra gli eredi, le donazioni fatte in vita possono continuare a rilevare: se una donazione ha inciso sulla “legittima” spettante a un erede, quest’ultimo potrà comunque chiedere la reintegrazione della sua quota.
Inoltre, per le donazioni “ripetute” (più donazioni nel tempo) resta operante la normativa sulle imposte di donazione, con cumulo ai fini della franchigia, ma non più in combinazione con la successione.


