La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte che prendiamo in esame, rappresenta un significativo orientamento interpretativo in tema di rimessione del processo e condanna alle spese processuali. Il nucleo della pronuncia è il seguente: quando viene dichiarata l’inammissibilità o il rigetto della richiesta di rimessione del processo, non consegue “automaticamente” la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali.
Per comprendere il rilievo della decisione, occorre richiamare brevemente la figura della rimessione del processo: tale istituto consente al giudice di rinviare il processo a Sezioni Unite, o di restituirlo al giudice di merito, quando siano sollevate questioni di particolare importanza o contrasti giurisprudenziali.
Le motivazioni della Corte evidenziano alcuni principi guida e le conseguenze pratiche sono notevoli: in primo luogo, il difensore della parte che intende proporre la rimessione del processo potrà sollevare la questione con maggiore tranquillità, sapendo che la mera proposta rigettata non comporta automaticamente il rischio della condanna alle spese: ciò quindi potrà influenzare la strategia delle parti, poiché l’avanzamento della richiesta appare meno “rischioso” sotto il profilo del rischio di pagamento delle spese processuali.
La decisione, però, non sancisce che mai possa esservi condanna alle spese in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, bensì che tale condanna non è “automatica”.
In conseguenza occorrerà sempre valutare le circostanze del caso concreto (ad esempio, la condotta dilatoria della parte, l’abuso dell’istituto, la gravità del comportamento ecc.).
La pronuncia, quindi, non rappresenta una “amnistia” generalizzata delle spese, ma un criterio di moderazione del rischio finanziario per la parte che propone la rimessione.
In sintesi la sentenza segna un passo importante verso una maggiore correttezza processuale e una regolazione più equilibrata delle spese in sede di rimessione del processo.
Detta richiesta rimane, dunque, strumento utile per dirimere questioni di particolare rilevanza, fermo restando che la condanna per richiesta temeraria, potrà comunque essere disposta se emergono gli elementi della soccombenza e della causalità.


