22 Gennaio 2026

Ma è vero che assaggiare la frutta prima dell’acquisto può essere considerato reato?

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Ma è vero che assaggiare la frutta prima dell’acquisto può essere considerato reato?

Nei nostri mercatini rionali e nei piccoli negozi, è un’abitudine diffusa quella di assaggiare i prodotti prima di acquistarli: l’avvocato Simone Labonia ci spiega perché, in teoria, questo comportamento potrebbe creare problemi!

Soprattutto dalle nostre parti è una scena piuttosto comune: il cliente prende un acino d’uva, una ciliegia o una fragola e la assaggia “per verificare la qualità” prima di decidere se acquistare il prodotto.
Un gesto spesso percepito come tollerato, quasi folkloristico, ma che dal punto di vista giuridico può assumere connotazioni ben più serie.

In primo luogo occorre chiarire un principio fondamentale: la merce esposta sugli scaffali o sui banchi di vendita resta di proprietà dell’esercente fino al momento del pagamento.

L’assaggio, se non espressamente autorizzato, comporta quindi la sottrazione di un bene altrui.
Anche se di modico valore, il comportamento integra astrattamente gli estremi del reato di furto ai sensi dell’art. 624 c.p., che si perfeziona con l’impossessamento della cosa mobile altrui, accompagnato dall’animus domini, ossia dalla volontà di farla propria.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che il valore irrisorio del bene non esclude la configurabilità del reato, incidendo semmai sulla particolare tenuità del fatto o sulla scelta della pena. Il fatto che l’assaggio sia minimo o “simbolico” non elimina l’illiceità della condotta: ciò che rileva è la sottrazione non consensuale del bene.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo spesso trascurato: l’igiene e la sicurezza alimentare. Assaggiare frutta esposta al pubblico comporta il contatto diretto con alimenti destinati alla vendita, con potenziali rischi sanitari per altri consumatori. In casi estremi, la condotta potrebbe integrare violazioni amministrative o, se accompagnata da specifiche circostanze, ipotesi più gravi legate alla salute pubblica.

Diverso è il caso in cui l’esercente autorizzi espressamente l’assaggio, prassi talvolta diffusa nei mercati o nelle degustazioni organizzate. In tale ipotesi viene meno l’elemento dell’illecito, poiché il consenso del proprietario esclude la sottrazione indebita. Quindi, quella che appare come una consuetudine innocente può trasformarsi, in assenza di autorizzazione, in una condotta penalmente rilevante. Un piccolo gesto, dunque, che merita maggiore attenzione: il rispetto delle regole passa anche da comportamenti quotidiani apparentemente banali, ma giuridicamente tutt’altro che neutri.

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