Sotto la lente della Corte di Cassazione, il problema che nasce tra IRPEF e IVA nell’attività di prostituzione.
Con l’ordinanza che commentiamo, la Suprema Corte torna ad affrontare un tema da tempo dibattuto in ambito tributario: il trattamento fiscale dei proventi derivanti dall’attività di prostituzione, attività che, pur non essendo vietata dall’ordinamento italiano se svolta in forma autonoma, resta collocata in una zona di confine tra liceità civile e riprovazione sociale. La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: tutti i redditi, anche quelli derivanti da attività non organizzate o socialmente stigmatizzate, sono soggetti a imposizione fiscale, purché costituiscano una manifestazione di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost.
Ne consegue che i compensi percepiti dall’esercizio abituale della prostituzione sono imponibili ai fini IRPEF, configurandosi come redditi diversi o, nei casi di abitualità e organizzazione, come redditi da lavoro autonomo. Sul piano dell’IRPEF, quindi, la Cassazione sottolinea che l’assenza di una formale qualificazione giuridica dell’attività non esclude l’obbligo dichiarativo. Ciò che rileva è la percezione di un reddito stabile e ripetuto, idoneo a incrementare la ricchezza del contribuente. L’Amministrazione finanziaria può quindi procedere ad accertamento anche in via induttiva, sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Diverso, ma altrettanto significativo, è il profilo IVA. L’ordinanza richiama la giurisprudenza nazionale ed europea, secondo cui la prostituzione, se svolta in modo autonomo e non coercitivo, integra una prestazione di servizi a titolo oneroso, rientrante nel campo di applicazione dell’IVA.
L’imposta diviene pertanto dovuta quando l’attività presenti i requisiti di abitualità, professionalità e organizzazione minima, restando invece esclusa nei casi meramente occasionali. La pronuncia conferma dunque l’orientamento per cui la liceità penale dell’attività non incide sull’obbligazione tributaria, riaffermando il principio di neutralità fiscale rispetto alla valutazione morale dei comportamenti.Un’impostazione coerente con la funzione della tassazione, che mira a colpire la ricchezza prodotta, indipendentemente dalla fonte da cui essa proviene, purché non espressamente esclusa dalla legge.



