5 Febbraio 2026

Non sono stato infedele ma ho solo ‘raccolto’ amore dove mi era concesso: potevo farlo?

| di
Non sono stato infedele ma ho solo ‘raccolto’ amore dove mi era concesso: potevo farlo?

L’avvocato Simone Labonia ci illustra che il tradimento, come addebito nella separazione tra coniugi, perde rilevanza quando l’assenza di rapporti sessuali esclude il danno dell’infedeltà.

Nel diritto di famiglia, l’addebito della separazione rappresenta una sanzione di natura civilistica che consegue alla violazione grave e consapevole dei doveri coniugali, qualora tale violazione sia stata causa efficiente della crisi matrimoniale. Tra tali doveri, l’obbligo di fedeltà assume tradizionalmente un ruolo centrale. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che il tradimento, di per sé, non è automaticamente idoneo a fondare l’addebito.

Un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione afferma che l’infedeltà coniugale non può essere considerata causa determinante della separazione laddove il rapporto matrimoniale risulti già irrimediabilmente compromesso. In tale prospettiva si colloca la frequente ipotesi dell’assenza prolungata di rapporti sessuali all’interno della coppia, elemento sintomatico di una frattura affettiva e relazionale già consumata.

Secondo i giudici di legittimità, l’obbligo di fedeltà va letto in modo sistematico e sostanziale, quale espressione di una comunione di vita materiale e spirituale. Quando tale comunione è venuta meno da tempo, e in particolare quando i coniugi non intrattengono più rapporti intimi, l’eventuale relazione extraconiugale non può essere considerata la causa della crisi, ma al più una sua conseguenza. La Cassazione ha più volte precisato che, ai fini dell’addebito, occorre accertare il nesso causale tra la condotta contestata e l’intollerabilità della convivenza. In mancanza di rapporti sessuali, specie se protratta e non occasionale, risulta difficile sostenere che il tradimento abbia inciso su un vincolo già svuotato dei suoi contenuti essenziali. L’infedeltà, in questi casi, non assume carattere di lesione attuale del rapporto coniugale, essendo quest’ultimo già compromesso.

Tale orientamento riflette una concezione evolutiva del matrimonio, non più ancorata a schemi meramente formali, ma attenta alla realtà effettiva dei rapporti tra i coniugi. La giurisprudenza, in tal modo, evita di attribuire rilievo sanzionatorio a comportamenti che si collocano in una fase del rapporto, già irreversibilmente deteriorato, riaffermando che l’addebito non può essere fondato su responsabilità astratte, ma su cause reali e giuridicamente rilevanti per l’insorgere della crisi coniugale.

Consigliati per te

©Riproduzione riservata