Comunicato stampa
La riforma della giustizia, soprattutto quando tocca l’architettura costituzionale dell’ordine giudiziario e dell’autogoverno, vive sempre in bilico tra due destini: diventare un ragionamento sul sistema, oppure scivolare in un rito tribale, dove si alzano bandiere e si contano fedeltà.
In questi giorni, il rischio più grave è proprio questo: trasformare una scelta che riguarda il funzionamento delle garanzie in un referendum emotivo, identitario, “pro o contro” qualcuno. E proprio qui bisogna cominciare capovolgendo l’assunto che spesso apre la propaganda del NO e che, come sfondo, ha attraversato anche una parte del dibattito pubblico: l’idea che la riforma sarebbe “delegittimante” verso la magistratura, una sorta di sfiducia istituzionalizzata nei confronti dei magistrati, fino ad arrivare al paradosso — esplicitato — per cui un imputato dovrebbe temere di essere giudicato da un magistrato “impreparato” se passasse il SÌ.
È una torsione retorica potente, perché gioca sull’angoscia più profonda di chi sta dentro un processo: la paura dell’arbitrio. Ma proprio per questo è una torsione che va smontata con rigore. Perché, se c’è qualcosa che davvero delegittima la magistratura agli occhi del cittadino, non è la riforma in sé: è la rappresentazione corporativa del conflitto istituzionale; è la costruzione del nemico; è il ricatto psicologico “se voti SÌ tradisci i giudici”; è la riduzione della Costituzione a campo di battaglia di parte. La delegittimazione non nasce dal fatto che si proponga una correzione dell’assetto; nasce quando un potere che esercita la funzione più delicata — giudicare, limitare libertà, incidere su reputazioni e destini — appare incapace di accettare una discussione sul proprio autogoverno e reagisce con un linguaggio da sindacato in guerra, come se ogni riforma fosse un attentato.
Il punto va detto senza infingimenti: la magistratura non è una corporazione. È un ordine costituzionale che esiste per rendere possibile la libertà dei cittadini. E proprio perché ha una funzione alta, ha bisogno di una legittimazione che non può essere solo interna (“noi siamo i giusti”), né solo morale (“noi siamo dalla parte del bene”), ma deve essere istituzionale e percepibile. In democrazia la legittimazione passa anche dalle forme, dagli equilibri, dal modo in cui si evita la concentrazione del potere e si garantisce l’imparzialità. È questo il cuore del discorso. E, paradossalmente, proprio chi invoca la “difesa della magistratura” dovrebbe ricordare che la fiducia pubblica non è un dato acquisito: è un bene fragile, che cresce quando le istituzioni appaiono sobrie, responsabili, capaci di distinguere i piani; e si consuma quando le istituzioni sembrano schierarsi come parti in una contesa.
Da qui si comprende il primo grande rovesciamento: separare ciò che deve essere separato non significa svalutare; significa rendere credibile. Separare la carriera di chi accusa da quella di chi giudica non è una dichiarazione di sfiducia verso i magistrati, ma un atto di fiducia verso la Costituzione: è la presa sul serio del principio per cui il giudice deve essere terzo non solo per virtù personale, ma per struttura. La riforma non dice: “i magistrati sono cattivi”; dice, molto più sobriamente e più veracemente: “anche i migliori magistrati operano dentro istituzioni, e le istituzioni devono essere costruite in modo da ridurre i fattori di prossimità e di confusione”. Il diritto non pretende angeli: pretende regole che funzionino anche con uomini comuni.
E qui si innesta un secondo rovesciamento, altrettanto decisivo: non è la riforma a trasformare il referendum in un voto “contro la magistratura”; semmai è la scelta di alcuni protagonisti di leggerlo così a costruire un voto contro la categoria. Quando il sindacato rappresentativo della magistratura fa della consultazione una prova di forza identitaria, quando agita l’idea che “con il SÌ i giudici finiscono sotto controllo della politica”, sta spostando il piano dal merito all’allarme, dalla discussione al terrore. Ma è proprio questo spostamento a danneggiare la magistratura: perché un imputato in attesa di sentenza, un cittadino che ha una causa civile, una vittima che chiede protezione non hanno bisogno di vedere l’ordine giudiziario schierato come un partito. Hanno bisogno di percepire distanza, equilibrio, capacità di reggere il dissenso senza trasformarlo in guerra. La giurisdizione vive di fiducia; e la fiducia non cresce quando chi giudica appare impegnato in una battaglia di fazione.
Per capire fino in fondo perché oggi non sia ragionevole inchiodare la riforma al cliché “delegittimante”, bisogna inserire il tema in un quadro storico più ampio. Dalla Prima Repubblica a oggi c’è un filo rosso che attraversa la nostra storia istituzionale: il rapporto, spesso conflittuale, tra politica e magistratura.
Ogni volta che quel conflitto si è fatto più intenso, la risposta non è stata soltanto politica: è stata anche costituzionale, o comunque giocata sul piano degli equilibri. Negli anni di Mani Pulite il Parlamento interviene sull’art. 68 della Costituzione, restringendo l’autorizzazione a procedere. Si può discutere quella scelta; ma il dato, qui, è un altro: la Repubblica, nei passaggi di crisi, ha percepito la necessità di riaggiustare i propri meccanismi. Nella fase successiva, con la personalizzazione della leadership inaugurata da Berlusconi e la mediatizzazione permanente del conflitto tra politica e giurisdizione, i tentativi di sospendere i processi per le alte cariche (Lodo Schifani, Lodo Alfano) vengono dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale, che riafferma un principio semplice: l’eguaglianza davanti alla legge non può essere compressa per legge ordinaria. Ma quella storia, se letta senza pregiudizi, insegna anche un’altra cosa: le scorciatoie contingenti, costruite per rispondere a un conflitto del momento, non reggono; la forma costituzionale pretende coerenza, trasparenza, generalità. E proprio per questo la lezione non è “allora fermiamoci”, bensì “allora facciamo le cose nel modo giusto, sul piano giusto”.
Oggi siamo in una fase ancora diversa. I partiti di massa non esistono più, le leadership sono più fragili, il dibattito pubblico è dominato da una comunicazione istantanea e polarizzata. Il conflitto tra poteri non è più mediato: è amplificato quotidianamente. In questo contesto, intervenire sull’architettura costituzionale dell’ordine giudiziario non è un dettaglio tecnico: è una scelta sul modo in cui la Costituzione distribuisce il potere. E qui emerge un equivoco che va sciolto: ritenere che una riforma sia “legittimante” solo se nasce fuori dal conflitto. Ma la politica e la giurisdizione, per definizione, sono in una dialettica strutturale. Se la condizione di riformabilità fosse l’assenza di tensione, la Costituzione sarebbe irriformabile per definizione. La vera condizione di legittimazione non è l’assenza del conflitto, ma la qualità dell’intervento: generalità, non personalismo; struttura, non emergenza; equilibrio di principi, non vantaggi di parte; chiarezza delle funzioni, non confusione dei ruoli.
Ecco perché il tema non può essere ridotto a un riflesso identitario: “pro magistratura” o “contro magistratura”. La magistratura, nel disegno del 1948, è un potere autonomo perché chi governa non possa condizionare chi giudica. L’unità della giurisdizione, l’autogoverno, l’indipendenza interna ed esterna non sono dettagli: sono anticorpi storici nati dall’esperienza di uno Stato in cui la giustizia era subordinata all’esecutivo. Ma proprio perché quegli anticorpi servono a garantire libertà, occorre una domanda ulteriore, che la storia recente ha reso inevitabile: come si protegge l’indipendenza anche dalle degenerazioni interne, dall’opacità di meccanismi di carriera e di autogoverno, da logiche di appartenenza che, nel tempo, possono trasformare una garanzia in una caricatura? Qui sta un punto che ribalta la retorica del NO: difendere l’indipendenza non significa difendere qualunque assetto “così com’è”; significa rendere l’indipendenza credibile agli occhi del cittadino. E la credibilità, in democrazia, non nasce dall’autorappresentazione virtuosa, ma da forme che riducono i rischi strutturali.
Da questo punto di vista, la separazione delle carriere non è una sfiducia nei magistrati. È una fiducia nella Costituzione come tecnica di limitazione del potere. È il riconoscimento di un criterio semplice: chi accusa è parte, chi giudica deve apparire terzo; e non basta che lo sia “nella coscienza”, deve esserlo “nella struttura”. Separare non significa dividere per ostilità; significa distinguere per garanzia. È un linguaggio propriamente liberale e garantista: non perché diffida degli uomini, ma perché prende sul serio il fatto che la libertà non può dipendere dalla bontà individuale, bensì dall’architettura delle istituzioni. Il diritto, appunto, non pretende santi: pretende regole che funzionino anche quando gli uomini sono semplicemente uomini.
A questo punto conviene mettere ordine su un’altra distorsione che rischia di avvelenare tutto: la trasformazione del referendum in un voto “pro o contro il governo”. Qui il nodo è costituzionalmente decisivo. Il referendum è democrazia diretta, e la democrazia diretta chiede ai cittadini di pronunciarsi sul contenuto di un quesito. Trasformare questo voto in un “anti-governo” è un errore democratico: quando una consultazione diventa un plebiscito su un leader o una punizione contro una maggioranza, il merito si dissolve. È già accaduto in passato: il risultato è che si perde l’occasione di discutere seriamente dell’assetto e si sacrifica una possibile riforma utile al Paese a un calcolo momentaneo. Chi ha davvero a cuore la Costituzione non usa il referendum come manganello: lo rispetta come strumento serio, capace di far emergere il merito oltre la propaganda.
Lo stesso vale per un’altra etichetta comoda e fuorviante: l’idea che la separazione delle carriere sia “una riforma di destra”. Le riforme non sono di destra o di sinistra per genealogia contingente: lo sono per contenuto. E qui il contenuto parla la lingua del liberalismo costituzionale e del garantismo: divisione dei poteri, terzietà del giudice, nettezza delle funzioni. Se il processo pretende di essere accusatorio, lo Stato deve accettare fino in fondo ciò che quell’idea comporta: l’accusa è una parte, il giudice è terzo; e l’ordinamento va costruito in modo che quella terzietà sia evidente, non solo proclamata. Non è cultura dell’autorità; è cultura della garanzia. È esattamente l’opposto del “potere monolitico”.
Ed è qui che si capisce quanto sia strumentale l’argomento più ideologico di tutti, quello della “P2”. Dire che un’idea sarebbe eversiva perché è comparsa anche nel piano di Gelli non è un’argomentazione: è una scorciatoia retorica. Le idee non si giudicano per contaminazione; si giudicano per merito. Se accettassimo quel metodo, dovremmo espellere dalla storia istituzionale proposte che, in tempi diversi, sono state evocate anche da soggetti discutibili. Ma il criterio democratico non è questo. Il criterio è: la separazione rende più credibile la terzietà? riduce la commistione culturale tra accusa e decisione? rafforza l’equilibrio del processo? Se la risposta è sì, l’etichetta cade. Se la risposta è no, si discute nel merito. Tutto il resto serve solo a evitare il confronto.
Un’altra paura-simbolo riguarda l’autogoverno, il CSM, il sorteggio, la composizione e la formazione delle platee. Anche qui, l’unico modo serio di ragionare è rovesciare l’ottica: il problema storico dell’autogoverno, negli ultimi decenni, non è stato principalmente la politicizzazione esterna, ma la colonizzazione interna. È stato il correntismo. È stata la trasformazione progressiva della logica costituzionale dell’autogoverno in una logica di filiere, pacchetti, appartenenze. Se questo è il quadro, allora è legittimo — anzi doveroso — cercare correttivi forti: non per negare l’autogoverno, ma per salvarlo dalla sua caricatura. Naturalmente, un argomento serio non può fingere che ogni sorteggio sia di per sé virtuoso, né che ogni elezione sia di per sé corrotta. Il punto è come si costruisce il meccanismo: quali filtri di competenza, quali garanzie di pluralismo, quali limiti all’egemonia delle correnti. Ma proprio questa considerazione conduce a una conclusione opposta al rifiuto totale: se ci sono profili tecnici da perfezionare, la sede non è la demonizzazione dell’intero impianto; è la legge di attuazione, la disciplina della platea dei sorteggiabili, i controlli, i criteri. Il riformismo non è “tutto o niente”: è costruzione di assetti che riducono rischi e aumentano fiducia.
Il capitolo disciplinare merita, poi, una sottolineatura speciale, perché è spesso sottovalutato e insieme decisivo. Anche qui il rovesciamento è concettuale: la disciplina dei magistrati non è un affare di categoria, non è un modo per “difendere l’immagine” dell’ordine giudiziario come può avvenire in altri ordini professionali. È — o dovrebbe essere — una garanzia dell’ordinamento. E se è garanzia dell’ordinamento, allora deve essere esercitata secondo metodi autenticamente giurisdizionali, sottraendosi alle logiche di appartenenza. Un assetto disciplinare che mira a ridurre la presa della correntocrazia non “punisce” la magistratura: la protegge. Perché l’indipendenza non è impunità. È responsabilità protetta da forme adeguate. E se sorge il tema dei rimedi e del controllo di legittimità, lo si affronta da costituzionalisti: non con allarmi, ma con architetture; non con slogan, ma con garanzie coerenti con i principi del giusto processo e con l’idea che la legalità debba essere sindacabile secondo regole chiare.
A questo punto il discorso sarebbe incompleto se non si confrontasse con un elemento politico-culturale che la storia italiana ha reso evidente: la relazione della sinistra con il tema giustizia. È possibile — e per molti versi plausibile — sostenere che, dopo stagioni di diffidenza, vi sia stato un progressivo avvicinamento a posture giustizialiste, e che questo abbia avuto un effetto di lungo periodo: indebolire la capacità autonoma di elaborare riforme, consegnare la politica a una forma di timidezza, trasformare spesso la giustizia in linguaggio identitario e morale. Se questa diagnosi è anche solo parzialmente vera, allora il referendum di oggi non può essere letto come una trincea “contro” qualcuno, ma come l’occasione per riaprire uno spazio riformista e garantista: distinguere tra rispetto per la magistratura e sudditanza verso logiche associative; tra tutela dell’indipendenza e difesa corporativa delle correnti; tra dignità della giurisdizione e sua trasformazione in attore politico simbolico.
Ed è qui che torna, con forza, il punto iniziale: il voto non è “contro la magistratura”. Votare SÌ non significa delegittimare i magistrati; significa legittimare meglio l’istituzione, rendendola più credibile e più protetta, sia dalle pressioni esterne sia dalle degenerazioni interne. Significa dire: vogliamo una magistratura forte, autorevole, rispettata; e proprio per questo vogliamo che l’autogoverno sia sottratto alle caricature correntizie e che la distinzione tra chi accusa e chi decide sia così netta da ridurre i sospetti. In un tempo di sfiducia, la legittimazione non si ottiene chiedendo “credete a noi”: si ottiene costruendo regole che rendono la fiducia un effetto razionale, non un atto di fede.
Ecco allora il capovolgimento definitivo della propaganda del NO: la vera delegittimazione non è riformare; è trasformare la riforma in un ricatto identitario. La vera delegittimazione non è discutere dell’autogoverno; è impedirne la discussione parlando come se qualunque critica fosse un attentato. La vera delegittimazione non è chiedere istituzioni più nette; è accettare che il cittadino, l’imputato, la vittima, l’utente della giustizia vedano la giurisdizione come un “campo” e non come una garanzia. Se si vuole davvero difendere la magistratura, bisogna difenderla nel modo più serio: restituendole sobrietà, distanza, credibilità strutturale.
Per questo, oggi, il punto non è scegliere una bandiera; è scegliere un equilibrio. E la scelta, vista dal lato delle garanzie, è limpida: più chiarezza tra accusa e giudice; più percepibilità della terzietà; meno potere alle filiere correntizie; più giurisdizionalità e trasparenza nei meccanismi interni; più fiducia pubblica costruita su forme verificabili. Tutto il resto — etichette politiche, genealogie tossiche, plebisciti pro o contro il governo — è rumore che serve a non parlare del merito.
Se vogliamo davvero una giustizia più giusta, non dobbiamo pretendere dai magistrati di essere angeli. Dobbiamo pretendere dalle istituzioni di essere robuste. E un’istituzione robusta è quella che distingue le funzioni, riduce le ambiguità, limita le concentrazioni di potere, rende la fiducia una conseguenza delle regole e non una preghiera. In questa prospettiva, il SÌ non è una sfiducia nella magistratura: è una fiducia nella Costituzione, cioè nell’idea che anche la magistratura, per restare libera e rispettata, debba stare dentro un equilibrio di forme capace di proteggerla dagli eccessi — esterni e interni — e di garantire, a chiunque entri in un processo, una cosa sola davvero decisiva: essere giudicato da un terzo, non da una parte.
La Costituzione non è un ostacolo da aggirare nei momenti di difficoltà. È la cornice che garantisce che nessun potere — neppure quello legittimato dal voto, ma neppure quello legittimato dall’investitura concorsuale e dall’autonomia ordinamentale — possa espandersi oltre misura. Proprio per questo, quando gli equilibri mostrano degenerazioni, il dovere costituzionale non è solo “resistere”: è anche correggere. Perché la difesa dei contrappesi non coincide con la difesa dello status quo: coincide con la loro capacità di funzionare davvero, oggi, sotto gli occhi dei cittadini.
Per questo il mio è un SÌ argomentato, non emotivo. Un SÌ che nasce dall’idea che l’equilibrio tra i poteri sia un bene comune, non una variabile politica. Un SÌ che assume la lezione della storia repubblicana non come invito all’immobilità, ma come monito contro le scorciatoie e come chiamata a fare finalmente ciò che le scorciatoie non hanno mai saputo fare: rendere stabile, credibile e trasparente la divisione dei ruoli, così che la giustizia non appaia più — né possa essere raccontata — come una parte in causa nel conflitto politico.




