Con la sentenza commentata, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ribadendo che il mero vincolo biologico non è sufficiente a fondare il riconoscimento del risarcimento nella misura massima prevista dalle tabelle.
Il caso trae origine dalla richiesta risarcitoria avanzata dai figli per la morte del padre.
I giudici di merito avevano già operato una significativa riduzione dell’importo, rilevando l’assenza di un rapporto stabile e continuativo, nonché la mancanza di frequentazioni affettive idonee a dimostrare una reale comunanza di vita.
La Cassazione ha confermato tale impostazione, precisando che il danno parentale, pur configurandosi come pregiudizio “in re ipsa” quanto all’an debeatur, richiede una valutazione concreta ai fini del “quantum”.
In particolare, l’intensità del legame affettivo, la qualità della relazione e la sua effettiva coltivazione nel tempo costituiscono parametri imprescindibili per la personalizzazione della liquidazione.
Il principio si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, secondo cui le tabelle, in primis quelle elaborate dal Tribunale di Milano, rappresentano meri criteri orientativi e non valori automatici.
Il giudice conserva un ampio margine di apprezzamento per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, potendo discostarsi dai valori medi laddove emerga una relazione solo formale o sporadica.
Sul piano probatorio, la pronuncia ribadisce che grava sul danneggiato l’onere di dimostrare l’effettività del rapporto parentale sotto il profilo affettivo.
Non è sufficiente allegare la qualità di figlio o genitore: occorre fornire elementi concreti quali frequentazioni abituali, contatti costanti, sostegno morale o materiale, progettualità condivisa.
In mancanza, il giudice può legittimamente procedere a una liquidazione ridotta, parametrata alla reale incidenza della perdita.
In definitiva, il diritto al risarcimento non tutela la parentela in senso astratto, ma la dimensione relazionale autenticamente vissuta.
Rafforzato, dunque, il principio di personalizzazione del danno non patrimoniale e riaffermata la centralità della prova del legame affettivo quale presupposto per il pieno ristoro.




