La pronuncia interviene su un tema ricorrente nel contenzioso lavoristico: la sorte dei buoni pasto non erogati e la possibilità per il lavoratore di ottenerne la monetizzazione.
La Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato: il buono pasto non costituisce, di regola, una voce retributiva in senso stretto, bensì un beneficio collegato all’organizzazione del lavoro e alla fruizione del servizio mensa o sostitutivo.
Esso assolve a una funzione assistenziale e organizzativa, non rappresentando automaticamente un’integrazione della retribuzione base.
Da tale qualificazione discende l’impossibilità di “monetizzare” i ticket non ricevuti.
Se il buono pasto è previsto come servizio sostitutivo della mensa, la sua mancata erogazione non si traduce in un credito pari al valore facciale del ticket.
Non è quindi ammessa una conversione automatica in denaro, salvo che la contrattazione collettiva o individuale disponga diversamente.
Tuttavia, l’ordinanza chiarisce un punto essenziale: l’assenza di monetizzazione non equivale a totale assenza di tutela. Qualora la mancata erogazione sia illegittima, ad esempio perché prevista da accordi aziendali o contratti collettivi, il lavoratore può agire per il risarcimento del danno.
In tal caso, però, il danno deve essere allegato e provato, non potendosi presumere in via automatica nella misura del valore nominale dei buoni.
Il risarcimento, dunque, non coincide necessariamente con la somma dei ticket non distribuiti, ma può essere parametrato al pregiudizio effettivamente subito: maggiori spese sostenute per il pasto, perdita di un beneficio contrattualmente garantito, eventuale disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti.
La pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza che distingue con nettezza tra retribuzione e benefici accessori, evitando che strumenti di welfare aziendale si trasformino in cifre retributive automatiche.
Al contempo, la Corte tutela l’affidamento del lavoratore, riconoscendo la possibilità di reagire in giudizio quando l’azienda ometta un beneficio dovuto.
In buona sodtanza, niente automatismi risarcitori né conversioni dirette in denaro dei buoni pasto non erogati; ma resta aperta la strada dell’azione risarcitoria, purché fondata su un concreto e dimostrato pregiudizio.
Un equilibrio tra rigore formale e tutela sostanziale del lavoratore.











