Tema di grande rilievo pratico: l’interesse dell’indagato a proporre istanza di riesame contro un provvedimento di sequestro, anche quando egli non sia titolare del diritto alla restituzione dei beni.
La questione nasce dal contrasto giurisprudenziale circa la legittimazione dell’indagato a impugnare il decreto di sequestro probatorio o preventivo quando i beni risultino formalmente intestati a terzi. Secondo un orientamento restrittivo, in assenza di un diritto dominicale o di una concreta aspettativa alla restituzione, difetterebbe l’interesse ad agire ex art. 568 c.p.p.
Diversamente, altra parte della giurisprudenza valorizzava l’incidenza diretta del vincolo reale sulla posizione processuale dell’indagato.
Le Sezioni Unite compongono il contrasto affermando un principio chiaro: l’interesse al riesame non coincide necessariamente con il diritto alla restituzione del bene. L’indagato, infatti, subisce comunque gli effetti del sequestro quale misura cautelare reale funzionale al procedimento penale che lo riguarda.
Il vincolo incide sulla strategia difensiva, sulla ricostruzione del fatto e, in prospettiva, sulle sorti del giudizio.
Il riesame, dunque, rappresenta uno strumento di controllo sulla legittimità e proporzionalità della misura, non limitato alla tutela proprietaria ma esteso alla garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
L’interesse è ravvisabile ogniqualvolta l’annullamento del sequestro possa determinare un effetto giuridicamente apprezzabile per l’indagato, anche solo sul piano probatorio o della qualificazione del fatto.
La pronuncia assume rilievo sistematico: si supera una concezione meramente patrimoniale del sequestro e si riafferma la natura garantista del riesame quale presidio contro indebite compressioni dei diritti fondamentali.
La Suprema Corte, dunque, amplia l’accesso al controllo giurisdizionale, evitando che formalismi sulla titolarità del bene si traducano in una sostanziale limitazione delle prerogative difensive.
La decisione segna un punto fermo nella disciplina delle misure reali, ribadendo che l’interesse processuale va letto in chiave concreta e non riduttiva, a tutela dell’equilibrio tra esigenze investigative e diritti dell’indagato.











