Con la sentenza n. 1120/2026, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Salerno – ha accolto il ricorso proposto dalla titolare di un’azienda agricola operante nel Comune di Camerota, annullando il diniego di nulla osta espresso dall’Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la conseguente determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un fabbricato rurale a servizio del compendio destinato all’olivicoltura, ricadente nella zona “C2” del perimetro dell’area protetta.
La decisione si inserisce nel dibattito sulla realizzazione di strutture funzionali alle attività agricole all’interno dei parchi nazionali e, in particolare, sulla valutazione dei programmi di sviluppo aziendale.
Secondo il T.a.r., l’Ente Parco non può limitarsi a considerare la situazione aziendale esistente al momento della domanda, trascurando i programmi di sviluppo debitamente documentati. Il Piano di sviluppo aziendale previsto dalle Norme Tecniche del Piano del Parco deve, infatti, essere effettivamente valutato e valorizzato in quanto strumento di programmazione dell’evoluzione futura dell’impresa agricola.
Accogliendo i motivi del ricorso presentato dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo, il Collegio ha affermato che l’attività agricola non può essere considerata una realtà statica, ma un processo economico in evoluzione, nel quale assumono rilievo gli investimenti già effettuati, l’acquisizione o l’ampliamento dei terreni, l’estensione delle colture e gli interventi programmati per incrementare la produzione.
Nel caso esaminato, la ricorrente aveva documentato coltivazioni già avviate, interventi di miglioramento fondiario, l’ampliamento delle superfici coltivate e un piano di sviluppo produttivo articolato. Elementi che il Tribunale ha ritenuto idonei a dimostrare la concreta necessità del fabbricato richiesto.
Particolarmente rilevante, secondo quanto riportato in sentenza, è il principio secondo cui lo sviluppo aziendale non può essere considerato una mera prospettiva ipotetica quando risulti supportato da documentazione tecnica, investimenti già realizzati e attività concretamente avviate.
La decisione riconosce inoltre la possibilità di realizzare un fabbricato comprendente locali destinati al deposito delle attrezzature, alla lavorazione e allo stoccaggio dei prodotti agricoli, nonché un’abitazione funzionale all’imprenditore agricolo, quando tali strutture risultino strettamente connesse alle esigenze dell’azienda.
Il T.a.r. ha inoltre rilevato profili di illegittimità procedimentale, evidenziando che le osservazioni presentate dall’interessata dopo il preavviso di rigetto non sarebbero state adeguatamente esaminate e confutate.
Nel commentare la sentenza, l’avv. D’Angiolillo ha dichiarato: «La pronuncia rappresenta un importante precedente per le imprese agricole del territorio, riaffermando il principio secondo cui la tutela ambientale deve conciliarsi con il legittimo sviluppo delle attività agricole, nel rispetto delle regole del Piano del Parco e sulla base di una concreta valutazione dei progetti imprenditoriali».
Lo stesso legale ha aggiunto: «La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più orientato a rafforzare la tutela dell’impresa agricola e a delineare un equilibrio più corretto tra le esigenze di protezione ambientale e la necessità di consentire lo sviluppo sostenibile delle attività agricole all’interno del Parco del Cilento».
Per effetto della sentenza sono stati annullati il parere negativo dell’Ente Parco e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi indetta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. L’Ente Parco e il Comune sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese di giudizio.












