Il cane del vicino che entra nella proprietà privata può configurare un illecito per omessa custodia, ai sensi dell’articolo 672 del codice penale, con conseguente responsabilità oggettiva del proprietario per eventuali danni, secondo l’articolo 2052 del codice civile.
Secondo la normativa vigente, il proprietario dell’animale risponde dei danni causati anche se non vi è colpa diretta, bastando che l’animale sia sotto la sua custodia. Ciò significa che in caso di danni a persone, animali o cose, è possibile richiedere il risarcimento in via civile.
Chi subisce l’intrusione del cane può inoltre tutelarsi in diversi modi: inviare una diffida formale al proprietario dell’animale per impedirne l’accesso, segnalare l’accaduto alla Polizia Locale, o, nei casi più gravi, intraprendere un’azione inibitoria per far rispettare il diritto di proprietà.
Gli esperti ricordano che la prevenzione è fondamentale: recinzioni adeguate e comportamenti responsabili del proprietario dell’animale possono evitare contenziosi e garantire una convivenza civile tra vicini.
In ogni caso, la legge tutela il proprietario della proprietà invasa, riconoscendo che la responsabilità del padrone dell’animale è oggettiva, cioè indipendente da eventuali colpe nella custodia del cane.











