La recente sentenza della Corte Costituzionale, rappresenta un significativo passo avanti nel riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto, con effetti concreti sulla fruizione delle agevolazioni per l’assistenza in caso di malattia o disabilità grave. Con questo pronunziamento, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), nella parte in cui, nella formulazione previgente alla riforma del 2022, escludeva il convivente di fatto dalla possibilità di fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, riservandolo unicamente al coniuge convivente.
La questione è stata sollevata dalla Corte di Cassazione, che ha evidenziato come la norma censurata, così formulata, si ponesse in contrasto con più principi costituzionali. In particolare, la Corte ha osservato che una disciplina che mira a tutelare la persona con disabilità nel suo contesto familiare ma impedisce al convivente di fatto, figura spesso centrale nell’assistenza quotidiana, di usufruire del relativo beneficio, risulta irragionevole e discriminatoria rispetto al trattamento riservato al coniuge.
Il Collegio costituzionale ha ritenuto che l’esclusione del convivente di fatto dal novero dei soggetti legittimati al congedo comporti una compressione del diritto alla salute psicofisica della persona con disabilità grave, un diritto fondamentale tutelato dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. In questo senso, la Corte ha sottolineato che la convivenza di fatto costituisce oggi una formazione sociale rilevante all’interno della quale l’individuo sviluppa la propria personalità, affetti e relazioni di assistenza reciproca, che meritano protezione costituzionale analogamente ad altre forme familiari.
La pronuncia è importante anche sul piano temporale e applicativo: in quanto decisione di accoglimento, essa ha portata retroattiva naturale, permettendo ai lavoratori conviventi di fatto che abbiano effettivamente prestato assistenza a una persona con necessità di sostegno intensivo prima della riforma del 2022 di vedersi riconoscere il diritto al congedo straordinario, purché comprovino la convivenza e l’effettivo svolgimento delle prestazioni assistenziali.
La sentenza si inserisce così in un quadro evolutivo della disciplina delle relazioni familiari non matrimoniali, rafforzando la protezione costituzionale delle convivenze di fatto e affermando che, quando si tratta di garantire la piena realizzazione dei diritti inviolabili della persona, come il diritto alla salute, alla dignità e all’assistenza, il legislatore non può discriminare tra soggetti legati da vincoli di matrimonio e quelli legati da una stabile convivenza di fatto.


