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5 Marzo 2026
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Cure mediche, la Cassazione: prima la volontà del paziente anche se incerta

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Cure mediche, la Cassazione: prima la volontà del paziente anche se incerta

Questa sentenza interviene su un tema delicato e sempre più attuale: i poteri dell’amministratore di sostegno nelle scelte sanitarie, quando non è chiaro se l’assistito sia ancora capace di autodeterminarsi.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto con la legge n. 6/2004, nasce per affiancare e non sostituire automaticamente la persona fragile.

Il principio cardine resta quello della minima limitazione possibile della capacità di agire. Proprio per questo la Corte ha ribadito che l’amministratore non può trasformarsi in un decisore assoluto in ambito medico, soprattutto quando non vi sia un accertamento chiaro e rigoroso dell’incapacità dell’assistito.
La pronuncia sottolinea che il consenso informato è un diritto personalissimo, costituzionalmente tutelato, che trova fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.

Anche in presenza di un amministratore di sostegno, la volontà del beneficiario deve essere ricercata, ascoltata e valorizzata ogni volta che ciò sia possibile. Solo un accertamento medico puntuale, attuale e specifico può giustificare la sostituzione decisionale.

La Cassazione chiarisce inoltre che il decreto di nomina dell’amministratore deve indicare in modo preciso i poteri attribuiti. Non è sufficiente una formula generica per consentire scelte invasive o trattamenti sanitari rilevanti. In mancanza di una chiara attribuzione, l’amministratore deve rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un’autorizzazione. La Corte evidenzia che l’incertezza sulla capacità non equivale automaticamente a incapacità. Il dubbio impone approfondimento, non imposizione.

In questo senso, la decisione rafforza una visione personalistica della tutela, evitando derive paternalistiche. Sul piano pratico, la sentenza richiama medici e familiari a un approccio prudente: l’amministratore di sostegno non è un “sostituto permanente” della volontà altrui, ma un supporto modulato sulle effettive condizioni della persona. La centralità resta sempre quella dell’assistito, anche quando la sua voce appare flebile o incerta.

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