Offese verbali e comportamenti denigratori nei rapporti interpersonali e familiari.
La sentenza della Corte si colloca in linea di continuità con un orientamento ormai consolidato in tema di tutela penale dell’onore e della dignità personale all’interno dei rapporti interpersonali “stretti”, offrendo tuttavia rilevanti spunti applicativi per la prassi giudiziaria. Sul piano concreto, la pronuncia assume particolare rilievo nei contesti di relazioni di coppia, anche cessate, nonché nei rapporti endofamiliari o di convivenza prolungata, ove le espressioni offensive tendono spesso a essere minimizzate come fisiologiche dinamiche conflittuali.
La Corte chiarisce, invece, che frasi umilianti, svalutanti o apertamente denigratorie, specie se reiterate, possono integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 594 e 595 c.p., ovvero, laddove inserite in un contesto di abitualità e sopraffazione, concorrere nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p. In applicazione di tali principi, risultano penalmente rilevanti, ad esempio, le condotte di un partner che, nel tempo, sottoponga l’altro a continue mortificazioni verbali, insinuazioni offensive o atteggiamenti sistematicamente denigratori, anche in assenza di violenza fisica.
Analogamente, nei rapporti genitore–figlio o tra altri familiari conviventi, l’uso reiterato di espressioni lesive della dignità personale non può essere giustificato dal vincolo affettivo o dall’autorità familiare.
La decisione si pone in continuità con precedenti conformi della Suprema Corte (cfr Cass. pen. 17698/2021; 24733/2023), che hanno escluso qualsiasi automatismo assolutorio fondato sulla confidenza relazionale, ribadendo la necessità di una valutazione complessiva del contesto comunicativo. In particolare, viene confermato che l’abitudine a un linguaggio aggressivo non costituisce elemento neutralizzante dell’offesa, ma può anzi rafforzarne la portata lesiva quando espressione di una dinamica relazionale patologica. La pronuncia rafforza, dunque, un’impostazione interpretativa che valorizza la dimensione sostanziale della tutela della persona, riaffermando che, anche nei rapporti più intimi, il rispetto della dignità individuale rappresenta un limite invalicabile all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.
Quindi, andando oltre i dettami di un antico detto popolare che sdoganava un aspetto litigioso nell’ambito dei rapporti affettivi, le attuali direttive giurisprudenziali tendono a garantire sempre più il rispetto delle persone ed a difenderne l’onorabilita’, la dignità e la corretta gestione di vita!


