Con la sentenza del 10 dicembre 2025, la Corte ha offerto importanti chiarimenti sull’utilizzabilità probatoria di allegati mediatici nel processo penale, blindando un orientamento ormai consolidato ma di grande rilevanza pratica nell’era digitale. La decisione nasce da un caso di diffamazione a mezzo stampa online, in cui la condanna dell’imputato era stata fondata anche sulla produzione di screenshot di articoli pubblicati su un blog, contenenti espressioni lesive della reputazione della persona offesa.
Sotto il profilo probatorio, ribadita la piena utilizzabilità degli screenshot come prova documentale nel processo penale: le riproduzioni informatiche di pagine web, messaggi o contenuti online rientrano nelle categorie di prove documentali, disciplinate dall’art. 234 c.p.p., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, analogamente a qualsiasi altro mezzo di riproduzione visiva. Non è richiesto alcun adempimento formale specifico per la produzione in giudizio di tali materiali, che il giudice può valutare liberamente nella sua decisione, come avviene per altri documenti.
Questa affermazione è significativa perché, nella prassi giornalistica e investigativa, gli allegati mediatici (screenshot, immagini di post social, pagine web) costituiscono spesso la traccia più diretta e immediata del fatto storico contestato. La Suprema Corte ha dunque confermato che tali strumenti non sono meri elementi di supporto, ma mezzi idonei a costituire prova documentale, purché non sussistano elementi di falsità o manipolazione e il contenuto corrisponda all’effettiva situazione al momento della pubblicazione.
La sentenza affronta altresì un profilo di diretto interesse normativo legato alla tutela della reputazione e ai limiti del diritto di critica (art. 51 c.p.). La Corte precisa infatti che il diritto di critica, pur riconosciuto, non può essere invocato per giustificare diffamazioni basate su informazioni false o inesatte, come l’attribuzione infondata a una persona dello status di “imputato” quando essa all’epoca dei fatti era solo indagata. La verità fattuale, valutata con riferimento al momento della pubblicazione, è infatti un requisito imprescindibile perché un’espressione critica possa escludere la responsabilità penale.
In un contesto di rapido sviluppo tecnologico e di crescente diffusione di contenuti digitali, la sentenza riafferma così un principio di effettiva adattabilità del processo penale alle nuove forme di comunicazione, senza smarrire i garantismi procedurali. Gli allegati mediatici non sono più strumenti di prova marginali o meramente illustrativi, ma possono assumere una centralità probatoria significativa, specie se integrati da ulteriori accertamenti (per esempio indagini della polizia giudiziaria che confermino l’effettiva presenza del contenuto online all’epoca dei fatti).
Questa pronuncia rappresenta un punto di riferimento per la moderna giurisprudenza penale, destinata a influenzare in maniera duratura, il modo in cui contenuti digitali e mediatici vengono riconosciuti e valutati come mezzi di prova nei procedimenti penali, contribuendo a definire i confini della prova nel diritto penale dell’era digitale.


