22 Dicembre 2025

Il monopattino elettrico non autorizza il conducente all’uso, dopo i brindisi natalizi

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Il monopattino elettrico non autorizza il conducente all’uso, dopo i brindisi natalizi

La Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 17 novembre 2025, ha stabilito in modo netto che la guida in stato di ebbrezza può integrarsi anche quando il veicolo condotto è un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica.
Il caso concreto riguardava un conducente che, trovandosi in condizioni di alterazione alcolica, aveva provocato un sinistro mentre era alla guida proprio di un monopattino: i giudici di legittimità hanno confermato l’applicabilità dell’art. 186 del Codice della Strada al caso in esame.

Il ragionamento della Corte parte dall’equiparazione normativa dei monopattini ai velocipedi introdotta dalla legge n. 160/2019 (art. 1, comma 75-quinquies).
Poiché i velocipedi rientrano nella nozione di «veicolo» ai sensi del Codice della Strada, ne consegue che le disposizioni sulla circolazione, e quindi quelle sanzionatorie e penalistiche connesse alla guida in stato di ebbrezza, possono essere applicate anche ai monopattini, quando il loro utilizzo sia idoneo a incidere sulla sicurezza della circolazione.

Sul piano della punibilità, l’art. 186 C.d.S. prevede fattispecie differenziate a seconda del tasso alcolemico e circostanze aggravanti (per esempio se dalla condotta deriva un sinistro con lesioni gravi o morte).
La sentenza ribadisce che, pur non essendo richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del monopattino (diversamente dalla patente necessaria per altri veicoli), la condotta può integrare il reato di guida in stato di ebbrezza e riverberare conseguenze penali e amministrative rilevanti: sanzioni pecuniarie, arresto nei casi più gravi e misure accessorie previste dalla normativa quando applicabili.

Importante precisazione pratica: alcuni effetti amministrativi collegati alla patente (ad esempio la sospensione) possono avere limiti applicativi quando il conducente non è titolare di patente o la condotta riguarda mezzi per i quali la patente non è richiesta; tuttavia ciò non esclude la punibilità penale.
La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che valuta la pericolosità concreta del mezzo e la sua idoneità a compromettere la sicurezza stradale.
La Suprema Corte chiude definitivamente i dubbi interpretativi di rilievo sociale e di pratica operativa per le forze di polizia: guidare un monopattino in stato di ebbrezza non è un’area grigia dal punto di vista penale.
La raccomandazione, soprattutto in prossimità dei festeggiamenti natalizi, resta la stessa per tutti gli utenti della strada: evitare l’assunzione di alcol prima di condurre qualsiasi mezzo che circoli sulle strade, monopattini inclusi.

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