Il Tar accoglie il ricorso di Consac: annullata l’ordinanza del Comune di Castellabate sul ripristino degli impianti idrici
| di Redazione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), ha accolto in parte il ricorso presentato dalla CONSAC Gestioni Idriche S.p.A., annullando parzialmente l’ordinanza contingibile e urgente n. 50 del 24 novembre 2022, emanata dal Comune di Castellabate. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, con relatore il dott. Olindo Di Popolo.
La vicenda giudiziaria nasce in seguito agli eventi calamitosi del 19 novembre 2022, quando violente precipitazioni meteoriche causarono gravi danni alla rete fognaria e agli impianti di sollevamento del servizio idrico integrato (SII) nel territorio comunale di Castellabate. In risposta all’emergenza, il Comune emise l’ordinanza con cui si intimava alla Cosac l’immediato ripristino e la messa in sicurezza degli impianti. Un atto ritenuto da Consac privo dei presupposti normativi per la sua legittimità e perciò impugnato dinanzi al TAR.
Il ricorso, difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, mirava all’annullamento non solo dell’ordinanza, ma anche di una serie di atti connessi: comunicazioni ufficiali e verbali redatti a ridosso dell’emergenza. La società ha ricostruito in dettaglio, attraverso relazioni tecniche, la gravità dei danni riportati, sottolineando come l’entità e la complessità degli interventi richiesti non potessero essere risolti con urgenza e senza una pianificazione condivisa.
Tra i danni documentati figurano il completo fuori servizio di impianti strategici come il sollevamento Lago Mare, dove le condotte sono risultate divelte o completamente asportate, e il sollevamento Porto di San Marco, compromesso irrimediabilmente dall’allagamento. Situazioni simili si sono verificate anche negli impianti Lago Chiesa, Alano e Le Gatte, con compromissione delle infrastrutture elettromeccaniche, detriti, allagamenti e asportazioni di tratti fognari. Una situazione d’emergenza che, secondo CONSAC, avrebbe richiesto non un ordine immediato ma piuttosto il coordinamento tra enti per interventi strutturali.
Nel merito, il TAR ha ritenuto fondate alcune delle doglianze della società ricorrente, annullando l’ordinanza del Comune “nei sensi e nei limiti di cui in motivazione”, accogliendo dunque il ricorso “in parte qua”. È stata invece dichiarata l’assenza di legittimazione passiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, coinvolta inizialmente nel procedimento, ma ritenuta non competente rispetto agli atti contestati.
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