8 Novembre 2025

L’avvocato risponde | Minacce al professore: meno gravi se non servono a limitarne le funzioni

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L’avvocato risponde | Minacce al professore: meno gravi se non servono a limitarne le funzioni

La pronuncia della Corte riguarda la fattispecie del delitto previsto dall’art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) ed interviene in un contesto scolastico, allorché uno studente rivolge ad un docente una frase minacciosa: «appena finisce la scuola vengo a trovarti, non è una minaccia ma un avvertimento perché mi hai fatto sospendere».

La Corte, con decisione, esclude che tale condotta possa integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il tema centrale è capire quando e come si configura quell’articolo e quali sono le condizioni che ne rendono possibile l’applicazione.

L’art. 337 c.p. punisce “chi usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per impedirgli di compiere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per costringerlo a farlo”.
Secondo la Cassazione, due presupposti fondamentali devono sussistere: attualità e concretezza dell’atto d’ufficio ed azione intimidatoria o violenta, che deve riferirsi a un atto in corso, non già ad un provvedimento esaurito o a un fatto passato. La condotta deve essere posta in essere con la volontà di ostacolare o impedire l’attività del pubblico ufficiale o incaricato, ossia deve esserci il chiaro intento di contrastare o costringere l’agente nell’esercizio del proprio ufficio o servizio.

La giurisprudenza consolidata ammonisce che “non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte a quest’ultimo, quando non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto d’ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale”. Alla luce di ciò, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna della Corte d’appello, rimettendo la valutazione al giudice di merito per eventuale qualificazione della condotta in ipotesi diverse (es. minaccia aggravata ex art. 612 c.p. o oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p.).

Non basta che i destinatari siano soggetti con qualifiche specifiche né che la condotta presenti elementi di minaccia: occorre la finalità ostativa e l’immediatezza rispetto a un atto in corso. La decisione costituisce quindi utile richiamo al corretto ambito di applicazione del reato, al netto di molte condotte conflittuali che però non raggiungono lo standard penalmente rilevante.

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