Sentenza 7358/2026 Corte Cassazione. La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma al contempo introduce un chiarimento di grande rilievo pratico: il genitore che non versa l’assegno di mantenimento non è punibile quando si trovi in una situazione di impossibilità economica reale e incolpevole, anche se temporanea.
Il principio richiamato è antico quanto il diritto stesso: “ad impossibilia nemo tenetur”: ovvero nessuno può essere obbligato a fare ciò che non è in grado di fare.
E proprio questo assioma torna oggi ad assumere centralità nell’interpretazione dell’art. 570-bis c.p., che punisce l’omesso versamento dell’assegno.
La Cassazione, infatti, ha ribadito che la responsabilità penale non può fondarsi su un mero inadempimento formale.
Occorre verificare se dietro il mancato pagamento vi sia una condizione di effettiva impossibilità economica, non imputabile al soggetto. In presenza di tale condizione, viene meno il dolo, elemento essenziale del reato.
La novità della sentenza sta nell’aver valorizzato anche situazioni di difficoltà contingenti e non definitive, purché serie e documentate: perdita improvvisa del lavoro, spese abitative indifferibili, assenza di liquidità immediata. In tali casi, punire il genitore significherebbe trasformare una difficoltà in una colpa penale.
Non si tratta, tuttavia, di una apertura indiscriminata.
La Corte mantiene un criterio rigoroso: l’impossibilità deve essere assoluta, non volontaria e non aggirabile con risorse alternative.
In altre parole, non basta essere in difficoltà economica; occorre dimostrare di non avere alcuna concreta possibilità di adempiere. Come già chiarito in altre pronunce, la semplice disoccupazione o la scelta di destinare le risorse ad altre spese non esclude la responsabilità.
Il punto di equilibrio è evidente: da un lato, la tutela prioritaria dei figli, che resta un principio cardine dell’ordinamento; dall’altro, il riconoscimento che il diritto penale non può colpire chi si trova in una condizione di reale impossibilità.
La sentenza, dunque, non indebolisce l’obbligo di mantenimento, ma ne chiarisce i limiti.
Il genitore non può sottrarsi volontariamente ai propri doveri, ma non può neppure essere criminalizzato quando, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è temporaneamente in grado di adempiere.
In definitiva, la decisione riafferma una visione più equilibrata e sostanziale del diritto penale: non basta il mancato pagamento, serve la colpevolezza e, quando questa viene meno, torna attuale con sorprendente modernità, il principio sancito dagli antichi legislatori.












