26 Dicembre 2025

Nel mio condominio c’è grande confusione in merito alle modalità di convocazione: me le chiarite?

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Nel mio condominio c’è grande confusione in merito alle modalità di convocazione: me le chiarite?

L’avvocato Simone Labonia risponde al quesito, sperando di fare chiarezza su un tema che interessa essenzialmente agli amministratori condominiali.

La Corte di Cassazione, con un’ordinanza emessa nel mese di giugno, ha ribadito un principio operativo di grande rilevanza per la gestione condominiale: la convocazione dell’assemblea è un atto recettizio e le modalità di invio previste dall’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. sono tassative e inderogabili.
Di conseguenza, la semplice trasmissione dell’avviso tramite e-mail ordinaria, anche se l’indirizzo è stato fornito dal condomino e da questi autorizzata, non soddisfa i requisiti di legge e può rendere la delibera impugnabile.

Quali sono, in termini pratici, le novità operative che amministratori e condòmini devono immediatamente metabolizzare?
In primo luogo va rafforzata la certificazione e la tracciabilità delle comunicazioni: le vie valide restano posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano con ricevuta.
Questo impone agli amministratori di verificare e aggiornare gli indirizzi PEC e postali dei condomini, di conservare le ricevute (PEC ricevuta di avvenuta consegna o ricevuta raccomandata) e di annotare nei registri la prova dell’effettiva ricezione.

La pronuncia chiude la porta a pratiche informali nate con la digitalizzazione (e-mail non certificata, pubblicazione sul sito del condominio, messaggistica istantanea), chiarendo che la tutela della partecipazione e della regolarità procedimentale prevale sulla comodità.
Gli eventuali regolamenti di condominio che prevedano modalità diverse non possono derogare alla norma imperativa; dunque l’adozione di prassi “consuetudinarie” non esime dall’osservanza delle forme legalmente previste.

Operativamente si suggerisce agli amministratori di raccogliere e verificare formalmente l’indirizzo PEC di ogni condomino con relativa prova, indicare nelle convocazioni la modalità scelta e conservare la documentazione di invio e prevedere nel regolamento clausole di aggiornamento anagrafico, con procedure per la conservazione delle ricevute.
Infine, nel caso di convocazioni già effettuate via e-mail ordinaria, è prudente valutare la rinotifica con mezzo tracciabile per evitare impugnazioni e annullamenti di delibere.

L’ordinanza 16399/2025 non sorprende i giuristi, ma rappresenta un richiamo operativo netto: digitalizzare sì, ma con strumenti che garantiscano certezza e prova.

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