14 Gennaio 2026

Un compagno di scuola ha regalato una “canna” a mio figlio: lo posso denunciare?

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Un compagno di scuola ha regalato una “canna” a mio figlio: lo posso denunciare?

Certamente sì: ed il perché ce lo spiega l’avvocato Simone Labonia, che interviene con un suo commento su un argomento così delicato ed attuale.

Nel linguaggio comune, regalare una “canna” viene spesso percepito come un gesto di scarsa rilevanza, quasi una condotta socialmente tollerata, soprattutto se priva di qualsiasi ritorno economico. Tuttavia, sul piano giuridico, questa convinzione è profondamente errata. La normativa italiana in materia di stupefacenti non fa sconti a chi distribuisce sostanze proibite, nemmeno quando lo fa gratuitamente e senza finalità di lucro.

Il riferimento normativo è l’art. 73 del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), che punisce chiunque “produce, vende, offre o comunque cede” sostanze stupefacenti o psicotrope. Il verbo “offrire” e, ancor più, “cedere”, chiariscono come il legislatore abbia voluto ricomprendere qualsiasi forma di trasferimento della sostanza, a prescindere dal pagamento di un corrispettivo. Il profitto economico non costituisce, dunque, un elemento essenziale del reato. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere penalmente rilevante anche la cessione gratuita di una modica quantità di droga, purché destinata a terzi.

Regalare una sigaretta contenente marijuana integra il reato di spaccio, seppur nella sua forma attenuata, poiché si realizza una diffusione della sostanza nel circuito dei consumatori, obiettivo che la norma intende reprimere. Diversa è l’ipotesi dell’uso esclusivamente personale, che l’art. 75 del medesimo testo unico sottrae all’area penale, prevedendo solo sanzioni amministrative. Tuttavia, questa scriminante cade nel momento in cui la sostanza esce dalla sfera individuale e viene condivisa o donata, anche in un contesto conviviale o amicale. La distinzione è netta: ciò che è lecito (o non penalmente rilevante) per sé, diventa illecito quando coinvolge altri.

È vero che l’assenza di fine di lucro può incidere sul trattamento sanzionatorio. In casi di lieve entità, valutati in base ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell’azione, può trovare applicazione l’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73, con pene significativamente ridotte. Ma si tratta pur sempre di un reato, con tutte le conseguenze penali che ne derivano.

In buona sostanza, regalare una “canna” non è un gesto neutro per l’ordinamento. La normativa sugli stupefacenti tutela un interesse pubblico primario, quello della salute collettiva, e considera penalmente rilevante qualsiasi forma di distribuzione della droga, anche quando è priva di scopo di lucro e animata da intenti apparentemente innocui. La legge, su questo punto, è chiara e non ammette zone grigie.

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